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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/12/2025, n. 17855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17855 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 43044/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Luciana Sangiovanni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. n 43044/2022 promossa da:
nato il [...] in [...] e residente a [...] Parte_1
(RE) in via Giacomo Matteotti nr. 11 con il patrocinio dell'avv.to Davide Ascari;
RICORRENTE contro
A ISLAMABAD Controparte_1
DIFESO DALL'Avvocatura dello Stato Controparte_2 sato RESISTENTE
OGGETTO: rilascio di visto di ingresso in CP_1
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato il ricorrente indicato in epigrafe . ha chiesto il riconoscimento del suo diritto al rilascio di un visto di ingresso in per la CP_1 coniuge in stato di gravidanza;
l'amministrazione resistente si è opposta alla domanda;
nelle more del giudizio il titolo di ingresso veniva rilasciato ed entrambe le parti concludevano per la cessazione della materia del contendere;
parte ricorrente insisteva per la compensazione delle spese di lite.
Osserva il giudice che le spese possono essere compensate, dal momento che notoriamente il Pakistan è interessato da un importante flusso migratorio e di conseguenza l'autorità consolare competente al rilascio dei visti è gravata da un enorme mole di lavoro ed opera in difficili condizioni ambientali, come peraltro riconosciuto dallo stesso legislatore che all'art. 3 del D.L. n. 145/2024, seppure con riferimento alla diversa materia del visto di ingresso per lavoratori stranieri .
Inoltre “ La compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito ( S.U 2572/12). Nel caso di specie va valorizzato l'atteggiamento soggettivo dell'amministrazione ( Cass 21400/21), che si è subito adoprata al fine di fronteggiare con efficacia le evidenti difficoltà operative nel contesto descritto . Si osserva peraltro che nella parte motiva con le allegazioni del ricorso l'istante lamenta la mancata fissazione dell'appuntamento per il rilascio del nulla osta (cfr. ricorso)
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
dichiara la cessazione della materia del contendere;
compensa le spese di lite tra le parti
Così deciso in Roma, in data 18.12.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Luciana Sangiovanni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Luciana Sangiovanni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. n 43044/2022 promossa da:
nato il [...] in [...] e residente a [...] Parte_1
(RE) in via Giacomo Matteotti nr. 11 con il patrocinio dell'avv.to Davide Ascari;
RICORRENTE contro
A ISLAMABAD Controparte_1
DIFESO DALL'Avvocatura dello Stato Controparte_2 sato RESISTENTE
OGGETTO: rilascio di visto di ingresso in CP_1
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato il ricorrente indicato in epigrafe . ha chiesto il riconoscimento del suo diritto al rilascio di un visto di ingresso in per la CP_1 coniuge in stato di gravidanza;
l'amministrazione resistente si è opposta alla domanda;
nelle more del giudizio il titolo di ingresso veniva rilasciato ed entrambe le parti concludevano per la cessazione della materia del contendere;
parte ricorrente insisteva per la compensazione delle spese di lite.
Osserva il giudice che le spese possono essere compensate, dal momento che notoriamente il Pakistan è interessato da un importante flusso migratorio e di conseguenza l'autorità consolare competente al rilascio dei visti è gravata da un enorme mole di lavoro ed opera in difficili condizioni ambientali, come peraltro riconosciuto dallo stesso legislatore che all'art. 3 del D.L. n. 145/2024, seppure con riferimento alla diversa materia del visto di ingresso per lavoratori stranieri .
Inoltre “ La compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito ( S.U 2572/12). Nel caso di specie va valorizzato l'atteggiamento soggettivo dell'amministrazione ( Cass 21400/21), che si è subito adoprata al fine di fronteggiare con efficacia le evidenti difficoltà operative nel contesto descritto . Si osserva peraltro che nella parte motiva con le allegazioni del ricorso l'istante lamenta la mancata fissazione dell'appuntamento per il rilascio del nulla osta (cfr. ricorso)
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
dichiara la cessazione della materia del contendere;
compensa le spese di lite tra le parti
Così deciso in Roma, in data 18.12.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Luciana Sangiovanni