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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 06/10/2025, n. 2476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2476 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale in composizione collegiale, composto da
LE Guernelli presidente
NT NZ giudice rel.
Roberta Dioguardi giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. 15847/2020 R.G. promossa da
(P. IVA e C.F. , con sede legale a Fiorano Parte_1 P.IVA_1
Modenese (MO), in persona dell'Amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, signor (avv. Eugenio Forni, avv. Davide Baraldi, avv. Paolo Parte_2
Creta);
- ATTRICE contro
(C.F. e P.IVA. , con sede legale Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3
a Casalgrande (MO), in persona del presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante, signor (avv. Carlotta Ferrari); Controparte_2
- CONVENUTA
* * *
Oggetto del processo: brevetti
* * *
CONCLUSIONI
Per l'attrice:
«CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda ed eccezione respinta, in via principale
pagina 1 di 12 - rigettare tutte le domande ed eccezioni proposte da Controparte_1 nei riguardi di con un unico socio, in quanto infondate in fatto e in Parte_1 diritto, con la miglior formula;
nel merito
- accertare e dichiarare la nullità, totale o parziale del brevetto italiano n. 102016000044065, depositato in data 29 aprile 2016 e concesso in data 9 novembre 2018, di anche nella nuova formulazione delle rivendicazioni, Controparte_1 come da istanza di limitazione depositata presso in data 13.10.2021 e accolta in CP_3 data 22.12.2021, in quanto carente di tutti i requisiti di validità previsti dalla legge e, in particolare, di novità e di originalità, e/o in subordine la sua decadenza, per mancato pagamento del diritto annuale di rinnovo;
- accertare e dichiarare che, in ogni caso, la produzione, commercializzazione e pubblicizzazione da parte di delle macchine della famiglia Mobile Parte_1
Airless EM ad assi indipendenti, aventi le caratteristiche di cui alla narrativa dell'atto di citazione ed illustrate nel doc. 19, e di ogni altra apparecchiatura, comunque denominata, che presenti le medesime caratteristiche tecniche, non costituisce contraffazione del brevetto italiano n. 102016000044065, depositato in data 29 aprile 2016 e concesso in data 9 novembre 2018, sopra menzionato, qualora fosse ritenuto valido, in tutto o in parte, ed anche nella nuova formulazione delle rivendicazioni come da istanza di limitazione depositata presso in data CP_3
13.10.2021 e accolta in data 22.12.2021;
- ordinare la pubblicazione, a cura di ed a spese di Parte_1 [...]
dell'intestazione e del dispositivo della sentenza, in caratteri doppi del CP_1 normale e con i nomi delle parti in grassetto, su due edizioni consecutive, di cui una festiva, de “ ” e de “ ”. CP_4 Controparte_5
In ogni caso, condannare la convenuta per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. con tutte le conseguenze di legge, e comunque a rifondere all'attrice onorari e spese, comprese quelle per l'assistenza tecnica, oltre al rimborso forfetario in misura del 15%, CPA 4% e IVA come per legge».
Per la convenuta: come da memoria istruttoria n. 3
«Si chiede che il Tribunale Ill.mo, emesse tutte le più opportune pronunce, condanne e declaratorie del caso respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione
IN VIA PRINCIPALE
1) respinga ogni domanda di controparte, dichiarando, ove occorra, la cessazione della materia del contendere;
IN SUBORDINE
2) respinga ogni domanda di controparte, accertando che il brevetto italiano n. 102016000044065 di così come limitato in data 13 ottobre 2021, è valido. CP_1
pagina 2 di 12 Con vittoria di spese e compensi, oltre IVA, CPA e Rimb. Forf. (15%), come per legge»;
come da comparsa di comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il 23 giugno 2025 con nuovi documenti:
«Premesso che:
1. è parte convenuta nel presente giudizio civile iscritto al n. Controparte_6
R.G. 15847/2020 pendente dinanzi al Tribunale di Bologna, Sezione Imprese;
2. che, a seguito di rinuncia al mandato da parte del precedente difensore, Prof. Avv. Fiorenzo Festi, la parte ha provveduto a conferire nuovo mandato difensivo all'Avv. Carlotta Ferrari, la quale ha accettato l'incarico;
3. che la sottoscritta Avv. Carlotta Ferrari intende, pertanto, costituirsi in giudizio in sostituzione del Prof. Avv. Fiorenzo Festi precedentemente designato.
Tutto ciò premesso la società come sopra rappresentata e difesa e domiciliata, Controparte_6 si costituisce nel procedimento indicato a ministero del nuovo difensore Avv. Carlotta Ferrari, in sostituzione del Prof. Avv. Fiorenzo Festi dimettente, e dichiara di fare proprie tutte le domande, eccezioni e conclusioni già rassegnate nei precedenti atti difensivi dal difensore sostituito, insistendo per il loro integrale accoglimento.
Si producono in allegato documenti volti a confermare la perdurante efficacia nel territorio italiano del Brevetto europeo EP 3238900 di contenuto identico al brevetto italiano [...], così come limitato, ed avente la stessa data di priorità. Tale produzione appare necessaria e si giustifica, per l'effettivo rispetto del principio del contraddittorio, quale prova contraria al doc. n. 20 prodotto in giudizio da controparte in allegato alla sua nota di precisazione delle conclusioni depositata il
10.6.2025»;
conclusioni così precisate da ultimo all'udienza 26 giugno 2025:
« ribadisce che le macchine di così come descritte da CP_1 Pt_1 controparte in giudizio, non costituiscono contraffazione del brevetto limitato e possono essere quindi prodotte e commercializzate;
dà atto della esistenza di un brevetto europeo di identico contenuto al brevetto italiano limitato con stessa data di priorità; chiede respingere le domande di parte attrice contrarie a quanto sin qui esposto e chiede altresì la compensazione delle spese legali o comunque una suddivisione delle stesse che tenga conto del comportamento processuale delle parti»;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
pagina 3 di 12 Viene in decisione, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, all'esito di istruttoria svolta con l'acquisizione dei documenti prodotti e l'espletamento di C.T.U. (v. la relazione dell'ing. depositata il 6 ottobre 2022), il giudizio - volto Persona_1 ad ottenere la dichiarazione di nullità del brevetto italiano n. 102016000044065 della convenuta e l'accertamento della “non interferenza” tra le cabine di smaltatura Mobile Airless EM ad assi indipendenti dell'attrice (destinate agli operatori del comparto ceramico) e il brevetto de quo - promosso da società Parte_1 operante nel settore della progettazione e realizzazione di impianti e macchinari per la smaltatura di piastrelle ceramiche, pezzi speciali e laterizi.
L'atto di citazione è stato notificato il 18 dicembre 2020 a Controparte_1
la quale, costituitasi il 25 marzo 2021 ha chiesto il rigetto delle domande di
[...] parte attrice e, in via riconvenzionale, l'accertamento della parziale validità del brevetto nei termini di cui in atti.
2.
L'atto introduttivo del giudizio contiene le seguenti conclusioni:
- dichiarare la nullità, «totale o parziale» del brevetto italiano Controparte_1
n. 102016000044065, depositato il 29 aprile 2016 e concesso il 9 novembre
[...]
2018, «perché carente di tutti i requisiti di validità previsti dalla legge e, in particolare, di novità e di originalità»;
- «in ogni caso», dichiarare che «la produzione, commercializzazione e pubblicizzazione da parte di delle macchine della famiglia Mobile Parte_1
Airless EM ad assi indipendenti, aventi le caratteristiche di cui in narrativa ed illustrate nel doc. 19, e di ogni altra apparecchiatura, comunque denominata, che presenti le medesime caratteristiche tecniche, non costituisce contraffazione del brevetto italiano n. 102016000044065 […]», se ritenuto valido, in tutto o in parte;
- ordinare «la pubblicazione […] dell'intestazione e del dispositivo della sentenza, in caratteri doppi del normale e con i nomi delle parti in grassetto, su due edizioni consecutive, di cui una festiva, de “ ” e de “ ”». CP_4 Controparte_5
3.
Vanno richiamate altresì le originarie conclusioni della convenuta come formulate in comparsa di costituzione (esse saranno modificate in corso di causa).
Ravvisato un rapporto di pregiudizialità – dipendenza tra il giudizio pendente davanti al Tribunale di Venezia n. R.G. 421/2018, meglio descritto in atti, promosso da contro e (l'atto introduttivo Controparte_1 Controparte_7 Parte_1 di quel giudizio è prodotto dalla convenuta come doc. 2), e il presente giudizio, la convenuta ha chiesto in via preliminare la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c. (in seguito, con la prima memoria istruttoria depositata il 26 novembre 2021, la convenuta darà atto dell'intervenuta estinzione, in data 22 luglio 2021, del processo davanti al Tribunale di Venezia a seguito di transazione).
pagina 4 di 12 Nel merito, anche in via riconvenzionale, la convenuta ha chiesto:
- l'accertamento della parziale validità del brevetto con le caratteristiche, di dispositivo e di metodo, di cui alle rivendicazioni illustrate alle pagine da 5 a 10 (<< 1) accerti che il brevetto italiano n. 102016000044065 di è (parzialmente) CP_1 valido con riferimento alle caratteristiche, di dispositivo e di metodo, di cui alle rivendicazioni nn. 6 (in combinazione con la n. 1) e 7 e nn. 11 (in combinazione con la n. 8), 12 e 13 contenute nel brevetto stesso»);
- ha chiesto altresì di accertare se le macchine della famiglia Mobile Airless EM ad assi indipendenti prodotte dall'attrice costituiscono contraffazione del brevetto «nella sua parte valida indicata sub 1» («2) accerti se la Controparte_1 produzione da parte di delle macchine descritte in atti e Parte_1 individuate in giudizio integri una contraffazione del brevetto nella sua CP_1 parte valida indicata sub 1)») e, in caso di risposta affermativa, di inibire la produzione di tali macchine e condannare l'attrice al risarcimento dei danni da contraffazione e alla retroversione degli utili («3) in caso di accertata contraffazione ai sensi della precedente domanda sub 2), inibisca alla società la Parte_1 produzione, la commercializzazione, la vendita (sia diretta sia indiretta), l'importazione, l'esportazione, la pubblicità, l'esposizione ad eventi fieristici o in qualsiasi altra sede, dei macchinari contraffatti e fissi una penale pari ad euro 50.000, che dovrà corrispondere ad per ogni eventuale Parte_1 Controparte_1 futura violazione dell'inibitoria; 4) in caso di accertata contraffazione ai sensi della precedente domanda sub 2), condanni al risarcimento di tutti i Parte_1 danni derivanti dalla contraffazione del brevetto italiano n. 102016000044065 di
[...]
nella sua parte valida indicata sub 1), nella misura che risulterà Controparte_1 accertata in base agli atti di causa e alle presunzioni che ne derivano, ricorrendo, ove occorra, ai criteri di valutazione equitativa;
5) in caso di accertata contraffazione ai sensi della precedente domanda sub 2), condanni ai sensi Parte_1 dell'art. 125, comma III, c.p.i., alla restituzione ad di tutti gli Controparte_1 utili realizzati con la vendita dei prodotti di cui è causa»);
- il rigetto di «tutte le domande contrarie» formulate dall'attrice.
4.
E' opportuno evidenziare la posizione assunta dalle parti con le memorie istruttorie depositate ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis.
4.1.
Nella prima memoria istruttoria depositata il 26 novembre 2021 la convenuta, dopo aver precisato che il giudizio n. 421/2018 R.G. pendente davanti al Tribunale di Venezia si era estinto a seguito di transazione con la quale aveva Controparte_7 rinunciato al brevetto oggetto della domanda di nullità di e Controparte_1 depositato la rinuncia presso l' (doc. 3-4), ha riferito di avere a sua volta CP_3 pagina 5 di 12 depositato presso l' una istanza di limitazione del proprio brevetto italiano CP_3 oggetto della presente causa al fine di circoscrivere il brevetto alle sole rivendicazioni, indicate nella comparsa di costituzione, pienamente munite dei requisiti di brevettabilità e non contestate da (doc. 5). Parte_1
Su tale premessa, la convenuta ha modificato le originarie conclusioni chiedendo di accertare (v. le conclusioni sub a)) che il brevetto è valido «così come limitato in data 13 ottobre 2021».
4.2.
Con la seconda memoria istruttoria, l'attrice, preso atto della intervenuta limitazione del brevetto italiano qui impugnato, ha insistito per l'ammissione di C.T.U.
Con la seconda memoria istruttoria depositata il 23 dicembre 2021 la convenuta, prodotta la comunicazione dell' di accoglimento dell'istanza di limitazione del CP_3 brevetto (doc. 6), ha ulteriormente modificato le proprie conclusioni osservando che, «oltre alla limitazione del brevetto», si era verificato «un ulteriore fatto nuovo. In una fortuita occasione, i tecnici di hanno potuto visionare la macchina di CP_1
e hanno constatato che la macchina stessa non possiede le caratteristiche Pt_1 descritte nel brevetto (limitato) di sicché, allo stato, non risulta CP_1 Pt_1 aver compiuto alcuna contraffazione».
Dunque, la convenuta ha rinunciato alla propria domanda riconvenzionale, ferma la domanda, come modificata con la prima memoria istruttoria, di accertamento della validità del proprio brevetto italiano «così come limitato in data 13 ottobre 2021», e ferma altresì la richiesta di rigetto di tutte le domande formulate dall'attrice.
4.3.
Con la terza memoria istruttoria l'attrice ha ribadito il proprio interesse a coltivare la domanda di accertamento negativo della contraffazione proposta in via principale, anche al fine di ottenere la pubblicazione della sentenza e con essa il ripristino di una «verità di fatto, cioè la bontà, la liceità, della macchina in oggetto» ossia della cabina di smaltatura Mobile Airless EM ad assi indipendenti. L'attrice ha poi sostenuto che la convenuta aveva tenuto una condotta contraddittoria perché, pur avendo rinunciato alla domanda di contraffazione, aveva chiesto di respingere tutte le domande dell'attrice, compresa quella di accertamento negativo della contraffazione.
La convenuta a sua volta, con la terza memoria istruttoria, ha affermato che, avendo essa limitato il proprio brevetto e riconosciuto in giudizio che la macchina di non possedeva le caratteristiche descritte nel suddetto (limitato) brevetto, Pt_1 doveva ritenersi cessata la materia del contendere. Secondo la convenuta, infatti, «se è vero, come abbiamo accertato sul campo, che la macchina di non Pt_1 interferisce con il brevetto di così come recentemente limitato, è CP_1 Pt_1 del tutto libera di produrre e commercializzare la macchina stessa, senza interesse a
pagina 6 di 12 invocare alcuna tutela giudiziaria. L'unica ipotesi in cui potrebbe avere Pt_1 interesse a proseguire il presente giudizio sarebbe quella in cui intendesse Pt_1
“realmente” fabbricare e porre in commercio, nell'immediato futuro, una macchina avente le caratteristiche oggetto del (limitato) brevetto e intendesse sostenere che tali caratteristiche indicate nel titolo di privativa non sono munite dei requisiti di brevettabilità. A tale ultimo proposito, si rimarca, al mero fine di confutare l'avversa affermazione, che l'onere della prova volta a dimostrare l'invalidità del titolo di proprietà industriale grava su (art. 121, comma I, CPI)». Pt_1
5.
Con la nota di trattazione scritta depositata il 9 febbraio 2022, la convenuta ha insistito «nel chiedere l'accoglimento delle conclusioni così come precisate nella propria replica ex art. 183, comma VI, n. 3, c.p.c.», ha contestato la replica di controparte e si è opposta alla ammissione di C.T.U. chiesta dall'attrice affermando che:
- non era vero, né l'attrice aveva provato, che avesse Controparte_1 comunicato alla clientela che la vendita da parte di delle sue macchine Pt_1 integrava una contraffazione del brevetto del proprio brevetto;
- la domanda riconvenzionale di contraffazione era stata proposta da CP_1
«in quanto dai documenti allegati da controparte non era chiaro se la
[...] macchina di violasse l'esclusiva contenuta nella parte di brevetto munita dei Pt_1 requisiti di brevettabilità», aggiungendo che «nel corso del giudizio» Controparte_1 aveva potuto visionare una macchina di e aveva constatato che detta Pt_1 macchina «non aveva le caratteristiche contenute nel brevetto così come limitato, sicché ha rinunciato alla riconvenzionale (naturalmente, qualora in futuro dovesse constatare che commercializza anche macchine munite delle suddette Pt_1 caratteristiche o munite di altre caratteristiche coperte da ulteriori brevetti della stessa sarà costretta ad agire in giudizio, ma, allo stato, ciò non risulta)»; CP_1
- a seguito della limitazione del brevetto depositata da , «la Controparte_1 parte di brevetto contestata da non esiste più, sicché a meno che Pt_1 Pt_1 non abbia interesse a contestare anche il brevetto limitato (interesse che allo stato non emerge), deve ritenersi cessata la materia del contendere»;
- la domanda di pubblicazione della sentenza era non solo «priva dei presupposti di legge», come già dedotto in comparsa di risposta, ma anche del «tutto inutile sul piano pratico», essendo la limitazione del brevetto risultante da un pubblico registro;
secondo la convenuta, ove l'attrice avesse avvertito «l'esigenza di dimostrare ai suoi clienti che la propria macchina non collide con il “vecchio” brevetto le CP_1 sarebbe bastato «esibire la documentazione di limitazione del brevetto da noi prodotta in giudizio o l'analoga documentazione ufficiale reperibile presso l'Ufficio Brevetti»;
- ove fosse stata dichiarata la cessazione della materia del contendere, essa convenuta era «disponibile a riconoscere a controparte le spese di difesa per l'attività pagina 7 di 12 svolta fino al deposito della limitazione del brevetto», nella misura determinata dal giudice.
6.
All'udienza 14 aprile 2022 è stato conferito l'incarico di C.T.U. all'ing. Per_1
il quale, esaminato (solo) nella sua forma modificata il brevetto contestato,
[...] ha depositato la relazione finale il 6 ottobre 2022.
E' opportuno richiamare le puntualizzazioni svolte dal C.T.U.:
«Il quesito sottoposto allo scrivente chiede che egli si esprima sulla validità del brevetto “anche nella nuova formulazione delle rivendicazioni come da CP_1 istanza di limitazione depositata presso in data 13.10.2021.” CP_3
Poiché questa istanza di limitazione è stata ufficialmente depositata all' , ciò CP_3 significa che il brevetto è stato modificato in modo irreversibile per decisione del suo titolare e che tale brevetto è valido ed applicabile solo nella forma limitata. D'altro canto, anche i CCTTPP, nelle loro memorie, hanno considerato e discusso il brevetto in causa, o meglio le sue rivendicazioni, solamente nella sua forma modificata di cui sopra.
Pertanto, chi scrive si limiterà a valutarne la validità solo nella forma limitata, così come è stato fatto d'altra parte anche dai CCTTPP, che hanno appunto considerato e discusso soltanto le rivendicazioni come limitate».
La relazione del C.T.U. è stata depositata il 6 ottobre 2022.
7.
L'avvicendamento di vari magistrati ha comportato alcuni rinvii delle udienze prima del passaggio alla fase decisoria.
8.
Con nota depositata il 10 giugno 2025 l'attrice ha dato atto di un fatto nuovo depositando, come doc. 20, «l'attestazione dell'Ufficio italiano brevetti e marchi
) della decadenza del brevetto italiano n. 102016000044065 […] intervenuta CP_3 successivamente al verificarsi delle preclusioni istruttorie, per mancato pagamento del diritto annuale di rinnovo per gli anni 2023 e 2024».
L'attrice ha inoltre depositato, come doc. 21, la comunicazione prevista dall'art. 122 comma 6, c.p.i., inviata a mezzo PEC all'Ufficio italiano brevetti e marchi.
Su tale premessa l'attrice ha riformulato le conclusioni, chiedendo:
- il rigetto di tutte le domande ed eccezioni proposte dalla convenuta;
- dichiararsi la nullità, «totale o parziale», del brevetto italiano n. 102016000044065, «anche nella nuova formulazione delle rivendicazioni, come da istanza di limitazione depositata presso in data 13.10.2021 e accolta in data CP_3
22.12.2021 […]»,
pagina 8 di 12 - in subordine, dichiararsi la decadenza del brevetto per mancato pagamento del diritto annuale di rinnovo;
- accertarsi, «in ogni caso», che la produzione, commercializzazione e pubblicizzazione da parte di delle macchine della famiglia Mobile Parte_1
Airless EM ad assi indipendenti, aventi le caratteristiche di cui alla narrativa dell'atto di citazione ed illustrate nel doc. 19, e di ogni altra apparecchiatura, comunque denominata, avente le medesime caratteristiche tecniche, non costituisce contraffazione del brevetto italiano n. 102016000044065, se ritenuto valido, in tutto o in parte, ed anche nella nuova formulazione delle rivendicazioni come da istanza di limitazione depositata presso il 13 ottobre 2021 e accolta in data 22 dicembre CP_3
2021;
- ordinarsi la pubblicazione dell'intestazione e del dispositivo della sentenza, in caratteri doppi del normale e con i nomi delle parti in grassetto, su due edizioni consecutive, di cui una festiva, de “ ” e de “Il Corriere Sera”; CP_4 CP_5
- «in ogni caso» di condannare la convenuta per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
9.
Il 23 giugno 2025 per si è costituito un nuovo difensore in Controparte_6 sostituzione di quello originariamente nominato e che aveva rinunciato al mandato.
La convenuta, come rappresentata e difesa dal nuovo difensore, ha dichiarato «di fare proprie tutte le domande, eccezioni e conclusioni già rassegnate nei precedenti atti difensivi dal difensore sostituito, insistendo per il loro integrale accoglimento», e ha prodotto nuovi documenti «volti a confermare la perdurante efficacia nel territorio italiano del Brevetto europeo EP 3238900 di contenuto identico al brevetto italiano [...], così come limitato, ed avente la stessa data di priorità», ritenendo la produzione di nuovi documenti (doc. 7, copia della pubblicazione del brevetto Europeo;
doc. 8, traduzione in italiano;
doc. 9, visura UIBM;
doc. 10, PEC UIBM comunicazione rilascio convalida;
doc. 11, contabili F24 attestanti il pagamento delle tasse annuali per gli anni 2023, 2024 e 2025) necessaria e giustificata, «per l'effettivo rispetto del principio del contraddittorio, quale prova contraria al doc. n. 20 prodotto in giudizio da controparte in allegato alla sua nota di precisazione delle conclusioni depositata il 10.6.2025».
10.
Si richiamano atti, documenti e verbali di causa, noti alle parti.
11.
Gli inviti a trovare una soluzione amichevole non sono stati accolti.
12. pagina 9 di 12 Va premesso che il brevetto europeo EP 3238900 di non è Controparte_1 oggetto di domande ritualmente proposte nel giudizio: di esso, pertanto, non ci si occuperà.
13.
La sopravvenuta decadenza del brevetto italiano n. 102016000044065 oggetto della prima delle domande di comporta, sul punto, la cessazione della Parte_1 materia del contendere.
Peraltro, anche ai fini del regolamento delle spese processuali e in applicazione del principio della soccombenza virtuale, occorre interrogarsi sulla fondatezza o meno della domanda di nullità proposta dall'attrice.
A parere del C.T.U., la convenuta ha depositato in corso di causa, il 13 ottobre 2021, una istanza di limitazione del suo brevetto italiano per adeguarsi al contenuto del brevetto europeo di cui si è detto (concesso il 4 maggio 2022), a sua volta limitato rispetto alla domanda iniziale.
Alla luce della esauriente, documentata e non contestata relazione del C.T.U. in ordine alla validità o meno del brevetto italiano n. 102016000044065 di CP_1
come limitato in pendenza del giudizio, deve concludersi nel senso che:
[...] da un lato, le rivendicazioni di dispositivo (da 1 a 6) del brevetto IT065 sono dotate delle caratteristiche di novità ed inventività; dall'altro, avuto riguardo all'anteriorità rappresentata dal brevetto italiano n. 102009901788354 A1 della stessa pubblicato il 30 maggio Controparte_1
2011 (deduce l'attrice in memoria di replica che quel brevetto è decaduto;
ma non è sorta questione nel corso della C.T.U.), la rivendicazione 7 di IT 065 (la prima di metodo) è priva del requisito dell'inventività (v. le pagine 8 – 9 della relazione del C.T.U.), ma la rivendicazione 11 di metodo, se unita alla rivendicazione 7, è in grado di conferire a tale rivendicazione complessa (7 + 11) i necessari requisiti di novità e inventività.
Come accertato dal C.T.U., il brevetto in esame è valido nella sua forma modificata per ciò che riguarda le rivendicazioni di dispositivo;
per quanto riguarda, invece, le rivendicazioni di metodo, il brevetto è valido solo se la rivendicazione 7 sia accorpata alla rivendicazione 11, mentre le altre sotto-rivendicazioni (da 8 a 10) sono valide.
Il C.T.U. ha infatti concluso nel senso che «il brevetto italiano Controparte_1
IT065, nella sua forma modificata, è valido per quanto riguarda le sue
[...] rivendicazioni di dispositivo, ed è altresì valido per quanto riguarda le sue rivendicazioni di metodo, a condizione che la rivendicazione principale di metodo (rivendicazione 7) venga ulteriormente limitata accorpando alla stessa la rivendicazione 11».
La condizione così evidenziata dal C.T.U., implicante una ulteriore limitazione, non risulta essersi verificata, mentre, come emerso all'udienza 10 giugno 2025, è
pagina 10 di 12 intervenuta la decadenza del brevetto per mancato pagamento del diritto annuale di rinnovo per gli anni 2023 e 2024 (l'ultimo pagamento risulta essere stato eseguito il 28 aprile 2022, doc. 20 prodotto dall'attrice) e dunque per scelta della convenuta.
Ai fini del regolamento delle spese in relazione all'esito complessivo della causa, va altresì rilevato che nella sua formulazione originaria, e per riconoscimento della stessa convenuta, il brevetto de quo era solo in parte valido.
14.
E' cessata la materia del contendere anche riguardo alla domanda di accertamento negativo della contraffazione concernente la macchina Tecnocer Mobile LE EM (cabina di smaltatura di piastrelle ceramiche).
Sia pur solo con la seconda memoria istruttoria depositata il 21 dicembre 2021 la convenuta ha espressamente riconosciuto che la predetta macchina dell'attrice «non possiede le caratteristiche descritte nel brevetto (limitato) di sicché, allo CP_1 stato, non risulta aver compiuto alcuna contraffazione» e ha espressamente Pt_1 rinunciato alla domanda riconvenzionale volta, al contrario, all'accertamento della contraffazione.
Anche il C.T.U. ha rilevato che la macchina dell'attrice non costituisce contraffazione del brevetto italiano della convenuta e che ciò era stato riconosciuto dallo stesso C.T.P. della convenuta nella sua prima memoria (pag. 7, righe 5 – 8) depositata nel corso delle operazioni peritali.
Anche di tali dati, concernenti la domanda di accertamento negativo dell'attrice e la speculare riconvenzionale della convenuta, cui erano connesse le domande risarcitorie e inibitorie nella originaria formulazione delle conclusioni di merito come da comparsa di costituzione, deve tenersi conto ai fini della statuizione sulle spese processuali.
15.
Non va accolta la domanda di pubblicazione della sentenza, vuoi perché sul tema della contraffazione da anni è cessata la materia del contendere, vuoi perché le stesse allegazioni e produzioni di parte attrice (una email datata 12 agosto 2020 inviata da , direttore marketing di G-Tech Co LTD, distributore dei Persona_2 prodotti dell'attrice per il mercato cinese, doc. 6; una dichiarazione scritta in data 26 novembre 2020 rilasciata dall'ing. dipendente dell'attrice quale Tes_1 responsabile delle vendite, il quale riporta dichiarazioni de relato senza precisare le fonti, doc. 8) non rappresentano una condotta scorretta della convenuta dotata di ampia diffusione e foriera di apprezzabili effetti pregiudizievoli ancora attuali.
16.
Non si ravvisano i presupposti per la condanna della convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
pagina 11 di 12 17.
Operata una valutazione complessiva delle posizioni delle parti e considerato l'esito del processo, le spese processuali vengono compensate in ragione di un mezzo e la restante quota, liquidata come da dispositivo, viene posta a carico della convenuta.
18.
Il costo della C.T.U. viene posto in via definitiva, nel rapporto tra le parti, a carico di entrambe le parti, in parti uguali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda, proposta da di nullità del brevetto italiano n. 102016000044065 di Parte_1 [...]
anche nella nuova formulazione delle rivendicazioni;
Controparte_1
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di accertamento negativo di contraffazione, proposta da e Parte_1 meglio descritta in atti;
- dichiara cessata materia del contendere in ordine alla domanda di accertamento di contraffazione proposta da e alle Controparte_1 conseguenti domande inibitoria e risarcitoria;
- rigetta la domanda di pubblicazione della sentenza proposta da
[...]
Parte_1
- rigetta la domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. proposta da
Parte_1
- dichiara compensate le spese processuali in ragione di un mezzo e condanna al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_1 restante quota di un mezzo liquidata in euro 531,00 per spese, euro 8.450,00 per compenso, oltre 15% RF, CPA e IVA come per legge;
- pone definitivamente a carico di entrambe le parti, in pari misura, il costo della C.T.U.
Bologna, 10 settembre 2025
Il presidente
LE Guernelli
Il giudice est.
NT NZ
pagina 12 di 12
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale in composizione collegiale, composto da
LE Guernelli presidente
NT NZ giudice rel.
Roberta Dioguardi giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. 15847/2020 R.G. promossa da
(P. IVA e C.F. , con sede legale a Fiorano Parte_1 P.IVA_1
Modenese (MO), in persona dell'Amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, signor (avv. Eugenio Forni, avv. Davide Baraldi, avv. Paolo Parte_2
Creta);
- ATTRICE contro
(C.F. e P.IVA. , con sede legale Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3
a Casalgrande (MO), in persona del presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante, signor (avv. Carlotta Ferrari); Controparte_2
- CONVENUTA
* * *
Oggetto del processo: brevetti
* * *
CONCLUSIONI
Per l'attrice:
«CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda ed eccezione respinta, in via principale
pagina 1 di 12 - rigettare tutte le domande ed eccezioni proposte da Controparte_1 nei riguardi di con un unico socio, in quanto infondate in fatto e in Parte_1 diritto, con la miglior formula;
nel merito
- accertare e dichiarare la nullità, totale o parziale del brevetto italiano n. 102016000044065, depositato in data 29 aprile 2016 e concesso in data 9 novembre 2018, di anche nella nuova formulazione delle rivendicazioni, Controparte_1 come da istanza di limitazione depositata presso in data 13.10.2021 e accolta in CP_3 data 22.12.2021, in quanto carente di tutti i requisiti di validità previsti dalla legge e, in particolare, di novità e di originalità, e/o in subordine la sua decadenza, per mancato pagamento del diritto annuale di rinnovo;
- accertare e dichiarare che, in ogni caso, la produzione, commercializzazione e pubblicizzazione da parte di delle macchine della famiglia Mobile Parte_1
Airless EM ad assi indipendenti, aventi le caratteristiche di cui alla narrativa dell'atto di citazione ed illustrate nel doc. 19, e di ogni altra apparecchiatura, comunque denominata, che presenti le medesime caratteristiche tecniche, non costituisce contraffazione del brevetto italiano n. 102016000044065, depositato in data 29 aprile 2016 e concesso in data 9 novembre 2018, sopra menzionato, qualora fosse ritenuto valido, in tutto o in parte, ed anche nella nuova formulazione delle rivendicazioni come da istanza di limitazione depositata presso in data CP_3
13.10.2021 e accolta in data 22.12.2021;
- ordinare la pubblicazione, a cura di ed a spese di Parte_1 [...]
dell'intestazione e del dispositivo della sentenza, in caratteri doppi del CP_1 normale e con i nomi delle parti in grassetto, su due edizioni consecutive, di cui una festiva, de “ ” e de “ ”. CP_4 Controparte_5
In ogni caso, condannare la convenuta per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. con tutte le conseguenze di legge, e comunque a rifondere all'attrice onorari e spese, comprese quelle per l'assistenza tecnica, oltre al rimborso forfetario in misura del 15%, CPA 4% e IVA come per legge».
Per la convenuta: come da memoria istruttoria n. 3
«Si chiede che il Tribunale Ill.mo, emesse tutte le più opportune pronunce, condanne e declaratorie del caso respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione
IN VIA PRINCIPALE
1) respinga ogni domanda di controparte, dichiarando, ove occorra, la cessazione della materia del contendere;
IN SUBORDINE
2) respinga ogni domanda di controparte, accertando che il brevetto italiano n. 102016000044065 di così come limitato in data 13 ottobre 2021, è valido. CP_1
pagina 2 di 12 Con vittoria di spese e compensi, oltre IVA, CPA e Rimb. Forf. (15%), come per legge»;
come da comparsa di comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il 23 giugno 2025 con nuovi documenti:
«Premesso che:
1. è parte convenuta nel presente giudizio civile iscritto al n. Controparte_6
R.G. 15847/2020 pendente dinanzi al Tribunale di Bologna, Sezione Imprese;
2. che, a seguito di rinuncia al mandato da parte del precedente difensore, Prof. Avv. Fiorenzo Festi, la parte ha provveduto a conferire nuovo mandato difensivo all'Avv. Carlotta Ferrari, la quale ha accettato l'incarico;
3. che la sottoscritta Avv. Carlotta Ferrari intende, pertanto, costituirsi in giudizio in sostituzione del Prof. Avv. Fiorenzo Festi precedentemente designato.
Tutto ciò premesso la società come sopra rappresentata e difesa e domiciliata, Controparte_6 si costituisce nel procedimento indicato a ministero del nuovo difensore Avv. Carlotta Ferrari, in sostituzione del Prof. Avv. Fiorenzo Festi dimettente, e dichiara di fare proprie tutte le domande, eccezioni e conclusioni già rassegnate nei precedenti atti difensivi dal difensore sostituito, insistendo per il loro integrale accoglimento.
Si producono in allegato documenti volti a confermare la perdurante efficacia nel territorio italiano del Brevetto europeo EP 3238900 di contenuto identico al brevetto italiano [...], così come limitato, ed avente la stessa data di priorità. Tale produzione appare necessaria e si giustifica, per l'effettivo rispetto del principio del contraddittorio, quale prova contraria al doc. n. 20 prodotto in giudizio da controparte in allegato alla sua nota di precisazione delle conclusioni depositata il
10.6.2025»;
conclusioni così precisate da ultimo all'udienza 26 giugno 2025:
« ribadisce che le macchine di così come descritte da CP_1 Pt_1 controparte in giudizio, non costituiscono contraffazione del brevetto limitato e possono essere quindi prodotte e commercializzate;
dà atto della esistenza di un brevetto europeo di identico contenuto al brevetto italiano limitato con stessa data di priorità; chiede respingere le domande di parte attrice contrarie a quanto sin qui esposto e chiede altresì la compensazione delle spese legali o comunque una suddivisione delle stesse che tenga conto del comportamento processuale delle parti»;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
pagina 3 di 12 Viene in decisione, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, all'esito di istruttoria svolta con l'acquisizione dei documenti prodotti e l'espletamento di C.T.U. (v. la relazione dell'ing. depositata il 6 ottobre 2022), il giudizio - volto Persona_1 ad ottenere la dichiarazione di nullità del brevetto italiano n. 102016000044065 della convenuta e l'accertamento della “non interferenza” tra le cabine di smaltatura Mobile Airless EM ad assi indipendenti dell'attrice (destinate agli operatori del comparto ceramico) e il brevetto de quo - promosso da società Parte_1 operante nel settore della progettazione e realizzazione di impianti e macchinari per la smaltatura di piastrelle ceramiche, pezzi speciali e laterizi.
L'atto di citazione è stato notificato il 18 dicembre 2020 a Controparte_1
la quale, costituitasi il 25 marzo 2021 ha chiesto il rigetto delle domande di
[...] parte attrice e, in via riconvenzionale, l'accertamento della parziale validità del brevetto nei termini di cui in atti.
2.
L'atto introduttivo del giudizio contiene le seguenti conclusioni:
- dichiarare la nullità, «totale o parziale» del brevetto italiano Controparte_1
n. 102016000044065, depositato il 29 aprile 2016 e concesso il 9 novembre
[...]
2018, «perché carente di tutti i requisiti di validità previsti dalla legge e, in particolare, di novità e di originalità»;
- «in ogni caso», dichiarare che «la produzione, commercializzazione e pubblicizzazione da parte di delle macchine della famiglia Mobile Parte_1
Airless EM ad assi indipendenti, aventi le caratteristiche di cui in narrativa ed illustrate nel doc. 19, e di ogni altra apparecchiatura, comunque denominata, che presenti le medesime caratteristiche tecniche, non costituisce contraffazione del brevetto italiano n. 102016000044065 […]», se ritenuto valido, in tutto o in parte;
- ordinare «la pubblicazione […] dell'intestazione e del dispositivo della sentenza, in caratteri doppi del normale e con i nomi delle parti in grassetto, su due edizioni consecutive, di cui una festiva, de “ ” e de “ ”». CP_4 Controparte_5
3.
Vanno richiamate altresì le originarie conclusioni della convenuta come formulate in comparsa di costituzione (esse saranno modificate in corso di causa).
Ravvisato un rapporto di pregiudizialità – dipendenza tra il giudizio pendente davanti al Tribunale di Venezia n. R.G. 421/2018, meglio descritto in atti, promosso da contro e (l'atto introduttivo Controparte_1 Controparte_7 Parte_1 di quel giudizio è prodotto dalla convenuta come doc. 2), e il presente giudizio, la convenuta ha chiesto in via preliminare la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c. (in seguito, con la prima memoria istruttoria depositata il 26 novembre 2021, la convenuta darà atto dell'intervenuta estinzione, in data 22 luglio 2021, del processo davanti al Tribunale di Venezia a seguito di transazione).
pagina 4 di 12 Nel merito, anche in via riconvenzionale, la convenuta ha chiesto:
- l'accertamento della parziale validità del brevetto con le caratteristiche, di dispositivo e di metodo, di cui alle rivendicazioni illustrate alle pagine da 5 a 10 (<< 1) accerti che il brevetto italiano n. 102016000044065 di è (parzialmente) CP_1 valido con riferimento alle caratteristiche, di dispositivo e di metodo, di cui alle rivendicazioni nn. 6 (in combinazione con la n. 1) e 7 e nn. 11 (in combinazione con la n. 8), 12 e 13 contenute nel brevetto stesso»);
- ha chiesto altresì di accertare se le macchine della famiglia Mobile Airless EM ad assi indipendenti prodotte dall'attrice costituiscono contraffazione del brevetto «nella sua parte valida indicata sub 1» («2) accerti se la Controparte_1 produzione da parte di delle macchine descritte in atti e Parte_1 individuate in giudizio integri una contraffazione del brevetto nella sua CP_1 parte valida indicata sub 1)») e, in caso di risposta affermativa, di inibire la produzione di tali macchine e condannare l'attrice al risarcimento dei danni da contraffazione e alla retroversione degli utili («3) in caso di accertata contraffazione ai sensi della precedente domanda sub 2), inibisca alla società la Parte_1 produzione, la commercializzazione, la vendita (sia diretta sia indiretta), l'importazione, l'esportazione, la pubblicità, l'esposizione ad eventi fieristici o in qualsiasi altra sede, dei macchinari contraffatti e fissi una penale pari ad euro 50.000, che dovrà corrispondere ad per ogni eventuale Parte_1 Controparte_1 futura violazione dell'inibitoria; 4) in caso di accertata contraffazione ai sensi della precedente domanda sub 2), condanni al risarcimento di tutti i Parte_1 danni derivanti dalla contraffazione del brevetto italiano n. 102016000044065 di
[...]
nella sua parte valida indicata sub 1), nella misura che risulterà Controparte_1 accertata in base agli atti di causa e alle presunzioni che ne derivano, ricorrendo, ove occorra, ai criteri di valutazione equitativa;
5) in caso di accertata contraffazione ai sensi della precedente domanda sub 2), condanni ai sensi Parte_1 dell'art. 125, comma III, c.p.i., alla restituzione ad di tutti gli Controparte_1 utili realizzati con la vendita dei prodotti di cui è causa»);
- il rigetto di «tutte le domande contrarie» formulate dall'attrice.
4.
E' opportuno evidenziare la posizione assunta dalle parti con le memorie istruttorie depositate ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis.
4.1.
Nella prima memoria istruttoria depositata il 26 novembre 2021 la convenuta, dopo aver precisato che il giudizio n. 421/2018 R.G. pendente davanti al Tribunale di Venezia si era estinto a seguito di transazione con la quale aveva Controparte_7 rinunciato al brevetto oggetto della domanda di nullità di e Controparte_1 depositato la rinuncia presso l' (doc. 3-4), ha riferito di avere a sua volta CP_3 pagina 5 di 12 depositato presso l' una istanza di limitazione del proprio brevetto italiano CP_3 oggetto della presente causa al fine di circoscrivere il brevetto alle sole rivendicazioni, indicate nella comparsa di costituzione, pienamente munite dei requisiti di brevettabilità e non contestate da (doc. 5). Parte_1
Su tale premessa, la convenuta ha modificato le originarie conclusioni chiedendo di accertare (v. le conclusioni sub a)) che il brevetto è valido «così come limitato in data 13 ottobre 2021».
4.2.
Con la seconda memoria istruttoria, l'attrice, preso atto della intervenuta limitazione del brevetto italiano qui impugnato, ha insistito per l'ammissione di C.T.U.
Con la seconda memoria istruttoria depositata il 23 dicembre 2021 la convenuta, prodotta la comunicazione dell' di accoglimento dell'istanza di limitazione del CP_3 brevetto (doc. 6), ha ulteriormente modificato le proprie conclusioni osservando che, «oltre alla limitazione del brevetto», si era verificato «un ulteriore fatto nuovo. In una fortuita occasione, i tecnici di hanno potuto visionare la macchina di CP_1
e hanno constatato che la macchina stessa non possiede le caratteristiche Pt_1 descritte nel brevetto (limitato) di sicché, allo stato, non risulta CP_1 Pt_1 aver compiuto alcuna contraffazione».
Dunque, la convenuta ha rinunciato alla propria domanda riconvenzionale, ferma la domanda, come modificata con la prima memoria istruttoria, di accertamento della validità del proprio brevetto italiano «così come limitato in data 13 ottobre 2021», e ferma altresì la richiesta di rigetto di tutte le domande formulate dall'attrice.
4.3.
Con la terza memoria istruttoria l'attrice ha ribadito il proprio interesse a coltivare la domanda di accertamento negativo della contraffazione proposta in via principale, anche al fine di ottenere la pubblicazione della sentenza e con essa il ripristino di una «verità di fatto, cioè la bontà, la liceità, della macchina in oggetto» ossia della cabina di smaltatura Mobile Airless EM ad assi indipendenti. L'attrice ha poi sostenuto che la convenuta aveva tenuto una condotta contraddittoria perché, pur avendo rinunciato alla domanda di contraffazione, aveva chiesto di respingere tutte le domande dell'attrice, compresa quella di accertamento negativo della contraffazione.
La convenuta a sua volta, con la terza memoria istruttoria, ha affermato che, avendo essa limitato il proprio brevetto e riconosciuto in giudizio che la macchina di non possedeva le caratteristiche descritte nel suddetto (limitato) brevetto, Pt_1 doveva ritenersi cessata la materia del contendere. Secondo la convenuta, infatti, «se è vero, come abbiamo accertato sul campo, che la macchina di non Pt_1 interferisce con il brevetto di così come recentemente limitato, è CP_1 Pt_1 del tutto libera di produrre e commercializzare la macchina stessa, senza interesse a
pagina 6 di 12 invocare alcuna tutela giudiziaria. L'unica ipotesi in cui potrebbe avere Pt_1 interesse a proseguire il presente giudizio sarebbe quella in cui intendesse Pt_1
“realmente” fabbricare e porre in commercio, nell'immediato futuro, una macchina avente le caratteristiche oggetto del (limitato) brevetto e intendesse sostenere che tali caratteristiche indicate nel titolo di privativa non sono munite dei requisiti di brevettabilità. A tale ultimo proposito, si rimarca, al mero fine di confutare l'avversa affermazione, che l'onere della prova volta a dimostrare l'invalidità del titolo di proprietà industriale grava su (art. 121, comma I, CPI)». Pt_1
5.
Con la nota di trattazione scritta depositata il 9 febbraio 2022, la convenuta ha insistito «nel chiedere l'accoglimento delle conclusioni così come precisate nella propria replica ex art. 183, comma VI, n. 3, c.p.c.», ha contestato la replica di controparte e si è opposta alla ammissione di C.T.U. chiesta dall'attrice affermando che:
- non era vero, né l'attrice aveva provato, che avesse Controparte_1 comunicato alla clientela che la vendita da parte di delle sue macchine Pt_1 integrava una contraffazione del brevetto del proprio brevetto;
- la domanda riconvenzionale di contraffazione era stata proposta da CP_1
«in quanto dai documenti allegati da controparte non era chiaro se la
[...] macchina di violasse l'esclusiva contenuta nella parte di brevetto munita dei Pt_1 requisiti di brevettabilità», aggiungendo che «nel corso del giudizio» Controparte_1 aveva potuto visionare una macchina di e aveva constatato che detta Pt_1 macchina «non aveva le caratteristiche contenute nel brevetto così come limitato, sicché ha rinunciato alla riconvenzionale (naturalmente, qualora in futuro dovesse constatare che commercializza anche macchine munite delle suddette Pt_1 caratteristiche o munite di altre caratteristiche coperte da ulteriori brevetti della stessa sarà costretta ad agire in giudizio, ma, allo stato, ciò non risulta)»; CP_1
- a seguito della limitazione del brevetto depositata da , «la Controparte_1 parte di brevetto contestata da non esiste più, sicché a meno che Pt_1 Pt_1 non abbia interesse a contestare anche il brevetto limitato (interesse che allo stato non emerge), deve ritenersi cessata la materia del contendere»;
- la domanda di pubblicazione della sentenza era non solo «priva dei presupposti di legge», come già dedotto in comparsa di risposta, ma anche del «tutto inutile sul piano pratico», essendo la limitazione del brevetto risultante da un pubblico registro;
secondo la convenuta, ove l'attrice avesse avvertito «l'esigenza di dimostrare ai suoi clienti che la propria macchina non collide con il “vecchio” brevetto le CP_1 sarebbe bastato «esibire la documentazione di limitazione del brevetto da noi prodotta in giudizio o l'analoga documentazione ufficiale reperibile presso l'Ufficio Brevetti»;
- ove fosse stata dichiarata la cessazione della materia del contendere, essa convenuta era «disponibile a riconoscere a controparte le spese di difesa per l'attività pagina 7 di 12 svolta fino al deposito della limitazione del brevetto», nella misura determinata dal giudice.
6.
All'udienza 14 aprile 2022 è stato conferito l'incarico di C.T.U. all'ing. Per_1
il quale, esaminato (solo) nella sua forma modificata il brevetto contestato,
[...] ha depositato la relazione finale il 6 ottobre 2022.
E' opportuno richiamare le puntualizzazioni svolte dal C.T.U.:
«Il quesito sottoposto allo scrivente chiede che egli si esprima sulla validità del brevetto “anche nella nuova formulazione delle rivendicazioni come da CP_1 istanza di limitazione depositata presso in data 13.10.2021.” CP_3
Poiché questa istanza di limitazione è stata ufficialmente depositata all' , ciò CP_3 significa che il brevetto è stato modificato in modo irreversibile per decisione del suo titolare e che tale brevetto è valido ed applicabile solo nella forma limitata. D'altro canto, anche i CCTTPP, nelle loro memorie, hanno considerato e discusso il brevetto in causa, o meglio le sue rivendicazioni, solamente nella sua forma modificata di cui sopra.
Pertanto, chi scrive si limiterà a valutarne la validità solo nella forma limitata, così come è stato fatto d'altra parte anche dai CCTTPP, che hanno appunto considerato e discusso soltanto le rivendicazioni come limitate».
La relazione del C.T.U. è stata depositata il 6 ottobre 2022.
7.
L'avvicendamento di vari magistrati ha comportato alcuni rinvii delle udienze prima del passaggio alla fase decisoria.
8.
Con nota depositata il 10 giugno 2025 l'attrice ha dato atto di un fatto nuovo depositando, come doc. 20, «l'attestazione dell'Ufficio italiano brevetti e marchi
) della decadenza del brevetto italiano n. 102016000044065 […] intervenuta CP_3 successivamente al verificarsi delle preclusioni istruttorie, per mancato pagamento del diritto annuale di rinnovo per gli anni 2023 e 2024».
L'attrice ha inoltre depositato, come doc. 21, la comunicazione prevista dall'art. 122 comma 6, c.p.i., inviata a mezzo PEC all'Ufficio italiano brevetti e marchi.
Su tale premessa l'attrice ha riformulato le conclusioni, chiedendo:
- il rigetto di tutte le domande ed eccezioni proposte dalla convenuta;
- dichiararsi la nullità, «totale o parziale», del brevetto italiano n. 102016000044065, «anche nella nuova formulazione delle rivendicazioni, come da istanza di limitazione depositata presso in data 13.10.2021 e accolta in data CP_3
22.12.2021 […]»,
pagina 8 di 12 - in subordine, dichiararsi la decadenza del brevetto per mancato pagamento del diritto annuale di rinnovo;
- accertarsi, «in ogni caso», che la produzione, commercializzazione e pubblicizzazione da parte di delle macchine della famiglia Mobile Parte_1
Airless EM ad assi indipendenti, aventi le caratteristiche di cui alla narrativa dell'atto di citazione ed illustrate nel doc. 19, e di ogni altra apparecchiatura, comunque denominata, avente le medesime caratteristiche tecniche, non costituisce contraffazione del brevetto italiano n. 102016000044065, se ritenuto valido, in tutto o in parte, ed anche nella nuova formulazione delle rivendicazioni come da istanza di limitazione depositata presso il 13 ottobre 2021 e accolta in data 22 dicembre CP_3
2021;
- ordinarsi la pubblicazione dell'intestazione e del dispositivo della sentenza, in caratteri doppi del normale e con i nomi delle parti in grassetto, su due edizioni consecutive, di cui una festiva, de “ ” e de “Il Corriere Sera”; CP_4 CP_5
- «in ogni caso» di condannare la convenuta per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
9.
Il 23 giugno 2025 per si è costituito un nuovo difensore in Controparte_6 sostituzione di quello originariamente nominato e che aveva rinunciato al mandato.
La convenuta, come rappresentata e difesa dal nuovo difensore, ha dichiarato «di fare proprie tutte le domande, eccezioni e conclusioni già rassegnate nei precedenti atti difensivi dal difensore sostituito, insistendo per il loro integrale accoglimento», e ha prodotto nuovi documenti «volti a confermare la perdurante efficacia nel territorio italiano del Brevetto europeo EP 3238900 di contenuto identico al brevetto italiano [...], così come limitato, ed avente la stessa data di priorità», ritenendo la produzione di nuovi documenti (doc. 7, copia della pubblicazione del brevetto Europeo;
doc. 8, traduzione in italiano;
doc. 9, visura UIBM;
doc. 10, PEC UIBM comunicazione rilascio convalida;
doc. 11, contabili F24 attestanti il pagamento delle tasse annuali per gli anni 2023, 2024 e 2025) necessaria e giustificata, «per l'effettivo rispetto del principio del contraddittorio, quale prova contraria al doc. n. 20 prodotto in giudizio da controparte in allegato alla sua nota di precisazione delle conclusioni depositata il 10.6.2025».
10.
Si richiamano atti, documenti e verbali di causa, noti alle parti.
11.
Gli inviti a trovare una soluzione amichevole non sono stati accolti.
12. pagina 9 di 12 Va premesso che il brevetto europeo EP 3238900 di non è Controparte_1 oggetto di domande ritualmente proposte nel giudizio: di esso, pertanto, non ci si occuperà.
13.
La sopravvenuta decadenza del brevetto italiano n. 102016000044065 oggetto della prima delle domande di comporta, sul punto, la cessazione della Parte_1 materia del contendere.
Peraltro, anche ai fini del regolamento delle spese processuali e in applicazione del principio della soccombenza virtuale, occorre interrogarsi sulla fondatezza o meno della domanda di nullità proposta dall'attrice.
A parere del C.T.U., la convenuta ha depositato in corso di causa, il 13 ottobre 2021, una istanza di limitazione del suo brevetto italiano per adeguarsi al contenuto del brevetto europeo di cui si è detto (concesso il 4 maggio 2022), a sua volta limitato rispetto alla domanda iniziale.
Alla luce della esauriente, documentata e non contestata relazione del C.T.U. in ordine alla validità o meno del brevetto italiano n. 102016000044065 di CP_1
come limitato in pendenza del giudizio, deve concludersi nel senso che:
[...] da un lato, le rivendicazioni di dispositivo (da 1 a 6) del brevetto IT065 sono dotate delle caratteristiche di novità ed inventività; dall'altro, avuto riguardo all'anteriorità rappresentata dal brevetto italiano n. 102009901788354 A1 della stessa pubblicato il 30 maggio Controparte_1
2011 (deduce l'attrice in memoria di replica che quel brevetto è decaduto;
ma non è sorta questione nel corso della C.T.U.), la rivendicazione 7 di IT 065 (la prima di metodo) è priva del requisito dell'inventività (v. le pagine 8 – 9 della relazione del C.T.U.), ma la rivendicazione 11 di metodo, se unita alla rivendicazione 7, è in grado di conferire a tale rivendicazione complessa (7 + 11) i necessari requisiti di novità e inventività.
Come accertato dal C.T.U., il brevetto in esame è valido nella sua forma modificata per ciò che riguarda le rivendicazioni di dispositivo;
per quanto riguarda, invece, le rivendicazioni di metodo, il brevetto è valido solo se la rivendicazione 7 sia accorpata alla rivendicazione 11, mentre le altre sotto-rivendicazioni (da 8 a 10) sono valide.
Il C.T.U. ha infatti concluso nel senso che «il brevetto italiano Controparte_1
IT065, nella sua forma modificata, è valido per quanto riguarda le sue
[...] rivendicazioni di dispositivo, ed è altresì valido per quanto riguarda le sue rivendicazioni di metodo, a condizione che la rivendicazione principale di metodo (rivendicazione 7) venga ulteriormente limitata accorpando alla stessa la rivendicazione 11».
La condizione così evidenziata dal C.T.U., implicante una ulteriore limitazione, non risulta essersi verificata, mentre, come emerso all'udienza 10 giugno 2025, è
pagina 10 di 12 intervenuta la decadenza del brevetto per mancato pagamento del diritto annuale di rinnovo per gli anni 2023 e 2024 (l'ultimo pagamento risulta essere stato eseguito il 28 aprile 2022, doc. 20 prodotto dall'attrice) e dunque per scelta della convenuta.
Ai fini del regolamento delle spese in relazione all'esito complessivo della causa, va altresì rilevato che nella sua formulazione originaria, e per riconoscimento della stessa convenuta, il brevetto de quo era solo in parte valido.
14.
E' cessata la materia del contendere anche riguardo alla domanda di accertamento negativo della contraffazione concernente la macchina Tecnocer Mobile LE EM (cabina di smaltatura di piastrelle ceramiche).
Sia pur solo con la seconda memoria istruttoria depositata il 21 dicembre 2021 la convenuta ha espressamente riconosciuto che la predetta macchina dell'attrice «non possiede le caratteristiche descritte nel brevetto (limitato) di sicché, allo CP_1 stato, non risulta aver compiuto alcuna contraffazione» e ha espressamente Pt_1 rinunciato alla domanda riconvenzionale volta, al contrario, all'accertamento della contraffazione.
Anche il C.T.U. ha rilevato che la macchina dell'attrice non costituisce contraffazione del brevetto italiano della convenuta e che ciò era stato riconosciuto dallo stesso C.T.P. della convenuta nella sua prima memoria (pag. 7, righe 5 – 8) depositata nel corso delle operazioni peritali.
Anche di tali dati, concernenti la domanda di accertamento negativo dell'attrice e la speculare riconvenzionale della convenuta, cui erano connesse le domande risarcitorie e inibitorie nella originaria formulazione delle conclusioni di merito come da comparsa di costituzione, deve tenersi conto ai fini della statuizione sulle spese processuali.
15.
Non va accolta la domanda di pubblicazione della sentenza, vuoi perché sul tema della contraffazione da anni è cessata la materia del contendere, vuoi perché le stesse allegazioni e produzioni di parte attrice (una email datata 12 agosto 2020 inviata da , direttore marketing di G-Tech Co LTD, distributore dei Persona_2 prodotti dell'attrice per il mercato cinese, doc. 6; una dichiarazione scritta in data 26 novembre 2020 rilasciata dall'ing. dipendente dell'attrice quale Tes_1 responsabile delle vendite, il quale riporta dichiarazioni de relato senza precisare le fonti, doc. 8) non rappresentano una condotta scorretta della convenuta dotata di ampia diffusione e foriera di apprezzabili effetti pregiudizievoli ancora attuali.
16.
Non si ravvisano i presupposti per la condanna della convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
pagina 11 di 12 17.
Operata una valutazione complessiva delle posizioni delle parti e considerato l'esito del processo, le spese processuali vengono compensate in ragione di un mezzo e la restante quota, liquidata come da dispositivo, viene posta a carico della convenuta.
18.
Il costo della C.T.U. viene posto in via definitiva, nel rapporto tra le parti, a carico di entrambe le parti, in parti uguali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda, proposta da di nullità del brevetto italiano n. 102016000044065 di Parte_1 [...]
anche nella nuova formulazione delle rivendicazioni;
Controparte_1
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di accertamento negativo di contraffazione, proposta da e Parte_1 meglio descritta in atti;
- dichiara cessata materia del contendere in ordine alla domanda di accertamento di contraffazione proposta da e alle Controparte_1 conseguenti domande inibitoria e risarcitoria;
- rigetta la domanda di pubblicazione della sentenza proposta da
[...]
Parte_1
- rigetta la domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. proposta da
Parte_1
- dichiara compensate le spese processuali in ragione di un mezzo e condanna al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_1 restante quota di un mezzo liquidata in euro 531,00 per spese, euro 8.450,00 per compenso, oltre 15% RF, CPA e IVA come per legge;
- pone definitivamente a carico di entrambe le parti, in pari misura, il costo della C.T.U.
Bologna, 10 settembre 2025
Il presidente
LE Guernelli
Il giudice est.
NT NZ
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