CASS
Sentenza 26 settembre 2024
Sentenza 26 settembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/09/2024, n. 36055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36055 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NI ZI nato a [...] il [...] parte offesa nel procedimento c/ CO NN nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 20/03/2024 del GIP TRIBUNALE di PATTI udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
lette/sentite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 5 Num. 36055 Anno 2024 Presidente: GUARDIANO ALFREDO Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE Data Udienza: 09/07/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in data 20 marzo 2024 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Patti ha disposto nei confronti di LL OV, persona sottoposta ad indagini per il delitto di cui all'art. 392 cod. pen., l'archiviazione del procedimento per insussistenza del fatto con restituzione degli atti al Pubblico Ministero. Il provvedimento veniva adottato a seguito dell'opposizione della parte offesa, Incognito NA, alla richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto formulata dal Pubblico Ministero, destinatario di ordinanza di imputazione coatta emessa dallo stesso Giudice, che, disattendendo precedente richiesta di archiviazione, aveva ritenuto che il fatto, consistito nell'avere il locatore (LL) disdettato il contratto di fornitura dell'energia elettrica all'immobile detenuto dal locatario (Incognito, moroso nel pagamento del canone), fosse tale da integrare il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulla cosa. 2. Avverso l'ordinanza del GIP - che, valutando la documentazione prodotta dalla persona sottoposta ad indagini, ha concluso per l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato da insussistenza del fatto, evidenziando come la condotta meramente omissiva tenuta dal locatore, titolare dell'utenza elettrica relativa all'immobile locato, che, non avendo ricevuto il pagamento del canone da parte del locatario, non aveva disdettato l'utenza, ma si era limitato a non pagare le relative fatture con conseguente risoluzione unilaterale del contratto ed interruzione della fornitura elettrica da parte della società erogatrice, non integrasse <>(Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, dep. 2000, Magnani, Rv. 215094). Questa Corte ha, peraltro, precisato che la categoria dell'abnormità ha carattere sussidiario, non potendosi far ricorso ad essa per aggirare il principio della tassatività dei mezzi di impugnazione (Sez. U, n. 10728 del 16/12/2021, dep. 2022, Fenucci, in motivazione, pag. 8); in particolare, ha affermato - richiamando gli approdi della propria giurisprudenza - che l'atto può essere dichiarato abnorme quando concorrano almeno i seguenti requisiti: a) sia affetto da un vizio per il quale non sono previste cause di nullità o inutilizzabilità; b) non sia altrimenti impugnabile;
c) non sia inquadrabile nella struttura procedimentale prevista dall'ordinamento - segnatamente, quando dia luogo ad una «indebita regressione del procedimento», la quale «costituisce un serio vulnus alrordo processus", inteso come sequenza logico-cronologica coordinata di atti, in spregio dei valori di rilievo costituzionale (art. 111 Cost., comma 2: regola precettiva e interpretativa, a un tempo) dell'efficienza e della ragionevole durata del processo - (Così, Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007, dep. 2008, Rv. 238240 e in motivazione) - ovvero determini una stasi processuale non altrimenti superabile (Sez. U, n. 22909 del 2005, Minervini). 2 1.2. Al lume di tali criteri e di precedenti enunciazioni direttive di questa Corte, non è possibile qualificare come abnorme l'ordinanza qui ricorsa: in primo luogo, perché è legittimo il provvedimento di archiviazione del GIP seguito a reiterata richiesta in tal senso del P.M., già investito, dopo precedente analoga richiesta, di ordine di formulazione dell'imputazione ai sensi dell'art. 409, comma 5, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 8984 del 31/01/2007, Rv. 235923); in secondo luogo, perché è parimenti legittimo il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, investito della richiesta di archiviazione ex art. 131-bis cod. pen., disponga invece archiviazione per infondatezza della "notitia criminis", atteso che la verifica della fondatezza della notizia di reato si inserisce nella progressione delle questioni che il giudice è tenuto a sciogliere prima di addivenire all'esame della particolare tenuità (Sez. 2, n. 41104 del 13/09/2019, Rv. 277044); in terzo luogo, perché è legittimo il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, a seguito di opposizione, disponga, alla luce degli elementi acquisiti e insuscettibili di ampliamento, l'archiviazione del procedimento, in quanto, anche a seguito delle modifiche introdotte all'art. 408 cod. proc. pen. dall'art. 22 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il carattere prognostico dell'esito del giudizio di merito non limita la pienezza del potere decisorio del giudice in ordine alle valutazioni squisitamente giuridiche relative alla sussistenza del reato (Sez. 5, n. 32936 del 12/07/2023, Rv. 284989). 2. Tanto evidenziato, rilevato che l'archiviazione del procedimento è stata disposta per infondatezza della notizia di reato, quindi ai sensi dell'art. 410 cod. pen., e non per la particolare tenuità del fatto, cioè ai sensi dell'art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., la parte offesa, Incognito NA, avrebbe al più potuto impugnare la relativa ordinanza con il reclamo al Tribunale previsto dall'art. 410-bis, comma 3, cod. proc. pen., che, a diritto vigente e nei limiti di cui ai commi 1 e 2 dello stesso art. 410-bis cod. proc. pen., costituisce il solo mezzo per impugnare il provvedimento di archiviazione. 3. Quanto precede comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/07/2024
lette/sentite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 5 Num. 36055 Anno 2024 Presidente: GUARDIANO ALFREDO Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE Data Udienza: 09/07/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in data 20 marzo 2024 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Patti ha disposto nei confronti di LL OV, persona sottoposta ad indagini per il delitto di cui all'art. 392 cod. pen., l'archiviazione del procedimento per insussistenza del fatto con restituzione degli atti al Pubblico Ministero. Il provvedimento veniva adottato a seguito dell'opposizione della parte offesa, Incognito NA, alla richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto formulata dal Pubblico Ministero, destinatario di ordinanza di imputazione coatta emessa dallo stesso Giudice, che, disattendendo precedente richiesta di archiviazione, aveva ritenuto che il fatto, consistito nell'avere il locatore (LL) disdettato il contratto di fornitura dell'energia elettrica all'immobile detenuto dal locatario (Incognito, moroso nel pagamento del canone), fosse tale da integrare il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulla cosa. 2. Avverso l'ordinanza del GIP - che, valutando la documentazione prodotta dalla persona sottoposta ad indagini, ha concluso per l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato da insussistenza del fatto, evidenziando come la condotta meramente omissiva tenuta dal locatore, titolare dell'utenza elettrica relativa all'immobile locato, che, non avendo ricevuto il pagamento del canone da parte del locatario, non aveva disdettato l'utenza, ma si era limitato a non pagare le relative fatture con conseguente risoluzione unilaterale del contratto ed interruzione della fornitura elettrica da parte della società erogatrice, non integrasse <
c) non sia inquadrabile nella struttura procedimentale prevista dall'ordinamento - segnatamente, quando dia luogo ad una «indebita regressione del procedimento», la quale «costituisce un serio vulnus alrordo processus", inteso come sequenza logico-cronologica coordinata di atti, in spregio dei valori di rilievo costituzionale (art. 111 Cost., comma 2: regola precettiva e interpretativa, a un tempo) dell'efficienza e della ragionevole durata del processo - (Così, Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007, dep. 2008, Rv. 238240 e in motivazione) - ovvero determini una stasi processuale non altrimenti superabile (Sez. U, n. 22909 del 2005, Minervini). 2 1.2. Al lume di tali criteri e di precedenti enunciazioni direttive di questa Corte, non è possibile qualificare come abnorme l'ordinanza qui ricorsa: in primo luogo, perché è legittimo il provvedimento di archiviazione del GIP seguito a reiterata richiesta in tal senso del P.M., già investito, dopo precedente analoga richiesta, di ordine di formulazione dell'imputazione ai sensi dell'art. 409, comma 5, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 8984 del 31/01/2007, Rv. 235923); in secondo luogo, perché è parimenti legittimo il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, investito della richiesta di archiviazione ex art. 131-bis cod. pen., disponga invece archiviazione per infondatezza della "notitia criminis", atteso che la verifica della fondatezza della notizia di reato si inserisce nella progressione delle questioni che il giudice è tenuto a sciogliere prima di addivenire all'esame della particolare tenuità (Sez. 2, n. 41104 del 13/09/2019, Rv. 277044); in terzo luogo, perché è legittimo il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, a seguito di opposizione, disponga, alla luce degli elementi acquisiti e insuscettibili di ampliamento, l'archiviazione del procedimento, in quanto, anche a seguito delle modifiche introdotte all'art. 408 cod. proc. pen. dall'art. 22 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il carattere prognostico dell'esito del giudizio di merito non limita la pienezza del potere decisorio del giudice in ordine alle valutazioni squisitamente giuridiche relative alla sussistenza del reato (Sez. 5, n. 32936 del 12/07/2023, Rv. 284989). 2. Tanto evidenziato, rilevato che l'archiviazione del procedimento è stata disposta per infondatezza della notizia di reato, quindi ai sensi dell'art. 410 cod. pen., e non per la particolare tenuità del fatto, cioè ai sensi dell'art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., la parte offesa, Incognito NA, avrebbe al più potuto impugnare la relativa ordinanza con il reclamo al Tribunale previsto dall'art. 410-bis, comma 3, cod. proc. pen., che, a diritto vigente e nei limiti di cui ai commi 1 e 2 dello stesso art. 410-bis cod. proc. pen., costituisce il solo mezzo per impugnare il provvedimento di archiviazione. 3. Quanto precede comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/07/2024