CGT1
Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Perugia, sez. I, sentenza 15/01/2026, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Perugia |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 17/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PERUGIA Sezione 1, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO MICHELE, Presidente e Relatore
GIOVANNINI GABRIELE, Giudice
MANUALI VALENTINA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 235/2025 depositato il 21/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Perugia - Via Luigi Canali 12 06124 Perugia PG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3N012R02301 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3N012R02301 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3N012R02301 IRPEF-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3N012R02301 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3N012R02301 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 10/2026 depositato il 14/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso alla Corte di Giustizia di Perugia, il ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. PF T3N012R02301-2024 emesso dall'Agenzia della Entrate - Dp di Perugia, in relazione ai maggiori redditi per l'anno 2019, derivanti dal disconoscimento dei costi per un contratto di consulenza con Nominativo_1, con conseguente rideterminazione del reddito, dell'Irap e dell'IVA, per un recupero complessivo pari a circa quarantaseimila euro.
1.1. Assume il ricorrente che la pretesa fiscale è illegittima, in quanto il costo per la consulenza è stato effettivamente sostenuto ed è inerente rispetto all'oggetto sociale della società, poiché riguarda ricerche di mercato per conto di un cliente nei territori dell'Ucraina e della Russia.
1.2. Si è costituita l'amministrazione intimata, insistendo per le proprie argomentazioni e concludendo per la reiezione del ricorso.
1.3. Respinta l'istanza cautelare, all'udienza del 13 gennaio 2026 la causa è trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Il ricorso non merita positivo apprezzamento.
3. Giova preliminarmente osservare in punto di fatto che l'accertamento nasce dalla discrasia fra le spese indicate nella dichiarazione per l'anno 2019 del personale dipendente e e corrispondenti certificazioni uniche;
tale anomalia era riconducibile all'emissione di 14 fatture (di cui sette per il 2019, per euro 32.500) per consulenza svolta da Nominativo_1, avente ad oggetto lo svolgimento di ricerche di mercato presso la zona della Russia e delle ex Repubbliche Sovietiche per conte di una società cliente della ricorrente (la Società_1 srl).
3.1. La genericità della indicazione del soggetto fatturante, la vaghezza dell'oggetto del contratto di consulenza, la lacunosità della documentazione probatoria a sostegno dei costi rappresentati in dichiarazione hanno condotto l'amministrazione finanziaria a ritenere tali posta come inesistenti, o comunque non inerenti e non debitamente provate.
3.2. Il percorso argomentativo tracciato dall'amministrazione erariale appare immune dalle censure sollevate con il ricorso, sia perché vi sono convergenti e plurimi elementi che convergono verso la conclusione cui è giunta l'Agenzia, sia perché il contribuente, pur sollecitato in sede di contraddittorio procedimentale, non ha suffragato la sua richiesta di deducibilità di tali costi con elementi probatori convincenti (non essendo verosimile che il pagamento sia avvenuto in contanti o sia ancora da effettuare;
che il contratto ha avuto una effettiva esecuzione;
che il cliente del ricorrente abbia avuto concreti risultati per effetto della suddetta consulenza).
A suffragare, infine, la tesi dell'Agenzia è la circostanza che non è stata trovata una documentazione
(anche extra-contabile) da cui potesse emergere l'effettivo svolgimento dell'incarico affidato al Nominativo_1, e nemmeno il risultato di tale attività nell'interesse del ricorrente (il quale ha fatturato alla Società_1 srl una sola fattura nel 2019, avente una descrizione generica e per un importo di gran lunga inferiore a quello del corrispettivo per la consulenza al Nominativo_1).
4. Il disconoscimento di tali costi ha poi comportato il recupero dell'IVA (neutralizzata dal ricorrente mediante il sistema del reverse charge), sui cui, peraltro non vi è alcuna contestazione nel ricorso, come per il recupero dell'Irap.
5. In forza delle superiori considerazioni, deve ritenersi legittima la pretesa dell'amministrazione finanziaria di recuperare la differenza fra la tassazione ordinaria e quella agevolata, unitamente alle conseguenti sanzioni, con il conseguente rigetto del ricorso.
5.1. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese di giudizio sostenute dalla resistentea
Agenzia delle Entrate, per € 2.550,00 oltre accessori se dovuti.
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PERUGIA Sezione 1, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO MICHELE, Presidente e Relatore
GIOVANNINI GABRIELE, Giudice
MANUALI VALENTINA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 235/2025 depositato il 21/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Perugia - Via Luigi Canali 12 06124 Perugia PG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3N012R02301 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3N012R02301 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3N012R02301 IRPEF-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3N012R02301 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3N012R02301 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 10/2026 depositato il 14/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso alla Corte di Giustizia di Perugia, il ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. PF T3N012R02301-2024 emesso dall'Agenzia della Entrate - Dp di Perugia, in relazione ai maggiori redditi per l'anno 2019, derivanti dal disconoscimento dei costi per un contratto di consulenza con Nominativo_1, con conseguente rideterminazione del reddito, dell'Irap e dell'IVA, per un recupero complessivo pari a circa quarantaseimila euro.
1.1. Assume il ricorrente che la pretesa fiscale è illegittima, in quanto il costo per la consulenza è stato effettivamente sostenuto ed è inerente rispetto all'oggetto sociale della società, poiché riguarda ricerche di mercato per conto di un cliente nei territori dell'Ucraina e della Russia.
1.2. Si è costituita l'amministrazione intimata, insistendo per le proprie argomentazioni e concludendo per la reiezione del ricorso.
1.3. Respinta l'istanza cautelare, all'udienza del 13 gennaio 2026 la causa è trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Il ricorso non merita positivo apprezzamento.
3. Giova preliminarmente osservare in punto di fatto che l'accertamento nasce dalla discrasia fra le spese indicate nella dichiarazione per l'anno 2019 del personale dipendente e e corrispondenti certificazioni uniche;
tale anomalia era riconducibile all'emissione di 14 fatture (di cui sette per il 2019, per euro 32.500) per consulenza svolta da Nominativo_1, avente ad oggetto lo svolgimento di ricerche di mercato presso la zona della Russia e delle ex Repubbliche Sovietiche per conte di una società cliente della ricorrente (la Società_1 srl).
3.1. La genericità della indicazione del soggetto fatturante, la vaghezza dell'oggetto del contratto di consulenza, la lacunosità della documentazione probatoria a sostegno dei costi rappresentati in dichiarazione hanno condotto l'amministrazione finanziaria a ritenere tali posta come inesistenti, o comunque non inerenti e non debitamente provate.
3.2. Il percorso argomentativo tracciato dall'amministrazione erariale appare immune dalle censure sollevate con il ricorso, sia perché vi sono convergenti e plurimi elementi che convergono verso la conclusione cui è giunta l'Agenzia, sia perché il contribuente, pur sollecitato in sede di contraddittorio procedimentale, non ha suffragato la sua richiesta di deducibilità di tali costi con elementi probatori convincenti (non essendo verosimile che il pagamento sia avvenuto in contanti o sia ancora da effettuare;
che il contratto ha avuto una effettiva esecuzione;
che il cliente del ricorrente abbia avuto concreti risultati per effetto della suddetta consulenza).
A suffragare, infine, la tesi dell'Agenzia è la circostanza che non è stata trovata una documentazione
(anche extra-contabile) da cui potesse emergere l'effettivo svolgimento dell'incarico affidato al Nominativo_1, e nemmeno il risultato di tale attività nell'interesse del ricorrente (il quale ha fatturato alla Società_1 srl una sola fattura nel 2019, avente una descrizione generica e per un importo di gran lunga inferiore a quello del corrispettivo per la consulenza al Nominativo_1).
4. Il disconoscimento di tali costi ha poi comportato il recupero dell'IVA (neutralizzata dal ricorrente mediante il sistema del reverse charge), sui cui, peraltro non vi è alcuna contestazione nel ricorso, come per il recupero dell'Irap.
5. In forza delle superiori considerazioni, deve ritenersi legittima la pretesa dell'amministrazione finanziaria di recuperare la differenza fra la tassazione ordinaria e quella agevolata, unitamente alle conseguenti sanzioni, con il conseguente rigetto del ricorso.
5.1. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese di giudizio sostenute dalla resistentea
Agenzia delle Entrate, per € 2.550,00 oltre accessori se dovuti.