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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 126/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 1, riunita in udienza il 21/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CHINDEMI DOMENICO, Presidente
MORONI RICCARDOMARIA, Relatore
FORTUNATO NICOLA, Giudice
in data 21/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2486/2025 depositato il 28/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO 2022
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3856/2025 depositato il
21/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(art. 36 c.2 dlgs n. 546/92)
Il ricorrente indicato in epigrafe ha tempestivamente impugnato il diniego espresso opposto dall'Agenzia delle Entrate per gli anni 2022 e 2023, derivante dalla indicazione di reddito da lavoro dipendente, già abbattuto del 70 % (in seguito all'applicazione del regime degli impatriati), diversa rispetto a quella risultante dalla CU, così da avere una eccedenza a credito.
Il regime degli impatriati consente la non imponibilità del 70 % del reddito se il contribuente trasferisce la residenza dal 30.4.2019; ma nel caso di specie vi è stato un periodo di studi e di lavoro all'estero già preordinato al rientro in Italia.
Già nell'interpello rivolto dal ricorrente all'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Lombardia, in merito alla possibilità di applicare l'agevolazione richiesta, la stessa Direzione aveva dato parere negativo all'applicazione di detto regime da parte del ricorrente e tale parere è vincolante per gli Uffici dell'A.F. che non possono agire diversamente.
La posizione assunta dal ricorrente al rientro è la continuità di quella precedente al trasferimento estero ed era già preordinato il rientro al momento del trasferimento.
Per le altre contestazioni ed eccezioni, le parti si riportano agli atti e concludono come nei rispettivi scritti difensivi depositati.
All'esito dell'udienza fissata per la trattazione del ricorso, il Collegio decide come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(art. 36 c.4 dlgs n. 546/92)
La Corte premette che l'art. 132 c.p.c. consente al Giudice la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e che nel motivare la sentenza non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi limitare, ai fini del decidere, alla trattazione delle sole questioni rilevanti concretamente esaminate;
detti principi si applicano anche al processo tributario ai sensi dell'art. 1 del dlgs n. 546/92 e le questioni non trattate, non sono da considerarsi necessariamente omesse, ma semplicemente assorbite o superate con quanto concretamente ritenuto provato dal giudice, di cui ne ha il pieno convincimento per la decisione.
Ciò premesso il Collegio, esaminati gli atti ed i documenti di causa, nonché le ragioni in fatto e in diritto addotte dalle parti, ritiene il ricorso infondato e quindi da respingere per quanto di ragione.
Si osserva che, a dimostrazione della continuità dell'attività di lavoro svolta dal ricorrente e della preordinazione del rientro in Italia, nella busta paga versata in atti all'allegato 4 di parte ricorrente, figura il tfr accumulato e riporta la medesima data sia prima che dopo il rientro in Italia, ciò a dimostrazione che non vi è stato alcuno stacco lavorativo.
Inoltre parte ricorrente aveva già avuto un parere negativo all'applicazione del regime richiesto e ciò ha impedito ogni diversa applicazione, che comunque non sarebbe stata spettante non sussistendo alcuno dei requisiti richiesti dalla normativa di riferimento.
Alla luce di quanto sopra esposto l'atto impugnato è legittimo e le questioni qui definite esauriscono la controversia, essendo i motivi di doglianza non espressamente esaminati, ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque non idonei a condurre ad una conclusione di segno diverso.
Pertanto, allo stato dei fatti, il Collegio respinge il ricorso e conferma l'atto impugnato;
l'esito del giudizio comporta la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 3.000,00 in favore della DP1 di Milano e in € 5.000,00 in favore della DP2 di Milano, già detratto il 20 % per entrambi gli importi, il tutto come risulta dal seguente dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida a favore della DP 1 Milano in euro 3.000,00 e DP 2 Milano in euro 5.000,00 già detratto per entrambi gli importi il 20%.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 1, riunita in udienza il 21/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CHINDEMI DOMENICO, Presidente
MORONI RICCARDOMARIA, Relatore
FORTUNATO NICOLA, Giudice
in data 21/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2486/2025 depositato il 28/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO 2022
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3856/2025 depositato il
21/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(art. 36 c.2 dlgs n. 546/92)
Il ricorrente indicato in epigrafe ha tempestivamente impugnato il diniego espresso opposto dall'Agenzia delle Entrate per gli anni 2022 e 2023, derivante dalla indicazione di reddito da lavoro dipendente, già abbattuto del 70 % (in seguito all'applicazione del regime degli impatriati), diversa rispetto a quella risultante dalla CU, così da avere una eccedenza a credito.
Il regime degli impatriati consente la non imponibilità del 70 % del reddito se il contribuente trasferisce la residenza dal 30.4.2019; ma nel caso di specie vi è stato un periodo di studi e di lavoro all'estero già preordinato al rientro in Italia.
Già nell'interpello rivolto dal ricorrente all'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Lombardia, in merito alla possibilità di applicare l'agevolazione richiesta, la stessa Direzione aveva dato parere negativo all'applicazione di detto regime da parte del ricorrente e tale parere è vincolante per gli Uffici dell'A.F. che non possono agire diversamente.
La posizione assunta dal ricorrente al rientro è la continuità di quella precedente al trasferimento estero ed era già preordinato il rientro al momento del trasferimento.
Per le altre contestazioni ed eccezioni, le parti si riportano agli atti e concludono come nei rispettivi scritti difensivi depositati.
All'esito dell'udienza fissata per la trattazione del ricorso, il Collegio decide come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(art. 36 c.4 dlgs n. 546/92)
La Corte premette che l'art. 132 c.p.c. consente al Giudice la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e che nel motivare la sentenza non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi limitare, ai fini del decidere, alla trattazione delle sole questioni rilevanti concretamente esaminate;
detti principi si applicano anche al processo tributario ai sensi dell'art. 1 del dlgs n. 546/92 e le questioni non trattate, non sono da considerarsi necessariamente omesse, ma semplicemente assorbite o superate con quanto concretamente ritenuto provato dal giudice, di cui ne ha il pieno convincimento per la decisione.
Ciò premesso il Collegio, esaminati gli atti ed i documenti di causa, nonché le ragioni in fatto e in diritto addotte dalle parti, ritiene il ricorso infondato e quindi da respingere per quanto di ragione.
Si osserva che, a dimostrazione della continuità dell'attività di lavoro svolta dal ricorrente e della preordinazione del rientro in Italia, nella busta paga versata in atti all'allegato 4 di parte ricorrente, figura il tfr accumulato e riporta la medesima data sia prima che dopo il rientro in Italia, ciò a dimostrazione che non vi è stato alcuno stacco lavorativo.
Inoltre parte ricorrente aveva già avuto un parere negativo all'applicazione del regime richiesto e ciò ha impedito ogni diversa applicazione, che comunque non sarebbe stata spettante non sussistendo alcuno dei requisiti richiesti dalla normativa di riferimento.
Alla luce di quanto sopra esposto l'atto impugnato è legittimo e le questioni qui definite esauriscono la controversia, essendo i motivi di doglianza non espressamente esaminati, ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque non idonei a condurre ad una conclusione di segno diverso.
Pertanto, allo stato dei fatti, il Collegio respinge il ricorso e conferma l'atto impugnato;
l'esito del giudizio comporta la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 3.000,00 in favore della DP1 di Milano e in € 5.000,00 in favore della DP2 di Milano, già detratto il 20 % per entrambi gli importi, il tutto come risulta dal seguente dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida a favore della DP 1 Milano in euro 3.000,00 e DP 2 Milano in euro 5.000,00 già detratto per entrambi gli importi il 20%.