Versione
14 marzo 1988
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6 maggio 1989
6 maggio 1989
Art. 22. 1. I contributi di cui al primo comma, lettere b) e c), dell'articolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60 , sono dovuti fino al periodo di paga in corso al 31 dicembre 1992.
2. Per l'anno 1988, i contributi dovuti con riferimento ai periodi di paga decorrenti dal 1 gennaio 1988 sono riversati dalla Cassa depositi e prestiti all'entrata del bilancio dello Stato nella misura di lire 1.250 miliardi. Per l'anno 1989, e sino al 1992, essi sono riversati all'entrata del bilancio dello Stato nella misura di lire 1.000 miliardi annui. Le quote residue restano assegnate all'edilizia residenziale pubblica per la costruzione di abitazioni per i lavoratori dipendenti, con una riserva del 70 per cento per i territori del Mezzogiorno. ((8)) 3. Per la concessione, in favore delle imprese edilizie, cooperative e relativi consorzi, dei contributi di cui all' articolo 16 della legge 5 agosto 1978, n. 457 , per interventi di edilizia agevolata, ivi compresi i programmi di recupero di cui all'articolo 1, primo comma, lettera b), della medesima legge n. 457 del 1978 , e' autorizzato il limite di impegno di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990. Nell'ambito del limite di impegno di cui al presente comma relativo al 1989 una quota di 50 miliardi e' destinata alle finalita' e con le modalita' di cui al comma 7-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118 .
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AGGIORNAMENTO (8)
La Corte Costituzionale, con sentenza 13-26 aprile 1989, n. 241 (in G.U. 1a s.s. 3/5/1989, n. 18) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 2 del presente articolo "nella parte in cui non assegna all'edilizia residenziale pubblica, per la costruzione di abitazioni per i lavoratori dipendenti, l'intero gettito - e non le sole quote residue - dei contributi dovuti ai sensi del primo comma, lettere b) e c) dell'articolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60 ".
2. Per l'anno 1988, i contributi dovuti con riferimento ai periodi di paga decorrenti dal 1 gennaio 1988 sono riversati dalla Cassa depositi e prestiti all'entrata del bilancio dello Stato nella misura di lire 1.250 miliardi. Per l'anno 1989, e sino al 1992, essi sono riversati all'entrata del bilancio dello Stato nella misura di lire 1.000 miliardi annui. Le quote residue restano assegnate all'edilizia residenziale pubblica per la costruzione di abitazioni per i lavoratori dipendenti, con una riserva del 70 per cento per i territori del Mezzogiorno. ((8)) 3. Per la concessione, in favore delle imprese edilizie, cooperative e relativi consorzi, dei contributi di cui all' articolo 16 della legge 5 agosto 1978, n. 457 , per interventi di edilizia agevolata, ivi compresi i programmi di recupero di cui all'articolo 1, primo comma, lettera b), della medesima legge n. 457 del 1978 , e' autorizzato il limite di impegno di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990. Nell'ambito del limite di impegno di cui al presente comma relativo al 1989 una quota di 50 miliardi e' destinata alle finalita' e con le modalita' di cui al comma 7-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118 .
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AGGIORNAMENTO (8)
La Corte Costituzionale, con sentenza 13-26 aprile 1989, n. 241 (in G.U. 1a s.s. 3/5/1989, n. 18) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 2 del presente articolo "nella parte in cui non assegna all'edilizia residenziale pubblica, per la costruzione di abitazioni per i lavoratori dipendenti, l'intero gettito - e non le sole quote residue - dei contributi dovuti ai sensi del primo comma, lettere b) e c) dell'articolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60 ".
Commentari • 6
- 1. Decreto casa in Gazzetta, testo coordinato in vigore dal 27 maggioRedazione · https://www.giurdanella.it/ · 29 maggio 2014 · 0.81870073
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Giurisprudenza • 28
- 1. Corte Cost., sentenza 12/09/1995, n. 424Provvedimento: […] Analoga considerazione poi l'Avvocatura svolge con riferimento all'art. 1 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, che non è assimilabile al secondo comma dell'art. 22 della legge n. 67 del 1988 (dichiarato, in parte, incostituzionale dalla citata sentenza n. 241 del 1989). […] Nell'ambito così precisato la censura è fondata, alla stregua delle considerazioni svolte dalla citata sentenza n. 241 del 1989 a fondamento della dichiarazione di illegittimità costituzionale di altra analoga disposizione - l'art. 22, comma 2, della legge n. 67 del 1988 - che riservava una determinata parte dei contributi "all'entrata del bilancio dello Stato". […]Leggi di più...
- edilizia residenziale pubblica·
- contributi ges.ca.l. a carico dei lavoratori dipendenti·
- sent. 424/95 a. edilizia popolare, economica e sovvenzionata·
- assorbimento di altra censura.·
- sent. 424/95 b. edilizia popolare, economica e sovvenzionata·
- non fondatezza della questione.·
- illegittimita' costituzionale parziale