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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 25/09/2025, n. 3426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3426 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 9129 /2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa Claudia Tanzarella,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9129/2025 del Registro Generale e promossa da
, con il procuratore avv. COMES LUCA Parte_1 Ricorrente
nei confronti di in persona del Presidente pro tempore, con il procuratore avv. DAPRILE BARBARA CP_1 Resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 445-bis comma 6 c.p.c.;
* MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso del 27.06.2025, la parte istante in epigrafe indicata ha proposto opposizione avverso le conclusioni rassegnate dal CTU nel procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 445-
1 bis c.p.c. promosso per l'accertamento delle condizioni sanitarie che danno diritto alla pensione di inabilità, anche in considerazione di un eventuale sopravvenuto aggravamento.
CP_ L' costituendosi, ha concluso per l'inammissibilità e, in ogni caso, per il rigetto del ricorso.
*
Il ricorso è infondato per i motivi di seguito esposti.
Preliminarmente, è utile richiamare il contenuto dell'art. 445-bis c.p.c. - nella formulazione vigente ratione temporis - , a mente del quale:
“1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696
- bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. 2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso. 3 La richiesta di espletamento dell'accertamento tecnico interrompe la prescrizione.
4. Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.
5. In assenza di contestazione, il giudice, se non procede ai sensi dell'articolo 196, con decreto pronunciato fuori udienza entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma precedente omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni.
6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile.”
Ciò premesso, si osserva come la parte istante si sia limitata a contestare le conclusioni peritali, richiamando la documentazione medica già allegata nella prima fase del procedimento per ATP e valutata dal consulente e riportandosi alle osservazioni formulate e depositate in sede di accertamento tecnico preventivo, già debitamente ed esaustivamente prese in considerazione dall'ausiliario del
2 giudice nella pregressa fase (v. risposta alle osservazioni mosse dal CTP). L'istante ha mancato di allegare, con argomentazioni medico-legali non oggetto di vaglio da parte del consulente dell'ufficio, l'incidenza di malattie non diagnosticate o l'esistenza di errori diagnostici per documentata inosservanza dei canoni della scienza medica comunemente condivisi dalla comunità scientifica.
E ciò nonostante le motivate argomentazioni su cui il consulente ha fondato le proprie conclusioni medico-legali in fase di accertamento tecnico preventivo, escludendo che le patologie diagnosticate siano sufficienti al fine di integrare il requisito sanitario necessario per il riconoscimento della prestazione richiesta.
Al riguardo, mette conto riportare la sintetica ma chiarificatrice valutazione del CTU in relazione alle osservazioni di parte ricorrente, basate - al pari degli odierni motivi di ricorso - sulla presunta mancata considerazione, da parte dell'ausiliario, della pluralità di patologie da cui risulterebbe affetta la parte ricorrente [segnatamente: “ … la mancata valutazione di diverse patologie da parte del CTU, ovvero la gonartrosi, le discopatie multiple, la cervicalgia, l'alluce valgo, la metatarsalgia e l'incontinenza urinaria mista” (cfr. pag. 3 del ricorso in opposizione)], nonché sull'auspicata “valutazione complessiva della invalidità dell'istante, piuttosto che applicare il calcolo riduzionistico di BA.
Il CTU ha, in proposito, affermato: “l'incontinenza urinaria dell'istante non è totale, bensì risulta evento occasionale definibile piuttosto come “urge incontinence”, patologia non tabellata. Attenendosi comunque alle tabelle di legge in vigore, e operando una valutazione complessiva, come auspicata dal ctp …, si ritiene congrua la valutazione dell'invalidità descritta in bozza, ovvero che l'istante risulta essere invalida civile in misura del 85%, senza esibire i requisiti previsti per il beneficio della pensione di invalidità civile, a partire dalla data della domanda amministrativa del 24.09.2024 ”, così ribadendo la valutazione già espressa.
Del resto, consegnando coerenti valutazioni medico-legali all'esito di approfondito esame obiettivo, l'ausiliario acclarava: “APPARATO NEUROPSICHICO: Sensorio vigile con normale orientamento temporo-spaziale. Eloquio fluente e coerente, non presenti dispercezioni. Sguardo e sorrisi normali. Il tono dell'umore è deflesso in senso depressivo. Assenza di segni neurologici riferibili a deficit focali. Assenza di flapping tremor. Romberg negativo. Riflessi osteo-tendinei ipoelicitabili. Prova indice-naso negativa anche ad occhi chiusi. La paziente mantiene la stazione eretta, i cambi posturali e la deambulazione sono autonomamente possibili e senza appoggio. ORGANI DI SENSO: Udito sociale ipovalido e visus normale con correzione di lenti. APPARATO OSTEO-ARTICOLARE: assenza di scoliosi e di ipercifosi nel tratto cervico-dorsale, Lasègue negativo con spinalgia cervicale, normale la funzionalità articolare degli arti superiori ed inferiori. CARDIOVASCOLARE: Pressione arteriosa 120/70, frequenza cardiaca con battiti 90/min, polso ritmico, toni cardiaci normali con pause libere. APP. RESPIRATORIO: frequenza del respiro 15/min, torace con normale conformazione, emitoraci simmetrici, espansione polmonare normale durante l'inspirazione e l'espirazione, fremito vocale tattile normale, murmure vescicolare normale su tutto l'ambito polmonare. APP. GASTROENTERICO: addome piano, trattabile e non dolente sia alla palpazione superficiale che profonda. Organi ipocondriaci non palpabili. Cicatrice ombelicale introflessa. APP. GENITO-URINARIO: punti ureterali non dolenti e manovra di negativa Per_1 bilateralmente”.
3 Di talché, il CTU concludeva “Si può affermare che la signora è risultata, in sede di Parte_1 operazioni peritali, affetta da:
- disturbo depressivo maggiore ricorrente, 80%
- ipoacusia neurosensoriale bilaterale, 13,5% (cod. 4005)
- sindrome vertiginosa per protrusioni discali cervicali con segni di atrofia cerebellare e cerebrale cortico-sottocorticale, 20% per aggravamento del codice
- gonartrosi ed alluce valgo bilaterali e metatarsalgia, incontinenza urinaria mista (patologie non tabellate)”.
Quanto alle patologie definite come “non tabellate” - oltre al fatto che, come visto, le stesse non risultano avere alcuna particolare rilevanza alla luce degli elementi rilevati dal ctu nel corso dell'esame obiettivo - si osserva, in ogni caso, che la parte ricorrente non ne ha minimamente indicato la relativa incidenza funzionale e/o le conseguenze pregiudizievoli sulla capacità di svolgere le funzioni e i compiti della vita quotidiana.
Pertanto, le doglianze alla Ctu non sortiscono risultati utili alla parte giacché il sanitario risulta avere adeguatamente e correttamente valutato le patologie avendo sottoposto la paziente ad un'accurata indagine obiettiva e avendo stimato l'entità delle patologie sofferte dalla parte sulla base della documentazione da lei prodotta (cfr. conclusioni in perizia).
Il ctu risulta quindi avere condotto con un condivisibile metodo d'indagine le operazioni peritali escludendo il requisito sanitario e non si ravvisa la fondatezza dei motivi di opposizione ai fini di una nuova valutazione medico legale.
Ciò posto, il ricorso in opposizione, siccome infondato, va rigettato.
La presenza di dichiarazione della parte resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. dà luogo all'esenzione dal pagamento delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1 di , in persona del Presidente pro tempore, con atto depositato il 27.06.2025, così provvede: CP_1
1. Rigetta il ricorso.
2. Nulla per le spese. Bari, lì 25/09/2025
Il Giudice
Claudia Tanzarella
4
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa Claudia Tanzarella,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9129/2025 del Registro Generale e promossa da
, con il procuratore avv. COMES LUCA Parte_1 Ricorrente
nei confronti di in persona del Presidente pro tempore, con il procuratore avv. DAPRILE BARBARA CP_1 Resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 445-bis comma 6 c.p.c.;
* MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso del 27.06.2025, la parte istante in epigrafe indicata ha proposto opposizione avverso le conclusioni rassegnate dal CTU nel procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 445-
1 bis c.p.c. promosso per l'accertamento delle condizioni sanitarie che danno diritto alla pensione di inabilità, anche in considerazione di un eventuale sopravvenuto aggravamento.
CP_ L' costituendosi, ha concluso per l'inammissibilità e, in ogni caso, per il rigetto del ricorso.
*
Il ricorso è infondato per i motivi di seguito esposti.
Preliminarmente, è utile richiamare il contenuto dell'art. 445-bis c.p.c. - nella formulazione vigente ratione temporis - , a mente del quale:
“1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696
- bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. 2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso. 3 La richiesta di espletamento dell'accertamento tecnico interrompe la prescrizione.
4. Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.
5. In assenza di contestazione, il giudice, se non procede ai sensi dell'articolo 196, con decreto pronunciato fuori udienza entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma precedente omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni.
6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile.”
Ciò premesso, si osserva come la parte istante si sia limitata a contestare le conclusioni peritali, richiamando la documentazione medica già allegata nella prima fase del procedimento per ATP e valutata dal consulente e riportandosi alle osservazioni formulate e depositate in sede di accertamento tecnico preventivo, già debitamente ed esaustivamente prese in considerazione dall'ausiliario del
2 giudice nella pregressa fase (v. risposta alle osservazioni mosse dal CTP). L'istante ha mancato di allegare, con argomentazioni medico-legali non oggetto di vaglio da parte del consulente dell'ufficio, l'incidenza di malattie non diagnosticate o l'esistenza di errori diagnostici per documentata inosservanza dei canoni della scienza medica comunemente condivisi dalla comunità scientifica.
E ciò nonostante le motivate argomentazioni su cui il consulente ha fondato le proprie conclusioni medico-legali in fase di accertamento tecnico preventivo, escludendo che le patologie diagnosticate siano sufficienti al fine di integrare il requisito sanitario necessario per il riconoscimento della prestazione richiesta.
Al riguardo, mette conto riportare la sintetica ma chiarificatrice valutazione del CTU in relazione alle osservazioni di parte ricorrente, basate - al pari degli odierni motivi di ricorso - sulla presunta mancata considerazione, da parte dell'ausiliario, della pluralità di patologie da cui risulterebbe affetta la parte ricorrente [segnatamente: “ … la mancata valutazione di diverse patologie da parte del CTU, ovvero la gonartrosi, le discopatie multiple, la cervicalgia, l'alluce valgo, la metatarsalgia e l'incontinenza urinaria mista” (cfr. pag. 3 del ricorso in opposizione)], nonché sull'auspicata “valutazione complessiva della invalidità dell'istante, piuttosto che applicare il calcolo riduzionistico di BA.
Il CTU ha, in proposito, affermato: “l'incontinenza urinaria dell'istante non è totale, bensì risulta evento occasionale definibile piuttosto come “urge incontinence”, patologia non tabellata. Attenendosi comunque alle tabelle di legge in vigore, e operando una valutazione complessiva, come auspicata dal ctp …, si ritiene congrua la valutazione dell'invalidità descritta in bozza, ovvero che l'istante risulta essere invalida civile in misura del 85%, senza esibire i requisiti previsti per il beneficio della pensione di invalidità civile, a partire dalla data della domanda amministrativa del 24.09.2024 ”, così ribadendo la valutazione già espressa.
Del resto, consegnando coerenti valutazioni medico-legali all'esito di approfondito esame obiettivo, l'ausiliario acclarava: “APPARATO NEUROPSICHICO: Sensorio vigile con normale orientamento temporo-spaziale. Eloquio fluente e coerente, non presenti dispercezioni. Sguardo e sorrisi normali. Il tono dell'umore è deflesso in senso depressivo. Assenza di segni neurologici riferibili a deficit focali. Assenza di flapping tremor. Romberg negativo. Riflessi osteo-tendinei ipoelicitabili. Prova indice-naso negativa anche ad occhi chiusi. La paziente mantiene la stazione eretta, i cambi posturali e la deambulazione sono autonomamente possibili e senza appoggio. ORGANI DI SENSO: Udito sociale ipovalido e visus normale con correzione di lenti. APPARATO OSTEO-ARTICOLARE: assenza di scoliosi e di ipercifosi nel tratto cervico-dorsale, Lasègue negativo con spinalgia cervicale, normale la funzionalità articolare degli arti superiori ed inferiori. CARDIOVASCOLARE: Pressione arteriosa 120/70, frequenza cardiaca con battiti 90/min, polso ritmico, toni cardiaci normali con pause libere. APP. RESPIRATORIO: frequenza del respiro 15/min, torace con normale conformazione, emitoraci simmetrici, espansione polmonare normale durante l'inspirazione e l'espirazione, fremito vocale tattile normale, murmure vescicolare normale su tutto l'ambito polmonare. APP. GASTROENTERICO: addome piano, trattabile e non dolente sia alla palpazione superficiale che profonda. Organi ipocondriaci non palpabili. Cicatrice ombelicale introflessa. APP. GENITO-URINARIO: punti ureterali non dolenti e manovra di negativa Per_1 bilateralmente”.
3 Di talché, il CTU concludeva “Si può affermare che la signora è risultata, in sede di Parte_1 operazioni peritali, affetta da:
- disturbo depressivo maggiore ricorrente, 80%
- ipoacusia neurosensoriale bilaterale, 13,5% (cod. 4005)
- sindrome vertiginosa per protrusioni discali cervicali con segni di atrofia cerebellare e cerebrale cortico-sottocorticale, 20% per aggravamento del codice
- gonartrosi ed alluce valgo bilaterali e metatarsalgia, incontinenza urinaria mista (patologie non tabellate)”.
Quanto alle patologie definite come “non tabellate” - oltre al fatto che, come visto, le stesse non risultano avere alcuna particolare rilevanza alla luce degli elementi rilevati dal ctu nel corso dell'esame obiettivo - si osserva, in ogni caso, che la parte ricorrente non ne ha minimamente indicato la relativa incidenza funzionale e/o le conseguenze pregiudizievoli sulla capacità di svolgere le funzioni e i compiti della vita quotidiana.
Pertanto, le doglianze alla Ctu non sortiscono risultati utili alla parte giacché il sanitario risulta avere adeguatamente e correttamente valutato le patologie avendo sottoposto la paziente ad un'accurata indagine obiettiva e avendo stimato l'entità delle patologie sofferte dalla parte sulla base della documentazione da lei prodotta (cfr. conclusioni in perizia).
Il ctu risulta quindi avere condotto con un condivisibile metodo d'indagine le operazioni peritali escludendo il requisito sanitario e non si ravvisa la fondatezza dei motivi di opposizione ai fini di una nuova valutazione medico legale.
Ciò posto, il ricorso in opposizione, siccome infondato, va rigettato.
La presenza di dichiarazione della parte resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. dà luogo all'esenzione dal pagamento delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1 di , in persona del Presidente pro tempore, con atto depositato il 27.06.2025, così provvede: CP_1
1. Rigetta il ricorso.
2. Nulla per le spese. Bari, lì 25/09/2025
Il Giudice
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