Rigetto
Sentenza 7 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 07/05/2026, n. 3556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3556 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03556/2026REG.PROV.COLL.
N. 03829/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3829 del 2025, proposto da NN RV S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B241D59239, rappresentata e difesa dall’avvocato Giorgio Fraccastoro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
il Comune di Albenga, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Elena Avolio e Paolo Gaggero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
nei confronti
di AM Soc. Coop. a r. l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Dugato e Maria Gaia Cavallari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 196/2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Albenga e di AM Soc. Coop. a r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2026, il Cons. TI AF e viste le conclusioni delle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e TO
1.1. Con bando di gara del 26 giugno 2024 il Comune di Albenga ha indetto, ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. n. 36/2023, la procedura aperta per l’affidamento del “ servizio di ristorazione scolastica e sociale ” - CIG: B241D59239, per la durata di 48 mesi ed un importo complessivo stimato in € 2.076.000,00.
Hanno presentato offerta unicamente due operatori economici, ossia l’odierna appellante NN RV S.r.l. (solo “NN”) e AM Soc. Coop. a r.l. (di seguito, solo “AM”).
1.2. All’esito della valutazione delle offerte presentate dai concorrenti, è stata stilata la graduatoria: prima graduata AM con 97.5998 punti; seconda graduata NN con 93.5510 punti.
1.3. Successivamente, il RUP ha ritenuto di avviare, nei confronti di AM, il sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, ai sensi dell’art. 110 del Codice in esito al quale – senza necessità di chiedere chiarimenti alla medesima – il Comune ha ritenuto la proposta di AM seria, congrua ed affidabile.
1.4. Con Determinazione dirigenziale n. 2705 del 23 settembre 2024, comunicata a mezzo pec in data 25 settembre 2024, l’Amministrazione ha aggiudicato definitivamente la procedura di gara in favore di AM, sebbene non abbia provveduto alla contestuale pubblicazione delle offerte sul proprio portale.
1.5. Conseguentemente l’Amministrazione ha espressamente comunicato a NN - gestore uscente del servizio e beneficiaria già di due proroghe - la volontà di concludere il cambio appalto entro il 30 settembre 2024, al fine di avviare il servizio con AM già a far data dal 1 ottobre 2024 come previsto espressamente dal bando.
1.6. Con ricorso proposto dinnanzi al TAR per la Liguria, NN ha impugnato l’aggiudicazione e gli atti di gara, contestualmente formulando istanza di accesso agli atti.
1.7. Si sono costituiti in giudizio il Comune di Albenga e la controinteressata AM, contestando nel merito la fondatezza del gravame e instando per il rigetto del ricorso.
1.8. Il TAR con sentenza “ non definitiva ” n. 785/2024 ha dichiarato la cessazione della materia del contendere limitatamente all’istanza di accesso agli atti (nel frattempo pubblicati sul portale).
1.9. Successivamente, con sentenza n. 196 del 21 febbraio 2025 ha respinto il ricorso compensando tra le parti le spese di giudizio.
1.10. Con atto notificato il 7 maggio 2025 NN ha proposto appello avverso la suddetta sentenza; il gravame è affidato a tre motivi di ricorso così rubricati:
I) Sul sesto motivo del ricorso di primo grado articolato con motivi aggiunti: Errores in iudicando. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 107 e 108 del d.lgs. n. 36/2023, nonché degli artt. 16 e 18 del Disciplinare di gara. Eccesso di potere per irragionevolezza e sproporzionalità dell’attribuzione del punteggio qualitativo a CAMST.
II) Sul terzo motivo del ricorso di primo grado: Errores in iudicando. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 110, d.lgs. n. 36/2023, art. 13 del Disciplinare di gara nonché dell’art. 3, L. n. 241/1990 e dell’art. 97 della Costituzione. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Illogicità manifesta.
III) Sul quinto motivo del ricorso di primo grado: Errores in iudicando. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 11, comma 2, 92, comma 8, e 108, d.lgs. n. 36/2023.
1.11. Si è costituita in appello AM la quale ha insistito per il rigetto del gravame.
1.12. Anche il Comune di Albenga si è costituito in appello, instando per la sua reiezione.
1.13. Alla pubblica udienza del 5 febbraio 2026 l’appello è stato trattenuto in decisione.
2. L’appello proposto da NN è articolato in tre distinti motivi di ricorso con i quali in sintesi deduce tre motivi di erroneità della sentenza appellata che riguardano:
a ) primo motivo; l’erronea attribuzione del punteggio tecnico da parte dell’Amministrazione in favore dell’aggiudicataria;
b ) secondo motivo: lo svolgimento del subprocedimento di verifica dell’anomalia;
c ) terzo motivo: la mancata previsione di un criterio di valutazione per l’attribuzione di un punteggio premiale volto a promuovere la parità di genere.
3. Principiando dal primo motivo, con il mezzo di gravame NN censura l’erronea attribuzione del punteggio tecnico da parte dell’Amministrazione in favore dell’aggiudicataria e ripropone in appello le censure riferite ai criteri A, B.1, B.2 e D.1 del Disciplinare di gara.
In via preliminare appare del tutto condivisibile il rilievo sollevato dell’appellata AM S.c. a r.l. circa l’improprietà dello “ accorpamento ” in un’unica trattazione dei due criteri di valutazione A e B.1, i quali sono diversi e disomogenei: infatti, il primo è un criterio espressamente definito dal Disciplinare come “ qualitativo ”, dovendo la Commissione di gara valutare esclusivamente in termini assoluti la qualità delle proposte dei concorrenti sotto il profilo in considerazione (“ miglioramento della qualità nutrizionale ”), mentre il secondo è in realtà un sub-criterio del diverso criterio B (“ Approvvigionamento delle derrate ”, in cui appunto rientra il criterio B1 “ Utilizzo di derrate biologiche o altrimenti qualificate o provenienti da agricoltura sociale aggiuntive rispetto ai CAM ”); soltanto il secondo imponeva ai concorrenti l’indicazione di una “ percentuale aggiuntiva di peso ” dei prodotti biologici offerti rispetto a quella obbligatoria stabilita dal D.M. 10 marzo 2020, profilo su cui invece si concentra in via pressoché esclusiva l’attenzione della appellante nell’ambito della predetta considerazione impropriamente unitaria dei punteggi assegnati per i due criteri de quibus.
3.1. Ciò premesso, con riferimento al criterio sub lettera A – “ Standard nutrizionali ”, il TAR ha statuito sul punto: “ Quanto al criterio A, che valorizza l’elaborazione di un progetto alimentare volto al miglioramento della qualità nutrizionale, è evidente che il disciplinare configura una valutazione di tipo meramente qualitativo, rispetto alla quale è inconferente la necessità, prospettata dalla ricorrente, di indicare le percentuali aggiuntive di prodotti migliorativi ”.
L’appellante NN insiste a sostenere in appello che il criterio richiedesse di dichiarare le percentuali aggiuntive espresse in peso dei prodotti migliorativi, lamentando che la concorrente risultata poi aggiudicataria non avrebbe espresso tali quantitativi in peso.
Da ciò ne desumerebbe la irragionevolezza del punteggio attribuito a AM in relazione a tale criterio (laddove AM ha totalizzato 8 punti sui 12 previsti) e, conseguentemente, la erroneità della sentenza di primo grado laddove ha statuito l’infondatezza della relativa censura.
3.1.1. Rileva il Collegio che la doglianza era formulata negli stessi termini già nei motivi aggiunti di primo grado, sicché, contrariamente a quanto eccepito dall’appellata, non sembra esservi stata alcuna implicita rinuncia ad essa, ma semplicemente una sua riproposizione che perpetua la scarsa intelligibilità della doglianza medesima, almeno per la parte in cui è riferita al criterio A.
Il criterio sub lettera A è così formulato: “ Il concorrente deve elaborare un progetto alimentare volto al miglioramento della qualità nutrizionale, tenendo conto delle frequenze alimentari indicate nel facsimile di menu base riportato in calce al relativo allegato al Capitolato speciale. Dovranno essere elaborati in maniera puntuale e dettagliata con le referenze tutti i menu per fasce d’età, articolati sulle 4/8 settimane per le diverse stagioni che si intendono offrire, a copertura dell’intero anno scolastico. I menu dovranno essere coerenti con la qualità e le frequenze dei prodotti offerti nel relativo allegato al Capitolato d’appalto. A scelta del concorrente possono essere proposti menu differenziati per fasce d’età o uguali dai 3 ai Per il nido d’infanzia, devono essere prodotti anche i menu dedicati allo stesso. I menu devono essere comprensivi di spuntini Si precisa che il menu offerto sarà quello utilizzato nel corso dell’appalto, salvo modifiche legate ad eventi eccezionali, alla richiesta di spuntini e merende per ciascun plesso, ai rientri di ciascuna scuola o alle modifiche richieste dall’Azienda Sanitari territorialmente competente”; Valutazione (elemento qualitativo). Verranno valutate con maggior favore: - la varietà delle ricette proposte nel corso della settimana e del mese; - l’offerta di prodotti adeguati al target di età; - la frequenza della scelta di ricette con prodotti del territorio regionale; - l’efficacia in termini di comunicazione con le famiglie; - la coerenza generale con stagionalità, target, indicazioni delle linee guida, della categoria merceologica, dei CAM e dei principi indicati nella dieta mediterranea ”.
Al riguardo, il T.A.R. - decidendo come sopra riportato - altro non ha potuto fare che sottolineare il carattere “ qualitativo ” del criterio in questione, al fine di evidenziare l’inconferenza delle censure incentrate sulla asseritamente insufficiente indicazione percentuale di determinati prodotti nell’ambito dell’offerta controinteressata.
A tale condivisibile argomentazione può aggiungersi, ad abundantiam, che anche ove riguardata in termini assoluti (e ammesso – e non concesso – che ciò sia consentito dal modo con cui la censura è stata proposta), l’assegnazione del punteggio all’offerta risultata aggiudicataria per il criterio de quo non appare affetta da evidenti profili di incongruità o irragionevolezza tali da legittimare il sindacato giurisdizionale sull’ampia discrezionalità tecnico-valutativa che, per pacifica giurisprudenza, connota le valutazioni compiute dal seggio di gara sulle offerte tecniche.
3.2. Con riferimento al criterio sub B1– “ Utilizzo di derrate biologiche o altrimenti qualificate o provenienti da agricoltura sociale aggiuntive rispetto ai CAM ”, NN censura la sentenza impugnata nella parte in cui il TAR ha affermato che “ …la formulazione del disciplinare di gara, che richiede all’operatore di «dichiarare le percentuali aggiuntive espresse in peso dei prodotti biologici o altrimenti qualificati rispetto a quelli previsti dai CAM e dalla categoria merceologica allegata al Capitolato speciale» (art. 18), non possa essere intesa se non nel senso di onerare il partecipante di indicare in termini percentuali l’aggiunta di prodotti biologici e assimilati rispetto alle soglie previste dai CAM. Diversamente, non si vede come l’operatore economico possa stimare in anticipo il quantitativo di materie prime necessarie a garantire l’esecuzione giornaliera di un appalto di servizi di durata pluriennale. Interpretata in questi termini, la previsione risulta rispettata nell’offerta della controinteressata (doc. 4 controinteressata, versato in atti con nota di deposito del 6 novembre 2024) ”.
L’appellante sostiene, invece, che l’operatore aggiudicatario avrebbe “ omesso di indicare in peso le percentuali aggiuntive dei prodotti migliorativi biologici o altrimenti qualificati rispetto a quelli previsti dai CAM e dalla categoria merceologica allegata al Capitolato ” e ciò sul presupposto che ai concorrenti sarebbe stato imposto dal Disciplinare di gara “ l’obbligo di indicare le quantità in peso ”.
3.2.1. Anche per questa parte il primo motivo appare infondato e le conclusioni del primo giudice meritano conferma.
La richiamata disposizione della lex specialis non imponeva l’obbligo di indicare la quantità in peso dei prodotti biologici, prescrivendo invece testualmente di “ dichiarare le percentuali aggiuntive espresse in peso dei prodotti biologici o altrimenti qualificati rispetto a quelli previsti dai CAM ” .
L’interpretazione seguita dal TAR della locuzione “ percentuali aggiuntive espresse in peso ”, tale da escludere che i concorrenti fossero tenuti a fornire un’indicazione in kg dei prodotti biologici offerti (dovendo semplicemente indicare le percentuali in più degli stessi che avrebbero assicurato rispetto ai minimi obbligatori richiesti dalla lex specialis ), appare condivisibile:
- sul piano testuale, perché è coerente con le formule impiegate dai CAM contenuti nel già richiamato D.M. 10 marzo 2020 (ed a cui la disciplina di gara in parte qua faceva riferimento);
- sul piano logico, per le ragioni ben evidenziate nella memoria ex articolo 73 dell’appellata circa la maggiore idoneità dell’indicazione in percentuale ad assicurare l’equilibrio contrattuale a fronte delle possibili oscillazioni della domanda in fase esecutiva. Infatti, la percentuale sul totale della fornitura garantisce maggiore tutela per la stazione appaltante in ragione del fatto che, indipendentemente dall’aumento o dalla diminuzione dei pasti previsti dal Capitolato durante lo svolgimento del servizio, sarà comunque garantito il rapporto richiesto/offerto tra prodotti migliorativi e prodotti base. Al contrario, l’indicazione del prodotto migliorativo in peso (cioè in quantità) non rappresenta un dato certo perché varia in ragione delle quantità effettivamente utilizzate per la produzione dei pasti, che si determinano in funzione delle effettive presenze e delle oscillazioni nel corso del servizio.
3.2.2 Sotto altro profilo, l’appellante lamenta che l’aggiudicataria avrebbe “ dichiarato come migliorative percentuali che non solo non superano i minimi previsti da merceologico, ma addirittura li sottostimano ” e che la Commissione avrebbe erroneamente “ considerato migliorativa l’offerta del 100% biologico di linea rossa, nonostante questa fosse una percentuale già individuata come obbligatoria, da rendersi in ogni caso al 100% secondo quanto previsto dal merceologico ” (così a pagina 10 dell’atto di appello).
3.2.3. La doglianza è infondata.
La stessa appellata ha evidenziato come l’indicazione nella propria offerta di alcuni prodotti biologici in misura percentuale inferiore a quella minima richiesta dalla disciplina di gara sarebbe frutto di un mero errore materiale nella formulazione dell’offerta e, comunque che, anche a voler ritenere che non di errore si trattasse ma di oggettiva carenza dell’offerta, la stessa sarebbe coerente con il punteggio attribuito dalla Commissione all’offerta medesima per il criterio de quo , ben inferiore al minimo previsto dal Disciplinare.
3.2.4. Sempre con riferimento al criterio valutativo B1, l’appellante censura la sentenza laddove il T.A.R. Liguria ha affermato che il punteggio attribuito dalla Commissione di gara all’aggiudicataria non sarebbe affatto irragionevole in quanto non le è stato attribuito il punteggio massimo (AM ha ottenuto il punteggio di 9,6 su 12); il TAR, ad avviso dell’appellante, sarebbe incorso in un evidente travisamento, avendo “ totalmente obliterato il fatto che i predetti criteri sono soggetti alla cd. riparametrazione ”. In sostanza, secondo la tesi di parte appellante, l’irragionevolezza della valutazione operata dalla Commissione sarebbe da ricercare nel punteggio finale attribuito a AM a seguito di riparametrazione (obbligatoria in base alla lex specialis per quei criteri) e non nel punteggio effettivamente assegnato dai commissari ad esito della singola valutazione.
3.2.5. Sotto tale ultimo profilo, le ulteriori deduzioni svolte dall’appellante nel motivo in esame circa il fatto che il predetto punteggio, pur essendo in effetti inferiore a quello massimo, sarebbe poi divenuto tale per effetto della riparametrazione dei punteggi operata in applicazione di apposita previsione della lex specialis , sono:
a ) inammissibili, come puntualmente eccepito dall’appellata, perché proposte per la prima volta in grado d’appello in modo da costituire censura nuova in violazione del divieto di cui all’articolo 104, comma 1, c.p.a.;
b ) in ogni caso infondate, perché, contrariamente a quanto sembra ritenere l’appellata, in questa parte l’appello non denuncia affatto errori commessi nella riparametrazione, ma semplicemente l’effetto della riparametrazione consistente nell’allineare il punteggio più alto attribuito dalla Commissione al massimo previsto dalla lex specialis , rialzando in modo proporzionale anche i punteggi degli altri concorrenti: un’operazione che, proprio in quanto lascia inalterato il rapporto fra i punteggi conseguiti dalle diverse offerte, non potrebbe cagionare all’appellante un pregiudizio ulteriore.
3.3. L’appellante impugna la sentenza anche con riferimento al criterio di valutazione B2, avente ad oggetto la “ Proposta alimentare volta all’utilizzo di specie ittiche/prodotti ittici congruenti con i CAM ”.
Secondo l’appellante nella somma delle percentuali migliorative indicate da AM nel criterio B1 (in cui AM ha offerto 30% di pesce BIO e 70% di pesce MSC) mancherebbero del tutto le referenze del pesce fresco, con conseguente irragionevolezza del punteggio assegnatole dalla Commissione.
Sarebbe pertanto erronea la statuizione con le quale il TAR ha lapidariamente affermato che “ Dalla stessa offerta risulta l’inclusione del pesce fresco nei menù proposti; di tal che si può ritenere superata anche tale doglianza della ricorrente ”.
3.3.1. La censura è infondata.
Infatti, come si evince dalla semplice lettura del Disciplinare di gara, il criterio sub lettera B (“ Approvvigionamento delle derrate alimentari ”) era suddiviso in due sub-criteri:
- B1 (“ Utilizzo di derrate biologiche ”);
- B2 (“ Proposta alimentare volta all’utilizzo di specie ittiche/prodotti ittici congruenti con i CAM ”).
Nella tabella relativa al criterio B1, l’aggiudicataria risulta avere indicato le percentuali aggiuntive e la provenienza dei prodotti ittici, precisando che gli stessi avrebbero avuto per il 30% provenienza BIO e per il restante 70% provenienza MSC ed ha precisato che per questi ultimi era escluso il pesce fresco (invece previsto come 30% BIO).
Invece, nella tabella relativa al criterio B2 – oggetto della censura in esame - l’aggiudicataria ha espressamente indicato la presenza di pesce fresco corrispondente ai prodotti indicati con i numeri dal 23 (acciuga/alice) al 48 (zanchetta piccola).
Ne consegue che l’infondatezza della doglianza emerge proprio dalla lettura dei menù proposti dall’operatore poi risultato aggiudicatario, che confermano la presenza del pesce fresco, contestata dall’appellante. Pertanto, risulta corretta la statuizione con cui il primo giudice ha - sia pur lapidariamente - affermato che il pesce fresco era incluso nei menù proposti, come meglio chiarito dall’appellata AM, la quale in memoria ha evidenziato come, da una considerazione dell’offerta tecnica globale e non limitata alle indicazioni fornite in relazione al criterio de quo , risultasse con chiarezza che il pesce fresco corrispondesse alla percentuale del 30% di “ acquacultura biologica ”, la quale proprio per questa ragione si differenziava dal restante 70% di “ pesce MTC ”.
3.4. Con riferimento al criterio sub D1 – “ Gestione del servizio (personale operativo) ” l’appellante impugna il capo della sentenza con la quale il giudice di prime cure avrebbe del tutto incomprensibilmente giustificato la carenza di operatori nel plesso Vadino da parte di AM sul presupposto “ che nel plesso in parola il servizio deve essere erogato solo nella giornata di lunedì ” e che si tratterebbe di “ un errore che non può inficiare la validità dell’offerta e nemmeno la sua rispondenza a quanto previsto nel capitolato (art. 23), posto che il rapporto medio tra dipendenti e utenti è inferiore rispetto alla soglia ivi prevista ”.
Lamenta che il T.A.R. per la Liguria non avrebbe adeguatamente tenuto conto della prescrizione di cui all’articolo 23 del Capitolato speciale, secondo cui “ l’organico dovrà essere in numero adeguato sia per qualifica che per entità numerica allo svolgimento di un servizio efficiente e d efficace; in relazione al personale destinato all’assistenza nella fornitura dei pasti presso i plessi scolastici, lo stesso non deve essere inferiore a n. 1 per 40 utenti, fermo restando l’eventuale maggior numero garantito in fase di offerta ” e non avrebbe quindi debitamente considerato che per la scuola primaria di Vadino, la società aggiudicataria ha indicato soltanto 14 utenti in luogo degli effettivi 66, conseguendone il mancato rispetto del requisito di un operatore ogni 40 utenti.
3.4.1. La censura è infondata, apparendo al riguardo dirimente quanto osservato dall’appellata secondo cui la legge di gara in parte qua , laddove ha imposto ai concorrenti di offrire personale in misura non inferiore a n. 1 unità per ogni 40 utenti, lo ha fatto con riferimento al servizio globalmente considerato e non certo imponendo di mantenere tale rapporto per ciascuna struttura scolastica oggetto dello stesso.
Il TAR infatti ha accolto la spiegazione che ha fornito la stazione appaltante secondo cui il Capitolato Speciale indicava esclusivamente che nella scuola di Vadino i pasti annui complessivi sarebbero stati 2130.
In virtù di ciò:
- AM aveva a disposizione, per la redazione dell’offerta tecnica, solo ed esclusivamente i dati forniti dalla stazione appaltante, sicché sarebbe intuitivo e ragionevole che la stessa abbia diviso tale numero per il numero di giorni del servizio previsti dal calendario scolastico (157), ottenendo così il presunto numero di 14 pasti giornalieri, indicati nella propria offerta;
- NN (che era ancora gestore al momento della predisposizione della propria offerta e quindi a conoscenza di alcuni dettagli pratici del servizio) ha invece diviso i 2130 pasti annui per le effettive giornate di servizio presso la scuola di Vadino, vale a dire un giorno solo alla settimana per un totale di 32,27 giorni all’anno, ottenendo così il dato di 66 pasti giornalieri.
Il TAR ha ritenuto ragionevole la giustificazione perché la differenza sta nella quantificazione dei pasti giornalieri (alterata dalla non conoscenza del dato non osteso nel Capitolato Speciale) ma non nella considerazione dai pasti totali richiesti dal Capitolato in numero di 2.130 e regolarmente oggetto dell’offerta.
Va infatti considerato il monte ore complessivamente offerto dalle due concorrenti: AM ha previsto 390 ore settimanali tra produzione e distribuzione e 52,5 ore settimanali di personale direttivo; NN ha previsto 353 ore settimanali tra produzione e distribuzione e 29,5 ore settimanali di personale direttivo. Ne consegue che in definitiva l’offerta dell’aggiudicataria propone ben 60 ore settimanali in più rispetto a quella di NN, già dichiarate e computate come costo in sede di offerta, che possono essere destinate alle esigenze della Scuola Primaria di Vadino. Donde l’inconferenza dell’argomentazione di parte appellante la quale, muovendo dalla considerazione “atomistica” della scuola primaria di Vadino, assume che per tale istituto il suddetto rapporto non sarebbe stato rispettato (al contrario, la considerazione globale del monte ore e delle unità di personale offerte dalla controinteressata conferma la piena idoneità dell’offerta anche a soddisfare la condizione de qua ).
4. Con il secondo motivo di appello NN censura la sentenza impugnata nella parte in cui il T.A.R. Liguria ha respinto il terzo motivo del ricorso introduttivo, con il quale la ricorrente aveva dedotto l’illegittimità del provvedimento di aggiudicazione per la presenza di pretesi vizi attinenti al subprocedimento di verifica dell’anomalia, sotto due distinti profili.
4.1. Sotto un primo profilo deduce l’irregolarità dell’ iter seguito dal RUP il quale, non avendo rivolto all’aggiudicataria alcuna richiesta di chiarimenti, avrebbe obliterato del tutto la valutazione di congruità dell’offerta risultata aggiudicataria.
Il TAR, con riferimento all’attivazione del subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, avrebbe erroneamente giustificato i vizi caratterizzanti la verifica condotta dal Comune sull’offerta di AM, assumendo che “ la scelta di sottoporre un’offerta a verifica di congruità è frutto di una discrezionalità non sindacabile ove non affetta da patenti vizi di illogicità, abnormità o arbitrarietà ”.
L’appellante deduce, sul punto, che sulla scorta di quanto previsto dall’art. 110 del d.lgs. n. 36/2023, l’art. 23 del Disciplinare di gara ha disposto che “ La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un’offerta che, in base a specifici elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa. La Commissione di Gara o il RUP, a proprio insindacabile motivato giudizio, possono stabilire di sottoporre a verifica le offerte che appaiano anormalmente basse ”; sostiene dunque che, in questa ipotesi, il medesimo art. 23 del Disciplinare ha descritto il procedimento che si sarebbe dovuto seguire, contemplando un fisiologico e quanto mai opportuno contraddittorio tra le parti e, d’altronde, una volta che il RUP aveva deciso di avviare il procedimento, avrebbe dovuto seguire le fasi di quest’ultimo prescritte dall’art. 23 del Disciplinare di gara.
4.1.1. La censura è infondata.
Quanto alla dedotta omissione della procedura in contraddittorio prevista dall’articolo 110 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 va, infatti, rilevato – a chiarimento di quanto ritenuto dal primo giudice – che non risponde al vero il presupposto da cui la prospettazione attorea muove, e cioè che nella specie l’Amministrazione avrebbe dato “ avvio ” alla verifica di cui al predetto articolo 110, con ciò “autovincolandosi” a dover necessariamente proseguire il relativo iter nei sensi stabiliti dalla norma.
Per comprendere ciò, giova premettere che il detto articolo 110, al comma 1, rimette al bando di gara la fissazione degli “ elementi specifici ” ai fini della eventuale verifica delle offerte sospette di anomalia, e che nel caso che qui occupa il Disciplinare di fatto nulla stabiliva, limitandosi a prevedere: “ La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un’offerta che, in base a specifici
elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa. La Commissione di Gara o il RUP, a proprio insindacabile motivato giudizio, possono stabilire di sottoporre a verifica le offerte che appaiano anormalmente basse. Nel caso la Commissione di Gara ritenga che una o più offerte siano anomale segnala tale circostanza al RUP il quale avvia la procedura di cui ai paragrafi seguenti. Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi di della Commissione di Gara ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala ” (§ 23), per poi richiamare i passaggi della procedura in contraddittorio di cui al precitato articolo 110.
Orbene, come risulta dai verbali della Commissione di gara (all. 2 al ricorso di primo grado), quest’ultima espressamente ha escluso la sussistenza di profili di anomalia nell’offerta risultata prima graduata, rimettendo in ogni caso le ulteriori valutazioni al RUP.
Pertanto, contrariamente alla prospettazione di parte appellante, l’attività compiuta dal RUP nel verbale del 6 settembre 2024 (all. 3 al ricorso di primo grado) non costituiva affatto un “ avvio ” del procedimento di anomalia, ma semplicemente una verifica preliminare di congruità in adempimento di quanto la Commissione aveva rimesso al RUP, conclusasi con esito favorevole sulla scorta della documentazione allegata all’offerta, e dunque in piena condivisione delle conclusioni della Commissione: pertanto, avendo anch’egli escluso la sussistenza di qualsivoglia profilo di anomalia, il RUP non era in alcun modo tenuto a far luogo all’ iter di cui all’articolo 110.
4.2. Sotto un secondo profilo, l’appellante deduce che non sarebbe stata svolta la verifica obbligatoria in merito al rispetto dei minimi salariali.
Sul punto il TAR avrebbe erroneamente ritenuto che “ la ricorrente non offre alcuna stima volta ad evidenziare la violazione dei minimi salariali; ne discende che la doglianza non è meritevole di ulteriore considerazione (Cons. Stato, Sez. V, 28 giugno 2024, n. 5749) ”.
4.2.1. Anche in questo caso non è condivisibile la tesi dell’appellante secondo cui la stazione appaltante sarebbe stata tenuta in ogni caso a compiere la detta verifica: infatti, il disposto del previgente articolo 95, comma 10, secondo periodo, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, secondo cui prima dell’aggiudicazione era sempre necessario procedere a verifica dei costi della manodopera (e ciò proprio al fine di accertare il rispetto dei minimi salariali) non è stato riprodotto nel codice del 2023, nel quale alla verifica de qua si procede nel solo caso, previsto dall’articolo 41, comma 13, secondo periodo, del d.lgs. n. 36/2023, di ribasso dei costi della manodopera laddove l’operatore economico è tenuto a dimostrare di poter comunque garantire il rispetto dei minimi retributivi grazie a una propria più efficiente organizzazione aziendale.
4.2.2. Da quanto sopra discende, altresì, l’inammissibilità, come puntualmente eccepito dall’appellata AM, delle ulteriori doglianze sviluppate nel motivo in esame, con cui l’appellante rappresenta per la prima volta nel presente grado d’appello, e dunque in violazione del divieto di cui all’articolo 104, comma 1, c.p.a., elementi e circostanze specifici che dovrebbero deporre nel senso della inidoneità dell’offerta della controinteressata ad assicurare il rispetto dei minimi salariali.
5. Con il terzo motivo di appello NN reitera la censura di illegittimità della disciplina di gara per la mancata previsione di criteri premiali per le imprese che avessero comprovato l’adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere, come prescritto dall’articolo 108, comma 7, sesto periodo, del d.lgs. n. 36/2023.
Lamenta che il TAR avrebbe erroneamente ritenuto la censura inammissibile, anche “in quanto la ricorrente non allega, nemmeno genericamente, che tale omissione abbia attribuito un vantaggio all’aggiudicataria ”.
Sostiene l’appellante che il TAR avrebbe errato in quanto la mancata previsione nel Disciplinare della previsione di cui all’art. 108, comma 7, del nuovo Codice, determinerebbe l’insanabile illegittimità dello stesso. Ed avendo essa impugnato il bando, se ne ricaverebbe la fondatezza della censura.
5.1. Va preliminarmente rilevato che è infondata l’eccezione di tardività sollevata dalle parti appellate sul rilievo che NN avrebbe avuto l’onere di impugnare immediatamente la disciplina di gara, dal momento che l’omissione dell’inserimento delle clausole premiali sulla parità di genere non dà luogo né a una clausola escludente, ossia impeditiva della partecipazione alla gara, né determina l’impossibilità di formulare un’offerta (incidendo, per quanto rilevato dalla stessa ANAC, solo sulla par condicio tra gli operatori economici).
5.2. Nel merito la censura è infondata.
È incontestato, in punto di fatto, che la lex specialis di gara, non contemplava le clausole premiali di cui si controverte e, tuttavia, deve rilevarsi che in generale, il loro inserimento (al pari delle clausole sui CAM) costituisce un vero e proprio obbligo per la stazione appaltante, essendo imposte a presidio di interessi pubblicistici e, più in particolare, a presidio della par condicio tra gli operatori economici nella valutazione delle rispettive offerte (cfr. delibera ANAC n. 145 del 9 aprile 2025).
Tuttavia, considerata la peculiarità della fattispecie in esame, dove alla procedura di gara hanno partecipato soltanto due concorrenti, l’interesse di NN alla censura perde qualsiasi rilevanza pubblicistica e si identifica invece, e si esaurisce, nell’interesse particolare dell’appellante alla ipotetica spettanza di un punteggio premiale, non potendosi quindi pervenire alla conclusione che la violazione del detto obbligo per la stazione appaltante, di inserire le clausole premiali per la promozione della parità di genere, determini un vizio di legittimità della lex specialis e dell’intera procedura di gara.
Sicché, nel caso in esame, la mancata previsione del criterio premiale potrebbe dar luogo alla violazione di detto principio di concorrenza, soltanto qualora venisse dimostrato, da un lato, che l‘offerta di AM non abbia rispettato la previsione di cui all’articolo 108, comma 7, sesto periodo, del d.lgs. n. 36/2023 e, al contempo, che l’offerta di NN l’abbia, invece, rispettata.
Orbene, come correttamente valorizzato dal TAR, non soltanto NN – cha ha avuto accesso integrale all’offerta di AM – non ha offerto alcuna prova al riguardo, ma deve altresì rilevarsi che nella sua offerta AM ha perfettamente adempiuto al precetto normativo, come risulta dalla dichiarazione allegata in sede di partecipazione nella quale si attesta il rispetto pieno della normativa in tema di parità di genere; al contrario, tale dichiarazione manca proprio nell’offerta di NN che ha sollevato la censura con conseguente inammissibilità della stessa per evidente difetto di interesse.
6. Conclusivamente, per tutti i surriferiti motivi, l’appello proposto da NN è infondato e, pertanto, va respinto.
7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna NN RV S.r.l. alla rifusione delle spese di giudizio, che liquida in € 5.000,00 (cinquemila/00) in favore del Comune di Albenga e in € 5.000,00 (cinquemila/00) in favore di AM Soc. Coop. a.r.l..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
FA GR, Presidente
Luca Di Raimondo, Consigliere
Raffaello Scarpato, Consigliere
TI AF, Consigliere, Estensore
Roberto Prossomariti, Consigliere
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| TI AF | FA GR |
IL SEGRETARIO