Art. 19.
Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per l'interno, per la giustizia e per le corporazioni, saranno approvate le istruzioni per la esecuzione del presente decreto e sara' stabilita la data di entrata in vigore di esso.
Il presente decreto sara' presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Il Ministro proponente e' autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 19 dicembre 1936 - Anno XV
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - SOLMI - DI REVEL - LANTINI
Visto, il Guardasigilli: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 febbraio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 382, foglio 44. - MANCINI.
Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per l'interno, per la giustizia e per le corporazioni, saranno approvate le istruzioni per la esecuzione del presente decreto e sara' stabilita la data di entrata in vigore di esso.
Il presente decreto sara' presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Il Ministro proponente e' autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 19 dicembre 1936 - Anno XV
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - SOLMI - DI REVEL - LANTINI
Visto, il Guardasigilli: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 febbraio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 382, foglio 44. - MANCINI.