TRIB
Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 26/02/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
RG 470/ 2024
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 26/02/2025 davanti al giudice monocratico dott. Gabriele Allieri sono comparsi, per parte ricorrente, l'avv. Latino Quartarone e, per IN, l'avv. Gri, in sostituzione dell'avv. Fuso.
I procuratori delle parti insistono come da rispettivi atti.
Il Giudice pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
Gabriele Allieri
R.G. 470/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. Gabriele Allieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
2 a la causa r.g. 473/2024, promosse da: e rappresentati e difesi, in forza di procura Parte_1 Parte_2 ca v.ti Michele Latino Quartarone e dall'avv. Maddalena Esposito, presso il cui studio è elettivamente domiciliato ricorrente
CONTRO
IN s.p.a., in persona del procuratore speciale , rappresentata CP_1
e difesa, in forza di procura depositata telematicament Riccardo Fuso, ME ZI, LA Di TE, AN TO, ER De CO, TO NT e AL Lovero, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima resistente
E CONTRO
Controparte_2 convenuta contumace E CONTRO
Controparte_3 terza chiamata contumace dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorsi successivamente riuniti1, e sulla premessa Parte_1 Pt_2
d'aver lavorato per il primo dal 05.04.2011 all'11.09.2024 e il secondo CP_2 dal 14.10.2011 al 16.07.2024 -, con adibizione esclusiva presso lo stabilimento IN di Monfalcone nell'ambito dell'appalto affidato da quest'ultima società alla datrice di lavoro, ha convenuto in giudizio entrambe le società – quali datrice di lavoro e responsabile ai sensi dell'art. 29, d. lgs. n. 273 del 2003 - per ottenere la condanna della committente al pagamento delle voci identificate come strettamente retributive e risultanti dai prospetti paga di giugno, luglio e settembre 2024 (per e di giugno e luglio 2024 (per ) e della datrice di lavoro per i Parte_1 Pt_2 restanti importi indicati nei medesimi prospetti.
2. IN si è costituita in giudizio sostenendo che il ricorrenti non avrebbe offerto alcuna prova della sua pretesa. Ha inoltre eccepito la decadenza di rispetto alle pretese elativa ad appalti intercorsi anteriormente ad Parte_1 ottobre 2022. Ha quindi chiesto il rigetto delle domande e che, in caso di loro accoglimento, e , sub-committente di cui ha chiesto la CP_2 CP_3 chiamata in causa, la tengano indenne dalle conseguenze del provvedimento.
3. e non si sono costituite in giudizio e sono state CP_2 CP_3 dichiarate contumaci.
4. Istruita documentalmente e mediante l'escussione di testimoni, la causa è stata discussa dai difensori delle parti che si sono riportati ai rispettivi atti.
5. Così ricostruito l'iter processuale, è documentale e pacifica la sussistenza dei rapporti di lavoro intercorsi tra i ricorrenti e e la loro articolazione CP_2 temporale [cfr. doc. 1 ricorrentei È del pari documentale il credito di cui i ricorrenti sono titolari. Alla luce delle voci riportate nel prospetto paga, i calcoli riportati nei ricorsi vanno corretti nei termini che seguono.
5.1. ha indicato la responsabilità di IN riferendola alle voci Parte_1 strettamente retributive, segnalate nell'ammontare complessivo di euro 27.656,32 risultante dai prospetti di giugno, luglio e settembre 2024 quale sommatoria di retribuzione ordinaria e straordinaria, t.f.r., ratei tredicesima, r.o.l/p festività non godute e premio di produzione. Tuttavia, l'esame dei prospetti paga, rivela che le voci aventi questa natura ammontano ad una somma diversa, dovendosi sottrarre l'indennità sostitutiva dei permessi non retribuiti e il premio di produzione. Il credito ammonta perciò ad euro 27.618,86. Il credito verso è invece di di euro 4.122,16, comprensivo della CP_2 predetta indennità, per cui in via subordinata è chiesto il pagamento alla datrice di lavoro.
5.2. ha indicato la responsabilità di IN riferendola alle voci Pt_2 strettamente retributive, segnalate nell'ammontare complessivo di euro 27.066,99 risultante dai prospetti di giugno e luglio 2024 quale sommatoria di retribuzione ordinaria e straordinaria, t.f.r., ratei tredicesima, r.o.l/p festività non godute e premio di produzione. Tuttavia, l'esame dei prospetti paga, rivela che le voci aventi questa natura ammontano ad una somma diversa, dovendosi sottrarre l'indennità sostitutiva dei permessi non retribuiti e il premio di produzione. Il credito ammonta perciò ad euro 22.970,08. 5.2. In mancanza della prova dell'adempimento da parte della datrice di lavoro, questa deve senz'altro essere condannata a versare ai ricorrenti gli importi testé evidenziati 5.3. Quanto alla responsabilità di IN, la stessa committente ha dato atto d'aver appaltato lavori a e che questa li ha subappaltati a CP_3 CP_2
IN ha poi genericamente contestato l'adibizione dei ricorrenti all'appalto, ma si tratta di deduzione smentita dall'istruttoria svolta2.
dopo aver premesso di aver lavoro insieme ai ricorrenti per Parte_3
componente di sempre presso i cantieri navali di IN a CP_2 CP_3
Monfalcone, ha precisato di aver lavorato continuativamente per la convenuta da marzo o aprile 2011 fino a giugno o luglio 2024 , ricordando che « ha Parte_1 iniziato a lavorare contestualmente a me, mentre ha iniziato a lavorare sul finire del Pt_2
2011. ha lavorato fino a settembre/ottobre 2023, quando è stato assente per Parte_1 malattia e non è più tornato a lavoro, quanto meno fino a giugno. invece, per quanto Pt_2 ricordo, ha lavorato continuativamente dall'assunzione fino alla cessazione della ditta. Eravamo tutti e tre carpentieri. Li vedevo con cadenza quotidiana e ho lavorato, per periodi consistenti, in coppia con entrambi». Il teste si è espresso negli stessi termini. Testimone_1
Sussiste perciò la prova che tutti i crediti azionati sono maturati nell'ambito d'appalti che hanno coinvolto IN. Ne va dunque affermata la responsabilità ai sensi dell'art. 29 d. lgs. n. 276/2003, e va disposta la sua condanna al pagamento degli importi sopra precisati.
5.3.1. A ciò non osta l'eccezione di decadenza proposta dalla committente, sull'assunto che la domanda nei suoi confronti sia stata proposto dopo la decorrenza del biennio dalla cessazione dei diversi appalti. Nella fattispecie, l'impiego del ricorrente nelle diverse lavorazioni coinvolte negli appalti è stato ininterrotto. Va allora ricordato che in ipotesi di successione senza soluzione di continuità di più contratti con il medesimo appaltatore – circostanza integrata nel caso di specie - il termine di decadenza biennale - previsto dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003 - per far valere la responsabilità solidale del committente quanto ai trattamenti retributivi ed ai contributi previdenziali dovuti dall'appaltatore ai dipendenti, decorre dalla cessazione del rapporto contrattuale e non dalla data di scadenza dei singoli contratti intervenuti in relazione al medesimo appalto tra committente ed appaltatore, in quanto la data in questione potrebbe non essere conosciuta dal lavoratore, sicché, in coerenza con la "ratio" ispiratrice della norma - che è quella di assicurare un'ampia ed effettiva tutela del lavoratore medesimo - il predetto termine deve essere ancorato al dato fattuale, facilmente ed immediatamente percepibile dal beneficiario della garanzia, rappresentato dalla cessazione effettiva dell'appalto al quale egli era addetto [Cass., n. 7815/2022]. Non è controverso che la prestazione del ricorrente sia cessata nel giugno 2024. Per questo, a fronte della sua domanda proposta con ricordo depositato il 19l.09.2024, l'iniziativa è stata giudicata e va giudicata tempestiva.
5.4. Va poi accolta, ricorrendone i presupposti, la domanda di manleva formulata da IN nei confronti di e . CP_2 CP_3
È una domanda di cui va affermata senz'altro l'ammissibilità, vertendosi in ipotesi di garanzia propria. In particolare, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, si ha garanzia propria quando la causa principale e quella accessoria abbiano in comune lo stesso titolo e anche quando ricorra una connessione oggettiva tra i titoli delle due domande;
mentre si ha garanzia impropria quando il convenuto tenda a riversare le conseguenze del proprio inadempimento su di un terzo in base ad un titolo diverso da quello dedotto con la domanda principale, ovvero in base ad un titolo connesso al rapporto principale solo in via occasionale
[Cass., n. 11362/2009; Cass., n. 17688/2009; Cass., n. 19208/2005; Cass., Sez. Un., n. 12968/2004; Cass., n. 12029/2002]. Nella specie, il fatto generatore della responsabilità, sia del datore di lavoro sub- appaltatore ( , sia del sub-committente ( ), che del CP_2 CP_3 committente (IN), è unico e consiste nella prestazione di attività di lavoro subordinato resa dal lavoratore all'interno dell'appalto affidato al suo datore di lavoro. Ne consegue la possibilità di trattazione unitaria delle domande, con applicazione, ex art. 40 c.p.c., del rito del lavoro. In ogni caso, il titolo in base al quale la convenuta ha esercitato l'azione di manleva ed il titolo fatto valere in giudizio sono strettamente connessi e tale connessione deriva direttamente dalla disciplina di legge, giacché l'art. 1299 c.c. prevede l'azione di regresso del condebitore solidale nei confronti degli altri coobbligati e tale azione è ribadita dall'art. 29, d. lgs. n. 276 del 2003. Resta comunque fermo il principio stabilito dall'art. 1298, comma 1, c.c., con conseguente diritto di regresso del committente nei confronti dell'appaltatore- datore di lavoro inadempiente per tutto quanto eventualmente corrisposto ai dipendenti di quest'ultimo, dal momento che l'obbligazione retributiva è stata contratta nell'interesse esclusivo dell'appaltatore. e vanno dunque condannate a tenere indenne e CP_2 CP_3 manlevare IN di tutto quanto da essa pagato al ricorrente per i titoli in esame.
* 6. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vengono calcolate tenuto conto di quanto disposto dall'art. 4, comma 2, d.m. n. 55 del 2014.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, condanna a pagare in favore di la somma di euro CP_2 Parte_1
4.122,16, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
condanna IN a pagare in favore di la somma di euro Parte_1
27.618,86 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
condanna a pagare in favore di la somma di euro 5.622,90, CP_2 Pt_2 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
condanna IN a pagare in favore di la somma di euro 22.970,08 Pt_2 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
condanna e a tenere indenne e manlevare IN CP_2 CP_3
s.p.a. di tutto quanto da essa pagato ai ricorrenti in forza della presente sentenza;
condanna a rifondere ai ricorrenti le spese del giudizio, liquidate in CP_2 euro 4.413,50, oltre 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a.; condanna IN a rifondere ai ricorrenti le spese del giudizio, liquidate in euro 7.574,50, oltre 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a.; condanna a rifondere a IN s.p.a. le spese del Parte_4 giudizio, liquidate in euro 7.574,50, oltre 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a.. Gorizia, 26 febbraio 2025
Il Giudice
Gabriele Allieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. verbale d'udienza del 10.12.2024. 2 Cfr. Verbale d'udienza del 19.02.2025.
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 26/02/2025 davanti al giudice monocratico dott. Gabriele Allieri sono comparsi, per parte ricorrente, l'avv. Latino Quartarone e, per IN, l'avv. Gri, in sostituzione dell'avv. Fuso.
I procuratori delle parti insistono come da rispettivi atti.
Il Giudice pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
Gabriele Allieri
R.G. 470/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. Gabriele Allieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
2 a la causa r.g. 473/2024, promosse da: e rappresentati e difesi, in forza di procura Parte_1 Parte_2 ca v.ti Michele Latino Quartarone e dall'avv. Maddalena Esposito, presso il cui studio è elettivamente domiciliato ricorrente
CONTRO
IN s.p.a., in persona del procuratore speciale , rappresentata CP_1
e difesa, in forza di procura depositata telematicament Riccardo Fuso, ME ZI, LA Di TE, AN TO, ER De CO, TO NT e AL Lovero, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima resistente
E CONTRO
Controparte_2 convenuta contumace E CONTRO
Controparte_3 terza chiamata contumace dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorsi successivamente riuniti1, e sulla premessa Parte_1 Pt_2
d'aver lavorato per il primo dal 05.04.2011 all'11.09.2024 e il secondo CP_2 dal 14.10.2011 al 16.07.2024 -, con adibizione esclusiva presso lo stabilimento IN di Monfalcone nell'ambito dell'appalto affidato da quest'ultima società alla datrice di lavoro, ha convenuto in giudizio entrambe le società – quali datrice di lavoro e responsabile ai sensi dell'art. 29, d. lgs. n. 273 del 2003 - per ottenere la condanna della committente al pagamento delle voci identificate come strettamente retributive e risultanti dai prospetti paga di giugno, luglio e settembre 2024 (per e di giugno e luglio 2024 (per ) e della datrice di lavoro per i Parte_1 Pt_2 restanti importi indicati nei medesimi prospetti.
2. IN si è costituita in giudizio sostenendo che il ricorrenti non avrebbe offerto alcuna prova della sua pretesa. Ha inoltre eccepito la decadenza di rispetto alle pretese elativa ad appalti intercorsi anteriormente ad Parte_1 ottobre 2022. Ha quindi chiesto il rigetto delle domande e che, in caso di loro accoglimento, e , sub-committente di cui ha chiesto la CP_2 CP_3 chiamata in causa, la tengano indenne dalle conseguenze del provvedimento.
3. e non si sono costituite in giudizio e sono state CP_2 CP_3 dichiarate contumaci.
4. Istruita documentalmente e mediante l'escussione di testimoni, la causa è stata discussa dai difensori delle parti che si sono riportati ai rispettivi atti.
5. Così ricostruito l'iter processuale, è documentale e pacifica la sussistenza dei rapporti di lavoro intercorsi tra i ricorrenti e e la loro articolazione CP_2 temporale [cfr. doc. 1 ricorrentei È del pari documentale il credito di cui i ricorrenti sono titolari. Alla luce delle voci riportate nel prospetto paga, i calcoli riportati nei ricorsi vanno corretti nei termini che seguono.
5.1. ha indicato la responsabilità di IN riferendola alle voci Parte_1 strettamente retributive, segnalate nell'ammontare complessivo di euro 27.656,32 risultante dai prospetti di giugno, luglio e settembre 2024 quale sommatoria di retribuzione ordinaria e straordinaria, t.f.r., ratei tredicesima, r.o.l/p festività non godute e premio di produzione. Tuttavia, l'esame dei prospetti paga, rivela che le voci aventi questa natura ammontano ad una somma diversa, dovendosi sottrarre l'indennità sostitutiva dei permessi non retribuiti e il premio di produzione. Il credito ammonta perciò ad euro 27.618,86. Il credito verso è invece di di euro 4.122,16, comprensivo della CP_2 predetta indennità, per cui in via subordinata è chiesto il pagamento alla datrice di lavoro.
5.2. ha indicato la responsabilità di IN riferendola alle voci Pt_2 strettamente retributive, segnalate nell'ammontare complessivo di euro 27.066,99 risultante dai prospetti di giugno e luglio 2024 quale sommatoria di retribuzione ordinaria e straordinaria, t.f.r., ratei tredicesima, r.o.l/p festività non godute e premio di produzione. Tuttavia, l'esame dei prospetti paga, rivela che le voci aventi questa natura ammontano ad una somma diversa, dovendosi sottrarre l'indennità sostitutiva dei permessi non retribuiti e il premio di produzione. Il credito ammonta perciò ad euro 22.970,08. 5.2. In mancanza della prova dell'adempimento da parte della datrice di lavoro, questa deve senz'altro essere condannata a versare ai ricorrenti gli importi testé evidenziati 5.3. Quanto alla responsabilità di IN, la stessa committente ha dato atto d'aver appaltato lavori a e che questa li ha subappaltati a CP_3 CP_2
IN ha poi genericamente contestato l'adibizione dei ricorrenti all'appalto, ma si tratta di deduzione smentita dall'istruttoria svolta2.
dopo aver premesso di aver lavoro insieme ai ricorrenti per Parte_3
componente di sempre presso i cantieri navali di IN a CP_2 CP_3
Monfalcone, ha precisato di aver lavorato continuativamente per la convenuta da marzo o aprile 2011 fino a giugno o luglio 2024 , ricordando che « ha Parte_1 iniziato a lavorare contestualmente a me, mentre ha iniziato a lavorare sul finire del Pt_2
2011. ha lavorato fino a settembre/ottobre 2023, quando è stato assente per Parte_1 malattia e non è più tornato a lavoro, quanto meno fino a giugno. invece, per quanto Pt_2 ricordo, ha lavorato continuativamente dall'assunzione fino alla cessazione della ditta. Eravamo tutti e tre carpentieri. Li vedevo con cadenza quotidiana e ho lavorato, per periodi consistenti, in coppia con entrambi». Il teste si è espresso negli stessi termini. Testimone_1
Sussiste perciò la prova che tutti i crediti azionati sono maturati nell'ambito d'appalti che hanno coinvolto IN. Ne va dunque affermata la responsabilità ai sensi dell'art. 29 d. lgs. n. 276/2003, e va disposta la sua condanna al pagamento degli importi sopra precisati.
5.3.1. A ciò non osta l'eccezione di decadenza proposta dalla committente, sull'assunto che la domanda nei suoi confronti sia stata proposto dopo la decorrenza del biennio dalla cessazione dei diversi appalti. Nella fattispecie, l'impiego del ricorrente nelle diverse lavorazioni coinvolte negli appalti è stato ininterrotto. Va allora ricordato che in ipotesi di successione senza soluzione di continuità di più contratti con il medesimo appaltatore – circostanza integrata nel caso di specie - il termine di decadenza biennale - previsto dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003 - per far valere la responsabilità solidale del committente quanto ai trattamenti retributivi ed ai contributi previdenziali dovuti dall'appaltatore ai dipendenti, decorre dalla cessazione del rapporto contrattuale e non dalla data di scadenza dei singoli contratti intervenuti in relazione al medesimo appalto tra committente ed appaltatore, in quanto la data in questione potrebbe non essere conosciuta dal lavoratore, sicché, in coerenza con la "ratio" ispiratrice della norma - che è quella di assicurare un'ampia ed effettiva tutela del lavoratore medesimo - il predetto termine deve essere ancorato al dato fattuale, facilmente ed immediatamente percepibile dal beneficiario della garanzia, rappresentato dalla cessazione effettiva dell'appalto al quale egli era addetto [Cass., n. 7815/2022]. Non è controverso che la prestazione del ricorrente sia cessata nel giugno 2024. Per questo, a fronte della sua domanda proposta con ricordo depositato il 19l.09.2024, l'iniziativa è stata giudicata e va giudicata tempestiva.
5.4. Va poi accolta, ricorrendone i presupposti, la domanda di manleva formulata da IN nei confronti di e . CP_2 CP_3
È una domanda di cui va affermata senz'altro l'ammissibilità, vertendosi in ipotesi di garanzia propria. In particolare, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, si ha garanzia propria quando la causa principale e quella accessoria abbiano in comune lo stesso titolo e anche quando ricorra una connessione oggettiva tra i titoli delle due domande;
mentre si ha garanzia impropria quando il convenuto tenda a riversare le conseguenze del proprio inadempimento su di un terzo in base ad un titolo diverso da quello dedotto con la domanda principale, ovvero in base ad un titolo connesso al rapporto principale solo in via occasionale
[Cass., n. 11362/2009; Cass., n. 17688/2009; Cass., n. 19208/2005; Cass., Sez. Un., n. 12968/2004; Cass., n. 12029/2002]. Nella specie, il fatto generatore della responsabilità, sia del datore di lavoro sub- appaltatore ( , sia del sub-committente ( ), che del CP_2 CP_3 committente (IN), è unico e consiste nella prestazione di attività di lavoro subordinato resa dal lavoratore all'interno dell'appalto affidato al suo datore di lavoro. Ne consegue la possibilità di trattazione unitaria delle domande, con applicazione, ex art. 40 c.p.c., del rito del lavoro. In ogni caso, il titolo in base al quale la convenuta ha esercitato l'azione di manleva ed il titolo fatto valere in giudizio sono strettamente connessi e tale connessione deriva direttamente dalla disciplina di legge, giacché l'art. 1299 c.c. prevede l'azione di regresso del condebitore solidale nei confronti degli altri coobbligati e tale azione è ribadita dall'art. 29, d. lgs. n. 276 del 2003. Resta comunque fermo il principio stabilito dall'art. 1298, comma 1, c.c., con conseguente diritto di regresso del committente nei confronti dell'appaltatore- datore di lavoro inadempiente per tutto quanto eventualmente corrisposto ai dipendenti di quest'ultimo, dal momento che l'obbligazione retributiva è stata contratta nell'interesse esclusivo dell'appaltatore. e vanno dunque condannate a tenere indenne e CP_2 CP_3 manlevare IN di tutto quanto da essa pagato al ricorrente per i titoli in esame.
* 6. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vengono calcolate tenuto conto di quanto disposto dall'art. 4, comma 2, d.m. n. 55 del 2014.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, condanna a pagare in favore di la somma di euro CP_2 Parte_1
4.122,16, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
condanna IN a pagare in favore di la somma di euro Parte_1
27.618,86 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
condanna a pagare in favore di la somma di euro 5.622,90, CP_2 Pt_2 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
condanna IN a pagare in favore di la somma di euro 22.970,08 Pt_2 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
condanna e a tenere indenne e manlevare IN CP_2 CP_3
s.p.a. di tutto quanto da essa pagato ai ricorrenti in forza della presente sentenza;
condanna a rifondere ai ricorrenti le spese del giudizio, liquidate in CP_2 euro 4.413,50, oltre 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a.; condanna IN a rifondere ai ricorrenti le spese del giudizio, liquidate in euro 7.574,50, oltre 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a.; condanna a rifondere a IN s.p.a. le spese del Parte_4 giudizio, liquidate in euro 7.574,50, oltre 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a.. Gorizia, 26 febbraio 2025
Il Giudice
Gabriele Allieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. verbale d'udienza del 10.12.2024. 2 Cfr. Verbale d'udienza del 19.02.2025.