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Sentenza 22 febbraio 2024
Sentenza 22 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/02/2024, n. 7726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7726 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: GO AR GR nato\a TORINO il 06/06/1965 IN IZ nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 16/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MAURO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore che ha concluso e~ertde 11–Pfeer-Gen—ee-rrehr per l'inammissibilità dei ricorsi riportandosi alla requisitoria scritta già depositata. udito il difensore L'avvocato FERRERO MARCO si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 7726 Anno 2024 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: MAURO ANNA Data Udienza: 01/12/2023 RITENUTO IN FATTO i. con ia sentenza impugnata la corte ai appello ai tonno na confermato ìa centPn7a rPca rial Trihunalp riplla mpriPcima ritta rhp ha rnnrlannatn (ra7i2 Maria Longo, quale giornalista del quotidiano "La Stampa" e autrice dell'articolo ritenuto diffamatorio, e MA NA, nella qualità di direttore responsabile pro-tempore, per il delitto di diffamazione a mezzo stampa perpetrato ai danni di Ctefa no V ig i i a ci& i rti o c....nto s is.2 1 n edette 3.10.2016, dal titolo «A OL finisce nel mirino per le presunte pressioni su Tronca. Commissione Ecomafie e pm potrebbero ascoltare il deputato». 2. Gli imputati, a mezzo del comune difensore di fiducia, affidano i propri ricorsi pc... '.0 (.4IUG l..k./1111-4111 I lUt;
VI. 2.1. Con il primo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., deducono la mancanza di motivazione attesa l'omessa disamina dei dettagliati motivi di appello. Censurano la decisione della Corte dislielludie L;
ie, dopo civel riLopictio lldnd pdY. 3 dnd Pdy. 12 iC di 911111C111.d.410111 del aiudice di primo arado. ha reso. in una sola 'moina. una strinaata motivazione del tutto apparente per non aver operato alcun confronto o accenno agli specifici e puntuali motivi di appello di cui ai ricorsi e alla memoria trasmessa dai difensore degii imputati ii 27 gennaio 2023. Lamentano poi l'orneqqa rivalli1-a7inne del rnmpendin prohatorin qerondn ì parametri indicati nei motivi di impugnazione. 2.2. Con il secondo motivo, proposto anch'esso a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., deducono la violazione di legge, la carenza di mntiv.p7iesn... iltr2vicm,..nt,-,dI fattn li, rcIla7 nin ar3 li a rtirn i i g 1 g7 , SO g r-nr1 pen. per insussistenza degli elementi del reato di diffamazione a mezzo stampa e di omesso controllo in capo al direttore della testata giornalistica. Affermano che dell'articolo in questione sarebbe stata data una lettura parcellizzata, mentre i 4,1 o- es••••-••••••••-• ese-e-d, k •••• U141 1.1.4. Il k....t.,U1V-2 1111,1 un quadro fedele dell'accaduto, legittimamente elaborato e criticato dalla giornalista nel pieno rispetto dei principi individuati dalla Corte di legittimità in tema di diritto di cronaca e/o critica politica. Nell'articolo di che trattasi, espi -essiorie, ad avviso dei iicorrei-iti, giorria I iscred d"irichiesta, 5c-1i-ebbe- i-o stati esposti solo fatti accertati di evidente interesse pubblico e sottoposti al lettore, lasciato libero di crearsi un proprio giudizio sui fatti rappresentati, in termini per nulla assertivi, ma meramente probabilistici, legittimi interrogativi sull'operato dei deputato Vignaroii. CONSIDERATO IN DIRITTO ricorsi sono tondati. e rPrIGI rtii ci primn mntiyn , rrin rui lamonta mare appar-17a tiplla sentenza impugnata, coglie nel segno in quanto la motivazione posta a fondamento della decisione di conferma della sentenza di condanna resa in primo grado è del tutto apodittica tanto da configurare un caso di radicale mancanza di rn a rflfl conk i-, -7 i" n 1 • Deve premettersi che, nel caso in cui le sentenze dei due gradi di merito siano motivate con criteri omogenei e seguano un percorso logico uniforme, le motivazioni, integrandosi vicendevolmente, vanno lette unitariamente dovendosi corisideì-are unico i: co.-cipiessivo corpo argomentattv-o. I:
contro
:io di iegitti.--nità, quindi, si estende a entrambe le motivazioni (così, da ultimo ed ex multis, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 - 01). Il giudice d'appello, pertanto, chiamato a spiegare il perché del proprio convincimento, ben può richiamare id Sei IlenLd di pii i R.) grado d iiii.eyrdziutie dei proprio rcigiuridtrieulu, ma occorre, però, che di intearazione si tratti;
è necessario, in altri termini. «che la sentenza di secondo grado si confronti effettivamente con i motivi di appello, esprimendo una specifica valutazione sugli stessi, propria del giudice deìì'impugnazione; condizione, questa, che non ricorre ali evidenza iaddove ìa formilla7ione della nreriPtta 5pnl-pn7a imnnnna,per nnnpcarp I fnnrtA1 -e77A n meno delle argomentazioni difensive, di fare esclusivo riferimento a quanto esposto nella sentenza di primo grado. Una scelta motivazionale che prescinda dall'esaminare in modo dettagliato le doglianze proposte con l'appello e r'entite gr ,r1^ t• !.9 quervlo rappa!!nt, !imPzet^ cile mera riproposizione delle questioni già adeguatamente risolte dal primo giudice, omettendo di discutere gli argomenti spesi dallo stesso, oppure abbia formulato deduzioni generiche, apodittiche, superflue o palesemente inconsistenti» (così, in r r rl arlin Inic 41v. .JG1-• .J, il. ..""". -L I Itk..1 I ,„!zr -- n "' " 1--nc)r^ , ' ,sì, • richiama Sez. 2, n. 30838 del 19/03/2013, Autieri, Rv. 257056; Sez. 6, n. 17912 del 07/03/2013, Adduci, Rv. 255392; Sez. 4, n. 15227 del 14/02/2008, Baretti, Rv. 239735). Otbelíe, ieiiasiLuaziolie esali -le, culi i iiioUvi d 'appe3c, socio siate livoile specifiche e dettagliate censure alla decisione del aiudice di primo grado là dove, dopo aver lamentato una lettura del tutto soggettiva e parcellizzata dell'articolo in questione, si rappresenta, tra l'altro, ad esempio, nello specifico: che la frase - finire nei mirino" contenuta nei titoio va iena, diversamente da quanto effettuato dal NA . unitamente al rnrpn dell'articolo rInve si esponnonn i numerosi elementi emersi durante l'audizione dei testimoni sentiti dalla Commissione parlamentare e si pongono degli interrogativi sul ruolo svolto dal politico OL nella gestione dell'Azienda Municipale Ambiente (AMA) di Roma che aveva richiamato l'attenzione sia della pubblica opinione sia dei componenti cry.cc rnm miccinno rvirrhioct• ci ra pp roco nta rho in nizeci in 1,11CC.C1 dell'articolo la giornalista avrebbe fatto riferimento alla posizione del OL quale "indagato" o "indagabile"; si contesta, richiamando degli specifici passaggi della deposizione dell'Amministratore delegato dell'AMA e di altri soggetti r.r...,,ifie---34-.35,-r-m-sra-n, i rbe-1;,-,+; F.--a ti;
i li I è. 1.4 i i li...41 MI VI Il grado là dove, dopo avere ritenuto che nel gergo giornalistico, "finire nel mirino" significa essere «oggetto di indagini della commissione d'inchiesta e del pubblico ministero», si afferma che nonostante l'uso del condizionale «il messaggio - tendenzioso quant'a:tri Mai - è stato ormai :anciato: iJignare,:i è un soggette, di interesse investigativo quale autore di reati». I ricorrenti, nel contestare specificatamente tali argomentazioni, deducono in appello che la giornalista avrebbe fatto proprie le perplessità manifestate dai componenti della CCM IfiliSSi011e paricirflelltdre, frid Che fleSSUR deLef1110 o riferimento era SlcItO fatto alla commissione di un reato. anche solo possibile o potenziale, da parte del OL, mentre si erano sollevate delle perplessità — che si assume essere del tutto legittime in quanto inquadrabili nell'esercizio del diritto di critica — su una possibile situazione di incompatibilità dei poiitico tra la carica assunta in sede dl rnmmiccinne d'inrhiecta e l ii partecipa7inne alla nectinne rfpi rifinti di Ama sulla quale, si sottolinea ancora nei ricorsi, la stessa commissione aveva espresso perplessità per quanto appreso durante l'audizione dell'amministratore delegato della municipalizzata. Si censura ancora, con gli atti d'appello, la natura diff,rnateri , ricene. ,,cHta dai rzi.,:dic.c. d! p.s,rtme. gr,de, aWaspressì-ne ombra dell'assessore all'ambiente Paola RO», espressione che per il giudice di primo grado dovrebbe portare il lettore logicamente a ritenere il OL "complice" dell'assessore, realmente indagata per reati ambientali e abuso ,-._j. i. Ul I 11.-1 ,J. I ClIG 3VG1/4.11 1S-egli-Il I G1/4/111-1.31.01.C1 G .71 1(.4)1)1GDY-111-C1 LIIG la suddetta locuzione era stata adoperata onde illustrare al lettore la circostanza, che si assume vera, che era stato proprio il OL a volere la RO quale assessore del comune di Roma. Si lamenta poi che il giudice di primo grado abbici iiieiiutu iievanie e, quindi, pi ivci di ititei ebbe PUiJÚVILU, Ìd pdi LeLipdiuIie del Vianaroli. Parlamentare e componente della Commissione d'inchiesta, istituita proprio per far luce sulla situazione della gestione dei rifiuti a Roma, a riunioni avvenute tra i vertici AMA e i rappresentanti dell'impresa RO (che si assume gestisse, in regime dì monopolio, tutto io smaitimento dei rifiuti a Roma). rilievi difencivi ricilltanti dagli atti d'apnelln (che i rirnrrenti hannn avutn nira li allegare ai ricorsi per cassazione), non sono per nulla generici (genericità peraltro non rilevata dalla Corte d'appello), ma risponddno, senz'altro, 3 all'evidenza, ai richiesti requisiti di specificità in quanto essi si concretano nella chiara esposizione delle complesse censure mosse alle argomentazioni del dio ,dj,-c d. nrirnn rnrin Tn rn,nritn nri cicce, in Cnri-o rinnnefnnoi f, f+n silente limitandosi, con formulazioni generiche e stereotipate, al mero e tralaticio rinvio alla motivazione del Tribunale senza argomentare sull'inconsistenza o sulla non pertinenza delle stesse. E' vero che l'esigenza di completezza della • 1,2 • 4- I IVLI V L4I-IL/1“.. W...V L. 1/47..1.7,71 L. L/111411L.ILALU UU111.1 I IL...L.,-.7.)1LU, L.i IL. I 1.31JUI UI efficienza e di rapida definizione dei giudizi, di una coincisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui si fonda la sentenza, ma tale esigenza non può certo prevalere sul principio costantemente affermato da questa Corte di eyiiìiiiuitci secoodo cui ,È affelia da iiuiLa pci difeltu di lIIuiIvclLIoiIe io SCI 'Lel di appello che, a fronte di motivi specifici di impugnazione con cui si proDonciono argomentate critiche alla ricostruzione del giudice di primo grado, si limiti a "ripetere" la motivazione di condanna senza rispondere a ciascuna delle contestazioni adeguatamente mosse daììa difesa con ratto di appeiio». (Se7. 7, SPntervan, 563RS dPI 93/11/2017, Finregta, Rv 271700) 'nruzi -pdi valutare le deduzioni dell'appellante non comporta, invero, che debbano essere esaminate una per una tutte le deduzioni difensive della parte, ben potendo la Corte d'appello limitarsi a richiamare alcuni passaggi dell'iter argomentatwo della dpricinno p,r I mr, ann2ia cn/icionto rhi2 tali mntilia7inni corrispondono anche alla propria soluzione data alle questioni prospettate dalla parte, ma deve, però, quanto meno, confutare gli argomenti «che costituiscono l'ossatura dello schema difensivo dell'imputato» (Sez. 6, d 1) r1 Ad! inn 1-)nn-) gnelg n., --)9 gn4 I I.. I SAS.II 41-171 1. 7, 1 SAL. LMLI.. 11,V • .111, consentire a questa Corte di ritenere adeguatamente motivata, sia pure con il contributo del giudice di primo grado, la decisione di confermare la condanna. In conclusione, dunque, la sentenza impugnata deve considerarsi del tutto appacente quai-ito essa, pul- fOiTheiiiTierite esistei.-ite, ivi-ida su uii ragionamento fittizio, elusivo delle questioni poste dagli appellanti e inidoneo quindi a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata all'esito del confronto con le argomentazioni offerte con gli atti di dupeiio. 2. La sentenza impuonata, pertanto, deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Torino. 4 TI Prpgirkant-p CORTE DI CASSÀZIONE V SEZIC NE PENALE
P.Q.M.
Annulla la cPntpn7a impugnata rnn rinvin npr nuovo giuril7in ari altra SP7innP della Corte di appello di Torino. Roma, 1° dicembre 2023
udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MAURO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore che ha concluso e~ertde 11–Pfeer-Gen—ee-rrehr per l'inammissibilità dei ricorsi riportandosi alla requisitoria scritta già depositata. udito il difensore L'avvocato FERRERO MARCO si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 7726 Anno 2024 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: MAURO ANNA Data Udienza: 01/12/2023 RITENUTO IN FATTO i. con ia sentenza impugnata la corte ai appello ai tonno na confermato ìa centPn7a rPca rial Trihunalp riplla mpriPcima ritta rhp ha rnnrlannatn (ra7i2 Maria Longo, quale giornalista del quotidiano "La Stampa" e autrice dell'articolo ritenuto diffamatorio, e MA NA, nella qualità di direttore responsabile pro-tempore, per il delitto di diffamazione a mezzo stampa perpetrato ai danni di Ctefa no V ig i i a ci& i rti o c....nto s is.2 1 n edette 3.10.2016, dal titolo «A OL finisce nel mirino per le presunte pressioni su Tronca. Commissione Ecomafie e pm potrebbero ascoltare il deputato». 2. Gli imputati, a mezzo del comune difensore di fiducia, affidano i propri ricorsi pc... '.0 (.4IUG l..k./1111-4111 I lUt;
VI. 2.1. Con il primo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., deducono la mancanza di motivazione attesa l'omessa disamina dei dettagliati motivi di appello. Censurano la decisione della Corte dislielludie L;
ie, dopo civel riLopictio lldnd pdY. 3 dnd Pdy. 12 iC di 911111C111.d.410111 del aiudice di primo arado. ha reso. in una sola 'moina. una strinaata motivazione del tutto apparente per non aver operato alcun confronto o accenno agli specifici e puntuali motivi di appello di cui ai ricorsi e alla memoria trasmessa dai difensore degii imputati ii 27 gennaio 2023. Lamentano poi l'orneqqa rivalli1-a7inne del rnmpendin prohatorin qerondn ì parametri indicati nei motivi di impugnazione. 2.2. Con il secondo motivo, proposto anch'esso a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., deducono la violazione di legge, la carenza di mntiv.p7iesn... iltr2vicm,..nt,-,dI fattn li, rcIla7 nin ar3 li a rtirn i i g 1 g7 , SO g r-nr1 pen. per insussistenza degli elementi del reato di diffamazione a mezzo stampa e di omesso controllo in capo al direttore della testata giornalistica. Affermano che dell'articolo in questione sarebbe stata data una lettura parcellizzata, mentre i 4,1 o- es••••-••••••••-• ese-e-d, k •••• U141 1.1.4. Il k....t.,U1V-2 1111,1 un quadro fedele dell'accaduto, legittimamente elaborato e criticato dalla giornalista nel pieno rispetto dei principi individuati dalla Corte di legittimità in tema di diritto di cronaca e/o critica politica. Nell'articolo di che trattasi, espi -essiorie, ad avviso dei iicorrei-iti, giorria I iscred d"irichiesta, 5c-1i-ebbe- i-o stati esposti solo fatti accertati di evidente interesse pubblico e sottoposti al lettore, lasciato libero di crearsi un proprio giudizio sui fatti rappresentati, in termini per nulla assertivi, ma meramente probabilistici, legittimi interrogativi sull'operato dei deputato Vignaroii. CONSIDERATO IN DIRITTO ricorsi sono tondati. e rPrIGI rtii ci primn mntiyn , rrin rui lamonta mare appar-17a tiplla sentenza impugnata, coglie nel segno in quanto la motivazione posta a fondamento della decisione di conferma della sentenza di condanna resa in primo grado è del tutto apodittica tanto da configurare un caso di radicale mancanza di rn a rflfl conk i-, -7 i" n 1 • Deve premettersi che, nel caso in cui le sentenze dei due gradi di merito siano motivate con criteri omogenei e seguano un percorso logico uniforme, le motivazioni, integrandosi vicendevolmente, vanno lette unitariamente dovendosi corisideì-are unico i: co.-cipiessivo corpo argomentattv-o. I:
contro
:io di iegitti.--nità, quindi, si estende a entrambe le motivazioni (così, da ultimo ed ex multis, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 - 01). Il giudice d'appello, pertanto, chiamato a spiegare il perché del proprio convincimento, ben può richiamare id Sei IlenLd di pii i R.) grado d iiii.eyrdziutie dei proprio rcigiuridtrieulu, ma occorre, però, che di intearazione si tratti;
è necessario, in altri termini. «che la sentenza di secondo grado si confronti effettivamente con i motivi di appello, esprimendo una specifica valutazione sugli stessi, propria del giudice deìì'impugnazione; condizione, questa, che non ricorre ali evidenza iaddove ìa formilla7ione della nreriPtta 5pnl-pn7a imnnnna,per nnnpcarp I fnnrtA1 -e77A n meno delle argomentazioni difensive, di fare esclusivo riferimento a quanto esposto nella sentenza di primo grado. Una scelta motivazionale che prescinda dall'esaminare in modo dettagliato le doglianze proposte con l'appello e r'entite gr ,r1^ t• !.9 quervlo rappa!!nt, !imPzet^ cile mera riproposizione delle questioni già adeguatamente risolte dal primo giudice, omettendo di discutere gli argomenti spesi dallo stesso, oppure abbia formulato deduzioni generiche, apodittiche, superflue o palesemente inconsistenti» (così, in r r rl arlin Inic 41v. .JG1-• .J, il. ..""". -L I Itk..1 I ,„!zr -- n "' " 1--nc)r^ , ' ,sì, • richiama Sez. 2, n. 30838 del 19/03/2013, Autieri, Rv. 257056; Sez. 6, n. 17912 del 07/03/2013, Adduci, Rv. 255392; Sez. 4, n. 15227 del 14/02/2008, Baretti, Rv. 239735). Otbelíe, ieiiasiLuaziolie esali -le, culi i iiioUvi d 'appe3c, socio siate livoile specifiche e dettagliate censure alla decisione del aiudice di primo grado là dove, dopo aver lamentato una lettura del tutto soggettiva e parcellizzata dell'articolo in questione, si rappresenta, tra l'altro, ad esempio, nello specifico: che la frase - finire nei mirino" contenuta nei titoio va iena, diversamente da quanto effettuato dal NA . unitamente al rnrpn dell'articolo rInve si esponnonn i numerosi elementi emersi durante l'audizione dei testimoni sentiti dalla Commissione parlamentare e si pongono degli interrogativi sul ruolo svolto dal politico OL nella gestione dell'Azienda Municipale Ambiente (AMA) di Roma che aveva richiamato l'attenzione sia della pubblica opinione sia dei componenti cry.cc rnm miccinno rvirrhioct• ci ra pp roco nta rho in nizeci in 1,11CC.C1 dell'articolo la giornalista avrebbe fatto riferimento alla posizione del OL quale "indagato" o "indagabile"; si contesta, richiamando degli specifici passaggi della deposizione dell'Amministratore delegato dell'AMA e di altri soggetti r.r...,,ifie---34-.35,-r-m-sra-n, i rbe-1;,-,+; F.--a ti;
i li I è. 1.4 i i li...41 MI VI Il grado là dove, dopo avere ritenuto che nel gergo giornalistico, "finire nel mirino" significa essere «oggetto di indagini della commissione d'inchiesta e del pubblico ministero», si afferma che nonostante l'uso del condizionale «il messaggio - tendenzioso quant'a:tri Mai - è stato ormai :anciato: iJignare,:i è un soggette, di interesse investigativo quale autore di reati». I ricorrenti, nel contestare specificatamente tali argomentazioni, deducono in appello che la giornalista avrebbe fatto proprie le perplessità manifestate dai componenti della CCM IfiliSSi011e paricirflelltdre, frid Che fleSSUR deLef1110 o riferimento era SlcItO fatto alla commissione di un reato. anche solo possibile o potenziale, da parte del OL, mentre si erano sollevate delle perplessità — che si assume essere del tutto legittime in quanto inquadrabili nell'esercizio del diritto di critica — su una possibile situazione di incompatibilità dei poiitico tra la carica assunta in sede dl rnmmiccinne d'inrhiecta e l ii partecipa7inne alla nectinne rfpi rifinti di Ama sulla quale, si sottolinea ancora nei ricorsi, la stessa commissione aveva espresso perplessità per quanto appreso durante l'audizione dell'amministratore delegato della municipalizzata. Si censura ancora, con gli atti d'appello, la natura diff,rnateri , ricene. ,,cHta dai rzi.,:dic.c. d! p.s,rtme. gr,de, aWaspressì-ne ombra dell'assessore all'ambiente Paola RO», espressione che per il giudice di primo grado dovrebbe portare il lettore logicamente a ritenere il OL "complice" dell'assessore, realmente indagata per reati ambientali e abuso ,-._j. i. Ul I 11.-1 ,J. I ClIG 3VG1/4.11 1S-egli-Il I G1/4/111-1.31.01.C1 G .71 1(.4)1)1GDY-111-C1 LIIG la suddetta locuzione era stata adoperata onde illustrare al lettore la circostanza, che si assume vera, che era stato proprio il OL a volere la RO quale assessore del comune di Roma. Si lamenta poi che il giudice di primo grado abbici iiieiiutu iievanie e, quindi, pi ivci di ititei ebbe PUiJÚVILU, Ìd pdi LeLipdiuIie del Vianaroli. Parlamentare e componente della Commissione d'inchiesta, istituita proprio per far luce sulla situazione della gestione dei rifiuti a Roma, a riunioni avvenute tra i vertici AMA e i rappresentanti dell'impresa RO (che si assume gestisse, in regime dì monopolio, tutto io smaitimento dei rifiuti a Roma). rilievi difencivi ricilltanti dagli atti d'apnelln (che i rirnrrenti hannn avutn nira li allegare ai ricorsi per cassazione), non sono per nulla generici (genericità peraltro non rilevata dalla Corte d'appello), ma risponddno, senz'altro, 3 all'evidenza, ai richiesti requisiti di specificità in quanto essi si concretano nella chiara esposizione delle complesse censure mosse alle argomentazioni del dio ,dj,-c d. nrirnn rnrin Tn rn,nritn nri cicce, in Cnri-o rinnnefnnoi f, f+n silente limitandosi, con formulazioni generiche e stereotipate, al mero e tralaticio rinvio alla motivazione del Tribunale senza argomentare sull'inconsistenza o sulla non pertinenza delle stesse. E' vero che l'esigenza di completezza della • 1,2 • 4- I IVLI V L4I-IL/1“.. W...V L. 1/47..1.7,71 L. L/111411L.ILALU UU111.1 I IL...L.,-.7.)1LU, L.i IL. I 1.31JUI UI efficienza e di rapida definizione dei giudizi, di una coincisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui si fonda la sentenza, ma tale esigenza non può certo prevalere sul principio costantemente affermato da questa Corte di eyiiìiiiuitci secoodo cui ,È affelia da iiuiLa pci difeltu di lIIuiIvclLIoiIe io SCI 'Lel di appello che, a fronte di motivi specifici di impugnazione con cui si proDonciono argomentate critiche alla ricostruzione del giudice di primo grado, si limiti a "ripetere" la motivazione di condanna senza rispondere a ciascuna delle contestazioni adeguatamente mosse daììa difesa con ratto di appeiio». (Se7. 7, SPntervan, 563RS dPI 93/11/2017, Finregta, Rv 271700) 'nruzi -pdi valutare le deduzioni dell'appellante non comporta, invero, che debbano essere esaminate una per una tutte le deduzioni difensive della parte, ben potendo la Corte d'appello limitarsi a richiamare alcuni passaggi dell'iter argomentatwo della dpricinno p,r I mr, ann2ia cn/icionto rhi2 tali mntilia7inni corrispondono anche alla propria soluzione data alle questioni prospettate dalla parte, ma deve, però, quanto meno, confutare gli argomenti «che costituiscono l'ossatura dello schema difensivo dell'imputato» (Sez. 6, d 1) r1 Ad! inn 1-)nn-) gnelg n., --)9 gn4 I I.. I SAS.II 41-171 1. 7, 1 SAL. LMLI.. 11,V • .111, consentire a questa Corte di ritenere adeguatamente motivata, sia pure con il contributo del giudice di primo grado, la decisione di confermare la condanna. In conclusione, dunque, la sentenza impugnata deve considerarsi del tutto appacente quai-ito essa, pul- fOiTheiiiTierite esistei.-ite, ivi-ida su uii ragionamento fittizio, elusivo delle questioni poste dagli appellanti e inidoneo quindi a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata all'esito del confronto con le argomentazioni offerte con gli atti di dupeiio. 2. La sentenza impuonata, pertanto, deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Torino. 4 TI Prpgirkant-p CORTE DI CASSÀZIONE V SEZIC NE PENALE
P.Q.M.
Annulla la cPntpn7a impugnata rnn rinvin npr nuovo giuril7in ari altra SP7innP della Corte di appello di Torino. Roma, 1° dicembre 2023