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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 19/12/2025, n. 1387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1387 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Benevento Sezione Lavoro
Il Giudice designato, dr. Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 1802/2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro TRA nato a [...] il [...] ( , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura apposta in calce al ricorso, dagli Avv.ti Giacomo Papa e Antonella Colalillo, presso i quali elettivamente domicilia in Bojano (CB) alla Via Calderari n. 163;
- RICORRENTE - C O N T R O (C.F./P.IVA: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Consigliere delegato e legale rappresentante pro tempore Dott. , Controparte_2 rappresentata e difesa giusta procura allegata alla memoria dall'Avv. Nicolò Schittone, elettivamente domiciliata presso il suo studio - LMCA Studio Legale - sito in Roma, alla Via Ovidio n. 32,
- CONVENUTA – Alla scadenza del termine del 18.12.2025, fissato ex art. 127 ter cpc per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza, la causa viene decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 19.04.2024, ha convenuto in giudizio Parte_1
chiedendo di “1) Accogliere il presente ricorso e per Controparte_1
l'effetto dichiarare la nullità delle sanzioni impugnate;
2) Condannare la
[...] alla restituzione di quanto trattenuto dalla busta paga del Controparte_1 ricorrente a titolo di sanzione;
3) Condannare la in Controparte_1 persona del legale rappresentante, al pagamento delle spese e competenze del giudizio”. A sostegno della domanda ha dedotto:
- di essere dipendente con contratto a tempo indeterminato, attualmente con la qualifica di impiegato di III livello, della (già Controparte_1
1 Impresa Verde Benevento srl), società di Servizi collegata alla Coldiretti, che si occupa di consulenza e assistenza amministrativa, fiscale e tributaria alle imprese;
- di aver lavorato sempre con competenza e professionalità e di aver svolto anche mansioni superiori a quelle di inquadramento, ricoprendo anche la funzione di referente coordinatore delle unità operative locali per la provincia di Benevento;
- di occuparsi annualmente dell'elaborazione di circa 170 pratiche di contabilità IVA, 170 compilazioni e invii di modelli UNICO, dalle 400 alle 500 compilazioni e invio di modelli 730, dalle 200 alle 250 compilazioni e invio di modelli ISEE e di non aver mai ricevuto lamentele in venti anni di lavoro;
- che, dal febbraio del 2020, in coincidenza con la scelta di iscriversi al sindacato USB ( ), il rapporto con i vertici della Controparte_3 CP_1 cominciava ad incrinarsi e nel marzo del 2020, senza alcuna
[...] giustificazione, veniva spostato dall' di Benevento all'Unità Controparte_4
Operativa Locale, sempre di Benevento, con conseguente suo demansionamento, non svolgendo più le funzioni di referente coordinatore di tutti gli operatori provinciali, ma di semplice operatore fiscale;
- che, dal 1° marzo 2023 veniva spostato presso la sede periferica di Sant'Agata dei Goti (BN) sempre con la funzione di operatore fiscale, venendo informato dello spostamento con una comunicazione a mani proprie la cui copia non gli era mai stata consegnata, nonostante ripetute e formali richieste;
- che, nell'arco di 4 mesi, venivano avviati nei suoi confronti tre distinti procedimenti disciplinari conclusi con le sanzioni: 1) AVVERTIMENTO con atto scritto del 28 settembre 2023 2) del 14 dicembre 2023 Controparte_5
3) UE ORE del 18 gennaio 2024; CP_6
- che, in ordine alla sanzione della multa di due ore, la società gli aveva contestato con racc. A/R datata 18.01.24, di aver erroneamente inserito, nella compilazione del modello 730/2021 e di quello 730/2022, la sig.ra (titolare di Parte_2 un'azienda agricola) a carico del marito sig. per gli Controparte_7 anni 2020 e 2021 causando una detrazione d'imposta erronea che era stata oggetto di successivo accertamento da parte dell'Agenzia ; CP_8
- che, la società non teneva conto delle sue controdeduzioni e con nota n. 52/24 del 23 febbraio 2024, gli comunicava la sanzione della multa di due ore;
- che, la contestazione disciplinare era tardiva e la sanzione - irrogata per l'omessa attivazione degli strumenti di ravvedimento operoso- era illegittima, in quanto basata su una condotta diversa da quella contestata ed alla quale, in ogni caso, non era tenuto, non rientrando nelle sue mansioni;
- che, riguardo al biasimo scritto- comunicatogli con racc. A/R del 14 dicembre 2023 n. prot. 390/23-, la società gli aveva contestato- con nota prot. n. 340 del
2 09.11.23- di non aver effettuato i versamenti per conto del sig. , delle Per_1 somme che doveva restituire all'Erario, in quanto indebitamente percepite, di aver commesso un errore nella compilazione del dichiarativo IVA 2021 per la ditta IO OL e di non aver operato la compensazione del credito di imposta derivante dalla pratica 4.0 con un credito dell'Agenzia delle Entrate, per conto della signora;
Parte_3
- che, con riguardo all'ammonizione verbale, la società gli notificava, in data 30.08.2023, la contestazione disciplinare con la quale gli imputava di aver compilato in modo errato il quadro Rn38 del modello unico 2020 del Presidente del CdA e di non aver successivamente provveduto a sanare l'irregolarità presente nella dichiarazione, pur potendo essere facilmente riscontrabile mediante l'accesso al “cassetto fiscale” del contribuente;
- che, anche tale sanzione era tardiva oltre che illegittima, in quanto infondata. Si è costituita in giudizio deducendo l'infondatezza del Controparte_1 ricorso e chiedendone il rigetto. In particolare, la società ha dedotto che il ricorrente non ha mai svolto funzioni di “referente coordinatore di tutti gli operatori provinciali”; che, non era stato trasferito dall'Ufficio Provinciale di Benevento all'Unità Operativa Locale sempre di Benevento, bensì spostato di scrivania nell'ambito del medesimo ufficio;
che, il trasferimento alla sede locale di Sant'Agata de' Goti al Vico Pignatelli n.8, con decorrenza 01.03.2023, era avvenuto per esigenze organizzative finalizzate al miglioramento quantitativo e qualitativo dei servizi offerti;
che, le contestazioni disciplinari di cui alle sanzioni oggetto di giudizio non potevano essere considerate tardive- tenuto conto dell'inapplicabilità al rapporto di lavoro del CCNL invocato dal ricorrente- e le sanzioni adottate erano tutte legittime, stante la sussistenza dei comportamenti posti in essere dal ricorrente. Espletata l'istruttoria richiesta dalle parti, la causa è stata rinviata per la discussione e, alla scadenza del termine fissato ex art. 127 ter cpc per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza, viene decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento e la declaratoria di legittimità delle sanzioni disciplinari della multa di due ore, del biasimo scritto e dell'ammonizione verbale inflitte al ricorrente. Con provvedimento n. 260/2023 del 30.08.2023, contestava al Controparte_1 ricorrente di essere venuta a conoscenza da poco del contenuto della mail del 29.06.2023, trasmessa dal Consigliere territoriale Dell'Orto e indirizzata al Responsabile Regionale del servizio fiscale dott. , con cui lo notiziava Persona_2 dell'emissione da parte dell'Agenzia delle Entrate di una cartella esattoriale nei confronti del Presidente del CdA della società, dott. . La cartella era Persona_3 stata emessa con riferimento all'Unico 2020 nel quale erano stati inseriti acconti versati,
3 in misura superiore a quelli effettivamente corrisposti. La società imputava l'errore al ricorrente, in quanto addetto fiscale che avrebbe potuto verificare l'esattezza del dato, mediante controllo del cassetto fiscale. Con le controdeduzioni rese in data 11.09.2023, il ricorrente contestava gli addebiti mossi nei suoi confronti affermando di non essersi mai occupato della dichiarazione dei redditi del Presidente , in quanto a tale incombenza provvedeva il responsabile Per_3 fiscale e di essersi limitato solo ad inserire nel portale i dati da Testimone_1 quest'ultimo riferiti. La società, sul presupposto che il ricorrente aveva effettuato il data entry dei dati e per l'anno 2019 aveva già effettuato il controllo del cassetto fiscale, non ripetendo il suddetto controllo per il 2020- pur affermando di non poter verificare le concrete modalità di svolgimento dei fatti-, con comunicazione prot. 292 del 28.09.2023 lo ammoniva invitandolo a fare più attenzione. In relazione al biasimo scritto, con nota prot. 340/2023 del 9.11.2023, CP_1 contestava al “a) con comunicazione via PEC del 27.10.2023, il sig. Pt_1 Per_4
ha rappresentato alla Scrivente di essersi recato in data 26.10.2023 alle ore
[...]
17,30 ca. presso gli Uffici fiscali di Benevento per l'elaborazione della sua dichiarazione dei redditi anno corrente (2023); ebbene, dopo una serie di verifiche e controlli all'uopo effettuati sarebbe emerso che- per l'anno precedente (anno 2022)- non sarebbero stati effettuati i versamenti dovuti come per legge. Il sig. ha Per_1 precisato che- per tale adempimento- si è sempre rivolto a Lei, quale fiscalista. In conseguenza di tale evento, il sig. ha quindi formulato ad Per_1 CP_1 richiesta per essere risarcito delle conseguenti sanzioni ed interessi cui egli
[...] sarà costretto a versare all'Erario; b. in data 3/11/2023 il Consigliere Delegato di è venuto a conoscenza, per il tramite del Consigliere Controparte_1 territoriale per la provincia di Benevento, sig. , dell'erronea Persona_5 compilazione del dichiarativo IVA 2021 periodo d'imposta 2020- il cui estratto Le viene allegato alla presente- della ditta IO OL relativamente, nello specifico, al rigo VL9 dove è stato inserito l'importo di credito compensato in F24 di €4.103,00 in luogo dell'importo effettivamente compensato in F24 di €5.000 come risulta evidente dall'estratto del cassetto fiscale dell'azienda (di cui si allega stampa alla presente). Ne è derivata l'errata compilazione del quadro VX ed in particolar modo del rigo VX5 dove si riporta un maggior credito da utilizzare in compensazione per gli anni successivi. Da ciò è quindi conseguita l'emissione da parte dell'AGENZIA delle ENTRATE di una comunicazione di “irregolarità” all'azienda- che si allega alla presente- per € 1.001,16, comprensivi di interessi e sanzioni. C. Con comunicazione del 5/11/2023 la sig.ra ha fatto presente “degli enormi danni e disagi subiti Parte_3 da una scarsa attenzione del dott. all'arrivo di avvisi di pagamento Parte_1 da parte dell' , il quale mi rassicurava di aver Controparte_9
4 compensato con il credito d'imposta derivato dalla pratica 4.0. Più volte ho sollecitato (circa per un anno e mezzo) un credito nei confronti dell'Agenzia delle Entrate per circa ottomila euro derivato dai sussidi ricevuti nel periodo della pandemia senza esito”. La Cliente ha aggiunto che dal Suo comportamento si sono generati i danni all'azienda per sanzioni ed interessi per non aver fatto fronte nei termini di legge agli avvisi bonari divenuti poi <>. La sig.ra ha quindi Parte_3 formulato apposita richiesta di risarcimento, nei confronti di , Controparte_1 per vedersi risarcita dei che subirà nei prossimi mesi (“senza parlare di tutto il tempo e lo stato d'animo causato da questa cattiva gestione”). La Cliente ha infine aggiunto che- in ragione del Suo modus operandi- non intende essere più seguita dalla Sua persona avendo Lei manifestato una evidente scarsa attenzione alle sue esigenze”. In sede di controdeduzioni, il ricorrente negava gli addebiti mossi precisando che:
1. il sig. pur avvisato delle somme da versare per l'anno di imposta 2021- non aveva Per_1 dato l'autorizzazione per procedere all'addebito in conto degli F24 e quindi, in assenza di autorizzazione, non poteva procedere al pagamento;
2. in merito alla vicenda IO OL, l'errore era imputabile ad un difetto di comunicazione della che, pur CP_10 essendo venuta a conoscenza della comunicazione di irregolarità, elaborata dall'AdE in data 7.09.2023, non gliene dava comunicazione, non consentendogli di procedere alla rettifica del codice tributo che, in maniera anomala, il sistema aveva generato;
3. riguardo a , il evidenziava che i debiti erariali erano antecedenti Parte_3 Pt_1 al credito di imposta 4.0 e quindi non erano compensabili, che aveva comunicato alla per il tramite del figlio, l'esistenza dei debiti erariali per gli anni 2019,2020 e Pt_3
2021 e lei non aveva provveduto a pagarli e di aver lavorato correttamente la pratica relativa al bonus ristorazione, il cui pagamento era stato congelato dall'AdE per procedere a controlli contabili e successivamente posto in liquidazione. La società, non accogliendo le giustificazioni rese dal ricorrente, gli irrogava la sanzione del biasimo scritto. Infine, in ordine alla multa di due ore, la società ha contestato al ricorrente di aver inserito, nella compilazione del modello 730/21 del sig. la coniuge di CP_7 quest'ultimo quale coniuge a carico- nonostante la fosse titolare di Parte_2 Pt_2 un'azienda agricola, della cui contabilità si occupava il e avesse prodotto un Pt_1 reddito annuo superiore al limite di € 2.840, per poterla indicare come coniuge a carico- con la conseguenza che l'Agenzia delle Entrate aveva emesso nei confronti del CP_7 una cartella esattoriale di € 194,50. Il medesimo errore era stato commesso riguardo alla compilazione del modello 730/22. Il ricorrente, in sede di controdeduzioni, negava la sussistenza della negligenza contestatagli, in quanto lo aveva sottoscritto la dichiarazione sostitutiva nella CP_7 quale dichiarava di avere familiari a carico che non avevano percepito, per gli anni di
5 riferimento, un reddito superiore al limite imposto e non sussisteva un suo obbligo di controllare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate. evidenziava, inoltre che, Pt_1 pur occupandosi della dichiarazione dell'azienda agricola della signora Parte_2 quest'ultima presentava i modelli PF/2021 e PF/2022 solo un mese dopo la presentazione da parte del coniuge dei modelli 730. CP_7
La società, con nota 52/2024, riteneva di non poter tenere conto delle giustificazioni rese dal ricorrente, in quanto per l'esperienza dallo stesso acquisita ed in virtù del livello contrattuale ricoperto, avrebbe dovuto prevedere i possibili sviluppi nella Pt_1 compilazione delle dichiarazioni reddituali dei due coniugi e predisporre un 730 integrativo per entrambi gli anni, per evitare al le sanzioni e gli interessi CP_7 applicati dall'AdE. Di conseguenza, irrogava al ricorrente la sanzione disciplinare della multa di 2 ore. In ordine a tali sanzioni, il ricorrente ha contestato la violazione del principio di tempestività delle contestazioni disciplinari, l'insussistenza della negligenza contestata e la violazione del principio di immodificabilità della contestazione disciplinare, avendo la società irrogato le sanzioni non per gli errori commessi, ma per non avervi rimediato. In diritto, occorre premettere che, “il datore di lavoro ha l'onere di dimostrare i presupposti giustificativi delle sanzioni disciplinari, anche in termini di proporzionalità rispetto alla condotta del lavoratore” (Cassazione civile sez. lav. sentenza del 03/11/2017, n. 26159). In ordine al principio di tempestività della contestazione disciplinare, la giurisprudenza ha chiarito che “il datore di lavoro ha il potere, ma non l'obbligo, di controllare in modo continuo i propri dipendenti, contestando loro immediatamente qualsiasi infrazione al fine di evitarne un possibile aggravamento, atteso che un simile obbligo, non previsto dalla legge né desumibile dai principi di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., negherebbe in radice il carattere fiduciario del lavoro subordinato, sicché la tempestività della contestazione disciplinare va valutata non in relazione al momento in cui il datore avrebbe potuto accorgersi dell'infrazione ove avesse controllato assiduamente l'operato del dipendente, ma con riguardo all'epoca in cui ne abbia acquisito piena conoscenza” (Sez. L - , Ordinanza n. 7467 del 15/03/2023). Decidendo in merito ad un licenziamento disciplinare, con principi estensibili anche alle sanzioni conservative, la Suprema Corte ha affermato che “l'immediatezza della contestazione va intesa in senso relativo, dovendosi dare conto delle ragioni che possono cagionare il ritardo (quali il tempo necessario per l'accertamento dei fatti o la complessità della struttura organizzativa dell'impresa), con valutazione riservata al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione adeguata e priva di vizi logici” (Sez. L., Ordinanza n. 14726 del 27/05/2024). “Ai fini della valutazione dell'immediatezza della contestazione e del tempestivo esercizio dell'azione disciplinare, il ritardo nella contestazione dell'addebito non può essere
6 giustificato dal fatto che i diretti superiori gerarchici del lavoratore abbiano omesso di riferire tempestivamente agli organi titolari del potere disciplinare in ordine all'infrazione posta in essere dal dipendente, in quanto, in assenza di prova rigorosa della sussistenza di specifiche ragioni organizzative impeditive di una più celere definizione della procedura disciplinare, il ritardo in questione, pur con riguardo ad una organizzazione aziendale complessa e articolata sul territorio, deve essere ascritto alla cattiva organizzazione del datore di lavoro”. (Sez. L., Ordinanza n. 35664 del 19/11/2021). Riguardo, invece, al principio di immodificabilità della contestazione disciplinare, è stato chiarito- sempre con riferimento al licenziamento ma esprimendo principi analogicamente applicabili anche alle sanzioni conservative- che “il principio di necessaria corrispondenza tra addebito contestato e addebito posto a fondamento della sanzione disciplinare, che vieta di infliggere un licenziamento sulla base di fatti diversi da quelli contestati, può ritenersi violato qualora il datore di lavoro alleghi, nel corso del giudizio, circostanze nuove che, in violazione del diritto di difesa, implicano una diversa valutazione dei fatti addebitati, salvo si tratti di circostanze confermative, in relazione alle quali il lavoratore possa agevolmente controdedurre, ovvero che non modifichino il quadro generale della contestazione;
in tema di licenziamento disciplinare, infatti, il principio di immutabilità della contestazione attiene al complesso degli elementi materiali connessi all'azione del dipendente e può dirsi violato solo ove venga adottato un provvedimento sanzionatorio che presupponga circostanze di fatto nuove o diverse rispetto a quelle contestate, così da determinare una concreta menomazione del diritto di difesa dell'incolpato, e non quando il datore di lavoro proceda a un diverso apprezzamento o a una diversa qualificazione del medesimo fatto (cfr. Cass. n. 11540/2020, n. 8293/2019)” (Cass. Civ. n. 26043/2023). Innanzitutto, occorre evidenziare che la società nel costituirsi ha dedotto l'inapplicabilità al rapporto di lavoro del del CCNL Commercio, Terziario, Pt_1
Distribuzione e Servizi in vigore dal 1° febbraio 2023, richiamato dall'istante, essendo invece applicabile il CCNL Terziario, distribuzione e servizi sottoscritto tra
Controparte_11
, , .
[...] CP_12 CP_13
Ebbene, come chiarito dalla giurisprudenza, “I contratti collettivi di lavoro che non dichiarati efficaci erga omnes dalla L. 741/59, costituendo atti di natura negoziale e privatistica, si applicano esclusivamente ai rapporti individuali intercorrenti tra soggetti che siano entrambi iscritti alle associazioni stipulanti ovvero che, in mancanza di tale stipulazione, abbiano fatto espressa adesione ai patti collettivi o li abbiano implicitamente recepiti attraverso un comportamento concludente, desumibile da una costante e prolungata applicazione delle relative clausole ai singoli rapporti. Sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, inoltre, non è sufficiente a concretizzare un'adesione implicita, idonea a rendere applicabile il CCNL nell'intero suo contenuto, il
7 semplice richiamo alle tabelle salariali del contratto stesso, né la circostanza che il datore di lavoro – non iscritto ad alcuna delle associazioni sindacali stipulanti - abbia proceduto all'applicazione di alcune clausole contestandone invece esplicitamente altre, dovendosi escludere in tal caso che il contratto stesso possa avere efficacia vincolante nei suoi confronti anche per quanto riguarda le clausole da lui contestate” (cfr. Cass. 3813/01, Cass 10632/09, Cass. 11875/03, Cass. ordinanza n. 11537 del 2.5.2019). Nel caso di specie, il ricorrente non ha provato l'adesione della società alle sigle sindacali firmatarie del Contratto Collettivo, né vi sono in atti documenti dai quali evincere la suddetta adesione. Ne consegue che deve ritenersi applicabile il CCNL richiamato dalla società. Pertanto, non è applicabile al caso di specie, il termine di 10 giorni dall'avvenuta conoscenza dei fatti per procedere alla contestazione disciplinare, di cui all'art. 49 c. 2 del CCNL Commercio, Terziario, Distribuzione e Servizi in vigore dal 1° febbraio 2023. Ne consegue il rigetto dell'eccezione di tardività delle contestazioni disciplinari a base delle sanzioni impugnate, basata sul superamento del predetto termine. In applicazione dei principi sopra richiamati, non può essere accolta neanche l'eccezione di violazione del principio di immutabilità della contestazione, in quanto come emerge chiaramente dal raffronto tra le contestazioni e le successive sanzioni disciplinari, la società non ha emesso le sanzioni per fatti diversi ed ulteriori da quelli contestati, ma ha motivato la scelta di non tener conto delle giustificazioni del lavoratore, sostenendo che gli errori commessi erano rimediabili (mediante redazione di 730 integrativo o controllo del cassetto fiscale). Ciò detto, venendo all'eccezione di illegittimità della sanzione per insussistenza della negligenza contestata al lavoratore, va analizzata l'istruttoria. Il TE ha dichiarato “indifferente ADR: Conosco il ricorrente Testimone_2 in quanto colleghi. ADR: Lavoriamo insieme da venti anni presso l'impresa
[...]
. ADR: Io sono responsabile dell'ufficio di Apice mentre fino ad ottobre CP_1
2018 ero responsabile dell'ufficio di Benevento. ADR: Sono segretario di zona , cioè coordino le pratiche tecniche e fiscali dell'ufficio. ADR: il ricorrente lavora come responsabile fiscale presso l'ufficio di CO . ADR: Ho lavorato insieme al ricorrente fino al 2018 quando ero a Benevento. ADR: il ricorrente si occupa delle dichiarazioni dei redditi della registrazione delle fatture. ADR: Delle dichiarazioni di
si è sempre occupato , come pure delle dichiarazioni più Per_3 Testimone_1 particolari, perché lui era il responsabile fiscale. ADR: acquisiva Testimone_1 tutta la documentazione e la redigeva materialmente sulla carta non essendo pratico col pc, poi passava da noi (io e G. o ) e noi. inserivamo i Pt_1 Parte_4 dati sul portale, li copiavamo, poi stampavamo la dichiarazione e i bollettini e li consegnavamo a , che aveva rapporti con queste persone. ADR: Testimone_1
controllava la dichiarazione e la faceva firmare all'interessato. ADR: Testimone_1
8 Ai clienti era sempre chiesta l'autorizzazione per i versamenti, almeno prima telefonicamente soprattutto per gli importi basti e poi i clienti firmavano l'autorizzazione, per i clienti grandi invece occorreva la preventiva autorizzazione (dietro l'F24) firmata. ADR: Questa era l'autorizzazione da firmare dietro al bollettino per effettuare il versamento , io poi la inviano e la banca provvedeva al prelievo . ADR: Preciso che alcune persone non vogliono che noi inviamo il bollettino, ma si prendono il bollettino e vanno loro. ADR: Noi spesso facevamo riferimento al ricorrente su quello che dovevamo fare, chiedevamo consigli, chiarimenti se c'erano problemi. ADR: Il ricorrente svolgeva attività di coordinamento . ADR: Preciso che tutto ciò posso dire con riguardo al periodo in cui ero a Benevento ovvero fino al 2018, anche se penso che poi continuasse così”. Il TE ha riferito “indifferente ADR: Conosco il ricorrente in Persona_5 quanto è dipendente della . ADR: Io ero il consigliere Controparte_1 territoriale di e ciò dal 1.8.19 al 31.12.24 e quindi Controparte_1 coordinavo le risorse umane a disposizione e le attività dei vari uffici. ADR: Il codice disciplinare è affisso sulla bacheca dell'ufficio zona di Benevento al piano terra. E' sempre stato lì ma c'è anche sopra nell'ufficio provinciale . ADR: il ricorrente era addetto fiscale e si occupava di contabilità , 730, imu, isee e tutte le attività di addetto fiscale. ADR: Non c'er auna particolare tipologia di clienti ADR: l'ufficio zona di Benevento aveva una responsabile di unità operativa, poi c'erano gli CP_14 addetti fiscali e l'addetto tecnico e a monte i responsabili fiscale e tecnico . ADR: Il referente degli addetti fiscali non esiste. ADR: il ricorrente ha lavorato a Benevento ma Co nel 2023 è stato trasferito a Agata DE Goti per esigenze organizzative il consigliere delegato Salvatore Loffredo lo ha ritenuto opportuno. ADR: con riguardo alla prima contestazione su sollecitazione dell'azienda , presidente di Persona_3 [...]
e della responsabile vengo a conoscenza di un atto di CP_1 CP_10 accertamento da me visionato relativo ad una anomalia sulla dichiarazione ovvero agli acconti indicati in dichiarazione e non versati . ADR: Attraverso i controlli del responsabile e degli applicati è emerso che la compilazione ricadeva sul ricorrente, ciò mi è stato riferito dal responsabile regionale dott. . ADR: L'elaborazione della Per_2 predetta pratica era fatta dall'addetto fiscale ma non so se la pratica della ditta
era elaborata cartaceamente da un'altra persona . ADR: L'errore rilevato Per_3 trattandosi di indicazione di indicazione di acconti versati e visto che per elaborare la dichiarazione occorreva consultare il cassetto fiscale non andavano indicati i versamenti perché nel cassetto fiscale non c'erano. ADR: quale Testimone_1 responsabile provinciale non so se si occupasse delle pratiche di . ADR: Con Per_3 riguardo ad e alla comunicazione di un errore dichiarativo , c'erano Persona_4 versamenti che non erano stati effettuati e il lamentava il mancato versamento Per_1 anche perché negli anni precedenti era sempre stato fatto . Ciò mi fu detto dalla CP_10
9 che mi disse che l'errore era del ricorrente. ADR: Prima di tali fatti c'erano state delle lamentele per superficialità del ricorrente , ma senza alcuna contestazione . ADR: Ciò capitava spesso sull'attività fiscale facente capo al ricorrente e veniva detto di stare attento ADR: Oltre al ci sono stati altri casi quali : mi è stato Per_1 Parte_3 riferito di una anomalia su compensazioni effettuate di un credito che non c'era attribuibile al ricorrente . Poi IO OL lamentava una anomalia sul dichiarativo avendo utilizzato un credito superiore a quello effettivo , facilmente verificabile sul cassetto fiscale;
anche tale dichiarazione era stata elaborata dal ricorrente e ciò è stato riferito ma la dichiarazione era riferibile al ricorrente .Un altro caso riguarda due persone (marito e moglie) di cui facevamo il 730 e all'altra facevamo la contabilità a settembre – ottobre e qui c'è stato un errore sul familiare a carico . Si tratta di due dichiarativi compilati dal ricorrente. ADR: Non sono a conoscenza di errori commessi da altri addetti fiscali”. Il TE ha riferito “conosco il ricorrente perché abbiamo lavorato Testimone_1 insieme alle dipendenze della resistente. Io non lavoro più per la società da luglio 2023, non ho cause in corso contro la società. ADR: io non mi sono occupato personalmente della dichiarazione dei redditi del Presidente e non ho elaborato i dati per la Per_3 predisposizione del modello UNICO 2020 del dott. . ADR: Persona_3 confermo che io ho dato al ricorrente i dati da inserire per la predisposizione della dichiarazione dei redditi e per il modello Unico 2020 di . ADR: Persona_3 preciso che io provvedevo a dare le certificazioni uniche dei redditi del Presidente
e i contributi previdenziali detraibili, li davo al ricorrente e poi lui elaborava Per_3 la dichiarazione dei redditi. ADR: la stessa documentazione la davo anche per la elaborazione del modello Unico che poi era lui che doveva elaborare, io non elaboravo le dichiarazioni era lui che faceva queste cose. Io non indicavo quali dati specifici inserire, perché io non sapevo farlo, non sapevo proprio usare il programma per l'inserimento dei dati. ADR: il Presidente dava a me i documenti, io prendevo quelli che servivano per fare la dichiarazione e poi li davo al ricorrente. ADR: io ho conosciuto il sig. , ma non ho avuto contatti diretti con lui, ho sentito dire che a Per_1 volte non dava la documentazione richiesta. Nello specifico, non so nulla in merito alla questione ”. Per_1
La TE ha dichiarato “io sono Responsabile di Zona dell'Ufficio Wall di CP_14
Benevento che è sito nella sede provinciale di Coldiretti a Benevento, in via Mario Vetrone, da trent'anni, conosco il ricorrente perché lavorava presso il mio ufficio. ADR: per quanto a mia conoscenza, la società applica il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi Confcommercio, per me posso dire che la retribuzione mi viene corrisposta sulla base delle previsioni del suddetto CCNL. ADR: confermo che in bacheca è affisso il codice disciplinare. La bacheca è nell'enoteca della Coldiretti di Benevento e Impresa Verde, sia al piano terra che al primo piano. ADR: il ricorrente era un
10 operatore fiscale e ha svolto tutte le mansioni indicate al capo e) del capitolato di prova di parte resistente, di cui mi viene data lettura. ADR: il ricorrente non ha mai svolto la mansione di “Referente coordinatore” degli Addetti fiscali provinciali e/o zonali, in quanto tale mansione non esiste. ADR: fino al 27.02.2023 ha sempre lavorato nell'ufficio di Benevento, sito alla Via Mario Vetrone e poi è stato trasferito a Sant'Agata de' Goti. ADR: confermo che il ricorrente ha inserito le somme dovute nel rigo RN38 del modello UNICO PF 2020 del Presidente , in quanto Per_3 quest'ultimo ha ricevuto una cartella esattoriale ed è venuto da me a lamentarsi e non solo lui. ADR: preciso che non ho visto il ricorrente inserire materialmente la somma nella riga, ma lui era operatore fiscale e tutto ciò che atteneva alle operazioni fiscali erano di sua competenza, io facevo altro, ovvero il tecnico. A Benevento lui era l'unico operatore fiscale, per l'ufficio di Benevento era l'unico, il sig. era Testimone_1
Responsabile Provinciale Fiscale, ma non elaborava i documenti perché non sapeva usare il pc. ADR: i cassetti fiscali per tutti i soci non venivano controllati più di tanto, noi abbiamo una delega da parte di tutti i soci per effettuare il controllo. Ovviamente non ho visto materialmente se il ricorrente lo ha fatto o meno, ma se l'avesse fatto, tanti errori sarebbero stati evitati. Oltre a anche altri soci sono venuti a lamentarsi Per_3 da me e hanno anche chiesto il risarcimento danni. ADR: prendeva la Testimone_1 documentazione del Presidente che serviva per fare la dichiarazione dei redditi, ma non era lui che elaborava. Lo faceva il ricorrente sulla base della documentazione che raccoglieva . ADR: confermo che il ricorrente curava anche la contabilità Tes_1 dell'agriturismo Le Peonie, perché il presidente aveva una doppia contabilità, Per_3 come azienda agricola e come agriturismo. ADR: è venuto prima da me a Per_1 lamentarsi e poi ha inviato una pec per delle imposte di legge non versate in merito ad una dichiarazione dei redditi. ADR: ho fatto effettuare i controlli dal mio Responsabile Regionale ed è emerso che i versamenti non erano stati effettuati. ADR: i versamenti li possiamo fare anche noi, perché i soci ci hanno dato la delega a monte, ovviamente prima di fare i versamenti dobbiamo farci autorizzare, non serve un'apposita autorizzazione scritta perché abbiamo la delega, basta anche una chiamata. ADR: confermo le circostanze di cui ai capi o), p), q), di cui mi viene data lettura. ADR: in relazione al modello F24 della ditta MA OL posso dire che si è generato un minor credito rispetto a quello dovuto e sono a conoscenza di ciò, perché il IO è venuto da me con la cartella esattoriale e io ho chiesto al mio Responsabile di effettuare il controllo. ADR: non so se il ricorrente ha confermato o meno l'errore relativo alla posizione del IO. ADR: in relazione alla posizione di , Parte_3 non so se sono arrivate comunicazioni o meno da parte sua, ma so che il ricorrente aveva fatto una pratica 4.0, se non sbaglio, nel periodo del Covid e la pratica aveva generato un credito del nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, non ricordo Pt_3 esattamente l'importo mi pare 8.000 €. Il socio è venuto più volte in ufficio a chiedere
11 di accelerare la pratica per avere il rimborso, io non ero nella stessa stanza, ma in quella vicino perché le stanze sono comunicanti e le porte sempre aperte, quindi ho avuto modo di sentire. Io sono Responsabile e se c'è qualche problema ai soci, io devo intervenire. ADR: il ha detto in direzione ed anche a me di non voler più Parte_3 essere seguito dal ricorrente per le sue pratiche fiscali, non so se ha chiesto un risarcimento del danno. ADR: sono a conoscenza del fatto che nel modello 730/2021 di
era stata inseria la moglie quale coniuge a Controparte_7 Parte_2 carico e tanto so perché è venuto da me il suocero con la cartella esattoriale, di cui io ho avuto modo di leggere il contenuto e ho preso la documentazione relativa al 730 per visionarla. ADR: avendo inserito il coniuge a carico, risultava una detrazione di 690 € che in realtà non era dovuta e che l'Agenzia delle Entrate gli ha chiesto di restituire con sanzione e interessi e ha chiesto il risarcimento sia per la detrazione che CP_7 per gli interessi. ADR: lo stesso errore è stato fatto anche con riferimento al 730 dei redditi 2021 del ADR: oltre che del 730 del il ricorrente si occupava CP_7 CP_7 anche della dichiarazione dei redditi della moglie , che ha un'azienda Parte_2 agricola. ADR: non c'è un modo sul sito dell'Agenzia delle Entrate per verificare se un coniuge è a carico o meno, però c'è un limite di reddito di € 2.840 da non superare, per portare in detrazione l'altro coniuge”. Dall'istruttoria non è emersa la sussistenza della negligenza del richiamata Pt_1 dalla società a sostegno delle sanzioni disciplinari comminate. Riguardo alla sanzione dell'ammonimento, non si ritiene siano emersi elementi sufficienti per affermare la sussistenza di un comportamento negligente del lavoratore. È incontestato tra le parti ed è documentalmente provato che vi sia stato un errore nella compilazione del modello Unico del sig. e che lo stesso abbia ricevuto una Per_3 cartella esattoriale dall'Agenzia delle Entrate. Il ricorrente ha, però, dedotto di non aver avuto responsabilità nell'elaborazione dei dati, essendosi limitato ad inserire nel programma i dati elaborati da che si Testimone_1 occupava della dichiarazione del Presidente del CdA e si faceva aiutare nell'inserimento, in quanto non sapeva utilizzare il pc. Dall'istruttoria, non sono emersi elementi sufficienti per ritenere provato che, come dedotto dalla società, della dichiarazione dei redditi del si occupasse il Per_3 ricorrente. Sono del tutto ininfluenti le dichiarazioni rese dal TE , il quale non ha avuto Per_5 contezza diretta di nessuna delle vicende riferite, essendo venuto a conoscenza dei fatti contestati solo per averne avuto notizie da altri. Il TE , collega di lavoro del ricorrente e responsabile fiscale dell'ufficio di Tes_2
Benevento fino al 2018, ha riferito che delle dichiarazioni di si era sempre Per_3 occupato , come pure delle dichiarazioni più particolari, perché lui era Testimone_1 il responsabile fiscale;
che, acquisiva tutta la documentazione e la Testimone_1
12 redigeva materialmente sulla carta e poi, non essendo pratico col pc, chiedeva al TE o al ricorrente o a di inserire i dati sul portale e che loro si limitavano a Parte_4 copiare i dati, stampare la dichiarazione e i bollettini e a consegnarli a Testimone_1 che, curando i rapporti con queste persone, controllava la dichiarazione e la faceva firmare all'interessato. Il TE ha dichiarato di non essersi occupato personalmente della Testimone_1 dichiarazione e del modello unico del , di essersi limitato a dare al ricorrente le Per_3 certificazioni uniche dei redditi del Presidente e i contributi previdenziali Per_3 detraibili e di non aver dato indicazioni in merito ai dati da inserire, in quanto non sapeva usare il relativo programma. La TE ha riferito di non aver materialmente visto il ricorrente mentre redigeva CP_10 la dichiarazione del ma che, essendo il l'operatore fiscale, la Per_3 Pt_1 compilazione era di sua competenza e che non se ne occupava, non Testimone_1 sapendo utilizzare il pc, ma si limitava a prendere la documentazione necessaria dal e passarla al ricorrente per la compilazione della dichiarazione. Per_3
Ebbene, le dichiarazioni rese dai testi e sono irrilevanti, in quanto Per_5 CP_10 basate su deduzioni personali (se ne occupava il ricorrente perché lui era l'operatore fiscale) e non per aver avuto contezza diretta, non avendo i testi assistito alla redazione della dichiarazione del . Per_3
Diametralmente opposta è invece la ricostruzione fattuale emersa dalle dichiarazioni dei testi e Tes_2 Testimone_1
Mentre il ha riferito che della dichiarazione del , come anche dei clienti Tes_2 Per_3 un po' più importanti, si occupava in quanto Responsabile fiscale e Testimone_1 che era lui ad elaborare sul cartaceo la dichiarazione che il TE, il ricorrente o Pt_4 si limitavano ad inserire nel programma, ha dichiarato di essersi Testimone_1 limitato a consegnare la documentazione al ricorrente, ma di non aver elaborato i dati che materialmente andavano inseriti a sistema. A parere della scrivente sono da ritenersi più attendibili le dichiarazioni del TE , Tes_2 che non ha alcun interesse ai fatti oggetto di causa, piuttosto che le dichiarazioni del TE che di fatto, ove avesse confermato di aver redatto Testimone_1 materialmente la dichiarazione del , avrebbe dovuto ammettere di essere il Per_3 responsabile dell'errore commesso nella dichiarazione e quindi della successiva emissione della cartella esattoriale a carico del Presidente del CdA della società. Piuttosto è emersa la sussistenza di una prassi dell'ufficio, per la quale delle dichiarazioni dei clienti più importanti si occupava che curava i Testimone_1 rapporti con gli stessi in quanto Responsabile fiscale e che, non avendo conoscenza del pc, consegnava i documenti agli operatori fiscali semplicemente per farli inserire a sistema. Anche perché non si comprende quale sarebbe stato il compito del
13 Responsabile fiscale, se non era in grado di utilizzare i programmi e non predisponeva alcun documento. Ritenuto quindi, che il ricorrente si sia occupato del mero inserimento materiale dei dati, nessuna negligenza è ravvisabile nel suo operato;
di conseguenza la sanzione dell'ammonimento va annullata, in quanto illegittima. Riguardo alla sanzione del biasimo scritto, non è emersa dall'istruttoria la sussistenza di una negligenza imputabile al in relazione alle vicende contestate. Pt_1
In merito ai mancati versamenti dovuti per l'anno 2022 per il sig. , l'istruttoria ha Per_1 confermato che per effettuare i versamenti per conto dei clienti bisognava avere l'autorizzazione. Sul punto, il TE ha precisato che nel caso di piccoli importi si chiedeva almeno Tes_2 un'autorizzazione telefonica e poi si faceva firmare l'autorizzazione, ma che nel caso di grandi clienti si chiedeva l'autorizzazione firmata dietro l'F24. Anche la TE responsabile dell'ufficio, ha precisato che i versamenti li CP_10 potevano fare, perché i soci avevano dato la delega a monte, ma che prima di fare i versamenti dovevano farsi autorizzare, anche tramite una chiamata. Ciò detto, in sede di giustificazioni, il ricorrente ha dichiarato di aver avvisato il Per_1 della necessità di procedere ai pagamenti e che quest'ultimo non ha dato la relativa autorizzazione. La società, sulla quale incombe l'onere di dimostrare la sussistenza dei fatti contestati, non ha provato che il avesse autorizzato il e di conseguenza, alcuna Per_1 Pt_1 negligenza è a lui imputabile. Ancora, non risulta provata alcuna negligenza del ricorrente in merito al danno subito dal contribuente IO OL. La società ha sostenuto che dall'errore di compilazione del dichiarativo IVA 2021 relativo a IO OL, errore commesso dal ricorrente, il contribuente ha subito un danno per l'emissione di una cartella esattoriale da parte dell'Agenzia delle Entrate. In primo luogo, non è stata depositata in atti la cartella esattoriale richiamata nella contestazione disciplinare e quindi non risulta provato il danno subito dal IO. In ogni caso, il ricorrente in sede di controdeduzioni ha affermato che l'avviso di irregolarità è stato inviato dall'AdE in data 7.09.2023 e che all'errore poteva rimediarsi mediante rettifica della dichiarazione 2021, rettifica che negli altri casi la società ha preteso da parte del ricorrente, ma che in questo caso non ha consentito, non avendolo avvisato in tempo utile dell'arrivo della comunicazione. Anche dalle dichiarazioni rese dalla TE è emerso che la stessa era venuta a CP_10 conoscenza del problema, in quanto il IO si era recato da lei per farle visionare la cartella e lei ha chiesto al suo Responsabile di effettuare il controllo, ma non risulta documentato, né la TE ha riferito di aver chiesto l'intervento del ricorrente per procedere alla rettifica della dichiarazione- rettifica che, si ribadisce, negli altri casi la
14 società ha preteso dal ricorrente, sulla base di autonomi controlli che, a suo dire, il avrebbe dovuto operare autonomamente ed in assenza di notizie in merito ai Pt_1 presunti errori commessi, ma che non ha attivato quando, invece, ve ne era la necessità e che avrebbero evitato la produzione del danno subito dal IO. Del pari, non risulta provata alcuna negligenza del ricorrente riguardo alla vicenda di non risultando neanche provati i fatti addebitati al ricorrente. Parte_3
Agli atti risulta depositata esclusivamente la pec inviata dalla e dei testi escussi, Pt_3
e nulla hanno dichiarato, mentre del tutto ininfluenti sono le Tes_2 Testimone_1 dichiarazioni di , il quale si è limitato genericamente a riferire di un'anomalia Per_5 su compensazioni riferitegli ma non si sa da chi. Solo la TE ha riferito di aver sentito la più volte in ufficio che chiedeva CP_10 Pt_3 di accelerare la pratica di un rimborso di un credito vantato nei confronti dell'AdE. Nessuno dei testi ha però dichiarato di avere avuto contezza diretta dell'esistenza di una pratica 4.0 della che fosse compensabile con i debiti erariali oggetto delle cartelle Pt_3 richiamate dalla mentre il ricorrente ha dichiarato la non compensabilità del Pt_3 credito perché successivo ai debiti oggetto di cartella esattoriale e l'avvenuto rimborso del bonus ristorazione, inizialmente bloccato per accertamenti. Poiché la società non ha provato, come era suo onere, la sussistenza dei fatti addebitati al ricorrente, la sanzione del biasimo scritto va annullata. Riguardo, infine, alla multa di due ore, è incontestato tra le parti e risulta documentalmente provato che nei modelli 730/2021 e 730/2022 del sig. sia CP_7 stata inserita come coniuge a carico la signora che l'Agenzia delle Entrate abbia Pt_2 effettuato il controllo del 730/2021 chiedendo il pagamento della maggiore imposta dovuta e che la compilazione del modello 730 sia stata fatta dal ricorrente. La società, però, non ha dimostrato- come era suo onere- che sussista una responsabilità del nell'erronea compilazione. Pt_1
Come risulta dalla dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal ed allegata al CP_7 modello 730, quest'ultimo ha dichiarato sotto la propria responsabilità che i familiari indicati nel relativo riquadro (tra i quali figura la come evincibile dal CF) erano Pt_2 effettivamente a suo carico, non avendo percepito nel 2020 un reddito superiore a
€ 2.840,51 o € 4.000. Dinanzi a tale autocertificazione, la società non ha dedotto, né dimostrato la sussistenza di una previsione legale o contrattuale che imponesse al in quanto addetto Pt_1 fiscale, di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dal contribuente. Oltretutto, come dedotto dal ricorrente- e tale circostanza non è stata contestata dalla società- la non aveva ancora fatto la dichiarazione dei redditi, al momento della Pt_2 compilazione del 730 del ne consegue che il ricorrente non aveva neanche il CP_7 modo di verificare quanto dallo stesso autocertificato.
15 Infine, la datrice di lavoro ha dedotto che il lavoratore avrebbe potuto rimediare, tramite un 730 integrativo, se avesse proceduto a controllare il cassetto fiscale, ma non ha allegato né dimostrato che il lavoratore aveva un obbligo di controllo postumo delle dichiarazioni elaborate dai contribuenti. Anzi, la TE responsabile dell'ufficio, ha anche confermato che non c'è un CP_10 modo sul sito dell'Agenzia delle Entrate per verificare se un coniuge sia effettivamente a carico o meno. In definitiva, in assenza di un obbligo del ricorrente di controllare la veridicità delle autocertificazioni rilasciate dai contribuenti o di effettuare controlli postumi sulla correttezza delle dichiarazioni precedentemente elaborate la sanzione della multa di 2 ore va dichiarata illegittima e conseguentemente annullata, non sussistendo la negligenza posta a base della stessa. Per le motivazioni esposte il ricorso va accolto e conseguentemente vanno annullate le sanzioni disciplinari dell'ammonimento, del biasimo scritto e della multa di 2 ore irrogate dalla convenuta al e la società va condannata alla restituzione della Pt_1 retribuzione trattenuta per le 2 ore di multa. Le spese seguono la soccombenza della convenuta e si liquidano in dispositivo sulla base dello scaglione di valore della controversia.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara illegittima la sanzione disciplinare dell'ammonimento del 28.09.2023, del biasimo scritto del 14.12.2023 e della multa di 2 ore del 18.01.2024, irrogate a Parte_1
2) condanna alla restituzione della Controparte_1 retribuzione trattenuta per le 2 ore di multa;
3) condanna al pagamento delle spese di Controparte_1 lite in favore di parte ricorrente, che liquida in complessivi € 641,00 oltre CU di
€ 21,50, rimborso forfetario pari al 15 %, IVA e CPA come per legge, con attribuzione. Così deciso in Benevento, 19.12.2025 Il Giudice Dott.ssa Marina Campidoglio
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Emanuela Colangelo, addetta all'ufficio per il processo.
16
Il Giudice designato, dr. Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 1802/2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro TRA nato a [...] il [...] ( , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura apposta in calce al ricorso, dagli Avv.ti Giacomo Papa e Antonella Colalillo, presso i quali elettivamente domicilia in Bojano (CB) alla Via Calderari n. 163;
- RICORRENTE - C O N T R O (C.F./P.IVA: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Consigliere delegato e legale rappresentante pro tempore Dott. , Controparte_2 rappresentata e difesa giusta procura allegata alla memoria dall'Avv. Nicolò Schittone, elettivamente domiciliata presso il suo studio - LMCA Studio Legale - sito in Roma, alla Via Ovidio n. 32,
- CONVENUTA – Alla scadenza del termine del 18.12.2025, fissato ex art. 127 ter cpc per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza, la causa viene decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 19.04.2024, ha convenuto in giudizio Parte_1
chiedendo di “1) Accogliere il presente ricorso e per Controparte_1
l'effetto dichiarare la nullità delle sanzioni impugnate;
2) Condannare la
[...] alla restituzione di quanto trattenuto dalla busta paga del Controparte_1 ricorrente a titolo di sanzione;
3) Condannare la in Controparte_1 persona del legale rappresentante, al pagamento delle spese e competenze del giudizio”. A sostegno della domanda ha dedotto:
- di essere dipendente con contratto a tempo indeterminato, attualmente con la qualifica di impiegato di III livello, della (già Controparte_1
1 Impresa Verde Benevento srl), società di Servizi collegata alla Coldiretti, che si occupa di consulenza e assistenza amministrativa, fiscale e tributaria alle imprese;
- di aver lavorato sempre con competenza e professionalità e di aver svolto anche mansioni superiori a quelle di inquadramento, ricoprendo anche la funzione di referente coordinatore delle unità operative locali per la provincia di Benevento;
- di occuparsi annualmente dell'elaborazione di circa 170 pratiche di contabilità IVA, 170 compilazioni e invii di modelli UNICO, dalle 400 alle 500 compilazioni e invio di modelli 730, dalle 200 alle 250 compilazioni e invio di modelli ISEE e di non aver mai ricevuto lamentele in venti anni di lavoro;
- che, dal febbraio del 2020, in coincidenza con la scelta di iscriversi al sindacato USB ( ), il rapporto con i vertici della Controparte_3 CP_1 cominciava ad incrinarsi e nel marzo del 2020, senza alcuna
[...] giustificazione, veniva spostato dall' di Benevento all'Unità Controparte_4
Operativa Locale, sempre di Benevento, con conseguente suo demansionamento, non svolgendo più le funzioni di referente coordinatore di tutti gli operatori provinciali, ma di semplice operatore fiscale;
- che, dal 1° marzo 2023 veniva spostato presso la sede periferica di Sant'Agata dei Goti (BN) sempre con la funzione di operatore fiscale, venendo informato dello spostamento con una comunicazione a mani proprie la cui copia non gli era mai stata consegnata, nonostante ripetute e formali richieste;
- che, nell'arco di 4 mesi, venivano avviati nei suoi confronti tre distinti procedimenti disciplinari conclusi con le sanzioni: 1) AVVERTIMENTO con atto scritto del 28 settembre 2023 2) del 14 dicembre 2023 Controparte_5
3) UE ORE del 18 gennaio 2024; CP_6
- che, in ordine alla sanzione della multa di due ore, la società gli aveva contestato con racc. A/R datata 18.01.24, di aver erroneamente inserito, nella compilazione del modello 730/2021 e di quello 730/2022, la sig.ra (titolare di Parte_2 un'azienda agricola) a carico del marito sig. per gli Controparte_7 anni 2020 e 2021 causando una detrazione d'imposta erronea che era stata oggetto di successivo accertamento da parte dell'Agenzia ; CP_8
- che, la società non teneva conto delle sue controdeduzioni e con nota n. 52/24 del 23 febbraio 2024, gli comunicava la sanzione della multa di due ore;
- che, la contestazione disciplinare era tardiva e la sanzione - irrogata per l'omessa attivazione degli strumenti di ravvedimento operoso- era illegittima, in quanto basata su una condotta diversa da quella contestata ed alla quale, in ogni caso, non era tenuto, non rientrando nelle sue mansioni;
- che, riguardo al biasimo scritto- comunicatogli con racc. A/R del 14 dicembre 2023 n. prot. 390/23-, la società gli aveva contestato- con nota prot. n. 340 del
2 09.11.23- di non aver effettuato i versamenti per conto del sig. , delle Per_1 somme che doveva restituire all'Erario, in quanto indebitamente percepite, di aver commesso un errore nella compilazione del dichiarativo IVA 2021 per la ditta IO OL e di non aver operato la compensazione del credito di imposta derivante dalla pratica 4.0 con un credito dell'Agenzia delle Entrate, per conto della signora;
Parte_3
- che, con riguardo all'ammonizione verbale, la società gli notificava, in data 30.08.2023, la contestazione disciplinare con la quale gli imputava di aver compilato in modo errato il quadro Rn38 del modello unico 2020 del Presidente del CdA e di non aver successivamente provveduto a sanare l'irregolarità presente nella dichiarazione, pur potendo essere facilmente riscontrabile mediante l'accesso al “cassetto fiscale” del contribuente;
- che, anche tale sanzione era tardiva oltre che illegittima, in quanto infondata. Si è costituita in giudizio deducendo l'infondatezza del Controparte_1 ricorso e chiedendone il rigetto. In particolare, la società ha dedotto che il ricorrente non ha mai svolto funzioni di “referente coordinatore di tutti gli operatori provinciali”; che, non era stato trasferito dall'Ufficio Provinciale di Benevento all'Unità Operativa Locale sempre di Benevento, bensì spostato di scrivania nell'ambito del medesimo ufficio;
che, il trasferimento alla sede locale di Sant'Agata de' Goti al Vico Pignatelli n.8, con decorrenza 01.03.2023, era avvenuto per esigenze organizzative finalizzate al miglioramento quantitativo e qualitativo dei servizi offerti;
che, le contestazioni disciplinari di cui alle sanzioni oggetto di giudizio non potevano essere considerate tardive- tenuto conto dell'inapplicabilità al rapporto di lavoro del CCNL invocato dal ricorrente- e le sanzioni adottate erano tutte legittime, stante la sussistenza dei comportamenti posti in essere dal ricorrente. Espletata l'istruttoria richiesta dalle parti, la causa è stata rinviata per la discussione e, alla scadenza del termine fissato ex art. 127 ter cpc per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza, viene decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento e la declaratoria di legittimità delle sanzioni disciplinari della multa di due ore, del biasimo scritto e dell'ammonizione verbale inflitte al ricorrente. Con provvedimento n. 260/2023 del 30.08.2023, contestava al Controparte_1 ricorrente di essere venuta a conoscenza da poco del contenuto della mail del 29.06.2023, trasmessa dal Consigliere territoriale Dell'Orto e indirizzata al Responsabile Regionale del servizio fiscale dott. , con cui lo notiziava Persona_2 dell'emissione da parte dell'Agenzia delle Entrate di una cartella esattoriale nei confronti del Presidente del CdA della società, dott. . La cartella era Persona_3 stata emessa con riferimento all'Unico 2020 nel quale erano stati inseriti acconti versati,
3 in misura superiore a quelli effettivamente corrisposti. La società imputava l'errore al ricorrente, in quanto addetto fiscale che avrebbe potuto verificare l'esattezza del dato, mediante controllo del cassetto fiscale. Con le controdeduzioni rese in data 11.09.2023, il ricorrente contestava gli addebiti mossi nei suoi confronti affermando di non essersi mai occupato della dichiarazione dei redditi del Presidente , in quanto a tale incombenza provvedeva il responsabile Per_3 fiscale e di essersi limitato solo ad inserire nel portale i dati da Testimone_1 quest'ultimo riferiti. La società, sul presupposto che il ricorrente aveva effettuato il data entry dei dati e per l'anno 2019 aveva già effettuato il controllo del cassetto fiscale, non ripetendo il suddetto controllo per il 2020- pur affermando di non poter verificare le concrete modalità di svolgimento dei fatti-, con comunicazione prot. 292 del 28.09.2023 lo ammoniva invitandolo a fare più attenzione. In relazione al biasimo scritto, con nota prot. 340/2023 del 9.11.2023, CP_1 contestava al “a) con comunicazione via PEC del 27.10.2023, il sig. Pt_1 Per_4
ha rappresentato alla Scrivente di essersi recato in data 26.10.2023 alle ore
[...]
17,30 ca. presso gli Uffici fiscali di Benevento per l'elaborazione della sua dichiarazione dei redditi anno corrente (2023); ebbene, dopo una serie di verifiche e controlli all'uopo effettuati sarebbe emerso che- per l'anno precedente (anno 2022)- non sarebbero stati effettuati i versamenti dovuti come per legge. Il sig. ha Per_1 precisato che- per tale adempimento- si è sempre rivolto a Lei, quale fiscalista. In conseguenza di tale evento, il sig. ha quindi formulato ad Per_1 CP_1 richiesta per essere risarcito delle conseguenti sanzioni ed interessi cui egli
[...] sarà costretto a versare all'Erario; b. in data 3/11/2023 il Consigliere Delegato di è venuto a conoscenza, per il tramite del Consigliere Controparte_1 territoriale per la provincia di Benevento, sig. , dell'erronea Persona_5 compilazione del dichiarativo IVA 2021 periodo d'imposta 2020- il cui estratto Le viene allegato alla presente- della ditta IO OL relativamente, nello specifico, al rigo VL9 dove è stato inserito l'importo di credito compensato in F24 di €4.103,00 in luogo dell'importo effettivamente compensato in F24 di €5.000 come risulta evidente dall'estratto del cassetto fiscale dell'azienda (di cui si allega stampa alla presente). Ne è derivata l'errata compilazione del quadro VX ed in particolar modo del rigo VX5 dove si riporta un maggior credito da utilizzare in compensazione per gli anni successivi. Da ciò è quindi conseguita l'emissione da parte dell'AGENZIA delle ENTRATE di una comunicazione di “irregolarità” all'azienda- che si allega alla presente- per € 1.001,16, comprensivi di interessi e sanzioni. C. Con comunicazione del 5/11/2023 la sig.ra ha fatto presente “degli enormi danni e disagi subiti Parte_3 da una scarsa attenzione del dott. all'arrivo di avvisi di pagamento Parte_1 da parte dell' , il quale mi rassicurava di aver Controparte_9
4 compensato con il credito d'imposta derivato dalla pratica 4.0. Più volte ho sollecitato (circa per un anno e mezzo) un credito nei confronti dell'Agenzia delle Entrate per circa ottomila euro derivato dai sussidi ricevuti nel periodo della pandemia senza esito”. La Cliente ha aggiunto che dal Suo comportamento si sono generati i danni all'azienda per sanzioni ed interessi per non aver fatto fronte nei termini di legge agli avvisi bonari divenuti poi <
1. il sig. pur avvisato delle somme da versare per l'anno di imposta 2021- non aveva Per_1 dato l'autorizzazione per procedere all'addebito in conto degli F24 e quindi, in assenza di autorizzazione, non poteva procedere al pagamento;
2. in merito alla vicenda IO OL, l'errore era imputabile ad un difetto di comunicazione della che, pur CP_10 essendo venuta a conoscenza della comunicazione di irregolarità, elaborata dall'AdE in data 7.09.2023, non gliene dava comunicazione, non consentendogli di procedere alla rettifica del codice tributo che, in maniera anomala, il sistema aveva generato;
3. riguardo a , il evidenziava che i debiti erariali erano antecedenti Parte_3 Pt_1 al credito di imposta 4.0 e quindi non erano compensabili, che aveva comunicato alla per il tramite del figlio, l'esistenza dei debiti erariali per gli anni 2019,2020 e Pt_3
2021 e lei non aveva provveduto a pagarli e di aver lavorato correttamente la pratica relativa al bonus ristorazione, il cui pagamento era stato congelato dall'AdE per procedere a controlli contabili e successivamente posto in liquidazione. La società, non accogliendo le giustificazioni rese dal ricorrente, gli irrogava la sanzione del biasimo scritto. Infine, in ordine alla multa di due ore, la società ha contestato al ricorrente di aver inserito, nella compilazione del modello 730/21 del sig. la coniuge di CP_7 quest'ultimo quale coniuge a carico- nonostante la fosse titolare di Parte_2 Pt_2 un'azienda agricola, della cui contabilità si occupava il e avesse prodotto un Pt_1 reddito annuo superiore al limite di € 2.840, per poterla indicare come coniuge a carico- con la conseguenza che l'Agenzia delle Entrate aveva emesso nei confronti del CP_7 una cartella esattoriale di € 194,50. Il medesimo errore era stato commesso riguardo alla compilazione del modello 730/22. Il ricorrente, in sede di controdeduzioni, negava la sussistenza della negligenza contestatagli, in quanto lo aveva sottoscritto la dichiarazione sostitutiva nella CP_7 quale dichiarava di avere familiari a carico che non avevano percepito, per gli anni di
5 riferimento, un reddito superiore al limite imposto e non sussisteva un suo obbligo di controllare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate. evidenziava, inoltre che, Pt_1 pur occupandosi della dichiarazione dell'azienda agricola della signora Parte_2 quest'ultima presentava i modelli PF/2021 e PF/2022 solo un mese dopo la presentazione da parte del coniuge dei modelli 730. CP_7
La società, con nota 52/2024, riteneva di non poter tenere conto delle giustificazioni rese dal ricorrente, in quanto per l'esperienza dallo stesso acquisita ed in virtù del livello contrattuale ricoperto, avrebbe dovuto prevedere i possibili sviluppi nella Pt_1 compilazione delle dichiarazioni reddituali dei due coniugi e predisporre un 730 integrativo per entrambi gli anni, per evitare al le sanzioni e gli interessi CP_7 applicati dall'AdE. Di conseguenza, irrogava al ricorrente la sanzione disciplinare della multa di 2 ore. In ordine a tali sanzioni, il ricorrente ha contestato la violazione del principio di tempestività delle contestazioni disciplinari, l'insussistenza della negligenza contestata e la violazione del principio di immodificabilità della contestazione disciplinare, avendo la società irrogato le sanzioni non per gli errori commessi, ma per non avervi rimediato. In diritto, occorre premettere che, “il datore di lavoro ha l'onere di dimostrare i presupposti giustificativi delle sanzioni disciplinari, anche in termini di proporzionalità rispetto alla condotta del lavoratore” (Cassazione civile sez. lav. sentenza del 03/11/2017, n. 26159). In ordine al principio di tempestività della contestazione disciplinare, la giurisprudenza ha chiarito che “il datore di lavoro ha il potere, ma non l'obbligo, di controllare in modo continuo i propri dipendenti, contestando loro immediatamente qualsiasi infrazione al fine di evitarne un possibile aggravamento, atteso che un simile obbligo, non previsto dalla legge né desumibile dai principi di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., negherebbe in radice il carattere fiduciario del lavoro subordinato, sicché la tempestività della contestazione disciplinare va valutata non in relazione al momento in cui il datore avrebbe potuto accorgersi dell'infrazione ove avesse controllato assiduamente l'operato del dipendente, ma con riguardo all'epoca in cui ne abbia acquisito piena conoscenza” (Sez. L - , Ordinanza n. 7467 del 15/03/2023). Decidendo in merito ad un licenziamento disciplinare, con principi estensibili anche alle sanzioni conservative, la Suprema Corte ha affermato che “l'immediatezza della contestazione va intesa in senso relativo, dovendosi dare conto delle ragioni che possono cagionare il ritardo (quali il tempo necessario per l'accertamento dei fatti o la complessità della struttura organizzativa dell'impresa), con valutazione riservata al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione adeguata e priva di vizi logici” (Sez. L., Ordinanza n. 14726 del 27/05/2024). “Ai fini della valutazione dell'immediatezza della contestazione e del tempestivo esercizio dell'azione disciplinare, il ritardo nella contestazione dell'addebito non può essere
6 giustificato dal fatto che i diretti superiori gerarchici del lavoratore abbiano omesso di riferire tempestivamente agli organi titolari del potere disciplinare in ordine all'infrazione posta in essere dal dipendente, in quanto, in assenza di prova rigorosa della sussistenza di specifiche ragioni organizzative impeditive di una più celere definizione della procedura disciplinare, il ritardo in questione, pur con riguardo ad una organizzazione aziendale complessa e articolata sul territorio, deve essere ascritto alla cattiva organizzazione del datore di lavoro”. (Sez. L., Ordinanza n. 35664 del 19/11/2021). Riguardo, invece, al principio di immodificabilità della contestazione disciplinare, è stato chiarito- sempre con riferimento al licenziamento ma esprimendo principi analogicamente applicabili anche alle sanzioni conservative- che “il principio di necessaria corrispondenza tra addebito contestato e addebito posto a fondamento della sanzione disciplinare, che vieta di infliggere un licenziamento sulla base di fatti diversi da quelli contestati, può ritenersi violato qualora il datore di lavoro alleghi, nel corso del giudizio, circostanze nuove che, in violazione del diritto di difesa, implicano una diversa valutazione dei fatti addebitati, salvo si tratti di circostanze confermative, in relazione alle quali il lavoratore possa agevolmente controdedurre, ovvero che non modifichino il quadro generale della contestazione;
in tema di licenziamento disciplinare, infatti, il principio di immutabilità della contestazione attiene al complesso degli elementi materiali connessi all'azione del dipendente e può dirsi violato solo ove venga adottato un provvedimento sanzionatorio che presupponga circostanze di fatto nuove o diverse rispetto a quelle contestate, così da determinare una concreta menomazione del diritto di difesa dell'incolpato, e non quando il datore di lavoro proceda a un diverso apprezzamento o a una diversa qualificazione del medesimo fatto (cfr. Cass. n. 11540/2020, n. 8293/2019)” (Cass. Civ. n. 26043/2023). Innanzitutto, occorre evidenziare che la società nel costituirsi ha dedotto l'inapplicabilità al rapporto di lavoro del del CCNL Commercio, Terziario, Pt_1
Distribuzione e Servizi in vigore dal 1° febbraio 2023, richiamato dall'istante, essendo invece applicabile il CCNL Terziario, distribuzione e servizi sottoscritto tra
Controparte_11
, , .
[...] CP_12 CP_13
Ebbene, come chiarito dalla giurisprudenza, “I contratti collettivi di lavoro che non dichiarati efficaci erga omnes dalla L. 741/59, costituendo atti di natura negoziale e privatistica, si applicano esclusivamente ai rapporti individuali intercorrenti tra soggetti che siano entrambi iscritti alle associazioni stipulanti ovvero che, in mancanza di tale stipulazione, abbiano fatto espressa adesione ai patti collettivi o li abbiano implicitamente recepiti attraverso un comportamento concludente, desumibile da una costante e prolungata applicazione delle relative clausole ai singoli rapporti. Sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, inoltre, non è sufficiente a concretizzare un'adesione implicita, idonea a rendere applicabile il CCNL nell'intero suo contenuto, il
7 semplice richiamo alle tabelle salariali del contratto stesso, né la circostanza che il datore di lavoro – non iscritto ad alcuna delle associazioni sindacali stipulanti - abbia proceduto all'applicazione di alcune clausole contestandone invece esplicitamente altre, dovendosi escludere in tal caso che il contratto stesso possa avere efficacia vincolante nei suoi confronti anche per quanto riguarda le clausole da lui contestate” (cfr. Cass. 3813/01, Cass 10632/09, Cass. 11875/03, Cass. ordinanza n. 11537 del 2.5.2019). Nel caso di specie, il ricorrente non ha provato l'adesione della società alle sigle sindacali firmatarie del Contratto Collettivo, né vi sono in atti documenti dai quali evincere la suddetta adesione. Ne consegue che deve ritenersi applicabile il CCNL richiamato dalla società. Pertanto, non è applicabile al caso di specie, il termine di 10 giorni dall'avvenuta conoscenza dei fatti per procedere alla contestazione disciplinare, di cui all'art. 49 c. 2 del CCNL Commercio, Terziario, Distribuzione e Servizi in vigore dal 1° febbraio 2023. Ne consegue il rigetto dell'eccezione di tardività delle contestazioni disciplinari a base delle sanzioni impugnate, basata sul superamento del predetto termine. In applicazione dei principi sopra richiamati, non può essere accolta neanche l'eccezione di violazione del principio di immutabilità della contestazione, in quanto come emerge chiaramente dal raffronto tra le contestazioni e le successive sanzioni disciplinari, la società non ha emesso le sanzioni per fatti diversi ed ulteriori da quelli contestati, ma ha motivato la scelta di non tener conto delle giustificazioni del lavoratore, sostenendo che gli errori commessi erano rimediabili (mediante redazione di 730 integrativo o controllo del cassetto fiscale). Ciò detto, venendo all'eccezione di illegittimità della sanzione per insussistenza della negligenza contestata al lavoratore, va analizzata l'istruttoria. Il TE ha dichiarato “indifferente ADR: Conosco il ricorrente Testimone_2 in quanto colleghi. ADR: Lavoriamo insieme da venti anni presso l'impresa
[...]
. ADR: Io sono responsabile dell'ufficio di Apice mentre fino ad ottobre CP_1
2018 ero responsabile dell'ufficio di Benevento. ADR: Sono segretario di zona , cioè coordino le pratiche tecniche e fiscali dell'ufficio. ADR: il ricorrente lavora come responsabile fiscale presso l'ufficio di CO . ADR: Ho lavorato insieme al ricorrente fino al 2018 quando ero a Benevento. ADR: il ricorrente si occupa delle dichiarazioni dei redditi della registrazione delle fatture. ADR: Delle dichiarazioni di
si è sempre occupato , come pure delle dichiarazioni più Per_3 Testimone_1 particolari, perché lui era il responsabile fiscale. ADR: acquisiva Testimone_1 tutta la documentazione e la redigeva materialmente sulla carta non essendo pratico col pc, poi passava da noi (io e G. o ) e noi. inserivamo i Pt_1 Parte_4 dati sul portale, li copiavamo, poi stampavamo la dichiarazione e i bollettini e li consegnavamo a , che aveva rapporti con queste persone. ADR: Testimone_1
controllava la dichiarazione e la faceva firmare all'interessato. ADR: Testimone_1
8 Ai clienti era sempre chiesta l'autorizzazione per i versamenti, almeno prima telefonicamente soprattutto per gli importi basti e poi i clienti firmavano l'autorizzazione, per i clienti grandi invece occorreva la preventiva autorizzazione (dietro l'F24) firmata. ADR: Questa era l'autorizzazione da firmare dietro al bollettino per effettuare il versamento , io poi la inviano e la banca provvedeva al prelievo . ADR: Preciso che alcune persone non vogliono che noi inviamo il bollettino, ma si prendono il bollettino e vanno loro. ADR: Noi spesso facevamo riferimento al ricorrente su quello che dovevamo fare, chiedevamo consigli, chiarimenti se c'erano problemi. ADR: Il ricorrente svolgeva attività di coordinamento . ADR: Preciso che tutto ciò posso dire con riguardo al periodo in cui ero a Benevento ovvero fino al 2018, anche se penso che poi continuasse così”. Il TE ha riferito “indifferente ADR: Conosco il ricorrente in Persona_5 quanto è dipendente della . ADR: Io ero il consigliere Controparte_1 territoriale di e ciò dal 1.8.19 al 31.12.24 e quindi Controparte_1 coordinavo le risorse umane a disposizione e le attività dei vari uffici. ADR: Il codice disciplinare è affisso sulla bacheca dell'ufficio zona di Benevento al piano terra. E' sempre stato lì ma c'è anche sopra nell'ufficio provinciale . ADR: il ricorrente era addetto fiscale e si occupava di contabilità , 730, imu, isee e tutte le attività di addetto fiscale. ADR: Non c'er auna particolare tipologia di clienti ADR: l'ufficio zona di Benevento aveva una responsabile di unità operativa, poi c'erano gli CP_14 addetti fiscali e l'addetto tecnico e a monte i responsabili fiscale e tecnico . ADR: Il referente degli addetti fiscali non esiste. ADR: il ricorrente ha lavorato a Benevento ma Co nel 2023 è stato trasferito a Agata DE Goti per esigenze organizzative il consigliere delegato Salvatore Loffredo lo ha ritenuto opportuno. ADR: con riguardo alla prima contestazione su sollecitazione dell'azienda , presidente di Persona_3 [...]
e della responsabile vengo a conoscenza di un atto di CP_1 CP_10 accertamento da me visionato relativo ad una anomalia sulla dichiarazione ovvero agli acconti indicati in dichiarazione e non versati . ADR: Attraverso i controlli del responsabile e degli applicati è emerso che la compilazione ricadeva sul ricorrente, ciò mi è stato riferito dal responsabile regionale dott. . ADR: L'elaborazione della Per_2 predetta pratica era fatta dall'addetto fiscale ma non so se la pratica della ditta
era elaborata cartaceamente da un'altra persona . ADR: L'errore rilevato Per_3 trattandosi di indicazione di indicazione di acconti versati e visto che per elaborare la dichiarazione occorreva consultare il cassetto fiscale non andavano indicati i versamenti perché nel cassetto fiscale non c'erano. ADR: quale Testimone_1 responsabile provinciale non so se si occupasse delle pratiche di . ADR: Con Per_3 riguardo ad e alla comunicazione di un errore dichiarativo , c'erano Persona_4 versamenti che non erano stati effettuati e il lamentava il mancato versamento Per_1 anche perché negli anni precedenti era sempre stato fatto . Ciò mi fu detto dalla CP_10
9 che mi disse che l'errore era del ricorrente. ADR: Prima di tali fatti c'erano state delle lamentele per superficialità del ricorrente , ma senza alcuna contestazione . ADR: Ciò capitava spesso sull'attività fiscale facente capo al ricorrente e veniva detto di stare attento ADR: Oltre al ci sono stati altri casi quali : mi è stato Per_1 Parte_3 riferito di una anomalia su compensazioni effettuate di un credito che non c'era attribuibile al ricorrente . Poi IO OL lamentava una anomalia sul dichiarativo avendo utilizzato un credito superiore a quello effettivo , facilmente verificabile sul cassetto fiscale;
anche tale dichiarazione era stata elaborata dal ricorrente e ciò è stato riferito ma la dichiarazione era riferibile al ricorrente .Un altro caso riguarda due persone (marito e moglie) di cui facevamo il 730 e all'altra facevamo la contabilità a settembre – ottobre e qui c'è stato un errore sul familiare a carico . Si tratta di due dichiarativi compilati dal ricorrente. ADR: Non sono a conoscenza di errori commessi da altri addetti fiscali”. Il TE ha riferito “conosco il ricorrente perché abbiamo lavorato Testimone_1 insieme alle dipendenze della resistente. Io non lavoro più per la società da luglio 2023, non ho cause in corso contro la società. ADR: io non mi sono occupato personalmente della dichiarazione dei redditi del Presidente e non ho elaborato i dati per la Per_3 predisposizione del modello UNICO 2020 del dott. . ADR: Persona_3 confermo che io ho dato al ricorrente i dati da inserire per la predisposizione della dichiarazione dei redditi e per il modello Unico 2020 di . ADR: Persona_3 preciso che io provvedevo a dare le certificazioni uniche dei redditi del Presidente
e i contributi previdenziali detraibili, li davo al ricorrente e poi lui elaborava Per_3 la dichiarazione dei redditi. ADR: la stessa documentazione la davo anche per la elaborazione del modello Unico che poi era lui che doveva elaborare, io non elaboravo le dichiarazioni era lui che faceva queste cose. Io non indicavo quali dati specifici inserire, perché io non sapevo farlo, non sapevo proprio usare il programma per l'inserimento dei dati. ADR: il Presidente dava a me i documenti, io prendevo quelli che servivano per fare la dichiarazione e poi li davo al ricorrente. ADR: io ho conosciuto il sig. , ma non ho avuto contatti diretti con lui, ho sentito dire che a Per_1 volte non dava la documentazione richiesta. Nello specifico, non so nulla in merito alla questione ”. Per_1
La TE ha dichiarato “io sono Responsabile di Zona dell'Ufficio Wall di CP_14
Benevento che è sito nella sede provinciale di Coldiretti a Benevento, in via Mario Vetrone, da trent'anni, conosco il ricorrente perché lavorava presso il mio ufficio. ADR: per quanto a mia conoscenza, la società applica il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi Confcommercio, per me posso dire che la retribuzione mi viene corrisposta sulla base delle previsioni del suddetto CCNL. ADR: confermo che in bacheca è affisso il codice disciplinare. La bacheca è nell'enoteca della Coldiretti di Benevento e Impresa Verde, sia al piano terra che al primo piano. ADR: il ricorrente era un
10 operatore fiscale e ha svolto tutte le mansioni indicate al capo e) del capitolato di prova di parte resistente, di cui mi viene data lettura. ADR: il ricorrente non ha mai svolto la mansione di “Referente coordinatore” degli Addetti fiscali provinciali e/o zonali, in quanto tale mansione non esiste. ADR: fino al 27.02.2023 ha sempre lavorato nell'ufficio di Benevento, sito alla Via Mario Vetrone e poi è stato trasferito a Sant'Agata de' Goti. ADR: confermo che il ricorrente ha inserito le somme dovute nel rigo RN38 del modello UNICO PF 2020 del Presidente , in quanto Per_3 quest'ultimo ha ricevuto una cartella esattoriale ed è venuto da me a lamentarsi e non solo lui. ADR: preciso che non ho visto il ricorrente inserire materialmente la somma nella riga, ma lui era operatore fiscale e tutto ciò che atteneva alle operazioni fiscali erano di sua competenza, io facevo altro, ovvero il tecnico. A Benevento lui era l'unico operatore fiscale, per l'ufficio di Benevento era l'unico, il sig. era Testimone_1
Responsabile Provinciale Fiscale, ma non elaborava i documenti perché non sapeva usare il pc. ADR: i cassetti fiscali per tutti i soci non venivano controllati più di tanto, noi abbiamo una delega da parte di tutti i soci per effettuare il controllo. Ovviamente non ho visto materialmente se il ricorrente lo ha fatto o meno, ma se l'avesse fatto, tanti errori sarebbero stati evitati. Oltre a anche altri soci sono venuti a lamentarsi Per_3 da me e hanno anche chiesto il risarcimento danni. ADR: prendeva la Testimone_1 documentazione del Presidente che serviva per fare la dichiarazione dei redditi, ma non era lui che elaborava. Lo faceva il ricorrente sulla base della documentazione che raccoglieva . ADR: confermo che il ricorrente curava anche la contabilità Tes_1 dell'agriturismo Le Peonie, perché il presidente aveva una doppia contabilità, Per_3 come azienda agricola e come agriturismo. ADR: è venuto prima da me a Per_1 lamentarsi e poi ha inviato una pec per delle imposte di legge non versate in merito ad una dichiarazione dei redditi. ADR: ho fatto effettuare i controlli dal mio Responsabile Regionale ed è emerso che i versamenti non erano stati effettuati. ADR: i versamenti li possiamo fare anche noi, perché i soci ci hanno dato la delega a monte, ovviamente prima di fare i versamenti dobbiamo farci autorizzare, non serve un'apposita autorizzazione scritta perché abbiamo la delega, basta anche una chiamata. ADR: confermo le circostanze di cui ai capi o), p), q), di cui mi viene data lettura. ADR: in relazione al modello F24 della ditta MA OL posso dire che si è generato un minor credito rispetto a quello dovuto e sono a conoscenza di ciò, perché il IO è venuto da me con la cartella esattoriale e io ho chiesto al mio Responsabile di effettuare il controllo. ADR: non so se il ricorrente ha confermato o meno l'errore relativo alla posizione del IO. ADR: in relazione alla posizione di , Parte_3 non so se sono arrivate comunicazioni o meno da parte sua, ma so che il ricorrente aveva fatto una pratica 4.0, se non sbaglio, nel periodo del Covid e la pratica aveva generato un credito del nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, non ricordo Pt_3 esattamente l'importo mi pare 8.000 €. Il socio è venuto più volte in ufficio a chiedere
11 di accelerare la pratica per avere il rimborso, io non ero nella stessa stanza, ma in quella vicino perché le stanze sono comunicanti e le porte sempre aperte, quindi ho avuto modo di sentire. Io sono Responsabile e se c'è qualche problema ai soci, io devo intervenire. ADR: il ha detto in direzione ed anche a me di non voler più Parte_3 essere seguito dal ricorrente per le sue pratiche fiscali, non so se ha chiesto un risarcimento del danno. ADR: sono a conoscenza del fatto che nel modello 730/2021 di
era stata inseria la moglie quale coniuge a Controparte_7 Parte_2 carico e tanto so perché è venuto da me il suocero con la cartella esattoriale, di cui io ho avuto modo di leggere il contenuto e ho preso la documentazione relativa al 730 per visionarla. ADR: avendo inserito il coniuge a carico, risultava una detrazione di 690 € che in realtà non era dovuta e che l'Agenzia delle Entrate gli ha chiesto di restituire con sanzione e interessi e ha chiesto il risarcimento sia per la detrazione che CP_7 per gli interessi. ADR: lo stesso errore è stato fatto anche con riferimento al 730 dei redditi 2021 del ADR: oltre che del 730 del il ricorrente si occupava CP_7 CP_7 anche della dichiarazione dei redditi della moglie , che ha un'azienda Parte_2 agricola. ADR: non c'è un modo sul sito dell'Agenzia delle Entrate per verificare se un coniuge è a carico o meno, però c'è un limite di reddito di € 2.840 da non superare, per portare in detrazione l'altro coniuge”. Dall'istruttoria non è emersa la sussistenza della negligenza del richiamata Pt_1 dalla società a sostegno delle sanzioni disciplinari comminate. Riguardo alla sanzione dell'ammonimento, non si ritiene siano emersi elementi sufficienti per affermare la sussistenza di un comportamento negligente del lavoratore. È incontestato tra le parti ed è documentalmente provato che vi sia stato un errore nella compilazione del modello Unico del sig. e che lo stesso abbia ricevuto una Per_3 cartella esattoriale dall'Agenzia delle Entrate. Il ricorrente ha, però, dedotto di non aver avuto responsabilità nell'elaborazione dei dati, essendosi limitato ad inserire nel programma i dati elaborati da che si Testimone_1 occupava della dichiarazione del Presidente del CdA e si faceva aiutare nell'inserimento, in quanto non sapeva utilizzare il pc. Dall'istruttoria, non sono emersi elementi sufficienti per ritenere provato che, come dedotto dalla società, della dichiarazione dei redditi del si occupasse il Per_3 ricorrente. Sono del tutto ininfluenti le dichiarazioni rese dal TE , il quale non ha avuto Per_5 contezza diretta di nessuna delle vicende riferite, essendo venuto a conoscenza dei fatti contestati solo per averne avuto notizie da altri. Il TE , collega di lavoro del ricorrente e responsabile fiscale dell'ufficio di Tes_2
Benevento fino al 2018, ha riferito che delle dichiarazioni di si era sempre Per_3 occupato , come pure delle dichiarazioni più particolari, perché lui era Testimone_1 il responsabile fiscale;
che, acquisiva tutta la documentazione e la Testimone_1
12 redigeva materialmente sulla carta e poi, non essendo pratico col pc, chiedeva al TE o al ricorrente o a di inserire i dati sul portale e che loro si limitavano a Parte_4 copiare i dati, stampare la dichiarazione e i bollettini e a consegnarli a Testimone_1 che, curando i rapporti con queste persone, controllava la dichiarazione e la faceva firmare all'interessato. Il TE ha dichiarato di non essersi occupato personalmente della Testimone_1 dichiarazione e del modello unico del , di essersi limitato a dare al ricorrente le Per_3 certificazioni uniche dei redditi del Presidente e i contributi previdenziali Per_3 detraibili e di non aver dato indicazioni in merito ai dati da inserire, in quanto non sapeva usare il relativo programma. La TE ha riferito di non aver materialmente visto il ricorrente mentre redigeva CP_10 la dichiarazione del ma che, essendo il l'operatore fiscale, la Per_3 Pt_1 compilazione era di sua competenza e che non se ne occupava, non Testimone_1 sapendo utilizzare il pc, ma si limitava a prendere la documentazione necessaria dal e passarla al ricorrente per la compilazione della dichiarazione. Per_3
Ebbene, le dichiarazioni rese dai testi e sono irrilevanti, in quanto Per_5 CP_10 basate su deduzioni personali (se ne occupava il ricorrente perché lui era l'operatore fiscale) e non per aver avuto contezza diretta, non avendo i testi assistito alla redazione della dichiarazione del . Per_3
Diametralmente opposta è invece la ricostruzione fattuale emersa dalle dichiarazioni dei testi e Tes_2 Testimone_1
Mentre il ha riferito che della dichiarazione del , come anche dei clienti Tes_2 Per_3 un po' più importanti, si occupava in quanto Responsabile fiscale e Testimone_1 che era lui ad elaborare sul cartaceo la dichiarazione che il TE, il ricorrente o Pt_4 si limitavano ad inserire nel programma, ha dichiarato di essersi Testimone_1 limitato a consegnare la documentazione al ricorrente, ma di non aver elaborato i dati che materialmente andavano inseriti a sistema. A parere della scrivente sono da ritenersi più attendibili le dichiarazioni del TE , Tes_2 che non ha alcun interesse ai fatti oggetto di causa, piuttosto che le dichiarazioni del TE che di fatto, ove avesse confermato di aver redatto Testimone_1 materialmente la dichiarazione del , avrebbe dovuto ammettere di essere il Per_3 responsabile dell'errore commesso nella dichiarazione e quindi della successiva emissione della cartella esattoriale a carico del Presidente del CdA della società. Piuttosto è emersa la sussistenza di una prassi dell'ufficio, per la quale delle dichiarazioni dei clienti più importanti si occupava che curava i Testimone_1 rapporti con gli stessi in quanto Responsabile fiscale e che, non avendo conoscenza del pc, consegnava i documenti agli operatori fiscali semplicemente per farli inserire a sistema. Anche perché non si comprende quale sarebbe stato il compito del
13 Responsabile fiscale, se non era in grado di utilizzare i programmi e non predisponeva alcun documento. Ritenuto quindi, che il ricorrente si sia occupato del mero inserimento materiale dei dati, nessuna negligenza è ravvisabile nel suo operato;
di conseguenza la sanzione dell'ammonimento va annullata, in quanto illegittima. Riguardo alla sanzione del biasimo scritto, non è emersa dall'istruttoria la sussistenza di una negligenza imputabile al in relazione alle vicende contestate. Pt_1
In merito ai mancati versamenti dovuti per l'anno 2022 per il sig. , l'istruttoria ha Per_1 confermato che per effettuare i versamenti per conto dei clienti bisognava avere l'autorizzazione. Sul punto, il TE ha precisato che nel caso di piccoli importi si chiedeva almeno Tes_2 un'autorizzazione telefonica e poi si faceva firmare l'autorizzazione, ma che nel caso di grandi clienti si chiedeva l'autorizzazione firmata dietro l'F24. Anche la TE responsabile dell'ufficio, ha precisato che i versamenti li CP_10 potevano fare, perché i soci avevano dato la delega a monte, ma che prima di fare i versamenti dovevano farsi autorizzare, anche tramite una chiamata. Ciò detto, in sede di giustificazioni, il ricorrente ha dichiarato di aver avvisato il Per_1 della necessità di procedere ai pagamenti e che quest'ultimo non ha dato la relativa autorizzazione. La società, sulla quale incombe l'onere di dimostrare la sussistenza dei fatti contestati, non ha provato che il avesse autorizzato il e di conseguenza, alcuna Per_1 Pt_1 negligenza è a lui imputabile. Ancora, non risulta provata alcuna negligenza del ricorrente in merito al danno subito dal contribuente IO OL. La società ha sostenuto che dall'errore di compilazione del dichiarativo IVA 2021 relativo a IO OL, errore commesso dal ricorrente, il contribuente ha subito un danno per l'emissione di una cartella esattoriale da parte dell'Agenzia delle Entrate. In primo luogo, non è stata depositata in atti la cartella esattoriale richiamata nella contestazione disciplinare e quindi non risulta provato il danno subito dal IO. In ogni caso, il ricorrente in sede di controdeduzioni ha affermato che l'avviso di irregolarità è stato inviato dall'AdE in data 7.09.2023 e che all'errore poteva rimediarsi mediante rettifica della dichiarazione 2021, rettifica che negli altri casi la società ha preteso da parte del ricorrente, ma che in questo caso non ha consentito, non avendolo avvisato in tempo utile dell'arrivo della comunicazione. Anche dalle dichiarazioni rese dalla TE è emerso che la stessa era venuta a CP_10 conoscenza del problema, in quanto il IO si era recato da lei per farle visionare la cartella e lei ha chiesto al suo Responsabile di effettuare il controllo, ma non risulta documentato, né la TE ha riferito di aver chiesto l'intervento del ricorrente per procedere alla rettifica della dichiarazione- rettifica che, si ribadisce, negli altri casi la
14 società ha preteso dal ricorrente, sulla base di autonomi controlli che, a suo dire, il avrebbe dovuto operare autonomamente ed in assenza di notizie in merito ai Pt_1 presunti errori commessi, ma che non ha attivato quando, invece, ve ne era la necessità e che avrebbero evitato la produzione del danno subito dal IO. Del pari, non risulta provata alcuna negligenza del ricorrente riguardo alla vicenda di non risultando neanche provati i fatti addebitati al ricorrente. Parte_3
Agli atti risulta depositata esclusivamente la pec inviata dalla e dei testi escussi, Pt_3
e nulla hanno dichiarato, mentre del tutto ininfluenti sono le Tes_2 Testimone_1 dichiarazioni di , il quale si è limitato genericamente a riferire di un'anomalia Per_5 su compensazioni riferitegli ma non si sa da chi. Solo la TE ha riferito di aver sentito la più volte in ufficio che chiedeva CP_10 Pt_3 di accelerare la pratica di un rimborso di un credito vantato nei confronti dell'AdE. Nessuno dei testi ha però dichiarato di avere avuto contezza diretta dell'esistenza di una pratica 4.0 della che fosse compensabile con i debiti erariali oggetto delle cartelle Pt_3 richiamate dalla mentre il ricorrente ha dichiarato la non compensabilità del Pt_3 credito perché successivo ai debiti oggetto di cartella esattoriale e l'avvenuto rimborso del bonus ristorazione, inizialmente bloccato per accertamenti. Poiché la società non ha provato, come era suo onere, la sussistenza dei fatti addebitati al ricorrente, la sanzione del biasimo scritto va annullata. Riguardo, infine, alla multa di due ore, è incontestato tra le parti e risulta documentalmente provato che nei modelli 730/2021 e 730/2022 del sig. sia CP_7 stata inserita come coniuge a carico la signora che l'Agenzia delle Entrate abbia Pt_2 effettuato il controllo del 730/2021 chiedendo il pagamento della maggiore imposta dovuta e che la compilazione del modello 730 sia stata fatta dal ricorrente. La società, però, non ha dimostrato- come era suo onere- che sussista una responsabilità del nell'erronea compilazione. Pt_1
Come risulta dalla dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal ed allegata al CP_7 modello 730, quest'ultimo ha dichiarato sotto la propria responsabilità che i familiari indicati nel relativo riquadro (tra i quali figura la come evincibile dal CF) erano Pt_2 effettivamente a suo carico, non avendo percepito nel 2020 un reddito superiore a
€ 2.840,51 o € 4.000. Dinanzi a tale autocertificazione, la società non ha dedotto, né dimostrato la sussistenza di una previsione legale o contrattuale che imponesse al in quanto addetto Pt_1 fiscale, di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dal contribuente. Oltretutto, come dedotto dal ricorrente- e tale circostanza non è stata contestata dalla società- la non aveva ancora fatto la dichiarazione dei redditi, al momento della Pt_2 compilazione del 730 del ne consegue che il ricorrente non aveva neanche il CP_7 modo di verificare quanto dallo stesso autocertificato.
15 Infine, la datrice di lavoro ha dedotto che il lavoratore avrebbe potuto rimediare, tramite un 730 integrativo, se avesse proceduto a controllare il cassetto fiscale, ma non ha allegato né dimostrato che il lavoratore aveva un obbligo di controllo postumo delle dichiarazioni elaborate dai contribuenti. Anzi, la TE responsabile dell'ufficio, ha anche confermato che non c'è un CP_10 modo sul sito dell'Agenzia delle Entrate per verificare se un coniuge sia effettivamente a carico o meno. In definitiva, in assenza di un obbligo del ricorrente di controllare la veridicità delle autocertificazioni rilasciate dai contribuenti o di effettuare controlli postumi sulla correttezza delle dichiarazioni precedentemente elaborate la sanzione della multa di 2 ore va dichiarata illegittima e conseguentemente annullata, non sussistendo la negligenza posta a base della stessa. Per le motivazioni esposte il ricorso va accolto e conseguentemente vanno annullate le sanzioni disciplinari dell'ammonimento, del biasimo scritto e della multa di 2 ore irrogate dalla convenuta al e la società va condannata alla restituzione della Pt_1 retribuzione trattenuta per le 2 ore di multa. Le spese seguono la soccombenza della convenuta e si liquidano in dispositivo sulla base dello scaglione di valore della controversia.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara illegittima la sanzione disciplinare dell'ammonimento del 28.09.2023, del biasimo scritto del 14.12.2023 e della multa di 2 ore del 18.01.2024, irrogate a Parte_1
2) condanna alla restituzione della Controparte_1 retribuzione trattenuta per le 2 ore di multa;
3) condanna al pagamento delle spese di Controparte_1 lite in favore di parte ricorrente, che liquida in complessivi € 641,00 oltre CU di
€ 21,50, rimborso forfetario pari al 15 %, IVA e CPA come per legge, con attribuzione. Così deciso in Benevento, 19.12.2025 Il Giudice Dott.ssa Marina Campidoglio
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Emanuela Colangelo, addetta all'ufficio per il processo.
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