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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 05/11/2025, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. 416/2022 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
in persona del giudice Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, a seguito dell'udienza del 7 ottobre 2025, tenutasi mediante trattazione scritta ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c, ha pronunciato, mediante deposito di motivazioni contestuali, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 416/2022 R.G., cui è stata riunita la causa n. 1649/2023 R.G. vertente
T R A
(C.F. ), nato il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avvocato Giselda Mercurio, presso il cui studio sito in Falerna (CZ) alla
Via Zara, n. 6 elettivamente domicilia, come da procura in atti;
OPPONENTE
E
(C.F. ) con Controparte_1 P.IVA_1 sede in Roma alla Via Ciro il Grande, n. 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati Giacinto Greco e Maria Teresa Pugliano per la causa recante n.
416/2022 R.G. e dagli Avvocati Giacinto Greco e Francesco Muscari Tomaioli per la causa recante n. 1649/2023 e ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale sito in Lamezia Terme CP_1
(CZ) alla via Saverio D'Ippolito, n. 5, come da procura in atti.
OPPOSTO
(P.IVA , con sede in Roma alla Parte_2 P.IVA_2
Via Giuseppe Grezar, n. 14, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Gianluca Fava presso il cui studio sito in Cosenza alla Via Nicola Serra, n. 96 elettivamente domicilia, come da procura in atti OPPOSTO
NONCHÉ CONTRO
Controparte_2
(C.F. , P.IVA , con sede legale in Roma, via IV
[...] P.IVA_3 P.IVA_4
Novembre n. 144, in persona del in carica “pro tempore”, Dr.ssa Parte_3
, giusta delibera del Commissario Straordinario del 5.9.2016, prot. n. 4, elettivamente CP_3 domiciliato in Catanzaro alla Via V. Veneto n. 60 (Avvocatura Regionale I.N.A.I.L.) presso lo studio dell'Avvocato Maria Grazia Maida che lo rappresenta e difende, in virtù di procura generale alle liti rogata per Dr.ssa RM NT (procedimento n. 1649/2023 R.G.);
OPPOSTA
-OGGETTO: 1) opposizione ad intimazione di pagamento n. 03020229000324143000, limitatamente agli avvisi di addebito nn. 33020140003230134000, 33020140003231245000,
33020150001572588000, 33020150001572689000, 33020160001257482000,
33020160002314551000 e 33020160002734263000;
2) opposizione alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076202300001510000, limitatamente alle cartelle di pagamento nn. 03020150004923534000 e 03020170009542057000 e agli avvisi di addebito nn., 33020160001368274000, 33020170000033004000,
330201700001810602000, 3302017000368511000, 33020170001089762000 già contenuti nell'intimazione di pagamento n. 03020229000324143000 ma non impugnati nel procedimento recante n. 416/2022 R.G.; e agli avvisi di addebito nn. 33020160001257482000 e
33020160002734263000 già contenuti nell'intimazione di pagamento n. 03020229000324143000 e impugnati nel procedimento recante n. 416/2022 R.G.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 07.04.2022, proponeva opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 03020229000324143000, notificata in data 02.03.2022 a mezzo PEC, limitatamente agli avvisi di addebito nn. 33020140003230134000, 33020140003231245000,
33020150001572588000, 33020150001572689000, 33020160001257482000,
33020160002314551000 e 33020160002734263000.
Nel merito, il ricorrente deduceva l'intervenuta prescrizione dei crediti sottesi agli avvisi di addebito per decorso del termine quinquennale tra la notifica degli stessi e la notifica dell'intimazione di pagamento opposta. Chiedeva, quindi, volersi dichiarare l'illegittimità degli avvisi di addebito impugnati per inesistenza/nullità della notifica degli stessi e degli atti prodromici, nonché per intervenuta prescrizione del credito azionato con vittoria di spese di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
2. In data 16.11.2022 si costituiva l' rilevando, in via preliminare, l'inammissibilità CP_1 dell'opposizione per tardività nonché la regolarità della notifica degli avvisi di addebito contestati nonché, nel merito, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione e chiedeva, dunque, volersi accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione o, comunque, l'infondatezza della stessa, con vittoria di spese di lite e riconoscimento, nella denegata ipotesi di soccombenza, dell'esclusiva responsabilità dell' CP_4
3. In data 06.12.2022 si costituiva, poi, l' rilevando, in via preliminare, l'estraneità degli CP_4 avvisi di addebito nn. 33020140003230134000 e 33020140003231245000 dall'oggetto del giudizio in quanto non contenuti nell'intimazione di pagamento opposta e, nel merito, l'infondatezza dell'opposizione alla luce sia della regolarità della notifica dell'intimazione opposta, degli atti ad essa presupposti e di atti successivi interruttivi della prescrizione (con particolare riferimento all'intimazione di pagamento n. 03020199001005829000, alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076201900000218000, all'intimazione di pagamento n. 03020189002452606000, all'intimazione di pagamento n. 03020189001791389000, all'atto di pignoramento presso terzi n.
03084201900002038001 e all'intimazione di pagamento n. 03020199007143526000) che dell'applicabilità al caso di specie della legislazione di emergenza di cui al D.L. n. 18/2020.
Concludeva chiedendo volersi dichiarare il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese e competenze di lite.
4. Istruita documentalmente la causa, all'udienza del 12.12.2024 veniva disposta la riunione al presente giudizio del fascicolo R.G. n. 1649/2023 per connessione oggettiva e soggettiva. Il procedimento riunito, infatti, aveva ad oggetto l'impugnazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076202300001510000, relativamente alle cartelle di pagamento nn.
03020150004923534000 e 03020170009542057000 e agli avvisi di addebito nn.,
33020160001368274000, 33020170000033004000, 330201700001810602000,
3302017000368511000, 33020170001089762000 già contenuti nell'intimazione di pagamento n.
03020229000324143000 ma non impugnati nel procedimento recante n. 416/2022 R.G.; e agli avvisi di addebito nn. 33020160001257482000 e 33020160002734263000 già contenuti nell'intimazione di pagamento n. 03020229000324143000 e impugnati nel procedimento recante n. 416/2022 R.G.
5. Nella causa riunita il ricorrente eccepiva l'inesistenza della notifica dell'atto impugnato e delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito presupposti nonché l'intervenuta prescrizione della pretesa contributiva per decorso del termine quinquennale;
si costituivano tempestivamente l' e CP_1
l' formulando le medesime difese già proposte nel procedimento principale e chiedendo la CP_4 riunione al procedimento n. 416/2022 nonché l'opposta rilevando, in via preliminare, CP_2 l'incompetenza territoriale del Giudice adito in favore del tribunale di Catanzaro nonché
l'inammissibilità dell'opposizione per tardività e, nel merito, l'infondatezza della stessa.
6. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 07.10.2025, tenutasi mediante trattazione scritta, lette le note in sostituzione di udienza, la causa veniva decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
7. In via preliminare ma non assorbente, è doveroso pronunciarsi sull'eccezione tempestiva di incompetenza sollevata dall' a favore del Tribunale di Catanzaro: il riferimento è alle cartelle CP_2 di pagamento nn. 03020150004923534000 e 03020170009542057000, relativa a rate premio CP_2
e relative sanzioni degli anni dal 2013 al 2017 ed emesse dalla sede territoriale di Catanzaro. Tale eccezione risulta essere fondata: tenuto conto che l'art. 444, comma 3, c.p.c. prevede che “Per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro e all'applicazione delle sanzioni civili per
l'inadempimento di tali obblighi, è competente il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente” e che la sede titolare dell'obbligo assicurativo, nel caso CP_2 di specie, è quella di Catanzaro ne deriva che il tribunale territorialmente competente a conoscere della presente controversia, limitatamente cartelle di pagamento nn. 03020150004923534000 e
03020170009542057000 di cui sopra deve ritenersi essere il Tribunale di Catanzaro.
8. Passando al merito della questione, al fine di inquadrare la materia oggetto del contendere, appare opportuno richiamare i principi giurisprudenziali espressi in materia di impugnazione di atti di riscossione di contributi previdenziali e premi assicurativi, evidenziati nella sentenza della Corte di Cassazione, n. 18256 del 02/09/2020, che ha affermato:
«13. il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, all'art. 17, comma 1, agli artt. 24, 25, 29, dal D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma 1, conv. in L. n. 122 del 2010, dal D.P.R. n. 602 del 1973 e dal D.Lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr.
Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del
D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi 5 e 6, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata)
o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. comma 2 e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi
i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa
o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1);
14. lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni;
15. questa Corte ha statuito che “Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una “relata in bianco”, ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)” (Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016);
16. ha ulteriormente chiarito che “In materia di riscossione di contributi previdenziali,
l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere
l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo
(nella specie la prescrizione quinquennale del credito ai sensi della L. n. 335 del 1995, ex art. 3, commi 9 e 10), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi” (Cass. n.
29294 del 2019; n. 22292 del 2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del 2016);
17. premesso che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., ad es., Cass. n. 12239 del 2007), si è sottolineato che
“laddove l'opposizione ex art. 615 c.p.c. sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come – appunto – segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria” (così Cass. n. 22292 del 2019;
n. 29294 del 2019);
18. sulla differenza tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione si è chiarito come “la prima tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi, mentre la seconda è volta a negarla in radice. La differenza è di notevole spessore: nel primo caso
l'opponente riconosce l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione e/o di quelli ad essa prodromici;
ha un interesse (giuridicamente apprezzabile) a dolersene perché vuole non già sottrarsi al pagamento del debito (che non nega), ma ai danni e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e/o ai singoli atti in cui essa si estrinseca;
nella seconda, invece, l'opponente nega
a monte l'azione esecutiva o per inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo o perché sostiene che esso abbia un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché i beni staggiti (nell'esecuzione per espropriazione, oggi non rilevante) sono impignorabili. E poiché la qualificazione giuridica d'una domanda necessariamente postula l'individuazione dell'interesse ad agire che ne è a monte, nel caso in cui sia dedotta l'omessa notifica della cartella al fine di far valere fatti estintivi del credito, l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore (per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito);
19. a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e
l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza);
20. questa Corte con la sentenza n. 31282 del 2019 ha precisato: “Nelle ipotesi in cui...il debitore affermi che la cartella esattoriale non gli è stata notificata, può agire sulla base delle risultanze dell'estratto di ruolo ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, recuperando l'azione preclusa a causa della mancata o irrituale notifica (così come ammesso da Cass. S.U. n. 7931 del 29/03/2013 e successive sentenze conformi); può anche proporre ex art. 615 c.p.c. la più generale azione di accertamento negativo del debito contributivo. Solo nel secondo caso, venendo in questione tutto il merito contributivo e non solo le questioni anteriori alla notifica della cartella, potrà procedersi all'accertamento del decorso del termine di prescrizione eventualmente maturato anche successivamente alla notifica della cartella che dovesse risultare ritualmente effettuata”;
21. le pronunce richiamate hanno ben delineato la diversa natura delle due azioni, opposizione ex art. 24 cit. e opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ciascuna retta da un distinto interesse ad agire, nonché la possibilità di cumulo delle stesse, cioè di proposizione nel medesimo giudizio (cfr. Cass. n. 29294 del 2019; n. 31282 del 2019);
22. quanto agli oneri di allegazione, si è puntualizzato (Cass. n. 31282 del 2019) che “In materia contributiva, la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che tale questione sia stata correttamente introdotta nel processo, in coerenza con il principio della domanda, e sia, quindi, pertinente al tema dell'indagine processuale così come ritualmente introdotto in giudizio;
ne consegue che il ricorrente per cassazione, che si dolga della sua mancata valutazione ad opera del giudice di merito, ha l'onere di precisare in quali termini sia stata formulata la domanda inizialmente proposta, e se ed in che modo sia stato sollecitato il dibattito processuale su tale specifica questione”
(cfr. anche Cass., sez. 6 n. 14135 del 2019)».
9. Bisogna preliminarmente rilevare che l'opposizione di cui è causa è stata proposta entro il termine di 40 giorni: la notifica dell'atto impugnato, infatti, è stata effettuata in data 02.03.2022 ed il ricorso depositato in data 07.04.2022.
Il ricorrente, perciò, ha proposto cumulativamente un'opposizione ex art. 615 c.p.c. in funzione recuperatoria dell'art. 24 D.lgs. n. 46/1999 e un'opposizione all'esecuzione quale strumento che, senza essere soggetto a termini decadenza, può essere utilizzato per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata.
10. Passando alla notifica dei titoli sottesi all'intimazione di pagamento impugnata, in relazione agli avvisi di pagamento:
• n. 33020140003230134000, relativo a contributi Modello DM10 degli anni 2011 e 2012, notificato in data 10.02.2015 a mezzo PEC, non contenuto né nell'intimazione di pagamento n.
03020229000324143000 opposta nel procedimento n. 416/2022 R.G. né nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076202300001510000 opposta nel procedimento n.
1649/2023 R.G.; • n. 33020140003231245000, relativo a contributi Modello DM10 degli anni 2012 e 2013, notificato in data 10.02.2015 a mezzo PEC, non contenuto né nell'intimazione di pagamento n.
03020229000324143000 opposta nel procedimento n. 416/2022 R.G. né nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076202300001510000 opposta nel procedimento n.
1649/2023 R.G.;
I suddetti crediti devono considerarsi prescritti per l'assenza di ulteriori atti successivi alla notifica dei singoli avvisi di addebito avvenuta in data 10.02.2015.
****
• n. 33020150001572588000, relativo a contributi Modello DM10 dell'anno 2012, notificato in data 03.11.2015 a mezzo PEC, contenuto nell'intimazione di pagamento n. 03020189002452606000 notificata in data 09.07.2018 a mezzo PEC, nell'intimazione di pagamento n.
03020199001005829000 notificata in data 12.03.2019 a mezzo PEC, nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076201900000218000 notificata in data 10.04.2019 nonché, da ultimo, nell'intimazione di pagamento n. 03020229000324143000 notificata in data 02.03.2022 (da cui scaturiva il procedimento n. 416/2022 R.G.);
• n. 33020150001572689000, relativo a contributi Modello DM10 dell'anno 2012, notificato in data 03.11.2015 a mezzo PEC, contenuto nell'intimazione di pagamento n. 03020189002452606000 notificata in data 09.07.2018 a mezzo PEC, nell'intimazione di pagamento n.
03020199001005829000 notificata in data 12.03.2019 a mezzo PEC, nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076201900000218000 notificata in data 10.04.2019 nonché, da ultimo, nell'intimazione di pagamento n. 03020229000324143000 notificata in data 02.03.2022 (da cui scaturiva il procedimento n. 416/2022 R.G.);
• n. 33020160001257482000, relativo a contributi Modello DM10 dell'anno 2016, notificato in data 12.07.2016 a mezzo PEC, contenuto nell'intimazione di pagamento n. 03020189001791389000 notificata in data 03.04.2018 a mezzo PEC, nell'intimazione di pagamento n.
03020199001005829000 notificata in data 12.03.2019 a mezzo PEC, nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076201900000218000 notificata in data 10.04.2019, nell'intimazione di pagamento n. 03020229000324143000 notificata in data 02.03.2022 (da cui scaturiva il procedimento n. 416/2022 R.G.); nonché, da ultimo, nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
03076202300001510000 (da cui scaturiva il procedimento n. 1649/2023);
• n. 33020160002314551000, relativo a contributi Modello DM10 degli anni 2014,2015 e 2016, notificato in data 04.11.2016 a mezzo PEC, contenuto nell'intimazione di pagamento n.
03020189001791389000 notificata in data 03.04.2018 a mezzo PEC, nell'intimazione di pagamento n. 03020199001005829000 notificata in data 12.03.2019 a mezzo PEC, nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076201900000218000 notificata in data 10.04.2019, nell'intimazione di pagamento n. 03020199007143526000 notificata in data 26.11.2019 nonché, da ultimo, nell'intimazione di pagamento n. 03020229000324143000 notificata in data 02.03.2022 (da cui scaturiva il procedimento n. 416/2022 R.G.);
• n. 33020160002734263000, relativo a contributi Modello DM10 dell'anno 2016, notificato in data 29.11.2016 a mezzo PEC, contenuto nell'intimazione di pagamento n. 03020189001791389000 notificata in data 03.04.2018 a mezzo PEC, nell'intimazione di pagamento n.
03020199001005829000 notificata in data 12.03.2019 a mezzo PEC, nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076201900000218000 notificata in data 10.04.2019, nell'intimazione di pagamento n. 03020229000324143000 notificata in data 02.03.2022 (da cui scaturiva il procedimento n. 416/2022 R.G.) nonché, da ultimo, nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
03076202300001510000 (da cui scaturiva il procedimento n. 1649/2023);;
• n. 33020160001368274000, relativo a contributi IVS dell'anno 2015, notificato in data
13.09.2016 a mezzo PEC, contenuto nell'intimazione di pagamento n. 03020189001791389000 notificata in data 03.04.2018 a mezzo PEC, nell'intimazione di pagamento n.
03020199001005829000 notificata in data 12.03.2019 a mezzo PEC, nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076201900000218000 notificata in data 10.04.2019, nell'intimazione di pagamento n. 03020229000324143000 notificata in data 02.03.2022 (da cui scaturiva il procedimento n. 416/2022 R.G.) nonché, da ultimo, nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
03076202300001510000 (da cui scaturiva il procedimento n. 1649/2023);
Rispetto ai suddetti avvisi di addebito è necessaria un'ulteriore precisazione: dalla documentazione depositata, risulta che l' , al fine di provare la regolarità dei singoli avvisi di CP_1 addebito, ha prodotto le ricevute di accettazione e consegna in formato .xml, composte dai files daticert.xml" (contenenti la puntuale indicazione del mittente e del destinatario, della data e dell'ora della consegna, nonché del suo oggetto); ebbene, rispetto a tale produzione, la ricorrente non ha preso specifica posizione, né ha dedotto eventuali disfunzionalità del sistema telematico che le avrebbero impedito di prenderne visione (cfr. Cass. Civ. n. 15001/2021) né, ancora, ha offerto elementi di prova idonei a superare la presunzione di conoscenza somministrata da quella ricevuta di consegna;
sicché, la notifica dell'avviso deve ritenersi valida;
• n. 33020170000033004000, relativo a contributi Modello DM10 dell'anno 2016, notificato in data 29.03.2017 a mezzo PEC, contenuto nell'intimazione di pagamento n. 03020189002452606000 notificata in data 09.07.2018 a mezzo PEC, nell'intimazione di pagamento n.
03020199001005829000 notificata in data 12.03.2019 a mezzo PEC, nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076201900000218000 notificata in data 10.04.2019, nell'intimazione di pagamento n. 03020229000324143000 notificata in data 02.03.2022 (da cui scaturiva il procedimento n. 416/2022 R.G.) nonché, da ultimo, nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
03076202300001510000 (da cui scaturiva il procedimento n. 1649/2023);
• n. 330201700001810602000, relativo a contributi Modello DM10 dell'anno 2017, notificato in data 22.06.2017 a mezzo PEC, contenuto nell'intimazione di pagamento n.
03020199001005829000 notificata in data 12.03.2019 a mezzo PEC, nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076201900000218000 notificata in data 10.04.2019, nell'intimazione di pagamento n. 03020229000324143000 notificata in data 02.03.2022 (da cui scaturiva il procedimento n. 416/2022 R.G.) nonché, da ultimo, nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
03076202300001510000 (da cui scaturiva il procedimento n. 1649/2023);
• n. 3302017000368511000, relativo a contributi Modello DM10 dell'anno 2017, notificato in data 11.08.2017 a mezzo PEC, contenuto nell'intimazione di pagamento n. 03020199001005829000 notificata in data 12.03.2019 a mezzo PEC, nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076201900000218000 notificata in data 10.04.2019, nell'intimazione di pagamento n.
03020229000324143000 notificata in data 02.03.2022 (da cui scaturiva il procedimento n. 416/2022
R.G.) nonché, da ultimo, nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
03076202300001510000 (da cui scaturiva il procedimento n. 1649/2023);
• n. 33020170001089762000, relativo a contributi IVS dell'anno 2016, notificato in data
22.09.2017 a mezzo PEC, contenuto nell'intimazione di pagamento n. 03020199001005829000 notificata in data 12.03.2019 a mezzo PEC, nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076201900000218000 notificata in data 10.04.2019, nell'intimazione di pagamento n.
03020229000324143000 notificata in data 02.03.2022 (da cui scaturiva il procedimento n. 416/2022
R.G.) nonché, da ultimo, nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
03076202300001510000 (da cui scaturiva il procedimento n. 1649/2023).
Alla luce di quanto detto, il ricorso in opposizione deve essere rigettato con riferimento agli avvisi di addebito nn. 33020150001572588000, 33020150001572689000, 33020160001257482000,
33020160002314551000, 33020160002734263000, 33020160001368274000,
33020170000033004000, 330201700001810602000, 3302017000368511000 e
33020170001089762000 attesa la presenza di atti interruttivi della prescrizione tra la notifica dei singoli avvisi di addebito e la notifica degli atti impugnati.
11.Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vengono poste a carico del ricorrente, tenuto conto del valore delle cause (38.541,66 causa N.416/22 RG - € 29.613,73 causa
N. 1649/23), della assenza di istruttoria e della non complessità della stessa, secondo i valori minimi di cui alla Tabella allegata al DM 147/22, con compensazione di 1/3 atteso il parziale accoglimento del ricorso.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da così Parte_1 provvede:
- Dichiara l'incompetenza per territorio del Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Lamezia
Terme in favore del Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Catanzaro con riferimento alle cartelle di pagamento n. 03020150004923534000 e n. 03020170009542057000, assegnando il termine di legge per l'eventuale riassunzione del giudizio;
- Accoglie parzialmente il ricorso e dichiara prescritti i crediti sottesi agli avvisi di addebito n.
33020140003230134000 e n. 33020140003231245000;
- Rigetta nel resto;
- Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di ciascuna delle parti Parte_1 convenute, che liquida in € 2.940,00 per ciascuna delle parti resistenti , e CP_1 CP_2 Pt_2 [...]
, oltre spese documentate e accessori se dovuti. Parte_2
Lamezia Terme, 05.11.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
in persona del giudice Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, a seguito dell'udienza del 7 ottobre 2025, tenutasi mediante trattazione scritta ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c, ha pronunciato, mediante deposito di motivazioni contestuali, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 416/2022 R.G., cui è stata riunita la causa n. 1649/2023 R.G. vertente
T R A
(C.F. ), nato il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avvocato Giselda Mercurio, presso il cui studio sito in Falerna (CZ) alla
Via Zara, n. 6 elettivamente domicilia, come da procura in atti;
OPPONENTE
E
(C.F. ) con Controparte_1 P.IVA_1 sede in Roma alla Via Ciro il Grande, n. 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati Giacinto Greco e Maria Teresa Pugliano per la causa recante n.
416/2022 R.G. e dagli Avvocati Giacinto Greco e Francesco Muscari Tomaioli per la causa recante n. 1649/2023 e ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale sito in Lamezia Terme CP_1
(CZ) alla via Saverio D'Ippolito, n. 5, come da procura in atti.
OPPOSTO
(P.IVA , con sede in Roma alla Parte_2 P.IVA_2
Via Giuseppe Grezar, n. 14, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Gianluca Fava presso il cui studio sito in Cosenza alla Via Nicola Serra, n. 96 elettivamente domicilia, come da procura in atti OPPOSTO
NONCHÉ CONTRO
Controparte_2
(C.F. , P.IVA , con sede legale in Roma, via IV
[...] P.IVA_3 P.IVA_4
Novembre n. 144, in persona del in carica “pro tempore”, Dr.ssa Parte_3
, giusta delibera del Commissario Straordinario del 5.9.2016, prot. n. 4, elettivamente CP_3 domiciliato in Catanzaro alla Via V. Veneto n. 60 (Avvocatura Regionale I.N.A.I.L.) presso lo studio dell'Avvocato Maria Grazia Maida che lo rappresenta e difende, in virtù di procura generale alle liti rogata per Dr.ssa RM NT (procedimento n. 1649/2023 R.G.);
OPPOSTA
-OGGETTO: 1) opposizione ad intimazione di pagamento n. 03020229000324143000, limitatamente agli avvisi di addebito nn. 33020140003230134000, 33020140003231245000,
33020150001572588000, 33020150001572689000, 33020160001257482000,
33020160002314551000 e 33020160002734263000;
2) opposizione alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076202300001510000, limitatamente alle cartelle di pagamento nn. 03020150004923534000 e 03020170009542057000 e agli avvisi di addebito nn., 33020160001368274000, 33020170000033004000,
330201700001810602000, 3302017000368511000, 33020170001089762000 già contenuti nell'intimazione di pagamento n. 03020229000324143000 ma non impugnati nel procedimento recante n. 416/2022 R.G.; e agli avvisi di addebito nn. 33020160001257482000 e
33020160002734263000 già contenuti nell'intimazione di pagamento n. 03020229000324143000 e impugnati nel procedimento recante n. 416/2022 R.G.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 07.04.2022, proponeva opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 03020229000324143000, notificata in data 02.03.2022 a mezzo PEC, limitatamente agli avvisi di addebito nn. 33020140003230134000, 33020140003231245000,
33020150001572588000, 33020150001572689000, 33020160001257482000,
33020160002314551000 e 33020160002734263000.
Nel merito, il ricorrente deduceva l'intervenuta prescrizione dei crediti sottesi agli avvisi di addebito per decorso del termine quinquennale tra la notifica degli stessi e la notifica dell'intimazione di pagamento opposta. Chiedeva, quindi, volersi dichiarare l'illegittimità degli avvisi di addebito impugnati per inesistenza/nullità della notifica degli stessi e degli atti prodromici, nonché per intervenuta prescrizione del credito azionato con vittoria di spese di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
2. In data 16.11.2022 si costituiva l' rilevando, in via preliminare, l'inammissibilità CP_1 dell'opposizione per tardività nonché la regolarità della notifica degli avvisi di addebito contestati nonché, nel merito, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione e chiedeva, dunque, volersi accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione o, comunque, l'infondatezza della stessa, con vittoria di spese di lite e riconoscimento, nella denegata ipotesi di soccombenza, dell'esclusiva responsabilità dell' CP_4
3. In data 06.12.2022 si costituiva, poi, l' rilevando, in via preliminare, l'estraneità degli CP_4 avvisi di addebito nn. 33020140003230134000 e 33020140003231245000 dall'oggetto del giudizio in quanto non contenuti nell'intimazione di pagamento opposta e, nel merito, l'infondatezza dell'opposizione alla luce sia della regolarità della notifica dell'intimazione opposta, degli atti ad essa presupposti e di atti successivi interruttivi della prescrizione (con particolare riferimento all'intimazione di pagamento n. 03020199001005829000, alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076201900000218000, all'intimazione di pagamento n. 03020189002452606000, all'intimazione di pagamento n. 03020189001791389000, all'atto di pignoramento presso terzi n.
03084201900002038001 e all'intimazione di pagamento n. 03020199007143526000) che dell'applicabilità al caso di specie della legislazione di emergenza di cui al D.L. n. 18/2020.
Concludeva chiedendo volersi dichiarare il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese e competenze di lite.
4. Istruita documentalmente la causa, all'udienza del 12.12.2024 veniva disposta la riunione al presente giudizio del fascicolo R.G. n. 1649/2023 per connessione oggettiva e soggettiva. Il procedimento riunito, infatti, aveva ad oggetto l'impugnazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076202300001510000, relativamente alle cartelle di pagamento nn.
03020150004923534000 e 03020170009542057000 e agli avvisi di addebito nn.,
33020160001368274000, 33020170000033004000, 330201700001810602000,
3302017000368511000, 33020170001089762000 già contenuti nell'intimazione di pagamento n.
03020229000324143000 ma non impugnati nel procedimento recante n. 416/2022 R.G.; e agli avvisi di addebito nn. 33020160001257482000 e 33020160002734263000 già contenuti nell'intimazione di pagamento n. 03020229000324143000 e impugnati nel procedimento recante n. 416/2022 R.G.
5. Nella causa riunita il ricorrente eccepiva l'inesistenza della notifica dell'atto impugnato e delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito presupposti nonché l'intervenuta prescrizione della pretesa contributiva per decorso del termine quinquennale;
si costituivano tempestivamente l' e CP_1
l' formulando le medesime difese già proposte nel procedimento principale e chiedendo la CP_4 riunione al procedimento n. 416/2022 nonché l'opposta rilevando, in via preliminare, CP_2 l'incompetenza territoriale del Giudice adito in favore del tribunale di Catanzaro nonché
l'inammissibilità dell'opposizione per tardività e, nel merito, l'infondatezza della stessa.
6. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 07.10.2025, tenutasi mediante trattazione scritta, lette le note in sostituzione di udienza, la causa veniva decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
7. In via preliminare ma non assorbente, è doveroso pronunciarsi sull'eccezione tempestiva di incompetenza sollevata dall' a favore del Tribunale di Catanzaro: il riferimento è alle cartelle CP_2 di pagamento nn. 03020150004923534000 e 03020170009542057000, relativa a rate premio CP_2
e relative sanzioni degli anni dal 2013 al 2017 ed emesse dalla sede territoriale di Catanzaro. Tale eccezione risulta essere fondata: tenuto conto che l'art. 444, comma 3, c.p.c. prevede che “Per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro e all'applicazione delle sanzioni civili per
l'inadempimento di tali obblighi, è competente il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente” e che la sede titolare dell'obbligo assicurativo, nel caso CP_2 di specie, è quella di Catanzaro ne deriva che il tribunale territorialmente competente a conoscere della presente controversia, limitatamente cartelle di pagamento nn. 03020150004923534000 e
03020170009542057000 di cui sopra deve ritenersi essere il Tribunale di Catanzaro.
8. Passando al merito della questione, al fine di inquadrare la materia oggetto del contendere, appare opportuno richiamare i principi giurisprudenziali espressi in materia di impugnazione di atti di riscossione di contributi previdenziali e premi assicurativi, evidenziati nella sentenza della Corte di Cassazione, n. 18256 del 02/09/2020, che ha affermato:
«13. il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, all'art. 17, comma 1, agli artt. 24, 25, 29, dal D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma 1, conv. in L. n. 122 del 2010, dal D.P.R. n. 602 del 1973 e dal D.Lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr.
Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del
D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi 5 e 6, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata)
o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. comma 2 e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi
i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa
o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1);
14. lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni;
15. questa Corte ha statuito che “Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una “relata in bianco”, ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)” (Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016);
16. ha ulteriormente chiarito che “In materia di riscossione di contributi previdenziali,
l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere
l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo
(nella specie la prescrizione quinquennale del credito ai sensi della L. n. 335 del 1995, ex art. 3, commi 9 e 10), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi” (Cass. n.
29294 del 2019; n. 22292 del 2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del 2016);
17. premesso che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., ad es., Cass. n. 12239 del 2007), si è sottolineato che
“laddove l'opposizione ex art. 615 c.p.c. sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come – appunto – segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria” (così Cass. n. 22292 del 2019;
n. 29294 del 2019);
18. sulla differenza tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione si è chiarito come “la prima tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi, mentre la seconda è volta a negarla in radice. La differenza è di notevole spessore: nel primo caso
l'opponente riconosce l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione e/o di quelli ad essa prodromici;
ha un interesse (giuridicamente apprezzabile) a dolersene perché vuole non già sottrarsi al pagamento del debito (che non nega), ma ai danni e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e/o ai singoli atti in cui essa si estrinseca;
nella seconda, invece, l'opponente nega
a monte l'azione esecutiva o per inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo o perché sostiene che esso abbia un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché i beni staggiti (nell'esecuzione per espropriazione, oggi non rilevante) sono impignorabili. E poiché la qualificazione giuridica d'una domanda necessariamente postula l'individuazione dell'interesse ad agire che ne è a monte, nel caso in cui sia dedotta l'omessa notifica della cartella al fine di far valere fatti estintivi del credito, l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore (per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito);
19. a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e
l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza);
20. questa Corte con la sentenza n. 31282 del 2019 ha precisato: “Nelle ipotesi in cui...il debitore affermi che la cartella esattoriale non gli è stata notificata, può agire sulla base delle risultanze dell'estratto di ruolo ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, recuperando l'azione preclusa a causa della mancata o irrituale notifica (così come ammesso da Cass. S.U. n. 7931 del 29/03/2013 e successive sentenze conformi); può anche proporre ex art. 615 c.p.c. la più generale azione di accertamento negativo del debito contributivo. Solo nel secondo caso, venendo in questione tutto il merito contributivo e non solo le questioni anteriori alla notifica della cartella, potrà procedersi all'accertamento del decorso del termine di prescrizione eventualmente maturato anche successivamente alla notifica della cartella che dovesse risultare ritualmente effettuata”;
21. le pronunce richiamate hanno ben delineato la diversa natura delle due azioni, opposizione ex art. 24 cit. e opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ciascuna retta da un distinto interesse ad agire, nonché la possibilità di cumulo delle stesse, cioè di proposizione nel medesimo giudizio (cfr. Cass. n. 29294 del 2019; n. 31282 del 2019);
22. quanto agli oneri di allegazione, si è puntualizzato (Cass. n. 31282 del 2019) che “In materia contributiva, la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che tale questione sia stata correttamente introdotta nel processo, in coerenza con il principio della domanda, e sia, quindi, pertinente al tema dell'indagine processuale così come ritualmente introdotto in giudizio;
ne consegue che il ricorrente per cassazione, che si dolga della sua mancata valutazione ad opera del giudice di merito, ha l'onere di precisare in quali termini sia stata formulata la domanda inizialmente proposta, e se ed in che modo sia stato sollecitato il dibattito processuale su tale specifica questione”
(cfr. anche Cass., sez. 6 n. 14135 del 2019)».
9. Bisogna preliminarmente rilevare che l'opposizione di cui è causa è stata proposta entro il termine di 40 giorni: la notifica dell'atto impugnato, infatti, è stata effettuata in data 02.03.2022 ed il ricorso depositato in data 07.04.2022.
Il ricorrente, perciò, ha proposto cumulativamente un'opposizione ex art. 615 c.p.c. in funzione recuperatoria dell'art. 24 D.lgs. n. 46/1999 e un'opposizione all'esecuzione quale strumento che, senza essere soggetto a termini decadenza, può essere utilizzato per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata.
10. Passando alla notifica dei titoli sottesi all'intimazione di pagamento impugnata, in relazione agli avvisi di pagamento:
• n. 33020140003230134000, relativo a contributi Modello DM10 degli anni 2011 e 2012, notificato in data 10.02.2015 a mezzo PEC, non contenuto né nell'intimazione di pagamento n.
03020229000324143000 opposta nel procedimento n. 416/2022 R.G. né nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076202300001510000 opposta nel procedimento n.
1649/2023 R.G.; • n. 33020140003231245000, relativo a contributi Modello DM10 degli anni 2012 e 2013, notificato in data 10.02.2015 a mezzo PEC, non contenuto né nell'intimazione di pagamento n.
03020229000324143000 opposta nel procedimento n. 416/2022 R.G. né nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076202300001510000 opposta nel procedimento n.
1649/2023 R.G.;
I suddetti crediti devono considerarsi prescritti per l'assenza di ulteriori atti successivi alla notifica dei singoli avvisi di addebito avvenuta in data 10.02.2015.
****
• n. 33020150001572588000, relativo a contributi Modello DM10 dell'anno 2012, notificato in data 03.11.2015 a mezzo PEC, contenuto nell'intimazione di pagamento n. 03020189002452606000 notificata in data 09.07.2018 a mezzo PEC, nell'intimazione di pagamento n.
03020199001005829000 notificata in data 12.03.2019 a mezzo PEC, nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076201900000218000 notificata in data 10.04.2019 nonché, da ultimo, nell'intimazione di pagamento n. 03020229000324143000 notificata in data 02.03.2022 (da cui scaturiva il procedimento n. 416/2022 R.G.);
• n. 33020150001572689000, relativo a contributi Modello DM10 dell'anno 2012, notificato in data 03.11.2015 a mezzo PEC, contenuto nell'intimazione di pagamento n. 03020189002452606000 notificata in data 09.07.2018 a mezzo PEC, nell'intimazione di pagamento n.
03020199001005829000 notificata in data 12.03.2019 a mezzo PEC, nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076201900000218000 notificata in data 10.04.2019 nonché, da ultimo, nell'intimazione di pagamento n. 03020229000324143000 notificata in data 02.03.2022 (da cui scaturiva il procedimento n. 416/2022 R.G.);
• n. 33020160001257482000, relativo a contributi Modello DM10 dell'anno 2016, notificato in data 12.07.2016 a mezzo PEC, contenuto nell'intimazione di pagamento n. 03020189001791389000 notificata in data 03.04.2018 a mezzo PEC, nell'intimazione di pagamento n.
03020199001005829000 notificata in data 12.03.2019 a mezzo PEC, nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076201900000218000 notificata in data 10.04.2019, nell'intimazione di pagamento n. 03020229000324143000 notificata in data 02.03.2022 (da cui scaturiva il procedimento n. 416/2022 R.G.); nonché, da ultimo, nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
03076202300001510000 (da cui scaturiva il procedimento n. 1649/2023);
• n. 33020160002314551000, relativo a contributi Modello DM10 degli anni 2014,2015 e 2016, notificato in data 04.11.2016 a mezzo PEC, contenuto nell'intimazione di pagamento n.
03020189001791389000 notificata in data 03.04.2018 a mezzo PEC, nell'intimazione di pagamento n. 03020199001005829000 notificata in data 12.03.2019 a mezzo PEC, nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076201900000218000 notificata in data 10.04.2019, nell'intimazione di pagamento n. 03020199007143526000 notificata in data 26.11.2019 nonché, da ultimo, nell'intimazione di pagamento n. 03020229000324143000 notificata in data 02.03.2022 (da cui scaturiva il procedimento n. 416/2022 R.G.);
• n. 33020160002734263000, relativo a contributi Modello DM10 dell'anno 2016, notificato in data 29.11.2016 a mezzo PEC, contenuto nell'intimazione di pagamento n. 03020189001791389000 notificata in data 03.04.2018 a mezzo PEC, nell'intimazione di pagamento n.
03020199001005829000 notificata in data 12.03.2019 a mezzo PEC, nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076201900000218000 notificata in data 10.04.2019, nell'intimazione di pagamento n. 03020229000324143000 notificata in data 02.03.2022 (da cui scaturiva il procedimento n. 416/2022 R.G.) nonché, da ultimo, nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
03076202300001510000 (da cui scaturiva il procedimento n. 1649/2023);;
• n. 33020160001368274000, relativo a contributi IVS dell'anno 2015, notificato in data
13.09.2016 a mezzo PEC, contenuto nell'intimazione di pagamento n. 03020189001791389000 notificata in data 03.04.2018 a mezzo PEC, nell'intimazione di pagamento n.
03020199001005829000 notificata in data 12.03.2019 a mezzo PEC, nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076201900000218000 notificata in data 10.04.2019, nell'intimazione di pagamento n. 03020229000324143000 notificata in data 02.03.2022 (da cui scaturiva il procedimento n. 416/2022 R.G.) nonché, da ultimo, nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
03076202300001510000 (da cui scaturiva il procedimento n. 1649/2023);
Rispetto ai suddetti avvisi di addebito è necessaria un'ulteriore precisazione: dalla documentazione depositata, risulta che l' , al fine di provare la regolarità dei singoli avvisi di CP_1 addebito, ha prodotto le ricevute di accettazione e consegna in formato .xml, composte dai files daticert.xml" (contenenti la puntuale indicazione del mittente e del destinatario, della data e dell'ora della consegna, nonché del suo oggetto); ebbene, rispetto a tale produzione, la ricorrente non ha preso specifica posizione, né ha dedotto eventuali disfunzionalità del sistema telematico che le avrebbero impedito di prenderne visione (cfr. Cass. Civ. n. 15001/2021) né, ancora, ha offerto elementi di prova idonei a superare la presunzione di conoscenza somministrata da quella ricevuta di consegna;
sicché, la notifica dell'avviso deve ritenersi valida;
• n. 33020170000033004000, relativo a contributi Modello DM10 dell'anno 2016, notificato in data 29.03.2017 a mezzo PEC, contenuto nell'intimazione di pagamento n. 03020189002452606000 notificata in data 09.07.2018 a mezzo PEC, nell'intimazione di pagamento n.
03020199001005829000 notificata in data 12.03.2019 a mezzo PEC, nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076201900000218000 notificata in data 10.04.2019, nell'intimazione di pagamento n. 03020229000324143000 notificata in data 02.03.2022 (da cui scaturiva il procedimento n. 416/2022 R.G.) nonché, da ultimo, nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
03076202300001510000 (da cui scaturiva il procedimento n. 1649/2023);
• n. 330201700001810602000, relativo a contributi Modello DM10 dell'anno 2017, notificato in data 22.06.2017 a mezzo PEC, contenuto nell'intimazione di pagamento n.
03020199001005829000 notificata in data 12.03.2019 a mezzo PEC, nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076201900000218000 notificata in data 10.04.2019, nell'intimazione di pagamento n. 03020229000324143000 notificata in data 02.03.2022 (da cui scaturiva il procedimento n. 416/2022 R.G.) nonché, da ultimo, nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
03076202300001510000 (da cui scaturiva il procedimento n. 1649/2023);
• n. 3302017000368511000, relativo a contributi Modello DM10 dell'anno 2017, notificato in data 11.08.2017 a mezzo PEC, contenuto nell'intimazione di pagamento n. 03020199001005829000 notificata in data 12.03.2019 a mezzo PEC, nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076201900000218000 notificata in data 10.04.2019, nell'intimazione di pagamento n.
03020229000324143000 notificata in data 02.03.2022 (da cui scaturiva il procedimento n. 416/2022
R.G.) nonché, da ultimo, nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
03076202300001510000 (da cui scaturiva il procedimento n. 1649/2023);
• n. 33020170001089762000, relativo a contributi IVS dell'anno 2016, notificato in data
22.09.2017 a mezzo PEC, contenuto nell'intimazione di pagamento n. 03020199001005829000 notificata in data 12.03.2019 a mezzo PEC, nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076201900000218000 notificata in data 10.04.2019, nell'intimazione di pagamento n.
03020229000324143000 notificata in data 02.03.2022 (da cui scaturiva il procedimento n. 416/2022
R.G.) nonché, da ultimo, nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
03076202300001510000 (da cui scaturiva il procedimento n. 1649/2023).
Alla luce di quanto detto, il ricorso in opposizione deve essere rigettato con riferimento agli avvisi di addebito nn. 33020150001572588000, 33020150001572689000, 33020160001257482000,
33020160002314551000, 33020160002734263000, 33020160001368274000,
33020170000033004000, 330201700001810602000, 3302017000368511000 e
33020170001089762000 attesa la presenza di atti interruttivi della prescrizione tra la notifica dei singoli avvisi di addebito e la notifica degli atti impugnati.
11.Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vengono poste a carico del ricorrente, tenuto conto del valore delle cause (38.541,66 causa N.416/22 RG - € 29.613,73 causa
N. 1649/23), della assenza di istruttoria e della non complessità della stessa, secondo i valori minimi di cui alla Tabella allegata al DM 147/22, con compensazione di 1/3 atteso il parziale accoglimento del ricorso.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da così Parte_1 provvede:
- Dichiara l'incompetenza per territorio del Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Lamezia
Terme in favore del Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Catanzaro con riferimento alle cartelle di pagamento n. 03020150004923534000 e n. 03020170009542057000, assegnando il termine di legge per l'eventuale riassunzione del giudizio;
- Accoglie parzialmente il ricorso e dichiara prescritti i crediti sottesi agli avvisi di addebito n.
33020140003230134000 e n. 33020140003231245000;
- Rigetta nel resto;
- Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di ciascuna delle parti Parte_1 convenute, che liquida in € 2.940,00 per ciascuna delle parti resistenti , e CP_1 CP_2 Pt_2 [...]
, oltre spese documentate e accessori se dovuti. Parte_2
Lamezia Terme, 05.11.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara