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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/05/2025, n. 19413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19413 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SI ST nata a [...] il [...] avverso la sentenza emessa il 7 gennaio 2025 daila Corte d'appello di Milano Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta da! Consigliere Debora Tripiccione;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto FA RG, che ha concluso per il rigetto del ricorso. C--;eheraie RILEVATO IN FATTO 1.Con la sentenza Impugnata. la Corte di appello dlc iarato la sussistenza delle condizioni per l'accoghmento della domanda di estrad: -L.one o Kutie.sic ST presentata dai Governo della Repubblica di Serbia per i re_ati di 3i -cianizzazione criminale finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e riciclaggio di denaro commessi in Serbia ed altri Stati dai 2019 al 2 agosto 2K2. 2.ST TL ricorre per .:assazlei -ie O.?.ducencio tre motivi di ricorso di seguito riassunti nei termini stretta;
-oe:2':e necessari per la motivazione. Penale Sent. Sez. 6 Num. 19413 Anno 2025 Presidente: COSTANZO ANGELO Relatore: TRIPICCIONE DEBORA Data Udienza: 28/02/2025 2.1. Violazione di legge in relazione all'art. 6 CEDU in quanto risulta dagli atti che il Tribunale serbo sta procedendo in contumacia nonostante lo stato di detenzione all'estero dell'estradanda. 2.2. Violazione della presunzione di innocenza e degli artt. 111 Cost. e 6 CEDU in quanto a seguito delle informazioni fornite, il Presidente del Collegio giudicante ha sostanzialmente formulato un giudizio di colpevolezza della ricorrente. 2.3. Violazione degli artt. 1, 2 e 3 dell'Accordo di estradizione tra l'Italia e la Repubblica della Serbia in cui si prevede un limite edittale non inferiore nel massimo a quattro anni per la concessione dell'estradizione, limite che non sussiste nel caso in esame atteso che per il reato di riciclaggio l'ordinamento giuridico serbo prevede una pena non superiore a tre anni. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esposte. 2. Il primo motivo di ricorso, oltre a non essere stato dedotto dinanzi alla Corte di appello, è manifestamente infondato in quanto l'estradizione processuale richiesta dalla Serbia risponde proprio alla finalità di assicurare, tra l'altro, la presenza dell'imputato al processo, superando la condizione di contumacia. 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Risulta, infatti, dall'ordinanza impugnata che le informazioni cui si riferisce la doglianza sono quelle necessarie ai fini del vaglio rimesso all'autorità richiesta dell'estradizione in tema di gravità indiziaria,per cui deve escludersi che le stesse abbiano in qualche modo compromesso la garanzia della presunzione di innocenza del ricorrente. 4. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Nella fattispecie in esame, come correttamente affermato dall'ordinanza impugnata, trovano applicazione !a Convegione europea di estradizione del 1957 e l'accordo tra l'Italia e la Serbia del 9 febbraio 2017,1 teso a facilitare l'applicazione della citata Convenzione. In particolare, tale accordo prevede il limitedittale non inferiore nel massimo a quattro anni all'art. 2, par. 1, con riferimento all'estradizione dei cittadini italiani. Ne consegue, pertanto, che si tratta di una disposizione non applicabile al ricorrente che non risulta possedere anche la cittadinanza italiana. 5. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che io stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 28 febbraio 2025.
udita la relazione svolta da! Consigliere Debora Tripiccione;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto FA RG, che ha concluso per il rigetto del ricorso. C--;eheraie RILEVATO IN FATTO 1.Con la sentenza Impugnata. la Corte di appello dlc iarato la sussistenza delle condizioni per l'accoghmento della domanda di estrad: -L.one o Kutie.sic ST presentata dai Governo della Repubblica di Serbia per i re_ati di 3i -cianizzazione criminale finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e riciclaggio di denaro commessi in Serbia ed altri Stati dai 2019 al 2 agosto 2K2. 2.ST TL ricorre per .:assazlei -ie O.?.ducencio tre motivi di ricorso di seguito riassunti nei termini stretta;
-oe:2':e necessari per la motivazione. Penale Sent. Sez. 6 Num. 19413 Anno 2025 Presidente: COSTANZO ANGELO Relatore: TRIPICCIONE DEBORA Data Udienza: 28/02/2025 2.1. Violazione di legge in relazione all'art. 6 CEDU in quanto risulta dagli atti che il Tribunale serbo sta procedendo in contumacia nonostante lo stato di detenzione all'estero dell'estradanda. 2.2. Violazione della presunzione di innocenza e degli artt. 111 Cost. e 6 CEDU in quanto a seguito delle informazioni fornite, il Presidente del Collegio giudicante ha sostanzialmente formulato un giudizio di colpevolezza della ricorrente. 2.3. Violazione degli artt. 1, 2 e 3 dell'Accordo di estradizione tra l'Italia e la Repubblica della Serbia in cui si prevede un limite edittale non inferiore nel massimo a quattro anni per la concessione dell'estradizione, limite che non sussiste nel caso in esame atteso che per il reato di riciclaggio l'ordinamento giuridico serbo prevede una pena non superiore a tre anni. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esposte. 2. Il primo motivo di ricorso, oltre a non essere stato dedotto dinanzi alla Corte di appello, è manifestamente infondato in quanto l'estradizione processuale richiesta dalla Serbia risponde proprio alla finalità di assicurare, tra l'altro, la presenza dell'imputato al processo, superando la condizione di contumacia. 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Risulta, infatti, dall'ordinanza impugnata che le informazioni cui si riferisce la doglianza sono quelle necessarie ai fini del vaglio rimesso all'autorità richiesta dell'estradizione in tema di gravità indiziaria,per cui deve escludersi che le stesse abbiano in qualche modo compromesso la garanzia della presunzione di innocenza del ricorrente. 4. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Nella fattispecie in esame, come correttamente affermato dall'ordinanza impugnata, trovano applicazione !a Convegione europea di estradizione del 1957 e l'accordo tra l'Italia e la Serbia del 9 febbraio 2017,1 teso a facilitare l'applicazione della citata Convenzione. In particolare, tale accordo prevede il limitedittale non inferiore nel massimo a quattro anni all'art. 2, par. 1, con riferimento all'estradizione dei cittadini italiani. Ne consegue, pertanto, che si tratta di una disposizione non applicabile al ricorrente che non risulta possedere anche la cittadinanza italiana. 5. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che io stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 28 febbraio 2025.