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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 23/04/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, 2^ Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, composto dai Signori Magistrati:
dott. Anna Fasan Presidente
dott. Annalisa Barzazi Giudice
dott. Gianmarco Calienno Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
di apertura della liquidazione controllata nei confronti di (CF ), su domanda Parte_1 C.F._1
dello stesso debitore, rapp. e dif. dall'avv. NADIR
PLASENZOTTI;
visti il ricorso e l'allegata documentazione;
sentita la relazione del giudice delegato alla trattazione del procedimento;
ritenuta la propria competenza territoriale ai sensi dell'art. 27, c. 2 e 3 D.Lgs.n.14/2019 (CCII), essendo la parte ricorrente residente nel circondario dell'intestato
Tribunale;
ritenuta la legittimazione dell'istante, ai sensi degli artt. 2 lett. c), 269 CCII, in quanto: -è persona fisica non assoggettabile a liquidazione giudiziale o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
-è in stato di sovraindebitamento, risultando la sua insolvenza da quanto esposto nel ricorso e dalla documentazione prodotta, atteso che a fronte di un indebitamento complessivo di € 399.413,86, il patrimonio prontamente liquidabile è esclusivamente costituito, non essendo il debitore proprietario di beni immobili o mobili registrati, da un credito a titolo di indennità di fine rapporto per Euro 56.351,45 e l'eventuale porzione dei propri redditi da lavoro che eccederà rispetto a quanto sarà escluso dalla liquidazione in forza del decreto di cui alla lett.b) del 4° comma dell'art.268 CCII per il mantenimento del debitore e della propria famiglia;
rilevato che al ricorso è stata allegata la relazione del gestore della crisi designato dall'Organismo di
Composizione della Crisi “Segretariato sociale
Rialziamoci Italia – Udine” (iscritto al n.378 del
Registro Organismi del Ministero della Giustizia), avv.
Elisa Macor, nella quale è stata illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria, del debitore ed è
stata espressa una valutazione positiva sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
rilevato che non sono state proposte domande di accesso alle procedure di cui titolo IV del CCII;
ritenuto che l'art. 268 c. 4 lett. b) CCII demanda “al giudice” la determinazione della parte del reddito da lavoro o pensione non acquisibile alla liquidazione,
mentre l'apertura della procedura compete al “tribunale,”
che nomina il giudice delegato con sentenza al cui contenuto, indicato dall'art. 270 CCII, è estranea siffatta determinazione che compete, quindi, al giudice
2 delegato, analogamente a quanto previsto dall'art. 146
CCII per la liquidazione giudiziale;
rilevato, quanto agli effetti dell'apertura della liquidazione controllata, che a mente del comma 5
dell'art.270 CCII, si applicano l'art.142 (Beni del debitore) e l'art.143 CCII (Rapporti processuali) in quanto compatibili e gli art.150 CCII (divieto di azioni esecutive e cautelari individuali) e 151 CCII (concorso creditori) CCII, fermo restando che per i casi non espressamente regolati dal CAPO IX (liquidazione controllata) si applicano, altresì, in quanto compatibili,
le disposizioni di cui al titolo III, sezioni II e III;
ritenuto che, anche se l'art. 270 c. 4 CCI prevede testualmente che l'inserimento della sentenza nel sito
Internet del Tribunale avvenga a cura del liquidatore, dal momento che l'adempimento non può essere eseguito che dalla cancelleria, risulti inutile onerare il liquidatore di proporre un'istanza alla cancelleria per tale incombente, unica attività dallo stesso esigibile;
P.Q.M.
visti gli artt. 2, 269, 270 CCII:
a) dichiara l'apertura della liquidazione controllata nei confronti di (C.F: Parte_1
); C.F._1
b) nomina quale Giudice Delegato il dott. Gianmarco
Calienno;
c) nomina liquidatore il professionista designato dall'Organismo di Composizione della Crisi, avv.
Elisa Macor, codice fiscale;
C.F._2
3 d) ordina al debitore il deposito, ove non già
effettuato, entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché
dell'elenco dei creditori;
e) assegna ai terzi, che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo della posta elettronica certificata, al domicilio digitale che questo attiverà ai sensi dell'art. 10, comma 2
CCII, o, in difetto, mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, comma 3 CCII, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
f) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, con avvertimento che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore secondo le disposizioni di cui all'art.216, comma 2 CCII;
g) ordina che, nel caso vi siano beni immobili o beni mobili registrati, la sentenza sia trascritta presso gli uffici competenti;
h) dispone che, a cura della cancelleria, la presente sentenza sia inserita nel sito Internet del
Tribunale di Udine;
4 i) dispone che, a cura della cancelleria, la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore;
j) dispone che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Così deciso in Udine, addì 17/04/2025
IL PRESIDENTE
Anna Fasan
IL GIUDICE ESTENSORE
Gianmarco Calienno
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, 2^ Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, composto dai Signori Magistrati:
dott. Anna Fasan Presidente
dott. Annalisa Barzazi Giudice
dott. Gianmarco Calienno Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
di apertura della liquidazione controllata nei confronti di (CF ), su domanda Parte_1 C.F._1
dello stesso debitore, rapp. e dif. dall'avv. NADIR
PLASENZOTTI;
visti il ricorso e l'allegata documentazione;
sentita la relazione del giudice delegato alla trattazione del procedimento;
ritenuta la propria competenza territoriale ai sensi dell'art. 27, c. 2 e 3 D.Lgs.n.14/2019 (CCII), essendo la parte ricorrente residente nel circondario dell'intestato
Tribunale;
ritenuta la legittimazione dell'istante, ai sensi degli artt. 2 lett. c), 269 CCII, in quanto: -è persona fisica non assoggettabile a liquidazione giudiziale o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
-è in stato di sovraindebitamento, risultando la sua insolvenza da quanto esposto nel ricorso e dalla documentazione prodotta, atteso che a fronte di un indebitamento complessivo di € 399.413,86, il patrimonio prontamente liquidabile è esclusivamente costituito, non essendo il debitore proprietario di beni immobili o mobili registrati, da un credito a titolo di indennità di fine rapporto per Euro 56.351,45 e l'eventuale porzione dei propri redditi da lavoro che eccederà rispetto a quanto sarà escluso dalla liquidazione in forza del decreto di cui alla lett.b) del 4° comma dell'art.268 CCII per il mantenimento del debitore e della propria famiglia;
rilevato che al ricorso è stata allegata la relazione del gestore della crisi designato dall'Organismo di
Composizione della Crisi “Segretariato sociale
Rialziamoci Italia – Udine” (iscritto al n.378 del
Registro Organismi del Ministero della Giustizia), avv.
Elisa Macor, nella quale è stata illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria, del debitore ed è
stata espressa una valutazione positiva sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
rilevato che non sono state proposte domande di accesso alle procedure di cui titolo IV del CCII;
ritenuto che l'art. 268 c. 4 lett. b) CCII demanda “al giudice” la determinazione della parte del reddito da lavoro o pensione non acquisibile alla liquidazione,
mentre l'apertura della procedura compete al “tribunale,”
che nomina il giudice delegato con sentenza al cui contenuto, indicato dall'art. 270 CCII, è estranea siffatta determinazione che compete, quindi, al giudice
2 delegato, analogamente a quanto previsto dall'art. 146
CCII per la liquidazione giudiziale;
rilevato, quanto agli effetti dell'apertura della liquidazione controllata, che a mente del comma 5
dell'art.270 CCII, si applicano l'art.142 (Beni del debitore) e l'art.143 CCII (Rapporti processuali) in quanto compatibili e gli art.150 CCII (divieto di azioni esecutive e cautelari individuali) e 151 CCII (concorso creditori) CCII, fermo restando che per i casi non espressamente regolati dal CAPO IX (liquidazione controllata) si applicano, altresì, in quanto compatibili,
le disposizioni di cui al titolo III, sezioni II e III;
ritenuto che, anche se l'art. 270 c. 4 CCI prevede testualmente che l'inserimento della sentenza nel sito
Internet del Tribunale avvenga a cura del liquidatore, dal momento che l'adempimento non può essere eseguito che dalla cancelleria, risulti inutile onerare il liquidatore di proporre un'istanza alla cancelleria per tale incombente, unica attività dallo stesso esigibile;
P.Q.M.
visti gli artt. 2, 269, 270 CCII:
a) dichiara l'apertura della liquidazione controllata nei confronti di (C.F: Parte_1
); C.F._1
b) nomina quale Giudice Delegato il dott. Gianmarco
Calienno;
c) nomina liquidatore il professionista designato dall'Organismo di Composizione della Crisi, avv.
Elisa Macor, codice fiscale;
C.F._2
3 d) ordina al debitore il deposito, ove non già
effettuato, entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché
dell'elenco dei creditori;
e) assegna ai terzi, che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo della posta elettronica certificata, al domicilio digitale che questo attiverà ai sensi dell'art. 10, comma 2
CCII, o, in difetto, mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, comma 3 CCII, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
f) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, con avvertimento che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore secondo le disposizioni di cui all'art.216, comma 2 CCII;
g) ordina che, nel caso vi siano beni immobili o beni mobili registrati, la sentenza sia trascritta presso gli uffici competenti;
h) dispone che, a cura della cancelleria, la presente sentenza sia inserita nel sito Internet del
Tribunale di Udine;
4 i) dispone che, a cura della cancelleria, la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore;
j) dispone che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Così deciso in Udine, addì 17/04/2025
IL PRESIDENTE
Anna Fasan
IL GIUDICE ESTENSORE
Gianmarco Calienno
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