Articolo 9 della Legge 26 maggio 2000, n. 147
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10 giugno 2000
Art. 9. Personale da destinare alle istituzioni
scolastiche e universitarie all'estero 1. La selezione del personale di ruolo dello Stato da destinare sia alle scuole europee sia alle iniziative e alle istituzioni scolastiche ed universitarie all'estero di cui all'articolo 639 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 , e' effettuata mediante la formazione di una graduatoria permanente per titoli culturali, professionali e di conoscenza della lingua, da accertare mediante una prova pratico-orale finalizzata alla conoscenza scritta e orale della medesima. Tale graduatoria e' aggiornata ogni tre anni.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro degli affari esteri e' autorizzato ad emanare un regolamento ai sensi dell' articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e successive modificazioni, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, per disciplinare le modalita' relative alla selezione del personale di ruolo di cui al comma 1 da destinare all'estero a decorrere dall'anno scolastico 2001-2002 nel rispetto dei principi fissati dall' articolo 36, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , come sostituito dall' articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 . Fino alla conclusione dell'anno scolastico 2001-2002 resta in vigore la graduatoria pubblicata ai sensi della ordinanza ministeriale pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 38 del 16 maggio 1997.
3. Il personale di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto al comma 5, non puo' prestare servizio all'estero per piu' di due periodi, ciascuno di cinque anni scolastici o accademici. Tali periodi di servizio all'estero non possono essere prestati continuativamente, ma debbono essere intervallati da un periodo di servizio effettivo nel territorio nazionale di almeno tre anni, al termine del quale e' necessario superare nuovamente la selezione prevista dalle disposizioni vigenti, per poter concorrere a un nuovo incarico. I servizi prestati all'estero ai sensi del presente comma e del comma 5 non sono cumulabili. Coloro che abbiano compiuto i due periodi di servizio all'estero perdono definitivamente titolo a partecipare alla selezione predetta.
4. Il personale di ruolo della scuola che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presti servizio all'estero, puo', a domanda, completare il mandato settennale in corso. Tale personale, dopo il triennio di servizio in Italia di cui al comma 3, potra' concorrere ad un nuovo incarico all'estero per un periodo di cinque anni scolastici o accademici solo nel caso in cui non vi abbia gia' prestato servizio per un periodo complessivo superiore a sette anni.
5. Per il personale da destinare alle scuole europee si predispone una graduatoria specifica, che e' aggiornata ogni tre anni. La durata del servizio prestato presso tali scuole e' stabilita in nove anni non prorogabili e non e' consentita la partecipazione a ulteriori selezioni.
6. Il servizio all'estero puo' essere interrotto sulla base delle esigenze del sistema educativo nazionale o per accertata inidoneita' del personale interessato.
7. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con il presente articolo.
Note all'art. 9:
- L'art. 639 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la scuola, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 , e' il seguente:
"Art. 639 (Contingenti del personale da destinare all'estero). - 1. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro e con i Ministri rispettivamente competenti in rapporto alle categorie di personale da destinare all'estero, sono ~stabiliti, secondo i piani triennali di cui all'art. 640, comma 2, i contingenti del personale di ruolo dello Stato da assegnare alle iniziative ed istituzioni scolastiche italiane all'estero di cui all'art. 625, alle scuole europee e alle istituzioni scolastiche ed universitarie estere, tenendo conto delle indicazioni fornite alle autorita' diplomatiche e consolari anche in riferimento ad osservazioni e proposte di apposite commissioni sindacali istituite presso ciascun consolato in analogia a quanto disposto dall'art. 597. Nel medesimo decreto e' fissato altresi' il limite massimo di spesa.
2. I contingenti di cui al comma 1 sono soggetti a revisione annuale.
3. Il contingente del personale di ruolo di cui al presente articolo, escluso quello da destinare senza oneri a carico dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, e' stabilito entro il limite massimo di 1.400 unita', prevede che, con piano triennale, ma ogni anno venga stabilito d'intesa con i Ministeri interessati il contingente del personale dalla scuola destinato alle scuole e ad altre iniziative all'estero".
- L'art. 17 della legge 23 agosto l988, n. 400, recante la disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio, e' il seguente:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali;
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autotizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.
- Il comma 3 dell'art. 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , recante razionalizzazione e organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, per il reclutamento del personale, come sostituito dall' art. 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 , e' il seguente:
"3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi:
a) adeguata pubblicita' della selezione e modalita' di svolgimento che garantiscano l'imparzalita' e assicurino economicita' e celerita' di espletamento, ricorrendo, ove e' opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;
b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;
c) rispetto delle pari opportunita' tra lavoratrici e lavoratori;
d) decentramento delle procedure di reclutamento;
e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali, prevede siano adottati i seguenti principi: adeguata pubblicita' della selezione, modalita' di svolgimento che garantisca l'imparzialita' e assicuri economicita' e celerita' all'espletamento, ricorrendo anche a forme di sistemi automatizzati o realizzare forme di preselezione;
adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;
rispetto delle pari opportunita' tra lavoratori;
decentramento delle procedure di reclutamento;
composizioni delle commissioni con esperti di comprovata esperienza scelti tra funzionari o docenti esterni che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche pubbliche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni sindacali".
Entrata in vigore il 10 giugno 2000
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