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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XVII, sentenza 18/02/2026, n. 1411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1411 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1411/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 17, riunita in udienza il
16/05/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SCHININA' GIAMBATTISTA, Presidente e Relatore
FAILLA CARMELO, Giudice
SALVUCCI DAVID, Giudice
in data 16/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2486/2024 depositato il 21/05/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7414/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
7 e pubblicata il 30/11/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170031133151000 IRPEF-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170031133151000 IVA-ALTRO 2006 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 849/2025 depositato il
23/05/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 7414/2023 del 27.10.2023, depositata il 30.11.2023, la C.G.T. di primo grado di Catania, in parziale accoglimento del ricorso proposto da Resistente_1, dichiarava cessata la materia del contendere con riferimento a quattro delle cartelle oggetto della impugnata intimazione di pagamento, notificata il 11.03.2019, come individuate in sentenza, annullava la cartella con finale 33151, notificata il
05.03.2019, perché non preceduta dalla notifica dell'avviso di accertamento che ne costituiva l'atto presupposto ed annullava la intimazione di pagamento con riferimento alla cartella con finale 844, per essersi notificata a mezzo posta con consegna a mani di familiare, ma senza l'invio della raccomandata informativa alla destinataria, condannava l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Catania, in solido con l'Agenzia delle Entrate Riscossione alle spese di giudizio in favore della ricorrente, come liquidate.
L'Agenzia delle Entrate ha proposto appello limitatamente al capo di sentenza di annullamento della cartella con finale 33151 e, ritenuta, a termini dell'art. 58 D.Lgs. n.546/1992 e s.m.i., ammissibile la produzione documentale che depositava in appello, ha chiesto riformarsi sul punto la impugnata decisione, essendovi prova agli atti, come si documentava, che l'avviso di accertamento, atto presupposto della cennata cartella di pagamento, era stato regolarmente notificato alla interessata e si era impugnato dalla stessa, con ricorso rigettato dalla C.T.P. di Catania con sentenza n. 9934/5/2018, depositata il 04.10.2018, divenuta definitiva perché non impugnata, ha chiesto, pertanto, in parziale riforma della sentenza impugnata, il rigetto del ricorso proposto dalla Resistente_1 e confermarsi la legittimità dell'operato dell'Ufficio, con la condanna della appellata alle spese di giudizio come da nota spese.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha aderito all'appello dell'AdE ed ha chiesto confermarsi la sentenza impugnata con condanna dell'appellata alle spese di giudizio.
La intimata non ha svolto attività difensiva.
La causa si è posta in decisione alla adunanza in camera di consiglio del 16.05.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato .
In via pregiudiziale, si osserva che, risalendo il primo grado del presente giudizio all'anno 2019, è ammissibile, ai sensi dell'art. 58 D.Lgs. n.546/1992 , la produzione in questo grado di appello, della sopradetta sentenza della C.T.P. di Catania n. 9934/5/2018, depositata il 04.10.2018, una volta dichiarata dalla Corte
Costituzionale, con sentenza n.36 del 27/03/2025, l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, c.2, D.Lgs.
30.12.2023, n. 220, nella parte in cui prescriveva che le disposizioni di cui all'art. 1, c.1, lettera bb), dello stesso D.Lgs. n. 220 del 2023 si applicavano ai giudizi instaurati in secondo grado a decorrere dal giorno successivo alla sua entrata in vigore, anziché ai giudizi di appello il cui primo grado sia stato instaurato successivamente all'entrata in vigore del citato D.Lgs. n.220/2023.
Nel merito, poiché la citata sentenza n. 9934/5/2018 dalla C.T.P. ,oggi, C.T.G. di I° grado di Catania, comprova che l'avviso di accertamento che ebbe a precedere la sopradetta cartella di pagamento, si era validamente notificato alla Resistente_1, tanto da essersi impugnato dalla stessa avanti la predetta C.T.P. di Catania, ne consegue la legittimità della sopradetta cartella, preceduta, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, dalla notifica del suddetto avviso di accertamento che ne ebbe a costituire l'atto presupposto. L'appello va, pertanto, accolto ed, in parziale riforma della sentenza impugnata, va rigettato il ricorso proposto dalla Resistente_1 avverso la cartella di pagamento con finale 33151.
Le spese seguono la soccombenza e si pongono a carico della Lombardo, liquidandole in € 1.000,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Catania ed in € 800,00 in favore dell'Agenzia delle
Entrate Riscossione, oltre accessori se dovuti. In parziale riforma della sentenza impugnata, le spese del giudizio di primo grado si compensano tra le parti, atteso il parziale accoglimento del ricorso introduttivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Catania ed, in parziale riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso proposto da Resistente_1 avverso la cartella di pagamento con finale 33151. Condanna l'appellata Resistente_1 al pagamento delle spese del giudizio di appello come liquidate in favore dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Catania ed in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione. Compensa tra le parti le spese del giudizio di primo grado.
Catania lì 16.05.2025 Il Presidente relatore
AM NI
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 17, riunita in udienza il
16/05/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SCHININA' GIAMBATTISTA, Presidente e Relatore
FAILLA CARMELO, Giudice
SALVUCCI DAVID, Giudice
in data 16/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2486/2024 depositato il 21/05/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7414/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
7 e pubblicata il 30/11/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170031133151000 IRPEF-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170031133151000 IVA-ALTRO 2006 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 849/2025 depositato il
23/05/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 7414/2023 del 27.10.2023, depositata il 30.11.2023, la C.G.T. di primo grado di Catania, in parziale accoglimento del ricorso proposto da Resistente_1, dichiarava cessata la materia del contendere con riferimento a quattro delle cartelle oggetto della impugnata intimazione di pagamento, notificata il 11.03.2019, come individuate in sentenza, annullava la cartella con finale 33151, notificata il
05.03.2019, perché non preceduta dalla notifica dell'avviso di accertamento che ne costituiva l'atto presupposto ed annullava la intimazione di pagamento con riferimento alla cartella con finale 844, per essersi notificata a mezzo posta con consegna a mani di familiare, ma senza l'invio della raccomandata informativa alla destinataria, condannava l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Catania, in solido con l'Agenzia delle Entrate Riscossione alle spese di giudizio in favore della ricorrente, come liquidate.
L'Agenzia delle Entrate ha proposto appello limitatamente al capo di sentenza di annullamento della cartella con finale 33151 e, ritenuta, a termini dell'art. 58 D.Lgs. n.546/1992 e s.m.i., ammissibile la produzione documentale che depositava in appello, ha chiesto riformarsi sul punto la impugnata decisione, essendovi prova agli atti, come si documentava, che l'avviso di accertamento, atto presupposto della cennata cartella di pagamento, era stato regolarmente notificato alla interessata e si era impugnato dalla stessa, con ricorso rigettato dalla C.T.P. di Catania con sentenza n. 9934/5/2018, depositata il 04.10.2018, divenuta definitiva perché non impugnata, ha chiesto, pertanto, in parziale riforma della sentenza impugnata, il rigetto del ricorso proposto dalla Resistente_1 e confermarsi la legittimità dell'operato dell'Ufficio, con la condanna della appellata alle spese di giudizio come da nota spese.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha aderito all'appello dell'AdE ed ha chiesto confermarsi la sentenza impugnata con condanna dell'appellata alle spese di giudizio.
La intimata non ha svolto attività difensiva.
La causa si è posta in decisione alla adunanza in camera di consiglio del 16.05.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato .
In via pregiudiziale, si osserva che, risalendo il primo grado del presente giudizio all'anno 2019, è ammissibile, ai sensi dell'art. 58 D.Lgs. n.546/1992 , la produzione in questo grado di appello, della sopradetta sentenza della C.T.P. di Catania n. 9934/5/2018, depositata il 04.10.2018, una volta dichiarata dalla Corte
Costituzionale, con sentenza n.36 del 27/03/2025, l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, c.2, D.Lgs.
30.12.2023, n. 220, nella parte in cui prescriveva che le disposizioni di cui all'art. 1, c.1, lettera bb), dello stesso D.Lgs. n. 220 del 2023 si applicavano ai giudizi instaurati in secondo grado a decorrere dal giorno successivo alla sua entrata in vigore, anziché ai giudizi di appello il cui primo grado sia stato instaurato successivamente all'entrata in vigore del citato D.Lgs. n.220/2023.
Nel merito, poiché la citata sentenza n. 9934/5/2018 dalla C.T.P. ,oggi, C.T.G. di I° grado di Catania, comprova che l'avviso di accertamento che ebbe a precedere la sopradetta cartella di pagamento, si era validamente notificato alla Resistente_1, tanto da essersi impugnato dalla stessa avanti la predetta C.T.P. di Catania, ne consegue la legittimità della sopradetta cartella, preceduta, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, dalla notifica del suddetto avviso di accertamento che ne ebbe a costituire l'atto presupposto. L'appello va, pertanto, accolto ed, in parziale riforma della sentenza impugnata, va rigettato il ricorso proposto dalla Resistente_1 avverso la cartella di pagamento con finale 33151.
Le spese seguono la soccombenza e si pongono a carico della Lombardo, liquidandole in € 1.000,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Catania ed in € 800,00 in favore dell'Agenzia delle
Entrate Riscossione, oltre accessori se dovuti. In parziale riforma della sentenza impugnata, le spese del giudizio di primo grado si compensano tra le parti, atteso il parziale accoglimento del ricorso introduttivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Catania ed, in parziale riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso proposto da Resistente_1 avverso la cartella di pagamento con finale 33151. Condanna l'appellata Resistente_1 al pagamento delle spese del giudizio di appello come liquidate in favore dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Catania ed in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione. Compensa tra le parti le spese del giudizio di primo grado.
Catania lì 16.05.2025 Il Presidente relatore
AM NI