Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 20/02/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1598/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice Paola Irene Calastri ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1598/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FABIANA LEDDA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio degli avv.ti DI TUCCI ROBERTO e PAOLO SPIGA CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto davanti all'intestato Tribunale di Sassari, in funzione di giudice del lavoro, Parte_1 l' , chiedendo il riconoscimento dell'inabilità permanente in misura percentuale da accertarsi CP_1 mediante CTU ai fini dell'ottenimento della rendita ovvero, in subordine, dell'indennizzo del danno biologico in conseguenza della malattia professionale a carico del rachide cervicale e lombare contratta durante l'attività lavorativa prestata con la mansione di operatore ecologico per conto di varie ditte.
Più precisamente, l'odierno ricorrente dal 2006 fino al 2015 ha lavorato con la qualifica di autista e operatore ecologico presso la Ditta Gesenu spa e, poi, dal 2015 fino al mese di marzo 2023 presso
EN AL.
A decorrere dall'01/04/2023 egli svolge la medesima attività presso la Controparte_2
Per la patologia sofferta, in data 22/02/2021 ha presentato domanda all' per il Parte_1 CP_1 riconoscimento della malattia professionale, con esito infruttuoso, poiché in data 15/03/2021 l'Istituto ha motivato il proprio diniego sul presupposto che “gli accertamenti effettuati per il riconoscimento della malattia professionale consentono di escludere l'esistenza del nesso causale tra il rischio lavorativo cui è stato esposto e la malattia denunciata”.
Costituitosi in giudizio, l' ha contestato la fondatezza della domanda, chiedendone il rigetto. CP_1 pagina 1 di 5
I testi escussi hanno confermato i fatti dedotti in giudizio (il teste ha dichiarato: “ADR: io CP_3 sono stato un collega di lavoro del ricorrente. Noi abbiamo lavorato insieme dal 2006 fino al 2021, data in cui io sono andato in pensione. Abbiamo lavorato prima con la UN e poi anche con altre società, ultima delle quali EN AL. Io ero autista e il ricorrente era un “aggangino”. Sentito sui capi di cui al ricorso, così risponde: Capo a) è vero quanto mi si chiede;
preciso che, quando subentrava nell'appalto una nuova azienda si rivoluzionava un po' tutto ed anche le squadre cambiavano. Confermo che, negli ultimi anni in cui io ed il ricorrente abbiamo lavorato nuovamente nella stessa squadra, lui guidava il furgone scendeva dal mezzo per effettuare l'aggancio dei cassonetti e lo sgancio e ricollocazione di quest'ultimo nell'alloggiamento in strada. Attività che lui svolgeva da solo. ADR Giudice: io so che il ricorrente effettuava l'attività appena riferita perché io guidavo il camion grande per il caricamento laterale ed avevamo la stessa zona e lo stesso percorso, quindi, io lo trovavo al lavoro. Capo b) confermo che dal 2006 al 2015, periodo in cui vi era ancora Gesenu, il ricorrente lavorava di notte dalle 22:00 alle 04:00. Dopo il 2015 l'azienda che era subentrata UN aveva eliminato gli orari notturni e si lavorava dalle 04:00 alle 10:00 del mattino. Capo c) è vero;
si tratta dell'attività di cui ho riferito prima che ho visto svolger al ricorrente nei miei ultimi anni di lavoro quando siamo stati assegnati alla stessa zona del . Attività che il ricorrente Parte_2 svolge ancora oggi;
io lo so perché anche se io sono in pensione ci troviamo ancora con molti colleghi e se ne parla. Capo d) ho già risposto. Capo e) sono a conoscenza della circostanza di cui mi si chiede perché, come ho appena detto, se ne parla con gli ex colleghi. Capo f) che io sappia ancora oggi gli orari sono rimasti gli stessi;
lo so perché al mattino presto quando porto il mio cane fuori vedo gli spazzini al lavoro e mi fermo a parlare con loro”; il teste ha dichiarato “ADR: io sono un Tes_1 collega di lavoro del ricorrente dal 2012, data in cui io ho iniziato a lavorare con Gesenu, e lavoriamo insieme ancora oggi. Io effettuo la raccolta porta a porta e il ricorrente svuota i cassoni dell'umido.
Sentito sui capi di cui al ricorso, così risponde: Capo a) Io posso rispondere limitatamente al periodo che va dal 2012 al 2015 e confermo che in tale periodo il ricorrente ha svolto sia l'attività di conducente del furgone sia quella di “aggancino”, nel senso che lui guidava il mezzo e si occupava anche di agganciare i cassoni per il loro svotamento e poi li sganciava e li riposizionava. Tale attività veniva svolta dal ricorrente da solo. Io lo so perché noi ci incontravamo al lavoro alla stessa ora ed ognuno sapeva quali erano le attività dell'altro. Io iniziavo a lavorare quando lui finiva. Capo b) è vero;
quando io ho conosciuto il ricorrente l'orario era dalle 22:00 alle 4:00. Io invece iniziavo a lavorare alle 4:00. Capo c) confermo che dopo che è subentrata la società EN AL il ricorrente ha continuato a svolgere l'attività da me riferita prima. Capo d) confermo che con EN AL l'orario era cambiato ed il ricorrente lavorava dalle 4:00 alle 10:20. Si tratta dello stesso orario che osservo io e che osserviamo ancora oggi. Capo e) è vero;
ha mantenuto le stesse mansioni Pt_1 anche con EN AL scarl. Capo f) è vero, ho già risposto”).
Il CTU nominato, in base alle notizie anamnestiche e alla valutazione clinica corredata da certificazioni e da esami radiologici, all'esito dell'accertamento sotto il profilo medico - legale, ha concluso l'elaborato peritale come segue:
“A livello del distretto lombare del rachide è frequente il manifestarsi di patologie, spesso associate tra loro, rappresentate dalla spondiloartrosi, protrusioni o ernie discali. L'origine di tali patologie è multifattoriale (costituzione fisica, malformazioni congenite, altre patologie osteoarticolari, pregressi traumatismi, fattori ormonali, abitudini di vita, etc.) e si possono manifestare in tutti i settori e in tutte le occupazioni lavorative;
tuttavia studi sperimentali e statistico-epidemiologici hanno dimostrato che pagina 2 di 5 alcuni settori lavorativi, nei quali si è sottoposti, in maniera non occasionale, alla movimentazione manuale di carichi, a vibrazioni al corpo intero (WBV) a posture incongrue (fisse e/o protratte) e a movimenti e torsioni del tronco, presentino rilevanti fattori di rischi per patologie a livello di tale distretto.
Dopo tali premesse si può asserire che quello degli operatori ecologici con funzione di autista/aggancino rappresenta un settore lavorativo nel quale intervengono fattori di natura occupazionale responsabili di un sovraccarico biomeccanico a livello di rachide lombare, con conseguente possibile insorgenza precoce di processi degenerativi a carico delle strutture articolari rachidee (spondilosi e spondilouncoartrosi) e alterazioni a carico del disco intervertebrale
(protrusione o ernia discale).
Andando nello specifico del caso in oggetto si può rilevare quanto segue il periziando ha svolto per quasi 20 anni (dal 2006 a tuttoggi) attività di conducente mezzi di raccolta rifiuti urbani e aggancino, con turni lavorativi quotidiani di 6 ore per 6 giorni alla settimana dai dati anamnestici e dalle certificazioni in atti emerge una storia, datante da circa 3 anni, di lombalgia associata a sciatalgia sx persistente e ingravescente nel corso degli anni gli accertamenti eseguiti in merito hanno mostrato all'RX “spondiloartrosi e discopatie” e all'RMN “condizione di spondilo-disco-artrosi lombare con riduzione in altezza degli spazi e apposizioni osteofitosiche marginali, segni di artrosi interapofisaria (nel complesso si rileva una stenosi plurisegmentaria su base degenerativa del canale neurale) protrusioni discali multiple dal L1 ad S1, qualcuna con caratteristiche erniarie”.
in udienza dell'11.7.2024 venivano raccolte da parte di di lavoro prove testimoniali Pt_3 dalle quali risulta che dal 2006 al 2023 ha svolto la mansione di operatore ecologico addetto alla guida del furgone e di “aggancino”, scendendo dal mezzo per effettuare l'aggancio dei cassonetti e lo sgancio e ricollocazione di quest'ultimo nell'alloggiamento in strada;
tale attività veniva eseguita da solo con turni lavorativi quotidiani di circa 6 ore per 6 giorni alla settimana.
in visita del medico competente eseguita nel gennaio del 2023 veniva riconosciuto idoneo con limitazioni (evitare movimentazione manuale di carichi di peso superiore a 15 kg).
dal Documento di Valutazione del Rischio (DVR) fornito da EN AL (aggiornato
23.11.2023) risulta: “Per movimentazione manuale dei carichi (MMC) si intende qualsiasi tipo di attività che comporti operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari. Per la valutazione dei rischi nelle attività di movimentazione manuale dei carichi sono stati presi in considerazione, quali elementi di riferimento: • le caratteristiche del carico;
• lo sforzo fisico richiesto;
• le caratteristiche dell'ambiente di lavoro;
• le esigenze connesse all'attività. Va ricordato inoltre che fanno parte di questo titolo anche i rischi derivanti da Movimenti ripetitivi e continuativi. La valutazione del rischio da MMC e stata preceduta da un'analisi che ha evidenziato che la sola mansione esposta e quella di autista/addetto raccolta e trasporto rifiuti Da un'indagine della CO (Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione) “Analisi statistica degli infortuni nelle attività di igiene urbana nelle aziende dei servizi ambientali e territoriali” e emerso che vari sono i fattori di rischio specifico pagina 3 di 5 da movimentazione manuale dei carichi associati alla raccolta dei rifiuti;
si evidenziano ad esempio: • fattori legati alle caratteristiche del carico che può essere troppo pesante o difficile da afferrare o instabile e disomogeneo o di contenuto tale da richiedere che la movimentazione avvenga in maniera non ottimale;
• fattori legati alla necessita di torsioni del busto o di movimenti a strappo;
• azioni ripetute di trascinamento e spinta nella movimentazione dei cassonetti nel caso di caricamento posteriore;
• torsioni del tronco associate a lunghi tempi di adibizione nell'utilizzo di strumenti a spalla (es. soffiatore) nello spazzamento manuale e in altre attività. I danni più comunemente riscontrati sono a carico del tratto dorso-lombare della colonna vertebrale e dei muscoli annessi (mal di schiena, ernia del disco, artrosi. In conclusione, lo studio evidenzia come l'ambiente di lavoro
“strada” costituisca un punto di maggiore attenzione per le aziende del settore. Le attività su strada, infatti, si distinguono per una rischiosità, di per se non facilmente gestibile: • per le peculiarità dell'ambiente di lavoro e per la presenza di numerosi elementi e variabili che interferiscono con lo svolgimento delle attività; • per le interazioni derivanti dall'uso di attrezzature di lavoro manuali e meccaniche e mezzi di trasporto;
• a ciò si aggiungono anche problematiche legate a operazioni potenzialmente in grado di causare danni al sistema muscolo-scheletrico”.
Visto quanto sopra, l'analisi dei rischi da movimentazione manuale di carichi ha evidenziato la presenza di un rischio “moderato” per alcune tipologie di raccolta. In tutte le attività di traino-spinta esaminate si è in presenza di un “rischio accettabile” eccetto che per la movimentazione di contenitori di capacità da 240 lt (umido) o 1300 lt (secco) dove il rischio è “accettabile con riserva”.
Dopo tali premesse, prima di giungere alle conclusioni, faccio presente che alla base delle motivazioni che hanno indotto l' al mancato riconoscimento della malattia professionale vi è in particolare CP_1 la contestazione riguardo la modalità con la quale è stata posta domanda di malattia professionale
(diagnosi di “colpo della strega, dolore alla colonna cervicale post trauma da tamponamento”).
Preciso che in merito mi devo astenere da porre considerazioni su tale aspetto limitandomi a rispondere nello specifico al quesito che mi è stato posto da Sig. Giudice per la causa in oggetto.
In conclusione, è da ritenersi che il periziando, nel corso della sua attività lavorativa (conducente mezzi di raccolta dei rifiuti e aggancino) sia stato esposto per quasi 20 anni in maniera in maniera continuativa a rischio lavorativo per quanto concerne la movimentazione manuale di carichi e posture incongrue. Ritengo ragionevole sostenere che alla luce dei vari dati su esposti (mansione svolta, tipologia della patologia, ore lavorative giornaliere, periodo di insorgenza della patologia, esami strumentali) la movimentazione manuale di carichi possa essere considerata causale o quantomeno
“concausale” in quanto si può ritenere che abbia contribuito in maniera indiretta all'insorgenza della malattia o a una sua accelerazione.
Tale concausa è da ritenersi etiopatogenicamente valida, efficiente e preponderante a produrre lo specifico danno, in quanto non sembrerebbe presente alcuna causa extralavorativa che da sola sia in grado di originare la patologia.
La patologia presente a livello del rachide cervicale alla luce della sua tipologia e della tipologia della mansione svolta non è da ritenersi lavoro-correlata in quanto tale distretto rachideo risulta scarsamente sottoposto a un sovraccarico biomeccanico durante la MMC.
In conclusione, ritengo che i postumi di tale patologia debbano essere valutati in base alle tabelle delle menomazioni approvate con D.M. 12 luglio 2000, in analogia con il cod. 213, “ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti”, e in considerazione del quadro clinico pagina 4 di 5 presente può ritenersi equo e proporzionata il riconoscimento di un danno biologico nella misura dell'8% (otto per cento) del totale”.
Pertanto, all'esito dell'istruttoria, in accoglimento del ricorso, l' resistente deve essere CP_4 condannato a costituire, in favore di , un indennizzo del danno biologico rapportato alla Parte_1 misura percentuale dell'8%, oltre interessi legali.
Le spese del giudizio, avuto riguardo all'accoglimento del ricorso, sono poste a carico di e CP_1 liquidate come da dispositivo.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, sono poste definitivamente a carico di . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara affetto da postumi inabilitanti Parte_4 permanenti nella misura dell'8% a decorrere dalla data della domanda amministrativa (22/02/2021);
- condanna a costituire in favore del ricorrente un indennizzo del danno biologico CP_1 rapportato alla misura percentuale di invalidità pari all'8%, oltre interessi legali;
- condanna a rifondere al ricorrente le spese di giudizio, liquidate in € 2.500,00 per CP_1 compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%, da distrarsi a favore dell'avv. Fabiana Ledda dichiaratasi antistataria;
- pone definitivamente a carico di le spese di CTU. CP_1
Sassari, 20/02/2025
Il giudice
Paola Irene Calastri
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