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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 03/07/2025, n. 697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 697 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1212/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Serao Presidente rel.
Dott. Lucia Cannella Consigliere
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n.° 1212/2022 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
19.3.2025 e promossa d a
già di titolare dell'impresa individuale FLY Parte_1
DIMENSION DI PELLEGRINELLI MIRELLA, nata a [...] B.T. (Bs) il
25.03.1958, residente in [...], c.f.
, rappresentata e difesa in virtù di delega del 06/09/2019 in calce C.F._1
all'atto di citazione del giudizio di I grado del 09/09/2019 dall'avv. Rossella Repetti del
Foro di Brescia, c.f. , ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._2
studio in Darfo Boario Terme (Bs), via Cadeo n.34, la quale dichiara di voler ricevere gli avvisi e/o comunicazioni di Cancelleria al numero di fax 0364/534027 e/o all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
APPELLANTE
c o n t r o c.f. – p.i. con sede legale in Songavazzo (Bg), via CP_1 P.IVA_1
Vittorio Veneto n. 141, in persona del legale rappresentante pro-tempore signora
[...]
, c.f. , rappresentata e difesa dall'avvocato Controparte_2 CodiceFiscale_3
Tommaso Ghisalberti (c.f. , fax n. 035 236193, pec: CodiceFiscale_4
con studio in Bergamo, via San Email_2
Benedetto n. 2, e presso lo stesso elettivamente domiciliata, giusta procura rilasciata ai sensi dell'art. 83 comma III c.p.c. (doc. A).
APPELLATA
In punto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo quarta sezione civile,
n.° 2659/2022, pubblicata il 9.12.2022.
CONCLUSIONI
Dell'appellante:
“Voglia L'On.le Collegio, in riforma dell'impugnata sentenza, accogliere tutte le
domande scolte da FL EN di EG IR nel primo grado di giudizio
e, per l'effetto, rigettare le domande ed eccezioni della parte avversaria, con ogni
conseguente provvedimento di legge;
con vittoria di spese, diritti ed onorati di causa,
sia di 1° grado, che di 2° grado.”
Dell'appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis,
IN VIA PRELIMINARE Dichiarare inammissibile ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. l'impugnazione proposta
dall'appellante non avendo la stessa “una ragionevole probabilità di essere accolta”
per tutte le motivazioni esposte nella comparsa di risposta ed in particolare per i
puntuali motivi sintetizzati a pagine 8 e 9 della menzionata comparsa di costituzione e
risposta.
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
Per tutti i motivi esposti, rigettare l'appello proposto dalla signora
[...]
e, conseguentemente, confermare integralmente l'impugnata sentenza n. Parte_1
2659/2022 Sent. – n. 7616/2019 R.G. - n. 4497/2022 Rep. emessa e pubblicata dal
Tribunale di Bergamo Sig. Giudice dottor Giovanni Panzeri in data 9 dicembre 2022.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese e competenze legali, oltre rimborso forfettario ed accessori come
per legge, del presente grado di giudizio”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 9 settembre 2019, ritualmente notificato , Parte_1
titolare della impresa individuale FL EN di EG IR conveniva in giudizio, avanti il Tribunale di Bergamo, perché, accertata la gravità CP_1
dell'inadempimento, nonché, i danni patrimoniali e non patrimoniali lamentati la predetta società, venisse condannata al risarcimento in misura non inferiore a €
26.000,00.
A sostengo dell'azione l'attrice esponeva:
- che nel mese di dicembre 2018 qualificandosi quale abile sarto della Persona_1
si presentava presso la sede di FL EN di CP_1 Parte_1 avente ad oggetto la vendita al dettaglio di abiti da sposa e da cerimonia proponendo un servizio di abiti confezionati su misura con tessuti di pregio, nello specifico fresco di lana e pura seta;
- che ne conseguiva un periodo di collaborazione fra le parti, tanto che Persona_1
nel periodo compreso fra gennaio 2019 e aprile 2019, partecipava a ben 15 appuntamenti presso l'atelier della FL EN di , nel corso dei quali Parte_1
provvedeva a mostrare ai clienti i vari modelli di abiti, i campioni dei tessuti e, in caso di conclusione della vendita, a rilevare le misure per gli abiti direttamente sulle persone dei clienti per il confezionamento degli abiti scelti;
- che, tuttavia, avviato tale rapporto di collaborazione, le prestazioni rese da Per_1
si rivelavano disastrose, posto che nessuno degli abiti consegnati risultava essere
[...]
confezionato su misura, essendo gli stessi, contrariamente a quanto pattuito, capi di serie, modificati seduta stante in negozio sulla persona dei clienti con conseguente grave disagio e malcontento da parte degli stessi clienti, i quali si ritrovavano, a pochi giorni dalle nozze con abiti non corrispondenti a quanto ordinato, di pessima qualità e di misure errate;
- che la parte attrice era così costretta a far sistemare gli abiti direttamente dalla sartoria del proprio atelier o, nei casi più gravi, ad ordinare ad altro sarto abiti completamente nuovi;
- che, a fronte della consegna dei vari abiti, emetteva le relative fatture, tutte CP_1
riferite ad abiti difettosi, non conformi a quanto ordinato;
- che, pertanto, dopo il pagamento delle prime fatture, l'attrice si vedeva costretta a sospendere i pagamenti e la stessa procedeva ad annullare alcune delle CP_1 fatture emesse;
- che a causa del negligente e imperito comportamento della società convenuta, aveva subito ed ancora subiva gravi danni, non solo per i costi che la stessa aveva dovuto sostenere per sistemare gli abiti, ma anche e soprattutto per i gravi danni di immagine che da tale comportamento era derivato all'attività della impresa;
- che, ciò nonostante, aveva richiesto il pagamento delle fatture non saldate CP_1
per un importo totale di € 10.373,02;
- che nulla era, invece, dovuto a per il pagamento delle fatture da questa CP_1
emesse, né ad alcun altro titolo, essendo al contrario l'attrice a vantare crediti nei confronti della controparte, soprattutto a titolo di risarcimento del danno all'immagine.
Si costituiva con comparsa depositata il 30 dicembre 2019 chiedendo il CP_1
rigetto delle domande.
In particolare, la società predetta: 1) replicava che tutti gli ordini relativi ai clienti rispetto ai quali l'attrice lamentava un inadempimento avevano ad oggetto degli abiti in serie e non già su misura, eccezion fatta per quello di un cliente;
2) chiedeva, in via riconvenzionale, la condanna della attrice al pagamento delle numerose fatture da questa non saldate, per un importo complessivo di € 9.033,63.
Con sentenza n.° 2659/2022, il Tribunale di Bergamo: a) rigettava le domande proposte dalla attrice , titolare della impresa individuale FL EN di Parte_1
EG IR;
b) condannava , titolare della impresa Parte_1
individuale FL EN di , al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
della somma di € 7.572,07, oltre interessi legali dalla scadenza di ciascuna fattura
[...]
al saldo;
c) condannava , titolare della impresa individuale FL Parte_1 EN di , alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1
[...]
Proponeva appello avverso detta decisione a cui resisteva, Parte_1 CP_1
[...]
La causa era rimessa in decisione all'udienza del 19.3.2025 di precisazione delle conclusioni, una volta decorsi i termini per le difese finali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo, parte appellante censura la sentenza per vizio di legittimità per motivazione illogica, irragionevole, incongruente.
Secondo l'appellante, il giudice di prime cure ha erroneamente ritenuto che “tutte le
doglianze e le richieste della parte attrice con riferimento alla posizione dei predetti
clienti sono, dunque, infondate, non risultando integrato il presupposto essenziale su
cui le stesse si fondano”.
Il Tribunale ha ritenuto erroneamente che la domanda di risarcimento del danno proposta dalla attrice “si fonda, dunque, su di un presupposto centrale: l'impresa FL
EN di EG IR ha commissionato a il confezionamento CP_1
di abiti su misura e quest'ultima si è resa inadempiente alle obbligazioni assunte
consegnando invece alla committente abiti in serie, di pessima qualità e di misure
errate, tali da richiedere modifiche ed adattamenti se non, addirittura, da essere
sostituiti con abiti nuovi. Tale presupposto, tuttavia, non è stato provato in causa,
essendo, semmai dimostrato documentalmente il contrario, ossia che l'obbligazione
assunta da nei confronti di FL EN ha avuto ad oggetto la fornitura CP_1
di abiti in serie e non già su misura, ad eccezione del completo realizzato per il cliente . CP_3
Al riguardo, osserva che, ammesso e non concesso, che gli abiti Parte_1
ordinati fossero di serie e non su misura, è provata, la circostanza che tutti gli abiti oggetto del presente contenzioso, presentassero vizi e difetti tali da non poter essere,
comunque, utilizzati se non dopo molteplici e successive modifiche o, addirittura, da non poter essere sistemati per la gravità dei difetti.
Erroneamente il Tribunale ha, altresì, ritenuto non fondata l'eccezione circa l'incapacità
a testimoniare di atteso che non solo è il coniuge della legale Persona_1 Per_1
rappresentante di e padre di socio al 100% di CP_1 Parte_2 CP_1
ma è proprio la persona che ha operato per conto di presso l'atelier FL CP_1
EN di e del cui inadempimento contrattuale, si discute. Parte_1
Infine, l'appellante ritiene di aver fornito piena prova del danno all'immagine e alla reputazione subito in conseguenza dell'inadempimento della per cui il CP_1
primo giudice avrebbe dovuto liquidare tale risarcimento di danno in base al pregiudizio presumibilmente patito dall'odierna esponente, per come provato e dedotto anche mediante presunzioni.
-----------------
L'esame degli atti e della documentazione versata in giudizio consente di ritenere infondato l'appello, sotto tutti i profili svolti.
Ed, infatti, ad avviso del Collegio, il Tribunale ha correttamente rilevato come l'assunto attoreo “non è stato provato in causa, essendo semmai dimostrato documentalmente il contrario, ossia che l'obbligazione assunta da nei confronti di FL CP_1
EN ha avuto ad oggetto la fornitura di abiti “in serie” e non già “su misura, ad eccezione del completo realizzato per il cliente oggetto dell'ordine di CP_3
cui alle fatture n. 52/2019 e 98/2019”.
Il giudice di prime cure è giunto a tale statuizione, a fronte di una compiuta ed esaustiva analisi delle prove documentali e orali acquisite nel corso del giudizio.
Nello specifico, il Tribunale ha correttamente richiamato pacifiche circostanze documentali ed, in ogni caso, non contestate, ossia che:1) per gli abiti “su misura”, le misure vengono annotate su una apposita “scheda abito” (cfr. doc. 32); 2) l'ordine viene inoltrato con la dicitura “abito su misura” (cfr. doc. 15); 3) il prezzo di vendita di un abito su misura può variare da un minimo di € 458,00 ad un massimo di € 1.180,00,
come dimostrato dal listino prezzi prodotto al documento 1; 4) l'abito “su misura” viene realizzato dai laboratori cui si affida appositamente per il singolo e specifico CP_1
cliente finale, la cui corporatura viene misurata da un sarto esperto e non da Per_1
esperto del settore, ma non sarto professionista, prima del confezionamento dell'abito;
5) per l'abito “in serie” la verifica della correttezza o meno della taglia ordinata viene eseguita da per conto di non in quanto “abile sarto”, atteso che Per_1 CP_1
è fatto notorio e di esperienza comune come le misurazioni di vestibilità in larghezza e lunghezza degli abiti, ben possano essere effettuate anche da personale addetto alla vendita, non essendo necessarie particolari abilità sartoriali.
A fronte di una comparazione tra le prove documentali e le prove orali acquisite nel corso dell'istruttoria, il giudice di prime cure ha correttamente individuato l'oggetto delle forniture che FL EN di EG IR ha commissionato a CP_1
rigettando le domande attoree e non ritenendo necessario entrare nel merito delle
[...]
diverse doglianze, a fronte, della mancata dimostrazione del presupposto essenziale dell'aver commissionato, esclusivamente abiti “su misura” e non già “in serie”.
In buona sostanza, il primo giudice ha rigettato la richiesta di di Parte_1
qualificare come un inesatto inadempimento di ciò che è in realtà la comune CP_1
prassi che spesso si verifica in caso di ordini di abiti “in serie” e non già “su misura”,
cioè, la necessità di modificare le misure sulla persona del cliente finale.
Del resto, la probabile necessità di dover eseguire anche plurime modifiche sartoriali basilari, è insita nella scelta di ordinare un abito “in serie” e non già “su misura” per cui non può essere ritenuta responsabile del fatto che alcune modifiche siano CP_1
state eseguite a ridosso degli eventi per i quali gli abiti erano stati ordinati, ovvero, di essere ritenuta responsabile di inesattezze rispetto alle taglie indicate da FL EN
di negli ordini di fornitura, posto che l'inoltro dell'ordine e Parte_1
l'indicazione delle taglie standard è, sempre stato eseguito dall'attrice.
Tali considerazioni fattuali e giuridiche hanno, quindi, correttamente portato il
Tribunale di Bergamo a rigettare la domanda avversaria, essendo stata precisamente documentata per tabulas la non sussistenza dell'an del preteso diritto al risarcimento del danno invocato da parte attrice, poiché è comprovato da plurime e circostanziate prove documentali, come l'obbligazione di non avesse ad oggetto il CP_1
confezionamento di abiti “su misura” (ad eccezione dell'ordine riferito a con la CP_3
conseguenza che le presunte inesattezze di esecuzione lamentate, in realtà, altro non sono che normali sistemazioni necessarie per abiti “in serie”.
Da ultimo, per ciò che concerne l'incapacità del teste come Persona_1
condivisibilmente statuito dalla Suprema Corte ad avviso di questa Corte, “Il coniuge in
regime di comunione legale non è incapace a testimoniare nelle controversie in cui sia parte l'altro coniuge, ove esse abbiano ad oggetto crediti derivanti dall'esercizio
dell'impresa di cui sia titolare esclusivo l'altro coniuge, in quanto essi diventano comuni
solo al momento dello scioglimento della comunione e nei limiti in cui ancora
sussistano, non essendo egli in questo caso titolare di un interesse che ne legittimi la
partecipazione al giudizio;
in questo caso, il giudice non può escludere a priori
l'attendibilità della testimonianza in considerazione del rapporto di coniugio, ma deve
far riferimento ad ulteriori elementi”.
Ed, ancora, “L'art. 246 c.p.c. non prevede l'incapacità a testimoniare del coniuge in
comunione dei beni, ma esprime un principio di carattere generale secondo cui non
possono testimoniare persone aventi un interesse nella causa che potrebbe legittimare
la loro partecipazione al giudizio: pertanto, non è la qualità di coniuge a rendere
incapace di testimoniare, ma l'esistenza di un interesse nella causa (nella specie, avente
ad oggetto la richiesta danni in seguito ad un morso di cane, la Corte ha escluso la
capacità di testimoniare della moglie in comunione dei beni del proprietario
dell'animale, atteso che la donna aveva chiaramente un interesse giuridico all'esito
della causa, essendo i coniugi in comunione dei beni ed avendo richiesto il danneggiato
una somma che avrebbe depauperato entrambi i coniugi)” (cfr,: Cass. n.° 26205/2011).
Ciò posto, nel caso di specie non vanta alcun “interesse nella causa Per_1 Per_1
che potrebbe legittimare la (sua) partecipazione al giudizio”, né sussistono “ulteriori
elementi”, che dimostrino il contrario.
In conclusione, la sentenza appellata deve essere confermata.
La soccombenza giustifica la condanna dell'appellante alla Parte_1
rifusione in favore dell'appellata delle spese del grado che si liquidano in CP_1 complessivi € 3.966,00 (di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva ed € 1.911,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
Ricorrono le condizioni, ex art. 13 quater D.P.R. n.° 115/2002, per porre a carico dell'appellante , l'onere del pagamento di un'ulteriore somma pari Parte_1
al contributo unificato corrisposto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza n.° 2659/2022 emessa Parte_1
dal Tribunale di Bergamo pubblicata il 9.12.2022, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante alla rifusione in favore di delle Parte_1 CP_1
spese del grado liquidate come in parte motiva;
- dà atto che ricorrono le condizioni per porre a carico dell'appellante Parte_1
l'onere di pagamento di un'ulteriore somma pari al contributo unificato.
[...]
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 24 giugno 2025.
Il Presidente est.
Giuseppe Serao
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Serao Presidente rel.
Dott. Lucia Cannella Consigliere
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n.° 1212/2022 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
19.3.2025 e promossa d a
già di titolare dell'impresa individuale FLY Parte_1
DIMENSION DI PELLEGRINELLI MIRELLA, nata a [...] B.T. (Bs) il
25.03.1958, residente in [...], c.f.
, rappresentata e difesa in virtù di delega del 06/09/2019 in calce C.F._1
all'atto di citazione del giudizio di I grado del 09/09/2019 dall'avv. Rossella Repetti del
Foro di Brescia, c.f. , ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._2
studio in Darfo Boario Terme (Bs), via Cadeo n.34, la quale dichiara di voler ricevere gli avvisi e/o comunicazioni di Cancelleria al numero di fax 0364/534027 e/o all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
APPELLANTE
c o n t r o c.f. – p.i. con sede legale in Songavazzo (Bg), via CP_1 P.IVA_1
Vittorio Veneto n. 141, in persona del legale rappresentante pro-tempore signora
[...]
, c.f. , rappresentata e difesa dall'avvocato Controparte_2 CodiceFiscale_3
Tommaso Ghisalberti (c.f. , fax n. 035 236193, pec: CodiceFiscale_4
con studio in Bergamo, via San Email_2
Benedetto n. 2, e presso lo stesso elettivamente domiciliata, giusta procura rilasciata ai sensi dell'art. 83 comma III c.p.c. (doc. A).
APPELLATA
In punto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo quarta sezione civile,
n.° 2659/2022, pubblicata il 9.12.2022.
CONCLUSIONI
Dell'appellante:
“Voglia L'On.le Collegio, in riforma dell'impugnata sentenza, accogliere tutte le
domande scolte da FL EN di EG IR nel primo grado di giudizio
e, per l'effetto, rigettare le domande ed eccezioni della parte avversaria, con ogni
conseguente provvedimento di legge;
con vittoria di spese, diritti ed onorati di causa,
sia di 1° grado, che di 2° grado.”
Dell'appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis,
IN VIA PRELIMINARE Dichiarare inammissibile ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. l'impugnazione proposta
dall'appellante non avendo la stessa “una ragionevole probabilità di essere accolta”
per tutte le motivazioni esposte nella comparsa di risposta ed in particolare per i
puntuali motivi sintetizzati a pagine 8 e 9 della menzionata comparsa di costituzione e
risposta.
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
Per tutti i motivi esposti, rigettare l'appello proposto dalla signora
[...]
e, conseguentemente, confermare integralmente l'impugnata sentenza n. Parte_1
2659/2022 Sent. – n. 7616/2019 R.G. - n. 4497/2022 Rep. emessa e pubblicata dal
Tribunale di Bergamo Sig. Giudice dottor Giovanni Panzeri in data 9 dicembre 2022.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese e competenze legali, oltre rimborso forfettario ed accessori come
per legge, del presente grado di giudizio”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 9 settembre 2019, ritualmente notificato , Parte_1
titolare della impresa individuale FL EN di EG IR conveniva in giudizio, avanti il Tribunale di Bergamo, perché, accertata la gravità CP_1
dell'inadempimento, nonché, i danni patrimoniali e non patrimoniali lamentati la predetta società, venisse condannata al risarcimento in misura non inferiore a €
26.000,00.
A sostengo dell'azione l'attrice esponeva:
- che nel mese di dicembre 2018 qualificandosi quale abile sarto della Persona_1
si presentava presso la sede di FL EN di CP_1 Parte_1 avente ad oggetto la vendita al dettaglio di abiti da sposa e da cerimonia proponendo un servizio di abiti confezionati su misura con tessuti di pregio, nello specifico fresco di lana e pura seta;
- che ne conseguiva un periodo di collaborazione fra le parti, tanto che Persona_1
nel periodo compreso fra gennaio 2019 e aprile 2019, partecipava a ben 15 appuntamenti presso l'atelier della FL EN di , nel corso dei quali Parte_1
provvedeva a mostrare ai clienti i vari modelli di abiti, i campioni dei tessuti e, in caso di conclusione della vendita, a rilevare le misure per gli abiti direttamente sulle persone dei clienti per il confezionamento degli abiti scelti;
- che, tuttavia, avviato tale rapporto di collaborazione, le prestazioni rese da Per_1
si rivelavano disastrose, posto che nessuno degli abiti consegnati risultava essere
[...]
confezionato su misura, essendo gli stessi, contrariamente a quanto pattuito, capi di serie, modificati seduta stante in negozio sulla persona dei clienti con conseguente grave disagio e malcontento da parte degli stessi clienti, i quali si ritrovavano, a pochi giorni dalle nozze con abiti non corrispondenti a quanto ordinato, di pessima qualità e di misure errate;
- che la parte attrice era così costretta a far sistemare gli abiti direttamente dalla sartoria del proprio atelier o, nei casi più gravi, ad ordinare ad altro sarto abiti completamente nuovi;
- che, a fronte della consegna dei vari abiti, emetteva le relative fatture, tutte CP_1
riferite ad abiti difettosi, non conformi a quanto ordinato;
- che, pertanto, dopo il pagamento delle prime fatture, l'attrice si vedeva costretta a sospendere i pagamenti e la stessa procedeva ad annullare alcune delle CP_1 fatture emesse;
- che a causa del negligente e imperito comportamento della società convenuta, aveva subito ed ancora subiva gravi danni, non solo per i costi che la stessa aveva dovuto sostenere per sistemare gli abiti, ma anche e soprattutto per i gravi danni di immagine che da tale comportamento era derivato all'attività della impresa;
- che, ciò nonostante, aveva richiesto il pagamento delle fatture non saldate CP_1
per un importo totale di € 10.373,02;
- che nulla era, invece, dovuto a per il pagamento delle fatture da questa CP_1
emesse, né ad alcun altro titolo, essendo al contrario l'attrice a vantare crediti nei confronti della controparte, soprattutto a titolo di risarcimento del danno all'immagine.
Si costituiva con comparsa depositata il 30 dicembre 2019 chiedendo il CP_1
rigetto delle domande.
In particolare, la società predetta: 1) replicava che tutti gli ordini relativi ai clienti rispetto ai quali l'attrice lamentava un inadempimento avevano ad oggetto degli abiti in serie e non già su misura, eccezion fatta per quello di un cliente;
2) chiedeva, in via riconvenzionale, la condanna della attrice al pagamento delle numerose fatture da questa non saldate, per un importo complessivo di € 9.033,63.
Con sentenza n.° 2659/2022, il Tribunale di Bergamo: a) rigettava le domande proposte dalla attrice , titolare della impresa individuale FL EN di Parte_1
EG IR;
b) condannava , titolare della impresa Parte_1
individuale FL EN di , al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
della somma di € 7.572,07, oltre interessi legali dalla scadenza di ciascuna fattura
[...]
al saldo;
c) condannava , titolare della impresa individuale FL Parte_1 EN di , alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1
[...]
Proponeva appello avverso detta decisione a cui resisteva, Parte_1 CP_1
[...]
La causa era rimessa in decisione all'udienza del 19.3.2025 di precisazione delle conclusioni, una volta decorsi i termini per le difese finali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo, parte appellante censura la sentenza per vizio di legittimità per motivazione illogica, irragionevole, incongruente.
Secondo l'appellante, il giudice di prime cure ha erroneamente ritenuto che “tutte le
doglianze e le richieste della parte attrice con riferimento alla posizione dei predetti
clienti sono, dunque, infondate, non risultando integrato il presupposto essenziale su
cui le stesse si fondano”.
Il Tribunale ha ritenuto erroneamente che la domanda di risarcimento del danno proposta dalla attrice “si fonda, dunque, su di un presupposto centrale: l'impresa FL
EN di EG IR ha commissionato a il confezionamento CP_1
di abiti su misura e quest'ultima si è resa inadempiente alle obbligazioni assunte
consegnando invece alla committente abiti in serie, di pessima qualità e di misure
errate, tali da richiedere modifiche ed adattamenti se non, addirittura, da essere
sostituiti con abiti nuovi. Tale presupposto, tuttavia, non è stato provato in causa,
essendo, semmai dimostrato documentalmente il contrario, ossia che l'obbligazione
assunta da nei confronti di FL EN ha avuto ad oggetto la fornitura CP_1
di abiti in serie e non già su misura, ad eccezione del completo realizzato per il cliente . CP_3
Al riguardo, osserva che, ammesso e non concesso, che gli abiti Parte_1
ordinati fossero di serie e non su misura, è provata, la circostanza che tutti gli abiti oggetto del presente contenzioso, presentassero vizi e difetti tali da non poter essere,
comunque, utilizzati se non dopo molteplici e successive modifiche o, addirittura, da non poter essere sistemati per la gravità dei difetti.
Erroneamente il Tribunale ha, altresì, ritenuto non fondata l'eccezione circa l'incapacità
a testimoniare di atteso che non solo è il coniuge della legale Persona_1 Per_1
rappresentante di e padre di socio al 100% di CP_1 Parte_2 CP_1
ma è proprio la persona che ha operato per conto di presso l'atelier FL CP_1
EN di e del cui inadempimento contrattuale, si discute. Parte_1
Infine, l'appellante ritiene di aver fornito piena prova del danno all'immagine e alla reputazione subito in conseguenza dell'inadempimento della per cui il CP_1
primo giudice avrebbe dovuto liquidare tale risarcimento di danno in base al pregiudizio presumibilmente patito dall'odierna esponente, per come provato e dedotto anche mediante presunzioni.
-----------------
L'esame degli atti e della documentazione versata in giudizio consente di ritenere infondato l'appello, sotto tutti i profili svolti.
Ed, infatti, ad avviso del Collegio, il Tribunale ha correttamente rilevato come l'assunto attoreo “non è stato provato in causa, essendo semmai dimostrato documentalmente il contrario, ossia che l'obbligazione assunta da nei confronti di FL CP_1
EN ha avuto ad oggetto la fornitura di abiti “in serie” e non già “su misura, ad eccezione del completo realizzato per il cliente oggetto dell'ordine di CP_3
cui alle fatture n. 52/2019 e 98/2019”.
Il giudice di prime cure è giunto a tale statuizione, a fronte di una compiuta ed esaustiva analisi delle prove documentali e orali acquisite nel corso del giudizio.
Nello specifico, il Tribunale ha correttamente richiamato pacifiche circostanze documentali ed, in ogni caso, non contestate, ossia che:1) per gli abiti “su misura”, le misure vengono annotate su una apposita “scheda abito” (cfr. doc. 32); 2) l'ordine viene inoltrato con la dicitura “abito su misura” (cfr. doc. 15); 3) il prezzo di vendita di un abito su misura può variare da un minimo di € 458,00 ad un massimo di € 1.180,00,
come dimostrato dal listino prezzi prodotto al documento 1; 4) l'abito “su misura” viene realizzato dai laboratori cui si affida appositamente per il singolo e specifico CP_1
cliente finale, la cui corporatura viene misurata da un sarto esperto e non da Per_1
esperto del settore, ma non sarto professionista, prima del confezionamento dell'abito;
5) per l'abito “in serie” la verifica della correttezza o meno della taglia ordinata viene eseguita da per conto di non in quanto “abile sarto”, atteso che Per_1 CP_1
è fatto notorio e di esperienza comune come le misurazioni di vestibilità in larghezza e lunghezza degli abiti, ben possano essere effettuate anche da personale addetto alla vendita, non essendo necessarie particolari abilità sartoriali.
A fronte di una comparazione tra le prove documentali e le prove orali acquisite nel corso dell'istruttoria, il giudice di prime cure ha correttamente individuato l'oggetto delle forniture che FL EN di EG IR ha commissionato a CP_1
rigettando le domande attoree e non ritenendo necessario entrare nel merito delle
[...]
diverse doglianze, a fronte, della mancata dimostrazione del presupposto essenziale dell'aver commissionato, esclusivamente abiti “su misura” e non già “in serie”.
In buona sostanza, il primo giudice ha rigettato la richiesta di di Parte_1
qualificare come un inesatto inadempimento di ciò che è in realtà la comune CP_1
prassi che spesso si verifica in caso di ordini di abiti “in serie” e non già “su misura”,
cioè, la necessità di modificare le misure sulla persona del cliente finale.
Del resto, la probabile necessità di dover eseguire anche plurime modifiche sartoriali basilari, è insita nella scelta di ordinare un abito “in serie” e non già “su misura” per cui non può essere ritenuta responsabile del fatto che alcune modifiche siano CP_1
state eseguite a ridosso degli eventi per i quali gli abiti erano stati ordinati, ovvero, di essere ritenuta responsabile di inesattezze rispetto alle taglie indicate da FL EN
di negli ordini di fornitura, posto che l'inoltro dell'ordine e Parte_1
l'indicazione delle taglie standard è, sempre stato eseguito dall'attrice.
Tali considerazioni fattuali e giuridiche hanno, quindi, correttamente portato il
Tribunale di Bergamo a rigettare la domanda avversaria, essendo stata precisamente documentata per tabulas la non sussistenza dell'an del preteso diritto al risarcimento del danno invocato da parte attrice, poiché è comprovato da plurime e circostanziate prove documentali, come l'obbligazione di non avesse ad oggetto il CP_1
confezionamento di abiti “su misura” (ad eccezione dell'ordine riferito a con la CP_3
conseguenza che le presunte inesattezze di esecuzione lamentate, in realtà, altro non sono che normali sistemazioni necessarie per abiti “in serie”.
Da ultimo, per ciò che concerne l'incapacità del teste come Persona_1
condivisibilmente statuito dalla Suprema Corte ad avviso di questa Corte, “Il coniuge in
regime di comunione legale non è incapace a testimoniare nelle controversie in cui sia parte l'altro coniuge, ove esse abbiano ad oggetto crediti derivanti dall'esercizio
dell'impresa di cui sia titolare esclusivo l'altro coniuge, in quanto essi diventano comuni
solo al momento dello scioglimento della comunione e nei limiti in cui ancora
sussistano, non essendo egli in questo caso titolare di un interesse che ne legittimi la
partecipazione al giudizio;
in questo caso, il giudice non può escludere a priori
l'attendibilità della testimonianza in considerazione del rapporto di coniugio, ma deve
far riferimento ad ulteriori elementi”.
Ed, ancora, “L'art. 246 c.p.c. non prevede l'incapacità a testimoniare del coniuge in
comunione dei beni, ma esprime un principio di carattere generale secondo cui non
possono testimoniare persone aventi un interesse nella causa che potrebbe legittimare
la loro partecipazione al giudizio: pertanto, non è la qualità di coniuge a rendere
incapace di testimoniare, ma l'esistenza di un interesse nella causa (nella specie, avente
ad oggetto la richiesta danni in seguito ad un morso di cane, la Corte ha escluso la
capacità di testimoniare della moglie in comunione dei beni del proprietario
dell'animale, atteso che la donna aveva chiaramente un interesse giuridico all'esito
della causa, essendo i coniugi in comunione dei beni ed avendo richiesto il danneggiato
una somma che avrebbe depauperato entrambi i coniugi)” (cfr,: Cass. n.° 26205/2011).
Ciò posto, nel caso di specie non vanta alcun “interesse nella causa Per_1 Per_1
che potrebbe legittimare la (sua) partecipazione al giudizio”, né sussistono “ulteriori
elementi”, che dimostrino il contrario.
In conclusione, la sentenza appellata deve essere confermata.
La soccombenza giustifica la condanna dell'appellante alla Parte_1
rifusione in favore dell'appellata delle spese del grado che si liquidano in CP_1 complessivi € 3.966,00 (di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva ed € 1.911,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
Ricorrono le condizioni, ex art. 13 quater D.P.R. n.° 115/2002, per porre a carico dell'appellante , l'onere del pagamento di un'ulteriore somma pari Parte_1
al contributo unificato corrisposto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza n.° 2659/2022 emessa Parte_1
dal Tribunale di Bergamo pubblicata il 9.12.2022, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante alla rifusione in favore di delle Parte_1 CP_1
spese del grado liquidate come in parte motiva;
- dà atto che ricorrono le condizioni per porre a carico dell'appellante Parte_1
l'onere di pagamento di un'ulteriore somma pari al contributo unificato.
[...]
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 24 giugno 2025.
Il Presidente est.
Giuseppe Serao