Articolo 21 della Legge 16 agosto 1962, n. 1417
Articolo 20Articolo 22
Versione
20 ottobre 1962
Art. 21.
I ruoli esattoriali sono emessi, a cura dei Collegi provinciali delle ostetriche, in base alle iscrizioni negli albi provinciali di categoria.
Avverso la iscrizione in ruolo le interessate possono ricorrere al Comitato direttivo nei soli casi di errore o di duplicazione.
Il Comitato decide nella prima riunione che avra' luogo trenta giorni dopo la presentazione del ricorso.
Entrata in vigore il 20 ottobre 1962