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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/04/2025, n. 1625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1625 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3131/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 27.2.2025 da
Sig.ra nata a [...] [...] residente in [...]con Casone Parte_1
(MI) via Varese 137 c.f. con l'Avv. Marco Oldani presso il quale ha eletto C.F._1 domicilio telematico
e
nato a [...] il [...] c.f.: residente in Controparte_1 C.F._2
Marcallo con Casone (MI) via Gornati, 55 con l'Avv. Marco Oldani presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario il 30.8.2007 in Robecco S/N (MI)
(anno 2007 atto n.8 reg. parte I I serie A)
□ separati consensualmente con verbale in data 24/10/2022 omologato con decreto del 28/10/2022
con i seguenti figli: nata il [...] e ata il 3.8.2013 Persona_1 Per_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 27.02.2025 ed integrato in data 7.4.2025 con l'indicazione delle condizioni e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) Le figlie minori e vengono affidate congiuntamente a entrambi i Persona_1 Per_2 pagina 1 di 5 coniugi ma collocate a vivere con la madre in Marcallo con Casone via Varese 137;
Tutte le decisioni di maggior interesse per le figlie verranno assunte in modo condiviso tra i genitori e, in particolare, quelle relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute saranno assunte di comune accordo tra le parti, tenendo conto dell'inclinazione naturale, delle capacità e delle aspirazioni delle figlie;
mentre per le sole decisioni di ordinaria amministrazione potrà, di volta in volta, decidere, in via autonoma, ciascun genitore.
2) la casa coniugale già assegnata alla sig.ra rimane assegnata alla stessa ove vi abiterà Pt_1 con le figlie.
3) Il sig. potrà vedere e tenere con sé le figlie a weekend alternati dal venerdì sera alla CP_1 domenica e potrà tenerle con sé anche una volta alla settimana senza pernottamento. Sono sempre fatti salvi diversi accordi tra le parti.
4) In considerazione delle suddette modalità di visita e frequentazione delle figlie il Sig.
verserà alla Sig.ra a titolo di mantenimento delle figlie la somma di € CP_1 Pt_1
150,00 per ciascuna figlia versandola tramite bonifico bancario su conto corrente intestato a lei entro il giorno 5 di ogni mese oltre rivalutazione Istat.
5) I genitori divideranno nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie per le figlie, come da Linee Guida del Tribunale di Molano qui di seguito riportate.
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature pagina 2 di 5 (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro tramite mail, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo e-mail) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro 7 giorni giorni successivi alla richiesta.
6) Le parti stabiliscono di essere disponibili ad accordarsi nuovamente, rivedendo le condizioni stabilite nel presente accordo, in caso di rilevanti e sostanziali modifiche dello stato di fatto o diritto.
7) Le parti concordano che l'assegno unico universale verrà percepito al 100% dalla Sig.ra
Pt_1
8) I coniugi con la sottoscrizione del presente accordo di cessazione degli effetti civili di matrimonio concordano che: il Sig. nato a [...] il Controparte_1
21.04.1973 c.f.: cederà alla Sig.ra nata a C.F._2 Parte_1
Magenta (MI) 3.04.1978 residente in [...] c.f.
il 50% dell'immobile sito in Marcallo con Casone via Varese 137 A3 C.F._1 rc 198,84 e del box mapp 860 sub. 16 foglio 6 e sub. 57 al prezzo di € 20.000,00 (ventimila)
Che l'Ill.mo Sig. Presidente del Tribunale di Milano sempre secondo la propria competenza si pronunci con sentenza di cessazione degli effetti civili di matrimonio concordatario alle condizioni sopra indicate, matrimonio celebrato in Robecco S/N (MI), anno il 30.08.2007 atto n.8 reg. parte
I I serie A Ufficio 1 anno 2007)
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Robecco S/N il 30.8.2007 tra e;
Parte_1 Controparte_1
pagina 3 di 5 2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Nulla sulle spese
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Robecco S/N (anno 2007 atto n.8 reg. parte I I serie A ufficio 1 ) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di
Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Boffalora Sopra Ticino dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 9.4.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 4 di 5 pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 27.2.2025 da
Sig.ra nata a [...] [...] residente in [...]con Casone Parte_1
(MI) via Varese 137 c.f. con l'Avv. Marco Oldani presso il quale ha eletto C.F._1 domicilio telematico
e
nato a [...] il [...] c.f.: residente in Controparte_1 C.F._2
Marcallo con Casone (MI) via Gornati, 55 con l'Avv. Marco Oldani presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario il 30.8.2007 in Robecco S/N (MI)
(anno 2007 atto n.8 reg. parte I I serie A)
□ separati consensualmente con verbale in data 24/10/2022 omologato con decreto del 28/10/2022
con i seguenti figli: nata il [...] e ata il 3.8.2013 Persona_1 Per_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 27.02.2025 ed integrato in data 7.4.2025 con l'indicazione delle condizioni e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) Le figlie minori e vengono affidate congiuntamente a entrambi i Persona_1 Per_2 pagina 1 di 5 coniugi ma collocate a vivere con la madre in Marcallo con Casone via Varese 137;
Tutte le decisioni di maggior interesse per le figlie verranno assunte in modo condiviso tra i genitori e, in particolare, quelle relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute saranno assunte di comune accordo tra le parti, tenendo conto dell'inclinazione naturale, delle capacità e delle aspirazioni delle figlie;
mentre per le sole decisioni di ordinaria amministrazione potrà, di volta in volta, decidere, in via autonoma, ciascun genitore.
2) la casa coniugale già assegnata alla sig.ra rimane assegnata alla stessa ove vi abiterà Pt_1 con le figlie.
3) Il sig. potrà vedere e tenere con sé le figlie a weekend alternati dal venerdì sera alla CP_1 domenica e potrà tenerle con sé anche una volta alla settimana senza pernottamento. Sono sempre fatti salvi diversi accordi tra le parti.
4) In considerazione delle suddette modalità di visita e frequentazione delle figlie il Sig.
verserà alla Sig.ra a titolo di mantenimento delle figlie la somma di € CP_1 Pt_1
150,00 per ciascuna figlia versandola tramite bonifico bancario su conto corrente intestato a lei entro il giorno 5 di ogni mese oltre rivalutazione Istat.
5) I genitori divideranno nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie per le figlie, come da Linee Guida del Tribunale di Molano qui di seguito riportate.
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature pagina 2 di 5 (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro tramite mail, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo e-mail) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro 7 giorni giorni successivi alla richiesta.
6) Le parti stabiliscono di essere disponibili ad accordarsi nuovamente, rivedendo le condizioni stabilite nel presente accordo, in caso di rilevanti e sostanziali modifiche dello stato di fatto o diritto.
7) Le parti concordano che l'assegno unico universale verrà percepito al 100% dalla Sig.ra
Pt_1
8) I coniugi con la sottoscrizione del presente accordo di cessazione degli effetti civili di matrimonio concordano che: il Sig. nato a [...] il Controparte_1
21.04.1973 c.f.: cederà alla Sig.ra nata a C.F._2 Parte_1
Magenta (MI) 3.04.1978 residente in [...] c.f.
il 50% dell'immobile sito in Marcallo con Casone via Varese 137 A3 C.F._1 rc 198,84 e del box mapp 860 sub. 16 foglio 6 e sub. 57 al prezzo di € 20.000,00 (ventimila)
Che l'Ill.mo Sig. Presidente del Tribunale di Milano sempre secondo la propria competenza si pronunci con sentenza di cessazione degli effetti civili di matrimonio concordatario alle condizioni sopra indicate, matrimonio celebrato in Robecco S/N (MI), anno il 30.08.2007 atto n.8 reg. parte
I I serie A Ufficio 1 anno 2007)
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Robecco S/N il 30.8.2007 tra e;
Parte_1 Controparte_1
pagina 3 di 5 2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Nulla sulle spese
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Robecco S/N (anno 2007 atto n.8 reg. parte I I serie A ufficio 1 ) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di
Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Boffalora Sopra Ticino dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 9.4.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
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