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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 20/10/2025, n. 1014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1014 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
R.G. N. 372/2025 V.G. La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai
Sigg.:
Dott. GI LI Presidente
Dott. Cesare Massetti Presidente
Dott. AU NI Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel reclamo avverso il Decreto d'inammissibilità della domanda di concordato preventivo depositato in data 21 maggio 2025 iscritto a n.
372/2025 R.G. V.G. posto in decisione all'udienza collegiale del 1°
OGGETTO: ottobre 2025
Altri istituti di d a volontaria giurisdizione (C.F. ), con sede in Cremona, Controparte_1 P.IVA_1
e procedimenti Via Cadolini n. 15, in persona del legale rappresentante pro tempore, con camerali in materia di il patrocinio dell'avv. DANILO GRIFFO del Foro di Nola (PEC
[...]
ed elettivamente domiciliata all'indirizzo Email_1
concorsuali telematico del difensore giusta mandato depositato unitamente al ricorso cod.: 471999 ex art. 47 comma 5 CCII
RECLAMANTE c o n t r o
(C.F. , in persona del Controparte_2 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Luca Mario
Pederneschi del Foro di Cremona (PEC ed Email_2
elettivamente domiciliata all'indirizzo telematico del difensore giusta mandato depositato unitamente alla memoria di costituzione e risposta
RECLAMATA
e c o n t r o
CP_3
RECLAMATA CONTUMACE
In punto: reclamo avverso il Decreto d'inammissibilità emesso dal
Tribunale di Cremona depositato all'esito della camera di consiglio del 19
giugno 2025
CONCLUSIONI
Della reclamante
“Tanto premesso, la come sopra dom.ta, rapp.ta e Controparte_1
assistita
CHIEDE
che l'On.le Corte adita, in riforma del reclamato decreto, voglia così
provvedere:
a. accertare e dichiarare la tempestività e quindi l'ammissibilità del
ricorso ex artt. 40 e 44 CCII ad istanza della Controparte_1 depositato in data 21.05.2025 ed iscritto nel procedimento unitario n. r.g.
95-1/2014 P.U. del Tribunale di Cremona;
b. adottare ogni conseguente provvedimento. c. con vittoria di spese e
competenze professionali, da liquidarsi direttamente allo scrivente
difensore, il quale si dichiara antistatario.”
Della reclamata costituita Controparte_2
“Piaccia all'On.le adita Corte d'Appello di Brescia, contrariis rejectis,
dire infondato e quindi respingere il ricorso ex adverso promosso con
reclamo ex art.47 co.5 C.C.I.I.;
e per l'effetto confermare il decreto di inammissibilità, provvedimento
Collegiale del Tribunale di Cremona emesso in data 19/06/2025, R.G. 95-
1/2025, impugnato.
Con ogni e consequenziale provvedimento, con vittoria di spese.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSOù
Con decreto pronunciato all'esito della camera di consiglio del 19 giugno
2025 il Tribunale di Cremona, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso
ex artt. 40 e 44 CCII depositato in data 21 maggio 2025 dalla società
[...]
per essere stato tardivamente proposto. CP_1
Avverso detto decreto ha proposto reclamo la società Controparte_1
contestando la valutazione di tardività operata dal Collegio di primo grado sulla base del rilievo che il ricorso era stato depositato alla prima udienza effettiva atteso che l'udienza fissata ai sensi dell'art. 41 CCII era stata rinviata in pendenza di trattative ed al fine di integrare la documentazione depositata nonché dovendo essere visionati gli allegati prodotti in formato ammesso ma non leggibile da Giudice in Consolle.
Si è costituita la società contestando la fondatezza Controparte_2
del reclamo.
Il reclamo è stato notificato anche alla società sia CP_3
personalmente che presso il suo difensore avv. Luca Mario Pederneschi.
Tale società, peraltro, non si è costituita rimanendo contumace.
All'udienza del 1° ottobre 2025 la Corte ha trattenuto la causa in decisione all'esito della discussione orale dei Procuratori delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il reclamo risulta infondato e deve essere respinto: invero il legislatore con l'art. 12 comma 1 lett. e)il d.lgs. 14/19 ha integrato il disposto dell'art. 40
comma 10 CCII inserendo dopo l'inciso “entro la prima udienza” la precisazione “fissata ai sensi dell'art. 41” con la conseguenza che il contrasto dottrinale e giurisprudenziale, insorto ed emarginato da parte reclamante, deve ritenersi definitivamente risolto dal legislatore che,
indipendentemente dall'espletamento di effettiva attività processuale, ha individuato il limite temporale di decadenza per la presentazione del ricorso di cui agli artt. 40 e 44 CCII nell'udienza fissata ai sensi dell'art. 41 CCII. La disposizione, nel testo modificato e come sopra richiamato,
risulta pienamente applicabile alla presente fattispecie che si è
perfezionata in epoca successiva all'entrata in vigore del cd. “correttivo ter”.
In senso contrario non vale obiettare, come argomentato da parte reclamante, che la preclusione non dovrebbe essere riferita alla singola udienza bensì alla complessiva fase iniziale che potrebbe svolgersi anche in più udienze come nell'ipotesi in cui siano disposti rinvii per lo svolgimento delle medesime attività: il tenore letterale della disposizione nel testo da ultimo integrato dal legislatore risulta inequivoco e mira,
evidentemente, a risolvere i contrasti precedentemente insorti in ordine all'individuazione del termine perentorio entro il quale deve essere proposta la domanda di concordato preventivo. Sotto questo profilo deve ritenersi che il legislatore, nell'ambito della sua discrezionalità, ha ritenuto che – nell'ipotesi di impresa maggiore – la proposta di Concordato
Preventivo non può essere presentata oltre la data dell'udienza fissata ai sensi dell'art. 41 CCII valutando che l'interesse dei creditori ad una rapida definizione della procedura di Liquidazione Giudiziale dagli stessi promossa non possa essere sacrificato oltre la prima udienza in ragione di differimenti della trattazione non funzionali ad un'effettiva già raggiunta ovvero ad una proposta concreta di soluzione concordata della crisi: il legislatore – con valutazione che risulta esente da vizi sotto il profilo di costituzionalità – ha pertanto ritenuto che il diritto potestativo del debitore sia comprimibile successivamente al decorso della prima udienza ex art. 41 CCII.
Si osserva, da ultimo, che dalla lettura del verbale dell'udienza del 13
febbraio 2025 (fissata ex art. 41 CCII) emerge che le parti hanno formulato diverse contestazioni nel merito e che il rinvio è stato concesso al fine di
“verificare la possibilità che entrambe le parti ottengano i beni della vita
che sottendono la presente controversia” con la conseguenza che neppure può condividersi la valutazione di parte reclamante secondo la quale in tale udienza non sarebbero state espletate attività processuali (alla luce delle rispettive contestazioni nel merito).
Ne discende che il reclamo deve essere respinto ed il decreto impugnato integralmente confermato.
Residua la pronuncia in ordine alle spese di lite del grado che, secondo la regola generale (art. 91 c.p.c.), seguono la soccombenza e che, avuto riguardo al valore della causa (indeterminabile – complessità media), alle attività processuali espletate ed al medio livello di complessità delle questioni dibattute, sono liquidate quanto ai compensi e quanto a ciascuna parte reclamata, secondo quanto previsto dalla Tabella A allegata al D.M.
55/14 come modificato dal D.M. 37/18 e dal D.M. 147/22, in complessivi
€ 8.740,00 di cui € 2.518,00 per la fase di studio, € 1.665,00 per la fase introduttiva ed € 4.287,00 per la fase decisionale (non viene riconosciuta la fase istruttoria e/o di trattazione non essendo stato espletato alcun relativo incombente) oltre rimborso spese generali, IVA (se dovuta) e
CPA, come per legge. Non risultano documentate spese vive di parte reclamata costituita con la conseguenza che non vi è luogo a pronunciare sul punto.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico della società reclamante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, Prima Sezione – Impresa, definitivamente pronunciando:
1. respinge l'appello e per l'effetto conferma integralmente il decreto di inammissibilità emesso dal Tribunale di Cremona all'esito della camera di consiglio del 19 giugno 2025;
2. condanna la società reclamante a rifondere alla società reclamata costituita le spese di lite del grado liquidate, quanto ai compensi e quanto a ciascuna parte reclamata, in complessivi € 8.470,00,00 oltre rimborso spese generali, IVA (se dovuta) e CPA;
3. sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del D.P.R.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico della società
reclamante.
Così deciso nella camera di consiglio del 14 ottobre 2025
IL PRESIDENTE
GI LI
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
AU NI
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
R.G. N. 372/2025 V.G. La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai
Sigg.:
Dott. GI LI Presidente
Dott. Cesare Massetti Presidente
Dott. AU NI Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel reclamo avverso il Decreto d'inammissibilità della domanda di concordato preventivo depositato in data 21 maggio 2025 iscritto a n.
372/2025 R.G. V.G. posto in decisione all'udienza collegiale del 1°
OGGETTO: ottobre 2025
Altri istituti di d a volontaria giurisdizione (C.F. ), con sede in Cremona, Controparte_1 P.IVA_1
e procedimenti Via Cadolini n. 15, in persona del legale rappresentante pro tempore, con camerali in materia di il patrocinio dell'avv. DANILO GRIFFO del Foro di Nola (PEC
[...]
ed elettivamente domiciliata all'indirizzo Email_1
concorsuali telematico del difensore giusta mandato depositato unitamente al ricorso cod.: 471999 ex art. 47 comma 5 CCII
RECLAMANTE c o n t r o
(C.F. , in persona del Controparte_2 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Luca Mario
Pederneschi del Foro di Cremona (PEC ed Email_2
elettivamente domiciliata all'indirizzo telematico del difensore giusta mandato depositato unitamente alla memoria di costituzione e risposta
RECLAMATA
e c o n t r o
CP_3
RECLAMATA CONTUMACE
In punto: reclamo avverso il Decreto d'inammissibilità emesso dal
Tribunale di Cremona depositato all'esito della camera di consiglio del 19
giugno 2025
CONCLUSIONI
Della reclamante
“Tanto premesso, la come sopra dom.ta, rapp.ta e Controparte_1
assistita
CHIEDE
che l'On.le Corte adita, in riforma del reclamato decreto, voglia così
provvedere:
a. accertare e dichiarare la tempestività e quindi l'ammissibilità del
ricorso ex artt. 40 e 44 CCII ad istanza della Controparte_1 depositato in data 21.05.2025 ed iscritto nel procedimento unitario n. r.g.
95-1/2014 P.U. del Tribunale di Cremona;
b. adottare ogni conseguente provvedimento. c. con vittoria di spese e
competenze professionali, da liquidarsi direttamente allo scrivente
difensore, il quale si dichiara antistatario.”
Della reclamata costituita Controparte_2
“Piaccia all'On.le adita Corte d'Appello di Brescia, contrariis rejectis,
dire infondato e quindi respingere il ricorso ex adverso promosso con
reclamo ex art.47 co.5 C.C.I.I.;
e per l'effetto confermare il decreto di inammissibilità, provvedimento
Collegiale del Tribunale di Cremona emesso in data 19/06/2025, R.G. 95-
1/2025, impugnato.
Con ogni e consequenziale provvedimento, con vittoria di spese.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSOù
Con decreto pronunciato all'esito della camera di consiglio del 19 giugno
2025 il Tribunale di Cremona, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso
ex artt. 40 e 44 CCII depositato in data 21 maggio 2025 dalla società
[...]
per essere stato tardivamente proposto. CP_1
Avverso detto decreto ha proposto reclamo la società Controparte_1
contestando la valutazione di tardività operata dal Collegio di primo grado sulla base del rilievo che il ricorso era stato depositato alla prima udienza effettiva atteso che l'udienza fissata ai sensi dell'art. 41 CCII era stata rinviata in pendenza di trattative ed al fine di integrare la documentazione depositata nonché dovendo essere visionati gli allegati prodotti in formato ammesso ma non leggibile da Giudice in Consolle.
Si è costituita la società contestando la fondatezza Controparte_2
del reclamo.
Il reclamo è stato notificato anche alla società sia CP_3
personalmente che presso il suo difensore avv. Luca Mario Pederneschi.
Tale società, peraltro, non si è costituita rimanendo contumace.
All'udienza del 1° ottobre 2025 la Corte ha trattenuto la causa in decisione all'esito della discussione orale dei Procuratori delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il reclamo risulta infondato e deve essere respinto: invero il legislatore con l'art. 12 comma 1 lett. e)il d.lgs. 14/19 ha integrato il disposto dell'art. 40
comma 10 CCII inserendo dopo l'inciso “entro la prima udienza” la precisazione “fissata ai sensi dell'art. 41” con la conseguenza che il contrasto dottrinale e giurisprudenziale, insorto ed emarginato da parte reclamante, deve ritenersi definitivamente risolto dal legislatore che,
indipendentemente dall'espletamento di effettiva attività processuale, ha individuato il limite temporale di decadenza per la presentazione del ricorso di cui agli artt. 40 e 44 CCII nell'udienza fissata ai sensi dell'art. 41 CCII. La disposizione, nel testo modificato e come sopra richiamato,
risulta pienamente applicabile alla presente fattispecie che si è
perfezionata in epoca successiva all'entrata in vigore del cd. “correttivo ter”.
In senso contrario non vale obiettare, come argomentato da parte reclamante, che la preclusione non dovrebbe essere riferita alla singola udienza bensì alla complessiva fase iniziale che potrebbe svolgersi anche in più udienze come nell'ipotesi in cui siano disposti rinvii per lo svolgimento delle medesime attività: il tenore letterale della disposizione nel testo da ultimo integrato dal legislatore risulta inequivoco e mira,
evidentemente, a risolvere i contrasti precedentemente insorti in ordine all'individuazione del termine perentorio entro il quale deve essere proposta la domanda di concordato preventivo. Sotto questo profilo deve ritenersi che il legislatore, nell'ambito della sua discrezionalità, ha ritenuto che – nell'ipotesi di impresa maggiore – la proposta di Concordato
Preventivo non può essere presentata oltre la data dell'udienza fissata ai sensi dell'art. 41 CCII valutando che l'interesse dei creditori ad una rapida definizione della procedura di Liquidazione Giudiziale dagli stessi promossa non possa essere sacrificato oltre la prima udienza in ragione di differimenti della trattazione non funzionali ad un'effettiva già raggiunta ovvero ad una proposta concreta di soluzione concordata della crisi: il legislatore – con valutazione che risulta esente da vizi sotto il profilo di costituzionalità – ha pertanto ritenuto che il diritto potestativo del debitore sia comprimibile successivamente al decorso della prima udienza ex art. 41 CCII.
Si osserva, da ultimo, che dalla lettura del verbale dell'udienza del 13
febbraio 2025 (fissata ex art. 41 CCII) emerge che le parti hanno formulato diverse contestazioni nel merito e che il rinvio è stato concesso al fine di
“verificare la possibilità che entrambe le parti ottengano i beni della vita
che sottendono la presente controversia” con la conseguenza che neppure può condividersi la valutazione di parte reclamante secondo la quale in tale udienza non sarebbero state espletate attività processuali (alla luce delle rispettive contestazioni nel merito).
Ne discende che il reclamo deve essere respinto ed il decreto impugnato integralmente confermato.
Residua la pronuncia in ordine alle spese di lite del grado che, secondo la regola generale (art. 91 c.p.c.), seguono la soccombenza e che, avuto riguardo al valore della causa (indeterminabile – complessità media), alle attività processuali espletate ed al medio livello di complessità delle questioni dibattute, sono liquidate quanto ai compensi e quanto a ciascuna parte reclamata, secondo quanto previsto dalla Tabella A allegata al D.M.
55/14 come modificato dal D.M. 37/18 e dal D.M. 147/22, in complessivi
€ 8.740,00 di cui € 2.518,00 per la fase di studio, € 1.665,00 per la fase introduttiva ed € 4.287,00 per la fase decisionale (non viene riconosciuta la fase istruttoria e/o di trattazione non essendo stato espletato alcun relativo incombente) oltre rimborso spese generali, IVA (se dovuta) e
CPA, come per legge. Non risultano documentate spese vive di parte reclamata costituita con la conseguenza che non vi è luogo a pronunciare sul punto.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico della società reclamante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, Prima Sezione – Impresa, definitivamente pronunciando:
1. respinge l'appello e per l'effetto conferma integralmente il decreto di inammissibilità emesso dal Tribunale di Cremona all'esito della camera di consiglio del 19 giugno 2025;
2. condanna la società reclamante a rifondere alla società reclamata costituita le spese di lite del grado liquidate, quanto ai compensi e quanto a ciascuna parte reclamata, in complessivi € 8.470,00,00 oltre rimborso spese generali, IVA (se dovuta) e CPA;
3. sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del D.P.R.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico della società
reclamante.
Così deciso nella camera di consiglio del 14 ottobre 2025
IL PRESIDENTE
GI LI
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
AU NI