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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Torino, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 38/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 1, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
VILLA FULVIO, Presidente e Relatore
COLLU LUISELLA, Giudice
OCONE PE, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 259/2025 depositato il 14/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 Srl In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Società Di Riscossione OR S.p.a. - 09000640012
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 50302202400265626000 TARI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 50302202400265626000 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 17/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente Piaccia alla Corte, in via principale, accertare l'assenza di legittimazione passiva del liquidatore, dichiarare nullo l'avviso di intimazione nr.50302202400265626000 notificato in data 19.12.24 alla sig.ra
Ricorrente_1 in qualità di liquidatore della Ricorrente_2 srl in liquidazione;
accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei crediti portati dalle ingiunzioni di pagamento nr.081010g616590042395,
081018420160009683 w 081010y420200006465; in subordine decurtare da quanto eventualmente ritenuto dovuto le sanzioni non trasmissibili a soci e liquidatori. Con vittoria di spese da versarsi al difensore antistatario.
Resistente Piaccia alla Corte, dato atto dei discarichi intervenuti per i documenti nr.081010y420190007252
e 081010y420200006465, confermare l'avviso di intimazione impugnato;
accertare e dichiarare la correttezza della condotta della OR spa con conseguente reiezione di qualsiasi domanda azionata a carico della stessa in quanto infondata per i motivi esposti in narrativa. Con vittoria di spese processuali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Signora Ricorrente_1 quale liquidatrice e socia della società Ricorrente_2 srl in liquidazione ha proposto ricorso nei confronti della OR spa avverso l'avviso di intimazione sopra indicato, notificatole in qualià di liquidatore della suddetta società in data 19.12.24.
Esponeva la ricorrente che il 19.1.2017 la Ricorrente_2 srl era stata sciolta e poi posta in liquidazione volontaria, per poi essere definitivamene cancellata dal registro delle imprese il 24.1.2019.
L'avviso di intimazione faceva riferimeno a pregressi atti di accertamento emessi dal Comune di Torino.
Tuttavia, continua la ricorrente, la OR aveva agito nei confronti di una società estinta sin dal 2019;
l'estinzione di cui all'art. 2495 c.c. ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal registro delle imprese (art.28 D.Lgs 175/2014). Ciò significa, sostiene la ricorrente, che ogni pretesa azionata presso il liquidatore oltre il termine di cinque anni dalla cancellazione é da considerarsi priva di effetto perché tardiva
(24.1.2019 - 19.12.2025). Il liquidatore perciò non aveva alcuna legittimazione a ricevere l'avviso per cui é causa.
Da ciò derivava, continua la ricorrente, che l'atto impugnato era stato notificato in modo non corretto alla liquidatrice perché la notifica era stata fatta a un soggetto giuridicamente inesistente.
In subnordine la ricorrene eccepiva la prescrizione degli atti presupposti all'aviso di intimazione impugnato.
La OR si costituiva e sviluppava le sua difese esclusivamente sulla questione subordinata della prescrizione degli atti presupposti.
La causa era trattata e decisa alla udienza del 15.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La OR costituendosi ha affrontato in primis la questione (peraltro non sollevata dalla ricorrente) della regolarià della notificazione degli atti presupposti dell'avviso di intimazione impugnato. La ricorrente si é limitata a dire che ella non conosceva le pendenze della società col fisco. Ma non ha indicato quale motivo del ricorso la omessa notifica degli atti presupposti.
La OR poi precisava che, a fronte della cancellazione della società nel gennaio 2019, era stato emesso provvedimento di sgravio con riferimento ai documenti relativi agli anni 2019 e 2020. Si prende atto di tale circostanza , che però non rileva ai fini della decisione.
In relazione al motivo principale del ricorso la OR si limita ad affermare: "Se non può essere contestata l'applicazione dell'aret.28 del D.Lgs 175/2014, non potrà essere revocata in dubbio la ratio sottesa alla norma, ossia la necessità di tutelare in maniera più incisiva il credito erariale, stante la difficoltà per l'Erario di recuperare eventuali crediti rimasti insoddisfatti nei confronti dei soggetti giuridici cessati".
Non vi é quindi alcuna contestazione delle ragioni in fatto e in diritto su cui si fonda il primo motivo del ricorso che di conseguenza risulta essere fondato.
Da ultimo pare opportuno precisare che il termine quinquennale di cui si discute ha natura sostanziale e non procedurale (Cass.
9.4.24 n.9560) e che quindi risultano essere inconferenti ai fini della decisione tutte le argomentazioni svolte da OR in punto sospensione dei termini processuali per l'emergenza Covid.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, da versarsi in favore dell'avv.Difensore_1 quale antistatario
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna l'Ufficio costituito a pagare a parte ricorrente per spese processuali la somma di €.1.000,00 oltre accessori di legge e rimborso cud
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 1, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
VILLA FULVIO, Presidente e Relatore
COLLU LUISELLA, Giudice
OCONE PE, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 259/2025 depositato il 14/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 Srl In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Società Di Riscossione OR S.p.a. - 09000640012
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 50302202400265626000 TARI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 50302202400265626000 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 17/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente Piaccia alla Corte, in via principale, accertare l'assenza di legittimazione passiva del liquidatore, dichiarare nullo l'avviso di intimazione nr.50302202400265626000 notificato in data 19.12.24 alla sig.ra
Ricorrente_1 in qualità di liquidatore della Ricorrente_2 srl in liquidazione;
accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei crediti portati dalle ingiunzioni di pagamento nr.081010g616590042395,
081018420160009683 w 081010y420200006465; in subordine decurtare da quanto eventualmente ritenuto dovuto le sanzioni non trasmissibili a soci e liquidatori. Con vittoria di spese da versarsi al difensore antistatario.
Resistente Piaccia alla Corte, dato atto dei discarichi intervenuti per i documenti nr.081010y420190007252
e 081010y420200006465, confermare l'avviso di intimazione impugnato;
accertare e dichiarare la correttezza della condotta della OR spa con conseguente reiezione di qualsiasi domanda azionata a carico della stessa in quanto infondata per i motivi esposti in narrativa. Con vittoria di spese processuali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Signora Ricorrente_1 quale liquidatrice e socia della società Ricorrente_2 srl in liquidazione ha proposto ricorso nei confronti della OR spa avverso l'avviso di intimazione sopra indicato, notificatole in qualià di liquidatore della suddetta società in data 19.12.24.
Esponeva la ricorrente che il 19.1.2017 la Ricorrente_2 srl era stata sciolta e poi posta in liquidazione volontaria, per poi essere definitivamene cancellata dal registro delle imprese il 24.1.2019.
L'avviso di intimazione faceva riferimeno a pregressi atti di accertamento emessi dal Comune di Torino.
Tuttavia, continua la ricorrente, la OR aveva agito nei confronti di una società estinta sin dal 2019;
l'estinzione di cui all'art. 2495 c.c. ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal registro delle imprese (art.28 D.Lgs 175/2014). Ciò significa, sostiene la ricorrente, che ogni pretesa azionata presso il liquidatore oltre il termine di cinque anni dalla cancellazione é da considerarsi priva di effetto perché tardiva
(24.1.2019 - 19.12.2025). Il liquidatore perciò non aveva alcuna legittimazione a ricevere l'avviso per cui é causa.
Da ciò derivava, continua la ricorrente, che l'atto impugnato era stato notificato in modo non corretto alla liquidatrice perché la notifica era stata fatta a un soggetto giuridicamente inesistente.
In subnordine la ricorrene eccepiva la prescrizione degli atti presupposti all'aviso di intimazione impugnato.
La OR si costituiva e sviluppava le sua difese esclusivamente sulla questione subordinata della prescrizione degli atti presupposti.
La causa era trattata e decisa alla udienza del 15.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La OR costituendosi ha affrontato in primis la questione (peraltro non sollevata dalla ricorrente) della regolarià della notificazione degli atti presupposti dell'avviso di intimazione impugnato. La ricorrente si é limitata a dire che ella non conosceva le pendenze della società col fisco. Ma non ha indicato quale motivo del ricorso la omessa notifica degli atti presupposti.
La OR poi precisava che, a fronte della cancellazione della società nel gennaio 2019, era stato emesso provvedimento di sgravio con riferimento ai documenti relativi agli anni 2019 e 2020. Si prende atto di tale circostanza , che però non rileva ai fini della decisione.
In relazione al motivo principale del ricorso la OR si limita ad affermare: "Se non può essere contestata l'applicazione dell'aret.28 del D.Lgs 175/2014, non potrà essere revocata in dubbio la ratio sottesa alla norma, ossia la necessità di tutelare in maniera più incisiva il credito erariale, stante la difficoltà per l'Erario di recuperare eventuali crediti rimasti insoddisfatti nei confronti dei soggetti giuridici cessati".
Non vi é quindi alcuna contestazione delle ragioni in fatto e in diritto su cui si fonda il primo motivo del ricorso che di conseguenza risulta essere fondato.
Da ultimo pare opportuno precisare che il termine quinquennale di cui si discute ha natura sostanziale e non procedurale (Cass.
9.4.24 n.9560) e che quindi risultano essere inconferenti ai fini della decisione tutte le argomentazioni svolte da OR in punto sospensione dei termini processuali per l'emergenza Covid.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, da versarsi in favore dell'avv.Difensore_1 quale antistatario
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna l'Ufficio costituito a pagare a parte ricorrente per spese processuali la somma di €.1.000,00 oltre accessori di legge e rimborso cud