Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Torino, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 38
CGT1
Sentenza 22 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Legittimazione passiva del liquidatore

    La Corte ha ritenuto fondato il motivo principale del ricorso, non essendovi contestazione da parte della OR sulle ragioni in fatto e in diritto addotte dalla ricorrente.

  • Accolto
    Nullità avviso di intimazione per notifica a soggetto giuridicamente inesistente

    La Corte ha ritenuto fondato il motivo principale del ricorso, non essendovi contestazione da parte della OR sulle ragioni in fatto e in diritto addotte dalla ricorrente.

  • Accolto
    Prescrizione dei crediti

    La Corte ha ritenuto fondato il motivo principale del ricorso, non essendovi contestazione da parte della OR sulle ragioni in fatto e in diritto addotte dalla ricorrente.

  • Accolto
    Decurtazione sanzioni non trasmissibili

    La Corte ha ritenuto fondato il motivo principale del ricorso, non essendovi contestazione da parte della OR sulle ragioni in fatto e in diritto addotte dalla ricorrente.

  • Rigettato
    Correttezza condotta OR spa

    La Corte ha ritenuto fondato il motivo principale del ricorso, non essendovi contestazione da parte della OR sulle ragioni in fatto e in diritto addotte dalla ricorrente.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Torino, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 38
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino
    Numero : 38
    Data del deposito : 22 gennaio 2026

    Testo completo