Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00192/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00462/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 462 del 2025, proposto da
VA RA, rappresentata e difesa dagli avvocati Sabino Carpagnano e Alessia De Finis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- Ministero dell'Istruzione e del Merito e Ufficio Scolastico Regionale per Puglia, non costituiti in giudizio;
per l’esecuzione
- del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1364 del 13 giugno 2024, resa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, notificata, in copia conforme ai fini dell’esecuzione forzata, al Ministero dell’Istruzione e del Merito ed all’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia il 27 giugno2024, a mezzo pec;
- per l’adozione di tutte le misure attuative del giudicato, compresa la nomina del Commissario ad acta ;
- e per la fissazione della c.d. penalità di mora ex art.114, 4° comma, lett. e) del D. Lgs. n.104/2010, per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato, nella misura che si riterrà più opportuna.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 l’avv. AT ES e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Con ricorso notificato il 26 marzo 2025 e depositato il successivo 28 marzo, la signora VA RA chiede l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Trani - Sezione Lavoro indicata in epigrafe, che ha accolto il ricorso promosso dall’interessata, così disponendo:
- dichiara il diritto della ricorrente a ottenere il beneficio della cd. “Carta del docente” e, quindi, del relativo bonus di € 500,00 per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 ;
- condanna, per l’effetto, il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, all’attribuzione in favore della ricorrente della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto (cinque annualità pari ad € 2.500,00), oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n.724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione .
1.1 - Non si è costituita in giudizio l’IO intimata.
1.2 - All’udienza in camera di consiglio del 17 dicembre 2025, la causa è stata introitata per la decisione.
2. - Sul presupposto del lamentato persistente inadempimento dell’IO, il ricorso di ottemperanza è fondato, nei sensi di seguito indicati.
3. - In via del tutto preliminare, osserva il Collegio che la pretesa è stata azionata ai sensi dell’art. 112, secondo comma lettera c), Cod. proc. amm., secondo cui il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario; con la precisazione che il giudizio di ottemperanza è limitato alla stretta esecuzione del giudicato del quale si domanda l’attuazione ed esula dal suo ambito la cognizione di qualsiasi altra domanda, comunque, correlata al giudicato stesso.
4. - Orbene, la succitata sentenza del Tribunale di Trani - Sezione Lavoro, come detto:
- è stata trasmessa all’IO in copia attestata conforme al corrispondente atto informatico in data 27 giugno 2024; sicché sussistono i presupposti di cui all’art. 14, primo comma, del decreto legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997 n. 30 e ss.mm., secondo il quale l’azione esecutiva nei confronti della UB IO (debitrice di somme di denaro) non può essere iniziata se non dopo l’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni, decorrente dalla notifica alla P.A. del titolo esecutivo;
- ha comprovata valenza di cosa giudicata, ex art. 114, comma 2 Cod. proc. amm., come da certificazione del Tribunale di Trani - Sezione Lavoro del 29 gennaio 2025.
5. - A fronte del giudicato promanante dalla sentenza del Giudice del lavoro di cui si chiede esecuzione, l’IO non ha eccepito in giudizio l’avvenuto adempimento delle obbligazioni scaturite dal predetto titolo giudiziale né ha fornito alcuna giustificazione in merito all’inerzia serbata.
Sul presupposto della dedotta persistente omessa esecuzione dell’IO deve, pertanto, essere ordinato all’IO intimata di dare integrale esecuzione, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della presente sentenza, o dalla sua notifica a cura di parte, se anteriore, alla sentenza del Giudice del lavoro per cui si agisce, procedendo al pagamento di tutte le somme ivi indicate in favore di parte ricorrente.
6. - La richiesta nomina del Commissario ad acta viene riservata all’eventualità che, dopo il termine previsto, si protragga l’inadempimento: tanto in considerazione del comportamento esecutivo rilevato, dopo l’adozione della sentenza di ottemperanza, in omologhe cause, in cui il ritardo è stato determinato dalle carenze organiche dell’IO.
7. - La richiesta condanna alle astreintes non può trovare accoglimento, in ossequio alla giurisprudenza della Sezione.
8. - Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in favore dei difensori costituiti, per loro dichiarazione antistatari.
9. - Da ultimo, si dispone che copia della presente sentenza sia inviata alla Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti per le valutazioni di competenza, con adempimenti a carico della Segreteria.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari (sezione prima), accoglie il ricorso e, per l’effetto, ordina all’IO intimata di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza di cui in epigrafe, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte.
Respinge ogni altra domanda accessoria.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 500,00 (euro cinquecento/00), oltre accessori come per legge, in favore di parte ricorrente e, per essa, dei difensori costituiti, per loro dichiarazione antistatari.
Dispone che copia della presente sentenza sia inviata alla Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti per le valutazioni di competenza.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NA TI, Presidente
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere
AT ES, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AT ES | NA TI |
IL SEGRETARIO