Ordinanza cautelare 5 settembre 2025
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00092/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01143/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1143 del 2025, proposto da
-OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Mario Caliendo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno - U.T.G. - Prefettura di Ferrara, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
A) dell’informativa antimafia ostativa del Prefetto di Ferrara prot. Prefettura Ferrara - Area I - Prot. Ingresso N.-OMISSIS- del 08/08/2025 emessa nei confronti della “-OMISSIS- s.r.l.” e da cui emergerebbe il pericolo di permeabilità mafiosa della impresa;
B) di tutti gli atti presupposti e tra questi:
-della Nota della Legione Carabinieri Emilia Romagna - Comando Provinciale Ferrara;
- della Nota della Questura di Ferrara;
- della Nota della Direzione Investigativa Antimafia Bologna;
- della Nota del Nucleo Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Ferrara;
- della Nota del Nucleo Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Bologna;
C) Di tutti gli atti collegati connessi e consequenziali, ivi compresi:
-il d.lgs. n. 159/2011, il d.lgs. n. 153/2014 e le circolari del Ministero dell'Interno n.11001/119/20(6) Uff.II-Ord.Sic.Pub.dell'8.2.2013 e n.11001/119/20(9);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero - U.T.G. - Prefettura di Ferrara;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 il dott. LO SI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
con ricorso depositato in data 12 agosto 2025 la società ricorrente ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe chiedendone l’annullamento;
si è costituito il Ministero dell’Interno – Prefettura di Ferrara per resistere al ricorso;
all’esito dell’udienza cautelare del 4 settembre 2025, l’intestato Tar ha emesso l’ordinanza n. -OMISSIS- del 2025, in forza della quale ha accolto la domanda cautelare, per l’effetto sospendendo il provvedimento impugnato, « tenuto conto, in ordine al fumus boni iuris, che nei confronti della -OMISSIS- s.r.l. la Prefettura di Bologna nel mese di gennaio 2025 aveva disposto il monitoraggio ex art. 94-bis del D. Lgs. 6 settembre 2011, n.159 disponendo per un periodo di 12 mesi l’applicazione di misure di prevenzione collaborativa, sicché possono ritenersi prima facie fondate le censure contenute in ricorso di contraddittorietà e/o puntuale motivazione ex art. 94 bis codice antimafia; peraltro l’organismo di vigilanza nominato, in data 25.8.2025, presa visione del provvedimento impugnato in questa sede (vedi documenti depositati dalla ricorrente il 3.9.2025), ha evidenziato “sulla scorta del modello 231 adottato dalla società, la stessa si è già impegnata ad eseguire approfonditi screening in relazione all’assunzione dei dipendenti e in relazione ai rapporti con partners, fornitori e subappaltatori, attività che viene puntualmente eseguita da parte della società e posta in condivisione con lo scrivente per le verifiche. Proprio in ragione dei protocolli di comportamento non è stato dato seguito all’assunzione di alcune persone che, seppur qualificate e astrattamente idonee a ricoprire ruoli anche apicali all’interno della società, avrebbero potuto destare sospetti o dubbi all’esito di verifiche da parte della Pubblica Amministrazione. In merito al contenuto del provvedimento interdittivo, l’organismo di vigilanza non ha ritenuto necessario adottare provvedimenti di self cleaning perché: 1. non si ravvisano comportamenti in violazione dei protocolli di cui al modello adottato in ragione del d.lgs. 231/2001; 2. le principali motivazioni che hanno indotto l’organo amministrativo ad adottare il provvedimento inibitorio sono riconducibili a ragioni di natura esclusivamente familiare, le quali, per loro stessa natura, risultano insuperabili se non mediante la cessazione dell’attività societaria; 3. Le contestazioni in merito ai rapporti con fornitori e dipendenti sono antecedenti rispetto all’adozione del modello 231. Ciò premesso, lo scrivente ODV, in ogni caso ritiene utile prendere atto del provvedimento amministrativo e ispirazione dal contenuto dello stesso, suggerendo di approntare alcune modifiche al modello 231, parte speciale, in relazione alle due aree di rischio sotto riportate ai punti 1 e 2”, modifiche che la -OMISSIS- s.r.l. ha dichiarato di voler adottare, considerandole sin da ora facenti parte dei nuovi protocolli di comportamento »;
all’esito dell’udienza pubblica del 14 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione;
a seguito dell’adozione dell’ordinanza cautelare, in esecuzione dell’ordinanza cautelare del T.A.R. per l’Emilia-Romagna n. -OMISSIS- del 05/09/2025, la Prefettura di Ferrara ha disposto l’iscrizione nella relativa white list, relativamente ai settori di attività richiesti, dal 12/09/2025 per un periodo di dodici mesi;
con memoria depositata in data 7 gennaio 2026, quindi, parte ricorrente ha dato conto della conseguente cessazione della materia del contendere;
alla luce di quanto precede il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, poiché, pur non essendo stata formalmente annullata in autotutela l’interdittiva oggetto del presente giudizio, la Prefettura, iscrivendo, con determinazione autonoma la società ricorrente nella c.d. “white list” ha sostanzialmente superato e reso tamquam non esset l’impugnata interdittiva;
le spese del presente giudizio devono essere integralmente compensate attesa la particolarità della controversia;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile;
spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LO IE, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere
LO SI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LO SI | LO IE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.