Ordinanza cautelare 17 ottobre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 24/12/2025, n. 4265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 4265 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04265/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03623/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3623 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Fedele Ranieri, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, corso Genova, 14;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l’accertamento
dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere sull’istanza del 2 agosto 2025 a mezzo PEC nell’interesse dell’odierno ricorrente, nonché per l’annullamento di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, antecedente, conseguente o comunque connesso alla suddetta inerzia, ove medio tempore intervenuti, con espressa riserva di motivi aggiunti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 il dott. RO AT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In data 27.1.2022, il Sig. -OMISSIS-, quale legale rappresentate della società -OMISSIS-, ha chiesto un nulla osta all’ingresso in favore del ricorrente, che è stato rilasciato in data 12/06/2023 (P-NA/L/Q/2022/).
In ragione dell’indisponibilità da parte del predetto datore di lavoro titolare della domanda di ingresso, in data 11.3.2025, il ricorrente ha chiesto alla Prefettura di Milano il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, o la possibilità di procedere con il subentro di nuovo datore di lavoro.
Con istanza del 2.8.25, il ricorrente ha chiesto alla Prefettura di Milano “il rilascio di dichiarazione/documentazione utile per ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione”.
Con provvedimento -OMISSIS-del 9.10.25, depositato in giudizio dalla difesa erariale in data 13.10.25, la Prefettura di Milano ha revocato il nulla osta n. -OMISSIS-/23 cit.
Con il presente ricorso, depositato in giudizio in data 29.9.25, l’istante ha chiesto al Tribunale di “accertare l’obbligo della Prefettura di Milano di provvedere sull’istanza del ricorrente inviata a mezzo PEC in data 2 agosto 2025”.
Come sopra evidenziato, con la predetta istanza, il ricorrente ha chiesto “il rilascio di dichiarazione/documentazione utile per ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione”, ciò che configura una richiesta del tutto generica, che l’Amministrazione non poteva soddisfare. Anziché richiedere l’emanazione di un provvedimento amministrativo tipizzato, ciò che forma oggetto di un’azione avverso il silenzio della Pubblica Amministrazione, il ricorrente ha in sostanza chiesto il rilascio di documentazione amministrativa, che costituisce invece l’esercizio del diritto di accesso, senza peraltro indicare gli atti che avrebbero dovuto formarne oggetto.
Il ricorso va pertanto respinto atteso che il rito speciale avverso il silenzio non ha lo scopo di tutelare, come rimedio di carattere generale, la posizione del privato di fronte a qualsiasi tipo di inerzia comportamentale della P.A., bensì quello di apprestare una garanzia avverso il mancato esercizio di potestà pubbliche.
Malgrado il ricorrente abbia richiamato un orientamento del Tribunale favorevole all’accoglimento di istanze a suo dire analoghe, le stesse erano in realtà circostanziate e non generiche come invece ha avuto luogo nel caso di specie (V. ad es. sentenza n. 1300/25, in cui l’istanza aveva ad oggetto il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, ovvero il rilascio dell’apposita dichiarazione di indisponibilità del datore di lavoro, quale atto presupposto per la successiva richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione).
In conclusione, il ricorso va pertanto respinto.
Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio, in considerazione delle peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
HA GO, Presidente
Fabrizio Fornataro, Consigliere
RO AT, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO AT | HA GO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.