Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 19/06/2025, n. 926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 926 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Valentina Di Salvo, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 18.06.2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 2452 / 2020
promossa da
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Pt_1 P.IVA_1
difesa dall'avv. NICOLA BELLIA, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. DI Controparte_1 CodiceFiscale_1
FRANCESCO OLINDO, giusta procura in atti,
-resistente-
Avv. FRANCESCO OLINDO, C.F. n.q. di difensore distrattario CodiceFiscale_2
rappresentato e difeso da sé stesso,
-resistente-
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato Controparte_2
e difeso dall'avv. DOMENICA MOTTA, giusta procura in atti,
-resistente-
, Controparte_3
-convenuto contumace-
Oggetto: opposizione a precetto e pignoramento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
267.142,61, a titolo di risarcimento danni, contributi e spese legali, così come riconosciuto con sentenza n. 611/2019 emessa dalla Corte di Appello di Palermo sez. lavoro, in data
04/04/2019, depositata in data 19/06/2019. Eccepiva la mancanza del requisito della liquidità
del credito, l'errata quantificazione delle somme, l'erronea pretesa di pagamento delle spese legali stante la morosità del procuratore, la compensazione tra crediti e debiti derivanti dalle sentenze n. 611/2019 della Corte di Appello di Palermo e n. 41/A/2016 della sez.
Giurisdizionale d'Appello della Corte dei Conti per la Regione Siciliana per euro 17.233,47.
Con vittoria di spese.
Si costituiva rilevando l'assoluta determinatezza del credito azionato, la Controparte_1
non compensazione dei crediti neppure in via atecnica, il già avvenuto incasso - da parte dell'ente - per euro € 63.809,94 a titolo di tfr, l'asserita illegittima trattenuta operata sullo stipendio da ottobre 2020 di € 383,55, l'erroneità dei conteggi e la violazione del diritto di difesa per ciò che concerne le eccezioni sollevate in merito alla spettanza del compenso al difensore. Chiedeva di rigettare l'opposizione, con vittoria di spese e distrazione.
Con ordinanza del 28 ottobre 2020 veniva rigettata l'istanza di sospensiva, con conferma del provvedimento in sede di reclamo.
Al presente giudizio veniva riunito quello avente n.r.g. 1977/2021, di pignoramento mobiliare, in seno al quale l'ente esponeva che era stato condannato con sentenza CP_1
di condanna emessa dal GIP presso il Tribunale di Agrigento n. 18/2016, confermata in appello e riformata in Cassazione con pronuncia n. 13559/2020, con riqualificazione del fatto nella fattispecie di truffa;
che, nelle more del giudizio penale, interveniva sentenza di condanna da parte della Corte dei Conti sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana,
decisione n. 41/A/2016, confermativa della sentenza di primo grado n. 174/2015, con la quale veniva condannato per danno erariale al pagamento in favore dell' di della Pt_1 Parte_2
somma di € 125.849,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, e tutte le spese dovute per legge erariali;
che era stato incardinato procedimento esecutivo immobiliare;
che, intrapreso dal il pignoramento presso terzi, gli venivano assegnate le somme CP_1 nella misura di € 267.142,81, con termine di giorni 45 dalla comunicazione dell'ordinanza per l'introduzione del giudizio di merito. Tra i motivi di opposizione già evidenziati, veniva eccepita l'impignorabilità assoluta delle somme presenti sul conto tenuto presso le
[...]
e la Tesoreria BPM ai sensi dell'art. 2 comma 85 della legge 23.12.1996 n.662 - in CP_2
quanto derivanti da canoni e vendite per destinazione vincolata ex lege per i fini istituzionali essenziali e per gli emolumenti del personale, nonché la nullità del pignoramento presso ente poste per violazione dell'art. 159 Tuel.
Si costituiva che eccepiva l'inammissibilità del ricorso per introduzione Controparte_1
del giudizio di merito per divieto del bis in idem, la tardiva introduzione del giudizio di merito, l'inammissibilità del ricorso per non corretta istaurazione del contraddittorio,
tardiva introduzione del giudizio di merito per il credito dell'Avvocato distrattario.
Dopo plurimi rinvii motivati dal tentativo di conciliazione effettuati dalla dott. ssa Per_1
, la causa veniva assegnata al presente Giudice che ne disponeva la riunione.
[...]
Integrato il contraddittorio con e , quest'ultima si Controparte_3 CP_2
costituiva rilevando l'avvenuta esecuzione dell'ordinanza di assegnazione n.r.g. Es.
811/2020 e la legittimità del proprio operato.
La causa, senza alcuna attività istruttoria e disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di , citato in Controparte_3
giudizio ma non costituitosi.
Va, poi, rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione per intervenuto ne bis in idem, avendo l'opposizione agli atti esecutivi e quella all'opposizione contenuti differenti.
Parimenti, non può trovare accoglimento l'eccezione afferente la tardiva introduzione del contenzioso di merito poiché l'art. 616 c.p.c. - nel testo sostituito dall'art. 14 della legge 24
febbraio 2006 n. 52, e sul punto rimasto immutato dopo la modifica operata dalla legge 18
luglio 2009 n. 69 - dev'essere interpretato nel senso che l'introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione, all'esito dell'esaurimento della fase sommaria di cui all'art. 615, secondo comma, c.p.c., deve avvenire con la forma dell'atto introduttivo richiesta in riferimento al rito con cui l'opposizione deve essere trattata quanto alla fase di cognizione piena e, quindi, con citazione previamente notificata e poi iscritta a ruolo se l'opposizione rientra nell'ambito delle controversie soggette al rito ordinario,
oppure con ricorso depositato presso l'ufficio cui appartiene il giudice e poi notificato successivamente, qualora la materia rientri tra quelle soggette ad un rito in cui la causa si introduce con ricorso ed è il giudice a fissare l'udienza (cfr. Cass., sez. 3, sent. n. 1152/2011
e ord. n. 6237/2023); trattandosi di crediti aventi ad oggetti emolumenti retributivi e,
dunque, rientrando nella materia del G.L., ed essendo il ricorso stato depositato, nel caso di specie, nei termini assegnati, lo stesso va dichiarato ammissibile.
Va, invece, dichiarata inammissibile l'opposizione proposta limitatamente al credito afferente il difensore distrattario delle spese di lite;
invero, il credito azionato in executivis
dal difensore distrattario delle spese di lite, ancorché consacrato in un provvedimento del giudice del lavoro, non condivide la natura dell'eventuale credito fatto valere in giudizio,
cui semplicemente accede, ma ha natura ordinaria, corrispondendo ad un diritto autonomo del difensore, che sorge direttamente in suo favore e nei confronti della parte dichiarata soccombente. Conseguentemente, con riferimento al detto credito, non opera la competenza per materia del giudice del lavoro, prevista dall'art. 618-bis c.p.c., né si applica il relativo rito (cfr. Cass. n. 24691/2010; Cass. n. 17134/2005; Cass. n. 11804/2007). Ciò posto, a norma dell'art. 618, secondo comma, c.p.c., l'introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione deve avvenire, analogamente a quanto previsto dall'art. 616 c.p.c., con la forma dell'atto introduttivo richiesta nel rito con cui l'opposizione deve essere trattata, quanto alla fase di cognizione piena;
pertanto, se la causa
è soggetta al rito ordinario, il giudizio di merito va introdotto con citazione, da notificare alla controparte entro il termine perentorio fissato dal giudice (cfr. Cass. sent. n. 20995/2018).
Nel caso di specie, avendo il g.e. dato termine di 45 giorni a partire dall'11.06.2021, il ricorso doveva essere notificato entro il 26 luglio 2021. Pertanto, l'opposizione sul punto va dichiarata inammissibile. Infine, va rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per errata istaurazione del contraddittorio, avendo il Giudice ordinato l'integrazione in quanto la sussistenza del litisconsorzio necessario tra creditore, debitore e terzo pignorato, allorquando la fase di merito sia stata tempestivamente introdotta nei confronti di uno solo di essi, impone al giudice di quest'ultima di integrare il contraddittorio ai sensi dell'art. 102 c.p.c., mentre, ai fini del rispetto della struttura bifasica del procedimento, è sufficiente che la fase sommaria si sia svolta nei confronti di uno solo dei legittimati passivi, nei cui confronti sia stato ritualmente notificato il ricorso introduttivo (cfr. Cass. Ord. n. 30491/2022).
Dovendosi, quindi, concentrare sul credito del solo , va ricordato che il titolo CP_1
esecutivo è quel documento che consente di esercitare l'azione esecutiva, della quale esso rappresenta condizione necessaria e sufficiente. E' condizione necessaria perchè se si è privi di tale documento non si può accedere al procedimento esecutivo. E' condizione sufficiente perchè basta essere in possesso di un titolo tra quelli individuati dal codice di procedura civile per iniziare ad avvalersi della suddetta procedura.
Il titolo esecutivo esistente al momento in cui inizia l'esecuzione non deve venire meno durante il suo svolgimento. In generale il titolo esecutivo è al contempo un atto di accertamento e un documento probatorio. Esso, infatti, allo stesso tempo dichiara l'esistenza di un diritto di credito in capo ad un soggetto (il creditore) e ne costituisce la prova. Proprio
per queste caratteristiche intrinseche del titolo esecutivo, la legge fonda su di esso la possibilità di azionare la procedura esecutiva per soddisfare il diritto che il debitore non ha spontaneamente assolto. L'art. 474 c.p.c. è chiaro nel prevedere, al comma 1, che l'esecuzione forzata può avere luogo solo in virtù di un titolo esecutivo che abbia ad oggetto un diritto certo, liquido ed esigibile.
La certezza del diritto si ha quando esso risulta chiaro nel suo contenuto e nei suoi limiti e non è controverso nella sua esistenza. Con il termine liquidità del diritto si fa, invece,
riferimento alla circostanza che il credito è costituito da un ammontare determinato oppure determinabile attraverso un semplice calcolo matematico applicato ai dati contenuti nello stesso titolo o ricavabili da leggi o altri provvedimenti. Infine il diritto è esigibile quando non è (o non è più) sottoposto a termini o condizioni di alcun tipo: se un tempo erano presenti termini, questi devono essere scaduti;
se erano presenti condizioni, queste devono essersi verificate.
Nel dettaglio, sono titoli esecutivi giudiziali, i provvedimenti e gli altri atti a cui la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva.
Nel caso in esame la parte opponente lamenta la mancanza di liquidità del titolo esecutivo in quanto non definisce le somme da considerare (entità della retribuzione) al fine di determinare l'ammontare del credito con un semplice calcolo matematico.
Nella specie, la Corte di Appello Sezione Lavoro di Palermo, in data 04/04/2019, ha dichiarato nullo il licenziamento, con condanna dell'ente alla reintegra del lavoratore ed al pagamento di “un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal
giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre interessi legali come per
legge, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il medesimo periodo”.
Sul punto, è noto che per retribuzione globale di fatto - a cui fa riferimento l'art. 18 st.lav.,
quale parametro di computo sia del risarcimento del danno patito sia della determinazione dell'indennità sostitutiva della reintegrazione - deve includersi non soltanto la retribuzione base, ma anche ogni compenso di carattere continuativo ricollegato alle particolari modalità della prestazione in atto al momento del licenziamento, una volta riconosciutone il carattere retributivo, mentre debbono escludersi i soli compensi aventi natura d'indennità o di rimborso spese (cfr. Cass. Ord. n. 29876 del 20/11/2024); essa deve essere commisurata alla retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato.
Tutti i compensi la cui percezione non è certa, nonché quelli connessi a particolari modalità
di svolgimento della prestazione lavorativa, ovvero quelli aventi carattere eccezionale o occasionale non devono essere ricompresi.
Inoltre, con provvedimento del 2/7/2012 n. 11066, la Suprema Corte ha stabilito che la sentenza, fatta valere quale titolo esecutivo, può essere integrata sulla base degli elementi extratestuali acquisiti nel processo a quo, sì da non imporre al creditore l'attivazione di ulteriori mezzi cognitivi (quale quello monitorio). In tal senso si è quindi espressa la successiva giurisprudenza di legittimità - alla quale si intende dare continuità - secondo cui il titolo esecutivo giudiziale, ai sensi dell'art. 474 comma 2, n. 1, c.p.c., non si identifica, né
si, esaurisce, nel documento giudiziario in cui è consacrato l'obbligo da eseguire, essendo consentita l'interpretazione extratestuale del provvedimento, sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato (vedi Cass. 21/12/2016 n. 26567,
Cass. 5/6/2018 n. 14356).
Peraltro, “L'accertamento e la liquidazione in giudizio dei crediti pecuniari del lavoratore vanno
effettuati al lordo delle ritenute fiscali e contributive, in quanto le prime attengono al distinto rapporto
di imposta e vanno eseguite in un momento successivo ed anche le seconde non possono essere
considerate nell'ambito del giudizio di cognizione, poiché il datore di lavoro può provvedervi in
relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza” (cosi Cass. n. 8842/2000; Cass. n.
21211/2009); pertanto, i relativi calcoli vanno effettuati al lordo.
Parte opponente ha, altresì, eccepito l'erroneità del quantum, rilevando che, con determina dirigenziale n. 371 del 02/10/2020, il Dirigente del Servizio Finanziario e del Personale
avrebbe determinato che la somma commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello di effettiva reintegrazione in importo pari ad euro
104.474,71 al lordo delle ritenute di legge;
che sulle superiori somme gravano complessivamente le ritenute fiscali e contributive pari ad euro 28.607,00 a carico del lavoratore dipendente.
Orbene, preliminarmente, si da atto del fatto che nelle more del giudizio il ha CP_1
versato le somme dovute a titolo di danno erariale;
pertanto, l'eccezione di compensazione non viene esaminata in quanto assorbita.
Tuttavia, tali contestazioni tuttavia non sono affatto specifiche, stante che nella suddetta delibera non sono menzionati – neppure vagamente – i criteri seguiti nella determinazione del dovuto ed i calcoli effettuati al fine di pervenire al risultato menzionato.
Viceversa, la perizia di parte menziona i criteri adottati ma non riporta i calcoli effettuati,
non consentendo al Tribunale di operare da peritos peritorum; ad ogni modo, andrebbe detratto dal quantum il periodo di custodia cautelare.
Pertanto, quindi, sorge la necessità di effettuare una ctu al fine di definire l'ammontare del precetto. In merito al pignoramento, va accolta l'ulteriore eccezione di impignorabilità sollevata dall'ente ed afferente le somme presenti sul conto tenuto presso le ai sensi CP_2
dell'art. 2 comma 85 della legge 23.12.1996 n.662 - in quanto derivanti da canoni e vendite per destinazione vincolata ex lege per i fini istituzionali essenziali e per gli emolumenti del personale, nonché la nullità del pignoramento presso ente poste per violazione dell'art. 159
tuel.
Invero, il secondo comma richiamato dispone che “85. Le somme ed i crediti derivanti dai canoni
di locazione e dalla alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica di spettanza degli IACP,
iscritti in capitoli di bilancio o in contabilità speciale, non possono, in quanto destinati a servizi e
finalità di istituto, nonché al pagamento di emolumenti e competenze a qualsiasi titolo dovuti al
personale dipendente in servizio o in quiescenza, essere sottratti alla loro destinazione se non in modi
stabiliti dalle leggi che li riguardano, ai sensi dell'articolo 828 del codice civile. Qualunque atto di
ritenzione di essi e gli atti di sequestro o pignoramento eventualmente eseguiti sono nulli ed inefficaci
di pieno diritto e non determinano obbligo di accantonamento da parte del terzo e non sospendono
l'accreditamento delle somme nelle contabilità intestate agli e la disponibilità di essi da parte Pt_1
degli istituti medesimi”.
Come evidenziato in sede giurisprudenziale, il tenore letterale è tale da indurre a ritenere che sia la stessa norma di legge ad attribuire alle somme ed ai crediti per canoni di locazione la destinazione istituzionale che li rende impignorabili.
L'impignorabilità è subordinata alla sussistenza di una condizione, da verificarsi in concreto: che si tratti di somme o crediti iscritti in capitoli di bilancio o in contabilità speciale
– attività, quest'ultima, che presuppone l'individuazione in concreto delle somme e dei crediti di che trattasi.
Orbene, con la delibera n. 50 del 12 dicembre 2019 l'ente ha apposto un vincolo di destinazione, ai suddetti fini, alle somme confluenti sui conti correnti postali, ove affluiscono i canoni di locazione;
né può accogliersi l'eccezione di parte opposta per cui il ha impegnato delle somme con determina dirigenziale n. 197 del 08.06.2020, dunque Pt_1
successiva alla delibera di impignorabilità del dicembre 2019, che esula dai servizi essenziali individuati dallo , in quanto dall'oggetto delle delibere menzionate in ricorso si evince Pt_1 che le stesse sono state adottate con riferimento al pagamento di emolumenti e competenze a qualsiasi titolo dovuti al personale dipendente in servizio o in quiescenza o a servizi per l'istituto (invero, esse fanno riferimento a spese di missione, pagamenti liberi professionisti,
noleggio strumentazione, etc..).
Per le ragioni suddette, va accolta l'eccezione sollevata dall'ente e dichiarata la nullità
dell'atto di pignoramento effettuato sui conti in questione.
Si rimette la causa sul ruolo per assegnare incarico al ctu al fine di determinare il quantum del precetto.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, non definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
accoglie parzialmente l'opposizione;
dichiara parzialmente inammissibile l'opposizione a pignoramento effettuata in merito al credito vantato dall'avv. Olindo;
dichiara per il resto la nullità dell'atto di pignoramento;
dispone con separata ordinanza per l'ulteriore istruzione della causa.
rinvia alla sentenza definitiva il regolamento delle spese di lite.
Così deciso in Agrigento, il 18/06/2025.
Il Giudice del Lavoro
Valentina Di Salvo