Rigetto
Sentenza 21 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 21/05/2025, n. 4368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4368 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 21/05/2025
N. 04368/2025REG.PROV.COLL.
N. 02766/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 2766 del 2023, proposto da IO AS, rappresentato e difeso dall’avvocato Ippolito Matrone, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia
contro
Comune di Scafati, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Arcangelo D’Avino e Andrea Orefice, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania - sezione staccata di Salerno (sezione seconda) n. 2221/2022
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Scafati;
Viste le memorie e tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 aprile 2025 il consigliere Fabio Franconiero, udito l’avvocato Ippolito Matrone, sull’istanza di passaggio in decisione del Comune di Scafati;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’appellante indicato in intestazione, proprietario di un fabbricato ubicato in Scafati alla via Budi t/s Scarlati n. 4, catastalmente identificato al foglio 21, particella 415, agisce nel presente giudizio per l’annullamento dell’ordinanza comunale in data 6 luglio 2016, prot. n. 28334, ricevuta il successivo giorno 7 luglio, con la quale gli veniva ingiunto di demolire il manufatto « della superficie di circa mq. 117,00 pari ad una volumetria totale di mc. 678,00 così distinte: - piano seminterrato destinato a deposito e garage pari a mq. 117,00 e mc. 327,00; - piano rialzato, destinato ad abitazione, pari a mq. 117,00 e mc. 351,00 », perché realizzato « in assenza di permesso a costruire ».
2. Con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Campania - sezione staccata di Salerno impugnava il provvedimento repressivo, al quale opponeva l’esistenza di un valido titolo ad edificare. Esso era individuato nella licenza edilizia n. 413 del 1992, non presente negli archivi documentali del Comune di Scafati perché andato smarrito dopo un sequestro penale per ipotesi di reato a carico di funzionari comunali, alle quali l’appellante era rimasto estraneo. Nondimeno - assumeva - l’assenza documentale del titolo ad edificare non poteva condurre alla demolizione, posto che la relativa esistenza era stata comunque attestata dal competente dirigente comunale in occasione della restituzione dei documenti da parte dell’autorità giudiziaria dopo il loro dissequestro.
3. Le censure del tenore ora esposto erano respinte dall’adito Tribunale amministrativo con la sentenza i cui estremi sono indicati in intestazione.
4. La pronuncia di rigetto veniva fondata sul mancato raggiungimento della prova del rilascio del titolo edilizio. Al riguardo la sentenza affermava dall’attestazione comunale in data 13 novembre 2003, agli atti di causa, può ricavarsi unicamente l’esistenza di alcuni atti dell’istruttoria finalizzata al rilascio del titolo ad edificare, tra i quali il parere favorevole della commissione edilizia, di cui al verbale n. 658 del 5 maggio 1992 « al quale, tuttavia, non sembra essere seguito l’adozione di alcun provvedimento conclusivo, legittimante l’intervento ».
5. Contro la pronuncia di primo grado l’originario ricorrente ha proposto appello.
6. Resiste il Comune di Scafati.
DIRITTO
1. L’appello censura la statuizione di rigetto del ricorso per errata valutazione della sopra menzionata attestazione del Comune di Scafati, che si sottolinea avere espressamente dato atto « della C.E. n. 413 del 1992 intestata a sig. AS IO » tra la documentazione ricevuta dall’amministrazione in restituzione di quella a suo tempo sequestrata nell’ambito del procedimento penale a carico di funzionari comunali. Quindi, si assume che il riferimento corredato degli estremi del titolo denoterebbe per un verso l’avvento rilascio del titolo ad edificare; e per altro verso renderebbe irrilevante il fatto che nella medesima attestazione si dia atto che l’interessato non ha mai compilato il modello di domanda in uso all’epoca. Al medesimo riguardo viene aggiunto che nel giudizio di primo grado sono stati prodotti i grafici facenti parte della pratica edilizia (risalente all’istanza in data 12 maggio 1988, prot. n. 11382), recanti l’indicazione della data di approvazione del progetto da parte della commissione edilizia, 5 maggio 1992, e del numero del relativo verbale, 658, i quali « coincidono perfettamente con l’attuale consistenza immobiliare dell’appellante ». Gli elementi in questione consentirebbero in conclusione di ritenere raggiunto « quel principio di prova richiesto dalla legge necessario ogni qual volta il titolo edilizio non sia più reperibile », in particolare ai sensi dell’art. 9- bis , comma 1- bis , del testo unico dell’edilizia di cui al DPR 6 giugno 2001, n. 380.
2. Le censure così sintetizzate sono infondate.
3. Sotto un primo profilo, in diritto, la disposizione in questione, contenuta nel quinto periodo, richiama testualmente il precedente quarto periodo, il quale a sua volta consente di documentare lo stato legittimo degli immobili: « realizzati in un’epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio » . Nel caso oggetto di controversia il titolo era invece incontestabilmente richiesto.
4. Gli assunti con i quali si sostiene che la costruzione di cui è stata ingiunta la demolizione sarebbe assistita da un valido titolo edilizio a suo tempo rilasciato è peraltro infondata anche in fatto, perché sfornita di un adeguato supporto documentale tale da integrare il « principio di prova del titolo abilitativo », previsto dall’ultimo periodo (quinto) della disposizione del testo unico dell’edilizia ora citata.
5. L’unico elemento a sostegno sono il numero progressivo e l’anno del titolo, 413 del 1992, risultante tanto dall’elenco delle concessioni edilizie allegato al verbale dei carabinieri di Salerno in data 11 settembre 2003 di restituzione dei documenti sequestrati, quanto dalla sopra menzionata attestazione del Comune di Scafati in data 13 novembre 2003, nella quale viene dato atto che nel « raccoglitore (reperto n. 2) contenente le C.E. » a suo tempo rilasciate dall’amministrazione comunale e restituite dalla polizia giudiziaria è inclusa la « n. 413 del 1992 » intestata al ricorrente.
6. Tuttavia, come rilevato dalla sentenza di primo grado, di seguito è precisato che dalla visione dell’incartamento « emerge quanto segue: comunicazione di parere sfavorevole in data 29/10/90: richiesta di riesame in data 22/04/92 prot. 9540; manca c.s. il modello non è compilato ». Pertanto, è lo stesso tenore letterale complessivo del documento posto dal ricorrente a fondamento dei propri assunti a smentire l’ipotesi dell’avvenuto rilascio del titolo edilizio, attraverso l’attestazione dell’esistenza di atti dell’istruttoria sfavorevoli e di una situazione di incompletezza documentale.
7. Il parere sfavorevole della commissione edilizia menzionato nell’attestazione comunale è anche annotato nell’istanza di rilascio della concessione edilizia, con la seguente motivazione: «(l) a distanza del fabbricato dal fiume non corrisponde così come indicata nel grafico ».
8. In contrario, il ricorrente sottolinea che di seguito è annotato il parere favorevole, con prescrizione, recante la data del 5 maggio 1992, n. 658, successivamente emesso dalla medesima commissione edilizia sull’istanza di riesame del progetto presentata dall’interessato (prot. n. 9540 del 29 aprile 1992).
9. Tuttavia, con riguardo a questa seconda annotazione si registra la contestazione dell’amministrazione comunale (in memoria conclusionale), motivata sulla base della « grafia radicalmente diversa da quella del precedente parere sfavorevole, il che fa sorgere non pochi dubbi in ordine alla sua autenticità ». La contestazione comunale di autenticità è poi avvalorata sul piano probatorio dal fatto che nella più volte richiamata attestazione comunale in data 13 novembre 2003 non si fa menzione alcuna del parere favorevole della commissione edilizia, ma solo del fatto che l’interessato ha presentato un’istanza di riesame dopo il parere sfavorevole in precedenza rilasciato.
10. Dagli elementi di prova ora richiamati si ricava quindi che, contrariamente a quanto si suppone a sostegno della tesi dell’avvenuto rilascio della concessione edilizia, non può essere attribuito alcun valore decisivo al fatto che l’elaborato grafico recante il progetto rechi il timbro comunale con l’indicazione degli estremi del secondo parere della commissione edilizia (parere del 5 maggio 1992, n. 658).
11. Su quest’ultimo aspetto va poi dato atto dell’ulteriore contestazione del Comune di Scafati, correlata al primo parere favorevole, reso come sopra rilevato per la mancata dimostrazione del rispetto della distanza minima di legge tra la costruzione e il vicino argine del fiume Sarno. Sul punto, il preteso secondo parere favorevole, annotato in calce alla domanda di concessione edilizia, non fornisce elementi per ritenere superata la ragione ostativa inizialmente rilevata, posto che in esso si fa riferimento ad un non meglio precisato « chiarimento aspetti sostanziali ».
12. L’impedimento al rilascio del titolo ad edificare derivante dall’esistenza della fascia di rispetto è poi riconosciuto dallo stesso ricorrente, che in memoria conclusionale ammette che l’istanza di concessione edilizia è stata inizialmente respinta « proprio in considerazione del vincolo del fiume in parola », come peraltro risultante in via documentale dalla menzionata istanza di riesame del progetto, presentata al Comune il del 29 aprile 1992 (prot. n. 9540). Nondimeno, lo stesso ricorrente aggiunge che dopo il parere favorevole il progetto è stato modificato, con la « ricollocazione del fabbricato in un’area del lotto non rientrante nel limite di mt. 150,00 dal fiume », donde il successivo parere favorevole della commissione edilizia e il conseguente rilascio del titolo. Sennonché di questo arretramento non si ha prova ed anzi i parimenti richiamati grafici prodotti in giudizio riportano infatti una distanza di 110 metri, inferiore alla fascia di rispetto.
12. L’appello deve quindi essere respinto. L’indubbia peculiarità della questione controversa, comportante l’esame di documenti riferiti a fatti assai risalenti nel tempo, giustifica nondimeno la compensazione delle spese di causa.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere, Estensore
Angela Rotondano, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabio Franconiero | Marco Lipari |
IL SEGRETARIO