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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/07/2025, n. 3884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3884 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18309/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO SALVATORE
BARBERI ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 18309/18 R.G.
promossa da
, nata ad [...] il [...] C.F. Parte_1
residente in [...], e C.F._1 [...]
nato ad [...] il [...] C.F. ed ivi Parte_2 C.F._2
residente Via S. Giuseppe e san Filippo n. 10, rappresentati e difesi giusta procura in atti dall'Avvocato Mario Cavallaro, presso il cui studio sito in Giarre alla via Turati nr. 89 è domiciliato;
-ATTORI-
contro
(C.F. ) in persona del Sindaco pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso l'avvocatura comunale sita in Acireale via Lancaster n.
pagina 1 di 15 13, rappresentato e difeso per procura in atti dagli avvocati Agata Senfett e Giovanni
Calabretta;
- CONVENUTO -
-- -- --
La causa veniva posta in decisione all'udienza del 21 maggio 2025.
-- -- --
In fatto ed in diritto
Con ricorso regolarmente notificato si esponeva quanto segue:
“che in data 23.10.2018 è stata notificata alla ricorrente Ordinanza di Ingiunzione nr.07 del 04.10.2018, protocollo 90920, con la quale si ordinava ed ingiungeva ai ricorrenti il pagamento della complessiva somma di €42.000,00 in qualità di detentori ed occupanti dell'alloggio abusivo di via Cordovado nr.44/F, in catasto al foglio 45, p.lla 112 sub.6, per
i canoni compresi tra il maggio 2011 ed il marzo 2017;
2. che tale intimazione risulta basata sul provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale ex art.31 DPR 380/2001, datato 05.05.2011 (rep. 75/2010) in base alla quale
l'attore è stato ritenuto occupante sine titulo dell'immobile de quo”.
Ciò premesso, parte attrice chiedeva quanto segue:
“Che l'Illustre Giudice adito annulli integralmente l'ordinanza ingiunzione nr.7 del
4.10.2018. poiché del tutto infondata in fatto ed in diritto e carente sotto ogni profilo logico-deduttivo.
In via del tutto subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto delle tesi della ricorrente, si chiede che la somma ingiunta venga valutata secondo idonei parametri commerciali, decurtata dei canoni ormai prescritti e delle compensazioni dovute alla ricorrente”.
pagina 2 di 15 Il convenuto si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto delle domande attrici. CP_1
Con ordinanza del 26 settembre 2019 veniva disposto il mutamento del rito in ordinario.
Nel merito, l'opposizione proposta, in rito ammissibile contrariamente a quanto eccepito dal è solo parzialmente fondata, nei limiti della eccepita prescrizione Controparte_1
quinquennale. L'istruttoria espletata è inoltre sufficiente ai fini della decisione, senza necessità di disporre c.t.u..
Come già evidenziato nella sentenza del tribunale di Catania 4051/22 su cui si concorda in tutto, l'ingiunzione fiscale impugnata è l'atto iniziale della procedura di riscossione coattiva disciplinata dal t.u. approvato con r.d. 639/1910 (espressamente richiamato nella motivazione del provvedimento) ed ha natura di atto amministrativo complesso, in quanto non solo ha la funzione di formale accertamento del credito, fondato sul potere della p.a. di realizzare coattivamente le proprie pretese, ma assume anche le caratteristiche di forma e di efficacia di titolo esecutivo e di precetto (cfr. Cass. 24449/06). Il sistema della riscossione coattiva ai sensi del r.d. n. 639 del 1910, non legato al potere autoritativo dello Stato, ma alla tutela del suo interesse patrimoniale riguarda, in generale, le entrate patrimoniali dello
Stato e degli altri enti pubblici, non solo di natura tributaria.
Nella fattispecie all'odierna parte attrice è stato ingiunto di pagare, in solido, la somma complessiva di € 42.000,00, a titolo di corrispettivo per il godimento senza titolo dell'alloggio abusivo di Acireale, Via Cordovado 44 F, nel periodo compreso tra maggio
2011 – e marzo 2017.
Il giudizio di opposizione all'ingiunzione emessa dalla p.a. ai sensi del r.d. n. 639 del 1910
è un giudizio di accertamento negativo della pretesa manifestata con il provvedimento impugnato.
pagina 3 di 15 Nel caso in questione, si ritiene, in via preliminare, che parte attrice non sia decaduta dal diritto di proporre opposizione. Vero è che il giudizio è stato erroneamente introdotto con deposito del ricorso introduttivo.
Il procedimento in esame è infatti riconducibile alla previsione di cui all'art. 32 del decr. lgs 150/2011, che, al I comma, espressamente si riferisce alle controversie in materia di opposizione all'ingiunzione emessa da enti pubblici ai sensi dell'art. 3 del r.d. 639/1910.
Entrambi gli articoli menzionati sono del pari richiamati nel testo dell'ordinanza oggetto di impugnazione.
In virtù di tali disposizioni normative, il presente giudizio avrebbe dovuto seguire, sin dall'atto introduttivo, la disciplina del rito ordinario di cognizione ed essere pertanto introdotto mediante notifica di citazione. Per tale ragione è stato disposto il mutamento del rito ai sensi dell'art. 427 c.p.c..
Ciò posto, nella necessaria verifica se l'introduzione della domanda, effettuata con ricorso anziché con citazione, possa far ritenere inammissibile la spiegata opposizione è applicabile il principio in virtù del quale, l'introduzione di una controversia mediante ricorso, quando la stessa debba essere introdotta con citazione, non importa l'invalidità dell'atto e l'inammissibilità della domanda, quando dall'erronea inversione, non sia derivato un concreto pregiudizio per alcuna delle parti relativamente al rispetto del contraddittorio, all'acquisizione delle prove e, più in generale, a quant'altro possa aver impedito o anche soltanto ridotto la libertà di difesa consentita nel giudizio ordinario. Non si ritiene allora, escluso qualsivoglia concreto pregiudizio per la parte convenuta, che, pur alla luce di contrasti giurisprudenziale sul punto, la conseguenza dell'errata scelta del rito possa nella fattispecie essere la decadenza dall'opposizione, indipendentemente dall'eventuale errore pagina 4 di 15 ingenerato dal contenuto del provvedimento impugnato.
Deve in questa sede osservarsi che, in primo luogo, la giurisprudenza recente della
Suprema Corte si è orientata nel senso che, in tema di ingiunzione fiscale, l'inutile decorso del termine di trenta giorni previsto dall'art. 3 del r.d. n. 639 del 1910, non preclude l'opposizione di merito che il debitore proponga per contestare l'esistenza della pretesa creditoria fatta valere, tale termine non avendo natura perentoria, né per la sua inosservanza essendo sancita decadenza o inammissibilità (cfr. Cassazione civile sez. lav., 06/05/2021,
n. 12031). Ed invero tale orientamento, quantomeno quando l'opponente intenda contestare nel merito la pretesa creditoria e non la legittimità dell'ingiunzione sul piano formale, si palesa, a ben vedere, più coerente con il testo oggi vigente dell'art. 3 del Regio decreto n.
639 del 14/04/1910, come sostituito dall'articolo 34, comma 40, del D. Lgs. 1° settembre
2011 n. 150: “Avverso l'ingiunzione prevista dal comma 2 si può proporre opposizione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è disciplinata dall'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150”. Di tenore diverso, quanto al termine per impugnare, era invece l'originario testo del suddetto art. 3: “Entro trenta giorni dalla notificazione della ingiunzione, il debitore può contro di questa produrre ricorso od opposizione avanti il conciliatore o il pretore, o il tribunale del luogo, in cui ha sede l'ufficio emittente, secondo la rispettiva competenza, norma del Codice di procedura civile”. In ogni caso, anche in relazione al testo antecedente alle modifiche apportate dal
D.Lgs. n. 150 del 2011, l'orientamento più recente della Corte di Cassazione ha chiarito che il termine di cui al R.D. n. 639 del 1910, art. 3 non ha carattere perentorio, in difetto di espressa previsione normativa in tal senso, e pertanto il suo decorso non preclude l'opposizione di merito che il debitore proponga per contestare l'esistenza o la legittimità
pagina 5 di 15 della pretesa creditoria, ma impedisce solo di ottenere la sospensione dell'esecutività del titolo (cfr. Cass. n. 1571/1996; Cass. n. 13751/2003; Cass. n. 5923/2007; Cass. n.
20375/2008; Cass. n. 30/2020).
Ritenuto quindi di dover esaminare nel merito i motivi dell'opposizione, nell'ambito delle questioni da trattare è preliminare l'eccezione di prescrizione sollevata in modo sufficientemente specifico da parte attrice.
Va allora osservato in diritto che, sebbene nel caso di specie non possa trovare applicazione il termine di prescrizione quinquennale previsto per le sanzioni amministrative (in quanto non è stato emanato alcun provvedimento sanzionatorio ai sensi dalla legge n. 689/1981) o per le locazioni, sia comunque applicabile l'art. 2947 c.c., secondo cui, in tema di risarcimento del danno derivante da fatto illecito, è prevista una ipotesi di cosiddetta prescrizione breve, derogante quindi a quella ordinaria decennale.
Difatti, anche se il provvedimento impugnato prevede genericamente un non meglio precisato “canone di affitto”, tra le parti risulta stipulato alcun contratto né di locazione né tantomeno di affitto. Il credito è piuttosto vantato dall'Amministrazione convenuta a titolo di indennità di occupazione, la quale ha natura risarcitoria ed è soggetta alla prescrizione quinquennale, ex art. 2947 c.c., maturata e decorsa permanentemente, tempo per tempo, sintantoché perdurata l'occupazione di parte attrice senza titolo del proprio cespite. Il danno da occupazione illegittima si ricollega infatti ad una condotta antigiuridica con carattere permanente, in quanto si protrae nel tempo e dà luogo ad una serie di fatti illeciti, a partire dall'iniziale apprensione del bene, con riferimento a ciascun periodo in relazione al quale si determina la perdita di detti frutti, con la conseguenza che in ogni momento sorge per il proprietario il diritto al risarcimento del danno già verificatosi e nello stesso momento pagina 6 di 15 decorre il relativo termine di prescrizione quinquennale;
pertanto, il diritto al risarcimento dei danni rimane colpito dalla prescrizione per il periodo anteriore al quinquennio precedente la proposizione della domanda, anche qualora i frutti vengano richiesti secondo il criterio dell'attribuzione degli interessi compensativi sulla somma corrispondente al valore venale dell'immobile (cfr., in tali termini Cass. Civ., n. 5381/2011, che esprime un principio ormai pacifico;
conformi, tra le tante, Cass. Civ., n. 18936/2012; Cass. Civ.,
Sezioni Unite n. 23763/2011: "nel caso di illecito permanente, protraendosi la verificazione dell'evento in ogni momento della durata del danno e della condotta che lo produce, la prescrizione ricomincia a decorrere ogni giorno successivo a quello in cui il danno si è manifestato per la prima volta, fino alla cessazione della predetta condotta dannosa, sicché il diritto al risarcimento sorge in modo continuo via via che il danno si produce, ed in modo continuo si prescrive se non esercitato entro cinque anni dal momento in cui si verifica"; in termini Cass. Civ., n. 9711/2013).
A fronte di tale consolidato insegnamento giurisprudenziale, parte convenuta si è limitata ad invocare genericamente, senza richiamare l'eventuale massima o la parte di motivazione ritenuta utile, una sentenza della Cassazione (Cassazione civile sez. III, 27/03/2009,
n.7559) che dovrebbe corroborare, secondo quanto desumibile, la tesi dell'applicabilità della ordinaria prescrizione decennale e che, per contro, non appare pertinente al caso in esame (la Corte, esaminando una fattispecie in cui l'attore era stato dichiarato decaduto dall'assegnazione dell'alloggio popolare, ai sensi della L. 8 agosto 1977, n. 513, art. 26, nulla ha statuito sulla prescrizione).
Pertanto, poiché è pacifico che l'ordinanza per cui è causa, notificata in data 23.10.2018, è stata preceduta da una intimazione notificata in data 1.4.2017 con funzione di messa in pagina 7 di 15 mora, e non risultano ulteriori atti interruttivi della prescrizione nel periodo in contestazione (maggio 2011 – marzo 2017), il credito risulta prescritto in relazione al danno da occupazione per il periodo maggio 2011 – marzo 2012). Per il periodo successivo
(un totale di 59 mensilità, a fronte delle 70 di cui al provvedimento impugnato) il termine di prescrizione non è invece decorso.
Accertata in parte la prescrizione, l'opposizione è tuttavia per il resto infondata.
Si osserva in primo luogo che tutti i provvedimenti amministrativi relativi al caso in questione, sulla base dei quali l'occupazione è da ritenersi senza titolo ed è stata emanata l'ordinanza impugnata, sono efficaci, esecutivi e, pertanto, non sindacabili in questa sede.
In dettaglio, il diniego di concessione di sanatoria non è stato oggetto di alcuna impugnazione ed è dunque divenuto inoppugnabile, come attestato dalla sentenza del Tar
Catania del 24/3/2016 n. 873. In relazione all'ordine di demolizione e al verbale di presa di possesso dell'immobile da parte del Comune di Acireale, il ricorso proposto davanti al
Giudice Amministrativo è stato integralmente rigettato dalla predetta sentenza del Tar
Catania. Ed ancora, con la Sentenza Tar Catania 1437 del 18/6/2020 è stato rigettato il ricorso proposto anche dall'odierno attore avverso l'ordinanza di sgombero dell'immobile abusivo in questione ed avverso l'atto di acquisizione gratuita al patrimonio del Comune di tale immobile. La sentenza del CGA 614 del 16/7/2020 ha poi rigettato l'appello proposto dai ricorrenti (nonché odierno attore) avverso la sentenza del Tar Catania 873/16, che, a sua volta, aveva come già ricordato rigettato il ricorso dei ricorrenti avverso l'ordinanza di demolizione ed il verbale di presa in possesso (sia pure formale) dell'immobile abusivo a seguito dell'acquisizione al patrimonio del CP_1
Si rileva poi che parte attrice lamenta che l'atto impugnato sarebbe illegittimo vista la pagina 8 di 15 sua buona fede quale acquirente dell'immobile de quo oggetto di una domanda di sanatoria presentata dal precedente proprietario senza che vi fossero i requisiti.
In realtà, parte attrice era stata avvertita, nell'atto di acquisto, dell'esistenza di abusi edilizi e di una istanza di sanatoria ancora non accettata, per cui deve escludersi la asserita buona fede, dovendosi logicamente considerare che una istanza di sanatoria può anche non essere accolta, proprio come poi è avvenuto nella specie.
Si lamenta altresì che il convenuto non ha provato il concreto utilizzo che CP_1
avrebbe alternativamente fatto dell'immobile de quo, per cui non vi sarebbe alcun danno effettivo non potendosi configurare un mero danno in re ipsa.
Ora si osserva che la questione secondo cui l'occupazione sine titulo di immobile dia luogo (o non) ad un danno risarcibile in re ipsa riguarda la fattispecie dell'occupazione abusiva caratterizzata dall'originario difetto di titolo, fattispecie soggetta al regime della responsabilità di cui all'art. 2043 c.c.: mentre nel caso di sopravvenuto venir meno del titolo che ab origine giustificava l'occupazione dell'immobile (come nella vicenda de qua), viene in rilievo la disciplina delle fattispecie di estinzione del rapporto contrattuale. L'art. 1591 c.c., in particolare, per ciò che concerne la locazione, prevede per la protrazione del godimento da parte del conduttore, a scapito di quello del proprietario, l'obbligo del pagamento del corrispettivo fino alla riconsegna, salvo il risarcimento del danno (nel quale confluiscono le ipotesi di mancato guadagno: occasioni perse di vendita o di locazione a condizione economiche più favorevoli) ma con il regime della responsabilità previsto dall'art. 1218 c.c..
Nella fattispecie concreta, pertanto, appare indubbio l'obbligo di parte attrice di corrispondere al nuovo proprietario dell'immobile de quo, un'indennità di CP_1
pagina 9 di 15 occupazione a partire dal momento in cui cessava - con la trascrizione nei pubblici registri immobiliari dell'acquisizione di diritto dello stesso immobile, a titolo gratuito, al patrimonio disponibile del Comune di Acireale – la sua legittima detenzione (in virtù del loro contratto di compravendita).
Come già sopra accennato, parte attrice si è resa inadempiente all'ordine di demolizione emesso nel 2010 dal Comune di Acireale, con la conseguenza dell'automatica acquisizione dell'area su cui insiste il manufatto abusivo e del manufatto medesimo al patrimonio del comune, prevista dall'art. 31 commi 3 e 4 del del d.P.R. 380/2001.
Parte attrice contesta di aver commesso l'abuso e lamenta che, anzi, sarebbero stato vittima di una truffa perpetrata dalla parte venditrice;
ha, inoltre, dedotto che l'ubicazione dell'immobile - oggetto del provvedimento ablativo- non rientrerebbe in zone sottoposte a vincoli ambientali, geologici o di altro genere, con conseguente illegittimità dell'ordine di demolizione. In realtà, non possono far ingresso in questa sede vizi afferenti al merito dell'atto presupposto della intimazione in esame, da cui è sorto il debito qui controverso.
Per completezza di motivazione, se pure in via di valutazione incidentale, si evidenzia che l'operato dell'ente comunale risulta legittimo avuto riguardo alla disciplina in materia, prevista dall'art. 31 del d.P.R. 380/2001, sugli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, che comportano l'ingiunzione al proprietario e al responsabile dell'abuso della rimozione o della demolizione dell'opera abusivamente realizzata. In forza di tali disposizioni, laddove il responsabile dell'abuso non provveda alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono pagina 10 di 15 acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune.
L'atto di accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel predetto termine di novanta giorni, viene previamente notificato all'interessato e costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari. L'illecito ha carattere permanente e l'ente competente è autorizzato a richiedere la demolizione delle parti dell'immobile coinvolte nell'abuso, anche al nuovo proprietario.
In altri termini, anche se l'abuso è stato commesso dal precedente proprietario, il nuovo acquirente non può eludere l'obbligo di demolire l'edificio coinvolto nell'abuso; fermo rimanendo che l'acquirente mantiene il diritto di intraprendere azioni civili, volte a tutelare i propri interessi e diritti di proprietà, contro il vero responsabile dell'abuso, è consentito allo stesso, sempre nel termine dei novanta giorni, di attivarsi per ottenere la sanatoria.
Il principio - di recente affermato dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con sentenza n. 16/2023 - è quello in base al quale la mancata ottemperanza – anche da parte del nudo proprietario - alla ordinanza di demolizione entro il termine previsto dall'art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001, impone l'emanazione dell'atto di acquisizione del bene al patrimonio comunale, tranne il caso in cui sia stata formulata l'istanza prevista dall'art. 36 del medesimo d.P.R. o sia stata dedotta e comprovata la non imputabilità dell'inottemperanza.
Non colgono inoltre nel segno nemmeno le contestazioni relative alla quantificazione della pretesa creditoria, perché la stessa, sebbene effettivamente determinata in modo unilaterale, è stata di fatto correttamente eseguita sulla base, quale parametro di riferimento, di un canone di locazione di euro 600,00 coincidente a quello effettivo di mercato, tenuto conto delle caratteristiche (villino), delle dimensione (mq 240,00) e pagina 11 di 15 dell'ubicazione dell'immobile risultanti dagli atti di causa (circostanze non contestate specificatamente da parte attrice). La citata somma appare altresì determinata sulla base di criteri oggettivi attendibili, ossia i valori medi dei canoni di locazione desumibili dai parametri OMI nel periodo considerato né sono stati offerti elementi valutativi di segno contrario (tale non può reputarsi la richiesta – meramente esplorativa – di una consulenza tecnica d'ufficio).
Poiché il presente giudizio non ha ad oggetto la sola sussistenza dei presupposti dell'ingiunzione, bensì il rapporto controverso, come correttamente argomentato da parte convenuta anche nel difetto delle condizioni di legittimità o ammissibilità del ricorso alla procedura ex RD 639/1910 il Giudice è comunque tenuto a pronunciarsi sul merito della pretesa creditoria (cfr. Cass. n. 3706/97 e n. 12674/16).
Pertanto, al netto della prescrizione, il credito del derivante dall'occupazione CP_1
senza titolo per il periodo marzo 2012 – marzo 2017 è pari ad € 35.400,00, da intendersi già rivalutato perché stimato secondo valori attuali.
Infine, il credito di parte convenuta non può infine essere ulteriormente ridotto a fronte di eventuali controcrediti vantati da parte attrice per asseriti e comunque non provati lavori di riparazione o miglioramento eseguiti sull'immobile. Non è infatti applicabile né l'art. 1148 c.c., a fronte della comprovata conoscenza dell'abuso edilizio da parte degli attori almeno a partire dal 23/11/2010 – data in cui essi ricevettero la notifica dell'ordinanza di demolizione dell'immobile – , né l'art. 1150 c.c., attesa la genericità delle indicazioni relative alle spese che si affermano sostenute e considerando la mancanza di prova dell'utilità della spesa. Più in particolare, a tale ultimo riguardo, la disciplina ex art. 1150
c.c., essendo fondata sulla medesima ratio ispiratrice dell'istituto dell'ingiustificato pagina 12 di 15 arricchimento, presuppone che le opere realizzate siano idonee a produrre un vantaggio per il proprietario, circostanza nel caso di specie da escludersi in ragione dello stato in cui versa l'immobile oggetto di causa, destinato alla demolizione per via dei rilevanti abusi accertati e consistenti in lottizzazione abusiva, costruzione in assenza di permesso di costruire, realizzazione di conglomerato cementizio armato in assenza di progetto esecutivo di tecnico abilitato e in assenza di preventiva denuncia all'Ufficio del Genio Civile, edificazione in zona sismica senza preavviso e senza autorizzazione dell'Ufficio del Genio
Civile (v. all. 6 della produzione del comune di Acireale, recante ordinanza di demolizione n. 23/2010; arg. da Cass. Sez. II Civ. 14.11.2002, n. 16012, per la quale il diritto del possessore di buona fede ad un indennizzo, secondo la previsione dell'art. 1150 c.c., per i miglioramenti arrecati al bene altrui ed esistenti al tempo della restituzione, si correla all'incremento attuale ed effettivo che si verifica, in conseguenza di tali miglioramenti nel patrimonio dell'attore in rivendicazione;
pertanto ove il miglioramento consista in un'opera necessariamente destinata alla demolizione, deve escludersi la spettanza di tale indennizzo in considerazione della precarietà dell'aumento di valore conseguito dal fondo rivendicato).
Va anche evidenziato che non può accordarsi a parte attrice alcun rimborso ex art. 1150
c.c. ove, con valenza decisiva, si consideri che in tal guisa verrebbe comunque a premiarsi
– piuttosto che a punirsi – la consumazione di fatti di reato. In particolare, per come evidenziato da Cass. 6777/2001, “Nelle controversie riconducibili alle fattispecie regolate dagli art. 936 e 1150 c.c. nessun indennizzo a carico del proprietario del fondo può essere preteso dal terzo costruttore che abbia realizzato l'opera in violazione della normativa edilizia, autonomamente commettendo, o concorrendo nel commetterli, i reati previsti e puniti dagli art. 31 e 41 l. n. 1150 del 1942 e 10 e 13 l. n. 765 del 1967, e ciò non tanto
pagina 13 di 15 perché possano essere poste in dubbio la sussistenza o l'entità della locupletazione del proprietario del fondo nella prospettiva di un ordine di demolizione da parte della pubblica amministrazione competente, quanto, piuttosto, perché è da ritenere in contrasto con i principi generali dell'ordinamento e, in particolare, con la funzione dell'amministrazione della giustizia che possa l'agente conseguire indirettamente, ma pur sempre in via giudiziaria, quel vantaggio che si era ripromesso di ottenere nel porre in essere l'attività penalmente illecita” (conf. Cass. 27408/2013 e Cass. 22171/2014).
Si precisa che il convenuto non ha chiesto nel presente giudizio il pagamento di CP_1
interessi (in realtà richiesti in un successivo giudizio tra le parti).
Si vuole in ultimo sottolineare che su questioni identiche a quelle oggetto del presente giudizio il Tribunale di Catania si è già pronunciato varie volte e la Corte di Appello di
Catania una volta, con sentenze indicate e prodotte dal convenuto che hanno confermato la legittimità della richiesta del di pagamento dell'indennità di occupazione senza CP_1
titolo relativa agli immobili abusivi, facenti parte del complesso edilizio di via Cordovado
44 in Acireale, tra cui quello di parte attrice.
Quanto alla regolamentazione delle spese, si ritiene che in virtù del principio della soccombenza parte attrice va condannata al pagamento di due terzi delle spese processuali, nella misura indicata in dispositivo, in favore dell'odierno convenuto Controparte_1
Le restanti spese processuali vanno compensate, attesa la soccombenza reciproca.
PER QUESTI MOTIVI
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa n. 18309/18 R.G., così statuisce:
1) accoglie parzialmente l'opposizione proposta da parte attrice, limitatamente alla parte di credito del che eccede la somma di € 35.400,00; CP_1
pagina 14 di 15 2) in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale del convenuto, condanna i due attori in solido tra loro a pagare, in favore del Comune di Acireale, la somma di €
35.400,00, a titolo di risarcimento danni da occupazione, al netto della prescrizione, per il periodo marzo 2012 – marzo 2017;
3) condanna i due attori in solido tra loro al pagamento, in favore del convenuto
[...]
, dei due terzi delle spese processuali, che in tal misura ridotta liquida in CP_1
complessivi € 3.500,00, oltre rimborso forfetario al 15% sui compensi ex art. 2 DM
55/2014, IVA e CPA;
4) compensa per il resto le spese processuali.
CATANIA 25 LUGLIO 2025
IL GIUDICE
SALVATORE BARBERI
ATTO DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO SALVATORE
BARBERI ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 18309/18 R.G.
promossa da
, nata ad [...] il [...] C.F. Parte_1
residente in [...], e C.F._1 [...]
nato ad [...] il [...] C.F. ed ivi Parte_2 C.F._2
residente Via S. Giuseppe e san Filippo n. 10, rappresentati e difesi giusta procura in atti dall'Avvocato Mario Cavallaro, presso il cui studio sito in Giarre alla via Turati nr. 89 è domiciliato;
-ATTORI-
contro
(C.F. ) in persona del Sindaco pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso l'avvocatura comunale sita in Acireale via Lancaster n.
pagina 1 di 15 13, rappresentato e difeso per procura in atti dagli avvocati Agata Senfett e Giovanni
Calabretta;
- CONVENUTO -
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La causa veniva posta in decisione all'udienza del 21 maggio 2025.
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In fatto ed in diritto
Con ricorso regolarmente notificato si esponeva quanto segue:
“che in data 23.10.2018 è stata notificata alla ricorrente Ordinanza di Ingiunzione nr.07 del 04.10.2018, protocollo 90920, con la quale si ordinava ed ingiungeva ai ricorrenti il pagamento della complessiva somma di €42.000,00 in qualità di detentori ed occupanti dell'alloggio abusivo di via Cordovado nr.44/F, in catasto al foglio 45, p.lla 112 sub.6, per
i canoni compresi tra il maggio 2011 ed il marzo 2017;
2. che tale intimazione risulta basata sul provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale ex art.31 DPR 380/2001, datato 05.05.2011 (rep. 75/2010) in base alla quale
l'attore è stato ritenuto occupante sine titulo dell'immobile de quo”.
Ciò premesso, parte attrice chiedeva quanto segue:
“Che l'Illustre Giudice adito annulli integralmente l'ordinanza ingiunzione nr.7 del
4.10.2018. poiché del tutto infondata in fatto ed in diritto e carente sotto ogni profilo logico-deduttivo.
In via del tutto subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto delle tesi della ricorrente, si chiede che la somma ingiunta venga valutata secondo idonei parametri commerciali, decurtata dei canoni ormai prescritti e delle compensazioni dovute alla ricorrente”.
pagina 2 di 15 Il convenuto si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto delle domande attrici. CP_1
Con ordinanza del 26 settembre 2019 veniva disposto il mutamento del rito in ordinario.
Nel merito, l'opposizione proposta, in rito ammissibile contrariamente a quanto eccepito dal è solo parzialmente fondata, nei limiti della eccepita prescrizione Controparte_1
quinquennale. L'istruttoria espletata è inoltre sufficiente ai fini della decisione, senza necessità di disporre c.t.u..
Come già evidenziato nella sentenza del tribunale di Catania 4051/22 su cui si concorda in tutto, l'ingiunzione fiscale impugnata è l'atto iniziale della procedura di riscossione coattiva disciplinata dal t.u. approvato con r.d. 639/1910 (espressamente richiamato nella motivazione del provvedimento) ed ha natura di atto amministrativo complesso, in quanto non solo ha la funzione di formale accertamento del credito, fondato sul potere della p.a. di realizzare coattivamente le proprie pretese, ma assume anche le caratteristiche di forma e di efficacia di titolo esecutivo e di precetto (cfr. Cass. 24449/06). Il sistema della riscossione coattiva ai sensi del r.d. n. 639 del 1910, non legato al potere autoritativo dello Stato, ma alla tutela del suo interesse patrimoniale riguarda, in generale, le entrate patrimoniali dello
Stato e degli altri enti pubblici, non solo di natura tributaria.
Nella fattispecie all'odierna parte attrice è stato ingiunto di pagare, in solido, la somma complessiva di € 42.000,00, a titolo di corrispettivo per il godimento senza titolo dell'alloggio abusivo di Acireale, Via Cordovado 44 F, nel periodo compreso tra maggio
2011 – e marzo 2017.
Il giudizio di opposizione all'ingiunzione emessa dalla p.a. ai sensi del r.d. n. 639 del 1910
è un giudizio di accertamento negativo della pretesa manifestata con il provvedimento impugnato.
pagina 3 di 15 Nel caso in questione, si ritiene, in via preliminare, che parte attrice non sia decaduta dal diritto di proporre opposizione. Vero è che il giudizio è stato erroneamente introdotto con deposito del ricorso introduttivo.
Il procedimento in esame è infatti riconducibile alla previsione di cui all'art. 32 del decr. lgs 150/2011, che, al I comma, espressamente si riferisce alle controversie in materia di opposizione all'ingiunzione emessa da enti pubblici ai sensi dell'art. 3 del r.d. 639/1910.
Entrambi gli articoli menzionati sono del pari richiamati nel testo dell'ordinanza oggetto di impugnazione.
In virtù di tali disposizioni normative, il presente giudizio avrebbe dovuto seguire, sin dall'atto introduttivo, la disciplina del rito ordinario di cognizione ed essere pertanto introdotto mediante notifica di citazione. Per tale ragione è stato disposto il mutamento del rito ai sensi dell'art. 427 c.p.c..
Ciò posto, nella necessaria verifica se l'introduzione della domanda, effettuata con ricorso anziché con citazione, possa far ritenere inammissibile la spiegata opposizione è applicabile il principio in virtù del quale, l'introduzione di una controversia mediante ricorso, quando la stessa debba essere introdotta con citazione, non importa l'invalidità dell'atto e l'inammissibilità della domanda, quando dall'erronea inversione, non sia derivato un concreto pregiudizio per alcuna delle parti relativamente al rispetto del contraddittorio, all'acquisizione delle prove e, più in generale, a quant'altro possa aver impedito o anche soltanto ridotto la libertà di difesa consentita nel giudizio ordinario. Non si ritiene allora, escluso qualsivoglia concreto pregiudizio per la parte convenuta, che, pur alla luce di contrasti giurisprudenziale sul punto, la conseguenza dell'errata scelta del rito possa nella fattispecie essere la decadenza dall'opposizione, indipendentemente dall'eventuale errore pagina 4 di 15 ingenerato dal contenuto del provvedimento impugnato.
Deve in questa sede osservarsi che, in primo luogo, la giurisprudenza recente della
Suprema Corte si è orientata nel senso che, in tema di ingiunzione fiscale, l'inutile decorso del termine di trenta giorni previsto dall'art. 3 del r.d. n. 639 del 1910, non preclude l'opposizione di merito che il debitore proponga per contestare l'esistenza della pretesa creditoria fatta valere, tale termine non avendo natura perentoria, né per la sua inosservanza essendo sancita decadenza o inammissibilità (cfr. Cassazione civile sez. lav., 06/05/2021,
n. 12031). Ed invero tale orientamento, quantomeno quando l'opponente intenda contestare nel merito la pretesa creditoria e non la legittimità dell'ingiunzione sul piano formale, si palesa, a ben vedere, più coerente con il testo oggi vigente dell'art. 3 del Regio decreto n.
639 del 14/04/1910, come sostituito dall'articolo 34, comma 40, del D. Lgs. 1° settembre
2011 n. 150: “Avverso l'ingiunzione prevista dal comma 2 si può proporre opposizione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è disciplinata dall'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150”. Di tenore diverso, quanto al termine per impugnare, era invece l'originario testo del suddetto art. 3: “Entro trenta giorni dalla notificazione della ingiunzione, il debitore può contro di questa produrre ricorso od opposizione avanti il conciliatore o il pretore, o il tribunale del luogo, in cui ha sede l'ufficio emittente, secondo la rispettiva competenza, norma del Codice di procedura civile”. In ogni caso, anche in relazione al testo antecedente alle modifiche apportate dal
D.Lgs. n. 150 del 2011, l'orientamento più recente della Corte di Cassazione ha chiarito che il termine di cui al R.D. n. 639 del 1910, art. 3 non ha carattere perentorio, in difetto di espressa previsione normativa in tal senso, e pertanto il suo decorso non preclude l'opposizione di merito che il debitore proponga per contestare l'esistenza o la legittimità
pagina 5 di 15 della pretesa creditoria, ma impedisce solo di ottenere la sospensione dell'esecutività del titolo (cfr. Cass. n. 1571/1996; Cass. n. 13751/2003; Cass. n. 5923/2007; Cass. n.
20375/2008; Cass. n. 30/2020).
Ritenuto quindi di dover esaminare nel merito i motivi dell'opposizione, nell'ambito delle questioni da trattare è preliminare l'eccezione di prescrizione sollevata in modo sufficientemente specifico da parte attrice.
Va allora osservato in diritto che, sebbene nel caso di specie non possa trovare applicazione il termine di prescrizione quinquennale previsto per le sanzioni amministrative (in quanto non è stato emanato alcun provvedimento sanzionatorio ai sensi dalla legge n. 689/1981) o per le locazioni, sia comunque applicabile l'art. 2947 c.c., secondo cui, in tema di risarcimento del danno derivante da fatto illecito, è prevista una ipotesi di cosiddetta prescrizione breve, derogante quindi a quella ordinaria decennale.
Difatti, anche se il provvedimento impugnato prevede genericamente un non meglio precisato “canone di affitto”, tra le parti risulta stipulato alcun contratto né di locazione né tantomeno di affitto. Il credito è piuttosto vantato dall'Amministrazione convenuta a titolo di indennità di occupazione, la quale ha natura risarcitoria ed è soggetta alla prescrizione quinquennale, ex art. 2947 c.c., maturata e decorsa permanentemente, tempo per tempo, sintantoché perdurata l'occupazione di parte attrice senza titolo del proprio cespite. Il danno da occupazione illegittima si ricollega infatti ad una condotta antigiuridica con carattere permanente, in quanto si protrae nel tempo e dà luogo ad una serie di fatti illeciti, a partire dall'iniziale apprensione del bene, con riferimento a ciascun periodo in relazione al quale si determina la perdita di detti frutti, con la conseguenza che in ogni momento sorge per il proprietario il diritto al risarcimento del danno già verificatosi e nello stesso momento pagina 6 di 15 decorre il relativo termine di prescrizione quinquennale;
pertanto, il diritto al risarcimento dei danni rimane colpito dalla prescrizione per il periodo anteriore al quinquennio precedente la proposizione della domanda, anche qualora i frutti vengano richiesti secondo il criterio dell'attribuzione degli interessi compensativi sulla somma corrispondente al valore venale dell'immobile (cfr., in tali termini Cass. Civ., n. 5381/2011, che esprime un principio ormai pacifico;
conformi, tra le tante, Cass. Civ., n. 18936/2012; Cass. Civ.,
Sezioni Unite n. 23763/2011: "nel caso di illecito permanente, protraendosi la verificazione dell'evento in ogni momento della durata del danno e della condotta che lo produce, la prescrizione ricomincia a decorrere ogni giorno successivo a quello in cui il danno si è manifestato per la prima volta, fino alla cessazione della predetta condotta dannosa, sicché il diritto al risarcimento sorge in modo continuo via via che il danno si produce, ed in modo continuo si prescrive se non esercitato entro cinque anni dal momento in cui si verifica"; in termini Cass. Civ., n. 9711/2013).
A fronte di tale consolidato insegnamento giurisprudenziale, parte convenuta si è limitata ad invocare genericamente, senza richiamare l'eventuale massima o la parte di motivazione ritenuta utile, una sentenza della Cassazione (Cassazione civile sez. III, 27/03/2009,
n.7559) che dovrebbe corroborare, secondo quanto desumibile, la tesi dell'applicabilità della ordinaria prescrizione decennale e che, per contro, non appare pertinente al caso in esame (la Corte, esaminando una fattispecie in cui l'attore era stato dichiarato decaduto dall'assegnazione dell'alloggio popolare, ai sensi della L. 8 agosto 1977, n. 513, art. 26, nulla ha statuito sulla prescrizione).
Pertanto, poiché è pacifico che l'ordinanza per cui è causa, notificata in data 23.10.2018, è stata preceduta da una intimazione notificata in data 1.4.2017 con funzione di messa in pagina 7 di 15 mora, e non risultano ulteriori atti interruttivi della prescrizione nel periodo in contestazione (maggio 2011 – marzo 2017), il credito risulta prescritto in relazione al danno da occupazione per il periodo maggio 2011 – marzo 2012). Per il periodo successivo
(un totale di 59 mensilità, a fronte delle 70 di cui al provvedimento impugnato) il termine di prescrizione non è invece decorso.
Accertata in parte la prescrizione, l'opposizione è tuttavia per il resto infondata.
Si osserva in primo luogo che tutti i provvedimenti amministrativi relativi al caso in questione, sulla base dei quali l'occupazione è da ritenersi senza titolo ed è stata emanata l'ordinanza impugnata, sono efficaci, esecutivi e, pertanto, non sindacabili in questa sede.
In dettaglio, il diniego di concessione di sanatoria non è stato oggetto di alcuna impugnazione ed è dunque divenuto inoppugnabile, come attestato dalla sentenza del Tar
Catania del 24/3/2016 n. 873. In relazione all'ordine di demolizione e al verbale di presa di possesso dell'immobile da parte del Comune di Acireale, il ricorso proposto davanti al
Giudice Amministrativo è stato integralmente rigettato dalla predetta sentenza del Tar
Catania. Ed ancora, con la Sentenza Tar Catania 1437 del 18/6/2020 è stato rigettato il ricorso proposto anche dall'odierno attore avverso l'ordinanza di sgombero dell'immobile abusivo in questione ed avverso l'atto di acquisizione gratuita al patrimonio del Comune di tale immobile. La sentenza del CGA 614 del 16/7/2020 ha poi rigettato l'appello proposto dai ricorrenti (nonché odierno attore) avverso la sentenza del Tar Catania 873/16, che, a sua volta, aveva come già ricordato rigettato il ricorso dei ricorrenti avverso l'ordinanza di demolizione ed il verbale di presa in possesso (sia pure formale) dell'immobile abusivo a seguito dell'acquisizione al patrimonio del CP_1
Si rileva poi che parte attrice lamenta che l'atto impugnato sarebbe illegittimo vista la pagina 8 di 15 sua buona fede quale acquirente dell'immobile de quo oggetto di una domanda di sanatoria presentata dal precedente proprietario senza che vi fossero i requisiti.
In realtà, parte attrice era stata avvertita, nell'atto di acquisto, dell'esistenza di abusi edilizi e di una istanza di sanatoria ancora non accettata, per cui deve escludersi la asserita buona fede, dovendosi logicamente considerare che una istanza di sanatoria può anche non essere accolta, proprio come poi è avvenuto nella specie.
Si lamenta altresì che il convenuto non ha provato il concreto utilizzo che CP_1
avrebbe alternativamente fatto dell'immobile de quo, per cui non vi sarebbe alcun danno effettivo non potendosi configurare un mero danno in re ipsa.
Ora si osserva che la questione secondo cui l'occupazione sine titulo di immobile dia luogo (o non) ad un danno risarcibile in re ipsa riguarda la fattispecie dell'occupazione abusiva caratterizzata dall'originario difetto di titolo, fattispecie soggetta al regime della responsabilità di cui all'art. 2043 c.c.: mentre nel caso di sopravvenuto venir meno del titolo che ab origine giustificava l'occupazione dell'immobile (come nella vicenda de qua), viene in rilievo la disciplina delle fattispecie di estinzione del rapporto contrattuale. L'art. 1591 c.c., in particolare, per ciò che concerne la locazione, prevede per la protrazione del godimento da parte del conduttore, a scapito di quello del proprietario, l'obbligo del pagamento del corrispettivo fino alla riconsegna, salvo il risarcimento del danno (nel quale confluiscono le ipotesi di mancato guadagno: occasioni perse di vendita o di locazione a condizione economiche più favorevoli) ma con il regime della responsabilità previsto dall'art. 1218 c.c..
Nella fattispecie concreta, pertanto, appare indubbio l'obbligo di parte attrice di corrispondere al nuovo proprietario dell'immobile de quo, un'indennità di CP_1
pagina 9 di 15 occupazione a partire dal momento in cui cessava - con la trascrizione nei pubblici registri immobiliari dell'acquisizione di diritto dello stesso immobile, a titolo gratuito, al patrimonio disponibile del Comune di Acireale – la sua legittima detenzione (in virtù del loro contratto di compravendita).
Come già sopra accennato, parte attrice si è resa inadempiente all'ordine di demolizione emesso nel 2010 dal Comune di Acireale, con la conseguenza dell'automatica acquisizione dell'area su cui insiste il manufatto abusivo e del manufatto medesimo al patrimonio del comune, prevista dall'art. 31 commi 3 e 4 del del d.P.R. 380/2001.
Parte attrice contesta di aver commesso l'abuso e lamenta che, anzi, sarebbero stato vittima di una truffa perpetrata dalla parte venditrice;
ha, inoltre, dedotto che l'ubicazione dell'immobile - oggetto del provvedimento ablativo- non rientrerebbe in zone sottoposte a vincoli ambientali, geologici o di altro genere, con conseguente illegittimità dell'ordine di demolizione. In realtà, non possono far ingresso in questa sede vizi afferenti al merito dell'atto presupposto della intimazione in esame, da cui è sorto il debito qui controverso.
Per completezza di motivazione, se pure in via di valutazione incidentale, si evidenzia che l'operato dell'ente comunale risulta legittimo avuto riguardo alla disciplina in materia, prevista dall'art. 31 del d.P.R. 380/2001, sugli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, che comportano l'ingiunzione al proprietario e al responsabile dell'abuso della rimozione o della demolizione dell'opera abusivamente realizzata. In forza di tali disposizioni, laddove il responsabile dell'abuso non provveda alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono pagina 10 di 15 acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune.
L'atto di accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel predetto termine di novanta giorni, viene previamente notificato all'interessato e costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari. L'illecito ha carattere permanente e l'ente competente è autorizzato a richiedere la demolizione delle parti dell'immobile coinvolte nell'abuso, anche al nuovo proprietario.
In altri termini, anche se l'abuso è stato commesso dal precedente proprietario, il nuovo acquirente non può eludere l'obbligo di demolire l'edificio coinvolto nell'abuso; fermo rimanendo che l'acquirente mantiene il diritto di intraprendere azioni civili, volte a tutelare i propri interessi e diritti di proprietà, contro il vero responsabile dell'abuso, è consentito allo stesso, sempre nel termine dei novanta giorni, di attivarsi per ottenere la sanatoria.
Il principio - di recente affermato dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con sentenza n. 16/2023 - è quello in base al quale la mancata ottemperanza – anche da parte del nudo proprietario - alla ordinanza di demolizione entro il termine previsto dall'art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001, impone l'emanazione dell'atto di acquisizione del bene al patrimonio comunale, tranne il caso in cui sia stata formulata l'istanza prevista dall'art. 36 del medesimo d.P.R. o sia stata dedotta e comprovata la non imputabilità dell'inottemperanza.
Non colgono inoltre nel segno nemmeno le contestazioni relative alla quantificazione della pretesa creditoria, perché la stessa, sebbene effettivamente determinata in modo unilaterale, è stata di fatto correttamente eseguita sulla base, quale parametro di riferimento, di un canone di locazione di euro 600,00 coincidente a quello effettivo di mercato, tenuto conto delle caratteristiche (villino), delle dimensione (mq 240,00) e pagina 11 di 15 dell'ubicazione dell'immobile risultanti dagli atti di causa (circostanze non contestate specificatamente da parte attrice). La citata somma appare altresì determinata sulla base di criteri oggettivi attendibili, ossia i valori medi dei canoni di locazione desumibili dai parametri OMI nel periodo considerato né sono stati offerti elementi valutativi di segno contrario (tale non può reputarsi la richiesta – meramente esplorativa – di una consulenza tecnica d'ufficio).
Poiché il presente giudizio non ha ad oggetto la sola sussistenza dei presupposti dell'ingiunzione, bensì il rapporto controverso, come correttamente argomentato da parte convenuta anche nel difetto delle condizioni di legittimità o ammissibilità del ricorso alla procedura ex RD 639/1910 il Giudice è comunque tenuto a pronunciarsi sul merito della pretesa creditoria (cfr. Cass. n. 3706/97 e n. 12674/16).
Pertanto, al netto della prescrizione, il credito del derivante dall'occupazione CP_1
senza titolo per il periodo marzo 2012 – marzo 2017 è pari ad € 35.400,00, da intendersi già rivalutato perché stimato secondo valori attuali.
Infine, il credito di parte convenuta non può infine essere ulteriormente ridotto a fronte di eventuali controcrediti vantati da parte attrice per asseriti e comunque non provati lavori di riparazione o miglioramento eseguiti sull'immobile. Non è infatti applicabile né l'art. 1148 c.c., a fronte della comprovata conoscenza dell'abuso edilizio da parte degli attori almeno a partire dal 23/11/2010 – data in cui essi ricevettero la notifica dell'ordinanza di demolizione dell'immobile – , né l'art. 1150 c.c., attesa la genericità delle indicazioni relative alle spese che si affermano sostenute e considerando la mancanza di prova dell'utilità della spesa. Più in particolare, a tale ultimo riguardo, la disciplina ex art. 1150
c.c., essendo fondata sulla medesima ratio ispiratrice dell'istituto dell'ingiustificato pagina 12 di 15 arricchimento, presuppone che le opere realizzate siano idonee a produrre un vantaggio per il proprietario, circostanza nel caso di specie da escludersi in ragione dello stato in cui versa l'immobile oggetto di causa, destinato alla demolizione per via dei rilevanti abusi accertati e consistenti in lottizzazione abusiva, costruzione in assenza di permesso di costruire, realizzazione di conglomerato cementizio armato in assenza di progetto esecutivo di tecnico abilitato e in assenza di preventiva denuncia all'Ufficio del Genio Civile, edificazione in zona sismica senza preavviso e senza autorizzazione dell'Ufficio del Genio
Civile (v. all. 6 della produzione del comune di Acireale, recante ordinanza di demolizione n. 23/2010; arg. da Cass. Sez. II Civ. 14.11.2002, n. 16012, per la quale il diritto del possessore di buona fede ad un indennizzo, secondo la previsione dell'art. 1150 c.c., per i miglioramenti arrecati al bene altrui ed esistenti al tempo della restituzione, si correla all'incremento attuale ed effettivo che si verifica, in conseguenza di tali miglioramenti nel patrimonio dell'attore in rivendicazione;
pertanto ove il miglioramento consista in un'opera necessariamente destinata alla demolizione, deve escludersi la spettanza di tale indennizzo in considerazione della precarietà dell'aumento di valore conseguito dal fondo rivendicato).
Va anche evidenziato che non può accordarsi a parte attrice alcun rimborso ex art. 1150
c.c. ove, con valenza decisiva, si consideri che in tal guisa verrebbe comunque a premiarsi
– piuttosto che a punirsi – la consumazione di fatti di reato. In particolare, per come evidenziato da Cass. 6777/2001, “Nelle controversie riconducibili alle fattispecie regolate dagli art. 936 e 1150 c.c. nessun indennizzo a carico del proprietario del fondo può essere preteso dal terzo costruttore che abbia realizzato l'opera in violazione della normativa edilizia, autonomamente commettendo, o concorrendo nel commetterli, i reati previsti e puniti dagli art. 31 e 41 l. n. 1150 del 1942 e 10 e 13 l. n. 765 del 1967, e ciò non tanto
pagina 13 di 15 perché possano essere poste in dubbio la sussistenza o l'entità della locupletazione del proprietario del fondo nella prospettiva di un ordine di demolizione da parte della pubblica amministrazione competente, quanto, piuttosto, perché è da ritenere in contrasto con i principi generali dell'ordinamento e, in particolare, con la funzione dell'amministrazione della giustizia che possa l'agente conseguire indirettamente, ma pur sempre in via giudiziaria, quel vantaggio che si era ripromesso di ottenere nel porre in essere l'attività penalmente illecita” (conf. Cass. 27408/2013 e Cass. 22171/2014).
Si precisa che il convenuto non ha chiesto nel presente giudizio il pagamento di CP_1
interessi (in realtà richiesti in un successivo giudizio tra le parti).
Si vuole in ultimo sottolineare che su questioni identiche a quelle oggetto del presente giudizio il Tribunale di Catania si è già pronunciato varie volte e la Corte di Appello di
Catania una volta, con sentenze indicate e prodotte dal convenuto che hanno confermato la legittimità della richiesta del di pagamento dell'indennità di occupazione senza CP_1
titolo relativa agli immobili abusivi, facenti parte del complesso edilizio di via Cordovado
44 in Acireale, tra cui quello di parte attrice.
Quanto alla regolamentazione delle spese, si ritiene che in virtù del principio della soccombenza parte attrice va condannata al pagamento di due terzi delle spese processuali, nella misura indicata in dispositivo, in favore dell'odierno convenuto Controparte_1
Le restanti spese processuali vanno compensate, attesa la soccombenza reciproca.
PER QUESTI MOTIVI
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa n. 18309/18 R.G., così statuisce:
1) accoglie parzialmente l'opposizione proposta da parte attrice, limitatamente alla parte di credito del che eccede la somma di € 35.400,00; CP_1
pagina 14 di 15 2) in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale del convenuto, condanna i due attori in solido tra loro a pagare, in favore del Comune di Acireale, la somma di €
35.400,00, a titolo di risarcimento danni da occupazione, al netto della prescrizione, per il periodo marzo 2012 – marzo 2017;
3) condanna i due attori in solido tra loro al pagamento, in favore del convenuto
[...]
, dei due terzi delle spese processuali, che in tal misura ridotta liquida in CP_1
complessivi € 3.500,00, oltre rimborso forfetario al 15% sui compensi ex art. 2 DM
55/2014, IVA e CPA;
4) compensa per il resto le spese processuali.
CATANIA 25 LUGLIO 2025
IL GIUDICE
SALVATORE BARBERI
ATTO DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
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