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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/12/2025, n. 13054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13054 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE LAVORO I
Il Giudice designato, dott. DA IN IA, nella causa iscritta al n. 47530/2024 R.G.
TRA con gli avv.ti Claudio Coggiatti, Marco Rossi ed Emil Bertocchi, Parte_1 domiciliato presso la Cancelleria di questo Tribunale
E
in persona del rappresentante legale in carica, con gli avv. Andrea Stanchi ed CP_1
IA ON, elettivamente domiciliato presso la Cancelleria di questo Tribunale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. ha depositato - in data 24.12.2024 ricorso (iscritto a ruolo in data Parte_1
30.12.2024), poi notificato con il quale ha esposto (tra l'altro) quanto segue:
- dall'anno 2017 ha instaurato un rapporto di collaborazione con di proprietà CP_1 del gruppo , per lo sviluppo e la conduzione della trasmissione Controparte_2 televisiva, “NON E' L'ARENA”, dal medesimo ideata;
- tale programma è stato collocato nella prima serata della domenica ottenendo uno
“share” medio del 6% a puntata e la collaborazione è proseguita con rinnovi biennali;
- in data 12.8.21 ha stipulato con la società convenuta due contratti, aventi ad oggetto l'uno “…l'attività di Conduttore ai fini della realizzazione del programma settimanale di informazione ed intrattenimento dal titolo provvisorio o definitivo NON E' L'ARENA” e l'altro “…l'attività di Autore ai fini dell'ideazione, impostazione, preparazione e stesura dei testi di un programma settimanale di informazione ed intrattenimento dal titolo provvisorio
o definitivo NON E' L'ARENA”;
- durante il biennio oggetto dei predetti contratti ha trovato conferma “l'ottimo andamento del Programma in termini di share”;
- nel corso degli anni, visto il successo del programma, il compenso fisso é stato progressivamente aumentato ed é stata altresì inserita una componente variabile sulla base di “target di audience prefissati”, che sono stati raggiunti dal ricorrente negli anni;
- il Presidente di ha manifestato l'intenzione di rinnovare i contratti per ulteriori CP_1 Cont 5 anni e nel mese di marzo 2023 l'amministratore delegato di ha confermato la volontà della Società convenuta di rinnovare i contratti in scadenza il 31.7.2023;
- ha dedicato alcune puntate del programma a vicende di mafia ed ai rapporti con la politica, tra i quali uno speciale andato in onda il 5.11.2022 durante il quale ha intervistato ed in seguito è stato convocato dalla Procura di Firenze per essere Persona_1 sentito come persona informata sui fatti;
- in sede di audizione ha riferito ai Pubblici Ministeri che “.. gli aveva Persona_1 rivelato di essere in possesso di una fotografia risalente al 1992 che avrebbe disvelato i rapporti di con il boss OS , fotografia che nel Parte_2 Persona_2 corso di un successivo incontro …gli veniva mostrata ma mai consegnata dallo stesso
” ; Per_1
- nel corso di un incontro tenutosi il 20.3.2023 BA CA, lo ha informato della richiesta avanzata da per un incontro in privato, ma ha declinato tale invito, anche Parte_2 su indicazione dei propri consulenti;
- con lettera del 13.4.2023, a firma del Presidente BA CA, gli ha CP_4 comunicato l'intenzione di interrompere il programma, avvalendosi della facoltà, prevista in entrambi i contratti di conduttore e di autore, di non utilizzare più le prestazioni del medesimo, senza alcuna motivazione;
- con lettera del 30.5.2023 ha contestato la decisione della convenuta ed ha chiesto l'immediato ripristino della messa in onda del programma e, in risposta a tale missiva, la stessa convenuta si è limitata a contestare la fondatezza delle richieste;
- in data 13.4.23, la società convenuta ha rilasciato un comunicato, ripreso e diffuso dall'agenzia ANSA, in cui ha annunciato la sospensione del Programma “NON E' L'ARENA”;
- la notizia relativa alla chiusura di tale programma è stata trattata da numerose testate Cont giornalistiche dirette ad indagare sulle motivazioni sottostanti alla decisione di
- lo stesso giorno del predetto comunicato, sono circolate notizie false ed infamanti volte a gettare ombre sul suo operato, per le quali è stato costretto a difendersi e su cui la società conventa non ha preso posizione alcuna;
- successivamente all'interruzione del programma, BA CA è stato convocato dai P.M. di Firenze per essere sentito quale persona informata sui fatti nell'ambito delle indagini per favoreggiamento e per calunnia a carico di (il quale aveva Persona_1 negato le circostanze riferite ai P.M. dallo stesso ricorrente, così di fatto accusando il medesimo di aver commesso il reato di false dichiarazioni al Pubblico Ministero);
- in quella sede, con riguardo alle ragioni della chiusura del programma, BA CA ha fatto riferimento a questioni di “budget” legate a costi eccessivi del programma, senza convincere i magistrati della veridicità di tale affermazione ed infatti si legge nell'ordinanza del 29 ottobre 2023 del Tribunale del Riesame di Firenze: “… l'elevata probabilità che la trattazione di questo tema da parte di gli sia costato la chiusura della Parte_1 trasmissione “Non è l'arena” da parte di BA CA, persona in passato legata a
[...] Non sono emersi altri motivi per la chiusura della trasmissione, né le indagini Parte_2 hanno fatto emergere una audience bassa in relazione ai programmi similari ed alla fascia oraria di messa in onda. Si segnala, anzi, la repentinità della decisione, maturata proprio quando veniva sviluppata l'inchiesta sui contatti ei primi anni Parte_3 novanta”;
- l'interruzione improvvisa del programma non è stata sorretta da alcuna valida motivazione, atteso che i costi per lo stesso sono sempre stati in linea con quelli di altre trasmissioni e ha sempre registrato un ottimo andamento in termini di “share” e che l'interruzione del programma stesso è dovuta a ragioni illecite, sia sotto il profilo dell'abusività, che sotto quello della discriminatorietà;
- ha subito un pregiudizio economico in termini di guadagni persi a causa del mancato rinnovo dei contratti di autore e conduttore, nonché danni all'immagine e alla reputazione generati dalla chiusura immotivata del programma televisivo, in relazione alla quale molti giornali hanno diffuso notizie false con riguardo all'operato dello stesso che la Pt_1 Società non ha commentato in alcun modo;
Il ricorrente, all'esito di ulteriori argomentazioni, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta della convenuta, in quanto abusiva e/o discriminatoria, e, per l'effetto, condannare in persona del suo legale CP_4 rappresentante pro tempore: a) al risarcimento del danno patrimoniale per lucro cessante e/o perdita di chance da determinarsi, per le ragioni di cui sopra, in complessivi € 1.250.000,00, o alla veriore somma ritenuta di giustizia, b) al risarcimento del danno all'immagine, alla reputazione e alla professionalità da determinarsi in via equitativa, per le ragioni di cui sopra, in complessivi € 1.250.000,00, o alla veriore somma ritenuta di giustizia”. La 7 costituitasi in giudizio con memoria, ha contestato la domanda rilevando in CP_1 particolare: che non vi è stata alcuna interruzione abusiva dei contratti di collaborazione intercorsi con il ricorrente, il quale ha percepito tutti i compensi fino alla scadenza dei contratti stessi (31 luglio 2023); che nell'aprile 2023 non vi erano prospettive certe di rinnovo, come risulta dall'intervista rilasciata dal nell'ambito della trasmissione Belve Pt_1 su RAI2 del 28.2.2023, ma anche dalle notizie di lì a poco diffuse dalla stampa di un suo ritorno in RAI;
che nessuna discriminazione politica o censura si è realizzata, avendo il ricorrente sempre goduto di piena libertà editoriale;
che le clausole contrattuali contenute negli artt.
1.7 del Contratto di Conduttore e 1.8 del Contratto di Autore, legittimano la facoltà di non utilizzare le prestazioni senza obbligo di rinnovo;
che tale scelta è stata motivata esclusivamente da ragioni economiche (perdite crescenti e costi insostenibili). La Società resistente all'esito di ulteriori argomentazioni ha rassegnato le seguenti conclusioni: “rigettare, con ogni declaratoria ed ogni opportuno accertamento, il ricorso, in ogni caso assolvendo la convenuta da ogni domanda…”. Acquisita la documentazione, esperito il tentativo di conciliazione senza positivo esito (per indisponibilità di parte resistente, come riferita a verbale dal suo difensore), non essendo necessaria ulteriore istruttoria, la causa è stata rinviata per discussione alla odierna udienza durante la quale, sentiti i difensori comparsi, all'esito della camera di consiglio si allega la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può trovare accoglimento. Si legge nella proposta di accordo (in atti di parte ricorrente) e nel contratto di conduttore (depositato dalla Società) di data 12 agosto 2021: “…facciamo seguito ai colloqui intercorsi per formalizzare i termini della Sua collaborazione con la nostra società…”; “Le parti si danno reciprocamente atto che è escluso l'obbligo dell'impresa di effettiva richiesta e/o utilizzazione, in tutto o in parte o con qualunque modalità, delle Sue prestazioni. Pertanto, l'Impresa potrà a proprio insindacabile giudizio, anche non richiedere le Sue prestazioni e/o non utilizzarle in tutto od in parte, con Suo diritto a pretendere esclusivamente il corrispettivo del residuo effettivamente maturato e senza che nessuna pretesa ad alcun titolo (indennitario, risarcitorio, ecc.), possa essere da Lei richiesta all'Impresa a fronte di tale eventuale mancata utilizzazione della Sua attività e/o dei risultati delle Sue prestazioni da parte dell'Impresa, anche in conformità a quanto meglio specificato al successivo articolo 8.3 ed al successivo articolo 9…” (analoga clausola è scritta nella proposta di accordo e nel contratto di autore, la prima depositata dal ricorrente ed il secondo dalla resistente). Il ricorrente deduce l'illegittima interruzione del programma “NON E' L'ARENA”, assumendo l'abusività delle clausole sopra riportate in relazione al disposto dell'art. 3, d. l.vo. n. 81/2017, ove è scritto:
“Si considerano abusive e prive di effetto le clausole che attribuiscono al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto o, nel caso di contratto avente ad oggetto una prestazione continuativa, di recedere da esso senza congruo preavviso nonché le clausole mediante le quali le parti concordano termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data del ricevimento da parte del committente della fattura
o della richiesta di pagamento.”. Tale disposizione regola la facoltà di recesso anticipato e pertanto non riguarda il caso in esame, atteso che non si è avvalsa di tale facoltà (prevista al punto n. 9 dei CP_1 contratti stessi), bensì si è avvalsa del potere di sospendere unilateralmente la trasmissione (sulla base delle clausole sopra riportate). In ogni caso l'assunto di parte ricorrente è infondato atteso che (come evidenzia altresì parte resistente) lo stesso art. 3 sopra citato dispone, al comma 4, l'applicazione alle collaborazioni continuative (come quelle in oggetto) dell'art. 9, l. n. 192/1998. In base a tale ultima disposizione “Si considera dipendenza economica la situazione in cui un'impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un'altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi. La dipendenza economica è valutata tenendo conto anche della reale possibilità per la parte che abbia subito l'abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti…Il patto attraverso il quale si realizzi l'abuso di dipendenza economica è nullo.”. Nello specifico le clausole con le quali è stata attribuita a la facoltà CP_1
“insindacabile” di non utilizzare le prestazioni di sono valide, atteso che Parte_1 non risulta dagli atti una condizione di “dipendenza economica” del medesimo, tale da determinare nei rapporti con la stessa Società uno squilibrio “eccessivo” nella regolamentazione dei reciproci diritti ed obblighi. Infatti il ricorrente non si è limitato a sottoscrivere accordi predisposti unilateralmente da ma ha partecipato attivamente e paritariamente alla formazione del CP_1 regolamento contrattuale, preceduto da colloqui (come risulta dalle proposte sopra riportate e non è contestato) e da scambi epistolari, attraverso i quali il medesimo ha proposto modifiche recepite dalla Società (v. i documenti allegati al n. 11 di parte resistente, in particolare la clausola 1.9 di entrambi i contratti in tema di esclusione dell'obbligo di esclusiva per serate evento ottenuta dal ricorrente e la clausola 7.2 del contratto di conduttore ove il corrispettivo variabile è stato previsto al “raggiungimento” degli obiettivi invece che al “superamento” degli stessi come originariamente proposto dalla Società) ed ha altresì chiesto ed ottenuto uno specifico “budget” di produzione per la cui distribuzione tra le varie puntate del programma era prevista (all'allegato B dei contratti) la “condivisione” con il (come richiesto da per conto del Pt_1 Persona_3
con la “e-mail” del 8.7.2021 di cui al doc. n. 11 di parte resistente), nonché la Pt_1
“contrattualizzazione” del suo “collaboratore” (come riferisce parte Persona_4 resistente ed è comprovato dalle fatture dello stesso allegate al fascicolo della Per_3 medesima, ove si legge ”compenso per la collaborazione in qualità di consulente per il programma TV “NON E L' da contratto””). Parte_4 D'altro canto la considerevole entità del corrispettivo fisso ottenuto (progressivamente aumentato nel corso degli anni, come scrive lo stesso ricorrente), le consolidate e “note caratteristiche professionali” dello stesso nonché la “Sua autonomia creativa ed Pt_1 artistica” (riconosciute altresì negli accordi in questione), escludono che il medesimo si trovasse all'epoca in una condizione di dipendenza economica o comunque che avesse minore potere contrattuale rispetto a con la quale in effetti ha collaborato in CP_1 posizione paritaria e con ampia autonomia creativa nella ideazione e conduzione del programma (come previsto dagli accordi e non è in contestazione), fino all'autorizzazione a realizzare ““serate evento” di prime time” per altre importanti emittenti televisive (come in atti). Il ricorrente invoca altresì il disposto dell'art. 1341, co. 2, c.c. e, conseguentemente, lamenta la natura vessatoria delle clausole in oggetto, in quanto sottoscritte, in calce ai contratti, unitamente ad altre clausole non vessatorie e “senza indicazione del titolo o dell'oggetto delle rispettive clausole” (come da ricorso). Al riguardo si richiama la Suprema Corte laddove ha precisato:
“Un contratto è qualificabile "per adesione" secondo il disposto dell'art. 1341 cod. civ. - e come tale soggetto, per l'efficacia delle clausole cosiddette vessatorie, alla specifica approvazione per iscritto - solo quando sia destinato a regolare una serie indefinita di rapporti e sia stato predisposto unilateralmente da un contraente. Ne consegue che tale ipotesi non ricorre quando risulta che il negozio è stato concluso mediante trattative intercorse tra le parti.” (Cass., sez. 1, sent. n. 7605 del 15.4.2015). In effetti il ricorrente, come detto, non si è limitato a sottoscrivere documenti predisposti dalla Società per “regolare una serie indefinita di rapporti”, ma ha sottoscritto appositi contratti, partecipando attivamente alla formazione dei relativi accordi, sicché aveva piena consapevolezza del contenuto delle relative clausole (alcune delle quali, tra cui quelle in oggetto, il medesimo ha sottoscritto separatamente in calce ai contratti stessi, così acquisendo ulteriore consapevolezza del relativo significato). Pertanto va escluso il carattere abusivo delle clausole in questione e, conseguentemente, il comportamento della Società non è censurabile sotto tale aspetto (avendo la medesima esercitato una facoltà espressamente prevista dai contratti di lavoro e liberamente pattuita (né sono stati eccepiti vizi del consenso). La Società convenuta ha altresì dedotto e documentato che l'interruzione del programma è dovuta alla “redditività”, ai compensi molto elevati ed al “budget” di produzione”, tra i più alti della rete, alle perdite registrate dal programma nel corso degli anni ed al calo di ascolti (dall'iniziale “share” pari al 6,97% a quello successivo pari al 5,42 %), causato anche dallo spostamento del programma dalla domenica al mercoledì (su richiesta dello stesso , solo in minima parte recuperato a seguito del successivo ripristino della Pt_1 trasmissione domenicale (v. doc. n. 4, n. 6 e n. 13 della memoria di costituzione, immuni da contestazioni). Le considerazioni sin qui esposte esimono da ogni valutazione in ordine al dedotto profilo discriminatorio che, ove sussistente, all'evidenza non risulta unico e determinante (v. Cass., sez. L, ord. n. 17266 del 24.6.2024) per la interruzione del programma disposta da (che, come detto, si è avvalsa di una legittima prerogativa contrattuale). CP_1 In ogni caso le pretese risarcitorie sono infondate sotto i seguenti ulteriori profili. Quanto al mancato rinnovo dei contratti di autore e conduttore, il ricorso afferma che “non era evidentemente in discussione l'eventualità che i contratti non venissero rinnovati”, ma non emerge dagli atti di causa una conferma di tale assunto. Infatti la Società aveva proposto inderogabilmente il rinnovo biennale con una riduzione del compenso rispetto a quello originario, ma era “impossibile” che il ricorrente accettasse tale proposta (come da messaggio “whatsapp” di per conto del Persona_3 ricorrente al rappresentante della Società di data 9.3.2023, in atti di parte resistente). Inoltre i danni alla professionalità, alla reputazione ed all'immagine sono stati genericamente dedotti (manca riferimento di specifici elementi dai quali eventualmente desumere effettive conseguenze dannose del comportamento di e comunque CP_1 la chiusura del programma “NON E' L'ARENA”, non vale a ledere il consolidato bagaglio professionale e la solida immagine e reputazione acquisiti da nel corso Parte_1 della sua lunga carriera (in difetto di specifici elementi di valutazione). Infatti lo stesso ricorrente afferma alla pag. 24 dell'atto introduttivo del giudizio: “…se non Cont vi fosse stata la certa prospettiva del rinnovo con , il ricorrente avrebbe cercato ed ottenuto un nuovo spazio televisivo presso una diversa rete televisiva per la stagione 2023/2024 con programmi dal contenuto professionale analogo o paragonabile a quello del Programma che per molti anni egli aveva portato avanti…è prontamente riuscito a ricollocarsi in televisione per la stagione 2024/2025 in corso, essendo attualmente impegnato nella conduzione di un nuovo programma da lui ideato e sviluppato (“Lo stato delle cose”) in onda ogni settimana in prima serata sui canali Rai”. Lo stesso confidava dunque nella comune percezione della sua professionalità e del Pt_1 valore della sua immagine e della sua reputazione nell'ambito del settore in cui operava ed opera ed infatti si è prontamente ricollocato presso una importante emittente televisiva (servizio pubblico), ciò che arreca ulteriore suffragio alla ritenuta insussistenza dei prospettati danni. D'altro canto la comunicazione dell'interruzione di “NON E' L'ARENA” (dovuta ai telespettatori che seguivano tale programma) è stata data con espressioni verbali contenute e adeguate, altresì elogiative dell'attività dello stesso ricorrente e di per sé inidonee a ledere l'immagine e la reputazione del medesimo (v. doc. n. 8 e n. 12 di parte ricorrente). All'esito delle precedenti considerazioni il ricorso va integralmente respinto. Le spese di lite vanno interamente compensate, attesa la peculiarità e la particolare complessità delle questioni.
P.Q.M.
Respinge il ricorso;
compensa le spese processuali. Roma, 17.12.2025
Il Giudice DA IN IA
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione dell'addetta all'UPP, dott. Maria Simona Ingrosso.
Il Giudice designato, dott. DA IN IA, nella causa iscritta al n. 47530/2024 R.G.
TRA con gli avv.ti Claudio Coggiatti, Marco Rossi ed Emil Bertocchi, Parte_1 domiciliato presso la Cancelleria di questo Tribunale
E
in persona del rappresentante legale in carica, con gli avv. Andrea Stanchi ed CP_1
IA ON, elettivamente domiciliato presso la Cancelleria di questo Tribunale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. ha depositato - in data 24.12.2024 ricorso (iscritto a ruolo in data Parte_1
30.12.2024), poi notificato con il quale ha esposto (tra l'altro) quanto segue:
- dall'anno 2017 ha instaurato un rapporto di collaborazione con di proprietà CP_1 del gruppo , per lo sviluppo e la conduzione della trasmissione Controparte_2 televisiva, “NON E' L'ARENA”, dal medesimo ideata;
- tale programma è stato collocato nella prima serata della domenica ottenendo uno
“share” medio del 6% a puntata e la collaborazione è proseguita con rinnovi biennali;
- in data 12.8.21 ha stipulato con la società convenuta due contratti, aventi ad oggetto l'uno “…l'attività di Conduttore ai fini della realizzazione del programma settimanale di informazione ed intrattenimento dal titolo provvisorio o definitivo NON E' L'ARENA” e l'altro “…l'attività di Autore ai fini dell'ideazione, impostazione, preparazione e stesura dei testi di un programma settimanale di informazione ed intrattenimento dal titolo provvisorio
o definitivo NON E' L'ARENA”;
- durante il biennio oggetto dei predetti contratti ha trovato conferma “l'ottimo andamento del Programma in termini di share”;
- nel corso degli anni, visto il successo del programma, il compenso fisso é stato progressivamente aumentato ed é stata altresì inserita una componente variabile sulla base di “target di audience prefissati”, che sono stati raggiunti dal ricorrente negli anni;
- il Presidente di ha manifestato l'intenzione di rinnovare i contratti per ulteriori CP_1 Cont 5 anni e nel mese di marzo 2023 l'amministratore delegato di ha confermato la volontà della Società convenuta di rinnovare i contratti in scadenza il 31.7.2023;
- ha dedicato alcune puntate del programma a vicende di mafia ed ai rapporti con la politica, tra i quali uno speciale andato in onda il 5.11.2022 durante il quale ha intervistato ed in seguito è stato convocato dalla Procura di Firenze per essere Persona_1 sentito come persona informata sui fatti;
- in sede di audizione ha riferito ai Pubblici Ministeri che “.. gli aveva Persona_1 rivelato di essere in possesso di una fotografia risalente al 1992 che avrebbe disvelato i rapporti di con il boss OS , fotografia che nel Parte_2 Persona_2 corso di un successivo incontro …gli veniva mostrata ma mai consegnata dallo stesso
” ; Per_1
- nel corso di un incontro tenutosi il 20.3.2023 BA CA, lo ha informato della richiesta avanzata da per un incontro in privato, ma ha declinato tale invito, anche Parte_2 su indicazione dei propri consulenti;
- con lettera del 13.4.2023, a firma del Presidente BA CA, gli ha CP_4 comunicato l'intenzione di interrompere il programma, avvalendosi della facoltà, prevista in entrambi i contratti di conduttore e di autore, di non utilizzare più le prestazioni del medesimo, senza alcuna motivazione;
- con lettera del 30.5.2023 ha contestato la decisione della convenuta ed ha chiesto l'immediato ripristino della messa in onda del programma e, in risposta a tale missiva, la stessa convenuta si è limitata a contestare la fondatezza delle richieste;
- in data 13.4.23, la società convenuta ha rilasciato un comunicato, ripreso e diffuso dall'agenzia ANSA, in cui ha annunciato la sospensione del Programma “NON E' L'ARENA”;
- la notizia relativa alla chiusura di tale programma è stata trattata da numerose testate Cont giornalistiche dirette ad indagare sulle motivazioni sottostanti alla decisione di
- lo stesso giorno del predetto comunicato, sono circolate notizie false ed infamanti volte a gettare ombre sul suo operato, per le quali è stato costretto a difendersi e su cui la società conventa non ha preso posizione alcuna;
- successivamente all'interruzione del programma, BA CA è stato convocato dai P.M. di Firenze per essere sentito quale persona informata sui fatti nell'ambito delle indagini per favoreggiamento e per calunnia a carico di (il quale aveva Persona_1 negato le circostanze riferite ai P.M. dallo stesso ricorrente, così di fatto accusando il medesimo di aver commesso il reato di false dichiarazioni al Pubblico Ministero);
- in quella sede, con riguardo alle ragioni della chiusura del programma, BA CA ha fatto riferimento a questioni di “budget” legate a costi eccessivi del programma, senza convincere i magistrati della veridicità di tale affermazione ed infatti si legge nell'ordinanza del 29 ottobre 2023 del Tribunale del Riesame di Firenze: “… l'elevata probabilità che la trattazione di questo tema da parte di gli sia costato la chiusura della Parte_1 trasmissione “Non è l'arena” da parte di BA CA, persona in passato legata a
[...] Non sono emersi altri motivi per la chiusura della trasmissione, né le indagini Parte_2 hanno fatto emergere una audience bassa in relazione ai programmi similari ed alla fascia oraria di messa in onda. Si segnala, anzi, la repentinità della decisione, maturata proprio quando veniva sviluppata l'inchiesta sui contatti ei primi anni Parte_3 novanta”;
- l'interruzione improvvisa del programma non è stata sorretta da alcuna valida motivazione, atteso che i costi per lo stesso sono sempre stati in linea con quelli di altre trasmissioni e ha sempre registrato un ottimo andamento in termini di “share” e che l'interruzione del programma stesso è dovuta a ragioni illecite, sia sotto il profilo dell'abusività, che sotto quello della discriminatorietà;
- ha subito un pregiudizio economico in termini di guadagni persi a causa del mancato rinnovo dei contratti di autore e conduttore, nonché danni all'immagine e alla reputazione generati dalla chiusura immotivata del programma televisivo, in relazione alla quale molti giornali hanno diffuso notizie false con riguardo all'operato dello stesso che la Pt_1 Società non ha commentato in alcun modo;
Il ricorrente, all'esito di ulteriori argomentazioni, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta della convenuta, in quanto abusiva e/o discriminatoria, e, per l'effetto, condannare in persona del suo legale CP_4 rappresentante pro tempore: a) al risarcimento del danno patrimoniale per lucro cessante e/o perdita di chance da determinarsi, per le ragioni di cui sopra, in complessivi € 1.250.000,00, o alla veriore somma ritenuta di giustizia, b) al risarcimento del danno all'immagine, alla reputazione e alla professionalità da determinarsi in via equitativa, per le ragioni di cui sopra, in complessivi € 1.250.000,00, o alla veriore somma ritenuta di giustizia”. La 7 costituitasi in giudizio con memoria, ha contestato la domanda rilevando in CP_1 particolare: che non vi è stata alcuna interruzione abusiva dei contratti di collaborazione intercorsi con il ricorrente, il quale ha percepito tutti i compensi fino alla scadenza dei contratti stessi (31 luglio 2023); che nell'aprile 2023 non vi erano prospettive certe di rinnovo, come risulta dall'intervista rilasciata dal nell'ambito della trasmissione Belve Pt_1 su RAI2 del 28.2.2023, ma anche dalle notizie di lì a poco diffuse dalla stampa di un suo ritorno in RAI;
che nessuna discriminazione politica o censura si è realizzata, avendo il ricorrente sempre goduto di piena libertà editoriale;
che le clausole contrattuali contenute negli artt.
1.7 del Contratto di Conduttore e 1.8 del Contratto di Autore, legittimano la facoltà di non utilizzare le prestazioni senza obbligo di rinnovo;
che tale scelta è stata motivata esclusivamente da ragioni economiche (perdite crescenti e costi insostenibili). La Società resistente all'esito di ulteriori argomentazioni ha rassegnato le seguenti conclusioni: “rigettare, con ogni declaratoria ed ogni opportuno accertamento, il ricorso, in ogni caso assolvendo la convenuta da ogni domanda…”. Acquisita la documentazione, esperito il tentativo di conciliazione senza positivo esito (per indisponibilità di parte resistente, come riferita a verbale dal suo difensore), non essendo necessaria ulteriore istruttoria, la causa è stata rinviata per discussione alla odierna udienza durante la quale, sentiti i difensori comparsi, all'esito della camera di consiglio si allega la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può trovare accoglimento. Si legge nella proposta di accordo (in atti di parte ricorrente) e nel contratto di conduttore (depositato dalla Società) di data 12 agosto 2021: “…facciamo seguito ai colloqui intercorsi per formalizzare i termini della Sua collaborazione con la nostra società…”; “Le parti si danno reciprocamente atto che è escluso l'obbligo dell'impresa di effettiva richiesta e/o utilizzazione, in tutto o in parte o con qualunque modalità, delle Sue prestazioni. Pertanto, l'Impresa potrà a proprio insindacabile giudizio, anche non richiedere le Sue prestazioni e/o non utilizzarle in tutto od in parte, con Suo diritto a pretendere esclusivamente il corrispettivo del residuo effettivamente maturato e senza che nessuna pretesa ad alcun titolo (indennitario, risarcitorio, ecc.), possa essere da Lei richiesta all'Impresa a fronte di tale eventuale mancata utilizzazione della Sua attività e/o dei risultati delle Sue prestazioni da parte dell'Impresa, anche in conformità a quanto meglio specificato al successivo articolo 8.3 ed al successivo articolo 9…” (analoga clausola è scritta nella proposta di accordo e nel contratto di autore, la prima depositata dal ricorrente ed il secondo dalla resistente). Il ricorrente deduce l'illegittima interruzione del programma “NON E' L'ARENA”, assumendo l'abusività delle clausole sopra riportate in relazione al disposto dell'art. 3, d. l.vo. n. 81/2017, ove è scritto:
“Si considerano abusive e prive di effetto le clausole che attribuiscono al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto o, nel caso di contratto avente ad oggetto una prestazione continuativa, di recedere da esso senza congruo preavviso nonché le clausole mediante le quali le parti concordano termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data del ricevimento da parte del committente della fattura
o della richiesta di pagamento.”. Tale disposizione regola la facoltà di recesso anticipato e pertanto non riguarda il caso in esame, atteso che non si è avvalsa di tale facoltà (prevista al punto n. 9 dei CP_1 contratti stessi), bensì si è avvalsa del potere di sospendere unilateralmente la trasmissione (sulla base delle clausole sopra riportate). In ogni caso l'assunto di parte ricorrente è infondato atteso che (come evidenzia altresì parte resistente) lo stesso art. 3 sopra citato dispone, al comma 4, l'applicazione alle collaborazioni continuative (come quelle in oggetto) dell'art. 9, l. n. 192/1998. In base a tale ultima disposizione “Si considera dipendenza economica la situazione in cui un'impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un'altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi. La dipendenza economica è valutata tenendo conto anche della reale possibilità per la parte che abbia subito l'abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti…Il patto attraverso il quale si realizzi l'abuso di dipendenza economica è nullo.”. Nello specifico le clausole con le quali è stata attribuita a la facoltà CP_1
“insindacabile” di non utilizzare le prestazioni di sono valide, atteso che Parte_1 non risulta dagli atti una condizione di “dipendenza economica” del medesimo, tale da determinare nei rapporti con la stessa Società uno squilibrio “eccessivo” nella regolamentazione dei reciproci diritti ed obblighi. Infatti il ricorrente non si è limitato a sottoscrivere accordi predisposti unilateralmente da ma ha partecipato attivamente e paritariamente alla formazione del CP_1 regolamento contrattuale, preceduto da colloqui (come risulta dalle proposte sopra riportate e non è contestato) e da scambi epistolari, attraverso i quali il medesimo ha proposto modifiche recepite dalla Società (v. i documenti allegati al n. 11 di parte resistente, in particolare la clausola 1.9 di entrambi i contratti in tema di esclusione dell'obbligo di esclusiva per serate evento ottenuta dal ricorrente e la clausola 7.2 del contratto di conduttore ove il corrispettivo variabile è stato previsto al “raggiungimento” degli obiettivi invece che al “superamento” degli stessi come originariamente proposto dalla Società) ed ha altresì chiesto ed ottenuto uno specifico “budget” di produzione per la cui distribuzione tra le varie puntate del programma era prevista (all'allegato B dei contratti) la “condivisione” con il (come richiesto da per conto del Pt_1 Persona_3
con la “e-mail” del 8.7.2021 di cui al doc. n. 11 di parte resistente), nonché la Pt_1
“contrattualizzazione” del suo “collaboratore” (come riferisce parte Persona_4 resistente ed è comprovato dalle fatture dello stesso allegate al fascicolo della Per_3 medesima, ove si legge ”compenso per la collaborazione in qualità di consulente per il programma TV “NON E L' da contratto””). Parte_4 D'altro canto la considerevole entità del corrispettivo fisso ottenuto (progressivamente aumentato nel corso degli anni, come scrive lo stesso ricorrente), le consolidate e “note caratteristiche professionali” dello stesso nonché la “Sua autonomia creativa ed Pt_1 artistica” (riconosciute altresì negli accordi in questione), escludono che il medesimo si trovasse all'epoca in una condizione di dipendenza economica o comunque che avesse minore potere contrattuale rispetto a con la quale in effetti ha collaborato in CP_1 posizione paritaria e con ampia autonomia creativa nella ideazione e conduzione del programma (come previsto dagli accordi e non è in contestazione), fino all'autorizzazione a realizzare ““serate evento” di prime time” per altre importanti emittenti televisive (come in atti). Il ricorrente invoca altresì il disposto dell'art. 1341, co. 2, c.c. e, conseguentemente, lamenta la natura vessatoria delle clausole in oggetto, in quanto sottoscritte, in calce ai contratti, unitamente ad altre clausole non vessatorie e “senza indicazione del titolo o dell'oggetto delle rispettive clausole” (come da ricorso). Al riguardo si richiama la Suprema Corte laddove ha precisato:
“Un contratto è qualificabile "per adesione" secondo il disposto dell'art. 1341 cod. civ. - e come tale soggetto, per l'efficacia delle clausole cosiddette vessatorie, alla specifica approvazione per iscritto - solo quando sia destinato a regolare una serie indefinita di rapporti e sia stato predisposto unilateralmente da un contraente. Ne consegue che tale ipotesi non ricorre quando risulta che il negozio è stato concluso mediante trattative intercorse tra le parti.” (Cass., sez. 1, sent. n. 7605 del 15.4.2015). In effetti il ricorrente, come detto, non si è limitato a sottoscrivere documenti predisposti dalla Società per “regolare una serie indefinita di rapporti”, ma ha sottoscritto appositi contratti, partecipando attivamente alla formazione dei relativi accordi, sicché aveva piena consapevolezza del contenuto delle relative clausole (alcune delle quali, tra cui quelle in oggetto, il medesimo ha sottoscritto separatamente in calce ai contratti stessi, così acquisendo ulteriore consapevolezza del relativo significato). Pertanto va escluso il carattere abusivo delle clausole in questione e, conseguentemente, il comportamento della Società non è censurabile sotto tale aspetto (avendo la medesima esercitato una facoltà espressamente prevista dai contratti di lavoro e liberamente pattuita (né sono stati eccepiti vizi del consenso). La Società convenuta ha altresì dedotto e documentato che l'interruzione del programma è dovuta alla “redditività”, ai compensi molto elevati ed al “budget” di produzione”, tra i più alti della rete, alle perdite registrate dal programma nel corso degli anni ed al calo di ascolti (dall'iniziale “share” pari al 6,97% a quello successivo pari al 5,42 %), causato anche dallo spostamento del programma dalla domenica al mercoledì (su richiesta dello stesso , solo in minima parte recuperato a seguito del successivo ripristino della Pt_1 trasmissione domenicale (v. doc. n. 4, n. 6 e n. 13 della memoria di costituzione, immuni da contestazioni). Le considerazioni sin qui esposte esimono da ogni valutazione in ordine al dedotto profilo discriminatorio che, ove sussistente, all'evidenza non risulta unico e determinante (v. Cass., sez. L, ord. n. 17266 del 24.6.2024) per la interruzione del programma disposta da (che, come detto, si è avvalsa di una legittima prerogativa contrattuale). CP_1 In ogni caso le pretese risarcitorie sono infondate sotto i seguenti ulteriori profili. Quanto al mancato rinnovo dei contratti di autore e conduttore, il ricorso afferma che “non era evidentemente in discussione l'eventualità che i contratti non venissero rinnovati”, ma non emerge dagli atti di causa una conferma di tale assunto. Infatti la Società aveva proposto inderogabilmente il rinnovo biennale con una riduzione del compenso rispetto a quello originario, ma era “impossibile” che il ricorrente accettasse tale proposta (come da messaggio “whatsapp” di per conto del Persona_3 ricorrente al rappresentante della Società di data 9.3.2023, in atti di parte resistente). Inoltre i danni alla professionalità, alla reputazione ed all'immagine sono stati genericamente dedotti (manca riferimento di specifici elementi dai quali eventualmente desumere effettive conseguenze dannose del comportamento di e comunque CP_1 la chiusura del programma “NON E' L'ARENA”, non vale a ledere il consolidato bagaglio professionale e la solida immagine e reputazione acquisiti da nel corso Parte_1 della sua lunga carriera (in difetto di specifici elementi di valutazione). Infatti lo stesso ricorrente afferma alla pag. 24 dell'atto introduttivo del giudizio: “…se non Cont vi fosse stata la certa prospettiva del rinnovo con , il ricorrente avrebbe cercato ed ottenuto un nuovo spazio televisivo presso una diversa rete televisiva per la stagione 2023/2024 con programmi dal contenuto professionale analogo o paragonabile a quello del Programma che per molti anni egli aveva portato avanti…è prontamente riuscito a ricollocarsi in televisione per la stagione 2024/2025 in corso, essendo attualmente impegnato nella conduzione di un nuovo programma da lui ideato e sviluppato (“Lo stato delle cose”) in onda ogni settimana in prima serata sui canali Rai”. Lo stesso confidava dunque nella comune percezione della sua professionalità e del Pt_1 valore della sua immagine e della sua reputazione nell'ambito del settore in cui operava ed opera ed infatti si è prontamente ricollocato presso una importante emittente televisiva (servizio pubblico), ciò che arreca ulteriore suffragio alla ritenuta insussistenza dei prospettati danni. D'altro canto la comunicazione dell'interruzione di “NON E' L'ARENA” (dovuta ai telespettatori che seguivano tale programma) è stata data con espressioni verbali contenute e adeguate, altresì elogiative dell'attività dello stesso ricorrente e di per sé inidonee a ledere l'immagine e la reputazione del medesimo (v. doc. n. 8 e n. 12 di parte ricorrente). All'esito delle precedenti considerazioni il ricorso va integralmente respinto. Le spese di lite vanno interamente compensate, attesa la peculiarità e la particolare complessità delle questioni.
P.Q.M.
Respinge il ricorso;
compensa le spese processuali. Roma, 17.12.2025
Il Giudice DA IN IA
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione dell'addetta all'UPP, dott. Maria Simona Ingrosso.