Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 24/11/2025, n. 1881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 1881 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01881/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02467/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2467 del 2025, proposto da
Avvocati Giovanni Taglialatela e Monica Taglialatela, in propria difesa e con il patrocinio dell’avvocato Alessandra Taglialatela, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'ottemperanza
alla sentenza n. 662/2024, pubblicata il 28.04.2025 dalla Corte di Appello di Firenze – Sez. Lavoro e Previdenza nell’ambito del procedimento iscritto al R.G. n. 103/2024, con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito veniva condannato al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 il dott. AN UC e udita l’Avvocatura dello Stato per la P.A, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Gli avvocati ricorrenti agiscono per l’ottemperanza alla sentenza n. 662/2024, pubblicata il 28.04.2025 dalla Corte di Appello di Firenze – Sez. Lavoro e Previdenza, passata in giudicato, con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito veniva condannato al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, liquidate in € 3.308,00, per compensi del primo grado, ed in € 3.473,00 per compensi del secondo grado, il tutto oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore dei due avvocati ricorrenti.
2) Essi espongono che la sentenza fu notificata via pec al Ministero ai sensi dell’art. 475 c.p.c. in data 29 aprile 2025 (doc. 2 ricorrenti), ma che il termine di 120 giorni di cui all’art. 14 D.L. n. 669/1996 conv. in l. n. 30/1997 spirava inutilmente.
3) Quindi, col gravame in esame (notificato il 1° settembre 2025), essi chiedono l’ottemperanza alla suddetta sentenza per quanto riguarda il pagamento delle spese legali, “ oltre le eventuali spese successive e di registrazione, con la condanna al rimborso del contributo unificato e gli onorari del presente procedimento e la condanna accessoria ex art. 114 c.p.c. ”.
4) Si è costituito in giudizio il Ministero.
5) Alla camera di consiglio del 18 novembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
6) Il ricorso va accolto e per l’effetto:
- a) va ordinato all’Ufficio ministeriale territorialmente competente, entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, di procedere al pagamento, in favore degli avvocati ricorrenti, delle spese di lite liquidate nella sentenza n. 662/2024 pubblicata il 28.04.2025 dalla Corte di Appello di Firenze – Sez. Lavoro e Previdenza, se e nella misura in cui siano ancora dovute, anche tramite emissione di ordinativo di pagamento in conto sospeso, ai sensi dell’art. 14, comma 2, D.L. n. 669/1996, conv. in L. n. 30/1997;
- b) l’Amministrazione intimata va condannata anche al rimborso, in favore di parte ricorrente, delle spese di registrazione presso l’Agenzia delle Entrate della sentenza ottemperanda e della presente sentenza (considerato che gli oneri di registrazione versati dalla parte ricorrente ricadono nel novero delle spese giudiziarie da porre a carico della parte soccombente, cfr., da ultimo, T.A.R. Toscana, Sezione Seconda, 1278 del 3 luglio 2025), se ed in quanto dovute e versate – e il tutto se e nella misura in cui sia ancora dovuto –, anche mediante emissione di ordinativo di pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, cit. D.L. n. 669/96;
- c) va nominato come commissario ad acta il Direttore generale p.t. dell’Ufficio Scolastico Regionale della Toscana, con facoltà di delega, affinché provveda nei sessanta giorni successivi, su richiesta della parte interessata, ai necessari adempimenti e senza maturare diritto al compenso;
- d) il Ministero intimato, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. “e”, c.p.a., va condannato a corrispondere ai ricorrenti la somma di 10 euro al giorno per ogni giorno di ritardo, decorrente dalla scadenza del primo termine per adempiere di 60 giorni e fino all’insediamento del commissario ad acta .
7) Le spese del presente giudizio vanno liquidate, secondo soccombenza, nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere ai ricorrenti, in solido tra loro, la somma di 10 euro al giorno per ogni giorno di ritardo nell’adempimento, con la decorrenza di cui in motivazione.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento, in favore dei ricorrenti, in solido tra loro, delle spese di lite, che si liquidano in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
SA RI, Presidente
AN UC, Primo Referendario, Estensore
Katiuscia Papi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN UC | SA RI |
IL SEGRETARIO