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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/10/2025, n. 5234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5234 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Sonia Di Gesu, in funzione di Giudice Unico della
Prima Sezione Civile del Tribunale di Catania ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 4773/17 R.G. promossa
DA
rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
SA IU, giusta procura in atti;
- opponente -
CONTRO
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del del pro tempore, rappresentata e difesa CP_2 CP_1 ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso cui è domiciliata in via vecchia Ognina n. 149
- opposta -
Avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 5833/2016.
Raccolte le conclusioni come da note in atti, la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190, comma 1 c.p.c.
Si dà atto che il presente procedimento è stato chiamato per la prima volta dinanzi a questo Giudice all'udienza di precisazione delle conclusioni.
FATTO E DIRITTO
Con atto del 21.02.2017 il dott. ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5833/16 emesso dal
Tribunale di Catania, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento in favore della di € 38.475,56, di cui Controparte_1
€ 36.709,97 per la maggiore somma indebitamente percepita
(comprensiva degli importi liquidati a titolo di spese legali), ed €
1 1.765,59 per interessi dal 25.9.2012 al 21.9.2016, a seguito dell'ordinanza n. 19441/14 della Corte di Cassazione, che, cassando la sentenza n. 4944/11 della Corte d'appello di Roma, aveva ridotto da €
64.000,00 ad € 26.855,76 le somme precedentemente a lui riconosciute in virtù della predetta decisione, compensando integralmente le spese di lite di tutti i gradi di giudizio, spese che, invece, dalla Corte d'appello erano state liquidate in favore del dottor in € 3.398,00, oltre Parte_1
accessori.
A sostegno dell'opposizione ha dedotto, in primo luogo, che era errato il parametro di riferimento indicato dalla Corte di Cassazione in quello contenuto nella legge 370/1999 e ciò in via analogica, per la determinazione degli importi dovuti ai medici specializzandi che avessero frequentato il corso quadriennale di specializzazione dopo il 31
dicembre 1982, laddove - ad avviso di esso opponente – il parametro da applicare era quello desumibile dal d.lgs. 257/1991.
In secondo luogo, ha assunto che era comunque errato l'ammontare degli interessi indicato nel ricorso in € 1.765,59 sulla sorte capitale di
36.709,97 a partire dal 25.09.2012, data di erogazione ad esso dott.
, in ottemperanza a quanto stabilito dalla Corte d'Appello di Parte_1
Roma, laddove gli stessi dovevano essere calcolati – se dovuti - sulla sorte capitale corretta in conformità a quanto previsto d. lgs. n. 257/91, e con decorrenza dalla decisione della Corte di Cassazione, perché solo da tale data la sorte dovuta assumeva i requisiti di “esigibilità” e “liquidità”.
Di conseguenza, anche per tale motivo ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo lamentando la mancanza dei requisiti di certezza,
liquidità ed esigibilità della pretesa creditoria.
Costituendosi in giudizio con comparsa del 18.7.2017, la
[...]
- premesso che con sentenza n. 4944/2011 la Controparte_1
Corte di Appello di Roma, in accoglimento parziale delle domande
rigettate in primo grado, aveva condannato la Controparte_1 in favore del dr. al pagamento della somma di €
[...] Parte_1
64.000,00, oltre interessi e di parte delle spese legali liquidate in €
3398,00 e che l'Amministrazione, in esecuzione della decisione aveva
2 provveduto in data 25/09/2012 al pagamento in favore del dott.
della somma complessiva di euro 71.033,10, di cui 64.000,00 Parte_1
per sorte capitale, euro 2.232,11 per interessi e 4.800,99 per spese legali;
che infine, in parziale accoglimento dell'impugnazione della
la Suprema Corte di Cassazione con ordinanza Controparte_1
n. 19441/2014 aveva ridotto la condanna ad € 26.885,76, oltre interessi legali della domanda, con compensazione totale delle spese di lite;
che
nessun esito avevano avuto le richieste bonarie di restituzione della maggiore somma che era stata pagata, per cui era stato necessario
richiedere decreto ingiuntivo per l'importo di € 38.475.56, di cui €
36.709,97 per sorte capitale, € 1765,59 per interessi legali dal 25.9.2012 al 21.9.2016, oltre ulteriori interessi come da domanda – ha contestato la fondatezza dell'opposizione per manifesta inammissibilità dei motivi dedotti, per cui ne ha chiesto il rigetto con condanna dell'opponente al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c per responsabilità aggravata.
Il procedimento è stato chiamato dinanzi a questo Giudice per la prima volta all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Soltanto parte opposta ha precisato le conclusioni con note ex art. 127 ter c.p.c., riportandosi integralmente a quelle formulate nella predetta memoria di costituzione e nei successivi atti e verbali di causa.
Raccolte le conclusioni, la causa è stata posta in decisione in data
03/07/2025 con assegnazione dei termini ex art. 190, comma 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica
_____________
Secondo un costante orientamento giurisprudenziale, il creditore che agisce per il pagamento è tenuto a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto ed allegare l'inadempimento, mentre grava sul debitore dimostrare di avere adempiuto (o adempiuto correttamente), o di non averlo potuto fare per cause non imputabili allo stesso (ex multis, Cass., Sez. unite, 30 ottobre 2001, n. 13533).
A fronte della comprovata esistenza di un adempimento avente efficacia estintiva, e quindi puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul
3 creditore, il quale eventualmente controdeduca che il pagamento deve imputarsi a un credito diverso o più antico (cfr. Cassazione civile sez. III
04 ottobre 2011 n. 20288; Cassazione civile sez. I Data: 30 luglio 2009
n. 17749).
Quanto sopra esposto in materia di riparto dell'onere probatorio, com'è noto, vale anche nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, che si configura quale giudizio ordinario di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che ha posizione sostanziale di attore, e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente, che assume posizione sostanziale di convenuto.
Orbene.
1). Nel caso di specie il decreto ingiuntivo opposto ha ad oggetto il pagamento in favore della di € Controparte_1
38.475,56 in dipendenza dell'ordinanza n. 19441/14 della Corte di
Cassazione, che ebbe a ridurre la condanna dell'Amministrazione in favore dell'odierno opponente, compensando le spese di tutti i gradi del giudizio.
In particolare, dalla documentazione prodotta nel procedimento monitorio e depositata nell'odierno giudizio (peraltro non contestata dal dottor ), risulta che con sentenza n. 4944/2011 (all.1 fasc. Parte_1
monitorio) la Corte d'appello di Roma, in accoglimento parziale dell'appello proposto dall'interessato avverso la sentenza di rigetto n.
36258/2003 del Tribunale di Roma, aveva condannato la
[...] al pagamento della somma di € 64.000,00, Controparte_1
determinati sulla base del parametro indicato nel D. Lgs. 257/1991, con gli interessi legali dal 08.11.2011 al soddisfo, nonché alle spese legali per
€ 3.398,00, oltre accessori.
Risulta documentato (all. 2 e 3 Fascicolo monitorio) che, in esecuzione della decisione, l'Amministrazione provvide in data
25/09/2012 al pagamento in favore del dott. della somma Parte_1
complessiva di euro 71.033,10, di cui 64.000,00 per sorte capitale, euro
2.232,11 per interessi e € 4.800,99 per spese legali.
4 Su impugnazione della , la Suprema Corte Controparte_1
di Cassazione con ordinanza n. 19441/2014, in parziale accoglimento del ricorso, ritenuti non applicabili i parametri di cui al D. Lgs. 257/1991 stabiliti nella sentenza di appello, ha applicato i parametri di cui alla legge n. 370/1999, e in tal modo - precisando testualmente “di compiere nulla più che un'operazione di calcolo” - ha determinato la somma complessivamente spettante al dottor nel minore importo di € Parte_1
26.855,76, oltre interessi dalla domanda;
ha altresì compensato integralmente tra le parti le spese di giudizio (all. 4 Fascicolo monitorio),
con ciò quindi cassando anche la parte relativa alle spese di lite, liquidate dalla Corte d'appello.
Il dottor , con il primo motivo di opposizione, deduce che Parte_1
sarebbe errato il parametro individuato dalla Suprema Corte, laddove – a suo avviso - andava applicato il parametro con riferimento al D.Lgs.
257/1991 (applicato, appunto, dalla Corte d'appello di Roma).
Il motivo è palesemente infondato e inammissibile.
E invero, la decisione della Suprema ha definito integralmente il giudizio cassando la sentenza della Corte d'appello - che aveva applicato il parametro invocato dall'odierno opponente - e, con pronuncia non impugnabile e passata in cosa giudicata, ha indicato come applicabile la legge 370/1999 con il criterio ivi stabilito, determinando con precisione in € 26.855,76 la somma alla quale ha diritto il dottor . Parte_1
Di conseguenza, non è possibile reintrodurre la questione già decisa con la sentenza della Suprema Corte, passata in cosa giudicata, riproponendo, tra l'altro, la questione riguardante il criterio applicabile per la determinazione delle somme dovute, criterio già ritenuto errato dalla Suprema Corte.
Invero, qualora due giudizi facciano riferimento ad uno stesso rapporto giuridico ed uno dei due si sia concluso con sentenza definitiva,
il principio secondo il quale l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause,
5 preclude il riesame della questione (ex plurimis Cass. Civ. Sezioni Unite,
n. 26482 del 2007; Cass. Civ. Sez. Lavoro, n. 10623 del 8/5/2009).
Nel caso di specie, non vi è dubbio che la pronuncia della Suprema
Corte spieghi effetti preclusivi in ordine al riesame della medesima questione giuridica costituita dall'individuazione del criterio di determinazione delle somme dovute
2). In esito alla decisione della Corte di cassazione,
l'Amministrazione - avendo in precedenza dato esecuzione alla sentenza della Corte d'appello, erogando in data 25.9.2012 il complessivo importo di € 71.033,10 per sorte capitale, interessi e spese legali - aveva diritto alla restituzione, a titolo di sorte capitale, della differenza tra quella liquidata dalla Corte d'appello di Roma (€ 64.000,00) pagata in esecuzione di quella decisione, e quella minore (€ 26.855,76)
determinata dalla Suprema Corte, nonché alla restituzione delle spese legali nell'importo effettivamente corrisposto ed indicato nel ricorso per decreto ingiuntivo in € 4.800,99, cifra non contestata.
Sulla somma indicata dalla , a titolo di sorte Controparte_1 capitale nel procedimento monitorio, ovverosia € 36.709,97, non vi sono contestazioni nella opposizione proposta – in disparte il motivo indicato in primo luogo, da ritenersi e qui dichiarato inammissibile.
3). Palesemente infondato è anche il motivo relativo agli interessi.
Infatti, venuto meno il titolo in base al quale era stata pagata – a titolo provvisorio - in data 25.9.2012 la complessiva somma di € 71.033,10,
per sorte capitale, spese legali e interessi, risultante da documenti contabili della p.a., come tali aventi pubblica fede (all. 2 e 3 fascicolo monitorio), gli interessi sono dovuti in quanto si è in presenza di un pagamento intervenuto a titolo provvisorio, in relazione alla esecutività
(provvisoria) della sentenza della Corte d'appello.
Trattasi di importo perfettamente determinabile nel suo ammontare,
mediante una mera operazione di calcolo, tenendosi conto delle somme pagate dalla , della somma che era stata liquidata Controparte_1
dalla Corte d'appello (€ 64.000,00 per sorte capitale, oltre spese legali ed
6 interessi), e della minore somma per sorte capitale (€ 26.855,76) liquidata dalla Suprema Corte.
Gli interessi su sorte capitale e spese legali corrisposte – indicate dall'Amministrazione cumulativamente nel procedimento monitorio in €
36.709,97 - risultano determinati correttamente nel procedimento monitorio in € 1.765,59 per il periodo 25.9.2012 - 21.9.2016 (v. prospetto di calcolo all. 5 fascicolo monitorio), né sono state opposte contestazioni al riguardo.
Per quanto esposto, l'opposizione al decreto ingiuntivo n.
5833/2016 del 15 - 21 /12/2016 emesso dal Tribunale di Catania va rigettata e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo va confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
4). Le spese di lite - liquidate in dispositivo secondo i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014 e successive modifiche per i giudizi di cognizione dinnanzi al Tribunale di valore da € 26.000,00 ad € 52.000,00
- sono poste a carico dell'opponente in ragione della soccombenza.
5). La , costituendosi in giudizio ha chiesto Controparte_1
il risarcimento del danno per responsabilità aggravata, ex articolo 96
c.p.c..
Ad avviso di questo giudice non sussistono i presupposti per una condanna ai sensi del comma 1 dell'articolo 96 c.p.c. atteso che appare del tutto indimostrato un danno ulteriore rispetto agli interessi che accompagnano il rigetto dell'opposizione, e che la prova di un danno costituisce condicio sine qua non per la condanna al chiesto risarcimento del danno (v., in tal senso Corte d'appello di Napoli – Sez. IV,
19/07/2025, n. 3863, in Redazione Giuffrè).
In considerazione del comportamento processuale tenuto dall'opponente, invece, sussistono i presupposti per l'applicazione d'ufficio della condanna ex articolo 96, comma 3, c.p.c. - in forza del quale
“In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91, il giudice, anche d'ufficio, può condannare la parte soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata” - al pagamento di una somma equitativamente determinata.
7 Invero, la condanna per responsabilità aggravata, ai sensi del terzo comma dell'articolo 96 c.p.c. ha natura pubblicistica e autonoma,
prescinde invece dall' elemento soggettivo e presuppone un comportamento oggettivamente qualificabile come abuso del processo,
ossia l'avere agito o resistito pretestuosamente.
In altre parole, nel comportamento della parte soccombente va ravvisata la colpa grave nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda.
Nel caso di specie tale forma di responsabilità è agevolmente ravvisabile nell'avere l'opponente rimesso in discussione - senza la dovuta ponderazione - una questione già decisa dalla Suprema Corte nella stessa vicenda, con conseguente evidente inammissibilità del motivo di opposizione proposto (v., in tal senso, Cassazione civile, sez.
I, 02/09/2024, n. 23488).
Sul punto va evidenziato che il primo motivo di opposizione - per come precisato - era palesemente inammissibile in quanto in sede di opposizione a decreto ingiuntivo non poteva essere posta in discussione la pronuncia passata in giudicato della Suprema Corte la quale - cassando proprio su tale punto la sentenza della Corte d'appello di Roma, la quale,
invece, aveva indicato la norma da applicare in quella stabilita nel D.
Lgs. 257/1991 - aveva indicato nella legge n. 370/199 il parametro da applicare ed esattamente indicato in numerario l'importo spettante al dottor . Parte_1
L'avere insistito - tra l'altro, come motivo prioritario -
nell'applicazione della norma, disapplicata espressamente dalla Suprema
Corte nella stessa vicenda, costituisce comportamento connotato da colpa grave, qualificabile come abuso del processo e tale da allungare immotivatamente i tempi per il recupero da parte dell'opposta
Amministrazione della somma percepita indebitamente diversi anni prima.
Analoghe considerazioni valgono con riguardo alla contestazione circa la debenza degli interessi - la quale appariva palesemente priva di
8 fondamento già ex ante - essendo tra l'altro del tutto erronea la premessa che si fosse in presenza di un credito illiquido, laddove per tabulas e mediante un semplice calcolo matematico era perfettamente determinabile l'importo dovuto a titolo di indebito, stante che la determinazione della Corte d'appello era da considerarsi provvisoria, stante il suo assoggettamento ad una ulteriore impugnazione (per come,
appunto, avvenuta) .
L'opposizione è stata, quindi temeraria e tale da postergare immotivatamente i tempi della restituzione della somma risultata indebitamente percepita.
Per i motivi evidenziati, l'opponente va condannato per responsabilità aggravata ai sensi dell'articolo 96, comma 3, c.p.c. al pagamento, in favore di controparte, di una somma, che si ritiene di determinare equitativamente nella metà degli importi liquidati per spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 5833/16 del 15
- 21 /12/2016 emesso nel procedimento monitorio n. 16207/16 R.G.,
Disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione;
Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, che dichiara definitivamente esecutivo;
Condanna al pagamento delle spese di lite, Parte_1 liquidate in € 4.500,00, oltre spese forfettarie al 15%;
Condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. Parte_1 al pagamento di € 2.250,00 in favore della CP_1 Controparte_1
[...]
Così deciso in Catania, il 27/10/2025
IL GIUDICE dott.ssa Sonia Di Gesu
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Sonia Di Gesu, in funzione di Giudice Unico della
Prima Sezione Civile del Tribunale di Catania ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 4773/17 R.G. promossa
DA
rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
SA IU, giusta procura in atti;
- opponente -
CONTRO
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del del pro tempore, rappresentata e difesa CP_2 CP_1 ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso cui è domiciliata in via vecchia Ognina n. 149
- opposta -
Avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 5833/2016.
Raccolte le conclusioni come da note in atti, la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190, comma 1 c.p.c.
Si dà atto che il presente procedimento è stato chiamato per la prima volta dinanzi a questo Giudice all'udienza di precisazione delle conclusioni.
FATTO E DIRITTO
Con atto del 21.02.2017 il dott. ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5833/16 emesso dal
Tribunale di Catania, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento in favore della di € 38.475,56, di cui Controparte_1
€ 36.709,97 per la maggiore somma indebitamente percepita
(comprensiva degli importi liquidati a titolo di spese legali), ed €
1 1.765,59 per interessi dal 25.9.2012 al 21.9.2016, a seguito dell'ordinanza n. 19441/14 della Corte di Cassazione, che, cassando la sentenza n. 4944/11 della Corte d'appello di Roma, aveva ridotto da €
64.000,00 ad € 26.855,76 le somme precedentemente a lui riconosciute in virtù della predetta decisione, compensando integralmente le spese di lite di tutti i gradi di giudizio, spese che, invece, dalla Corte d'appello erano state liquidate in favore del dottor in € 3.398,00, oltre Parte_1
accessori.
A sostegno dell'opposizione ha dedotto, in primo luogo, che era errato il parametro di riferimento indicato dalla Corte di Cassazione in quello contenuto nella legge 370/1999 e ciò in via analogica, per la determinazione degli importi dovuti ai medici specializzandi che avessero frequentato il corso quadriennale di specializzazione dopo il 31
dicembre 1982, laddove - ad avviso di esso opponente – il parametro da applicare era quello desumibile dal d.lgs. 257/1991.
In secondo luogo, ha assunto che era comunque errato l'ammontare degli interessi indicato nel ricorso in € 1.765,59 sulla sorte capitale di
36.709,97 a partire dal 25.09.2012, data di erogazione ad esso dott.
, in ottemperanza a quanto stabilito dalla Corte d'Appello di Parte_1
Roma, laddove gli stessi dovevano essere calcolati – se dovuti - sulla sorte capitale corretta in conformità a quanto previsto d. lgs. n. 257/91, e con decorrenza dalla decisione della Corte di Cassazione, perché solo da tale data la sorte dovuta assumeva i requisiti di “esigibilità” e “liquidità”.
Di conseguenza, anche per tale motivo ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo lamentando la mancanza dei requisiti di certezza,
liquidità ed esigibilità della pretesa creditoria.
Costituendosi in giudizio con comparsa del 18.7.2017, la
[...]
- premesso che con sentenza n. 4944/2011 la Controparte_1
Corte di Appello di Roma, in accoglimento parziale delle domande
rigettate in primo grado, aveva condannato la Controparte_1 in favore del dr. al pagamento della somma di €
[...] Parte_1
64.000,00, oltre interessi e di parte delle spese legali liquidate in €
3398,00 e che l'Amministrazione, in esecuzione della decisione aveva
2 provveduto in data 25/09/2012 al pagamento in favore del dott.
della somma complessiva di euro 71.033,10, di cui 64.000,00 Parte_1
per sorte capitale, euro 2.232,11 per interessi e 4.800,99 per spese legali;
che infine, in parziale accoglimento dell'impugnazione della
la Suprema Corte di Cassazione con ordinanza Controparte_1
n. 19441/2014 aveva ridotto la condanna ad € 26.885,76, oltre interessi legali della domanda, con compensazione totale delle spese di lite;
che
nessun esito avevano avuto le richieste bonarie di restituzione della maggiore somma che era stata pagata, per cui era stato necessario
richiedere decreto ingiuntivo per l'importo di € 38.475.56, di cui €
36.709,97 per sorte capitale, € 1765,59 per interessi legali dal 25.9.2012 al 21.9.2016, oltre ulteriori interessi come da domanda – ha contestato la fondatezza dell'opposizione per manifesta inammissibilità dei motivi dedotti, per cui ne ha chiesto il rigetto con condanna dell'opponente al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c per responsabilità aggravata.
Il procedimento è stato chiamato dinanzi a questo Giudice per la prima volta all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Soltanto parte opposta ha precisato le conclusioni con note ex art. 127 ter c.p.c., riportandosi integralmente a quelle formulate nella predetta memoria di costituzione e nei successivi atti e verbali di causa.
Raccolte le conclusioni, la causa è stata posta in decisione in data
03/07/2025 con assegnazione dei termini ex art. 190, comma 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica
_____________
Secondo un costante orientamento giurisprudenziale, il creditore che agisce per il pagamento è tenuto a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto ed allegare l'inadempimento, mentre grava sul debitore dimostrare di avere adempiuto (o adempiuto correttamente), o di non averlo potuto fare per cause non imputabili allo stesso (ex multis, Cass., Sez. unite, 30 ottobre 2001, n. 13533).
A fronte della comprovata esistenza di un adempimento avente efficacia estintiva, e quindi puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul
3 creditore, il quale eventualmente controdeduca che il pagamento deve imputarsi a un credito diverso o più antico (cfr. Cassazione civile sez. III
04 ottobre 2011 n. 20288; Cassazione civile sez. I Data: 30 luglio 2009
n. 17749).
Quanto sopra esposto in materia di riparto dell'onere probatorio, com'è noto, vale anche nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, che si configura quale giudizio ordinario di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che ha posizione sostanziale di attore, e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente, che assume posizione sostanziale di convenuto.
Orbene.
1). Nel caso di specie il decreto ingiuntivo opposto ha ad oggetto il pagamento in favore della di € Controparte_1
38.475,56 in dipendenza dell'ordinanza n. 19441/14 della Corte di
Cassazione, che ebbe a ridurre la condanna dell'Amministrazione in favore dell'odierno opponente, compensando le spese di tutti i gradi del giudizio.
In particolare, dalla documentazione prodotta nel procedimento monitorio e depositata nell'odierno giudizio (peraltro non contestata dal dottor ), risulta che con sentenza n. 4944/2011 (all.1 fasc. Parte_1
monitorio) la Corte d'appello di Roma, in accoglimento parziale dell'appello proposto dall'interessato avverso la sentenza di rigetto n.
36258/2003 del Tribunale di Roma, aveva condannato la
[...] al pagamento della somma di € 64.000,00, Controparte_1
determinati sulla base del parametro indicato nel D. Lgs. 257/1991, con gli interessi legali dal 08.11.2011 al soddisfo, nonché alle spese legali per
€ 3.398,00, oltre accessori.
Risulta documentato (all. 2 e 3 Fascicolo monitorio) che, in esecuzione della decisione, l'Amministrazione provvide in data
25/09/2012 al pagamento in favore del dott. della somma Parte_1
complessiva di euro 71.033,10, di cui 64.000,00 per sorte capitale, euro
2.232,11 per interessi e € 4.800,99 per spese legali.
4 Su impugnazione della , la Suprema Corte Controparte_1
di Cassazione con ordinanza n. 19441/2014, in parziale accoglimento del ricorso, ritenuti non applicabili i parametri di cui al D. Lgs. 257/1991 stabiliti nella sentenza di appello, ha applicato i parametri di cui alla legge n. 370/1999, e in tal modo - precisando testualmente “di compiere nulla più che un'operazione di calcolo” - ha determinato la somma complessivamente spettante al dottor nel minore importo di € Parte_1
26.855,76, oltre interessi dalla domanda;
ha altresì compensato integralmente tra le parti le spese di giudizio (all. 4 Fascicolo monitorio),
con ciò quindi cassando anche la parte relativa alle spese di lite, liquidate dalla Corte d'appello.
Il dottor , con il primo motivo di opposizione, deduce che Parte_1
sarebbe errato il parametro individuato dalla Suprema Corte, laddove – a suo avviso - andava applicato il parametro con riferimento al D.Lgs.
257/1991 (applicato, appunto, dalla Corte d'appello di Roma).
Il motivo è palesemente infondato e inammissibile.
E invero, la decisione della Suprema ha definito integralmente il giudizio cassando la sentenza della Corte d'appello - che aveva applicato il parametro invocato dall'odierno opponente - e, con pronuncia non impugnabile e passata in cosa giudicata, ha indicato come applicabile la legge 370/1999 con il criterio ivi stabilito, determinando con precisione in € 26.855,76 la somma alla quale ha diritto il dottor . Parte_1
Di conseguenza, non è possibile reintrodurre la questione già decisa con la sentenza della Suprema Corte, passata in cosa giudicata, riproponendo, tra l'altro, la questione riguardante il criterio applicabile per la determinazione delle somme dovute, criterio già ritenuto errato dalla Suprema Corte.
Invero, qualora due giudizi facciano riferimento ad uno stesso rapporto giuridico ed uno dei due si sia concluso con sentenza definitiva,
il principio secondo il quale l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause,
5 preclude il riesame della questione (ex plurimis Cass. Civ. Sezioni Unite,
n. 26482 del 2007; Cass. Civ. Sez. Lavoro, n. 10623 del 8/5/2009).
Nel caso di specie, non vi è dubbio che la pronuncia della Suprema
Corte spieghi effetti preclusivi in ordine al riesame della medesima questione giuridica costituita dall'individuazione del criterio di determinazione delle somme dovute
2). In esito alla decisione della Corte di cassazione,
l'Amministrazione - avendo in precedenza dato esecuzione alla sentenza della Corte d'appello, erogando in data 25.9.2012 il complessivo importo di € 71.033,10 per sorte capitale, interessi e spese legali - aveva diritto alla restituzione, a titolo di sorte capitale, della differenza tra quella liquidata dalla Corte d'appello di Roma (€ 64.000,00) pagata in esecuzione di quella decisione, e quella minore (€ 26.855,76)
determinata dalla Suprema Corte, nonché alla restituzione delle spese legali nell'importo effettivamente corrisposto ed indicato nel ricorso per decreto ingiuntivo in € 4.800,99, cifra non contestata.
Sulla somma indicata dalla , a titolo di sorte Controparte_1 capitale nel procedimento monitorio, ovverosia € 36.709,97, non vi sono contestazioni nella opposizione proposta – in disparte il motivo indicato in primo luogo, da ritenersi e qui dichiarato inammissibile.
3). Palesemente infondato è anche il motivo relativo agli interessi.
Infatti, venuto meno il titolo in base al quale era stata pagata – a titolo provvisorio - in data 25.9.2012 la complessiva somma di € 71.033,10,
per sorte capitale, spese legali e interessi, risultante da documenti contabili della p.a., come tali aventi pubblica fede (all. 2 e 3 fascicolo monitorio), gli interessi sono dovuti in quanto si è in presenza di un pagamento intervenuto a titolo provvisorio, in relazione alla esecutività
(provvisoria) della sentenza della Corte d'appello.
Trattasi di importo perfettamente determinabile nel suo ammontare,
mediante una mera operazione di calcolo, tenendosi conto delle somme pagate dalla , della somma che era stata liquidata Controparte_1
dalla Corte d'appello (€ 64.000,00 per sorte capitale, oltre spese legali ed
6 interessi), e della minore somma per sorte capitale (€ 26.855,76) liquidata dalla Suprema Corte.
Gli interessi su sorte capitale e spese legali corrisposte – indicate dall'Amministrazione cumulativamente nel procedimento monitorio in €
36.709,97 - risultano determinati correttamente nel procedimento monitorio in € 1.765,59 per il periodo 25.9.2012 - 21.9.2016 (v. prospetto di calcolo all. 5 fascicolo monitorio), né sono state opposte contestazioni al riguardo.
Per quanto esposto, l'opposizione al decreto ingiuntivo n.
5833/2016 del 15 - 21 /12/2016 emesso dal Tribunale di Catania va rigettata e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo va confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
4). Le spese di lite - liquidate in dispositivo secondo i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014 e successive modifiche per i giudizi di cognizione dinnanzi al Tribunale di valore da € 26.000,00 ad € 52.000,00
- sono poste a carico dell'opponente in ragione della soccombenza.
5). La , costituendosi in giudizio ha chiesto Controparte_1
il risarcimento del danno per responsabilità aggravata, ex articolo 96
c.p.c..
Ad avviso di questo giudice non sussistono i presupposti per una condanna ai sensi del comma 1 dell'articolo 96 c.p.c. atteso che appare del tutto indimostrato un danno ulteriore rispetto agli interessi che accompagnano il rigetto dell'opposizione, e che la prova di un danno costituisce condicio sine qua non per la condanna al chiesto risarcimento del danno (v., in tal senso Corte d'appello di Napoli – Sez. IV,
19/07/2025, n. 3863, in Redazione Giuffrè).
In considerazione del comportamento processuale tenuto dall'opponente, invece, sussistono i presupposti per l'applicazione d'ufficio della condanna ex articolo 96, comma 3, c.p.c. - in forza del quale
“In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91, il giudice, anche d'ufficio, può condannare la parte soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata” - al pagamento di una somma equitativamente determinata.
7 Invero, la condanna per responsabilità aggravata, ai sensi del terzo comma dell'articolo 96 c.p.c. ha natura pubblicistica e autonoma,
prescinde invece dall' elemento soggettivo e presuppone un comportamento oggettivamente qualificabile come abuso del processo,
ossia l'avere agito o resistito pretestuosamente.
In altre parole, nel comportamento della parte soccombente va ravvisata la colpa grave nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda.
Nel caso di specie tale forma di responsabilità è agevolmente ravvisabile nell'avere l'opponente rimesso in discussione - senza la dovuta ponderazione - una questione già decisa dalla Suprema Corte nella stessa vicenda, con conseguente evidente inammissibilità del motivo di opposizione proposto (v., in tal senso, Cassazione civile, sez.
I, 02/09/2024, n. 23488).
Sul punto va evidenziato che il primo motivo di opposizione - per come precisato - era palesemente inammissibile in quanto in sede di opposizione a decreto ingiuntivo non poteva essere posta in discussione la pronuncia passata in giudicato della Suprema Corte la quale - cassando proprio su tale punto la sentenza della Corte d'appello di Roma, la quale,
invece, aveva indicato la norma da applicare in quella stabilita nel D.
Lgs. 257/1991 - aveva indicato nella legge n. 370/199 il parametro da applicare ed esattamente indicato in numerario l'importo spettante al dottor . Parte_1
L'avere insistito - tra l'altro, come motivo prioritario -
nell'applicazione della norma, disapplicata espressamente dalla Suprema
Corte nella stessa vicenda, costituisce comportamento connotato da colpa grave, qualificabile come abuso del processo e tale da allungare immotivatamente i tempi per il recupero da parte dell'opposta
Amministrazione della somma percepita indebitamente diversi anni prima.
Analoghe considerazioni valgono con riguardo alla contestazione circa la debenza degli interessi - la quale appariva palesemente priva di
8 fondamento già ex ante - essendo tra l'altro del tutto erronea la premessa che si fosse in presenza di un credito illiquido, laddove per tabulas e mediante un semplice calcolo matematico era perfettamente determinabile l'importo dovuto a titolo di indebito, stante che la determinazione della Corte d'appello era da considerarsi provvisoria, stante il suo assoggettamento ad una ulteriore impugnazione (per come,
appunto, avvenuta) .
L'opposizione è stata, quindi temeraria e tale da postergare immotivatamente i tempi della restituzione della somma risultata indebitamente percepita.
Per i motivi evidenziati, l'opponente va condannato per responsabilità aggravata ai sensi dell'articolo 96, comma 3, c.p.c. al pagamento, in favore di controparte, di una somma, che si ritiene di determinare equitativamente nella metà degli importi liquidati per spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 5833/16 del 15
- 21 /12/2016 emesso nel procedimento monitorio n. 16207/16 R.G.,
Disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione;
Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, che dichiara definitivamente esecutivo;
Condanna al pagamento delle spese di lite, Parte_1 liquidate in € 4.500,00, oltre spese forfettarie al 15%;
Condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. Parte_1 al pagamento di € 2.250,00 in favore della CP_1 Controparte_1
[...]
Così deciso in Catania, il 27/10/2025
IL GIUDICE dott.ssa Sonia Di Gesu
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