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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 30/10/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
V.G.N. 495/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. ssa Antonella Tedesco - Presidente/relatore. -
2) Dott. Riccardo Sabato - Giudice –
3) Dott. Giuseppe Izzo - Giudice- ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al V.G.N. 495/2025 vertente
TRA
(c.f. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
18.10.1998, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Agostino Mainente, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Praia a Mare (CS) alla Via Dante Alighieri n. 9
-ricorrente-
e
(c.f. ), nato a [...] il [...], rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Agostino Mainente, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Praia a Mare (CS) alla Via Dante Alighieri n. 9
-ricorrente-
e
Il Pubblico Ministero, presso il Tribunale di Lagonegro,
-interventore ex lege-
Oggetto: affidamento figli naturali;
Conclusioni: come da atti di causa e verbale di udienza;
il P.M. in data 14.6.2025 ha espresso parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso congiunto, depositato in data 30.05.2025, i ricorrenti e Parte_1
hanno esposto di aver intrattenuto una stabile relazione sentimentale dal mese di Controparte_1 maggio 2017 al mese di dicembre 2024, dalla quale è nato il figlio (nato a [...]
Lagonegro il 12.07.2019), regolarmente riconosciuto da entrambi i genitori, con residenza fissata presso la madre in Lauria alla C.da Melara n. 31 int. 2.
Tuttavia, essendo venuti meno i presupposti posti a fondamento della loro vita di coppia, le parti decidevano di porre fine alla loro relazione sentimentale, precisando: che durante la loro relazione dopo la nascita del figlio e nel periodo in cui il SI. , che lavora fuori, Per_1 Controparte_1 rientrava, abitavano con il minore in Lauria (PZ) alla via Roma, n.92 in un immobile condotto in locazione dal SI. con contratto dal medesimo stipulato il 01.03.2020, rinnovato Controparte_1 annualmente, (doc.6), mentre per il residuo periodo la SI.ra con il figlio Parte_1 ha sempre vissuto presso l'abitazione della madre in Lauria (PZ) alla C.da Melara, n.31, dove ha con il minore la residenza;
che da quando è cessata la loro relazione, la SI.ra Parte_1 vive stabilmente in Lauria (PZ) alla C.da Melara, n.31 nella medesima palazzina ove abitano la madre e la sorella, mentre il SI. ha mantenuto il suo domicilio presso la casa di Lauria Controparte_1
(PZ) alla via Roma, n.92 ove tranquillamente e di comune accordo la madre porta il piccolo Per_1 anche quando il padre è fuori per lavoro;
che attualmente la SI.ra lavora Parte_1 con un'assunzione a tempo determinato part time per 3 ore al giorno con le mansioni di cameriera presso il BAR “Da Cecilia” ubicato in Lauria (PZ) al Largo Plebiscito, n.159 percependo uno stipendio mensile di circa 500 euro. (doc.7), mentre il SI. è assunto a tempo Controparte_1 indeterminato presso il con sede in Roma alla via P. Borsieri, n. 2/A, per Controparte_2 il quale lavora lungo la Tratta NA-BA Telese-Vitulano con le mansioni di operaio percependo uno stipendio mensile di circa 1.650,00 euro mensili netti (docc.8-9); che le parti non hanno immobili di proprietà; che il SI. corrisponde per l'appartamento in Lauria (PZ) di via Roma, n. Controparte_1
92 un canone mensile di €. 320,00; che la SI.ra ha un reddito mensile di circa 500,00 euro Pt_1
e negli ultimi tre anni ha lavorato saltuariamente con un ISEE Ordinario di €. 3887,90 per l'anno 2021
(doc.10), di €. 398,09 per l'anno 2022 (doc.11) e di €.2.282,80 per l'anno 2023 (doc.12), mentre il
SI. invece lavora dal 08/01/2024 con le mansioni di operaio presso la Società Controparte_1
“ con uno stipendio mensile di circa 1650,00 euro, che può arrivare Controparte_2 anche a 2.900,00 euro con gli straordinari ed altri emolumenti e con un reddito lordo annuale negli ultimi tre anni di circa 24.000,00 euro (docc.13-14).
Pertanto, essendo intenzione delle parti regolare i rapporti nel miglior interesse del figlio minore nonché della loro piena soddisfazione, i predetti ricorrenti hanno concluso chiedendo al Tribunale di disciplinare l'affidamento ed il mantenimento del figlio minore, alle seguenti condizioni: 1. “Affidare il figlio minore ad entrambi i genitori secondo le disposizioni sull'affido condiviso, con collocamento e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione della madre. Da tanto ne discende che le decisioni di particolare rilievo, inerenti il minore, e relative all'educazione, la formazione scolastica e la salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
2. La SI.ra avrà la facoltà - ove lo ritenga opportuno - di trasferire Parte_1 altrove la propria residenza e quella del figlio, purché ciò non limiti il diritto di visita padre.
In caso di trasferimento della residenza, la SI.ra sarà tenuta a Parte_1 darne notizia al SI. con un preavviso di almeno 15 giorni. Controparte_1
3. Il SI. , compatibilmente con i propri impegni di lavoro per i quali è spesso lontano CP_1 dalla sua abitazione di Lauria in via Roma, n.92 avrà la facoltà di tenere con sé il figlio almeno due giorni alla settimana (martedì e giovedì) dalle ore 16:00 alle ore 21:00. Per_1
Il padre potrà, altresì, tenere con sé il figlio, alternativamente, una settimana il sabato e la successiva settimana la domenica dalle ore 10:00 alle ore 21.00, con eventuale possibilità di far pernottare il minore con il padre previo accordo con la madre. Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali del figlio, nonché nel rispetto delle volontà di
. Per_1
4. Per quanto concerne le festività natalizie il SI. avrà la facoltà di trascorrere con CP_1 il figlio il giorno del 26 dicembre e del 01 gennaio per l'intera giornata per quest'anno e viceversa per l'anno successivo nel senso che potrà trascorrere con il figlio il Natale e la
Vigilia di Capodanno e così via alternativamente. Relativamente alle vacanze pasquali, avrà la facoltà di trascorrere con il figlio un intero pomeriggio dalle ore 14:00 alle ore 21:00, in modo che possa trascorrere, alternativamente, un anno la Pasqua con la madre e Per_1 la pasquetta con il padre, e l'anno successivo viceversa. In ordine alle vacanze estive, il SI.
avrà la facoltà di trascorrere con il figlio almeno 07 (sette) giorni consecutivi, nel CP_1 periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 30 giugno di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze lavorative dello stesso. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio. Qualora la SI.ra Pt_1 decida di trascorrere dei periodi di vacanza con il figlio dovrà darne notizia al SI. CP_1 con congruo preavviso, indicando la località di destinazione, nonché le date di partenza e ritorno.
5. Circa la somma che il SI. - a decorrere dal mese di maggio 2025 compreso Controparte_1
- si obbligherà a corrispondere mensilmente, a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario del figlio, non avendo le parti raggiunto un pieno accordo sulla predetta - chiedendo la madre un importo di almeno 500,00 (cinquecento/00) euro mensili e volendo il padre riconoscere non più di 350,00 (trecentocinquanta/00) euro mensili - di comune accordo si rimettono alla decisione dell'On.le Giudicante all'esito dell'udienza di comparizione. Esse dichiarano, sin da ora, di accettare senza riserva alcuna la somma che il predetto On.le
Giudicante in tale sede ed all'esito della valutazione della documentazione prodotta e dell'audizione delle parti riterrà giusto ed equo determinare a carico del padre ed in favore della madre. Alla somma così determinata andranno aggiunti gli importi corrisposti dall' a titolo di assegni familiari per il minore al padre, il quale sin da ora dichiara CP_3 di obbligarsi a cederli alla madre. Detta somma andrà rivalutata di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT.
L'importo così determinato dovrà essere corrisposto, in unica soluzione, mediante bonifico ordinario su c/c postale intestato alla SI.ra , il cui IBAN è già stato comunicato, Pt_1 entro e non oltre il giorno venti di ogni mese solare.
6. Il SI. rimborserà, inoltre, alla SI.ra il 50% (cinquanta per cento) Controparte_1 Pt_1 di tutte le spese straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse del figlio di , Per_1 dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa. In particolare, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa e ripetizioni). Preventivo accordo che sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, e quindi non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinariomensile, le seguenti spese: Mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche. In ogni caso compresi anche i tickets del SSN;
Scolastiche: rette scolastiche (anche per prescuola e/o doposcuola), tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite scolastiche e/o didatti che e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitarie, corsi di lingue;
Sportive-Ricreative: costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato (minicar, macchina, motorino, moto) oltre relative spese di bollo ed assicurazione;
Spese di custodia del minorenne (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori e/o in caso di malattia della prole infra dodicenne e o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite.
7. Il SI. rimarrà obbligato a corrispondere i contributi nell'interesse del figlio, Controparte_1 fintanto che lo stesso continuerà a convivere con la madre e/o non sarà economicamente indipendente.
8. I genitori si impegnano, reciprocamente, a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
9. Le parti stabiliscono e riconoscono il diritto del nonno paterno e della nonna materna a vedere con regolarità il nipote, anche qualora uno dei due genitori per motivi di lavoro o salute dovesse assentarsi per parecchio tempo, consentendo loro visite e contatti telefonici con il nipote previo accordo con il genitore affidatario in quel momento sulle modalità ed i tempi delle stesse.
10. Le parti prestano, sin d'ora, il consenso all'inserimento del figlio, da parte di ciascuno, nel proprio passaporto o altro documento valido per l'espatrio.”.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti ed acquisito il parere del PM in data 18.06.2025, il
Giudice, con ordinanza del 23.09.2025 resa all'esito dell'udienza tenutasi in pari data, rilevato il raggiungimento dell'accordo delle parti – presenti personalmente – anche in riferimento all'assegno di mantenimento di euro 400,00 oltre quanto già espressamente stabilito, ha rinviato all'udienza del
28.10.2025 per il deposito dell'accordo sottoscritto dalle parti.
Con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 28.10.2025, le parti hanno depositato l'accordo da loro debitamente sottoscritto così come segue:
1. “ Il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori secondo le disposizioni sull'affido condiviso, con collocamento e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione della madre. Le decisioni di particolare rilievo, inerenti il minore, e relative all'educazione, la formazione scolastica e la salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
2. La SI.ra avrà la facoltà – ove lo ritenga opportuno – di trasferire Parte_1 altrove la propria residenza e quella del figlio, purchè ciò non limiti il diritto di visita del padre. In caso di trasferimento della residenza, la SI.ra sarà Parte_1 tenuta a darne notizia al SI. con preavviso di 15 giorni. Controparte_1
3. Il SI. , compatibilmente con i propri impegni di lavoro per i quali è spesso lontano CP_1 dalla sua abitazione in Lauria in Via Roma, n. 92 avrà la facoltà di tenere con sé il figlio almeno due giorni alla settimana (martedì e giovedì) dalle ore 16:00 alle ore 21:00. Per_1
Il padre potrà, altresì, tenere con sé il figlio, alternativamente, una settimana il sabato e la successiva settimana la domenica dalle ore 10:00 alle ore 21:00, con eventuale possibilità di far pernottare il minore con il padre previo accordo con la madre. Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali del figlio, nonché nel rispetto delle volontà di
. Per_1
4. Per quanto concerne le festività natalizie il SI. avrà la facoltà di trascorrere con CP_1 il figlio il giorno del 26 dicembre e del 01 gennaio per l'intera giornata quest'anno e viceversa per l'anno successivo nel senso che potrà trascorrere con il figlio il Natale e la
Vigilia di Capodanno e così via alternativamente. Relativamente alle vacanze pasquali, avrà la facoltà di trascorrere con il figlio un intero pomeriggio dalle ore 14:00 alle ore 21:00, in modo che possa trascorrere, alternativamente, un anno la Pasqua con la madre e Per_1 la pasquetta con il padre, e l'anno successivo viceversa. In ordine alle vacane estive, il SI.
avrà la facoltà di trascorrere con il figlio almeno 07 (sette) giorni consecutivi, nel CP_1 periodo compreso tra i mesi di luglio e di settembre di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 30 giugno di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze lavorative dello stesso. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio. Qualora la SI.ra Pt_1 decida di trascorrere nei periodi di vacanza con il figlio dovrà darne notizia al SI. Pt_2 con congruo preavviso, indicando la località di destinazione, nonché le date di partenza e ritorno.
5. Il SI. – a decorrere dal mese di ottobre 2025 compreso – si obbliga a Controparte_1 corrispondere alla SI.ra , a titolo di concorso spese per il mantenimento Parte_1 ordinario del figlio, la somma di euro 400,00 (euro quattrocento/00) mensili determinata di comune accordo all'udienza del 23.09.2025 innanzi all'On.le Giudicante. Alla somma così determinata andranno aggiunti gli importi corrisposti dall' a titolo di assegni familiari CP_3 per il minore al padre, il quale sin da ora dichiara di obbligarsi a cederli alla madre. Detta somma andrà rivalutata di anno in anno, a partire dal 01.2027, secondo la variazione degli indici ISTAT. L'importo così determinato dovrà essere corrisposto, in unica soluzione, mediante bonifico ordinario su c/c postale intestato alla SI.ra , il cui IBAN è già Pt_1 stato comunicato, entro e non oltre il giorno venti di ogni mese solare.
6. Il SI. rimborserà, inoltre, alla SI.ra il 50% (cinquanta per cento) Controparte_1 Pt_1 di tutte le spese straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse del figlio di , Per_1 dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa. In particolare, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa e ripetizioni). Preventivo accordo che sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, e quindi non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinariomensile, le seguenti spese: Mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche. In ogni caso compresi anche i tickets del SSN;
Scolastiche: rette scolastiche (anche per prescuola e/o doposcuola), tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite scolastiche e/o didatti che e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitarie, corsi di lingue;
Sportive-Ricreative: costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato (minicar, macchina, motorino, moto) oltre relative spese di bollo ed assicurazione;
Spese di custodia del minorenne (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori e/o in caso di malattia della prole infra dodicenne e o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite.
7. Il SI. rimarrà obbligato a corrispondere alla SI.ra i Controparte_1 Parte_1 contributi per il mantenimento e nell'interesse del figlio, fintanto che lo stesso continuerà a convivere con la madre e/o non sarà economicamente indipendente.
8. I genitori si impegnano, reciprocamente, a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
9. Le parti stabiliscono e riconoscono il diritto del nonno paterno e della nonna materna a vedere con regolarità il nipote, anche qualora uno dei due genitori per motivi di lavoro o salute dovesse assentarsi per parecchio tempo, consentendo loro visite e contatti telefonici con il nipote previo accordo con il genitore affidatario in quel momento sulle modalità ed i tempi delle stesse.
10. Le parti prestano, sin d'ora, il consenso all'inserimento del figlio, da parte di ciascuno, nel proprio passaporto o altro documento valido per l'espatrio.
11. Esecutività e durata. Il presente piano è proposto per essere recepito nel provvedimento del
Tribunale, con esecutività, e resta suscettibile di modifica in ogni tempo, su accordo delle parti o per decisione del Giudice, in relazione all'evoluzione dei bisogni del minore”.
Tutto ciò premesso, ritiene il Collegio che non essendo le parti legate da vincolo di coniugio è incontroverso come la cessazione del rapporto possa avvenire ad nutum, ovvero senza necessità per l'autorità giudiziaria di accertare il carattere irreversibile della crisi.
Ad ogni modo, l'esame del Tribunale risulta elettivamente diretto alla verifica dell'adeguatezza degli accordi raggiunti all'interesse della prole minore.
Gli accordi intercorsi tra le parti con riguardo alle condizioni di affidamento e mantenimento del figlio minore non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire allo stesso l'accesso a una effettiva bigenitorialità.
Nulla per le spese, attesa la domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, così provvede: • Affida il minore ad entrambi i genitori, alle condizioni nell'accordo Persona_1 sottoscritto depositato in data 20.10.2025 da intendersi integralmente richiamate e trascritte
“per relationem”;
• Nulla per le spese.
Così deciso, in Lagonegro, in camera di consiglio del 30 ottobre 2025
Il Presidente/Giudice relatore dott.ssa Antonella Tedesco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. ssa Antonella Tedesco - Presidente/relatore. -
2) Dott. Riccardo Sabato - Giudice –
3) Dott. Giuseppe Izzo - Giudice- ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al V.G.N. 495/2025 vertente
TRA
(c.f. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
18.10.1998, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Agostino Mainente, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Praia a Mare (CS) alla Via Dante Alighieri n. 9
-ricorrente-
e
(c.f. ), nato a [...] il [...], rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Agostino Mainente, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Praia a Mare (CS) alla Via Dante Alighieri n. 9
-ricorrente-
e
Il Pubblico Ministero, presso il Tribunale di Lagonegro,
-interventore ex lege-
Oggetto: affidamento figli naturali;
Conclusioni: come da atti di causa e verbale di udienza;
il P.M. in data 14.6.2025 ha espresso parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso congiunto, depositato in data 30.05.2025, i ricorrenti e Parte_1
hanno esposto di aver intrattenuto una stabile relazione sentimentale dal mese di Controparte_1 maggio 2017 al mese di dicembre 2024, dalla quale è nato il figlio (nato a [...]
Lagonegro il 12.07.2019), regolarmente riconosciuto da entrambi i genitori, con residenza fissata presso la madre in Lauria alla C.da Melara n. 31 int. 2.
Tuttavia, essendo venuti meno i presupposti posti a fondamento della loro vita di coppia, le parti decidevano di porre fine alla loro relazione sentimentale, precisando: che durante la loro relazione dopo la nascita del figlio e nel periodo in cui il SI. , che lavora fuori, Per_1 Controparte_1 rientrava, abitavano con il minore in Lauria (PZ) alla via Roma, n.92 in un immobile condotto in locazione dal SI. con contratto dal medesimo stipulato il 01.03.2020, rinnovato Controparte_1 annualmente, (doc.6), mentre per il residuo periodo la SI.ra con il figlio Parte_1 ha sempre vissuto presso l'abitazione della madre in Lauria (PZ) alla C.da Melara, n.31, dove ha con il minore la residenza;
che da quando è cessata la loro relazione, la SI.ra Parte_1 vive stabilmente in Lauria (PZ) alla C.da Melara, n.31 nella medesima palazzina ove abitano la madre e la sorella, mentre il SI. ha mantenuto il suo domicilio presso la casa di Lauria Controparte_1
(PZ) alla via Roma, n.92 ove tranquillamente e di comune accordo la madre porta il piccolo Per_1 anche quando il padre è fuori per lavoro;
che attualmente la SI.ra lavora Parte_1 con un'assunzione a tempo determinato part time per 3 ore al giorno con le mansioni di cameriera presso il BAR “Da Cecilia” ubicato in Lauria (PZ) al Largo Plebiscito, n.159 percependo uno stipendio mensile di circa 500 euro. (doc.7), mentre il SI. è assunto a tempo Controparte_1 indeterminato presso il con sede in Roma alla via P. Borsieri, n. 2/A, per Controparte_2 il quale lavora lungo la Tratta NA-BA Telese-Vitulano con le mansioni di operaio percependo uno stipendio mensile di circa 1.650,00 euro mensili netti (docc.8-9); che le parti non hanno immobili di proprietà; che il SI. corrisponde per l'appartamento in Lauria (PZ) di via Roma, n. Controparte_1
92 un canone mensile di €. 320,00; che la SI.ra ha un reddito mensile di circa 500,00 euro Pt_1
e negli ultimi tre anni ha lavorato saltuariamente con un ISEE Ordinario di €. 3887,90 per l'anno 2021
(doc.10), di €. 398,09 per l'anno 2022 (doc.11) e di €.2.282,80 per l'anno 2023 (doc.12), mentre il
SI. invece lavora dal 08/01/2024 con le mansioni di operaio presso la Società Controparte_1
“ con uno stipendio mensile di circa 1650,00 euro, che può arrivare Controparte_2 anche a 2.900,00 euro con gli straordinari ed altri emolumenti e con un reddito lordo annuale negli ultimi tre anni di circa 24.000,00 euro (docc.13-14).
Pertanto, essendo intenzione delle parti regolare i rapporti nel miglior interesse del figlio minore nonché della loro piena soddisfazione, i predetti ricorrenti hanno concluso chiedendo al Tribunale di disciplinare l'affidamento ed il mantenimento del figlio minore, alle seguenti condizioni: 1. “Affidare il figlio minore ad entrambi i genitori secondo le disposizioni sull'affido condiviso, con collocamento e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione della madre. Da tanto ne discende che le decisioni di particolare rilievo, inerenti il minore, e relative all'educazione, la formazione scolastica e la salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
2. La SI.ra avrà la facoltà - ove lo ritenga opportuno - di trasferire Parte_1 altrove la propria residenza e quella del figlio, purché ciò non limiti il diritto di visita padre.
In caso di trasferimento della residenza, la SI.ra sarà tenuta a Parte_1 darne notizia al SI. con un preavviso di almeno 15 giorni. Controparte_1
3. Il SI. , compatibilmente con i propri impegni di lavoro per i quali è spesso lontano CP_1 dalla sua abitazione di Lauria in via Roma, n.92 avrà la facoltà di tenere con sé il figlio almeno due giorni alla settimana (martedì e giovedì) dalle ore 16:00 alle ore 21:00. Per_1
Il padre potrà, altresì, tenere con sé il figlio, alternativamente, una settimana il sabato e la successiva settimana la domenica dalle ore 10:00 alle ore 21.00, con eventuale possibilità di far pernottare il minore con il padre previo accordo con la madre. Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali del figlio, nonché nel rispetto delle volontà di
. Per_1
4. Per quanto concerne le festività natalizie il SI. avrà la facoltà di trascorrere con CP_1 il figlio il giorno del 26 dicembre e del 01 gennaio per l'intera giornata per quest'anno e viceversa per l'anno successivo nel senso che potrà trascorrere con il figlio il Natale e la
Vigilia di Capodanno e così via alternativamente. Relativamente alle vacanze pasquali, avrà la facoltà di trascorrere con il figlio un intero pomeriggio dalle ore 14:00 alle ore 21:00, in modo che possa trascorrere, alternativamente, un anno la Pasqua con la madre e Per_1 la pasquetta con il padre, e l'anno successivo viceversa. In ordine alle vacanze estive, il SI.
avrà la facoltà di trascorrere con il figlio almeno 07 (sette) giorni consecutivi, nel CP_1 periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 30 giugno di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze lavorative dello stesso. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio. Qualora la SI.ra Pt_1 decida di trascorrere dei periodi di vacanza con il figlio dovrà darne notizia al SI. CP_1 con congruo preavviso, indicando la località di destinazione, nonché le date di partenza e ritorno.
5. Circa la somma che il SI. - a decorrere dal mese di maggio 2025 compreso Controparte_1
- si obbligherà a corrispondere mensilmente, a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario del figlio, non avendo le parti raggiunto un pieno accordo sulla predetta - chiedendo la madre un importo di almeno 500,00 (cinquecento/00) euro mensili e volendo il padre riconoscere non più di 350,00 (trecentocinquanta/00) euro mensili - di comune accordo si rimettono alla decisione dell'On.le Giudicante all'esito dell'udienza di comparizione. Esse dichiarano, sin da ora, di accettare senza riserva alcuna la somma che il predetto On.le
Giudicante in tale sede ed all'esito della valutazione della documentazione prodotta e dell'audizione delle parti riterrà giusto ed equo determinare a carico del padre ed in favore della madre. Alla somma così determinata andranno aggiunti gli importi corrisposti dall' a titolo di assegni familiari per il minore al padre, il quale sin da ora dichiara CP_3 di obbligarsi a cederli alla madre. Detta somma andrà rivalutata di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT.
L'importo così determinato dovrà essere corrisposto, in unica soluzione, mediante bonifico ordinario su c/c postale intestato alla SI.ra , il cui IBAN è già stato comunicato, Pt_1 entro e non oltre il giorno venti di ogni mese solare.
6. Il SI. rimborserà, inoltre, alla SI.ra il 50% (cinquanta per cento) Controparte_1 Pt_1 di tutte le spese straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse del figlio di , Per_1 dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa. In particolare, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa e ripetizioni). Preventivo accordo che sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, e quindi non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinariomensile, le seguenti spese: Mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche. In ogni caso compresi anche i tickets del SSN;
Scolastiche: rette scolastiche (anche per prescuola e/o doposcuola), tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite scolastiche e/o didatti che e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitarie, corsi di lingue;
Sportive-Ricreative: costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato (minicar, macchina, motorino, moto) oltre relative spese di bollo ed assicurazione;
Spese di custodia del minorenne (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori e/o in caso di malattia della prole infra dodicenne e o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite.
7. Il SI. rimarrà obbligato a corrispondere i contributi nell'interesse del figlio, Controparte_1 fintanto che lo stesso continuerà a convivere con la madre e/o non sarà economicamente indipendente.
8. I genitori si impegnano, reciprocamente, a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
9. Le parti stabiliscono e riconoscono il diritto del nonno paterno e della nonna materna a vedere con regolarità il nipote, anche qualora uno dei due genitori per motivi di lavoro o salute dovesse assentarsi per parecchio tempo, consentendo loro visite e contatti telefonici con il nipote previo accordo con il genitore affidatario in quel momento sulle modalità ed i tempi delle stesse.
10. Le parti prestano, sin d'ora, il consenso all'inserimento del figlio, da parte di ciascuno, nel proprio passaporto o altro documento valido per l'espatrio.”.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti ed acquisito il parere del PM in data 18.06.2025, il
Giudice, con ordinanza del 23.09.2025 resa all'esito dell'udienza tenutasi in pari data, rilevato il raggiungimento dell'accordo delle parti – presenti personalmente – anche in riferimento all'assegno di mantenimento di euro 400,00 oltre quanto già espressamente stabilito, ha rinviato all'udienza del
28.10.2025 per il deposito dell'accordo sottoscritto dalle parti.
Con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 28.10.2025, le parti hanno depositato l'accordo da loro debitamente sottoscritto così come segue:
1. “ Il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori secondo le disposizioni sull'affido condiviso, con collocamento e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione della madre. Le decisioni di particolare rilievo, inerenti il minore, e relative all'educazione, la formazione scolastica e la salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
2. La SI.ra avrà la facoltà – ove lo ritenga opportuno – di trasferire Parte_1 altrove la propria residenza e quella del figlio, purchè ciò non limiti il diritto di visita del padre. In caso di trasferimento della residenza, la SI.ra sarà Parte_1 tenuta a darne notizia al SI. con preavviso di 15 giorni. Controparte_1
3. Il SI. , compatibilmente con i propri impegni di lavoro per i quali è spesso lontano CP_1 dalla sua abitazione in Lauria in Via Roma, n. 92 avrà la facoltà di tenere con sé il figlio almeno due giorni alla settimana (martedì e giovedì) dalle ore 16:00 alle ore 21:00. Per_1
Il padre potrà, altresì, tenere con sé il figlio, alternativamente, una settimana il sabato e la successiva settimana la domenica dalle ore 10:00 alle ore 21:00, con eventuale possibilità di far pernottare il minore con il padre previo accordo con la madre. Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali del figlio, nonché nel rispetto delle volontà di
. Per_1
4. Per quanto concerne le festività natalizie il SI. avrà la facoltà di trascorrere con CP_1 il figlio il giorno del 26 dicembre e del 01 gennaio per l'intera giornata quest'anno e viceversa per l'anno successivo nel senso che potrà trascorrere con il figlio il Natale e la
Vigilia di Capodanno e così via alternativamente. Relativamente alle vacanze pasquali, avrà la facoltà di trascorrere con il figlio un intero pomeriggio dalle ore 14:00 alle ore 21:00, in modo che possa trascorrere, alternativamente, un anno la Pasqua con la madre e Per_1 la pasquetta con il padre, e l'anno successivo viceversa. In ordine alle vacane estive, il SI.
avrà la facoltà di trascorrere con il figlio almeno 07 (sette) giorni consecutivi, nel CP_1 periodo compreso tra i mesi di luglio e di settembre di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 30 giugno di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze lavorative dello stesso. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio. Qualora la SI.ra Pt_1 decida di trascorrere nei periodi di vacanza con il figlio dovrà darne notizia al SI. Pt_2 con congruo preavviso, indicando la località di destinazione, nonché le date di partenza e ritorno.
5. Il SI. – a decorrere dal mese di ottobre 2025 compreso – si obbliga a Controparte_1 corrispondere alla SI.ra , a titolo di concorso spese per il mantenimento Parte_1 ordinario del figlio, la somma di euro 400,00 (euro quattrocento/00) mensili determinata di comune accordo all'udienza del 23.09.2025 innanzi all'On.le Giudicante. Alla somma così determinata andranno aggiunti gli importi corrisposti dall' a titolo di assegni familiari CP_3 per il minore al padre, il quale sin da ora dichiara di obbligarsi a cederli alla madre. Detta somma andrà rivalutata di anno in anno, a partire dal 01.2027, secondo la variazione degli indici ISTAT. L'importo così determinato dovrà essere corrisposto, in unica soluzione, mediante bonifico ordinario su c/c postale intestato alla SI.ra , il cui IBAN è già Pt_1 stato comunicato, entro e non oltre il giorno venti di ogni mese solare.
6. Il SI. rimborserà, inoltre, alla SI.ra il 50% (cinquanta per cento) Controparte_1 Pt_1 di tutte le spese straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse del figlio di , Per_1 dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa. In particolare, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa e ripetizioni). Preventivo accordo che sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, e quindi non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinariomensile, le seguenti spese: Mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche. In ogni caso compresi anche i tickets del SSN;
Scolastiche: rette scolastiche (anche per prescuola e/o doposcuola), tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite scolastiche e/o didatti che e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitarie, corsi di lingue;
Sportive-Ricreative: costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato (minicar, macchina, motorino, moto) oltre relative spese di bollo ed assicurazione;
Spese di custodia del minorenne (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori e/o in caso di malattia della prole infra dodicenne e o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite.
7. Il SI. rimarrà obbligato a corrispondere alla SI.ra i Controparte_1 Parte_1 contributi per il mantenimento e nell'interesse del figlio, fintanto che lo stesso continuerà a convivere con la madre e/o non sarà economicamente indipendente.
8. I genitori si impegnano, reciprocamente, a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
9. Le parti stabiliscono e riconoscono il diritto del nonno paterno e della nonna materna a vedere con regolarità il nipote, anche qualora uno dei due genitori per motivi di lavoro o salute dovesse assentarsi per parecchio tempo, consentendo loro visite e contatti telefonici con il nipote previo accordo con il genitore affidatario in quel momento sulle modalità ed i tempi delle stesse.
10. Le parti prestano, sin d'ora, il consenso all'inserimento del figlio, da parte di ciascuno, nel proprio passaporto o altro documento valido per l'espatrio.
11. Esecutività e durata. Il presente piano è proposto per essere recepito nel provvedimento del
Tribunale, con esecutività, e resta suscettibile di modifica in ogni tempo, su accordo delle parti o per decisione del Giudice, in relazione all'evoluzione dei bisogni del minore”.
Tutto ciò premesso, ritiene il Collegio che non essendo le parti legate da vincolo di coniugio è incontroverso come la cessazione del rapporto possa avvenire ad nutum, ovvero senza necessità per l'autorità giudiziaria di accertare il carattere irreversibile della crisi.
Ad ogni modo, l'esame del Tribunale risulta elettivamente diretto alla verifica dell'adeguatezza degli accordi raggiunti all'interesse della prole minore.
Gli accordi intercorsi tra le parti con riguardo alle condizioni di affidamento e mantenimento del figlio minore non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire allo stesso l'accesso a una effettiva bigenitorialità.
Nulla per le spese, attesa la domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, così provvede: • Affida il minore ad entrambi i genitori, alle condizioni nell'accordo Persona_1 sottoscritto depositato in data 20.10.2025 da intendersi integralmente richiamate e trascritte
“per relationem”;
• Nulla per le spese.
Così deciso, in Lagonegro, in camera di consiglio del 30 ottobre 2025
Il Presidente/Giudice relatore dott.ssa Antonella Tedesco