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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/03/2025, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
n. rgvg. 10201 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Carla Hubler - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel./est. -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10201 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
nata a [...] il [...] C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. CARREA ANGELA presso il quale elettivamente domicilia
E
nato a [...] il [...] C.F. , Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. MASTROIANNI ADRIANO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 31/05/2024 e - premesso di Parte_1 Controparte_1
aver contratto matrimonio in NAPOLI il 25/10/2001 e che dalla loro unione è nata la figlia Per_1
(10.05.2003) maggiorenne ma non economicamente autosufficiente - rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc.
Acquisito il parere del PM, all'udienza del 30.01.2025, celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di separarsi alle condizioni riportate nel ricorso. Il Tribunale riservava la causa alla decisione del Collegio.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“A. Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo di mutuo rispetto;
B. Dichiarare la separazione dei coniugi del matrimonio civile contratto in Napoli (Na) il
25/10/2001e trascritto nei registri dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Napoli anno 2001 – atto n.61- p. I.
C. Il Sig. si impegna a corrispondere mensilmente, a titolo di concorso alle spese Controparte_1 per il mantenimento ordinario della figlia maggiorenne la somma di €. 250,00 (euro Per_1 duecentocinquanta/OO) da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT. Il succitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione attraverso versamento diretto nelle mani della Sig.ra Parte_1
. Inoltre, si obbliga a corrispondere il 50% delle spese straordinarie di cui al protocollo
[...]
d'intesa del Tribunale di Napoli siglato in data 7/03/2018.
D. Il sig. si impegna a corrispondere alla sig. un assegno di Controparte_1 Parte_1 mantenimento dell'importo di €.150,00 (centocinquanta/00) da rivalutarsi annualmente secondo le variazioni dell'indice ISTAT.
E. I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
(atto n.61, parte I, S. sez R, reg. Atti Matrimonio anno 2001);
[...]
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 31/01/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Immacolata Cozzolino Dott. Carla Hubler