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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 12/06/2025, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
ILTRIBUNALE CIVILE DI VITERBO UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
Proc. R.G.L.P. n. 1513/2024 L.P.
Parte_1 contro
( Controparte_1 CP_2
Il Giudice, Dott. Mauro Ianigro Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. GRADELLINI GIULIA per la parte ricorrente e dell'Avv. BELLAROBA ANGELO per parte resistente;
visti gli artt. 429 e 127ter u.c. c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 11/06/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in funzione di giudice del lavoro, in persona del Dr. Mauro Ianigro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09)
nella causa iscritta al n. 1513 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 vertente TRA
(C.F. = ), Parte_1 C.F._1 nato a [...] il [...] e ivi residente in [...], ed elettivamente domiciliato in Viterbo, Via Augusto Gargana n. 40 presso lo studio dell'Avv. Giulia Gradellini (C.F. ) che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso C.F._2 intro di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche relative alla presente procedura a mezzo fax al seguente n. 0761328336, oppure a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo Email_1 RICORRENTE E
(C.F. = ) Controparte_3 P.IVA_1 in Roma l Grande n. 21, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Bellaroba (C.F. pec: C.F._3 avv.angelo. per procura general otaio Email_2 Email_3 di Roma che si deposita in copia, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Persona_1 le di Roma, Via Cesare Beccaria n. 29 RESISTENTE OGGETTO: pensione anticipata quota 103 flessibile in cumulo (calcolo misto), CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 11.10.2024 ha adito questo Tribunale Parte_1 in funzione di Giudice del Lavoro esponendo di aver richiesto all' , in data Controparte_4
17/2/2023, estratto conto certificativo;
che il documento era sta .
9.2023 con l'attestazione del numero di settimane contributive utile al conseguimento della pensione anticipata (cd pensione con quota 103); di aver ricevuto rassicurazioni sull'esattezza del conteggio;
di aver quindi cessato l'attività lavorativa (consistente in un negozio di ottica) nel gennaio 2024 presentando data 18.01.2024 domanda di pensione anticipata quota 103 flessibile in cumulo;
; che con provvedimento del 4.4.2024 l' aveva respinto la domanda di pensione anticipata per CP_2 difetto di provvista contributiva i ione all'anno 1999 (nel quale non risultavano versati i contributi a percentuale dovuti alla Gestione Commercianti); che, vantando un credito nei CP_ confronti dell' per contribuzione versata in eccesso per l'anno 2021, ne aveva chiesto la compensazione con il debito relativo all'anno 1999, allo scopo di regolarizzare il difetto di provvista e conseguire la pensione anticipata;
di aver proposto ricorso al Comitato Provinciale CP_ in via telematica in data 26.06.2024 (prot. AMM/PEN/2024/51373); che l'Istituto aveva nto il suo ricorso amministrativo ma aveva successivamente accolto la domanda di compensazione;
che per effetto della reiezione della domanda di pensione anticipata aveva dovuto avanzare una nuova domanda di pensione (quota 103 con opzione contributiva) con decorrenza successiva e di importo era sensibilmente inferiore. in diritto ha dedotto
- violazione dei principi di correttezza e buona fede e illegittimità del diniego in base al principio di affidamento ex art. 1175 c.c.;
- la responsabilità contrattuale dell' nella determinazione dei danni derivanti CP_2 dall'inosservanza dell'obbligo di cui all'art lla L. 9 marzo 1954, n. 88;
- la propria buona fede fondata sulle rassicurazioni fornite sulla sussistenza dei requisiti di legge;
- la legittimità dell'istanza di compensazione e il suo accoglimento in data 20 agosto 2024. Sulla scorta di tali elementi ha quindi concluso chiedendo "in via principale nel merito, accertata la
CP_ responsabilità contrattuale dell' per l'emissione di Estratto Conto Certificativo (Ecocert) contenente errate
CP_ informazioni, accogliere la domanda di Pensione Anticipata Flessibile nella Gestione Cumulo e nel fondo
CP_ Gestione Privata (Rif. n. 9208000061740) con decorrenza 01.03.2024 e condannare l' al pagament ratei maturati oltre rivalutazione e interessi;
in via subordinata nel merito, accertato l'accoglimento della domanda di compensazione (Doc. 15) del debito contributivo generato per l'anno 1999 con il credito maturato nel 2021,
CP_ accogliere la domanda di Pensione Anticipata Flessibile nella Gestione Cumulo e nel fondo Gestione Privata
CP_ (Rif. n. 9208000061740) con decorrenza 01.03.2024 e condannare l' al pagamento tei maturati oltre rivalutazione e interessi;
in via ulteriormente subordinata nel merito, dichiarata la sospensione della prescrizione in relazione ai contributi sul reddito del 1999, autorizzare il sig. al versamento del debito contributivo Parte_1
CP_ pari a € 1.931,82 (€ 998,33 oltre sanzioni per € 933,49) o nella diversa somma che l' vorrà indicare,
CP_ accogliere la domanda di Pensione Anticipata Flessibile nella Gestione Cumulo e nel fondo estione Privata
CP_ (Rif. n. 9208000061740) con decorrenza 01.03.2024 e condannare l' al pagamento dei ratei maturati oltre rivalutazione e interessi;
In ogni caso nel merito, qualora nel corso del pr giudizio, il sig. si vedesse Parte_1
CP_ riconosciuta una diversa pensione (Quota 103 opzione contributiva), eventuali ratei corrisposti dall nelle more dovranno intendersi quali acconti in relazione alla domanda di Pensione Anticipata Flessibile Gestione
CP_ Cumulo e nel fondo Gestione Privata (Rif. n. 9208000061740) con decorrenza 01.03.2024, con
CP_ conseguente successivo r lo da parte dell' oltre interessi e rivalutazione;
Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio". L' si è costituito contestando le deduzioni attoree in fatto ed in diritto e chiedendo il rigetto CP_2 delle domande. La causa istruita con prove esclusivamente documentali è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale all'esito della trattazione cartolare disposta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.. Il ricorso è infondato. Il ricorrente rivendica il diritto a pensione anticipata quota 103 flessibile in cumulo (calcolo misto) disciplinata dall'art. 1 commi 283-284 della l. 29 dicembre 2022, n. 197, la quale implica il possesso dei seguenti requisiti: anzianità di 62 anni e 41 anni di contribuzione. Deduce che la domanda era stata respinta essendo stato disconosciuto il requisito contributivo richiesto dalla legge, in virtù di una omissione contributiva relativa all'anno 1999. Egli non contesta la predetta omissione e quindi la carenza del requisito;
pur tuttavia rivendica il diritto alla pensione sulla base di tre diversi argomenti proposti in via tra loro subordinata: la sussistenza di un legittimo affidamento nell'estratto conto certificativo (Ecocert) rilasciato dall'istituto in data 20.09.2023; il diritto alla compensazione dei contributi omessi nel 1999 con il credito maturato nel 2021 certificato dall'Agenzia delle Entrate;
il diritto al versamento tardivo dei contributi omessi. Tutte le argomentazioni di parte ricorrente vanno disattese.
SUL LEGITTIMO AFFIDAMENTO Il ricorrente fonda in via principale il diritto alla pensione sul presunto affidamento nella comunicazione dell'estratto conto certificativo che a suo avviso avrebbe riconosciuto la sussistenza del requisito contributivo utile alla pensione anticipata;
assume che in ragione di ciò si era determinato alla chiusura della sua attività commerciale nel gennaio 2024 e alla contestuale proposizione della domanda di pensionamento. Dall'analisi del documento emerge tuttavia con evidenza l'infondatezza dell'assunto. L'estratto conto conteneva infatti l'indicazione delle contribuzioni versate nel corso dell'intera vita professionale;
in relazione ai contributi dell'anno 1999 esso recava tuttavia il richiamo alla nota n.1, la quale recava la dicitura "reddito da verificare"; di fianco all'importo dei redditi da lavoro autonomo per attività commerciale, risultava inoltre il richiamo alla nota n. 3 riportata in calce, la quale precisava che "il numero dei contributi relativi ai periodi contraddistinti, sull'estratto analitico allegato, dalla nota "Reddito da verificare", è soggetto a riduzione qualora il reddito stesso sia accertato in misura superiore a quello indicato". Tali annotazioni rendevano del tutto evidente come il requisito contributivo attestato dall'estratto conto fosse parzialmente ancora soggetto a verifica quanto meno relativamente all'anno 1999. Dal documento non avrebbe quindi potuto trarsi nessuna certezza in merito al requisito in questione e del tutto immotivato era stato conseguentemente l'affidamento riposto in esso dal ricorrente. Le conclusioni esposte non sembra possano essere contraddette dalla presunta esistenza della CP_ prassi di non procedere all'emissione dell'estratto conto certificativo in presenza di proble he riguardanti gli anni pregressi. La circostanza è irrilevante posto che l'esistenza di tale prassi non avrebbe certo consentito al ricorrente di confidare sulla esistenza del requisito contributivo disinteressandosi del contenuto della certificazione;
una volta conseguita la certificazione il suo affidamento avrebbe potuto posare solo sul suo contenuto e quest'ultimo non era tale da giustificare la convinzione di poter accedere al trattamento pensionistico. Non valgono infine a condurre a conclusioni diverse le considerazioni sul valore di una certificazione che sia rilasciata con contenuto sostanzialmente dubitativo: non essendo in questa sede in contestazione la validità del documento, ma solo la legittimità dell'affidamento in esso riposto dal ricorrente, pare evidente che la certezza della sussistenza dei requisiti avrebbe potuto trarsi solo dal suo contenuto, ma il tenore della certificazione nella specie non lo consentiva. Per le ragioni esposte non è possibile riscontrare un legittimo affidamento. Per completezza va solo aggiunto che – non avendo il ricorrente contestato l'omissione contributiva che aveva impedito l'accesso a pensione – il mero affidamento (nella specie errato) nella esistenza del requisito contributivo non sarebbe stato comunque sufficiente al raggiungimento dello scopo da identificare nel riconoscimento del diritto a pensione;
un tale affidamento avrebbe potuto al più giustificare una pretesa risarcitoria per la cessazione anticipata dell'attività commerciale (lì dove il ridotto ammontare della pensione doveva intendersi legittimato dalla mancanza del requisito contributivo richiesto per il trattamento di superiore importo); domanda risarcitoria che non è stata tuttavia formulata con conseguente irrilevanza di ogni questione inerente la riconoscibilità di un legittimo affidamento.
SUL DIRITTO ALLA COMPENSAZIONE In via subordinata il ricorrente rivendica la pensione con quota 103 colmando la lacuna del requisito contributivo in virtù della compensazione tra il debito (relativo all'anno 1999) e il credito maturato nell'anno 2021 come certificato dall'Agenzia delle Entrate. CP_ Ad una tale soluzione l' oppone la maturazione della prescrizione ai sensi dell'art.3, commi 9 e 10, della Legge n. 33 5 e la conseguente impossibilità di ricevere pagamenti di contributi estinti, sia in via di compensazione con crediti insorti successivamente. La replica di parte ricorrente fondata sull'ordinanza della S.C. n. 8419 del 25.03.2021 non appare risolutiva. Con tale pronuncia la S.C. ha sostenuto che nella compilazione del quadro RR (in ragione della quale si era determinata l'omissione contributiva) sia ravvisabile un doloso occultamento del debito e che in tal caso ai sensi dell'art. 2941 n. 8 opererebbe la sospensione della prescrizione fin quando il dolo non sia scoperto. Nella specie la scoperta dell'occultamento doloso sarebbe riconducibile nell'accertamento operato dall' in ordine all'insussistenza del CP_2 requisito contributivo indispensabile al riconoscimento pensione, il che esclude la prescrizione del credito contributivo e la possibilità di accedere alla sua compensazione. Sennonché la ricostruzione attorea non sembra condivisibile. Va infatti rammentato che secondo la più recente giurisprudenza di legittimità "In tema di sospensione della prescrizione dei contributi dovuti dai professionisti a seguito di iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, non è configurabile un automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo, in quanto il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione rimessa al giudice di merito, censurabile in cassazione nei ristretti limiti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c." (Sez.
6 - L, Ordinanza n. 37529 del 30/11/2021). Deve quindi escludersi che ogni caso di omessa denuncia integri una ipotesi di occultamento doloso. Tanto meno sembra possibile parlarne nel caso di specie in cui le comunicazioni inoltrate all'istituto avevano dato conto dell'avvio della nuova attività commerciale a decorrere dal 1.7.1999 e il ricorrente aveva provveduto a versare i contributi fissi dovuti alla Gestione Commercianti. L'ipotesi dell'occultamento doloso è d'altra parte smentita dallo stesso ricorrente il quale nel ricorso ha fatto esplicito riferimento ad "un'errata imputazione del reddito per il periodo di attività infra annuale"; tanto meno il ricorrente ha offerto prove a sostegno del proprio assunto. Se ne deve concludere l'avvenuta prescrizione del credito contributivo del 1999 e l'impossibilità di accedere ad un pagamento mediante compensazione, rimanendo così assorbita anche l'ulteriore questione della possibilità di pervenire ad una tale forma di estinzione del debito in virtù di crediti maturati successivamente.
SUL DIRITTO AL VERSAMENTO TARDIVO DEI CONTRIBUTI Ad identiche conclusioni occorre pervenire anche riguardo alla domanda formulata in vi di ulteriore subordine, tendente al riconoscimento della pensione per effetto di un adempimento tardivo dell'obbligo contributivo omesso. La prescrizione dei contributi come detto implica per l'istituto previdenziale l'impossibilità di riceverne il pagamento secondo quanto esplicitamente disposto dall'art. 3 co. 9 Legge 335/1995 secondo il quale "Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: […] b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria". Anche tale strada deve quindi ritenersi inaccessibile. Il ricorso va conseguentemente respinto. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede;
respinge il ricorso proposto da nei confronti dell' Parte_1 CP_2 condanna il ricorrente al pagam che liquida in € 1. per compensi professionali, oltre rimb. forf., IVA e CPA come per legge. Viterbo lì, 11 giugno 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO
Proc. R.G.L.P. n. 1513/2024 L.P.
Parte_1 contro
( Controparte_1 CP_2
Il Giudice, Dott. Mauro Ianigro Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. GRADELLINI GIULIA per la parte ricorrente e dell'Avv. BELLAROBA ANGELO per parte resistente;
visti gli artt. 429 e 127ter u.c. c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 11/06/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in funzione di giudice del lavoro, in persona del Dr. Mauro Ianigro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09)
nella causa iscritta al n. 1513 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 vertente TRA
(C.F. = ), Parte_1 C.F._1 nato a [...] il [...] e ivi residente in [...], ed elettivamente domiciliato in Viterbo, Via Augusto Gargana n. 40 presso lo studio dell'Avv. Giulia Gradellini (C.F. ) che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso C.F._2 intro di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche relative alla presente procedura a mezzo fax al seguente n. 0761328336, oppure a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo Email_1 RICORRENTE E
(C.F. = ) Controparte_3 P.IVA_1 in Roma l Grande n. 21, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Bellaroba (C.F. pec: C.F._3 avv.angelo. per procura general otaio Email_2 Email_3 di Roma che si deposita in copia, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Persona_1 le di Roma, Via Cesare Beccaria n. 29 RESISTENTE OGGETTO: pensione anticipata quota 103 flessibile in cumulo (calcolo misto), CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 11.10.2024 ha adito questo Tribunale Parte_1 in funzione di Giudice del Lavoro esponendo di aver richiesto all' , in data Controparte_4
17/2/2023, estratto conto certificativo;
che il documento era sta .
9.2023 con l'attestazione del numero di settimane contributive utile al conseguimento della pensione anticipata (cd pensione con quota 103); di aver ricevuto rassicurazioni sull'esattezza del conteggio;
di aver quindi cessato l'attività lavorativa (consistente in un negozio di ottica) nel gennaio 2024 presentando data 18.01.2024 domanda di pensione anticipata quota 103 flessibile in cumulo;
; che con provvedimento del 4.4.2024 l' aveva respinto la domanda di pensione anticipata per CP_2 difetto di provvista contributiva i ione all'anno 1999 (nel quale non risultavano versati i contributi a percentuale dovuti alla Gestione Commercianti); che, vantando un credito nei CP_ confronti dell' per contribuzione versata in eccesso per l'anno 2021, ne aveva chiesto la compensazione con il debito relativo all'anno 1999, allo scopo di regolarizzare il difetto di provvista e conseguire la pensione anticipata;
di aver proposto ricorso al Comitato Provinciale CP_ in via telematica in data 26.06.2024 (prot. AMM/PEN/2024/51373); che l'Istituto aveva nto il suo ricorso amministrativo ma aveva successivamente accolto la domanda di compensazione;
che per effetto della reiezione della domanda di pensione anticipata aveva dovuto avanzare una nuova domanda di pensione (quota 103 con opzione contributiva) con decorrenza successiva e di importo era sensibilmente inferiore. in diritto ha dedotto
- violazione dei principi di correttezza e buona fede e illegittimità del diniego in base al principio di affidamento ex art. 1175 c.c.;
- la responsabilità contrattuale dell' nella determinazione dei danni derivanti CP_2 dall'inosservanza dell'obbligo di cui all'art lla L. 9 marzo 1954, n. 88;
- la propria buona fede fondata sulle rassicurazioni fornite sulla sussistenza dei requisiti di legge;
- la legittimità dell'istanza di compensazione e il suo accoglimento in data 20 agosto 2024. Sulla scorta di tali elementi ha quindi concluso chiedendo "in via principale nel merito, accertata la
CP_ responsabilità contrattuale dell' per l'emissione di Estratto Conto Certificativo (Ecocert) contenente errate
CP_ informazioni, accogliere la domanda di Pensione Anticipata Flessibile nella Gestione Cumulo e nel fondo
CP_ Gestione Privata (Rif. n. 9208000061740) con decorrenza 01.03.2024 e condannare l' al pagament ratei maturati oltre rivalutazione e interessi;
in via subordinata nel merito, accertato l'accoglimento della domanda di compensazione (Doc. 15) del debito contributivo generato per l'anno 1999 con il credito maturato nel 2021,
CP_ accogliere la domanda di Pensione Anticipata Flessibile nella Gestione Cumulo e nel fondo Gestione Privata
CP_ (Rif. n. 9208000061740) con decorrenza 01.03.2024 e condannare l' al pagamento tei maturati oltre rivalutazione e interessi;
in via ulteriormente subordinata nel merito, dichiarata la sospensione della prescrizione in relazione ai contributi sul reddito del 1999, autorizzare il sig. al versamento del debito contributivo Parte_1
CP_ pari a € 1.931,82 (€ 998,33 oltre sanzioni per € 933,49) o nella diversa somma che l' vorrà indicare,
CP_ accogliere la domanda di Pensione Anticipata Flessibile nella Gestione Cumulo e nel fondo estione Privata
CP_ (Rif. n. 9208000061740) con decorrenza 01.03.2024 e condannare l' al pagamento dei ratei maturati oltre rivalutazione e interessi;
In ogni caso nel merito, qualora nel corso del pr giudizio, il sig. si vedesse Parte_1
CP_ riconosciuta una diversa pensione (Quota 103 opzione contributiva), eventuali ratei corrisposti dall nelle more dovranno intendersi quali acconti in relazione alla domanda di Pensione Anticipata Flessibile Gestione
CP_ Cumulo e nel fondo Gestione Privata (Rif. n. 9208000061740) con decorrenza 01.03.2024, con
CP_ conseguente successivo r lo da parte dell' oltre interessi e rivalutazione;
Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio". L' si è costituito contestando le deduzioni attoree in fatto ed in diritto e chiedendo il rigetto CP_2 delle domande. La causa istruita con prove esclusivamente documentali è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale all'esito della trattazione cartolare disposta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.. Il ricorso è infondato. Il ricorrente rivendica il diritto a pensione anticipata quota 103 flessibile in cumulo (calcolo misto) disciplinata dall'art. 1 commi 283-284 della l. 29 dicembre 2022, n. 197, la quale implica il possesso dei seguenti requisiti: anzianità di 62 anni e 41 anni di contribuzione. Deduce che la domanda era stata respinta essendo stato disconosciuto il requisito contributivo richiesto dalla legge, in virtù di una omissione contributiva relativa all'anno 1999. Egli non contesta la predetta omissione e quindi la carenza del requisito;
pur tuttavia rivendica il diritto alla pensione sulla base di tre diversi argomenti proposti in via tra loro subordinata: la sussistenza di un legittimo affidamento nell'estratto conto certificativo (Ecocert) rilasciato dall'istituto in data 20.09.2023; il diritto alla compensazione dei contributi omessi nel 1999 con il credito maturato nel 2021 certificato dall'Agenzia delle Entrate;
il diritto al versamento tardivo dei contributi omessi. Tutte le argomentazioni di parte ricorrente vanno disattese.
SUL LEGITTIMO AFFIDAMENTO Il ricorrente fonda in via principale il diritto alla pensione sul presunto affidamento nella comunicazione dell'estratto conto certificativo che a suo avviso avrebbe riconosciuto la sussistenza del requisito contributivo utile alla pensione anticipata;
assume che in ragione di ciò si era determinato alla chiusura della sua attività commerciale nel gennaio 2024 e alla contestuale proposizione della domanda di pensionamento. Dall'analisi del documento emerge tuttavia con evidenza l'infondatezza dell'assunto. L'estratto conto conteneva infatti l'indicazione delle contribuzioni versate nel corso dell'intera vita professionale;
in relazione ai contributi dell'anno 1999 esso recava tuttavia il richiamo alla nota n.1, la quale recava la dicitura "reddito da verificare"; di fianco all'importo dei redditi da lavoro autonomo per attività commerciale, risultava inoltre il richiamo alla nota n. 3 riportata in calce, la quale precisava che "il numero dei contributi relativi ai periodi contraddistinti, sull'estratto analitico allegato, dalla nota "Reddito da verificare", è soggetto a riduzione qualora il reddito stesso sia accertato in misura superiore a quello indicato". Tali annotazioni rendevano del tutto evidente come il requisito contributivo attestato dall'estratto conto fosse parzialmente ancora soggetto a verifica quanto meno relativamente all'anno 1999. Dal documento non avrebbe quindi potuto trarsi nessuna certezza in merito al requisito in questione e del tutto immotivato era stato conseguentemente l'affidamento riposto in esso dal ricorrente. Le conclusioni esposte non sembra possano essere contraddette dalla presunta esistenza della CP_ prassi di non procedere all'emissione dell'estratto conto certificativo in presenza di proble he riguardanti gli anni pregressi. La circostanza è irrilevante posto che l'esistenza di tale prassi non avrebbe certo consentito al ricorrente di confidare sulla esistenza del requisito contributivo disinteressandosi del contenuto della certificazione;
una volta conseguita la certificazione il suo affidamento avrebbe potuto posare solo sul suo contenuto e quest'ultimo non era tale da giustificare la convinzione di poter accedere al trattamento pensionistico. Non valgono infine a condurre a conclusioni diverse le considerazioni sul valore di una certificazione che sia rilasciata con contenuto sostanzialmente dubitativo: non essendo in questa sede in contestazione la validità del documento, ma solo la legittimità dell'affidamento in esso riposto dal ricorrente, pare evidente che la certezza della sussistenza dei requisiti avrebbe potuto trarsi solo dal suo contenuto, ma il tenore della certificazione nella specie non lo consentiva. Per le ragioni esposte non è possibile riscontrare un legittimo affidamento. Per completezza va solo aggiunto che – non avendo il ricorrente contestato l'omissione contributiva che aveva impedito l'accesso a pensione – il mero affidamento (nella specie errato) nella esistenza del requisito contributivo non sarebbe stato comunque sufficiente al raggiungimento dello scopo da identificare nel riconoscimento del diritto a pensione;
un tale affidamento avrebbe potuto al più giustificare una pretesa risarcitoria per la cessazione anticipata dell'attività commerciale (lì dove il ridotto ammontare della pensione doveva intendersi legittimato dalla mancanza del requisito contributivo richiesto per il trattamento di superiore importo); domanda risarcitoria che non è stata tuttavia formulata con conseguente irrilevanza di ogni questione inerente la riconoscibilità di un legittimo affidamento.
SUL DIRITTO ALLA COMPENSAZIONE In via subordinata il ricorrente rivendica la pensione con quota 103 colmando la lacuna del requisito contributivo in virtù della compensazione tra il debito (relativo all'anno 1999) e il credito maturato nell'anno 2021 come certificato dall'Agenzia delle Entrate. CP_ Ad una tale soluzione l' oppone la maturazione della prescrizione ai sensi dell'art.3, commi 9 e 10, della Legge n. 33 5 e la conseguente impossibilità di ricevere pagamenti di contributi estinti, sia in via di compensazione con crediti insorti successivamente. La replica di parte ricorrente fondata sull'ordinanza della S.C. n. 8419 del 25.03.2021 non appare risolutiva. Con tale pronuncia la S.C. ha sostenuto che nella compilazione del quadro RR (in ragione della quale si era determinata l'omissione contributiva) sia ravvisabile un doloso occultamento del debito e che in tal caso ai sensi dell'art. 2941 n. 8 opererebbe la sospensione della prescrizione fin quando il dolo non sia scoperto. Nella specie la scoperta dell'occultamento doloso sarebbe riconducibile nell'accertamento operato dall' in ordine all'insussistenza del CP_2 requisito contributivo indispensabile al riconoscimento pensione, il che esclude la prescrizione del credito contributivo e la possibilità di accedere alla sua compensazione. Sennonché la ricostruzione attorea non sembra condivisibile. Va infatti rammentato che secondo la più recente giurisprudenza di legittimità "In tema di sospensione della prescrizione dei contributi dovuti dai professionisti a seguito di iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, non è configurabile un automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo, in quanto il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione rimessa al giudice di merito, censurabile in cassazione nei ristretti limiti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c." (Sez.
6 - L, Ordinanza n. 37529 del 30/11/2021). Deve quindi escludersi che ogni caso di omessa denuncia integri una ipotesi di occultamento doloso. Tanto meno sembra possibile parlarne nel caso di specie in cui le comunicazioni inoltrate all'istituto avevano dato conto dell'avvio della nuova attività commerciale a decorrere dal 1.7.1999 e il ricorrente aveva provveduto a versare i contributi fissi dovuti alla Gestione Commercianti. L'ipotesi dell'occultamento doloso è d'altra parte smentita dallo stesso ricorrente il quale nel ricorso ha fatto esplicito riferimento ad "un'errata imputazione del reddito per il periodo di attività infra annuale"; tanto meno il ricorrente ha offerto prove a sostegno del proprio assunto. Se ne deve concludere l'avvenuta prescrizione del credito contributivo del 1999 e l'impossibilità di accedere ad un pagamento mediante compensazione, rimanendo così assorbita anche l'ulteriore questione della possibilità di pervenire ad una tale forma di estinzione del debito in virtù di crediti maturati successivamente.
SUL DIRITTO AL VERSAMENTO TARDIVO DEI CONTRIBUTI Ad identiche conclusioni occorre pervenire anche riguardo alla domanda formulata in vi di ulteriore subordine, tendente al riconoscimento della pensione per effetto di un adempimento tardivo dell'obbligo contributivo omesso. La prescrizione dei contributi come detto implica per l'istituto previdenziale l'impossibilità di riceverne il pagamento secondo quanto esplicitamente disposto dall'art. 3 co. 9 Legge 335/1995 secondo il quale "Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: […] b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria". Anche tale strada deve quindi ritenersi inaccessibile. Il ricorso va conseguentemente respinto. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede;
respinge il ricorso proposto da nei confronti dell' Parte_1 CP_2 condanna il ricorrente al pagam che liquida in € 1. per compensi professionali, oltre rimb. forf., IVA e CPA come per legge. Viterbo lì, 11 giugno 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO