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Sentenza 15 maggio 2024
Sentenza 15 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/05/2024, n. 19203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19203 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: MO NN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 08/05/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere TA SESSA;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LD EN A., che ha concluso chiedendo l'annullamento limitatamente al reato di furto;
lette le note a firma del difensore del ricorrente, che ha concluso insistendo nella richiesta dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 8.5.2023 la Corte di Appello di Ancona, in parziale riforma della pronuncia emessa in primo grado nei confronti di OR IA, che lo aveva ritenuto colpevole dei reati di furto aggravato, minaccia grave e di danneggiamento, ha dichiarato non doversi procedere in odine al reato di minaccia per difetto di querela e ha rideterminato la pena al predetto inflitta per gli altri reati in mesi undici di reclusione ed euro 300 di multa. Penale Sent. Sez. 5 Num. 19203 Anno 2024 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: SESSA TA Data Udienza: 06/03/2024 2. Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Col primo motivo deduce vizio di motivazione per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità e/o erronea applicazione della legge penale in ordine alla ritenuta sussistenza dei reati, in particolare in ordine alla nozione di profitto nel reato di furto contestato. Innanzitutto, non può ritenersi raggiunta la prova del furto del carrello, ovvero tubo della nafta, ad opera dell'imputato non essendovi stati testimoni oculari dell'accaduto; a ciò si aggiunga che l'eventuale gesto del lancio di un carrello in mare non è una condotta che possa configurare il reato di furto. Nel caso di specie non si ravvisano in capo all'imputato né l'elemento soggettivo né tantomeno quello oggettivo, in quanto non solo non vi è alcun profitto nell'eventuale gesto compiuto ma non vi è, a monte, proprio alcuna condotta di impossessamento. Pur potendo, infatti, secondo la giurisprudenza di questa corte rientrare nella nozione di profitto del reato di furto anche un danno non patrimoniale, tale nozione non è comunque estensibile a qualsivoglia utilità derivante dalla sottrazione del bene. Quanto poi al reato di minaccia di cui al capo b), nei confronti di ID AN, si osserva che il teste TT ha sottolineato di aver assistito ad un alterco tra l'imputato e il TT ma di non aver visto in alcun modo l'imputato brandire un coltello nella direzione della persona offesa, né ha descritto il TT come un soggetto preoccupato per l'atteggiamento assunto dall'imputato. Il teste ha altresì affermato di essere dovuto intervenire non per impedire all'imputato di colpire il TT ma vic:eversa per impedire che quest'ultimo potesse colpire l'imputato. Dello stesso tenore è la deposizione dell'altro teste AS che ha altresì descritto l'imputato come un soggetto che era solito fare dispetti innocui senza macchiarsi di gesti gravi;
sicché appare evidente il travisamento logico di cui è portatrice la sentenza impugnata. Quanto poi al reato di danneggiamento aggravato di cui al capo d), ascritto all'imputato perché forava le gomme del furgone, la motivazione resa dal giudice di appello è assolutamente contraddittoria, oltre che manifestamente illogica essendosi affidata la condanna dell'imputato a mere ipotesi, tanto che di ciò ne dà atto anche il giudice di primo grado, in quanto non vi è prova alcuna della riconducibilità del gesto contestato, non avendo nessuno visto, neppure la persona offesa, l'imputato danneggiare il furgone della stessa. 2.2. Col secondo motivo deduce l'erronea applicazione della legge penale in ordine all'applicazione della pena;
in particolare, si lamenta il mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti contestate, oltre che dell'attenuante di cui all'articolo 62, n. 4, cod. pen., nonché dei benefici di legge. 2 La Corte di appello ha ritenuto che all'imputato non è concedibile l'attenuante di cui all'articolo 62 n. 4 perché il danno patrimoniale prodotto non è affatto minimale, trascurabile, senza considerare che il carrello gettato in mare è stato recuperato, e ha altresì ritenuto di riscontrare il giudizio di bilanciamento in equivalenza delle circostanze attenuanti generiche del giudice di primo grado con argomenti inconsistenti, per i reati commessi dall'imputato e per la sua personalità trattandosi di soggetto pluripregiudicato anche per reati contro il patrimonio;
per tale motivo, insufficiente, non sono stati ritenuti riconoscibili i benefici reclamati. Quanto alla rideterminazione della pena manca una motivazione adeguata necessaria allorquando essa superi il minimo edittale. Il giudice nel fissare la pena deve tener conto non solo della funzione retributiva perché la pena sia proporzionata alla gravità del fatto, ma anche di quella di prevenzione generale che tiene conto della capacità a delinquere e di quella rieducativa. 3. Il ricorso è stato trattato - ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d. I. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua ad applicarsi, in virtù del comma secondo dell'art. 94 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 17 d.l. 22 giugno 2023 n. 75, per le impugnazioni proposte sino al quindicesimo giorno successivo al 31.12.2023 - senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo annullarsi la sentenza impugnata limitatamente al dolo specifico richiesto per il reato di furto;
il difensore dell'imputato ha insistito nell'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato limitatamente al reato di furto di cui al capo A) dell'imputazione; esso è infondato nel resto. 1.1. Con sentenza n. 41570 del 2023, Rv. 285145-01, le Sezioni Unite di questa Corte, pur accogliendo una nozione molto ampia del profitto rilevante ai fini dell'art. 624 c.p. - affermando che nel delitto di furto, il fine di profitto che integra il dolo specifico del reato va inteso come qualunque vantaggio anche di natura non patrimoniale perseguito dall'autore - hanno tuttavia precisato (cfr. in particolare, pag. 12 della sentenza) che "il profitto rilevante è quello che deriva dal possesso penalisticamente inteso, ossia dalla conservazione e dal godimento del bene"; pertanto, nei casi in cui il soggetto distrugga, disperda, deteriori o renda in tutto o in parte inservibile un bene, lo stesso esercita sì atti di domino ma, ove questi siano fini a se stessi, il profitto che l'autore si ripromette discende da condotte che il legislatore tipizza rispetto a altra fattispecie incriminatrice e non dal possesso della cosa. 3 In altri termini, la funzione delimitatrice del dolo specifico deve essere ridotta ai casi in cui il profitto (sebbene inteso in senso ampio, comprensivo dunque anche di utilità non suscettibili di valutazione economica) sia diretta conseguenza del possesso, e dunque del godimento del bene, sia, cioè, strettamente correlato ad esso;
invece, nei casi (tra i quali quello di specie) in cui il possesso costituisca una porzione assolutamente ridotta di una condotta più ampia (e del tutto strumentale rispetto a quest'ultima), finalizzata non già a conseguire il godimento del bene ma a disperderlo o a renderlo inservibile (nel caso in esame, asportazione del carrello per l'erogazione del carburante e lancio nell'immediato di esso in mare), la fattispecie si colloca al di fuori del perimetro di cui all'art. 624 c.p., il profitto non dipendendo dal possesso ma dalla condotta diretta a rendere la cosa inutilizzabile. Pertanto, assume rilievo la condotta assorbente della dispersione del bene, sia pur realizzata grazie all'impossessamento, tuttavia momentaneo ed esclusivamente funzionale proprio alla dispersione del bene medesimo. In definitiva, nel caso di specie si è proprio al di fuori anche dell'elemento oggettivo del reato di furto, non potendosi ricondurre l'acquisizione momentanea del bene, meramente funzionale alla dispersione dello stesso, all'impossessamento con finalità di profitto. In altri termini, sulla base della ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, vi è stata la spoliazione del bene non si è risolta in un impossessamento, essendosi l'agente immediatamente disfatto del carrello gettandolo in mare. Ciò posto, discende la insussistenza del fatto-reato di furto ascritto all'imputato al capo A), per il quale è intervenuta condanna. 1.2. Quanto alle censure afferenti gli altri reati, di minaccia grave con coltello (capo B) e danneggiamento aggravato (capo D), esse sono infondate e a tratti presentano profili di inammissibilità. Ed invero, i denunciati vizi di motivazione non sussistono, avendo la Corte di appello, riguardo all'episodio di minaccia col coltello, dato conto delle ragioni per le quali dovesse riconoscersi fondata la ricostruzione del fatto offerta dalla persona offesa. In particolare, nella sentenza impugnata si precisa che i testi TT e AS hanno confermato, sia pure a seguito di contestazione di quanto verbalizzato nel corso delle indagini, di aver visto OR minacciare TT con un coltello che aveva estratto dalla tasca, sicché del tutto inconferente si appalesa la deduzione difensiva secondo cui, invece, i predetti testi avrebbero affermato di non aver visto il coltello (risultando tale loro affermazione poi superata attraverso la contestazione del P.m.). Quanto alla sussistenza del reato di cui all'art. 612 cod. pen., ha, poi, giustamente osservato la Corte di appello che esso sussiste dal momento che in tale fattispecie elemento essenziale è la limitazione della libertà psichica mediante la prospettazione del pericolo che un male ingiusto possa essere cagionato dall'autore alla vittima, senza che sia necessario che uno stato di intimidazione si verifichi concretamente in quest'ultima, essendo sufficiente la sola attitudine della condotta a intimorire ovvero che la condotta posta in essere dall'agente, 4 in relazione alla situazione contingente, sia potenzialmente idonea ad incidere sulla libertà morale della vittima (cfr. Sez. 5, 6756 del 11/10/2019, dep. 20/02/2020, Rv. 278740 - 01); laddove nel caso di specie, peraltro, l'uso del coltello era inequivocabilmente significativo al riguardo. Quanto al reato di danneggiamento, la prova logica stringente intorno a cui ruota l'affermazione di responsabilità dell'imputato, individuato quale autore del danneggiamento alla luce delle circostanze di fatto concrete come congruamente descritte e valutate nelle conformi pronunce di merito, non ha evidentemente consentito dubbi nell'affermare e confermare la colpevolezza dello stesso da parte dei giudici di primo e secondo grado, che hanno dato debitamente conto del loro convincimento attraverso la puntuale ricostruzione della vicenda;
vicenda che vede, tra i vari passaggi ricostruttivi, il significativo preannunciato danneggiamento delle gomme del furgone del AB da parte dello stesso imputato (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata). 2. Quanto, infine, alle censure sul trattamento sanzionatorio, esse rimangono, allo stato, assorbite nell'epilogo decisoria di questa Corte, dal momento che all'annullamento, senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato di furto di cui al capo A - indicato quale reato più grave rispetto al quale era quindi stata individuata la pena base - non può che conseguire l'annullamento della medesima pronuncia riguardo alla pena e al complessivo trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Perugia. Il ricorso deve invece essere rigettato nel resto alla luce di quanto sopra osservato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di furto di cui al capo a) perché il fatto non sussiste. Annulla la medesima sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo esame sul punto alla Corte di appello di Perugia. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 6/3/2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere TA SESSA;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LD EN A., che ha concluso chiedendo l'annullamento limitatamente al reato di furto;
lette le note a firma del difensore del ricorrente, che ha concluso insistendo nella richiesta dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 8.5.2023 la Corte di Appello di Ancona, in parziale riforma della pronuncia emessa in primo grado nei confronti di OR IA, che lo aveva ritenuto colpevole dei reati di furto aggravato, minaccia grave e di danneggiamento, ha dichiarato non doversi procedere in odine al reato di minaccia per difetto di querela e ha rideterminato la pena al predetto inflitta per gli altri reati in mesi undici di reclusione ed euro 300 di multa. Penale Sent. Sez. 5 Num. 19203 Anno 2024 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: SESSA TA Data Udienza: 06/03/2024 2. Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Col primo motivo deduce vizio di motivazione per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità e/o erronea applicazione della legge penale in ordine alla ritenuta sussistenza dei reati, in particolare in ordine alla nozione di profitto nel reato di furto contestato. Innanzitutto, non può ritenersi raggiunta la prova del furto del carrello, ovvero tubo della nafta, ad opera dell'imputato non essendovi stati testimoni oculari dell'accaduto; a ciò si aggiunga che l'eventuale gesto del lancio di un carrello in mare non è una condotta che possa configurare il reato di furto. Nel caso di specie non si ravvisano in capo all'imputato né l'elemento soggettivo né tantomeno quello oggettivo, in quanto non solo non vi è alcun profitto nell'eventuale gesto compiuto ma non vi è, a monte, proprio alcuna condotta di impossessamento. Pur potendo, infatti, secondo la giurisprudenza di questa corte rientrare nella nozione di profitto del reato di furto anche un danno non patrimoniale, tale nozione non è comunque estensibile a qualsivoglia utilità derivante dalla sottrazione del bene. Quanto poi al reato di minaccia di cui al capo b), nei confronti di ID AN, si osserva che il teste TT ha sottolineato di aver assistito ad un alterco tra l'imputato e il TT ma di non aver visto in alcun modo l'imputato brandire un coltello nella direzione della persona offesa, né ha descritto il TT come un soggetto preoccupato per l'atteggiamento assunto dall'imputato. Il teste ha altresì affermato di essere dovuto intervenire non per impedire all'imputato di colpire il TT ma vic:eversa per impedire che quest'ultimo potesse colpire l'imputato. Dello stesso tenore è la deposizione dell'altro teste AS che ha altresì descritto l'imputato come un soggetto che era solito fare dispetti innocui senza macchiarsi di gesti gravi;
sicché appare evidente il travisamento logico di cui è portatrice la sentenza impugnata. Quanto poi al reato di danneggiamento aggravato di cui al capo d), ascritto all'imputato perché forava le gomme del furgone, la motivazione resa dal giudice di appello è assolutamente contraddittoria, oltre che manifestamente illogica essendosi affidata la condanna dell'imputato a mere ipotesi, tanto che di ciò ne dà atto anche il giudice di primo grado, in quanto non vi è prova alcuna della riconducibilità del gesto contestato, non avendo nessuno visto, neppure la persona offesa, l'imputato danneggiare il furgone della stessa. 2.2. Col secondo motivo deduce l'erronea applicazione della legge penale in ordine all'applicazione della pena;
in particolare, si lamenta il mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti contestate, oltre che dell'attenuante di cui all'articolo 62, n. 4, cod. pen., nonché dei benefici di legge. 2 La Corte di appello ha ritenuto che all'imputato non è concedibile l'attenuante di cui all'articolo 62 n. 4 perché il danno patrimoniale prodotto non è affatto minimale, trascurabile, senza considerare che il carrello gettato in mare è stato recuperato, e ha altresì ritenuto di riscontrare il giudizio di bilanciamento in equivalenza delle circostanze attenuanti generiche del giudice di primo grado con argomenti inconsistenti, per i reati commessi dall'imputato e per la sua personalità trattandosi di soggetto pluripregiudicato anche per reati contro il patrimonio;
per tale motivo, insufficiente, non sono stati ritenuti riconoscibili i benefici reclamati. Quanto alla rideterminazione della pena manca una motivazione adeguata necessaria allorquando essa superi il minimo edittale. Il giudice nel fissare la pena deve tener conto non solo della funzione retributiva perché la pena sia proporzionata alla gravità del fatto, ma anche di quella di prevenzione generale che tiene conto della capacità a delinquere e di quella rieducativa. 3. Il ricorso è stato trattato - ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d. I. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua ad applicarsi, in virtù del comma secondo dell'art. 94 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 17 d.l. 22 giugno 2023 n. 75, per le impugnazioni proposte sino al quindicesimo giorno successivo al 31.12.2023 - senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo annullarsi la sentenza impugnata limitatamente al dolo specifico richiesto per il reato di furto;
il difensore dell'imputato ha insistito nell'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato limitatamente al reato di furto di cui al capo A) dell'imputazione; esso è infondato nel resto. 1.1. Con sentenza n. 41570 del 2023, Rv. 285145-01, le Sezioni Unite di questa Corte, pur accogliendo una nozione molto ampia del profitto rilevante ai fini dell'art. 624 c.p. - affermando che nel delitto di furto, il fine di profitto che integra il dolo specifico del reato va inteso come qualunque vantaggio anche di natura non patrimoniale perseguito dall'autore - hanno tuttavia precisato (cfr. in particolare, pag. 12 della sentenza) che "il profitto rilevante è quello che deriva dal possesso penalisticamente inteso, ossia dalla conservazione e dal godimento del bene"; pertanto, nei casi in cui il soggetto distrugga, disperda, deteriori o renda in tutto o in parte inservibile un bene, lo stesso esercita sì atti di domino ma, ove questi siano fini a se stessi, il profitto che l'autore si ripromette discende da condotte che il legislatore tipizza rispetto a altra fattispecie incriminatrice e non dal possesso della cosa. 3 In altri termini, la funzione delimitatrice del dolo specifico deve essere ridotta ai casi in cui il profitto (sebbene inteso in senso ampio, comprensivo dunque anche di utilità non suscettibili di valutazione economica) sia diretta conseguenza del possesso, e dunque del godimento del bene, sia, cioè, strettamente correlato ad esso;
invece, nei casi (tra i quali quello di specie) in cui il possesso costituisca una porzione assolutamente ridotta di una condotta più ampia (e del tutto strumentale rispetto a quest'ultima), finalizzata non già a conseguire il godimento del bene ma a disperderlo o a renderlo inservibile (nel caso in esame, asportazione del carrello per l'erogazione del carburante e lancio nell'immediato di esso in mare), la fattispecie si colloca al di fuori del perimetro di cui all'art. 624 c.p., il profitto non dipendendo dal possesso ma dalla condotta diretta a rendere la cosa inutilizzabile. Pertanto, assume rilievo la condotta assorbente della dispersione del bene, sia pur realizzata grazie all'impossessamento, tuttavia momentaneo ed esclusivamente funzionale proprio alla dispersione del bene medesimo. In definitiva, nel caso di specie si è proprio al di fuori anche dell'elemento oggettivo del reato di furto, non potendosi ricondurre l'acquisizione momentanea del bene, meramente funzionale alla dispersione dello stesso, all'impossessamento con finalità di profitto. In altri termini, sulla base della ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, vi è stata la spoliazione del bene non si è risolta in un impossessamento, essendosi l'agente immediatamente disfatto del carrello gettandolo in mare. Ciò posto, discende la insussistenza del fatto-reato di furto ascritto all'imputato al capo A), per il quale è intervenuta condanna. 1.2. Quanto alle censure afferenti gli altri reati, di minaccia grave con coltello (capo B) e danneggiamento aggravato (capo D), esse sono infondate e a tratti presentano profili di inammissibilità. Ed invero, i denunciati vizi di motivazione non sussistono, avendo la Corte di appello, riguardo all'episodio di minaccia col coltello, dato conto delle ragioni per le quali dovesse riconoscersi fondata la ricostruzione del fatto offerta dalla persona offesa. In particolare, nella sentenza impugnata si precisa che i testi TT e AS hanno confermato, sia pure a seguito di contestazione di quanto verbalizzato nel corso delle indagini, di aver visto OR minacciare TT con un coltello che aveva estratto dalla tasca, sicché del tutto inconferente si appalesa la deduzione difensiva secondo cui, invece, i predetti testi avrebbero affermato di non aver visto il coltello (risultando tale loro affermazione poi superata attraverso la contestazione del P.m.). Quanto alla sussistenza del reato di cui all'art. 612 cod. pen., ha, poi, giustamente osservato la Corte di appello che esso sussiste dal momento che in tale fattispecie elemento essenziale è la limitazione della libertà psichica mediante la prospettazione del pericolo che un male ingiusto possa essere cagionato dall'autore alla vittima, senza che sia necessario che uno stato di intimidazione si verifichi concretamente in quest'ultima, essendo sufficiente la sola attitudine della condotta a intimorire ovvero che la condotta posta in essere dall'agente, 4 in relazione alla situazione contingente, sia potenzialmente idonea ad incidere sulla libertà morale della vittima (cfr. Sez. 5, 6756 del 11/10/2019, dep. 20/02/2020, Rv. 278740 - 01); laddove nel caso di specie, peraltro, l'uso del coltello era inequivocabilmente significativo al riguardo. Quanto al reato di danneggiamento, la prova logica stringente intorno a cui ruota l'affermazione di responsabilità dell'imputato, individuato quale autore del danneggiamento alla luce delle circostanze di fatto concrete come congruamente descritte e valutate nelle conformi pronunce di merito, non ha evidentemente consentito dubbi nell'affermare e confermare la colpevolezza dello stesso da parte dei giudici di primo e secondo grado, che hanno dato debitamente conto del loro convincimento attraverso la puntuale ricostruzione della vicenda;
vicenda che vede, tra i vari passaggi ricostruttivi, il significativo preannunciato danneggiamento delle gomme del furgone del AB da parte dello stesso imputato (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata). 2. Quanto, infine, alle censure sul trattamento sanzionatorio, esse rimangono, allo stato, assorbite nell'epilogo decisoria di questa Corte, dal momento che all'annullamento, senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato di furto di cui al capo A - indicato quale reato più grave rispetto al quale era quindi stata individuata la pena base - non può che conseguire l'annullamento della medesima pronuncia riguardo alla pena e al complessivo trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Perugia. Il ricorso deve invece essere rigettato nel resto alla luce di quanto sopra osservato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di furto di cui al capo a) perché il fatto non sussiste. Annulla la medesima sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo esame sul punto alla Corte di appello di Perugia. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 6/3/2024.