Sentenza 30 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza 30/04/2026, n. 811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 811 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00811/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01978/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1978 del 2025, proposto da
LA GE, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Irene Lo Bue, con domicilio eletto presso lo studio Irene Lo Bue in Parma, borgo Ronchini, 9;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 103/2024 del Tribunale di Modena, Sezione Lavoro, pubblicata in data 24.01.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 il dott. UG Di DE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e IR
Parte ricorrente ha agito in giudizio per ottenere l’ottemperanza alla sentenza in epigrafe indicata.
Il Ministero intimato si è costituito in giudizio.
La sentenza è passata in giudicato come da attestazione della cancelleria del 19/12/2025, prodotta in atti.
La sentenza è stata notificata per la decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, ai fini della esecuzione, al Ministero.
Ciò premesso, il Collegio rileva che, nel merito, vi è la sopravvenuta cessazione della materia del contendere
L’Amministrazione, costituitasi in giudizio, ha evidenziato che il bonus formativo in esame risulta accreditato dall’Amministrazione convenuta in data 10.3.2026, quindi successivamente alla presentazione del ricorso.
Tale circostanza non risulta contestata dal ricorrente.
Ciò determina la improcedibilità del ricorso.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza virtuale, avendo l’Amministrazione accreditato il “bonus” dovuto dopo la presentazione del ricorso, e vengono liquidate tenuto conto dell’importo dovuto e della limitata attività difensiva, con distrazione delle spese a favore dei difensori
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda), dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
Condanna il Ministero intimato al pagamento delle spese di causa che si liquidano in complessivi euro 600 (seicento), oltre spese generali ed oneri accessori nonché alla restituzione di un importo pari al contributo unificato versato, con distrazione delle spese a favore dei difensori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
UG Di DE, Presidente, Estensore
Paolo Amovilli, Consigliere
Jessica Bonetto, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| UG Di DE |
IL SEGRETARIO