Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 27/04/2026, n. 1960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1960 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01960/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05220/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la DI
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5220 del 2025, proposto da
RE NE, NA FO, IN SO CH, TA AN, IM AN, JE IE, AT OM, ON AM UB, GI PA, UL RD, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Luigi Vuolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
REGIONE LOMBARDIA-Direzione Generale Welfare, in persona del Presidente p.t., non costituita in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 4816/2025 emessa in data dal Tribunale di Milano.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 il dott. FA CE ZI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e TO
Con sentenza n. 4816/2025 del 7 novembre 2025, il Tribunale di Milano ha accertato il diritto dei ricorrenti ad avvalersi dell’istituto del riconoscimento in deroga ai sensi dell’art. 15 del decreto-legge. n. 34 del 2023, al fine di esercitare temporaneamente, in via autonoma o dipendente, presso strutture sanitarie private, la professione sanitaria di Igienista dentale in base ai titoli di cui ognuno è in possesso (qualifica professionale e iscrizione al relativo Albo) e, per l’effetto, ha condannato Regione DI a porre in essere tutti gli atti amministrativi necessari per il riconoscimento in capo ai ricorrenti stessi del possesso dei requisiti richiesti ai fini dell’esercizio in deroga della suindicata attività.
Siccome Regione DI non ha dato spontanea esecuzione a tale sentenza, gli interessati hanno proposto il presente giudizio di ottemperanza.
La causa è stata chiamata alla camera di consiglio del 26 febbraio2026, nel corso della quale il difensore dei ricorrenti ha chiesto un rinvio in ragione di un possibile avvio di esecuzione da parte di Regione DI.
La causa è stata quindi rinviata alla camera di consiglio del 14 aprile 2026 in esito alla quale è stata trattenuta in decisione.
Il Collegio deve prendere atto che, in data 11 aprile 2026, i ricorrenti hanno depositato in giudizio una nota con la quale comunicano l’avvenuto spontaneo adempimento, da parte di Regione DI, alle statuizioni contenute nella sentenza n. 4816/2025 emessa in data 7 novembre 2025 dal Tribunale di Milano. Non resta dunque che dichiarare cessata la materia del contendere.
Il tardivo adempimento della Regione giustifica la decisione di porre in capo ad essa le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la DI (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l’Amministrazione intimata al rimborso delle spese di giudizio liquidate in euro 1.000 (mille), oltre spese generali e accessori di legge se dovuti (compreso il rimborso del contributo unificato), da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
BR IA, Presidente
FA CE ZI, Consigliere, Estensore
Antonio De Vita, Consigliere
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| FA CE ZI | BR IA |
IL SEGRETARIO