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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 05/12/2025, n. 5299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5299 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 11758/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott.ssa Lucia Minutella Presidente
Dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel.
Dott.ssa Annalisa Falconi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA iscritto al n. r.g. 11758/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Rosa Maria Catroppa Parte_1
RICORRENTE
contro
con il patrocinio dell'avv. Marco Pascale CP_1
CONVENUTA
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
Accertare che le condizioni di fatto in merito alla collocazione dei figli è mutato a far data da giugno
2021 e per l'effetto disporre che l'assegno di contributo al mantenimento venga revocato a far data dal giugno 2021; • Disporre che la Sig.ra versi al Sig. contributo di euro 250,00 rivalutabili CP_1 Parte_1 secondo gli indici ISTAT al padre o, in via subordinata, direttamente al figlio , Persona_1 quale contributo al mantenimento del figlio minore Per_1
• Disporre che per il figlio , ogni genitore proceda alla contribuzione al mantenimento diretto Per_2 nelle settimane di permanenza dello stesso presso le case dei rispettivi genitori.
Disporre che le spese straordinarie, ludiche e medico sportive siano corrisposte dai genitori nella misura del 50% ciascuno cn applicazione del Protocollo d'Intesa del 2016.
In ogni caso:
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre rimb. forf. 15%, IVA e CPA come per legge, tenuto conto del rispetto dell'art. 4 del D.M.55/2014 modificato dal successivo D.M.
37/2018 e del D.M. 110/2023, riguardanti la redazione degli atti e la presenza dei collegamenti ipertestuali.
Per parte convenuta:
Rigettare, perché inammissibile e, comunque, assolutamente infondata, la domanda di retrodatata modifica dei provvedimenti resi in punti di contributo al mantenimento dei figli, accertando e dichiarando il diritto della Sig.ra di percepire l'assegno e il corrispondente obbligo del Sig. CP_1
di versarlo, nella misura e nei modi stabiliti dalla sentenza di divorzio, sino alla data di Pt_1 giudiziale modifica e, in ogni caso, mai prima della proposizione della domanda;
- Rigettare la domanda di previsione di un contributo al mantenimento diretto di ad opera Per_2 dei genitori per il periodo di permanenza del primo presso la loro rispettiva abitazione;
- Prevedere, a parziale modifica della sentenza n. 1399/2016 resa a definizione del procedimento di divorzio n. 28332/2014 RGACC, che il Sig. corrisponda, a titolo di contributo al Pt_1 mantenimento ordinario del figlio , stabilmente convivente con la madre, la somma mensile Per_2 di €. 400,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
- Prevedere, in capo alla Sig.ra l'obbligo di versamento, a titolo di contribuzione al CP_1 mantenimento ordinario del figlio convivente con il padre, di una somma mai superiore ad Per_1
€. 100,00 mensili;
- disporre che in ragione della condizione di disoccupata della resistente e dell'assenza di redditi diversi, le spese straordinarie per i figli e in applicazione del principio di Per_2 Per_1 proporzionalità di cui all'art. 316 bis c.c., sino poste interamente a carico del padre;
- condannare il ricorrente al pagamento delle spese di lite con distrazione in favore del procuratore antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
Per il P.M.: visto, nulla si oppone Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il Tribunale di Torino, con sentenza n. 1399/2016 del 22/02/2016 pubblicata il 11/03/2016, ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
Con ricorso depositato il 28/06/2024, chiedeva al Tribunale la modifica delle Parte_1 condizioni del divorzio relativamente all'assegno di mantenimento dei figli maggiorenni.
Con memoria del 16/01/2025, si costituiva la sig.ra opponendosi alle domande CP_1 avversarie.
All'udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c. il giudice delegato sentiva le parti ed i rispettivi difensori. Il tentativo di conciliazione dava esito negativo.
L'istruttoria si svolgeva mediante prove orali per interrogatorio formale.
All'udienza del 23/10/2025 il Giudice, visto l'art. 473-bis.22 co. 4 c.p.c., invitava i difensori a precisare le conclusioni e ordinava la discussione orale della causa.
All'esito della discussione orale la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Il sig. ha adito il Tribunale chiedendo la revoca del contributo al mantenimento a suo carico Pt_1 in favore dei figli.
Ha chiesto, con riferimento a un contributo a carico della madre di € 250 mensili, Per_1 evidenziando come il figlio viva stabilmente dal padre e frequenti molto poco la madre. Quest'ultima, costituendosi, ha domandato porsi a suo carico un contributo di € 100 mensili, con il 100% delle spese straordinarie in capo al padre. Quanto al figlio , il ricorrente ha chiesto il mantenimento diretto Per_2 dello stesso, mentre la madre ha chiesto un contributo al mantenimento in capo al padre di 400 euro mensili, perché vive prevalentemente con lei, oltre al 100% delle spese straordinarie.
Il Collegio ritiene di porre a carico della madre per il figlio un contributo al mantenimento Per_1 mensile di € 200, con conseguente revoca in capo al padre. È fatto pacifico che (classe 2006) Per_1 viva stabilmente presso l'abitazione paterna, come anche confermato dalla convenuta in sede di interrogatorio formale. Circa la quantificazione, dalla documentazione 730 redditi 2023, emerge che il sig. possa contare su entrate intorno ai 2182 € mensili (su 12 mensilità) e vive in casa di Pt_1 proprietà senza mutuo. La sig.ra è disoccupata, ma considerata l'età (classe 1975) ha CP_1 certamente capacità lavorativa;
percepisce l'assegno unico, vive in casa di proprietà del compagno, che presta regolare attività lavorativa e sostiene per l'intero il mutuo.
Tenuto conto della situazione economica delle parti e del fatto che (classe 2004) vive Per_2 prevalentemente con la madre e non è ancora stabilmente inserito nel mondo del lavoro, il Collegio ritiene di porre a carico del padre un contributo al suo mantenimento di € 300 mensili.
La memroia depositata dal ricorrente in data 20.10.2025 non era autorizzata, di talché il contenuto della stessa non può essere considerato. Inoltre, il sig. , nelle conclusioni definitive, si è Pt_1 riportato al ricorso, confermando la non indipendenza economica del figlio . Considerato Per_2 quindi che, rispetto all'epoca del precedente provvedimento, il figlio è cresciuto e maggiori sono le sue esigenze, ma altresì il fatto che lo stesso ha un'attività lavorativa seppur ancora precaria in quanto assunto con contratto di apprendistato, deve essere stabilita a carico del padre, per il suo mantenimento, la cifra sopra indicata di euro 300,00 mensili, pari all'incirca al contributo già stabilito con la sentenza di divorzio, oltre a rivalutazione monetaria.
Le spese straordinarie, per entrambi i figli, saranno sostenute al 50% da entrambi i genitori, non essendovi ragione alcuna per porle al 100% a carico del padre.
Quanto, infine, alla revoca del contributo al mantenimento in capo al padre dal 2021 - considerato l'esito del procedimento con riferimento al figlio - non può trovare accoglimento. Il sig. Per_1
ha argomentato sostenendo vi fosse un accordo sul punto tra le parti, ma nulla è stato provato. Pt_1
Pertanto, la revoca avrà efficacia dalla data della domanda (Cass. Civ. Ord.18089 23/06/2023).
Le spese sono compensate in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in modifica delle condizioni previste nella sentenza di divorzio:
REVOCA il contributo al mantenimento a favore del figlio in capo al Persona_3 padre sig. a far data dalla domanda;
Parte_1
DISPONE che la Sig.ra versi al Sig. euro 200,00 mensili, CP_1 Parte_1 rivalutabili secondo gli indici ISTAT, quale contributo al mantenimento del figlio;
Persona_1
DISPONE che il sig. versi alla sig.ra euro 300 mensili, rivalutabili Parte_1 CP_1 secondo gli indici ISTAT, quale contributo al mantenimento del figlio;
Persona_4
DISPONE che le spese straordinarie, ludiche e medico sportive di entrambi i figli siano corrisposte dai genitori nella misura del 50% ciascuno con applicazione del Protocollo d'Intesa del 2016;
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
28.11.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Isabella Messina Dott.ssa Lucia Minutella
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.