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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 20/03/2025, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Frosinone, Dott. Massimo Lisi, all'udienza del 20.3.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro iscritta al Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno
2022, al numero 1244, promossa con domanda depositata in data 19.4.2022 da
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata Parte_1
e difesa dall'Avv. Luca Lupia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Roma, Circonvallazione Trionfale n.123, giusta procura in calce al ricorso, rilasciata su foglio separato e versata in atti contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Loredana Di Folco e Controparte_1 dall'Avv. Luca Esposito e presso lo studio dei medesimi elettivamente domiciliato in Isola del Liri, Via Colle San Lorenzo n. 1, in forza di mandato allegato alla memoria di costituzione
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: per ciascuna delle parti, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato la ha proposto Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n.161/2022, emesso in via provvisoriamente esecutiva dal Tribunale di Frosinone in data 7.3,2022, in favore di
[...]
, già dipendente della società dal 21.04.2009 al 11.11.2021, decreto CP_1 con il quale è stato ingiunto all'opponente il pagamento della somma complessiva di €.23.505,20, per retribuzioni relative alle mensilità di settembre 2021 e ottobre 2021, tredicesima mensilità maturata nell'anno 2021 e spettanze di fine rapporto non percepite, oltre accessori e spese.
A fondamento dell'opposizione, la società ricorrente ha dedotto che la pretesa monitoria azionata dal convenuto era infondata perché avente ad oggetto la richiesta di pagamento delle somme “lorde” indicate nella busta paga del dipendente e non le somme “nette” allo stesso spettanti. Parte_1 tuttavia, in quanto sostituto di imposta, con apposito versamento eseguito mediate modello F24, effettuato entro il 15 del mese successivo a quello di emissione della relativa busta paga, aveva versato all'erario le somme indicate in busta come ritenuta d'acconto, con riguardo alla posizione del dipendente
, in relazione alle buste paga emesse e di cui il lavoratore ha preteso CP_1 il pagamento. Dagli importi lordi reclamati giudizialmente dal dipendente dovevano essere quindi detratti gli importi su indicati pari a complessivi
€.7.261,47.
Dall'importo reclamato dal convenuto in sede monitoria, doveva poi essere decurtata l'ulteriore somma di €.600,00 quale maggior importo corrisposto a titolo di acconti da parte di rispetto alle somme dallo stesso Parte_1 spontaneamente riconosciute in sede monitoria. Dall'importo richiesto dal lavoratore dovevano infine essere decurtate anche le somme versate e da versare all'Agenzia delle Entrate riscossione da parte della società, quale terzo debitore per debiti del dipendente verso l'erario, pari ad €.3.935,68.
Le pretese economiche a titolo retributivo avanzate dal convenuto nei confronti della società erano poi infondate a causa di condotte disciplinarmente rilevanti poste in essere dal dipendente durante l'esecuzione del rapporto di lavoro, che avevano cagionato alla società danni per €.20.000. In particolare, il convenuto si era reso responsabile del sinistro stradale occorso in data
25.10.2019, che aveva cagionato danni all'automezzo da lui condotto per motivi di servizio e di proprietà della resistente, modello MAN NUTZFAHRZEUGE targato
EC515RB, danni che erano stati correttamente detratti dalla busta paga conclusiva del rapporto di lavoro, a titolo di risarcimento del danno ai sensi dell'art.102 CCNL Logistica Trasporto Merci e Spedizioni.
Su queste premesse, l'opponente ha rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo di:
“-in via cautelare, sospendere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo impugnato
n. 161/2022 del 07.03.2022 emesso dal Tribunale di Frosinone – Sezione Lavoro nel giudizio RG n. 612/2022, in ragione delle argomentazioni che precedono;
- in via principale ed in rito, revocare il decreto ingiuntivo n. 161/2022 del 07.03.2022,
RG n. 612/2022 opposto perché infondato sia in fatto che in diritto per le ragioni tutte argomentate nel presente atto;
nel merito:
- accertare e dichiarare l'infondatezza delle pretese economiche avanzate dal sig. in sede monitoria e, per l'effetto, respingere ogni avversa pretesa e Controparte_1 dichiarare che il signor non vanta alcun credito nei confronti della CP_1 Parte_1 per le ragioni tutte di cui al presente atto;
- accertare e dichiarare che la resistente nulla è tenuta a versare al sig. Parte_1 in ragione delle argomentazioni eseguite nel presente atto, a titolo di Controparte_1 retribuzione ordinaria, tredicesima mensilità e trattamento di fine rapporto, ferie, permessi etc, per come indicato nel ricorso monitorio opposto;
In via subordinata:
- compensare il credito vantato dall'opposto, a qualsiasi titolo, con le somme vantate dalla nei confronti del sig. come emergenti nel presente giudizio Parte_1 CP_1
e, per l'effetto, dichiarare l'estinzione del credito vantato dal sig. CP_1
- in via riconvenzionale, accertare e dichiarare il diritto della opponente ad ottenere dal sig. il pagamento dell'importo di € 8.291,95, quale differenza tra le Controparte_1 somme vantate dal lavoratore in base al decreto opposto e la somma vantata a titolo di danno dalla e, per l'effetto, condannare l'odierno opposto a corrispondere Parte_1 alla la somma di € 8.291,95, ovvero alla minore o maggiore somma ritenuta Pt_1 di giustizia. in via riconvenzionale e subordinata, compensare la somma dovuta dal dipendente per il danno procurato a e le somme dovute, a qualsiasi titolo da Parte_1 quest'ultima al dipendente e per l'effetto dichiarare che nulla deve al signor Parte_1
CP_1
- condannare l'opposto al pagamento delle spese del presente giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge”.
Regolarmente notificato il ricorso, si è costituito il convenuto, deducendo che:
1) non vi era stata contestazione alcuna da parte dell'opponente in ordine al mancato pagamento delle somme di cui al ricorso per decreto ingiuntivo;
2) correttamente le somme erano state richieste in sede monitoria al lordo e non al netto;
3) dalle buste paga depositate dalla società risultavano crediti addirittura superiori rispetto a quelli azionati in via monitoria dall'opposto; 4) la aveva soltanto allegato, ma non provato, di aver versato all'erario le Pt_1 somme indicate in busta paga come ritenuta d'acconto; 5) quanto all'acconto relativo al mese di settembre 2021, l'indicazione della somma di €.300,00 anziché della somma di €.900,00 era stata conseguenza di un mero errore materiale, che sarebbe stato possibile emendare pur in assenza di una formale opposizione;
5) la società aveva soltanto dedotto di aver inserito tra le trattenute le somme dovute all'Agenzia delle Entrate in forza di un pignoramento presso terzi, senza però provare il versamento di tali importi al creditore procedente;
6) sia l'eccezione di compensazione che la domanda riconvenzionale proposte dalla società a titolo di risarcimento del danno per il sinistro del 25.10.2019, asseritamente causato per responsabilità dell'opposto, dovevano essere rigettate in quanto: a) mancava il loro presupposto, ovvero la richiesta di accertare la responsabilità del lavoratore nella causazione dell'evento; b) la società, nell'atto di opposizione, aveva fondato le sue richieste sugli artt.99 e
102 del CCNL Trasporto Merci Logistica e Spedizioni, che però non aveva prodotto;
c) la società non aveva provato di aver comminato alcun provvedimento disciplinare nei confronti dell'opposto per i fatti posti alla base della richiesta risarcitoria, con conseguente rigetto dell'eccezione di compensazione e della domanda riconvenzionale e con conseguente illegittimità della trattenuta di €.14.586,71, operata nella busta paga di novembre 2021. Ciò alla luce del disposto dell'art.32 del CCNL Trasporti e Spedizione Merci –
Confetra, pacificamente applicato al rapporto di lavoro, che così dispone: “…il provvedimento di cui al punto d [sospensione dal servizio e dalla retribuzione] potrà essere adottato a carico: … del lavoratore che esegua il lavoro affidatogli con provata negligenza”. Sempre l'art. 32 stabilisce: “2. L'impresa che intenda chiedere il risarcimento dei danni al lavoratore deve preventivamente adottare almeno il provvedimento disciplinare del rimprovero scritto, specificando l'entità del danno”; 7) quanto al merito della domanda e, in particolare, al risarcimento dei danni determinati dalla colpevole condotta del lavoratore, era da contestare l'entità degli stessi, ove effettivamente subiti (circostanza che il lavoratore non era in grado di accertare).
Su queste premesse il convenuto ha rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo di: “a) in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutività del decreto ingiuntivo in quanto infondata in fatto ed in diritto e sfornita di prova alcuna;
b) rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto e sfornita di prova alcuna;
c) confermare il decreto ingiuntivo n. 161/2022 in ogni sua parte;
d) in via gradata, condannare comunque la al pagamento di quanto risulterà Parte_1 dovuto in corso di causa per i titoli dedotti;
e) dichiarare nulla o, subordinatamente, rigettare l'eccezione di compensazione e la domanda riconvenzionale;
f) condannare la società opponente alle spese e compenso professionale del presente giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti avvocati anticipanti”.
All'udienza del 9.11.2025 è stata rigettata l'istanza attorea di sospensione della provvisoria esecuzione del d.i opposto. E' stata quindi espletata CTU contabile
All'udienza del 20.3.2025 la causa è stata discussa dai procuratori delle parti e quindi è stata decisa dal Giudice adito con sentenza di cui si è data lettura.
Il ricorso in opposizione può essere solo parzialmente accolto, nei limiti e per i motivi appresso indicati.
Il convenuto ha reclamato in sede monitoria il pagamento della somma complessiva di €.23.505,20, per retribuzioni relative alle mensilità di settembre
2021 e ottobre 2021, tredicesima mensilità maturata nell'anno 2021 e spettanze di fine rapporto non percepite, oltre accessori e spese.
L'opponente ha dedotto che la somma non era dovuta: 1) perché il dipendente aveva chiesto il pagamento delle somme “lorde” indicate nella busta paga e non le somme “nette” allo stesso spettanti, pur avendo la versato Parte_1 all'erario le somme indicate in busta come ritenuta d'acconto, per complessivi
€.7.261,47; 2) alle somme riconosciute come percepite dal dipendente in sede monitoria, andava aggiunta l'ulteriore somma di €.600,00 quale maggior importo corrisposto a titolo di acconti da parte di 3) Parte_1 dall'importo richiesto dal lavoratore dovevano essere decurtate anche le somme versate e da versare all'Agenzia delle Entrate - Riscossione da parte della società, quale terzo debitore per debiti del dipendente verso l'erario, pari ad
€.3.935,68; 4) la società era a sua volta creditrice del convenuto per €.20.000, in relazione a condotte disciplinarmente rilevanti poste in essere dal dipendente durante l'esecuzione del rapporto di lavoro, che avevano cagionato alla società danni nell'importo indicato.
Orbene, è stata espletata C.T.U. contabile finalizzata ad accertare le somme effettivamente spettanti al convenuto per i titoli di cui decreto ingiuntivo opposto
(mensilità di settembre 2021 e ottobre 2021, tredicesima mensilità maturata nell'anno
2021 e spettanze di fine rapporto), detraendo gli importi versati dalla società a titolo di acconto, risultanti dalla documentazione in atti (due bonifici emessi dalla società a favore del convenuto per “acconto stipendio di settembre” e “acconto stipendio di Ottobre”, rispettivamente di €.900,00, effettuato in data 27.10.2021, e di €.500,00, effettuato in data 30.11.2021); e detraendo altresì le altre somme trattenute dall'opponente a seguito di pignoramento presso terzi su un quinto del T.F.R. dell' e versate ad Agenzia delle Entrate, documentalmente provate in CP_1 misura di €.3.935,68.
Il C.T.U. ha calcolato le somme spettanti al convenuto in misura di
€.22.353,21, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali (cfr. perizia depositata in data 20.1.2024).
Con ulteriore perizia, depositata il 19.1.2025, il C.T.U. ha poi appurato che la società aveva effettivamente versato le ritenute fiscali e previdenziali effettuate sui cedolini del resistente relativi alle voci di credito oggetto di causa. Più precisamente il C.T.U., esaminando l'intero libro unico del lavoro prodotto dall'azienda ha effettuato, per i mesi di settembre, ottobre e Parte_1 novembre 2021, una ricostruzione dei cedolini paga dei singoli dipendenti della società, evidenziando le ritenute previdenziali e fiscali effettuate dalla stessa società in qualità di sostituto d'imposta ad ogni singolo prestatore d'opera.
Quanto determinato, in termini di totali differenziati per ogni singola tipologia di imposta, è stato poi confrontato con quanto effettivamente versato all'Erario alle scadenze fissate e riportato nelle singole quietanze di pagamento F24 prodotte in atti. Dal confronto, il perito ha ricavato che la ha Parte_1 correttamente versato alle scadenze fissate le somme trattenute nei singoli cedolini del resistente. Conseguenzialmente, il consulente ha provveduto a rideterminare le somme spettanti al lavoratore al netto delle ritenute previdenziali e fiscali, determinando in €.15.833,71 il totale complessivo delle differenze retributive nette spettanti al convenuto per i titoli di cui all'azione monitoria.
Le conclusioni peritali non sono state in alcun modo contestate dalle parti.
Alla luce di quanto osservato deve quindi ritenersi che gli importi dovuti al convenuto per i titoli di cui all'azione monitoria ammontano ad €.15.833,71, al netto delle ritenute previdenziali e fiscali.
L'opposto decreto ingiuntivo va dunque revocato, perché emesso per il superiore importo di €.23.505,20.
L'opponente va quindi condannato al pagamento in favore del convenuto della somma di €.15.833,71, oltre interessi legali sul capitale annualmente rivalutato, dalla scadenza dei singoli ratei del credito al saldo.
Non possono essere invece accolte l'eccezione di compensazione e la domanda riconvenzionale proposte dalla società sul presupposto di essere creditrice nei confronti del convenuto della somma di €.20.000,00, a titolo di risarcimento del danno per il sinistro del 25.10.2019, asseritamente causato per responsabilità dell'opposto.
Al riguardo basterà osservare che la società pacificamente non ha comminato alcun provvedimento disciplinare nei confronti del resistente per i fatti posti alla base della richiesta risarcitoria. Ebbene, l'art.32 del CCNL Trasporti e Spedizione
Merci – Confetra, pacificamente applicato al rapporto di lavoro tra le parti dispone che: “il provvedimento di cui al punto d [ovvero la sospensione dal servizio e dalla retribuzione] potrà essere adottato a carico: … del lavoratore che esegua il lavoro affidatogli con provata negligenza”. Sempre l'art. 32 stabilisce che l'impresa che intenda chiedere il risarcimento dei danni al lavoratore deve preventivamente adottare almeno il provvedimento disciplinare del rimprovero scritto, specificando l'entità del danno, il che nella specie non è avvenuto.
Quanto al regolamento delle spese di lite, va osservato che secondo la consolidata giurisprudenza della Cassazione (cfr, ex plurimis, Cass. n.15916/2021,
n.17854/2020; n.16431/2019), anche con riguardo al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la parte che, all'esito finale della lite, risulti vittoriosa per effetto dell'accoglimento, seppure non integrale, della sua domanda, non può subire la condanna al pagamento delle spese processuali sostenute della parte soccombente. Il parziale accoglimento dell'opposizione è situazione idonea soltanto ad attenuare la soccombenza dell'opponente e comporta perciò una semplice riduzione delle spese a suo carico (ai sensi dell'art.92, comma 2,
c.p.c.), in una proporzione che rientra nel potere discrezionale del giudice di merito (cfr. Cass. n.30592/2017).
La struttura peculiare del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, nel quale l'onere del pagamento delle spese è regolato globalmente in base all'esito finale del giudizio ed alla complessiva valutazione del suo svolgimento, fa sì che il creditore opposto, che veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito, seppure in misura inferiore rispetto a quanto originariamente richiesto, resta comunque la parte parzialmente vittoriosa che, in base al principio di causalità, non può essere condannata alle spese processuali (cfr. Cass.
n.17854/2020 e n.18125/2017 e, più in generale, con riferimento alla regolazione delle spese in presenza di accoglimento parziale della domanda, Cass. n.26918/2018; Cass.
n.1572/ 2018).
In applicazione dei richiamati principi, le spese del presente giudizio di opposizione vanno compensate tra le parti nei limiti di 1/3, mentre la residua parte va posta a carico della parte opponente, che è risultata debitrice del convenuto per una somma solo di circa un terzo inferiore a quella pretesa dal lavoratore in sede monitoria. Le spese sono liquidate in base ai parametri posti dal D.M. n.147/2022.
Anche le spese di C.T.U. restano a carico di parte opponente e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
a) in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n.161/2022;
b) condanna la pagamento in favore del convenuto Controparte_2
della somma di €.15.833,71, al netto delle ritenute Controparte_1 previdenziali e fiscali, oltre interessi legali sul capitale annualmente rivalutato, dalla scadenza dei singoli ratei del credito al saldo;
c) compensa tra le parti, nei limiti di 1/3, le spese del giudizio, ponendo a carico di parte opponente la residua parte, liquidata in favore di parte convenuta nella misura di €.1.805,00, per compenso professionale, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario del 15% per le spese generali, con distrazione in favore dei procuratori di parte convenuta, dichiaratisi antistatari;
d) pone definitivamente a carico di parte opponente le spese di C.T.U., liquidate in favore del Dott. in €.600,00 per onorari, oltre IVA e Persona_1
CPA, e in €.20,00 per spese.
Frosinone, 21.3.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Massimo Lisi