Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 29/01/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott.ssa Filomena Naldi, a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sostitutiva della udienza del 29.1.2025, letti gli atti di causa e le note scritte depositate delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6285/2020 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
, , tutti Parte_1 Parte_2 Parte_3
n.q. di eredi di , nato il [...] a [...] e deceduto il Persona_1
08.09.2018, rappresentati e difesi dall'Avv. Pasquale Lipardi ricorrenti
E
in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1
Gianfranco Pepe resistente
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.11.2020 ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., i ricorrenti in epigrafe - dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento
1
Si costituiva l' convenuto che, sulla base di varie argomentazioni giuridiche, chiedeva CP_2 dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, e comunque il rigetto dello stesso per infondatezza, con vittoria delle spese del giudizio.
Disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 29.1.25, i difensori delle parti depositavano note scritte, consultabili nel fascicolo telematico. All'esito della trattazione scritta, visti gli atti e lette le note di trattazione scritta, la scrivente provvede alla definizione del giudizio mediante sentenza con motivazione contestuale, da comunicarsi alle parti.
La domanda è infondata e va respinta.
Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio…
Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Nella presente fattispecie sono stati evidenziati i motivi della contestazione per cui la domanda non può essere considerata inammissibile, come invece eccepito dall' CP_1
In particolare, gli odierni ricorrenti, subentrati in giudizio in luogo del de cuius già in fase di atp, si dolgono, in buona sostanza, oltre che della inattendibilità e contraddittorietà della perizia elaborata dal consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP, dott. , della Persona_2 generale sottovalutazione, operata dallo stesso, del quadro patologico globale caratterizzato da notevoli limitazioni deambulatorie nonché da una difficoltà nel mantenere l'equilibrio e da una vasculopatia cronica che, secondo la prospettazione di parte ricorrente, limitavano “in maniera permanente e continuativa, le sue capacità e le sue possibilità di condurre una vita serena”.
Va poi evidenziato che in sede di opposizione parte istante non ha insistito nella domanda di accertamento della condizione di handicap con connotazione di gravità-pure oggetto della fase di
2 atp-, del resto tale domanda è inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, atteso il decesso nelle more del giudizio del de cuius.
Va, ancora, precisato che, dall'esame degli atti della fase di atp(rg n.1350/2017) risulta che veniva inizialmente nominato quale CTU il dott. il quale, tuttavia, in data 1.10.2018 Persona_3 restituiva gli atti per assenza del ricorrente alla visita fissata. In data 2.11.2018 si costituivano gli eredi indicati in epigrafe. Veniva dunque fissata, in applicazione dell'art 92 disp.att.cp.c, nuova udienza in quella del 8.5.2019, all'esito della quale la causa veniva rinviata alla udienza del 3.7.2019 per il deposito del certificato di morte di . Il procedimento, giusto decreto di Persona_4 questo giudice del 26.6.2019 , veniva poi delegato al Gop dott. il quale, alla udienza del Per_5
18.9.2019 conferva incarico al CTU dott. . Persona_2
Ebbene, alla luce delle contestazioni mosse dai ricorrenti alla ctu depositata in fase di atp dal dott.
, si è reputato necessario un approfondimento medico ed è stata disposta nuova TU, Per_2 con affidamento dell'incarico al CTU dott. Persona_6
Orbene, gli stati patologici del de cuius sono quelli accertati dal CTU dott. ed indicati Per_6 dettagliatamente nella perizia in atti, qui da intendersi integralmente trascritti;
in particolare afferma il consulente che il defunto sig. era affetto dalle seguenti infermità: Persona_1
“1) Vasculopatia cerebrale cronica con multipli infarti ischemici lacunari in soggetto con deficit cognitivo;
2)Cardiopatia ischemico-ipertensiva in soggetto con blocco di branca destra completo;
3) Artrosi polidistrettuale con limitazione funzionale;
4)Ritenzione urinaria cronica da ipertrofiaprostatica benigna trattata con catetere vescicale.”.
Tali patologie, rileva il consulente, non hanno determinano la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento posto che il TU –confermando peraltro nella sostanza le precedenti valutazioni medico-legali svolte in sede di ATP dal dott.
afferma che “Considerando globalmente le ripercussioni funzionali causate dalle suddette Persona_2 infermità, è possibile affermare che il De cuius presentava difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età sin dall'epoca di inoltro della domanda amministrativa del 12.04.2016, allorché le patologie già in atto erano già sufficienti per il raggiungimento di tale soglia di invalidità. In ogni caso, in pieno accordo con il giudizio a cui è a suo tempo già pervenuto il C.T.U. nominato nell'ambito del precedente Accertamento Tecnico
Preventivo, si può concludere che dall'esame della documentazione rinvenuta agli atti NON è emersa alcuna evidenza che, a causa delle diverse patologie sofferte, il defunto sig. si sia mai trovato Persona_1
Con persistentemente nell'impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, che avesse mai avuto stabilmente necessità di assistenza continua, in quanto persona NON più in grado di compiere gli atti quotidiani della vita globalmente intesi. “ (cfr.elaborato peritale in atti).
3 Le conclusioni del CTU trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata e possono senz'altro, in quanto congruamente articolate e logicamente motivate, essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
Né le parti hanno formulato specifiche contestazioni all'elaborato depositato in atti.
L'opposizione va, dunque, rigettata e, per l'effetto, va dichiarato che non sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento.
Viste le dichiarazioni ai sensi dell'art . 152 C.P.C. disp att. C.P.C rese dai ricorrenti , le spese di lite sono irripetibili. Pone le spese della TU, redatte in sede di ATP e nel presente giudizio, come CP_ liquidate in separati decreti a carico dell'
P.Q.M.
Il giudice del lavoro del Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- respinge la domanda e, per l'effetto, dichiara che non sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
- Dichiara irripetibili le spese di lite;
- Pone le spese di TU , redatte in sede di ATP ed in sede di opposizione , come liquidate in separati decreti , a carico dell' CP_1
Si comunichi
Nola, 29.01.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Filomena Naldi
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