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Sentenza 13 aprile 2024
Sentenza 13 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 13/04/2024, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1479/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CREMONA
Il Tribunale di Cremona, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giorgio Scarsato Presidente rel dott.ssa Benedetta Fattori Giudice dott.ssa Annalisa Petrosino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 473bis.28 cod. proc. civ.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1479/2023 promossa da:
, nata in [...] il [...] Parte_1
(C.F. ) C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Maria Gabriella Mapelli parte ricorrente contro nato a [...] il [...] CP_1
(C.F. ), C.F._2 parte resistente contumace e con l'intervento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cremona RAGIONI in FATTO e in DIRITTO della DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio civile in Bistrita (Romania) il 18.8.1992 e Per dalla loro unione è nato , in [...] il [...].
Le parti si sono separate consensualmente con accordo omologato dal
Tribunale Ordinario di Vigevano in data 04/12/2001 .
In data 24/07/2023 parte ricorrente ha depositato il ricorso introduttivo del presente giudizio per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, non Per_ avanzando alcuna altra domanda, essendo sia essa sia economicamente indipendenti.
Controparte è rimasta contumace, contumacia che è stata dichiarata alla prima udienza del 11.1.2024, dove la causa è stata trattenuta subito in decisione.
Sussiste la giurisdizione dell'A.G. italiana a conoscere la domanda sullo status e la stessa va decisa in base al diritto italiano, avendo anche la ricorrente ha cittadinanza italiana (cfr. il verbale dell'udienza del 11.1.2024), essendo entrambe le parti residenti in Italia.
Venendo al merito della domanda di divorzio, la stessa va accolta, perché sussistono le condizioni ex art. 3 c. II lettera b) l. 898/1970: l'accordo di separazione fra le parti è stato regolarmente omologato ancora nel 2001, sicché dalla prima udienza di comparizione sono decorsi ben oltre 12 mesi;
parte resistente, rimanendo contumace, non ha eccepito essere intervenuta riconciliazione fra i coniugi.
Le spese di lite vanno dichiarate non ripetibili, considerata la contumacia di parte resistente, considerato l'oggetto necessitato del giudizio.
PQM
Il Tribunale di Cremona, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio fra e Parte_1 [...] matrimonio contratto in Bistrita (Romania) il 18.8.1992 e CP_1 trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Milano al n. 59
Parte II Serie C anno 1993;
DICHIARA le spese di lite di parte ricorrente non ripetibili;
così deciso in Cremona, il 6.4.2024
Il Presidente est.
dott. Giorgio Scarsato
Manda alla Cancelleria la comunicazione della presente sentenza alle parti;
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Milano;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CREMONA
Il Tribunale di Cremona, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giorgio Scarsato Presidente rel dott.ssa Benedetta Fattori Giudice dott.ssa Annalisa Petrosino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 473bis.28 cod. proc. civ.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1479/2023 promossa da:
, nata in [...] il [...] Parte_1
(C.F. ) C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Maria Gabriella Mapelli parte ricorrente contro nato a [...] il [...] CP_1
(C.F. ), C.F._2 parte resistente contumace e con l'intervento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cremona RAGIONI in FATTO e in DIRITTO della DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio civile in Bistrita (Romania) il 18.8.1992 e Per dalla loro unione è nato , in [...] il [...].
Le parti si sono separate consensualmente con accordo omologato dal
Tribunale Ordinario di Vigevano in data 04/12/2001 .
In data 24/07/2023 parte ricorrente ha depositato il ricorso introduttivo del presente giudizio per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, non Per_ avanzando alcuna altra domanda, essendo sia essa sia economicamente indipendenti.
Controparte è rimasta contumace, contumacia che è stata dichiarata alla prima udienza del 11.1.2024, dove la causa è stata trattenuta subito in decisione.
Sussiste la giurisdizione dell'A.G. italiana a conoscere la domanda sullo status e la stessa va decisa in base al diritto italiano, avendo anche la ricorrente ha cittadinanza italiana (cfr. il verbale dell'udienza del 11.1.2024), essendo entrambe le parti residenti in Italia.
Venendo al merito della domanda di divorzio, la stessa va accolta, perché sussistono le condizioni ex art. 3 c. II lettera b) l. 898/1970: l'accordo di separazione fra le parti è stato regolarmente omologato ancora nel 2001, sicché dalla prima udienza di comparizione sono decorsi ben oltre 12 mesi;
parte resistente, rimanendo contumace, non ha eccepito essere intervenuta riconciliazione fra i coniugi.
Le spese di lite vanno dichiarate non ripetibili, considerata la contumacia di parte resistente, considerato l'oggetto necessitato del giudizio.
PQM
Il Tribunale di Cremona, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio fra e Parte_1 [...] matrimonio contratto in Bistrita (Romania) il 18.8.1992 e CP_1 trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Milano al n. 59
Parte II Serie C anno 1993;
DICHIARA le spese di lite di parte ricorrente non ripetibili;
così deciso in Cremona, il 6.4.2024
Il Presidente est.
dott. Giorgio Scarsato
Manda alla Cancelleria la comunicazione della presente sentenza alle parti;
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Milano;