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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 27/10/2025, n. 3435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3435 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11341/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Roberto Monteverde Presidente relatore estensore dott.ssa Barbara Fabbrini Giudice dott.ssa Caterina Condò Giudice
In esito all'udienza del 14/10/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al n. r.g. 11341/2023 promossa da:
(C.F. - CUI ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 C.F._2
IL RC, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. IL RC
RICORRENTE contro
(C.F. ) - (C.F. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
rapp. P.IVA_2
RESISTENTE
in persona del Procuratore della Repubblica presso il Controparte_3
Tribunale di Firenze
INTERVENIENTE NECESSARIO
Avente ad oggetto: Impugnazione avverso diniego/revoca di rilascio/rinnovo permesso di soggiorno
Introdotto con ricorso ex art. 281 decies depositato in data 11.10.2023 avverso il provvedimento del
Questore di Livorno del 22.09.2023 - notificato il 26.11.2023 di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per Protezione Speciale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il proprio Ricorso , nato in [...] in data [...], contestava il Parte_1
provvedimento di diniego del permesso di soggiorno per protezione speciale, disposto dalla Questura di
. CP_2
Dagli atti acquisiti nel corso del procedimento, emerge che:
pagina 1 di 5 -l'istante ha fatto ingresso in Italia nel 2017 e dopo aver fatto domanda di protezione internazionale veniva rigettata in data 12.09.2018 dalla Commissione Territoriale di Firenze la cui decisione veniva confermata dal tribunale di Firenze che respingeva il ricorso;
- è stato titolare di un permesso di soggiorno dal 06.06.2017 al 21.07.2021come richiedente asilo;
- in data 20.03.2023 ha presentato istanza di protezione speciale ex art. 19 comma 1.2 d.lvo
286/98.
Il Questore, in data 22.09.2023, preso atto del parere vincolante della Commissione Territoriale, rigettava l'istanza ritenendo che un allontanamento del territorio nazionale non comportasse una violazione del diritto alla vita privata e familiare dell'istante, non essendo emersi elementi tali da configurare l'esistenza di una vita privata meritevole di tutela ai sensi dell'art. 8 CEDU.
Nel ricorso si contestano le conclusioni cui è giunto il provvedimento impugnato, sostenendosi al contrario il raggiungimento da parte del ricorrente di una integrazione adeguata e consolidata sul territorio nazionale come dimostrata dalla documentazione depositata.
L'Avvocatura dello Stato per la parte pubblica non si costituiva in questa sede.
Il Pubblico Ministero in data 20.05.2025 apponeva il proprio visto.
Con Decreto del 20.05.2025, il Giudice Istruttore fissava udienza per il 14.10.2025 autorizzando lo scambio di note scritte, all'esito della quale la causa veniva assunta in riserva.
***
Occorre innanzitutto considerare che “La nuova protezione speciale si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D.L. n. 113/2018 convertito con modificazioni nella legge n.
132/2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione è fornita dal consolidato orientamento di questa Corte (Cass., sez. I, 23 febbraio 2018, n. 4455; Cass., SS.UU., 13 novembre 2019, n. 29459;
Cass., sez. I, ordinanza 14 agosto 2020, n. 17130; Cass., sez. I, ordinanza 20.01.2020, n. 1104)” (Cass., sez. II, 12 febbraio 2021, n. 3705). La Corte di Cassazione, facendo il punto sulla protezione umanitaria, ora da estendere alla protezione speciale, ha definito i seri motivi umanitari come un catalogo aperto, che consente all'ordinamento italiano (con facoltà riconosciuta dall'ordinamento europeo) di riconoscere allo straniero il diritto a essere accolto sul territorio nazionale, tenuto conto sia del maggior raggio d'azione del diritto di asilo costituzionale definito dall'art. 10, comma 3 Cost. (per chi non ha nel proprio paese l'esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana), che del rispetto del principio del 'non refoulement' consacrato a livello internazionale dall'art. 3
C.E.D.U. e dall'art. 19, comma 2 della Carta di Nizza, (per chi potrebbe essere sottoposto a tortura o a pagina 2 di 5 pene o trattamenti inumani o degradanti), nonché di situazioni di emergenza (i motivi di carattere umanitario) nel paese di origine, di natura transitoria che, a prescindere dalla causa umana o naturale, rendono insostenibile il ritorno del richiedente nel suo Paese, tenuto conto anche della presumibile durata della situazione emergenziale (Cass. Sent. n. 4455/2018).
La possibilità di concedere un permesso umanitario integra in sostanza una clausola di salvaguardia del sistema, idonea a valorizzare particolari condizioni di vulnerabilità dei soggetti richiedenti asilo, passibili di essere aggravate dal respingimento e legate, ad esempio, a motivi di salute
(con rischio di perdita delle opportunità di cura garantite in Italia) o di età, o anche relative all'esposizione personale alla grave instabilità politica e all'insicurezza del Paese di origine (anche se non attraversato da conflitti armati di gravità tale da raggiungere i requisiti cui a cui all'art. 14 lett. c)
d.lgs. 251/2008), ovvero all'insufficiente rispetto dei diritti umani, in condizioni critiche dovute a carestie, disastri naturali o ambientali ecc.. I principi enunciati in sede di legittimità valorizzano quale fattore di vulnerabilità ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, la situazione dello straniero che presenta due condizioni: 1) l'aver fatto un significativo percorso di integrazione sociale, sotto il profilo linguistico, lavorativo, del contesto sociale o familiare nel tempo trascorso dal suo arrivo sul territorio nazionale;
2) l'esposizione, in caso di respingimento, al rischio individuale (tanto più concreto quanto più si è consolidata la rottura col contesto di origine) di essere reimmesso in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a compromettere i suoi diritti fondamentali e inviolabili, quale quello alla salute, alla vita privata e familiare, all'esistenza dignitosa. Dunque, “In base alla normativa del testo unico sull'immigrazione anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. n. 113 del 2018, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la situazione d'integrazione raggiunta in Italia, attribuendo alla condizione del richiedente nel paese di provenienza un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nella società italiana, fermo restando che situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel paese originario possono fondare il diritto alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione in Italia”, poiché “l'integrazione sociale non costituisce una condicio sine qua non della protezione umanitaria, bensì uno dei possibili fatti costitutivi del diritto a tale protezione”;
“qualora poi si accerti che tale livello è stato raggiunto e che il ritorno nel paese d'origine renda probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare tali da recare un
"vulnus" al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, per riconoscere il permesso di pagina 3 di 5 soggiorno” (Sez. Unite n. 24413/2021). Dalla valutazione comparativa di tali due condizioni, correlata alla vicenda personale del richiedente asilo, deve cioè emergere “un'effettiva e incolmabile sproporzione tra i contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che sono presupposto indispensabile per una vita dignitosa”.
Nel caso in esame, dalla documentazione in atti risulta che il percorso lavorativo del ricorrente è costituito da sporadiche esperienze lavorative negli anni 2021, 2022 e 2023 (cfr. documenti allegati al ricorso), con una retribuzione complessivamente non sufficiente a garantirgli un'indipendenza economica.
Non è stato invece documentato alcun rapporto di impiego né alcun percorso di integrazione nel tessuto sociale italiano o l'attivazione di percorsi professionalizzanti successivi al 2023, pertanto non si evince come lo stesso riesca a mantenersi né quali prospettive di vita possa avere nelle attuali condizioni di vita in Italia.
Considerato quanto sopra esposto, si rileva che il richiedente nel corso della sua lunga permanenza sul
T.N. non ha consolidato alcun percorso di inserimento lavorativo meritevole di tutela.
In definitiva, non emergono profili di particolare vulnerabilità legati alla compromissione dei suoi diritti fondamentali e inviolabili, quale quello alla salute, alla vita privata e familiare, all'esistenza dignitosa, in caso di rimpatrio e, dunque, non può ravvisarsi “un'effettiva e incolmabile sproporzione tra i contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che sono presupposto indispensabile per una vita dignitosa”.
Alla luce di quanto sopra il ricorso, pertanto, non merita accoglimento e deve essere rigettato.
Delle spese di lite
La liquidazione degli onorari e delle spese in favore del difensore della parte che ha richiesto l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato dovrà avvenire seguendo il procedimento di cui all'art. 82 DPR 115/2002 e il giudice del procedimento provvederà alla liquidazione con separato decreto all'esito del deposito della delibera di ammissione. Per quanto concerne il regolamento delle spese di lite, esse non possono seguire il principio di soccombenza perché il ricorrente vittorioso in giudizio è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato e la condanna di un'amministrazione dello Stato a pagare un'altra amministrazione dello Stato quando la prima soccombe con una parte privata ammessa non sarebbe eseguibile (vedi in ultimo Cass. S.U. n. 24413\2021, oltre Cass. Ord. 30876\2018 e prima ancora Cass. Sent. n. 18583\2012)
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 281 terdecies e 281 sexies, 275 bis c.p.c.;
pagina 4 di 5 definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta il ricorso
2. Compensa le spese di lite;
PROVVEDE con separato decreto ai sensi dell'art. 82 e dell'art. 83, comma 3 bis, d.p.r. 115/2002 alla liquidazione del compenso al difensore.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 15.10.2025 su relazione del giudice Dr. Roberto Monteverde
Si comunichi.
Firenze, 25 ottobre 2025
Il Presidente
dott. Roberto Monteverde
Il Presidente dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Roberto Monteverde Presidente relatore estensore dott.ssa Barbara Fabbrini Giudice dott.ssa Caterina Condò Giudice
In esito all'udienza del 14/10/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al n. r.g. 11341/2023 promossa da:
(C.F. - CUI ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 C.F._2
IL RC, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. IL RC
RICORRENTE contro
(C.F. ) - (C.F. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
rapp. P.IVA_2
RESISTENTE
in persona del Procuratore della Repubblica presso il Controparte_3
Tribunale di Firenze
INTERVENIENTE NECESSARIO
Avente ad oggetto: Impugnazione avverso diniego/revoca di rilascio/rinnovo permesso di soggiorno
Introdotto con ricorso ex art. 281 decies depositato in data 11.10.2023 avverso il provvedimento del
Questore di Livorno del 22.09.2023 - notificato il 26.11.2023 di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per Protezione Speciale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il proprio Ricorso , nato in [...] in data [...], contestava il Parte_1
provvedimento di diniego del permesso di soggiorno per protezione speciale, disposto dalla Questura di
. CP_2
Dagli atti acquisiti nel corso del procedimento, emerge che:
pagina 1 di 5 -l'istante ha fatto ingresso in Italia nel 2017 e dopo aver fatto domanda di protezione internazionale veniva rigettata in data 12.09.2018 dalla Commissione Territoriale di Firenze la cui decisione veniva confermata dal tribunale di Firenze che respingeva il ricorso;
- è stato titolare di un permesso di soggiorno dal 06.06.2017 al 21.07.2021come richiedente asilo;
- in data 20.03.2023 ha presentato istanza di protezione speciale ex art. 19 comma 1.2 d.lvo
286/98.
Il Questore, in data 22.09.2023, preso atto del parere vincolante della Commissione Territoriale, rigettava l'istanza ritenendo che un allontanamento del territorio nazionale non comportasse una violazione del diritto alla vita privata e familiare dell'istante, non essendo emersi elementi tali da configurare l'esistenza di una vita privata meritevole di tutela ai sensi dell'art. 8 CEDU.
Nel ricorso si contestano le conclusioni cui è giunto il provvedimento impugnato, sostenendosi al contrario il raggiungimento da parte del ricorrente di una integrazione adeguata e consolidata sul territorio nazionale come dimostrata dalla documentazione depositata.
L'Avvocatura dello Stato per la parte pubblica non si costituiva in questa sede.
Il Pubblico Ministero in data 20.05.2025 apponeva il proprio visto.
Con Decreto del 20.05.2025, il Giudice Istruttore fissava udienza per il 14.10.2025 autorizzando lo scambio di note scritte, all'esito della quale la causa veniva assunta in riserva.
***
Occorre innanzitutto considerare che “La nuova protezione speciale si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D.L. n. 113/2018 convertito con modificazioni nella legge n.
132/2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione è fornita dal consolidato orientamento di questa Corte (Cass., sez. I, 23 febbraio 2018, n. 4455; Cass., SS.UU., 13 novembre 2019, n. 29459;
Cass., sez. I, ordinanza 14 agosto 2020, n. 17130; Cass., sez. I, ordinanza 20.01.2020, n. 1104)” (Cass., sez. II, 12 febbraio 2021, n. 3705). La Corte di Cassazione, facendo il punto sulla protezione umanitaria, ora da estendere alla protezione speciale, ha definito i seri motivi umanitari come un catalogo aperto, che consente all'ordinamento italiano (con facoltà riconosciuta dall'ordinamento europeo) di riconoscere allo straniero il diritto a essere accolto sul territorio nazionale, tenuto conto sia del maggior raggio d'azione del diritto di asilo costituzionale definito dall'art. 10, comma 3 Cost. (per chi non ha nel proprio paese l'esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana), che del rispetto del principio del 'non refoulement' consacrato a livello internazionale dall'art. 3
C.E.D.U. e dall'art. 19, comma 2 della Carta di Nizza, (per chi potrebbe essere sottoposto a tortura o a pagina 2 di 5 pene o trattamenti inumani o degradanti), nonché di situazioni di emergenza (i motivi di carattere umanitario) nel paese di origine, di natura transitoria che, a prescindere dalla causa umana o naturale, rendono insostenibile il ritorno del richiedente nel suo Paese, tenuto conto anche della presumibile durata della situazione emergenziale (Cass. Sent. n. 4455/2018).
La possibilità di concedere un permesso umanitario integra in sostanza una clausola di salvaguardia del sistema, idonea a valorizzare particolari condizioni di vulnerabilità dei soggetti richiedenti asilo, passibili di essere aggravate dal respingimento e legate, ad esempio, a motivi di salute
(con rischio di perdita delle opportunità di cura garantite in Italia) o di età, o anche relative all'esposizione personale alla grave instabilità politica e all'insicurezza del Paese di origine (anche se non attraversato da conflitti armati di gravità tale da raggiungere i requisiti cui a cui all'art. 14 lett. c)
d.lgs. 251/2008), ovvero all'insufficiente rispetto dei diritti umani, in condizioni critiche dovute a carestie, disastri naturali o ambientali ecc.. I principi enunciati in sede di legittimità valorizzano quale fattore di vulnerabilità ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, la situazione dello straniero che presenta due condizioni: 1) l'aver fatto un significativo percorso di integrazione sociale, sotto il profilo linguistico, lavorativo, del contesto sociale o familiare nel tempo trascorso dal suo arrivo sul territorio nazionale;
2) l'esposizione, in caso di respingimento, al rischio individuale (tanto più concreto quanto più si è consolidata la rottura col contesto di origine) di essere reimmesso in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a compromettere i suoi diritti fondamentali e inviolabili, quale quello alla salute, alla vita privata e familiare, all'esistenza dignitosa. Dunque, “In base alla normativa del testo unico sull'immigrazione anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. n. 113 del 2018, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la situazione d'integrazione raggiunta in Italia, attribuendo alla condizione del richiedente nel paese di provenienza un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nella società italiana, fermo restando che situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel paese originario possono fondare il diritto alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione in Italia”, poiché “l'integrazione sociale non costituisce una condicio sine qua non della protezione umanitaria, bensì uno dei possibili fatti costitutivi del diritto a tale protezione”;
“qualora poi si accerti che tale livello è stato raggiunto e che il ritorno nel paese d'origine renda probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare tali da recare un
"vulnus" al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, per riconoscere il permesso di pagina 3 di 5 soggiorno” (Sez. Unite n. 24413/2021). Dalla valutazione comparativa di tali due condizioni, correlata alla vicenda personale del richiedente asilo, deve cioè emergere “un'effettiva e incolmabile sproporzione tra i contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che sono presupposto indispensabile per una vita dignitosa”.
Nel caso in esame, dalla documentazione in atti risulta che il percorso lavorativo del ricorrente è costituito da sporadiche esperienze lavorative negli anni 2021, 2022 e 2023 (cfr. documenti allegati al ricorso), con una retribuzione complessivamente non sufficiente a garantirgli un'indipendenza economica.
Non è stato invece documentato alcun rapporto di impiego né alcun percorso di integrazione nel tessuto sociale italiano o l'attivazione di percorsi professionalizzanti successivi al 2023, pertanto non si evince come lo stesso riesca a mantenersi né quali prospettive di vita possa avere nelle attuali condizioni di vita in Italia.
Considerato quanto sopra esposto, si rileva che il richiedente nel corso della sua lunga permanenza sul
T.N. non ha consolidato alcun percorso di inserimento lavorativo meritevole di tutela.
In definitiva, non emergono profili di particolare vulnerabilità legati alla compromissione dei suoi diritti fondamentali e inviolabili, quale quello alla salute, alla vita privata e familiare, all'esistenza dignitosa, in caso di rimpatrio e, dunque, non può ravvisarsi “un'effettiva e incolmabile sproporzione tra i contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che sono presupposto indispensabile per una vita dignitosa”.
Alla luce di quanto sopra il ricorso, pertanto, non merita accoglimento e deve essere rigettato.
Delle spese di lite
La liquidazione degli onorari e delle spese in favore del difensore della parte che ha richiesto l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato dovrà avvenire seguendo il procedimento di cui all'art. 82 DPR 115/2002 e il giudice del procedimento provvederà alla liquidazione con separato decreto all'esito del deposito della delibera di ammissione. Per quanto concerne il regolamento delle spese di lite, esse non possono seguire il principio di soccombenza perché il ricorrente vittorioso in giudizio è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato e la condanna di un'amministrazione dello Stato a pagare un'altra amministrazione dello Stato quando la prima soccombe con una parte privata ammessa non sarebbe eseguibile (vedi in ultimo Cass. S.U. n. 24413\2021, oltre Cass. Ord. 30876\2018 e prima ancora Cass. Sent. n. 18583\2012)
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 281 terdecies e 281 sexies, 275 bis c.p.c.;
pagina 4 di 5 definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta il ricorso
2. Compensa le spese di lite;
PROVVEDE con separato decreto ai sensi dell'art. 82 e dell'art. 83, comma 3 bis, d.p.r. 115/2002 alla liquidazione del compenso al difensore.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 15.10.2025 su relazione del giudice Dr. Roberto Monteverde
Si comunichi.
Firenze, 25 ottobre 2025
Il Presidente
dott. Roberto Monteverde
Il Presidente dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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