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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 21/11/2025, n. 1627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1627 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Cagliari Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del
Lavoro Dott. Giuseppe AMOROSO, all'esito dell'udienza del 18.11.2025,
sostituita interamente dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., in data
21.11.2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.3676 del ruolo generale per l'anno 2024, promossa da:
(c.f. ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
ed ivi residente, via Vico Nuoro n. 4, ed elettivamente domiciliata presso gli indirizzi pec ( e degli Avv.ti Email_1 Email_2
LI IN e MA SC che la rappresentano e difendono in forza di procura speciale allegata al ricorso introduttivo;
ricorrente
contro
(c.f. , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del Ministro pro tempore;
(c.f. Controparte_2
), in persona del legale rappresentate pro tempore, P.IVA_2
(c.f. Controparte_3
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2
pagina 1 convenuti contumaci
CONCLUSIONI
Nell'interesse della ricorrente:
“1)- accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente ad usufruire del
beneficio economico di € 500,00 annui (per un totale quindi di euro 2.000,00),
tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale
docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici
2024/2025, 2023/2024, 2021/2022 e 2019/2020 e, conseguentemente, condannare
il al riconoscimento del beneficio stesso, Controparte_1
così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo
indeterminato per il suddetto anno scolastico oltre al pagamento della maggior
somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi dall'art. 16, sesto
comma L. n. 412/1991, richiamato dall'art. 22, comma 36, della L. n. 724/1994,
con decorrenza dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;
2)- in alternativa e qualora la lavoratrice al momento della pronuncia giudiziale
sia fuoriuscita dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio
di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, previo
accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del
beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della
Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2024/2025, 2023/2024, 2021/2022 e
2019/2020, condannare il al pagamento Controparte_1
della somma di € 2.000,00 o di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia a
titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c, oltre al pagamento della
maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi dall'art.
16, sesto comma L. n. 412/1991, richiamato dall'art. 22, comma 36, della L. n.
pagina 2 724/1994, con decorrenza dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta
attribuzione;
3)- condannare infine, il resistente al pagamento delle spese e CP_1
competenze del giudizio, da liquidarsi in favore dei sottoscritti procuratori che
dichiarano di aver anticipato le prime e di non aver riscosso le seconde, da
maggiorare ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 4, co.1 bis del d.m.
n. 55/2014 (essendo l'atto redatto con tecniche informatiche idonee ad
agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, consentendo la
ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la
navigazione all'interno dell'atto)”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto ricorso davanti all'Intestato Tribunale nei confronti Parte_1
del al fine di domandare la Controparte_1
condanna di qeust'ultimo all'erogazione della somma di euro 500,00 annui di cui all'art. 1, comma 121°, l. 13.07.2015, n. 107, per gli anni scolastici 2019/2020,
2021/2022, 2023/2024 e 2024/2025.
2. In particolare, la ricorrente ha esposto:
− di essere attualmente docente di scuola secondaria di secondo grado presso l'I.I.S
“L.Einaudi” di Senorbì (circostanza dedotta e documentata dal contratto individuale depositato nelle note in sostituzione d'udienza, depositate il
18.11.2025);
− di aver prestato servizio in qualità di docente a tempo determinato alle dipendenze del convenuto negli anni scolastici 2019/2020, 2021/2022, CP_1
2022/2023, 2023/2024 (annualità in parte diverse rispetto a quelle oggetto delle conclusioni rassegnate in atti: 2019/2020, 2021/2022, 2023/2024 e 2024/2025);
pagina 3 − che per i suindicati anni scolastici non era stata riconosciuta beneficiaria della c.d.
Carta elettronica, del valore di euro 500,00 per ciascun anno scolastico, che consente agli insegnanti di ruolo di ricevere e utilizzare tale importo in prodotti e servizi correlati o propedeutici alla loro formazione professionale e all'accrescimento della propria cultura in generale;
− che la normativa che disciplina la Carta del docente doveva essere ritenuta illegittima nella parte in cui esclude i docenti non di ruolo dall'erogazione della c.d. Carta del docente, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost.
3. Il convenuto , pur avendo ricevuto regolarmente la notifica CP_1
dell'atto introduttivo, non si è costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace.
4. La causa è stata istruita con sole produzioni documentali ed è stata tenuta a decisione sulle istanze formulate.
5. La domanda proposta dalla ricorrente è fondata e deve essere accolta per quanto in ragione.
6. In via preliminare, in rito, deve esser dichiarata la mancanza di legitimatio ad
processum in capo all' Controparte_2
e all'
[...] Controparte_3
Da tale accertamento consegue l'inammissibilità della domanda avanzata dal ricorrente nei confronti dei suddetti uffici.
7. Nel merito, in diritto, occorre premettere come certamente la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato non possa rappresentare di per sé solo motivo per escludere i docenti precari, assunti con contratto di lavoro temporaneo al fine di prestare supplenza, dal godimento del beneficio in oggetto.
Una simile esclusione, in effetti sancita dalla legge, opererebbe quale atto discriminatorio e, come tale, in contrasto con il principio di non discriminazione
pagina 4 sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato adottato con la direttiva n. 1999/70/CE.
Giova ricordare, al riguardo, che la Corte di Giustizia, con pronuncia interpretativa del diritto comunitario, vincolante per il Giudice nazionale, ha stabilito che le prescrizioni enunciate nel menzionato accordo quadro sono applicabili anche ai contratti e ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e con altri enti del settore pubblico.
La Corte di Giustizia ha chiarito che, conformemente all'articolo 1, comma 121°,
della legge n. 107/2015 cit., il bonus è versato al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il
, e di valorizzarne le competenze professionali e che, inoltre, CP_1
dall'adozione del d.l. 08.04.2020, n. 22, il versamento di detta indennità è stato finalizzato a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti CP_1
professionali a distanza.
Nella stessa sede, il Giudice comunitario ha sottolineato che il bonus docenti deve essere considerato come rientrante tra le condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro e che, pertanto, spetta al Giudice del rinvio, che è il solo competente a valutare i fatti, stabilire se il richiedente il beneficio, allorché era alle dipendenze del con contratti di lavoro a CP_1
tempo determinato, si trovasse in una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo (ordinanza della Corte di Giustizia emessa nella causa C-451/21).
8. Sul punto, anche il più recente orientamento della Corte di Cassazione ha sancito la diretta applicabilità delle clausole della direttiva n. 1999/70/CE del
pagina 5 Consiglio, con conseguente obbligo in capo al Giudice nazionale, allorquando debba decidere di controversie tra amministrazione e propri dipendenti, di non applicazione della normativa interna incompatibile (ex multis, Cass. civ., sez. L,
06.03.2020 n. 6441).
Orbene, alla luce di quanto appena sopra espresso è ben possibile affermare, in capo alla ricorrente, in linea di principio, il diritto a beneficiare della Carta
elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, sul presupposto della non applicazione, da parte di questo Giudice, della norma nazionale (nel caso di specie l'art. 1, comma 121°, l. 13.07.2015, n. 107, nella parte in cui fa riferimento al solo docente di ruolo), perché incoerente rispetto alle regole dettate dal diritto comunitario, in forza del principio di primauté del diritto eurounitario.
Posto quanto sopra, è opportuno stabilire se, nel caso concreto, la ricorrente si trovasse, nei periodi dalla stessa indicati, in una condizione assimilabile, tale da non giustificare un trattamento difforme, a quella dei lavoratori a tempo indeterminato a essi comparabili.
Dal mero raffronto tra le mansioni e le funzioni assegnate al docente a termine e a quello a tempo indeterminato, non è rinvenibile alcuna diversificazione tra le due figure, di modo che non vi è dubbio alcuno che il docente a tempo determinato trovi nel docente a tempo indeterminato il lavoratore ad esso astrattamente comparabile.
D'altronde, è lo stesso che, tanto nel presente giudizio quanto CP_1
nell'ambito del giudizio a quo in cui era stata pronunciata l'ordinanza resa dalla
Corte di Giustizia nella causa C-451/21, non ha contestato l'equiparabilità tra i docenti con differente durata di contratto di lavoro.
Ebbene, una simile perfetta equiparazione, tale da non tollerare trattamento diversificato, è possibile in ragione dell'obiettivo formativo del bonus di cui si discute solo con riferimento ai lavoratori a termine che, in ragione delle
pagina 6 caratteristiche del rapporto di lavoro per come in concreto dipanatosi nel corso dell'anno scolastico, abbiano garantito una certa stabilità e continuità di rapporto e, quindi, abbiano con stabilità e continuità erogato l'insegnamento agli studenti loro assegnati.
Deve, infatti, essere rilevato come l'impiego (la destinazione) di risorse in formazione del personale rappresenti per il datore di lavoro un vero e proprio investimento e, come tale, presupponga un ritorno che, nel caso di specie, non è
certo economico bensì in mera qualità della prestazione resa.
Tale investimento, pertanto, è giustificato nel solo caso in cui il lavoratore garantisca quella stabilità di rapporto che porti a far presumere che della spesa in formazione fatta in favore dal docente il datore di lavoro, il MINISTERO, possa trarre un vantaggio immediato (tanto che la somma messa a disposizione deve essere spesa entro la tempistica circoscritta dei summenzionati 24 mesi) e sostanziale, in termini di qualità dell'insegnamento.
Occorre, oltre a ciò, senz'altro richiamare i più recenti principi espressi dalla della
Corte di Cassazione sulla questione oggetto del presente giudizio, la quale, preso le mosse dal nesso, evincibile dalla norma istitutiva della Carta docente, tra il sostegno economico alla formazione e la didattica e muovendosi lungo i concetti propri della Corte di Giustizia europea, ha affermato, in primo luogo, che “sono
proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno
alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato
temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti,
allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile,
devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”.
In secondo luogo, la Corte di legittimità in tale occasione ha evidenziato la necessità di rimuovere la discriminazione subita dagli insegnanti a tempo determinato, riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto
pagina 7 previsto per il docente di ruolo agli insegnanti incaricati di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica e ha concluso nel senso che l'art. 1, comma 121°, l. n. 107/2015 cit. si pone in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta
Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche.
In particolare, la Suprema Corte ha precisato che “La Carta Docente di cui all'art.
1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi
annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi
per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai
sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi
l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
”. CP_1
Infine, la Corte ha enunciato due ulteriori principi, distinguendo tra i docenti che
“al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema
delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze,
incaricati di una supplenza o transitati in ruolo”, a cui “spetta l'adempimento in
forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema
proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o
rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data
del diritto all'accredito alla concreta attribuzione” e i docenti che, invece, al momento della pronuncia giudiziale, “siano fuoriusciti dal sistema delle docenze
scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle
graduatorie per le supplenze”, a cui “spetta il risarcimento, per i danni che siano
da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la
liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più
pagina 8 adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra
cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è
funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della
Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio” (Cass. civ.,
Sez. L., 27.10.2023, n. 4090).
Dal principio da ultimo espresso, discende che le diverse azioni sono anche sottoposte a differenti termini di prescrizione, in quanto l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1° e 2°, l. n.
124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore,
dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
invece, la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale e il termine decorre, per i docenti già
transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
9. Nella vicenda scrutinata, alla luce dello stato matricolare e dei contratti individuali allegati al ricorso, la ricorrente ha espletato incarichi di docenza come insegnante di scuola secondaria di secondo grado con supplenze brevi, saltuarie e continuative per l'anno scolastico 2019/2020 e fino al termine delle attività
didattiche (30 giugno) per gli anni scolastici 2021/2022, 2023/2024 e 2024/2025
Relativamente all'annualità 2022/2023 non è stata formulata, in sede di conclusioni, un'espressa domanda di attribuzione della Carta docente, con la conseguenza che nulla dovrà disporsi al riguardo (in virtù dell'applicazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato).
pagina 9 La ricorrente rientra nel novero dei docenti che hanno svolto supplenze fino al termine delle attività didattiche per gli anni scolastici 2021/2022, 2023/2024 e
2024/2025 e che a oggi sono insegnanti dipendenti del in tale CP_1
situazione, il mancato riconoscimento della Carta docente determinerebbe una disparità di trattamento rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato la cui situazione è comparabile, senza che si ravvisino ragioni oggettive atte a giustificare tale disparità di trattamento, non potendosi sostenere, come si è visto,
sostanziali diversità quanto al diritto – dovere di formazione dei docenti a tempo determinato rispetto al personale di ruolo.
10. Con riferimento all'annualità 2019/2020 è opportuno precisare che, pur avendo la ricorrente svolto plurime docenze con una durata più contenuta sussiste,
comunque, il diritto all'ottenimento della c.d. Carta docente, atteso che, come già
osservato, anche in presenza di un incarico meno esteso nel tempo rimangono impregiudicate le esigenze di formazione del docente anche attraverso l'ausilio dei benefici ricollegati alla c.d. Carta docente.
Sul punto, è sufficiente richiamare il contenuto della clausola 4 dell'accordo quadro (Direttiva 1999/70/CE) la quale prevede che “i lavoratori a tempo
determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a
tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto
di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Si tratta di ragioni che non sussistono nel caso della ricorrente, in quanto ha svolto l'incarico per un arco temporale apprezzabile e, come tale sufficiente a garantire la necessità di procedere ad un costante aggiornamento professionale, ratio alla base dell'erogazione del beneficio oggetto del presente giudizio.
11. Con specifico riferimento all'annualità 2024/2025, la ricorrente non rientra nel novero dei docenti che avrebbero potuto autonomamente richiedere la Carta
docente avendo espletato l'incarico di docenza fino al 30.06.2025.
pagina 10 La procedura per richiedere il bonus, infatti, secondo le modalità previste dal comunicato 24.06.2025 sul sito istituzionale del , era estesa solo ai docenti CP_4
che risultavano titolari di un incarico di docenza fino al 31.08.2025.
Nello specifico, il comunicato 24.06.2025 del precisa che: “con le CP_4
modifiche introdotte dal decreto-legge numero 45 del 7 aprile 2025, contenente
“Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano
nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026”, la
Carta del docente è stata estesa, per l'anno scolastico 2024/2025, anche ai
docenti con contratto a tempo determinato annuale per un importo pari a 500
euro. A partire da oggi, martedì 24 giugno 2025, saranno quindi aperte le
funzioni di accesso alla piattaforma Carta del docente al personale docente con
contratto a termine fino al 31/08/2025” (https://mim.gov.it/web/guest/-/carta-del-
docente-al-via-l-accreditamento-per-i-docenti-con-contratto-a-tempo-determinato-
: sull'accesso diretto del Giudice Email_3
ai documenti tratti da siti istituzionali di enti pubblici, cfr. Cass. civ., Sez. L,
28.08.2014, n. 18418 e Cass. civ., Sez. III, 26.08.2020, ord. n. 17810).
Per tale ragione, il mancato riconoscimento della Carta docente per l'anno
2024/2025 determinerebbe una disparità di trattamento sia rispetto ai docenti assunti con contratto a tempo determinato fino al 31 agosto per l'annualità
2024/2025, sia rispetto a quelli assunti con contratto a tempo indeterminato e che abbiano prestato servizio nella medesima annualità: non è possibile ravvisare,
infatti, alcuna ragione oggettiva idonea a giustificare una disparità di trattamento,
non potendosi sostenere, come si è visto, sostanziali diversità quanto al diritto -
dovere di formazione dei docenti a tempo determinato rispetto al personale di ruolo.
12. Alla luce di quanto sopra, pertanto il Controparte_1
deve essere condannato a costituire in favore della parte ricorrente,
[...]
pagina 11 con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8, DPCM 28.11.2016
(GU n. 281 del 01.12.2016) ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta
elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, comma 121°, l. 13.07.2015, n.
107, con accredito sulla stessa del detto bonus e, quindi, della somma pari a complessivi euro 2.000,00, somma di cui la parte ricorrente potrà/dovrà fruire, per le finalità formative di cui all'art. 1, comma 121°, l. 13.07.2015, n. 107, non oltre il 24° mese decorrente dalla data di sua costituzione.
13. In virtù del criterio di soccombenza, quindi, il convenuto deve CP_1
essere condannato a rifondere la ricorrente delle spese del presente giudizio, che si liquidano in dispositivo e che, in ragione della speciale semplicità della questione,
possono essere fissate al di sotto dei minimi tariffari pur in considerazione della presenza di tutte le fasi del giudizio ad esclusione di quella istruttoria (che non ha avuto luogo) e considerata la indiscussa natura seriale della controversia.
Giova rammentare che, secondo l'orientamento costante della Corte Suprema, “In
tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014,
non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i
parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in
giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento
e individuano la misura economica "standard" del valore della prestazione
professionale; pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione
del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi”
(Cass. civ., Sez. VI, 01.06.2020, n. 10343; Cass. civ., Sez. III, 23.04.2020, ord. n.
8146).
Deve pure applicarsi l'aumento del 5% ai sensi dell'art. 4, comma 1°-bis, D.M.
55/2014, aumento che si reputa equo in ragione della semplicità e serialità
dell'atto predisposto.
pagina 12 Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei Difensori, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., essendo agli atti la relativa dichiarazione.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. accoglie la domanda proposta dalla ricorrente esclusivamente nei confronti del
; Controparte_1
2. condanna il , in persona del Controparte_1
pro tempore, a erogare, in favore di , la Carta elettronica CP_5 Parte_1
per l'aggiornamento e la formazione di cui all'art. 1, comma 121°, l. 13.07.2015,
n. 107, con accredito dell'importo complessivo di euro 2.000,00 (euro 500,00 per ciascun anno scolastico) per gli anni scolastici 2019/2020, 2021/2022, 2023/2024
e 2024/2025;
3. condanna il , in persona del Controparte_1
pro tempore, a rifondere delle spese del presente giudizio, CP_5 Parte_1
che liquida in complessivi euro 1.130,50, di cui euro 49,00 per spese e euro
1.081,50 (complessivo di maggiorazione al 5% come da motivazione) per compensi di Avvocato, oltre a spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., da corrispondersi direttamente in favore degli Avv.ti LI IN e MA
SC, dichiaratisi antistatari.
Cagliari, 21.11.2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe AMOROSO
pagina 13