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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 16/01/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15288/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Marco D'Orazi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15288/2022
promossa da:
pagina 1 di 10 (C.F. ), con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. MIMMI MAURIZIO, elettivamente domiciliato in STRADA MAGGIORE N. 70 40125
BOLOGNA, presso il difensore avv. MIMMI MAURIZIO
ATTORE/I
contro
(C.F. ), con il CP_1 C.F._2
patrocinio dell'avv. MARTELLACCI DANIELE e dell'avv.
CANTELLI SIMONE ( VIA G. C.F._3
MATTEOTTI N. 154 40014 CREVALCORE;
, elettivamente domiciliato in V. G. MATTEOTTI N. 154 40014
CREVALCORE, presso il difensore avv. MARTELLACCI
DANIELE
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come alla udienza del giorno 24
ottobre 2024. Tali conclusioni sono richiamate e sono da pagina 2 di 10 ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
Pertanto, anche se non ritrascritte, tali conclusioni sono da intendersi qui richiamate e parte di questa sentenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Lo svolgimento del processo non è più elemento indefettibile del provvedimento di sentenza. Ciò alla luce della novellazione dell'articolo 132 c.p.c., che consente anche la integrale omissione dello svolgimento del processo.
Pertanto, esso potrebbe essere integralmente omesso. Viene
limitato a quanto segue;
per il resto con rinvio ad atti e documenti di causa.
L'attore signor conveniva il signor Pt_1 CP_1
Affermava di essere acquirente di immobile;
in atto di vendita era indicato che il venditore consegnava la CP_1
certificazione di regolarità impiantistica elettrica. In citazione,
il affermava di essersi avveduto che tale certificato non Pt_1
riguardava le singole unità immobiliare ma il condominio.
pagina 3 di 10 Per tale ragione, chiedeva che il fosse condannato a CP_1
pagare il costo della redazione della certificazione;
ovvero a consegnarla.
Oltre al risarcimento danni, espressamente richiesti dal , Pt_1
quali eventuali danni ulteriori.
Si costituiva il signor CP_1
Chiedeva il rigetto delle domande avversarie.
In particolare, in relazione alla prima dichiarazione consegnata,
affermava come essa si riferiva anche ai singoli appartamenti.
Unica irregolarità consisteva nel fatto che tale documento faceva riferimento alla legge 46 del 1990, dunque per i riferimenti normativi non era corretta.
In ragione di tale irregolarità – così la comparsa di costituzione e risposta a pagina 4 – veniva redatta altra certificazione,
consegnata all'attore (pg. 5).
La comparsa aggiungeva che l'attore aveva contestato la Pt_1
veridicità di tale seconda certificazione;
essa avrebbe certificato pagina 4 di 10 la presenza di un sopralluogo, mai avvenuto ad opera del tecnico.
La causa vedeva lo svolgimento di alcune udienze.
Alla udienza indicata sopra, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In generale
La domanda non è fondata.
I fatti
Il primo certificato fu consegnato e riguardava, nella intitolazione, le parti comuni. Vi era poi un riferimento anche ai singoli appartamenti (alla quarta pagina complessiva e non alla seconda pagina, come afferma parte convenuta). Non vi è
dubbio che tale certificazione avesse due profili di ambiguità,
cioè il riferimento a normativa non più vigente, nonché la intitolazione, che sembrava riferirsi alle sole parti comuni.
La parte convenuta dichiara – senza contestazioni dell'attore –
di avere poi consegnato una certificazione (documento 4), che pagina 5 di 10 eliminava da un canto la ambiguità lessicale sul riferimento a parti comuni o all'immobile; d'altro canto, riferiva la certificazione alla corretta normativa del 2008.
Tale consegna non è contestata. E' contestato da parte attrice che sia avvenuto il sopralluogo ivi previsto.
La parte convenuta è afasica sulla data, nella quale fu consegnata questa seconda certificazione:
“diffida” avanzata dal signor , veniva Parte_1
richiesta dal signor una nuova certificazione alla CP_1 Pt_2
la quale provvedeva a rilasciare ai sensi della nuova normativa tale
documento, che l'odierno convenuto consegnava all'attore>>.
Non è indicata la data di tale consegna.
E' l'attore che non nega tale consegna e la colloca nell'agosto
2020.
Questi i fatti, ricostruiti sia pure con una certa difficoltà.
La valutazione dei fatti
Dati tali fatti, la domanda attorea non è fondata.
pagina 6 di 10 Infatti, in un primo momento, il venditore consegna una certificazione che, per ammissione della stessa difesa del venditore, riporta norme non vigenti;
inoltre, dal punto di vista lessicale, è quanto meno ambigua.
Si tratta di un inadempimento del signor CP_1
Tuttavia, non è richiesta la risoluzione da parte dell'attore e, se richiesta, non supererebbe il limite dell'articolo 1455 c.c.,
trattandosi di inadempimento bagatellare.
Sono chiesti i danni.
I danni spetterebbero (articolo 1218 c.c.), essendo presente tale inadempimento, pur bagatellare.
Tuttavia, si avrebbero danni se l'attore fosse stato costretto a rifare la certificazione.
In realtà, parte convenuta ha poi consegnato (data non specificata dal convenuto ma è l'attore ad ammettere che ciò
sia avvenuto prima della instaurazione della causa) la certificazione.
pagina 7 di 10 Rispetto ad essa, l'unica difesa dell'attore è che essa sia falsa,
poiché il tecnico non avrebbe fatto il sopralluogo.
Tale difesa è però priva di consistenza.
Non spetta infatti al signor verificare la veridicità della Pt_1
certificazione, quasi egli fosse peritus peritorum. O, per meglio dire, il aveva la obbligazione di consegnare una CP_1
certificazione di un tecnico, il che è avvenuto; quindi, sia pur tardivamente, ha adempiuto. In tal modo, ha eliminato ogni possibile danno, nascente dal prisco inadempimento (quello dovuto alla consegna di un certificato con norme obsolete).
Quindi, l'inadempimento è solo temporale, poiché seguito da un adempimento tardivo, che ha eliso i danni.
Se il certificato è falso, l'attore potrà dolersi con il tecnico;
potranno sorgere responsabilità in caso di sinistro.
L'adempimento (pur tardivo) è avvenuto.
Poiché la domanda è di danni e questi non emergono, essa va respinta.
Le spese di lite
pagina 8 di 10 Le spese possono compensarsi per un mezzo.
Infatti, pur soccombente l'attore, non può negarsi che in una prima fase vi sia stato inadempimento del La CP_1
singolarità della vicenda è sicuramente inquadrabile nelle ragioni di cui a C. costit. 77 del 2018. La compensazione non può essere integrale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 15288/2022;
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
dispone:
1. RESPINGE la domanda attorea.
2. DISPONE la compensazione delle spese per metà.
3. CONDANNA parte attrice al pagamento di un mezzo delle spese di lite;
spese di lite che si liquidano nell'intero
(dunque, dovuto un mezzo di quanto in appresso) in: euro
5.000,00 per compensi;
euro 750,00 per spese generali.
pagina 9 di 10 Infine, Cassa professionale ed IVA, come per legge.
Sì deciso in Bologna nella residenza del Tribunale alla via
Farini numero 1, il giorno 15 gennaio 2025
Il giudice dott. Marco D'Orazi
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Marco D'Orazi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15288/2022
promossa da:
pagina 1 di 10 (C.F. ), con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. MIMMI MAURIZIO, elettivamente domiciliato in STRADA MAGGIORE N. 70 40125
BOLOGNA, presso il difensore avv. MIMMI MAURIZIO
ATTORE/I
contro
(C.F. ), con il CP_1 C.F._2
patrocinio dell'avv. MARTELLACCI DANIELE e dell'avv.
CANTELLI SIMONE ( VIA G. C.F._3
MATTEOTTI N. 154 40014 CREVALCORE;
, elettivamente domiciliato in V. G. MATTEOTTI N. 154 40014
CREVALCORE, presso il difensore avv. MARTELLACCI
DANIELE
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come alla udienza del giorno 24
ottobre 2024. Tali conclusioni sono richiamate e sono da pagina 2 di 10 ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
Pertanto, anche se non ritrascritte, tali conclusioni sono da intendersi qui richiamate e parte di questa sentenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Lo svolgimento del processo non è più elemento indefettibile del provvedimento di sentenza. Ciò alla luce della novellazione dell'articolo 132 c.p.c., che consente anche la integrale omissione dello svolgimento del processo.
Pertanto, esso potrebbe essere integralmente omesso. Viene
limitato a quanto segue;
per il resto con rinvio ad atti e documenti di causa.
L'attore signor conveniva il signor Pt_1 CP_1
Affermava di essere acquirente di immobile;
in atto di vendita era indicato che il venditore consegnava la CP_1
certificazione di regolarità impiantistica elettrica. In citazione,
il affermava di essersi avveduto che tale certificato non Pt_1
riguardava le singole unità immobiliare ma il condominio.
pagina 3 di 10 Per tale ragione, chiedeva che il fosse condannato a CP_1
pagare il costo della redazione della certificazione;
ovvero a consegnarla.
Oltre al risarcimento danni, espressamente richiesti dal , Pt_1
quali eventuali danni ulteriori.
Si costituiva il signor CP_1
Chiedeva il rigetto delle domande avversarie.
In particolare, in relazione alla prima dichiarazione consegnata,
affermava come essa si riferiva anche ai singoli appartamenti.
Unica irregolarità consisteva nel fatto che tale documento faceva riferimento alla legge 46 del 1990, dunque per i riferimenti normativi non era corretta.
In ragione di tale irregolarità – così la comparsa di costituzione e risposta a pagina 4 – veniva redatta altra certificazione,
consegnata all'attore (pg. 5).
La comparsa aggiungeva che l'attore aveva contestato la Pt_1
veridicità di tale seconda certificazione;
essa avrebbe certificato pagina 4 di 10 la presenza di un sopralluogo, mai avvenuto ad opera del tecnico.
La causa vedeva lo svolgimento di alcune udienze.
Alla udienza indicata sopra, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In generale
La domanda non è fondata.
I fatti
Il primo certificato fu consegnato e riguardava, nella intitolazione, le parti comuni. Vi era poi un riferimento anche ai singoli appartamenti (alla quarta pagina complessiva e non alla seconda pagina, come afferma parte convenuta). Non vi è
dubbio che tale certificazione avesse due profili di ambiguità,
cioè il riferimento a normativa non più vigente, nonché la intitolazione, che sembrava riferirsi alle sole parti comuni.
La parte convenuta dichiara – senza contestazioni dell'attore –
di avere poi consegnato una certificazione (documento 4), che pagina 5 di 10 eliminava da un canto la ambiguità lessicale sul riferimento a parti comuni o all'immobile; d'altro canto, riferiva la certificazione alla corretta normativa del 2008.
Tale consegna non è contestata. E' contestato da parte attrice che sia avvenuto il sopralluogo ivi previsto.
La parte convenuta è afasica sulla data, nella quale fu consegnata questa seconda certificazione:
“diffida” avanzata dal signor , veniva Parte_1
richiesta dal signor una nuova certificazione alla CP_1 Pt_2
la quale provvedeva a rilasciare ai sensi della nuova normativa tale
documento, che l'odierno convenuto consegnava all'attore>>.
Non è indicata la data di tale consegna.
E' l'attore che non nega tale consegna e la colloca nell'agosto
2020.
Questi i fatti, ricostruiti sia pure con una certa difficoltà.
La valutazione dei fatti
Dati tali fatti, la domanda attorea non è fondata.
pagina 6 di 10 Infatti, in un primo momento, il venditore consegna una certificazione che, per ammissione della stessa difesa del venditore, riporta norme non vigenti;
inoltre, dal punto di vista lessicale, è quanto meno ambigua.
Si tratta di un inadempimento del signor CP_1
Tuttavia, non è richiesta la risoluzione da parte dell'attore e, se richiesta, non supererebbe il limite dell'articolo 1455 c.c.,
trattandosi di inadempimento bagatellare.
Sono chiesti i danni.
I danni spetterebbero (articolo 1218 c.c.), essendo presente tale inadempimento, pur bagatellare.
Tuttavia, si avrebbero danni se l'attore fosse stato costretto a rifare la certificazione.
In realtà, parte convenuta ha poi consegnato (data non specificata dal convenuto ma è l'attore ad ammettere che ciò
sia avvenuto prima della instaurazione della causa) la certificazione.
pagina 7 di 10 Rispetto ad essa, l'unica difesa dell'attore è che essa sia falsa,
poiché il tecnico non avrebbe fatto il sopralluogo.
Tale difesa è però priva di consistenza.
Non spetta infatti al signor verificare la veridicità della Pt_1
certificazione, quasi egli fosse peritus peritorum. O, per meglio dire, il aveva la obbligazione di consegnare una CP_1
certificazione di un tecnico, il che è avvenuto; quindi, sia pur tardivamente, ha adempiuto. In tal modo, ha eliminato ogni possibile danno, nascente dal prisco inadempimento (quello dovuto alla consegna di un certificato con norme obsolete).
Quindi, l'inadempimento è solo temporale, poiché seguito da un adempimento tardivo, che ha eliso i danni.
Se il certificato è falso, l'attore potrà dolersi con il tecnico;
potranno sorgere responsabilità in caso di sinistro.
L'adempimento (pur tardivo) è avvenuto.
Poiché la domanda è di danni e questi non emergono, essa va respinta.
Le spese di lite
pagina 8 di 10 Le spese possono compensarsi per un mezzo.
Infatti, pur soccombente l'attore, non può negarsi che in una prima fase vi sia stato inadempimento del La CP_1
singolarità della vicenda è sicuramente inquadrabile nelle ragioni di cui a C. costit. 77 del 2018. La compensazione non può essere integrale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 15288/2022;
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
dispone:
1. RESPINGE la domanda attorea.
2. DISPONE la compensazione delle spese per metà.
3. CONDANNA parte attrice al pagamento di un mezzo delle spese di lite;
spese di lite che si liquidano nell'intero
(dunque, dovuto un mezzo di quanto in appresso) in: euro
5.000,00 per compensi;
euro 750,00 per spese generali.
pagina 9 di 10 Infine, Cassa professionale ed IVA, come per legge.
Sì deciso in Bologna nella residenza del Tribunale alla via
Farini numero 1, il giorno 15 gennaio 2025
Il giudice dott. Marco D'Orazi
pagina 10 di 10