Articolo 56 della Legge 25 luglio 1941, n. 934
Articolo 55Articolo 57
Versione
27 settembre 1941
Art. 56.

In tutti i casi in cui, nei riguardi del personale passato dal servizio dello Stato a quello degli Enti di cui agli articoli 5 e 7 del presente Ordinamento, o viceversa, il Testo unico 21 febbraio 1895, n. 70 , e sue modificazioni o leggi speciali, stabiliscono la, valutazione cumulativa dei servizi resi allo Stato con quelli prestati alla dipendenza degli Enti, la liquidazione degli assegni e' fatta dallo Stato.

Per il personale predetto, nel computo del servizio utile, si tiene conto di tutti i servizi utili a pensione prestati allo Stato e agli Enti, da valutarsi rispettivamente con le norme riguardanti il personale dello Stato e con quelle della Cassa di previdenza, nonche', nei casi previsti dall'art. 54, degli altri periodi valutabili secondo le disposizioni dei singoli Istituti di previdenza.

Le quote di indennita' o di pensione a carico della Cassa di previdenza, degli Enti e degli altri Istituti di previdenza, in corrispondenza dei servizi o periodi rispettivamente valutati, si determinano con le norme stabilite dal presente Ordinamento, in ragione dell'assegno calcolato in base al servizio complessivo, considerando il servizio reso allo Stato come prestato presso Enti con regolamento speciale di pensione. In tale determinazione, per i servizi di Stato cui non corrisponda retribuzione pensionabile effettiva o virtuale, si tiene conto di quella goduta immediatamente prima di tali servizi, o, in mancanza, di quella immediatamente successiva.

Nei casi in cui, secondo le disposizioni citate nel precedente comma primo, la indennita' o la pensione complessiva debba determinarsi con le norme applicabili per i dipendenti statali, lo Stato corrisponde a suo carico la differenza tra l'assegno dovuto e la quota dell'assegno di uguale natura a carico della Cassa di previdenza. Tale quota viene valutata secondo il comma precedente ed aumentata eventualmente delle quote a carico degli Enti e degli altri Istiluti di previdenza. L'assegno dovuto non puo' essere minore della somma delle quote a carico della Cassa, degli Enti e degli altri Istituti di previdenza.

Nei casi in cui la indennita' o la pensione complessiva debba invece costituirsi con la riunione delle singole quote, la parte a carico della Cassa si aggiunge alle quote relative ai servizi di Stato ed a quelle eventualmente a carico degli Enti e degli altri Istituti di previdenza.

Le maggiori quote della indennita' o della pensione, dipendenti da aumenti di favore riconosciuti dalle disposizioni relative agli impiegati dello Stato, resta in tutti i casi a intero carico dello Stato tali aumenti di favore non si valutano agli effetti del raggiungimento del periodo minimo per il diritto ad indennita' o pensione, ne' agli effetti del terzo comma del presente articolo.

Ferma in ogni caso, la quota a carico dello Stato stabilita secondo le disposizioni del presente articolo, la natura - pensione o indennita' - dell'assegno complessivamente dovuto e delle relative quote a carico della Cassa, degli Istituti diprevidenza e degli Enti e' determinata dalle norme riguardanti i dipendenti statali o da quelle relative agli iscritti alla Cassa, a seconda che la cessazione dal servizio sia avvenuta alla dipendenza dello Stato o a quella degli Enti. La quota di indennita' a carico dello Stato, per la quale la Cassa di previdenza ha diritto di rivalsa a norma dell'ultimo comma del presente articolo nei casi in cui dalla Cassa sia dovuta invece una pensione, viene trasformata in quota di pensione - da aggiungersi a quella della Cassa, degli altri Istituti di previdenza e degli Enti - in base alle tabelle di cui al precedente art. 52, lettera b). Nei casi in cui dallo Stato sia dovuta una pensione, mentre, secondo le disposizioni del presente Ordinamento, dalla Cassa di previdenza sia dovuta invece una indennita', la Cassa versa allo Stato la quota a suo carico, determinata con le norme del terzo comma del presente articolo, ed aumentata eventualmente delle quote a carico degli Enti e degli altri Istituti di previdenza.

La quota dovuta dallo Stato e' a carico del Ministero alle cui dipendenze e' stato reso l'ultimo servizio statale.

Il pagamento e' integralmente effettuato dalla Cassa di previdenza per gli assegni diretti ed indiretti relativi ai titolari che alla data di cessazione definitiva del rapporto di servizio erano alle dipendenze degli Enti e alle loro famiglie, salvo rivalsa della quota a carico dello Stato, nonche' di quelle a carico degli Enti con le norme stabilite per l'esazione dei contributi. Per i titolari che alla data di cessazione definitiva erano in servizio statale il pagamento e' integralmente effettuato dallo Stato, salvo rivalsa delle quote a carico della Cassa e degli Enti.


Entrata in vigore il 27 settembre 1941