Sentenza 11 novembre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 11/11/2003, n. 16923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16923 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2003 |
Testo completo
4 7 .3 N ) E , E 1 N 9 IO C 9 1 A Z - A P 1 R I 1 T - D 1 IS REPUB LIC1 6 9 2 3 /03 2 G E . E L C R I ½ D A 3 D U E I E 0 T G IN NOME EL PO LO ITA], AN 4 N E . E T ES N T . T R LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE A S I Oggetto ( 1 6 023 / 03 SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri N. 19780/00 Dott. Antonio Consigliere Dott. Vincenzo PROTO 34678VITRONE Cron. - Consigliere Dott. Ugo Consigliere Rep. Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Ud. 28/04/03FITTIPALDI Rel. Consigliere Dott. Onofrio ha pronunciato la seguente S EN TE NZA sul ricorso proposto da: CRAR 80 CONORZIO ROMANO ALLOGGI RESIDENZIALI S.C.A.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA COLA DI RIENZO 92, presso l'avvocato ANTONIO DELIANNI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PIETRO CARLINO, giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente
contro
RAFFAELE, AN GIUSEPPE,RI VITTORIO, ZI AL MASSIMILIANO, CR CARLO;
2003 J intimati - 1073 avverso la sentenza n. 149/00 del Giudice di pace di 1 ROMA, depositata il 04/04/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/04/2003 dal Consigliere Dott. Onofrio FITTIPALDI;
udito per il ricorrente 1'Avvocato Carlino che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per 1'inammissibilità o in subordine il rigetto;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato, i si- gnori RI TT, ZI FA, AN Giu- seppe, AL IM, CR AR convenivano in giudizio, innanzi al giudice di pace di Roma, sezione staccata di Ostia, la società CRAR 80, per sentirla condannare a restituire, а ciascuno di loro, una somma espressamente limitata, ai fini del giudizio, in lire 2.000.000, a titolo di rimborso di IVA asseritamene in- debitamente pagata per l'assegnazione di un alloggio a mezzo rogito notarile. Si costituiva la CRAR 80 eccependo il difetto di legittimazione passiva, per essere essa solo un consor- zio fra le cooperative che non aveva mai avuto rapporti diretti con le parti attrici, le quali erano soci pre- 2 notatari della Cooperativa Mercurio a r.l., a sua vol- ta socia di esso consorzio CRAR 80. Il Giudice di Pace riteneva inaccoglibile l'eccezione formulata dalla società convenuta, e ciò sulla base del ritenuto avvenuto rapporto diretto fra i singoli attori e la CRAR 80, desunto: a) dal fatto che nel rogito notarile la CRAR 80 risultasse parte asse- gnante degli alloggi nei confronti dei singoli assegna- tari;
b) dal fatto per cui l'art. 3 dello stesso rogi- to dichiarasse che le somme dovute dagli assegnatari fossero state precedentemente versate alla cooperativa Mercurio e quindi al Consorzio CRAR 80, il quale ne ri- lasciava ampia e liberatoria quietanza alle parti asse- gnatarie. Он Ciò premesso, il Giudice di pace, prendendo atto del fatto che gli attori, dichiaratamente al fine di non aggravare la esposizione debitoria del consorzio, avessero limitato la domanda a € 2.000.000 ciascuno, accoglieva in tali limiti la azione, condannando il consorzio al pagamento, in favore di ciascuno degli at- tori, della somma di lire 2.000.000, oltre interessi legali dalla domanda, nonché alla refusione delle spese processuali. Ricorre per cassazione la Società sulla base di 2 motivi assistiti da finale memoria. 3 MOTIVI DELLA DECISIONE Premesso come non risulti oggetto di con- testazione la circostanza per cui, in sede di atto ori- ginario di citazione, le parti attrici avessero espres- samente contenuto le proprie domande nei limiti di lire 2.000.000, e che in tali limiti le domande medesime siano state accolte dal primo giudicante, il ricorso proposto dalla CRAR 80 si prospetta del tutto inammis- sibile, e ciò attesa la natura dei motivi con essi sol- levati. Ed infatti, sottolineato aggiuntivamente come del tutto inconferente si riveli in ogni caso il ( peraltro anche tardivo) riferimento, operato in sede di memoria Си illustrativa, alla effettiva portata del criterio det- tato dall'art. 12 c.p.c. in tema di determinazione del valore delle controversie, non risultando, dalla impu- gnata sentenza, che, nella fattispecie, il primo giudi- ce fosse stato chiamato ad esaminare con efficacia di giudicato questioni relative alla esistenza o validità del rapporto dedotto in giudizio, va posto in rilievo come nessuno dei due motivi sollevati rispetti i para- metri dei vizi denunciabili, in sede di impugnazione per Cassazione, di pronuncia del giudice di pace emessa ( come nella specie ) secondo equità. Tano per incominciare, tali parametri non ri- 4 sultano di certo osservati dal I motivo, con il quale la società ricorrente lamenta VIOLAZIONE DELL'ART. 360 N. 3 E 5 C.P.C. IN RELAZIONE ALL'ART. 100 C.P.C. PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI NORME DI DIRITTO E PER OMESSA E INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE SUL PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA, RIGUARDANTE LA LEGITTIMAZIONE PASSIVA, RILEVABILE D'UFFICIO. Ed infat- ti va da sé che neanche il riferimento effettuato alla norma di cui all'art. 100 c.p.c. valga a colorare il prospettato, nel senso della violazione di una vizio processuale, non attenendo l'effettiva ( e qui norma negata dalla ricorrente, in ragione dei rapporti sussi- stenti fra consorzio di cooperative e cooperative in Он is esso consorziate ) riferibilità, in concreto, del rap- porto dedotto in giudizio, alla parte convenuta, a que- stione attinente alla c.d. "legitimatio ad processum", ma al ben diverso profilo della c.d. legittimazione passiva, la quale identifica, di per sé, profili di di- ritto meramente sostanziale, la cui eventuale violazio- ne si rende del tutto incensurabile in sede di giudizio di equità del giudice di pace. Lo stesso dicasi, ovviamente, an- che in relazione al II motivo, con il quale la socie- tà ricorrente, nel dedurre, invece, VIOLAZIONE DELL'ART. 360 NN. 3 E 5 C.P.C. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 5 1511 E SS. C.C. PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI NORME DI DIRITTO E PER OMESSA INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE, lamenta l'erronea applicazione della nor- mativa in tema di rimborsi dell' IVA corrisposta a se- guito di assegnazione di alloggi realizzati da società cooperative, ed in tema della titolarità del relativo diritto, identificando anch'esso motivo la dedotta vio- lazione di norme di diritto sostanziali. In difetto di costituzione delle
contro
- parti, nessuna pronuncia va assunta in ordine alle spe- se di questa fase di legittimità.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso nella camera di consiglio della I se- zione civile della Suprema Corte di Cassazione il 28 aprile 2003. Il consiliere estensoreAth Il Presidente (Antonio Saggio); (Onofrio Fittipaldi) Ана colieriaDeposi IL CANCEL Hure Mo now 11 NOV. 2003, Luisa Passing FRE 6