TRIB
Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 08/05/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Stefano Billet - Presidente
2) Giulia Gargiulo - Giudice
3) Nicola Latour - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta a ruolo n.r.g. 2007/2023, vertente
TRA
nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...], Parte_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Francesca Barontini, presso lo studio della quale elegge domicilio in Pistoia alla Piazzetta San Biagio
n. 3;
Ricorrente
E
nato a [...] il [...] e residente in [...]Controparte_1
(FI) in Piazza dei Macelli n.16, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Laura Nannucci, presso lo studio della quale elegge domicilio in
Firenze, Borgo San Frediano n. 11;
Resistente
E
1 Avv. Lorenzo Baronti, con studio in Pistoia alla Galleria Nazionale n.12, quale curatore speciale del minore nato a [...] il Persona_1
24.4.2020;
Resistente
E
Co
in sede;
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in data 21.8.2023, premetteva di avere Parte_1
intrattenuto una relazione con dalla quale nasceva il figlio Controparte_1
(nato il [...]). Persona_1
Il Tribunale di Firenze, con decreto del 31.8.2022, disponeva, tra le altre cose,
l'affidamento super esclusivo del figlio minore alla madre, con collocamento presso di lei, e il divieto di contatti tra il padre e il minore;
poneva a carico del padre l'obbligo di corrispondere la somma di € 400 mensile a titolo di mantenimento del minore, somma ridotta in € 200 mensili in appello.
La relazione tra le parti si interrompeva nel luglio 2020, quando la ricorrente lasciava la casa familiare a causa delle gravissime violenze fisiche e psicologiche agite dal resistente nei confronti propri e del figlio appena nato.
Per tali fatti veniva introdotto procedimento penale, che si concludeva, in primo grado, con sentenza del Tribunale di Firenze, che condannava il resistente alla pena di anni cinque di reclusione. Il padre è attinto da misura cautelare, prima di arresti domiciliari, poi variata in obbligo di dimora nel Comune di Certaldo, con divieto di avvicinamento alla ricorrente e al figlio.
La ricorrente deduceva di avere avuto una offerta di lavoro in Spagna, di avere già provveduto a bloccare, sul luogo di lavoro, un appartamento per sé e per il figlio minore, dietro canone di € 950 mensili, e di potere iscrivere il bimbo presso una scuola internazionale.
La ricorrente richiedeva, pertanto, di essere autorizzata, in via d'urgenza, al trasferimento in Spagna unitamente al figlio minore, e domandava la modifica
2 del contributo di mantenimento, rideterminandolo nel maggiore importo di €
400 mensili.
La ricorrente, quindi, concludeva così:
- dichiarare la decadenza dalla responsabilità genitoriale del signor CP_1
nei confronti del figlio
[...] Persona_1
- disporre che la signora ovunque la stessa risieda, mantenga il Pt_1
supporto psicologico di accompagnamento e sostegno per alla Persona_1
conoscenza e comprensione della sua storia che lo aiuti, nei tempi e nei modi che il professionista riterrà più adeguati, a conoscere e comprendere quanto accaduto in modifica del decreto del Tribunale di Firenze del 31/08/2022
- confermare che il minore possa permanere con Persona_1
la madre in Spagna, in particolare a San Sebastian, per un periodo di almeno tre anni quanti previsti dal contratto di lavoro allegato, dove frequentare le scuole;
- modificare l'importo dell'assegno perequativo a carico del signor CP_1
a favore del minore nel maggiore importo di €. 400,00 mensili o somma
[...]
diversa ma comunque tale da garantire al minore il soddisfacimento delle sue esigenze di vita in perequazione al mantenimento materno in via diretta;
- nella denegata ipotesi in cui non sia pronunciata la decadenza, in adesione alle conclusioni del dott. e nell'interesse del minore, confermare Parte_2
l'assoluta assenza di contatti di qualsiasi natura fra ed il padre, Persona_1
disporre che la signora sia autorizzata a spostare il proprio domicilio Pt_1
(o residenza) e quello del figlio, senza ulteriori autorizzazioni. Disponga che le comunicazioni inerenti il minore siano inviate esclusivamente quando riguardano decisioni di straordinaria amministrazione che esulano dall'affidamento superesclusivo con raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo di residenza paterno, con l'applicazione del principio del silenzio assenso trascorsi dieci giorni dal ricevimento della richiesta, stessa modalità da applicare per la richiesta di rimborso delle spese straordinarie.
Rigettare le domande di parte resistente e respingere le eccezioni;
Vittoria di spese e onorari.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 13.9.2023 si costituiva in giudizio il quale, in via preliminare, evidenziava Controparte_1
3 come non fosse nell'interesse del minore allontanarsi dal nucleo familiare materno.
Il resistente, poi, rappresentava di avere, con atteggiamento collaborativo,
Parte proseguito il percorso di recupero della genitorialità presso la e di avere intrapreso vari percorsi terapeutici e riabilitativi, tra cui quello al CSM, quello con il prof. quello con il dott. quello con la dott.ssa Per_2 Per_3 Per_4
e quello al CAM. Alla luce di tali percorsi, richiedeva di svolgersi incontri padre/figlio in modalità protetta e richiamava l'attenzione sulla necessità di garantire adeguati rapporti tra il bimbo e il ramo familiare paterno.
Il resistente, quindi, concludeva così:
- In accoglimento delle istanze del resistente, avanzate occorrendo anche in via riconvenzionale, a tutela del minore , del suo Persona_1
diritto alla bigenitorialità e a conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale e quindi anche con i nonni paterni:
a) Preliminarmente, ovvero prima di adottare qualsivoglia provvedimento de potestate e prima di ogni decisione circa i rapporti padre-figlio, tenuto conto in particolare:
• delle documentate contestazioni e dei numerosi rilievi critici svolti dalla
Dott.ssa quale ctp del IG.re , in ordine alle Persona_5 Controparte_1
conclusioni del ctu;
• della manifesta contraddittorietà tra la ctu e le risultanze documentali in atti
(cfr. relazioni CAM - ns. doc.ti 12, 19, 20; relazione UEPE - ns. doc. 30; relazioni Dott. doc.ti 18, 31; Controparte_3 Per_3 CP_4
relazione Dott.ssa - ns. doc. 11; relazione Prof. - ns. doc. Per_4 Per_2
10), molte delle quali provenienti da professionisti ed enti pubblici, terzi ed imparziali, indipendenti tra loro, tutte univocamente convergenti nel descrivere il positivo andamento ed esito dei percorsi terapeutici e riabilitativi intrapresi dal IG.re , con revisione critica dei propri agiti passati e presa Controparte_1
di coscienza del disvalore delle proprie condotte, con conseguente concreta possibilità di attuale recupero di competenze genitoriali e di graduale introduzione di incontri protetti padre-figlio;
• del fatto che il minore è cosciente dell'esistenza del padre essendo già stato avviato, durante la ctu, il disvelamento della figura paterna;
4 • della necessità di monitorare l'evoluzione della delicata situazione e
l'eventualità che possa essere di aiuto al bambino e nel suo interesse
l'attivazione di contatti e/o incontri con il padre, sempre in modalità protetta, alla luce anche dell'andamento dei percorsi e degli interventi di sostegno e supporto per i genitori e il minore indicati dal ctu;
non potendosi dunque ritenere esaurita l'istruzione della presente causa: disporre un supplemento ed approfondimento istruttorio volto, tramite una nuova ctu, ad una rivalutazione delle competenze e capacità genitoriali del
IG.re ; Controparte_1 attivare un periodo di monitoraggio per verificare sia l'andamento dei percorsi di sostegno psicologico del minore e della IG.ra sia i progressi dei Pt_1
trattamenti terapeutici e riabilitativi intrapresi dal IG.re al Controparte_1 fine di adottare i provvedimenti più rispondenti all'interesse del minore;
in ogni caso, con affidamento dell'incarico di ctu e/o di monitoraggio ad altro professionista;
disporre l'intervento, ex art. 473-bis.27 c.p.c., dei Servizi Sociali e Sanitari
(UFSMIA dell'USL Toscana Centro) di Pistoia, di concerto ed in collaborazione con i corrispondenti professionisti spagnoli stante l'attuale permanenza della IG.ra e del figlio in Spagna, indicando i termini Parte_1
entro cui i Servizi Socio-Sanitari devono depositare una relazione periodica, ex art. 473-bis.27 c.p.c., relativamente alla situazione psico-evolutiva del minore e all'andamento del percorso di Persona_1
sostegno psicologico attivato per . Persona_1
- In denegata ipotesi, e salvo gravame, che vengano disattese le superiori richieste e la causa venga ritenuta matura per la decisione:
b) Respingere la domanda di decadenza del padre IG.re dalla Controparte_1
responsabilità genitoriale sul figlio , introdotta Persona_1
dalla madre con la memoria ex art. 473 bis-17 comma 1 c.p.c. 5.1.2024, stante la carenza dei relativi presupposti per i motivi esposti in atti.
c) Ai fini della parziale modifica del decreto del Tribunale Ordinario di Firenze del 31.8.2022 in punto di contatti padre-figlio, in particolare tenuto conto del documentato positivo andamento dei percorsi terapeutici e riabilitativi intrapresi dal IG.re e delle note critiche della ctp Dott.ssa Controparte_1
- previa rinnovazione della ctu in punto di rivalutazione delle Persona_5
5 competenze genitoriali del IG.re e attivazione di un periodo di CP_1
monitoraggio - valutare l'introduzione di incontri protetti padre-figlio in spazio neutro, con la frequenza e le modalità ritenute più opportune, alla presenza di un operatore ed eventualmente anche di un professionista (psichiatra e/o psicologo) del Servizio Socio-Sanitario, anche, occorrendo, a distanza mediante collegamento audiovisivo, con possibilità di incremento o riduzione della periodicità degli incontri sulla base del loro andamento, da effettuarsi previa adeguata preparazione del padre e del minore.
d) In ogni caso, sempre in parziale modifica del decreto del Tribunale
Ordinario di Firenze del 31.8.2022, disporre che la IG.ra Parte_1
fornisca al IG.re , tramite legali, quantomeno tre volte al Controparte_1
mese, informazioni periodiche, puntuali e specifiche sul figlio, sulle sue condizioni di vita, sulle attività svolte, sullo stato di salute, sull'andamento scolastico e sui progressi evolutivi, corredate da documentazione, fotografie e video del bambino, onde mettere effettivamente il padre al corrente dei progetti che riguardano e/o coinvolgono il minore, con previsione di specifica sanzione in caso di inosservanza.
e) In ogni caso, disporre, a tutela del benessere di , che la madre Persona_1
mantenga il supporto psicologico di accompagnamento e sostegno per il figlio alla conoscenza e comprensione della sua storia familiare così da aiutare il minore a conoscere e comprendere quanto accaduto;
con presa in carico del minore e monitoraggio, ex art. 473-bis.27 c.p.c., in ordine all'evoluzione di tale percorso e alla condizione psicologica del minore, da parte dei Servizi Sociali
e Sanitari (UFSMIA dell'USL Toscana Centro) di Pistoia, di concerto ed in collaborazione con i corrispondenti professionisti spagnoli stante l'attuale permanenza della IG.ra e del figlio in Spagna;
con previsione di Parte_1
incontri periodici, con la frequenza ritenuta di giustizia, di restituzione al padre volti a relazionarlo in merito all'andamento del percorso psicologico del minore e alle sue condizioni.
f) Quanto alla richiesta di trasferimento del minore all'estero per un periodo di tre anni, avanzata dalla madre con il ricorso introduttivo della presente causa e autorizzata in via provvisoria ed urgente da questo Ill.mo Tribunale con provvedimento 14.9.2023, il IG.re non si oppone a che il Controparte_1
figlio possa temporaneamente permanere con la Persona_1
6 madre in Spagna, in particolare a San Sebastian, limitatamente e fino al mese di giugno 2026 ovvero per il periodo previsto dal contratto lavorativo triennale materno allegato dalla ricorrente e per come dalla stessa confermato all'udienza del 12.11.2024; ferma restando la necessità del consenso paterno ove la madre decida di spostare ulteriormente il domicilio (o la residenza) del figlio e dell'autorizzazione giudiziale in caso di disaccordo.
g) A fronte del suddetto temporaneo trasferimento in Spagna, conservare adeguatamente il diritto del minore (art. 337 ter c.c.) ad avere rapporti significativi con i nonni paterni, come riconosciuto e regolamentato giudizialmente dal Tribunale per i Minorenni di Firenze con decreto definitivo
25.1-7.3.2022, disponendo il dovere della IG.ra di condurre il Parte_1
figlio in Italia, a Pistoia, almeno una volta al mese e a sue spese perché continuino ad avere luogo incontri in presenza fra il minore e i nonni paterni, con previsione di specifica sanzione in caso di inosservanza onde garantire il regolare rispetto di quanto disposto nel suddetto provvedimento.
h) Assumere, comunque, i provvedimenti più appropriati, più convenienti, meglio visti e ritenuti di giustizia nell'interesse e a protezione della salute, delle esigenze evolutive, della serenità personale, del benessere e dell'equilibrio psico-fisico del bambino, salvaguardando: in punto di rapporti padre-figlio il diritto del minore alla bigenitorialità e, in punto di rapporti nonni paterni- nipote, il diritto del minore a conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale e quindi anche con i nonni paterni.
i) Rigettare, per i motivi esposti in atti, la richiesta di modifica del decreto del
Tribunale Ordinario di Firenze 31.8.2022 in punto di entità dell'assegno di contributo al mantenimento del figlio e, per l'effetto, confermare, a carico del padre, l'attuale somma di € 200,00 (euro duecento/00) mensili, come statuito nel recente decreto della Corte di Appello di Firenze 16.6.2023, reso all'esito del procedimento RG n. 130-2023, svoltosi in contraddittorio con la IG.ra
. Parte_1
In fase cautelare e urgente, il Tribunale, con provvedimento del 14.9.2023, autorizzava la ricorrente a trasferirsi in Spagna insieme al figlio minore.
In sede di memoria ex art. 473 bis. 17 c.1 c.p.c. la ricorrente proponeva domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale del resistente.
7 A fronte della domanda di decadenza, con provvedimento del 25.1.2024, veniva nominato un curatore speciale per il minore.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 13.3.2024, si costituiva in giudizio il curatore speciale del minore, Avv. Lorenzo Baronti, il quale richiedeva disporsi una consulenza tecnica d'ufficio.
Il curatore speciale, poi, concludeva così:
“Dichiarare la decadenza dalla responsabilità genitoriale del signor CP_1
nei confronti del figlio;
in modifica del
[...] Persona_1
decreto del Tribunale di Firenze del 31/08/2022 confermare che il minore
possa permanere con la madre in Spagna, in Persona_1
particolare a San Sebastian, per un periodo di almeno tre anni quanti previsti dal contratto di lavoro allegato, dove frequentare le scuole;
modificare
l'importo dell'assegno perequativo a carico del signor a Controparte_1 favore del minore nel maggiore importo di €. 400,00 mensili o somma maggiore da valutare sulla base della documentazione che verrà prodotta dal resistente”
Svolta consulenza tecnica d'ufficio, la causa, all'esito del deposito delle memorie ex art. 473 bis. 28 c.p.c., all'udienza del 25.3.2025, veniva riservata al Collegio per la decisione.
2. e hanno un figlio, , di anni 5. Parte_1 Controparte_1 Persona_1
2.1. La ricorrente domanda la decadenza della responsabilità genitoriale del padre.
Si ricordi che, ai sensi dell'art. 330 c.c., il giudice può pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale nei casi in cui il genitore violi o trascuri i suoi doveri ovvero abusi dei relativi poteri, ogni qualvolta tale violazione, omissione o abuso abbia comportato un grave pregiudizio per il figlio.
In particolare, la giurisprudenza ha chiarito che il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale è adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore, dovendo il giudice di merito esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con
8 l'aiuto di parenti o di terzi e avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali
(cfr. Cass. civ. 9.5.2023, n. 12237). Il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale costituisce, infatti, l'extrema ratio, ossia una misura adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore e solo ove gli altri provvedimenti disciplinati dal legislatore non siano comunque idonei a tutelare l'interesse prevalente di quest'ultimo a crescere sano nel contesto familiare d'origine (cfr. Cass. Civ.
27.10.2023, n. 29814) in quanto il provvedimento ablativo della responsabilità dei genitori è preordinato alla esigenza prioritaria della tutela degli interessi del figlio;
esso non costituisce una sanzione a comportamenti inadempienti dei genitori ma piuttosto è fondato sull'accertamento, da parte del giudice, degli effetti lesivi che detti comportamenti hanno prodotto e possono ulteriormente produrre in danno del figlio, tali da giustificare l'ablazione della responsabilità genitoriale (cfr. Cass.
Civ. 7.6.2017, n. 14145).
2.2. Al fine di esaminare la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale proposta dalla ricorrente, è necessario ripercorrere le vicende che hanno segnato la storia della coppia. In particolare, occorre richiamare le gravi condotte di maltrattamento poste in essere dal resistente nei confronti della propria compagna e del figlio minore, così come ricostruite nella sentenza penale del Tribunale di Firenze del 5.3.2022 (cfr. doc. 5 allegato al ricorso).
La relazione tra le parti iniziava nel gennaio 2016 e sfociava, il 21.7.2019, in un matrimonio religioso, seguito dalla nascita di il 24.4.2020. Persona_1
Già durante la gravidanza, si manifestavano le prime vere e proprie condotte di violenza fisica commesse dal resistente, il quale, il 8.10.2019, nel corso di una discussione, affermando “è bene che il bambino non ci sia proprio”, dava alcuni pugni sulla pancia della ricorrente, nonché un calcio che la colpiva al ventre.
Successivamente alla nascita del bambino, il resistente teneva condotte mirate a procurare dolore fisico al figlio: lo prendeva in braccio senza mantenergli il collo;
gli strizzava le mani e i piedi finché non piangeva, così come faceva anche con la compagna, per testarne la soglia del dolore e, nel caso in cui la madre interveniva in aiuto del bimbo, egli si alterava e incrementava la dose;
prendeva il bimbo per una mano dalla caviglia e lo appendeva a testa in giù e, se la madre interveniva, affermava: “per colpa della mamma, visto che tu ti sei
9 contrapposta, glielo farò per il doppio del tempo”; da quella posizione, lo lasciava cadere sul divano senza sostegno;
gli puntava il phon caldo vicino alla testa. Dalla seconda metà di maggio 2020, il padre iniziava a somministrare al bimbo cibi solidi (gelato, burro di arachidi, liquirizia in stecco) e bevande alcoliche (birra), lo imbrattava intorno alla bocca e, se la madre provava a pulirlo, gli spalmava il cibo su tutto il volto. Durante tali vessazioni commesse ai danni del figlio, il resistente pretendeva che la ricorrente gioisse o, comunque, manifestasse la sua approvazione (sono agli atti di questo procedimento sub docc. da 29 a 35 allegati alla memoria ex art. 473 bis.17 c. 1 c.p.c. di parte ricorrente le foto che ritraggono il resistente nudo con il pene in erezione mentre tiene il bambino in braccio, e le foto del bimbo con il cibo spalmato sul volto, con lo stecco del gelato o con una caramella gommosa in bocca con correlato rischio di soffocamento).
Il resistente imponeva alla ricorrente una serie di regole di convivenza
(asciugarsi perfettamente le mani prima di toccare il cellulare;
stare vicino all'auto durante la fase della pulizia delle strade;
conservare tutte le scatolette del cibo del gatto consumate), tra cui il divieto di parlare in casa, anche con il figlio, con il quale la madre poteva esprimersi solo a gesti;
in caso di inosservanza di queste regole, la ricorrente veniva percossa secondo un preciso rituale, per cui doveva prostrarsi, anche inginocchiarsi, con le braccia lungo il corpo e porgere la testa, sulla quale lui sferrava una serie di pugni nello stesso punto della testa, sul lato destro, ove il sig. aveva compreso che la CP_1 compagna sentiva più dolore, e dove le era vietato usare ghiaccio e antidolorifici. Tali punizioni corporali venivano attuate anche quando la ricorrente piangeva perché il resistente faceva del male al figlio. Per incutere, poi, sempre più timore alla compagna, il resistente aveva preso l'abitudine di sfiorarla sul corpo con un coltello seghettato da cucina che teneva sempre sul divano a portata di mano.
Tale escalation di violenza, sia verso la compagna che verso il figlio minore, aumentava sempre di più sino al luglio 2020.
Nel luglio 2020, difatti, il resistente sferrava un pugno sui denti della compagna, tale da spostarle gli incisivi. Siccome, poi, il bimbo aveva bagnato di pipì il passeggino, li padre riteneva dovesse essere punito tenendolo a digiuno e, il 16 luglio 2020, lo percuoteva con delle botte in testa, ed afferrava la mano della
10 compagna perché facesse lo stesso, minacciando entrambi di morte. Sempre il
16 luglio, il resistente picchiava la ricorrente affermando “qui siamo a legnate col sangue”, come risulta dalle registrazioni eseguite dalla sig.ra che Pt_1 danno la concreta misura della gravità dei maltrattamenti e dimostrano nella sua reale essenza, più di ogni altro elemento ed in modo inconfutabile e puntuale, la responsabilità del (cfr. pag. 17 della sentenza penale). Le CP_1 registrazioni e le relative sbobinature sono anche agli atti di questo procedimento (cfr. docc. da 63 a 68 allegati alla memoria ex art. 473 bis.17 c. 1
c.p.c. di parte ricorrente e doc. depositato il 9.1.2024).
Per tali condotte, in sede penale, il resistente veniva condannato, in primo grado alla pena di anni cinque di reclusione. In secondo grado, il resistente concordava una pena di anni tre e mesi undici di reclusione, con sostituzione della pena con la sanzione della detenzione domiciliare (cfr. doc. depositato il 14.5.2024).
2.3. Appare, quindi, dato inconfutabile che il resistente abbia posto in essere nei confronti della compagna e del figlio minore condotte di inaudita gravità, estremamente pregiudizievoli per . Persona_1
Al fine, però, di pervenire all'accoglimento o meno della domanda di decadenza, è necessario verificare se vi possa essere una favorevole prognosi di recupero delle capacità genitoriali del resistente o se, viceversa, il provvedimento ablativo della responsabilità genitoriale risponda al superiore interesse del minore.
2.4. Ritiene il Tribunale che, in atti, vi siano molteplici elementi dai quali desumere che il resistente non abbia elaborato una reale consapevolezza dei maltrattamenti agiti.
2.4.1. Nel corso del procedimento civile n.r.g. 9043/2020, tenutosi dinanzi al
Tribunale di Firenze per regolamentare l'affidamento del minore, veniva espletata consulenza tecnica d'ufficio.
Nel corso della stessa, il sig. negava le accuse a suo carico, affermando CP_1 che c'era stata una “degenerazione” nella convivenza con la sig.ra che Pt_1 vi erano stati dei “diverbi” e che “non c'era accordo su molte cose”; in merito all'episodio di violenza avvenuto durante la gravidanza, il resistente affermava quanto segue: “lui era sul letto e la si è gettata verso di lui, questi ha Pt_1 alzato un ginocchio e ha colpito nello stomaco la signora, l'ha colpita per pararsi, lei è cascata e ha ricevuto una pressione forte sulla pancia” (cfr. pag.
11 10 della prima relazione del dott. sub doc. 13 allegato al ricorso). Il Per_6 resistente affermava che i litigi con la compagna avvenivano per “bischerate”
e che si trattava di discussioni frivole, che si evolvevano in altro a causa delle offese della ricorrente. Il sig. circa la sua compagna, affermava: “mi CP_1 trattava con sufficienza, come se non esistessi e quindi ad un certo punto gli ho detto: basta non ce la faccio più; mi diceva sei un cretino, non capisci niente, te che ne sai e poi continuava con parolacce, gesti ed espressioni varie e mi considerava insignificante, quindi le dissi che per me la storia era finita, inizialmente dormivamo insieme poi dopo no” (cfr. pag. 10 della prima relazione del dott. sub doc. 13 allegato al ricorso). Per_6
In sede di relazione di monitoraggio, il resistente affermava la propria convinzione di avere abusato psicologicamente solo della compagna, e non anche del minore (cfr. pag. 4 della relazione di monitoraggio del 7.5.2022 del dott. sub doc. 15 allegato al ricorso). Per_6
Già in occasione della prima indagine svolta in sede civile, emergeva, quindi, la mancanza di consapevolezza del sig. in merito alle condotte di CP_1 maltrattamento agite verso la ex compagna, da lui ricondotte nell'ambito di una dinamica conflittuale di coppia e, anzi, da lui causalmente correlate alle condotte assunte dalla ex compagna nei propri riguardi;
emergeva, altresì, la negazione da parte del resistente delle condotte estremamente pregiudizievoli tenute verso il figlio minore, affermando egli di avere abusato psicologicamente solo della compagna, e non anche del bimbo.
Il consulente tecnico, in quella sede, concludeva, quindi, nel senso di escludere qualsiasi incontro padre/figlio, anche in modalità protetta, affermando che è difficile pensare una evoluzione positiva degli incontri protetti (cfr. sia le conclusioni di cui alla prima relazione del 20.9.2021, sia le conclusioni di cui alla relazione del 7.5.2022, ove si legge che è da escludere al momento un qualsivoglia riavvicinamento tra il padre e il figlio).
2.4.2. Alle medesime conclusioni giunge la consulenza tecnica d'ufficio svolta in questo giudizio.
Durante i colloqui avuti con il dott. il sig. affermava di non Parte_2 CP_1 essersi reso conto della gravità delle sue azioni e, quanto ai maltrattamenti agiti, forniva la seguente spiegazione: “Aggiunge, poi, che i suoi agiti sono avvenuti all'interno di una dinamica di coppia conflittuale, caratterizzata da modalità
12 offensive, svalutanti e talvolta aggressive della signora nei suoi Pt_1 confronti, con scontri e colluttazioni frequenti (racconta, ad esempio, che lei gli tirò un calcio), che lui inizialmente subiva passivamente, fin tanto che, stanco di essere sottomesso, ha cominciato a reagire attuando le condotte di maltrattamento ben note”; il consulente osservava sul punto che il sig. CP_1 nel fare queste affermazioni sembra voler ridurre la rilevanza dei suoi comportamenti maltrattanti o, comunque, inserirli all'interno di una dinamica conflittuale di coppia e condividerne, in tal modo, la responsabilità con la ex- partner (cfr. pagg. 5 e 6 della ctu).
Sempre in sede di consulenza emerge che il resistente, quanto alle condotte commesse verso il minore, non crede di avere mai agito azioni direttamente finalizzate a farlo soffrire anche se ora si rende conto che, per il bambino, aver vissuto l'esperienza di violenza assistita e di mancanza di attenzioni, essendo i genitori impegnati in continui litigi, ha costituito una concreta forma di maltrattamento che ben motiva la condanna da lui ricevuta (cfr. pag. 6 della ctu).
Appare alquanto significativo che il sig. a distanza di alcuni anni sia CP_1 dai fatti di violenza che dalla precedente consulenza, non ha, in realtà, mutato la propria versione: egli non ricorda gli episodi relativi ai maltrattamenti attuati, nonostante le evidenze esistenti circa le condotte da lui agite;
afferma che il figlio ha subito unicamente violenza assistita, così tentando di ridimensionare le condotte attuate verso il minore;
riconduce i maltrattamenti nell'ambito di una dinamica conflittuale di coppia, caratterizzata da contegni svalutanti e offensivi della ricorrente.
2.4.3. Il resistente, nonostante i percorsi svolti - di cui meglio si dirà in seguito
– non ha maturato una reale consapevolezza dei maltrattamenti perpetrati, in modo particolare di quelli attuati nei confronti del piccolo , né, Persona_1 nelle sue parole, si legge una concreta e reale assunzione di responsabilità per quanto avvenuto.
2.5. Il resistente ha documentato di avere attivato svariati percorsi nell'ottica di recuperare gradualmente un rapporto con il figlio minore.
2.5.1. Quanto ai percorsi svolti con il Prof. e la dott.ssa va, Per_2 Per_4 anzitutto, osservato trattarsi di professionisti di parte, le cui relazioni, quindi, devono essere attentamente valutate e contestualizzate.
13 A partire da giugno 2022, il resistente ha avviato un percorso con il Prof.
[...]
dalla cui breve relazione (cfr. doc. 10 allegato alla comparsa di Persona_7 costituzione e risposta) si evince che il resistente, nel raccontare il proprio vissuto, non si sottraeva al ricordo e alla ricostruzione degli eventi, ma tendeva, comprensibilmente, a esporli minimizzando, se non addirittura negando, ogni suo comportamento aggressivo.
Ancora nel giugno 2022, quindi, il resistente negava le proprie responsabilità, minimizzando gli agiti da lui commessi.
Il professionista proseguiva nell'affermare che il resistente, con il trascorrere delle sedute, sarebbe apparso maggiormente consapevole “della presenza, nella sua vita, di momenti e circostanze nelle quali si manifestava in modo evidente in lui un discontinuo controllo della impulsività”, e che lo stesso è “cambiato
(…) sinceramente desideroso di un contatto col suo bambino (…) capace di un autocontrollo tale da consentirgli tranquille relazioni interpersonali”.
Il resistente svolgeva, a partire dal maggio 2023, un percorso con altra professionista, dott.ssa la quale, sentita in sede di consulenza Per_4 tecnica, affermava che inizialmente il paziente (…) tendeva a giustificarsi per quanto accaduto e, soprattutto, mostrava un approccio estremamente razionale alla vicenda senza che emergesse una consapevolezza emotiva, palesandosi la incapacità di entrare in contatto con le sue parti interne; la professionista dichiarava, ancora, che un cambiamento progressivo del sig. che CP_1 faceva emergere la sua capacità di riconoscere le proprie responsabilità, si verificava dopo l'estate 2023.
Tali dichiarazioni rese dalla dott.ssa anzitutto, si ritiene palesino la Per_4 inattendibilità delle conclusioni di cui alla relazione del prof. risalente Per_2 al novembre 2022. Come chiarito dalla dott.ssa difatti, nel maggio Per_4
2023 il resistente ancora non manifestava consapevolezza emotiva, tendendosi a giustificare per quanto accaduto, così che appare poco credibile che lo stesso, nel novembre 2022, fosse capace di un efficace esame di realtà, consapevole della sua nota e superata vulnerabilità, capace di un autocontrollo tale da consentirgli tranquille relazioni interpersonali, come affermava il prof. Per_2 nella sua relazione.
D'altro canto, le dichiarazioni rese dalla dott.ssa al ctu sconfessano Per_4 anche la sua relazione in atti, risalente al 27.7.2023 (cfr. doc. 11 allegato alla
14 comparsa di costituzione e risposta), nella quale la stessa affermava che il sig. non negava né minimizzava l'impatto dei propri comportamenti, CP_1 accettando un'ulteriore revisione critica delle proprie responsabilità rispetto ai fatti narrati, e che non sussistesse alcun pericolo di reiterazione di atteggiamenti che mettano a rischio il benessere del minore.
La professionista chiariva, in sede di ctu, che, a suo dire, un cambiamento effettivo del resistente si sarebbe avuto solamente dopo l'estate 2023, così che le dichiarazioni da lei rese in sede di consulenza si pongono in contraddizione con quanto relazionato nel luglio 2023 circa la revisione critica già operata all'epoca dal sig. CP_1
Le relazioni dei due professionisti di parte, quindi, appaiono contraddittorie, poco convincenti e confliggenti con le dichiarazioni, così come sopra riportate, rese dal resistente innanzi al ctu.
2.5.2. Il resistente, ancora, svolgeva percorso presso il Centro di Ascolto
Uomini Maltrattanti, dall'ottobre 2022 al luglio 2023, come da relazione in atti
(cfr. doc. 12 allegato alla comparsa di costituzione e risposta), dalla quale risulta che lo stesso si è mostrato collaborativo, e che durante il percorso “ha riconosciuto la responsabilità del proprio comportamento violento agito e ha riflettuto sull'impatto che questo ha avuto sulle vittime”. Egli seguiva, altresì, un gruppo psicoeducativo sulla genitorialità per la durata di 12 incontri, da novembre 2022 a febbraio 2023 (cfr. doc. 19 allegato alla memoria ex art. 473 bis. 17 c.2 c.p.c. di parte resistente), ed entrava a far parte di un ulteriore gruppo terapeutico presso il CAM (cfr. doc. 20 allegato alla memoria ex art. 473 bis.17
c. 2 c.p.c. di parte resistente).
In merito a tale percorso, va evidenziato che lo stesso si è svolto tra il mese di ottobre 2022 e il mese di luglio 2023. Ebbene, in questo lasso temporale, sulla base delle evidenze acquisite, si è potuto constatare che il resistente ancora minimizzava le proprie responsabilità, atteso che proprio la sua terapeuta affermava che all'inizio del percorso, intrapreso presso di lei nel maggio 2023, Parte quando cioè il percorso era quasi alla fine, il sig. ancora tendeva CP_1
a giustificarsi per quanto accaduto. Del resto, come già precisato, anche in occasione della consulenza tecnica svoltasi in questo giudizio, il resistente ridimensionava le condotte agite verso il minore e riportava i maltrattamenti nell'ambito di una dinamica conflittuale di coppia, circostanze, queste, che
15 fanno dubitare delle conclusioni di cui alla relazione del CAM, per cui egli avrebbe riconosciuto la responsabilità del proprio comportamento violento agito e riflettuto sull'impatto che questo ha avuto sulle vittime.
2.5.3. Il resistente, poi, è in carico presso la , come da certificazione CP_5 prodotta (cfr. doc. 17 allegato alla memoria ex art. 473 bis. 17 c.2 di parte resistente).
Da tale certificazione emerge, anzitutto, che, un'ulteriore volta, il resistente tenta se non di imputare alla ricorrente, quantomeno di condividere con lei la responsabilità di quanto accaduto (Il paziente riferisce che già nei mesi di lockdown la convivenza con la moglie era stata caratterizzata da diverbi marcati con episodi di discontrollo sia da parte del paziente ma anche da parte della moglie).
Per il resto, l' dà atto che il resistente segue regolarmente una terapia CP_5 farmacologica e che ha seguito un percorso di sostegno alla genitorialità presso la UFSMIA, ma da tale certificazione non può evincersi alcun preciso elemento di conforto in merito al recupero delle sue capacità genitoriali.
2.5.4. Il resistente è, altresì, in carico all' presso il dott. Controparte_6
il quale dà atto che lo stesso sta proseguendo le cure farmacologiche Per_3
(cfr. doc. 18 allegato alla memoria ex art. 473 bis. 17 n. 2 di parte resistente;
doc. 31 depositato il 29.3.2024) e, in sede di ctu, affermava che il sig. CP_1 contestualizza il suo comportamento all'interno di una relazione di coppia conflittuale (cfr. pag. 12 della ctu).
Anche dalle certificazioni di questo professionista nulla si evince, nello specifico, sul recupero delle capacità genitoriali del resistente, avendo, anzi, egli affermato in sede di ctu che il sig. anche a lui, riporta sempre la CP_1 medesima ricostruzione dei fatti, collocandoli in una cornice di litigiosità di coppia.
2.5.5. Infine, la relazione UEPE del 26.2.2024 dava atto che il resistente ha riconosciuto il disvalore delle condotte incresciose poste nei confronti della parte offesa (cfr. doc. depositato il 29.3.2024), ma è evidente come l'accertamento svolto da questo ufficio ha la finalità di verificare l'adeguatezza della sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare, e le conclusioni cui esso è giunto non si ritiene abbiano specifica rilevanza in punto di possibilità di recupero della capacità genitoriale.
16 2.5.6. Complessivamente, quindi, la documentazione offerta dal resistente non si ritiene che dimostri una reale presa di coscienza da parte del sig. CP_1 delle condotte da lui agite (dimostrando, anzi, quantomeno in parte, il contrario), né si ritiene possa superare le risultanze emergenti dalle consulenze tecniche svolte nel procedimento dinanzi al Tribunale di Firenze e in questa sede.
Quanto ai numerosi corsi e convegni seguiti dal resistente (cfr. doc. 21 allegato alla memoria ex art. 473 bis. 17 c. 2 c.p.c.), in materia di contrasto alla violenza di genere, va evidenziato che, evidentemente, gli stessi non sono stati opportunamente da lui elaborati, se, ancora oggi, egli correla la violenza commessa ad una dinamica conflittuale di coppia e afferma che il figlio minore ha subito unicamente violenza assistita.
2.6. Sulla scorta degli accertamenti svolti, il consulente tecnico concludeva nel senso che il sig. non ha acquisito una adeguata presa di coscienza dei CP_1 propri agiti, secondo un ragionamento logico e coerente, condiviso, in questa sede, dal Tribunale.
Il resistente continua ad affermare di non essersi reso conto di quanto stava facendo e di non ricordare gli specifici episodi di cui si è reso è protagonista, nonostante la gravità degli stessi (picchiare ripetutamente la compagna, minacciarla con un coltello, impedirle di dar da mangiare al figlio di pochi mesi)
e la loro reiterazione per mesi;
lo stesso, poi, continua a fornire una ricostruzione di quanto accaduto tesa a minimizzare la propria condotta, riportandola all'interno di una dinamica di coppia conflittuale.
Il consulente verificava che non si ravvisa nel resistente una adeguata presa di coscienza degli agiti posti in essere, la quale comporterebbe un conseguente vissuto emotivo di rammarico, dispiacere e senso di colpa;
scrive, in particolare, il ctu che: “A parte alcune considerazioni formulate dal ricorrente in questa direzione con tono sostanzialmente neutro, non è stato possibile percepire in lui uno stato emotivo coerente con l'avvenuta consapevolezza della gravità del suo comportamento. Tale assenza è ravvisabile nei seguenti indicatori: i) non ci sono state affermazioni esplicite, chiare e convinte di dispiacere e costernazione per il male patito dalla signora e dal piccolo . Pt_1 Persona_1
Al contrario , alla domanda di cosa provasse nei confronti della ex CP_1 moglie, ha risposto di non essere arrabbiato, come se potesse essere lui ad
17 avercela con lei per quanto accaduto;
ii) nei confronti del bambino non ha manifestato in modo chiaro e partecipato il dispiacere per averlo danneggiato.
Ha, piuttosto, dichiarato il desiderio e la convinzione di poter, in futuro, esercitare appieno il suo ruolo di padre separato volendo e potendo insegnare al figlio i suoi valori e come approcciarsi al mondo, senza che emergesse in lui la consapevolezza che la sua credibilità e autorevolezza di genitore è stata gravemente compromessa dalla sua condotta e il suo eventuale recupero, per nulla scontato, richiederebbe un impegno rilevante e un convinto atteggiamento riparativo;
iii) La comunicazione non verbale – postura, sguardo, tono della voce – è apparsa piuttosto piatta, distaccata e scarsamente coerente con i temi trattati” (cfr. pag. 17 della ctu).
Il consulente, quindi, evidenziava che il sig. non ha saputo fornire CP_1 un'interpretazione sufficientemente complessa e articolata dei comportamenti avuti nei confronti della signora e del figlio, limitandosi a richiamare Pt_1
l'essere affetto dal disturbo ossessivo-compulsivo e dallo stress connesso dal diventare padre e dal lockdown;
egli è apparso complessivamente sprovveduto, poco capace di guardarsi dentro e interpretare con sufficiente complessità se stesso, la sua storia e le sue azioni, tutti elementi che non forniscono sufficienti garanzie relativamente alla possibilità che egli, anche involontariamente, possa assumere atteggiamenti e/o comportamenti non congrui nei confronti del piccolo (cfr. pag. 18 della ctu). Persona_1
In conclusione, quindi, il sig. non ha acquisito la consapevolezza CP_1 necessaria della gravità dei suoi comportamenti in modo da consentirgli di entrare in relazione con in modo appropriato e sintonico con il Persona_1 mondo interno del piccolo, così da evitare il rischio di ulteriori esperienze dannose di misconoscimento del di lui vissuto emotivo. Il consulente, pertanto, concludeva nel senso di escludere, in via definitiva, l'utilità di un ripristino, anche parziale, del ruolo genitoriale paterno, non ritenendo che il sig. CP_1 possa apportare un contributo utile alla crescita del figlio (cfr. pag. 20 della ctu).
2.7. Il Tribunale condivide la ricostruzione operata dal consulente tecnico, ritenendo che il resistente abbia, in questi anni, agito per un recupero delle sue capacità genitoriali solamente apparente (vedi, ad esempio, i numerosi convegni in materia di violenza di genere cui egli ha assistito), ma non intimamente elaborato, come dimostrato dalle dichiarazioni, tese a minimizzare
18 e giustificare i suoi comportamenti, da lui più volte rese ai vari professionisti coinvolti nella vicenda.
Ulteriormente significativo in questo senso è che il resistente, quando ha dovuto effettuare il pagamento della somma disposta come provvisionale dal Tribunale
a favore del minore, ha sottoscritto in favore di quest'ultimo dei buoni postali, con la dicitura “regalato da papà ” (cfr. doc. 60 allegato Controparte_1 alla memoria ex art. 473 bis. 17 c.1 di parte ricorrente). Tale contegno dimostra, ancora, la sua volontà, quando si parla della violenza subita da Persona_1 per sua mano, di negarla, arrivando, addirittura, ad affermare che la somma corrisposta a titolo di risarcimento per la sofferenza causatagli sia un regalo.
Ebbene, a fronte della inaudita gravità delle condotte poste in essere dal resistente, la mancanza di una effettiva e reale assunzione di responsabilità da parte sua per il male causato alla compagna e al figlio induce a ritenere che non sia possibile un recupero delle sue capacità genitoriali e che la sua presenza nella vita di sia contraria all'interesse del minore. Persona_1
2.8. Ne consegue l'accoglimento della domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale proposta dalla ricorrente.
3. Stante la decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre, ne deriva la conferma di quanto già disposto dal Tribunale di Firenze (senza necessità di statuizioni ulteriori in questa sede sul punto) circa l'affidamento super esclusivo del figlio minore alla madre.
Quanto alla permanenza del minore in Spagna, si evidenzia che la madre ha facoltà di assumere, in autonomia, tutte le decisioni relative al minore, anche quelle riguardanti la sua residenza abituale. Pertanto, la stessa ha piena facoltà di tenere con sé il minore in Spagna o di spostare, laddove lo ritenga in futuro, il domicilio del minore altrove.
4. Viste le motivazioni poste a sostegno dell'accoglimento della domanda di decadenza, non è possibile, allo stato, prevedere alcun contatto padre/figlio.
Si conferma, quindi, come già statuito dal Tribunale di Firenze, il divieto di contatti tra il padre e il figlio minore, anche in forma protetta o con mezzi “a distanza”.
Il consulente tecnico non ha escluso che, in futuro, possa essere opportuna una qualche forma di contatto padre/figlio, laddove ciò fosse utile per il minore al fine di potersi confrontare con una figura paterna reale e di potere elaborare la
19 propria storia familiare. Al momento, però, la prospettiva di tale contatto appare prematura, dovendo, preventivamente, proseguire il minore un percorso psicologico di accompagnamento e sostegno alla conoscenza e comprensione della sua storia.
Parallelamente, il sig. dovrà proseguire tutti i propri percorsi di cura e CP_1
riabilitazione.
Quanto ai rapporti epistolari tra genitori, da tenersi anche tramite legali, si ritiene di non modificare quanto già statuito dal Tribunale di Firenze, non ravvisandosi motivazioni sopravvenute per rivedere quanto ivi previsto sul punto.
5. La ricorrente domanda un aumento del contributo di mantenimento, precedentemente fissato nell'importo di € 200 mensili (cfr. provvedimento della
Corte d'Appello di Firenze sub doc. 2 allegato al ricorso).
La ricorrente ha dichiarato di percepire dal proprio lavoro in Spagna circa €
2.200 al mese (cfr. verbale d'udienza del 14.9.2023) e di corrispondere € 950 di canone di locazione.
Dalla documentazione in atti, risulta che il resistente abbia dichiarato redditi di
€ 1815 per il 2019, di € 5.943 per il 2020, di € 3.776 per il 2021 (cfr. docc. 7, 8
e 9 allegati alla comparsa di costituzione e risposta), di € 8.643 per il 2022 (cfr. doc. 27 allegato alla memoria ex art. 473 bis.17 n.2 di parte resistente).
Il precedente provvedimento in punto di contributo di mantenimento veniva assunto sulla scorta della assenza di redditi del sig. (vedi motivazione CP_1
del decreto del Tribunale di Firenze), il quale non aveva potuto lavorare anche in ragione delle restrizioni correlate alla misura cautelare.
Nella relazione UEPE del 26.2.2024, si dà atto, invece, che il resistente svolge attività lavorativa presso l'azienda agricola di titolarità del padre (cfr. doc. 30 depositato il 29.3.2024), essendo questo uno dei punti del programma di trattamento.
Vista l'intervenuta modifica della condizione reddituale del resistente, correlata all'attuale attività lavorativa da lui svolta, si ritiene di potere rideterminare il contributo di mantenimento da lui dovuto nel maggiore importo di € 300 mensili.
La decorrenza viene fissata dalla pronuncia, considerato che il resistente ha intrapreso tale attività solamente in corso di causa.
20 Quanto alle spese straordinarie - già poste dal Tribunale di Firenze al 50% a carico di ciascun genitore - attesa la decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale, sarà la madre a scegliere unilateralmente le spese da effettuare, chiedendone il rimborso pro quota al resistente.
6. La domanda del resistente relativa ai rapporti tra il minore e i nonni paterni
è inammissibile in questo giudizio, dovendo la stessa, eventualmente, essere fatta valere in altra sede giudiziaria.
7. Le spese di lite sono poste a carico del resistente, secondo soccombenza.
Le spese relative alla difesa della ricorrente sono liquidate secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014, così come aggiornato dal d.m. 147/2022, giudizi di cognizione innanzi al Tribunale, valore indeterminabile – complessità media, parametri medi per tutte le fasi di giudizio.
Le spese relative alla difesa del curatore speciale sono liquidate in favore dello
Stato, stante l'ammissione del minore al gratuito patrocinio. Le stesse sono liquidate secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014, così come aggiornato dal d.m. 147/2022, giudizi di cognizione innanzi al Tribunale, valore indeterminabile – complessità media, parametri minimi per tutte le fasi di giudizio, valutata l'attività concretamente svolta dal curatore.
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio sono poste integralmente a carico del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dispone, ex art. 330 c.c., la decadenza dalla titolarità e dall'esercizio della responsabilità genitoriale di nei confronti del figlio minore Controparte_1
Persona_1
2) conferma che il minore possa permanere con la madre in Spagna;
3) conferma il divieto di contatti tra il padre e il minore, anche in forma protetta o con mezzi a distanza;
4) dispone che il minore prosegua un percorso psicologico con le finalità indicate in motivazione;
5) invita a proseguire i propri percorsi di cura e riabilitazione;
Controparte_1
6) dispone l'aumento in € 300 mensili, oltre rivalutazione Istat, del contributo
21 dovuto da a titolo di mantenimento del figlio minore, in Controparte_1 favore di con decorrenza dell'aumento dalla data della pronuncia;
Parte_1
7) dispone, quanto alle spese straordinarie, che sarà la madre a scegliere unilateralmente le spese da effettuare, chiedendone il rimborso pro quota al resistente;
8) dichiara inammissibile la domanda relativa al rapporto tra il minore e i nonni paterni;
9) condanna alla refusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 [...]
liquidate in € 10.860,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese Pt_1
generali, iva e cpa come per legge;
10) condanna quanto alla posizione del curatore speciale, alla Controparte_1 refusione delle spese di lite in favore dello Stato, liquidate in € 5.431,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
11) pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio a carico di Controparte_1
Così deciso in Pistoia nella camera di consiglio del 5.5.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Nicola Latour Stefano Billet
22
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Stefano Billet - Presidente
2) Giulia Gargiulo - Giudice
3) Nicola Latour - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta a ruolo n.r.g. 2007/2023, vertente
TRA
nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...], Parte_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Francesca Barontini, presso lo studio della quale elegge domicilio in Pistoia alla Piazzetta San Biagio
n. 3;
Ricorrente
E
nato a [...] il [...] e residente in [...]Controparte_1
(FI) in Piazza dei Macelli n.16, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Laura Nannucci, presso lo studio della quale elegge domicilio in
Firenze, Borgo San Frediano n. 11;
Resistente
E
1 Avv. Lorenzo Baronti, con studio in Pistoia alla Galleria Nazionale n.12, quale curatore speciale del minore nato a [...] il Persona_1
24.4.2020;
Resistente
E
Co
in sede;
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in data 21.8.2023, premetteva di avere Parte_1
intrattenuto una relazione con dalla quale nasceva il figlio Controparte_1
(nato il [...]). Persona_1
Il Tribunale di Firenze, con decreto del 31.8.2022, disponeva, tra le altre cose,
l'affidamento super esclusivo del figlio minore alla madre, con collocamento presso di lei, e il divieto di contatti tra il padre e il minore;
poneva a carico del padre l'obbligo di corrispondere la somma di € 400 mensile a titolo di mantenimento del minore, somma ridotta in € 200 mensili in appello.
La relazione tra le parti si interrompeva nel luglio 2020, quando la ricorrente lasciava la casa familiare a causa delle gravissime violenze fisiche e psicologiche agite dal resistente nei confronti propri e del figlio appena nato.
Per tali fatti veniva introdotto procedimento penale, che si concludeva, in primo grado, con sentenza del Tribunale di Firenze, che condannava il resistente alla pena di anni cinque di reclusione. Il padre è attinto da misura cautelare, prima di arresti domiciliari, poi variata in obbligo di dimora nel Comune di Certaldo, con divieto di avvicinamento alla ricorrente e al figlio.
La ricorrente deduceva di avere avuto una offerta di lavoro in Spagna, di avere già provveduto a bloccare, sul luogo di lavoro, un appartamento per sé e per il figlio minore, dietro canone di € 950 mensili, e di potere iscrivere il bimbo presso una scuola internazionale.
La ricorrente richiedeva, pertanto, di essere autorizzata, in via d'urgenza, al trasferimento in Spagna unitamente al figlio minore, e domandava la modifica
2 del contributo di mantenimento, rideterminandolo nel maggiore importo di €
400 mensili.
La ricorrente, quindi, concludeva così:
- dichiarare la decadenza dalla responsabilità genitoriale del signor CP_1
nei confronti del figlio
[...] Persona_1
- disporre che la signora ovunque la stessa risieda, mantenga il Pt_1
supporto psicologico di accompagnamento e sostegno per alla Persona_1
conoscenza e comprensione della sua storia che lo aiuti, nei tempi e nei modi che il professionista riterrà più adeguati, a conoscere e comprendere quanto accaduto in modifica del decreto del Tribunale di Firenze del 31/08/2022
- confermare che il minore possa permanere con Persona_1
la madre in Spagna, in particolare a San Sebastian, per un periodo di almeno tre anni quanti previsti dal contratto di lavoro allegato, dove frequentare le scuole;
- modificare l'importo dell'assegno perequativo a carico del signor CP_1
a favore del minore nel maggiore importo di €. 400,00 mensili o somma
[...]
diversa ma comunque tale da garantire al minore il soddisfacimento delle sue esigenze di vita in perequazione al mantenimento materno in via diretta;
- nella denegata ipotesi in cui non sia pronunciata la decadenza, in adesione alle conclusioni del dott. e nell'interesse del minore, confermare Parte_2
l'assoluta assenza di contatti di qualsiasi natura fra ed il padre, Persona_1
disporre che la signora sia autorizzata a spostare il proprio domicilio Pt_1
(o residenza) e quello del figlio, senza ulteriori autorizzazioni. Disponga che le comunicazioni inerenti il minore siano inviate esclusivamente quando riguardano decisioni di straordinaria amministrazione che esulano dall'affidamento superesclusivo con raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo di residenza paterno, con l'applicazione del principio del silenzio assenso trascorsi dieci giorni dal ricevimento della richiesta, stessa modalità da applicare per la richiesta di rimborso delle spese straordinarie.
Rigettare le domande di parte resistente e respingere le eccezioni;
Vittoria di spese e onorari.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 13.9.2023 si costituiva in giudizio il quale, in via preliminare, evidenziava Controparte_1
3 come non fosse nell'interesse del minore allontanarsi dal nucleo familiare materno.
Il resistente, poi, rappresentava di avere, con atteggiamento collaborativo,
Parte proseguito il percorso di recupero della genitorialità presso la e di avere intrapreso vari percorsi terapeutici e riabilitativi, tra cui quello al CSM, quello con il prof. quello con il dott. quello con la dott.ssa Per_2 Per_3 Per_4
e quello al CAM. Alla luce di tali percorsi, richiedeva di svolgersi incontri padre/figlio in modalità protetta e richiamava l'attenzione sulla necessità di garantire adeguati rapporti tra il bimbo e il ramo familiare paterno.
Il resistente, quindi, concludeva così:
- In accoglimento delle istanze del resistente, avanzate occorrendo anche in via riconvenzionale, a tutela del minore , del suo Persona_1
diritto alla bigenitorialità e a conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale e quindi anche con i nonni paterni:
a) Preliminarmente, ovvero prima di adottare qualsivoglia provvedimento de potestate e prima di ogni decisione circa i rapporti padre-figlio, tenuto conto in particolare:
• delle documentate contestazioni e dei numerosi rilievi critici svolti dalla
Dott.ssa quale ctp del IG.re , in ordine alle Persona_5 Controparte_1
conclusioni del ctu;
• della manifesta contraddittorietà tra la ctu e le risultanze documentali in atti
(cfr. relazioni CAM - ns. doc.ti 12, 19, 20; relazione UEPE - ns. doc. 30; relazioni Dott. doc.ti 18, 31; Controparte_3 Per_3 CP_4
relazione Dott.ssa - ns. doc. 11; relazione Prof. - ns. doc. Per_4 Per_2
10), molte delle quali provenienti da professionisti ed enti pubblici, terzi ed imparziali, indipendenti tra loro, tutte univocamente convergenti nel descrivere il positivo andamento ed esito dei percorsi terapeutici e riabilitativi intrapresi dal IG.re , con revisione critica dei propri agiti passati e presa Controparte_1
di coscienza del disvalore delle proprie condotte, con conseguente concreta possibilità di attuale recupero di competenze genitoriali e di graduale introduzione di incontri protetti padre-figlio;
• del fatto che il minore è cosciente dell'esistenza del padre essendo già stato avviato, durante la ctu, il disvelamento della figura paterna;
4 • della necessità di monitorare l'evoluzione della delicata situazione e
l'eventualità che possa essere di aiuto al bambino e nel suo interesse
l'attivazione di contatti e/o incontri con il padre, sempre in modalità protetta, alla luce anche dell'andamento dei percorsi e degli interventi di sostegno e supporto per i genitori e il minore indicati dal ctu;
non potendosi dunque ritenere esaurita l'istruzione della presente causa: disporre un supplemento ed approfondimento istruttorio volto, tramite una nuova ctu, ad una rivalutazione delle competenze e capacità genitoriali del
IG.re ; Controparte_1 attivare un periodo di monitoraggio per verificare sia l'andamento dei percorsi di sostegno psicologico del minore e della IG.ra sia i progressi dei Pt_1
trattamenti terapeutici e riabilitativi intrapresi dal IG.re al Controparte_1 fine di adottare i provvedimenti più rispondenti all'interesse del minore;
in ogni caso, con affidamento dell'incarico di ctu e/o di monitoraggio ad altro professionista;
disporre l'intervento, ex art. 473-bis.27 c.p.c., dei Servizi Sociali e Sanitari
(UFSMIA dell'USL Toscana Centro) di Pistoia, di concerto ed in collaborazione con i corrispondenti professionisti spagnoli stante l'attuale permanenza della IG.ra e del figlio in Spagna, indicando i termini Parte_1
entro cui i Servizi Socio-Sanitari devono depositare una relazione periodica, ex art. 473-bis.27 c.p.c., relativamente alla situazione psico-evolutiva del minore e all'andamento del percorso di Persona_1
sostegno psicologico attivato per . Persona_1
- In denegata ipotesi, e salvo gravame, che vengano disattese le superiori richieste e la causa venga ritenuta matura per la decisione:
b) Respingere la domanda di decadenza del padre IG.re dalla Controparte_1
responsabilità genitoriale sul figlio , introdotta Persona_1
dalla madre con la memoria ex art. 473 bis-17 comma 1 c.p.c. 5.1.2024, stante la carenza dei relativi presupposti per i motivi esposti in atti.
c) Ai fini della parziale modifica del decreto del Tribunale Ordinario di Firenze del 31.8.2022 in punto di contatti padre-figlio, in particolare tenuto conto del documentato positivo andamento dei percorsi terapeutici e riabilitativi intrapresi dal IG.re e delle note critiche della ctp Dott.ssa Controparte_1
- previa rinnovazione della ctu in punto di rivalutazione delle Persona_5
5 competenze genitoriali del IG.re e attivazione di un periodo di CP_1
monitoraggio - valutare l'introduzione di incontri protetti padre-figlio in spazio neutro, con la frequenza e le modalità ritenute più opportune, alla presenza di un operatore ed eventualmente anche di un professionista (psichiatra e/o psicologo) del Servizio Socio-Sanitario, anche, occorrendo, a distanza mediante collegamento audiovisivo, con possibilità di incremento o riduzione della periodicità degli incontri sulla base del loro andamento, da effettuarsi previa adeguata preparazione del padre e del minore.
d) In ogni caso, sempre in parziale modifica del decreto del Tribunale
Ordinario di Firenze del 31.8.2022, disporre che la IG.ra Parte_1
fornisca al IG.re , tramite legali, quantomeno tre volte al Controparte_1
mese, informazioni periodiche, puntuali e specifiche sul figlio, sulle sue condizioni di vita, sulle attività svolte, sullo stato di salute, sull'andamento scolastico e sui progressi evolutivi, corredate da documentazione, fotografie e video del bambino, onde mettere effettivamente il padre al corrente dei progetti che riguardano e/o coinvolgono il minore, con previsione di specifica sanzione in caso di inosservanza.
e) In ogni caso, disporre, a tutela del benessere di , che la madre Persona_1
mantenga il supporto psicologico di accompagnamento e sostegno per il figlio alla conoscenza e comprensione della sua storia familiare così da aiutare il minore a conoscere e comprendere quanto accaduto;
con presa in carico del minore e monitoraggio, ex art. 473-bis.27 c.p.c., in ordine all'evoluzione di tale percorso e alla condizione psicologica del minore, da parte dei Servizi Sociali
e Sanitari (UFSMIA dell'USL Toscana Centro) di Pistoia, di concerto ed in collaborazione con i corrispondenti professionisti spagnoli stante l'attuale permanenza della IG.ra e del figlio in Spagna;
con previsione di Parte_1
incontri periodici, con la frequenza ritenuta di giustizia, di restituzione al padre volti a relazionarlo in merito all'andamento del percorso psicologico del minore e alle sue condizioni.
f) Quanto alla richiesta di trasferimento del minore all'estero per un periodo di tre anni, avanzata dalla madre con il ricorso introduttivo della presente causa e autorizzata in via provvisoria ed urgente da questo Ill.mo Tribunale con provvedimento 14.9.2023, il IG.re non si oppone a che il Controparte_1
figlio possa temporaneamente permanere con la Persona_1
6 madre in Spagna, in particolare a San Sebastian, limitatamente e fino al mese di giugno 2026 ovvero per il periodo previsto dal contratto lavorativo triennale materno allegato dalla ricorrente e per come dalla stessa confermato all'udienza del 12.11.2024; ferma restando la necessità del consenso paterno ove la madre decida di spostare ulteriormente il domicilio (o la residenza) del figlio e dell'autorizzazione giudiziale in caso di disaccordo.
g) A fronte del suddetto temporaneo trasferimento in Spagna, conservare adeguatamente il diritto del minore (art. 337 ter c.c.) ad avere rapporti significativi con i nonni paterni, come riconosciuto e regolamentato giudizialmente dal Tribunale per i Minorenni di Firenze con decreto definitivo
25.1-7.3.2022, disponendo il dovere della IG.ra di condurre il Parte_1
figlio in Italia, a Pistoia, almeno una volta al mese e a sue spese perché continuino ad avere luogo incontri in presenza fra il minore e i nonni paterni, con previsione di specifica sanzione in caso di inosservanza onde garantire il regolare rispetto di quanto disposto nel suddetto provvedimento.
h) Assumere, comunque, i provvedimenti più appropriati, più convenienti, meglio visti e ritenuti di giustizia nell'interesse e a protezione della salute, delle esigenze evolutive, della serenità personale, del benessere e dell'equilibrio psico-fisico del bambino, salvaguardando: in punto di rapporti padre-figlio il diritto del minore alla bigenitorialità e, in punto di rapporti nonni paterni- nipote, il diritto del minore a conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale e quindi anche con i nonni paterni.
i) Rigettare, per i motivi esposti in atti, la richiesta di modifica del decreto del
Tribunale Ordinario di Firenze 31.8.2022 in punto di entità dell'assegno di contributo al mantenimento del figlio e, per l'effetto, confermare, a carico del padre, l'attuale somma di € 200,00 (euro duecento/00) mensili, come statuito nel recente decreto della Corte di Appello di Firenze 16.6.2023, reso all'esito del procedimento RG n. 130-2023, svoltosi in contraddittorio con la IG.ra
. Parte_1
In fase cautelare e urgente, il Tribunale, con provvedimento del 14.9.2023, autorizzava la ricorrente a trasferirsi in Spagna insieme al figlio minore.
In sede di memoria ex art. 473 bis. 17 c.1 c.p.c. la ricorrente proponeva domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale del resistente.
7 A fronte della domanda di decadenza, con provvedimento del 25.1.2024, veniva nominato un curatore speciale per il minore.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 13.3.2024, si costituiva in giudizio il curatore speciale del minore, Avv. Lorenzo Baronti, il quale richiedeva disporsi una consulenza tecnica d'ufficio.
Il curatore speciale, poi, concludeva così:
“Dichiarare la decadenza dalla responsabilità genitoriale del signor CP_1
nei confronti del figlio;
in modifica del
[...] Persona_1
decreto del Tribunale di Firenze del 31/08/2022 confermare che il minore
possa permanere con la madre in Spagna, in Persona_1
particolare a San Sebastian, per un periodo di almeno tre anni quanti previsti dal contratto di lavoro allegato, dove frequentare le scuole;
modificare
l'importo dell'assegno perequativo a carico del signor a Controparte_1 favore del minore nel maggiore importo di €. 400,00 mensili o somma maggiore da valutare sulla base della documentazione che verrà prodotta dal resistente”
Svolta consulenza tecnica d'ufficio, la causa, all'esito del deposito delle memorie ex art. 473 bis. 28 c.p.c., all'udienza del 25.3.2025, veniva riservata al Collegio per la decisione.
2. e hanno un figlio, , di anni 5. Parte_1 Controparte_1 Persona_1
2.1. La ricorrente domanda la decadenza della responsabilità genitoriale del padre.
Si ricordi che, ai sensi dell'art. 330 c.c., il giudice può pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale nei casi in cui il genitore violi o trascuri i suoi doveri ovvero abusi dei relativi poteri, ogni qualvolta tale violazione, omissione o abuso abbia comportato un grave pregiudizio per il figlio.
In particolare, la giurisprudenza ha chiarito che il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale è adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore, dovendo il giudice di merito esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con
8 l'aiuto di parenti o di terzi e avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali
(cfr. Cass. civ. 9.5.2023, n. 12237). Il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale costituisce, infatti, l'extrema ratio, ossia una misura adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore e solo ove gli altri provvedimenti disciplinati dal legislatore non siano comunque idonei a tutelare l'interesse prevalente di quest'ultimo a crescere sano nel contesto familiare d'origine (cfr. Cass. Civ.
27.10.2023, n. 29814) in quanto il provvedimento ablativo della responsabilità dei genitori è preordinato alla esigenza prioritaria della tutela degli interessi del figlio;
esso non costituisce una sanzione a comportamenti inadempienti dei genitori ma piuttosto è fondato sull'accertamento, da parte del giudice, degli effetti lesivi che detti comportamenti hanno prodotto e possono ulteriormente produrre in danno del figlio, tali da giustificare l'ablazione della responsabilità genitoriale (cfr. Cass.
Civ. 7.6.2017, n. 14145).
2.2. Al fine di esaminare la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale proposta dalla ricorrente, è necessario ripercorrere le vicende che hanno segnato la storia della coppia. In particolare, occorre richiamare le gravi condotte di maltrattamento poste in essere dal resistente nei confronti della propria compagna e del figlio minore, così come ricostruite nella sentenza penale del Tribunale di Firenze del 5.3.2022 (cfr. doc. 5 allegato al ricorso).
La relazione tra le parti iniziava nel gennaio 2016 e sfociava, il 21.7.2019, in un matrimonio religioso, seguito dalla nascita di il 24.4.2020. Persona_1
Già durante la gravidanza, si manifestavano le prime vere e proprie condotte di violenza fisica commesse dal resistente, il quale, il 8.10.2019, nel corso di una discussione, affermando “è bene che il bambino non ci sia proprio”, dava alcuni pugni sulla pancia della ricorrente, nonché un calcio che la colpiva al ventre.
Successivamente alla nascita del bambino, il resistente teneva condotte mirate a procurare dolore fisico al figlio: lo prendeva in braccio senza mantenergli il collo;
gli strizzava le mani e i piedi finché non piangeva, così come faceva anche con la compagna, per testarne la soglia del dolore e, nel caso in cui la madre interveniva in aiuto del bimbo, egli si alterava e incrementava la dose;
prendeva il bimbo per una mano dalla caviglia e lo appendeva a testa in giù e, se la madre interveniva, affermava: “per colpa della mamma, visto che tu ti sei
9 contrapposta, glielo farò per il doppio del tempo”; da quella posizione, lo lasciava cadere sul divano senza sostegno;
gli puntava il phon caldo vicino alla testa. Dalla seconda metà di maggio 2020, il padre iniziava a somministrare al bimbo cibi solidi (gelato, burro di arachidi, liquirizia in stecco) e bevande alcoliche (birra), lo imbrattava intorno alla bocca e, se la madre provava a pulirlo, gli spalmava il cibo su tutto il volto. Durante tali vessazioni commesse ai danni del figlio, il resistente pretendeva che la ricorrente gioisse o, comunque, manifestasse la sua approvazione (sono agli atti di questo procedimento sub docc. da 29 a 35 allegati alla memoria ex art. 473 bis.17 c. 1 c.p.c. di parte ricorrente le foto che ritraggono il resistente nudo con il pene in erezione mentre tiene il bambino in braccio, e le foto del bimbo con il cibo spalmato sul volto, con lo stecco del gelato o con una caramella gommosa in bocca con correlato rischio di soffocamento).
Il resistente imponeva alla ricorrente una serie di regole di convivenza
(asciugarsi perfettamente le mani prima di toccare il cellulare;
stare vicino all'auto durante la fase della pulizia delle strade;
conservare tutte le scatolette del cibo del gatto consumate), tra cui il divieto di parlare in casa, anche con il figlio, con il quale la madre poteva esprimersi solo a gesti;
in caso di inosservanza di queste regole, la ricorrente veniva percossa secondo un preciso rituale, per cui doveva prostrarsi, anche inginocchiarsi, con le braccia lungo il corpo e porgere la testa, sulla quale lui sferrava una serie di pugni nello stesso punto della testa, sul lato destro, ove il sig. aveva compreso che la CP_1 compagna sentiva più dolore, e dove le era vietato usare ghiaccio e antidolorifici. Tali punizioni corporali venivano attuate anche quando la ricorrente piangeva perché il resistente faceva del male al figlio. Per incutere, poi, sempre più timore alla compagna, il resistente aveva preso l'abitudine di sfiorarla sul corpo con un coltello seghettato da cucina che teneva sempre sul divano a portata di mano.
Tale escalation di violenza, sia verso la compagna che verso il figlio minore, aumentava sempre di più sino al luglio 2020.
Nel luglio 2020, difatti, il resistente sferrava un pugno sui denti della compagna, tale da spostarle gli incisivi. Siccome, poi, il bimbo aveva bagnato di pipì il passeggino, li padre riteneva dovesse essere punito tenendolo a digiuno e, il 16 luglio 2020, lo percuoteva con delle botte in testa, ed afferrava la mano della
10 compagna perché facesse lo stesso, minacciando entrambi di morte. Sempre il
16 luglio, il resistente picchiava la ricorrente affermando “qui siamo a legnate col sangue”, come risulta dalle registrazioni eseguite dalla sig.ra che Pt_1 danno la concreta misura della gravità dei maltrattamenti e dimostrano nella sua reale essenza, più di ogni altro elemento ed in modo inconfutabile e puntuale, la responsabilità del (cfr. pag. 17 della sentenza penale). Le CP_1 registrazioni e le relative sbobinature sono anche agli atti di questo procedimento (cfr. docc. da 63 a 68 allegati alla memoria ex art. 473 bis.17 c. 1
c.p.c. di parte ricorrente e doc. depositato il 9.1.2024).
Per tali condotte, in sede penale, il resistente veniva condannato, in primo grado alla pena di anni cinque di reclusione. In secondo grado, il resistente concordava una pena di anni tre e mesi undici di reclusione, con sostituzione della pena con la sanzione della detenzione domiciliare (cfr. doc. depositato il 14.5.2024).
2.3. Appare, quindi, dato inconfutabile che il resistente abbia posto in essere nei confronti della compagna e del figlio minore condotte di inaudita gravità, estremamente pregiudizievoli per . Persona_1
Al fine, però, di pervenire all'accoglimento o meno della domanda di decadenza, è necessario verificare se vi possa essere una favorevole prognosi di recupero delle capacità genitoriali del resistente o se, viceversa, il provvedimento ablativo della responsabilità genitoriale risponda al superiore interesse del minore.
2.4. Ritiene il Tribunale che, in atti, vi siano molteplici elementi dai quali desumere che il resistente non abbia elaborato una reale consapevolezza dei maltrattamenti agiti.
2.4.1. Nel corso del procedimento civile n.r.g. 9043/2020, tenutosi dinanzi al
Tribunale di Firenze per regolamentare l'affidamento del minore, veniva espletata consulenza tecnica d'ufficio.
Nel corso della stessa, il sig. negava le accuse a suo carico, affermando CP_1 che c'era stata una “degenerazione” nella convivenza con la sig.ra che Pt_1 vi erano stati dei “diverbi” e che “non c'era accordo su molte cose”; in merito all'episodio di violenza avvenuto durante la gravidanza, il resistente affermava quanto segue: “lui era sul letto e la si è gettata verso di lui, questi ha Pt_1 alzato un ginocchio e ha colpito nello stomaco la signora, l'ha colpita per pararsi, lei è cascata e ha ricevuto una pressione forte sulla pancia” (cfr. pag.
11 10 della prima relazione del dott. sub doc. 13 allegato al ricorso). Il Per_6 resistente affermava che i litigi con la compagna avvenivano per “bischerate”
e che si trattava di discussioni frivole, che si evolvevano in altro a causa delle offese della ricorrente. Il sig. circa la sua compagna, affermava: “mi CP_1 trattava con sufficienza, come se non esistessi e quindi ad un certo punto gli ho detto: basta non ce la faccio più; mi diceva sei un cretino, non capisci niente, te che ne sai e poi continuava con parolacce, gesti ed espressioni varie e mi considerava insignificante, quindi le dissi che per me la storia era finita, inizialmente dormivamo insieme poi dopo no” (cfr. pag. 10 della prima relazione del dott. sub doc. 13 allegato al ricorso). Per_6
In sede di relazione di monitoraggio, il resistente affermava la propria convinzione di avere abusato psicologicamente solo della compagna, e non anche del minore (cfr. pag. 4 della relazione di monitoraggio del 7.5.2022 del dott. sub doc. 15 allegato al ricorso). Per_6
Già in occasione della prima indagine svolta in sede civile, emergeva, quindi, la mancanza di consapevolezza del sig. in merito alle condotte di CP_1 maltrattamento agite verso la ex compagna, da lui ricondotte nell'ambito di una dinamica conflittuale di coppia e, anzi, da lui causalmente correlate alle condotte assunte dalla ex compagna nei propri riguardi;
emergeva, altresì, la negazione da parte del resistente delle condotte estremamente pregiudizievoli tenute verso il figlio minore, affermando egli di avere abusato psicologicamente solo della compagna, e non anche del bimbo.
Il consulente tecnico, in quella sede, concludeva, quindi, nel senso di escludere qualsiasi incontro padre/figlio, anche in modalità protetta, affermando che è difficile pensare una evoluzione positiva degli incontri protetti (cfr. sia le conclusioni di cui alla prima relazione del 20.9.2021, sia le conclusioni di cui alla relazione del 7.5.2022, ove si legge che è da escludere al momento un qualsivoglia riavvicinamento tra il padre e il figlio).
2.4.2. Alle medesime conclusioni giunge la consulenza tecnica d'ufficio svolta in questo giudizio.
Durante i colloqui avuti con il dott. il sig. affermava di non Parte_2 CP_1 essersi reso conto della gravità delle sue azioni e, quanto ai maltrattamenti agiti, forniva la seguente spiegazione: “Aggiunge, poi, che i suoi agiti sono avvenuti all'interno di una dinamica di coppia conflittuale, caratterizzata da modalità
12 offensive, svalutanti e talvolta aggressive della signora nei suoi Pt_1 confronti, con scontri e colluttazioni frequenti (racconta, ad esempio, che lei gli tirò un calcio), che lui inizialmente subiva passivamente, fin tanto che, stanco di essere sottomesso, ha cominciato a reagire attuando le condotte di maltrattamento ben note”; il consulente osservava sul punto che il sig. CP_1 nel fare queste affermazioni sembra voler ridurre la rilevanza dei suoi comportamenti maltrattanti o, comunque, inserirli all'interno di una dinamica conflittuale di coppia e condividerne, in tal modo, la responsabilità con la ex- partner (cfr. pagg. 5 e 6 della ctu).
Sempre in sede di consulenza emerge che il resistente, quanto alle condotte commesse verso il minore, non crede di avere mai agito azioni direttamente finalizzate a farlo soffrire anche se ora si rende conto che, per il bambino, aver vissuto l'esperienza di violenza assistita e di mancanza di attenzioni, essendo i genitori impegnati in continui litigi, ha costituito una concreta forma di maltrattamento che ben motiva la condanna da lui ricevuta (cfr. pag. 6 della ctu).
Appare alquanto significativo che il sig. a distanza di alcuni anni sia CP_1 dai fatti di violenza che dalla precedente consulenza, non ha, in realtà, mutato la propria versione: egli non ricorda gli episodi relativi ai maltrattamenti attuati, nonostante le evidenze esistenti circa le condotte da lui agite;
afferma che il figlio ha subito unicamente violenza assistita, così tentando di ridimensionare le condotte attuate verso il minore;
riconduce i maltrattamenti nell'ambito di una dinamica conflittuale di coppia, caratterizzata da contegni svalutanti e offensivi della ricorrente.
2.4.3. Il resistente, nonostante i percorsi svolti - di cui meglio si dirà in seguito
– non ha maturato una reale consapevolezza dei maltrattamenti perpetrati, in modo particolare di quelli attuati nei confronti del piccolo , né, Persona_1 nelle sue parole, si legge una concreta e reale assunzione di responsabilità per quanto avvenuto.
2.5. Il resistente ha documentato di avere attivato svariati percorsi nell'ottica di recuperare gradualmente un rapporto con il figlio minore.
2.5.1. Quanto ai percorsi svolti con il Prof. e la dott.ssa va, Per_2 Per_4 anzitutto, osservato trattarsi di professionisti di parte, le cui relazioni, quindi, devono essere attentamente valutate e contestualizzate.
13 A partire da giugno 2022, il resistente ha avviato un percorso con il Prof.
[...]
dalla cui breve relazione (cfr. doc. 10 allegato alla comparsa di Persona_7 costituzione e risposta) si evince che il resistente, nel raccontare il proprio vissuto, non si sottraeva al ricordo e alla ricostruzione degli eventi, ma tendeva, comprensibilmente, a esporli minimizzando, se non addirittura negando, ogni suo comportamento aggressivo.
Ancora nel giugno 2022, quindi, il resistente negava le proprie responsabilità, minimizzando gli agiti da lui commessi.
Il professionista proseguiva nell'affermare che il resistente, con il trascorrere delle sedute, sarebbe apparso maggiormente consapevole “della presenza, nella sua vita, di momenti e circostanze nelle quali si manifestava in modo evidente in lui un discontinuo controllo della impulsività”, e che lo stesso è “cambiato
(…) sinceramente desideroso di un contatto col suo bambino (…) capace di un autocontrollo tale da consentirgli tranquille relazioni interpersonali”.
Il resistente svolgeva, a partire dal maggio 2023, un percorso con altra professionista, dott.ssa la quale, sentita in sede di consulenza Per_4 tecnica, affermava che inizialmente il paziente (…) tendeva a giustificarsi per quanto accaduto e, soprattutto, mostrava un approccio estremamente razionale alla vicenda senza che emergesse una consapevolezza emotiva, palesandosi la incapacità di entrare in contatto con le sue parti interne; la professionista dichiarava, ancora, che un cambiamento progressivo del sig. che CP_1 faceva emergere la sua capacità di riconoscere le proprie responsabilità, si verificava dopo l'estate 2023.
Tali dichiarazioni rese dalla dott.ssa anzitutto, si ritiene palesino la Per_4 inattendibilità delle conclusioni di cui alla relazione del prof. risalente Per_2 al novembre 2022. Come chiarito dalla dott.ssa difatti, nel maggio Per_4
2023 il resistente ancora non manifestava consapevolezza emotiva, tendendosi a giustificare per quanto accaduto, così che appare poco credibile che lo stesso, nel novembre 2022, fosse capace di un efficace esame di realtà, consapevole della sua nota e superata vulnerabilità, capace di un autocontrollo tale da consentirgli tranquille relazioni interpersonali, come affermava il prof. Per_2 nella sua relazione.
D'altro canto, le dichiarazioni rese dalla dott.ssa al ctu sconfessano Per_4 anche la sua relazione in atti, risalente al 27.7.2023 (cfr. doc. 11 allegato alla
14 comparsa di costituzione e risposta), nella quale la stessa affermava che il sig. non negava né minimizzava l'impatto dei propri comportamenti, CP_1 accettando un'ulteriore revisione critica delle proprie responsabilità rispetto ai fatti narrati, e che non sussistesse alcun pericolo di reiterazione di atteggiamenti che mettano a rischio il benessere del minore.
La professionista chiariva, in sede di ctu, che, a suo dire, un cambiamento effettivo del resistente si sarebbe avuto solamente dopo l'estate 2023, così che le dichiarazioni da lei rese in sede di consulenza si pongono in contraddizione con quanto relazionato nel luglio 2023 circa la revisione critica già operata all'epoca dal sig. CP_1
Le relazioni dei due professionisti di parte, quindi, appaiono contraddittorie, poco convincenti e confliggenti con le dichiarazioni, così come sopra riportate, rese dal resistente innanzi al ctu.
2.5.2. Il resistente, ancora, svolgeva percorso presso il Centro di Ascolto
Uomini Maltrattanti, dall'ottobre 2022 al luglio 2023, come da relazione in atti
(cfr. doc. 12 allegato alla comparsa di costituzione e risposta), dalla quale risulta che lo stesso si è mostrato collaborativo, e che durante il percorso “ha riconosciuto la responsabilità del proprio comportamento violento agito e ha riflettuto sull'impatto che questo ha avuto sulle vittime”. Egli seguiva, altresì, un gruppo psicoeducativo sulla genitorialità per la durata di 12 incontri, da novembre 2022 a febbraio 2023 (cfr. doc. 19 allegato alla memoria ex art. 473 bis. 17 c.2 c.p.c. di parte resistente), ed entrava a far parte di un ulteriore gruppo terapeutico presso il CAM (cfr. doc. 20 allegato alla memoria ex art. 473 bis.17
c. 2 c.p.c. di parte resistente).
In merito a tale percorso, va evidenziato che lo stesso si è svolto tra il mese di ottobre 2022 e il mese di luglio 2023. Ebbene, in questo lasso temporale, sulla base delle evidenze acquisite, si è potuto constatare che il resistente ancora minimizzava le proprie responsabilità, atteso che proprio la sua terapeuta affermava che all'inizio del percorso, intrapreso presso di lei nel maggio 2023, Parte quando cioè il percorso era quasi alla fine, il sig. ancora tendeva CP_1
a giustificarsi per quanto accaduto. Del resto, come già precisato, anche in occasione della consulenza tecnica svoltasi in questo giudizio, il resistente ridimensionava le condotte agite verso il minore e riportava i maltrattamenti nell'ambito di una dinamica conflittuale di coppia, circostanze, queste, che
15 fanno dubitare delle conclusioni di cui alla relazione del CAM, per cui egli avrebbe riconosciuto la responsabilità del proprio comportamento violento agito e riflettuto sull'impatto che questo ha avuto sulle vittime.
2.5.3. Il resistente, poi, è in carico presso la , come da certificazione CP_5 prodotta (cfr. doc. 17 allegato alla memoria ex art. 473 bis. 17 c.2 di parte resistente).
Da tale certificazione emerge, anzitutto, che, un'ulteriore volta, il resistente tenta se non di imputare alla ricorrente, quantomeno di condividere con lei la responsabilità di quanto accaduto (Il paziente riferisce che già nei mesi di lockdown la convivenza con la moglie era stata caratterizzata da diverbi marcati con episodi di discontrollo sia da parte del paziente ma anche da parte della moglie).
Per il resto, l' dà atto che il resistente segue regolarmente una terapia CP_5 farmacologica e che ha seguito un percorso di sostegno alla genitorialità presso la UFSMIA, ma da tale certificazione non può evincersi alcun preciso elemento di conforto in merito al recupero delle sue capacità genitoriali.
2.5.4. Il resistente è, altresì, in carico all' presso il dott. Controparte_6
il quale dà atto che lo stesso sta proseguendo le cure farmacologiche Per_3
(cfr. doc. 18 allegato alla memoria ex art. 473 bis. 17 n. 2 di parte resistente;
doc. 31 depositato il 29.3.2024) e, in sede di ctu, affermava che il sig. CP_1 contestualizza il suo comportamento all'interno di una relazione di coppia conflittuale (cfr. pag. 12 della ctu).
Anche dalle certificazioni di questo professionista nulla si evince, nello specifico, sul recupero delle capacità genitoriali del resistente, avendo, anzi, egli affermato in sede di ctu che il sig. anche a lui, riporta sempre la CP_1 medesima ricostruzione dei fatti, collocandoli in una cornice di litigiosità di coppia.
2.5.5. Infine, la relazione UEPE del 26.2.2024 dava atto che il resistente ha riconosciuto il disvalore delle condotte incresciose poste nei confronti della parte offesa (cfr. doc. depositato il 29.3.2024), ma è evidente come l'accertamento svolto da questo ufficio ha la finalità di verificare l'adeguatezza della sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare, e le conclusioni cui esso è giunto non si ritiene abbiano specifica rilevanza in punto di possibilità di recupero della capacità genitoriale.
16 2.5.6. Complessivamente, quindi, la documentazione offerta dal resistente non si ritiene che dimostri una reale presa di coscienza da parte del sig. CP_1 delle condotte da lui agite (dimostrando, anzi, quantomeno in parte, il contrario), né si ritiene possa superare le risultanze emergenti dalle consulenze tecniche svolte nel procedimento dinanzi al Tribunale di Firenze e in questa sede.
Quanto ai numerosi corsi e convegni seguiti dal resistente (cfr. doc. 21 allegato alla memoria ex art. 473 bis. 17 c. 2 c.p.c.), in materia di contrasto alla violenza di genere, va evidenziato che, evidentemente, gli stessi non sono stati opportunamente da lui elaborati, se, ancora oggi, egli correla la violenza commessa ad una dinamica conflittuale di coppia e afferma che il figlio minore ha subito unicamente violenza assistita.
2.6. Sulla scorta degli accertamenti svolti, il consulente tecnico concludeva nel senso che il sig. non ha acquisito una adeguata presa di coscienza dei CP_1 propri agiti, secondo un ragionamento logico e coerente, condiviso, in questa sede, dal Tribunale.
Il resistente continua ad affermare di non essersi reso conto di quanto stava facendo e di non ricordare gli specifici episodi di cui si è reso è protagonista, nonostante la gravità degli stessi (picchiare ripetutamente la compagna, minacciarla con un coltello, impedirle di dar da mangiare al figlio di pochi mesi)
e la loro reiterazione per mesi;
lo stesso, poi, continua a fornire una ricostruzione di quanto accaduto tesa a minimizzare la propria condotta, riportandola all'interno di una dinamica di coppia conflittuale.
Il consulente verificava che non si ravvisa nel resistente una adeguata presa di coscienza degli agiti posti in essere, la quale comporterebbe un conseguente vissuto emotivo di rammarico, dispiacere e senso di colpa;
scrive, in particolare, il ctu che: “A parte alcune considerazioni formulate dal ricorrente in questa direzione con tono sostanzialmente neutro, non è stato possibile percepire in lui uno stato emotivo coerente con l'avvenuta consapevolezza della gravità del suo comportamento. Tale assenza è ravvisabile nei seguenti indicatori: i) non ci sono state affermazioni esplicite, chiare e convinte di dispiacere e costernazione per il male patito dalla signora e dal piccolo . Pt_1 Persona_1
Al contrario , alla domanda di cosa provasse nei confronti della ex CP_1 moglie, ha risposto di non essere arrabbiato, come se potesse essere lui ad
17 avercela con lei per quanto accaduto;
ii) nei confronti del bambino non ha manifestato in modo chiaro e partecipato il dispiacere per averlo danneggiato.
Ha, piuttosto, dichiarato il desiderio e la convinzione di poter, in futuro, esercitare appieno il suo ruolo di padre separato volendo e potendo insegnare al figlio i suoi valori e come approcciarsi al mondo, senza che emergesse in lui la consapevolezza che la sua credibilità e autorevolezza di genitore è stata gravemente compromessa dalla sua condotta e il suo eventuale recupero, per nulla scontato, richiederebbe un impegno rilevante e un convinto atteggiamento riparativo;
iii) La comunicazione non verbale – postura, sguardo, tono della voce – è apparsa piuttosto piatta, distaccata e scarsamente coerente con i temi trattati” (cfr. pag. 17 della ctu).
Il consulente, quindi, evidenziava che il sig. non ha saputo fornire CP_1 un'interpretazione sufficientemente complessa e articolata dei comportamenti avuti nei confronti della signora e del figlio, limitandosi a richiamare Pt_1
l'essere affetto dal disturbo ossessivo-compulsivo e dallo stress connesso dal diventare padre e dal lockdown;
egli è apparso complessivamente sprovveduto, poco capace di guardarsi dentro e interpretare con sufficiente complessità se stesso, la sua storia e le sue azioni, tutti elementi che non forniscono sufficienti garanzie relativamente alla possibilità che egli, anche involontariamente, possa assumere atteggiamenti e/o comportamenti non congrui nei confronti del piccolo (cfr. pag. 18 della ctu). Persona_1
In conclusione, quindi, il sig. non ha acquisito la consapevolezza CP_1 necessaria della gravità dei suoi comportamenti in modo da consentirgli di entrare in relazione con in modo appropriato e sintonico con il Persona_1 mondo interno del piccolo, così da evitare il rischio di ulteriori esperienze dannose di misconoscimento del di lui vissuto emotivo. Il consulente, pertanto, concludeva nel senso di escludere, in via definitiva, l'utilità di un ripristino, anche parziale, del ruolo genitoriale paterno, non ritenendo che il sig. CP_1 possa apportare un contributo utile alla crescita del figlio (cfr. pag. 20 della ctu).
2.7. Il Tribunale condivide la ricostruzione operata dal consulente tecnico, ritenendo che il resistente abbia, in questi anni, agito per un recupero delle sue capacità genitoriali solamente apparente (vedi, ad esempio, i numerosi convegni in materia di violenza di genere cui egli ha assistito), ma non intimamente elaborato, come dimostrato dalle dichiarazioni, tese a minimizzare
18 e giustificare i suoi comportamenti, da lui più volte rese ai vari professionisti coinvolti nella vicenda.
Ulteriormente significativo in questo senso è che il resistente, quando ha dovuto effettuare il pagamento della somma disposta come provvisionale dal Tribunale
a favore del minore, ha sottoscritto in favore di quest'ultimo dei buoni postali, con la dicitura “regalato da papà ” (cfr. doc. 60 allegato Controparte_1 alla memoria ex art. 473 bis. 17 c.1 di parte ricorrente). Tale contegno dimostra, ancora, la sua volontà, quando si parla della violenza subita da Persona_1 per sua mano, di negarla, arrivando, addirittura, ad affermare che la somma corrisposta a titolo di risarcimento per la sofferenza causatagli sia un regalo.
Ebbene, a fronte della inaudita gravità delle condotte poste in essere dal resistente, la mancanza di una effettiva e reale assunzione di responsabilità da parte sua per il male causato alla compagna e al figlio induce a ritenere che non sia possibile un recupero delle sue capacità genitoriali e che la sua presenza nella vita di sia contraria all'interesse del minore. Persona_1
2.8. Ne consegue l'accoglimento della domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale proposta dalla ricorrente.
3. Stante la decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre, ne deriva la conferma di quanto già disposto dal Tribunale di Firenze (senza necessità di statuizioni ulteriori in questa sede sul punto) circa l'affidamento super esclusivo del figlio minore alla madre.
Quanto alla permanenza del minore in Spagna, si evidenzia che la madre ha facoltà di assumere, in autonomia, tutte le decisioni relative al minore, anche quelle riguardanti la sua residenza abituale. Pertanto, la stessa ha piena facoltà di tenere con sé il minore in Spagna o di spostare, laddove lo ritenga in futuro, il domicilio del minore altrove.
4. Viste le motivazioni poste a sostegno dell'accoglimento della domanda di decadenza, non è possibile, allo stato, prevedere alcun contatto padre/figlio.
Si conferma, quindi, come già statuito dal Tribunale di Firenze, il divieto di contatti tra il padre e il figlio minore, anche in forma protetta o con mezzi “a distanza”.
Il consulente tecnico non ha escluso che, in futuro, possa essere opportuna una qualche forma di contatto padre/figlio, laddove ciò fosse utile per il minore al fine di potersi confrontare con una figura paterna reale e di potere elaborare la
19 propria storia familiare. Al momento, però, la prospettiva di tale contatto appare prematura, dovendo, preventivamente, proseguire il minore un percorso psicologico di accompagnamento e sostegno alla conoscenza e comprensione della sua storia.
Parallelamente, il sig. dovrà proseguire tutti i propri percorsi di cura e CP_1
riabilitazione.
Quanto ai rapporti epistolari tra genitori, da tenersi anche tramite legali, si ritiene di non modificare quanto già statuito dal Tribunale di Firenze, non ravvisandosi motivazioni sopravvenute per rivedere quanto ivi previsto sul punto.
5. La ricorrente domanda un aumento del contributo di mantenimento, precedentemente fissato nell'importo di € 200 mensili (cfr. provvedimento della
Corte d'Appello di Firenze sub doc. 2 allegato al ricorso).
La ricorrente ha dichiarato di percepire dal proprio lavoro in Spagna circa €
2.200 al mese (cfr. verbale d'udienza del 14.9.2023) e di corrispondere € 950 di canone di locazione.
Dalla documentazione in atti, risulta che il resistente abbia dichiarato redditi di
€ 1815 per il 2019, di € 5.943 per il 2020, di € 3.776 per il 2021 (cfr. docc. 7, 8
e 9 allegati alla comparsa di costituzione e risposta), di € 8.643 per il 2022 (cfr. doc. 27 allegato alla memoria ex art. 473 bis.17 n.2 di parte resistente).
Il precedente provvedimento in punto di contributo di mantenimento veniva assunto sulla scorta della assenza di redditi del sig. (vedi motivazione CP_1
del decreto del Tribunale di Firenze), il quale non aveva potuto lavorare anche in ragione delle restrizioni correlate alla misura cautelare.
Nella relazione UEPE del 26.2.2024, si dà atto, invece, che il resistente svolge attività lavorativa presso l'azienda agricola di titolarità del padre (cfr. doc. 30 depositato il 29.3.2024), essendo questo uno dei punti del programma di trattamento.
Vista l'intervenuta modifica della condizione reddituale del resistente, correlata all'attuale attività lavorativa da lui svolta, si ritiene di potere rideterminare il contributo di mantenimento da lui dovuto nel maggiore importo di € 300 mensili.
La decorrenza viene fissata dalla pronuncia, considerato che il resistente ha intrapreso tale attività solamente in corso di causa.
20 Quanto alle spese straordinarie - già poste dal Tribunale di Firenze al 50% a carico di ciascun genitore - attesa la decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale, sarà la madre a scegliere unilateralmente le spese da effettuare, chiedendone il rimborso pro quota al resistente.
6. La domanda del resistente relativa ai rapporti tra il minore e i nonni paterni
è inammissibile in questo giudizio, dovendo la stessa, eventualmente, essere fatta valere in altra sede giudiziaria.
7. Le spese di lite sono poste a carico del resistente, secondo soccombenza.
Le spese relative alla difesa della ricorrente sono liquidate secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014, così come aggiornato dal d.m. 147/2022, giudizi di cognizione innanzi al Tribunale, valore indeterminabile – complessità media, parametri medi per tutte le fasi di giudizio.
Le spese relative alla difesa del curatore speciale sono liquidate in favore dello
Stato, stante l'ammissione del minore al gratuito patrocinio. Le stesse sono liquidate secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014, così come aggiornato dal d.m. 147/2022, giudizi di cognizione innanzi al Tribunale, valore indeterminabile – complessità media, parametri minimi per tutte le fasi di giudizio, valutata l'attività concretamente svolta dal curatore.
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio sono poste integralmente a carico del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dispone, ex art. 330 c.c., la decadenza dalla titolarità e dall'esercizio della responsabilità genitoriale di nei confronti del figlio minore Controparte_1
Persona_1
2) conferma che il minore possa permanere con la madre in Spagna;
3) conferma il divieto di contatti tra il padre e il minore, anche in forma protetta o con mezzi a distanza;
4) dispone che il minore prosegua un percorso psicologico con le finalità indicate in motivazione;
5) invita a proseguire i propri percorsi di cura e riabilitazione;
Controparte_1
6) dispone l'aumento in € 300 mensili, oltre rivalutazione Istat, del contributo
21 dovuto da a titolo di mantenimento del figlio minore, in Controparte_1 favore di con decorrenza dell'aumento dalla data della pronuncia;
Parte_1
7) dispone, quanto alle spese straordinarie, che sarà la madre a scegliere unilateralmente le spese da effettuare, chiedendone il rimborso pro quota al resistente;
8) dichiara inammissibile la domanda relativa al rapporto tra il minore e i nonni paterni;
9) condanna alla refusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 [...]
liquidate in € 10.860,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese Pt_1
generali, iva e cpa come per legge;
10) condanna quanto alla posizione del curatore speciale, alla Controparte_1 refusione delle spese di lite in favore dello Stato, liquidate in € 5.431,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
11) pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio a carico di Controparte_1
Così deciso in Pistoia nella camera di consiglio del 5.5.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Nicola Latour Stefano Billet
22