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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 10/04/2025, n. 858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 858 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica-GU Annagrazia Lenti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n.805-2024 RG, tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Marcella Mazzetti – attore; Parte_1
e
Avv. rappresentato e difeso dall'Avv. Cosimo Calvi – convenuto; CP_1 CP_2
nonché
(già ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_3 Controparte_4
Francesco Minna –terza chiamata in causa;
avente ad oggetto “inadempimento-responsabilità professionale -risarcimento danni- riconvenzionale pagamento compensi”.
Conclusioni: come in atti.
All'esito dell'ultima fase cartolare (termine note del 1° aprile 2025) è stata riservata la decisione ex art.281-sexies ultimo comma cpc.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
, già dipendente di , titolare di omonima ditta individuale, nel periodo Parte_1 Parte_2
giugno 2006-aprile 2012, premettendo che l'Avv. Luca Bosco lo aveva assistito nella procedura per ingiunzione di pagamento definita dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Taranto con l'emissione del decreto ingiuntivo n.1446-2012 nei confronti del datore di lavoro per il pagamento dell'importo di €7.216,24 a titolo di TFR, nonché nella successiva fase precettuale per il pagamento dell'importo di €8.792,61, ha dedotto che:
-il datore di lavoro non ha versato l'importo dovuto ed è risultato impossidente;
-l'Avv. gli consigliava di avviare la procedura prevista dalla Legge 297-1982 al fine di CP_1
ottenere il pagamento dal Fondo di Garanzia dell'Inps;
-in data 10 marzo 2017, recatosi presso la sede Inps di Taranto, apprendeva che era decaduto dal diritto di percepire il TFR attraverso il Fondo di Garanzia, essendo decorso il termine annuale previsto dall'art.47 comma 3 del dPR 639-1970 senza la proposizione di azione giudiziaria;
1 -il deducente, con l'assistenza di altri legali, ha rinnovato la notifica del decreto ingiuntivo e del precetto nei confronti di , ha riproposto la domanda di accesso al Fondo di Parte_2
Garanzia tramite un patronato di Martina Franca, ha promosso l'azione giudiziaria contro l'Inps;
-il Giudice del Lavoro del Tribunale di Taranto, con sentenza n.101-2022, rigettava integralmente la domanda di TFR;
-si è così configurata la responsabilità professionale dell'Avv. per l'omessa impugnazione del CP_1
provvedimento del 2 aprile 2015 con cui l'Inps rigettava la richiesta di accesso al Fondo di
Garanzia;
-il Giudice del Lavoro ha espressamente detto che: “l'Inps ha rigettato la domanda amministrativa presentata il 24.01.2014, con provvedimento del 16.03.2015, trasmesso all'interessato il 2.04.2015
(…) non impugnato (…) nel termine dei successivi 90 giorni, scaduto il 2.07.2015, né risulta rispettato il termine annuale di decadenza, decorrendo dal 2.07.2015 e vanamente spirato il
2.07.2016”;
-l'inadempimento del professionista ha determinato causalmente il danno costituito dalla mancata percezione del TFR o, comunque, ha determinato la perdita di “chance” di conseguirlo, nonché il danno emergente dato dalle spese legali spettanti all'Inps dopo il giudizio dinanzi al Giudice del
Lavoro;
-tale inadempimento esclude anche il diritto al compenso ex art.1460 c.c..
Ha chiesto l'accertamento della responsabilità professionale e la condanna del convenuto al pagamento della complessiva somma di €10.834,11 oltre accessori e spese di lite.
L'Avv. Luca Bosco, sul presupposto della titolarità di polizza professionale, ha chiesto lo spostamento della prima udienza al fine di chiamare in causa la società di assicurazioni.
Ha esposto che:
-il aveva già promosso il giudizio n.6391-2020, definito dal Tribunale di Taranto con Pt_1
sentenza n.2988-2023;
-tale giudizio, con identica causa petendi e stesso petitum, è stato promosso direttamente nei confronti di e quest'ultima ha chiesto l'estensione del contraddittorio Controparte_4
all'esponente;
2 -l'ulteriore domanda, iscritta al n.805-2024, non è ammissibile;
-con questo nuovo giudizio, il a attuato una condotta contraria a buona fede poiché ha Pt_1
modificato la linea difensiva sulla scorta delle eccezioni sollevate nel primo giudizio;
-nel merito, è da escludere ogni profilo di responsabilità professionale perché, dopo la fase dell'ingiunzione di pagamento e del precetto, il non ha conferito alcun mandato per la Pt_1
procedura di accesso al Fondo di Garanzia Inps;
-infatti, per l'istanza proposta in via amministrativa, l'Inps ha emesso il provvedimento di rigetto del 16 marzo 2015, comunicato direttamente all'interessato il 2 aprile 2015;
-dalla documentazione depositata dall'attore si evince che l'istanza di accesso al Fondo di Garanzia del 24 gennaio 2014 è stata presentata tramite un Patronato di Grottaglie;
-in assenza di un incarico professionale non è configurabile alcun inadempimento;
-la pregressa comunicazione alla Compagnia è stata fatta solo per riportare la CP_4
lettera di contestazione inviata dal Pt_1
-la domanda risarcitoria è infondata per l'an ed il quantum debeatur;
-l'attore è obbligato al pagamento del compenso maturato per la proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo, per la redazione e la notifica del precetto in data 17 ottobre 2012, per la richiesta di esecuzione forzata sui beni del debitore, per la redazione e la notifica di tre precetti richiesti dal sempre contro l' Pt_1 Pt_2
-l'attore ha pacificamente ammesso di non aver corrisposto i compensi, sollevando l'eccezione di inadempimento e, quindi, non può operare la prescrizione presuntiva.
Ha concluso per il rigetto della domanda, per la condanna dell'attore in riconvenzionale al pagamento dell'importo di €2.327,68, oltre rimborso spese generali, cap, iva e, nel caso di accoglimento anche parziale della domanda, per la manleva da parte della terza chiamata.
ha contestato la fondatezza sia della domanda di garanzia, sia della domanda risarcitoria CP_3
del Pt_1
*** ** ***
3 *** ** ***
Il giudizio è stato istruito con documenti;
è stato emesso ordine di esibizione ex art.210 cpc nei confronti dell'Inps.
*** ** ***
Il ha ascritto all'Avv. una condotta inadempiente consistita nell'omessa Pt_1 CP_1
impugnazione del provvedimento reiettivo dell'Inps –emesso il 16 marzo 2015 – in ordine alla richiesta di accesso al Fondo di Garanzia per il TFR maturato nel rapporto di lavoro presso la ditta individuale di . Parte_2
Il convenuto ha contestato l'esistenza di un mandato difensivo per la procedura di accesso al
Fondo di Garanzia.
Dopo l'ordine di esibizione ex art.210 cpc, l'Inps ha depositato nel pct copia del provvedimento di Pa rigetto del 16 marzo 2015, contenente come destinatario ” con indirizzo in Pulsano Parte_1
via Napoli n.44 ed anche copia dell'avviso di ricevimento sottoscritto dal l 2 aprile 2015. Pt_1
Questo documento assume particolare valenza probatoria rispetto al fatto costitutivo della pretesa risarcitoria poiché da esso discende la fondatezza dell'eccezione del convenuto in ordine alla mancanza del mandato difensivo per la specifica procedura amministrativa di accesso al Fondo di Garanzia, con domanda dell'8 marzo 2014, richiamata nel provvedimento del 16 marzo 2015.
Tale riscontro documentale deve essere collegato a quello prodotto dalla difesa del convenuto
(all.riepilogo Inps) da cui emerge che la domanda on line per il Fondo di Garanzia è stata inoltrata all'Inps a nome del richiedente ( da un Patronato, codice n.01646501. Parte_1
Non sono stati prodotti documenti per dimostrare che l'Avv. , dopo l'avvio della procedura CP_1
on line per l'accesso al Fondo di Garanzia e dopo il diniego Inps conosciuto dal l 2 aprile Pt_1
2015, sia stato investito di mandato per l'attività difensiva successiva.
Tuttavia, al fine di perimetrare i profili di responsabilità, devono essere valutati altri elementi:
-l'Avv. ha predisposto la nota del 28 febbraio 2014, avente ad oggetto” domanda di CP_1
liquidazione TFR a carico del Fondo di Garanzia Inps”;
-l'Inps, in data 13 marzo 2014, ha richiesto con pec integrazione documentale al professionista;
4 -il difensore, dopo aver ricevuto la nota raccomandata di contestazione da parte del D'Amuri, ha formalizzato la denuncia alla Compagnia Amissima SpA;
-ne è scaturito il giudizio n.6391-2020, definito dal Tribunale di Taranto-Gop Macchitella con sentenza n.2988-2023 dichiarativa dell'improcedibilità della domanda proposta dal Pt_1
successiva alla riassunzione del giudizio dopo la cancellazione della causa dal ruolo e la declaratoria di estinzione;
riproponendo l'istanza di tutela in questo giudizio, ha dichiarato in citazione di aver CP_5
appreso la decadenza dal diritto di accesso al Fondo di Garanzia solo in data 10 marzo 2017, dopo essersi recato personalmente presso la sede provinciale Inps di Taranto;
-lo stesso, dopo questo momento, con l'assistenza di altri legali e del Patronato di Martina Franca, ha riproposto la domanda in via amministrativa ed ha proposto ricorso al Giudice del Lavoro, il tutto senza esito positivo;
-vi è un lasso temporale, quello dal 2 aprile 2015 al 10 marzo 2017, che vede l'assenza dell'Avv.
e l'inerzia del CP_1 Pt_1
-infatti, il aveva ricevuto – il 2 aprile 2015 - il provvedimento reiettivo dell'Inps per Pt_1
l'accesso al Fondo di Garanzia ed aveva conosciuto la possibilità dell'impugnazione, indicata nel provvedimento;
-non vi sono documenti in atti che attestino sia la permanenza del mandato difensivo all'Avv.
, per i profili impugnatori, sia la ricezione da parte del professionista del provvedimento di CP_1
rigetto dell'Inps;
-quindi, nel processo causale che ha condotto alla decadenza dal diritto di accesso al Fondo di
Garanzia si sono inserite due condotte omissive, quella del difensore , che non ha più CP_1
verificato l'esito dell'istanza da lui predisposta nell'interesse del cliente e quella del che Pt_1
non ha assunto alcuna iniziativa – per due anni circa - dopo la conoscenza diretta del rigetto e della possibilità di proporre impugnazione;
a fronte di tale conoscenza diretta che consentiva la proposizione di istanze di tutela CP_5
ed a fronte di quello che appare “un cumulo di richieste di accesso al Fondo di Garanzia” si sarebbe potuto rivolgere tempestivamente ad altro legale nel caso di presumibile disaffezione
5 professionale e sfiducia nei confronti dell'Avv. , come poi ha fatto per cercare di “rimediare” CP_1
alle duplici inadempienze;
-pertanto, escludendo le spese legali del giudizio dinanzi al Giudice del Lavoro, introdotto “ad explorandum” nonostante la evidente e pregressa decadenza, con conseguenze non imputabili all'originario difensore, il danno subìto dal per cause estranee alla sua sfera di azione, Pt_1
limitatamente all'importo del TFR, deve essere equamente compensato con il credito professionale azionato in riconvenzionale dal resistente per le attività difensive compiute prima della domanda di accesso al Fondo di Garanzia;
-d'altra parte, che il D'Amuri non sia stato assistito diligentemente neppure successivamente al diniego Inps conosciuto il 2 aprile 2015 è dimostrato dal fatto che il giudizio n. n.6391-2020, definito dal Tribunale di Taranto-Gop Macchitella con sentenza n.2988-2023, è stato erroneamente introdotto con azione diretta nei confronti della Compagnia assicurativa dell'Avv.
, è stato cancellato dal ruolo e dichiarato estinto per mancanza di impulso processuale, è CP_1
stato erroneamente riassunto, sino alla pronuncia definitiva di improcedibilità.
In conclusione, mancando nel giudizio la prova piena sulla reale fondatezza dell'istanza al Fondo di
Garanzia Inps per la percezione del TFR, può venire in rilievo la “chance” come misura del nesso causale (Cass. 5641/2018; Cass.25778-2019).
La perdita della “chance” di percezione del TFR è scaturita da una pluralità di fattori causali e, in ragione di tanto, sono da ritenere giudizialmente compensate le reciproche pretese creditorie.
Ogni altra questione resta assorbita.
Le peculiarità del giudizio consentono la integrale compensazione delle spese di lite (art.92 secondo comma cpc).
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio n.805/2024 R.G., tra le parti indicate in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
-accertati i fatti dedotti in giudizio, oggetto della domanda risarcitoria dell'attore e della domanda riconvenzionale del convenuto, dichiara che la perdita della chance di percepire il TFR, risultante
6 dal decreto ingiuntivo n.1446-2012, è derivata causalmente dalle condotte delle parti come descritte in motivazione, con conseguente compensazione giudiziale delle reciproche pretese creditorie;
-dispone la integrale compensazione delle spese processuali.
Così deciso il 10 aprile 2025.
Il Giudice annagrazia lenti
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica-GU Annagrazia Lenti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n.805-2024 RG, tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Marcella Mazzetti – attore; Parte_1
e
Avv. rappresentato e difeso dall'Avv. Cosimo Calvi – convenuto; CP_1 CP_2
nonché
(già ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_3 Controparte_4
Francesco Minna –terza chiamata in causa;
avente ad oggetto “inadempimento-responsabilità professionale -risarcimento danni- riconvenzionale pagamento compensi”.
Conclusioni: come in atti.
All'esito dell'ultima fase cartolare (termine note del 1° aprile 2025) è stata riservata la decisione ex art.281-sexies ultimo comma cpc.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
, già dipendente di , titolare di omonima ditta individuale, nel periodo Parte_1 Parte_2
giugno 2006-aprile 2012, premettendo che l'Avv. Luca Bosco lo aveva assistito nella procedura per ingiunzione di pagamento definita dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Taranto con l'emissione del decreto ingiuntivo n.1446-2012 nei confronti del datore di lavoro per il pagamento dell'importo di €7.216,24 a titolo di TFR, nonché nella successiva fase precettuale per il pagamento dell'importo di €8.792,61, ha dedotto che:
-il datore di lavoro non ha versato l'importo dovuto ed è risultato impossidente;
-l'Avv. gli consigliava di avviare la procedura prevista dalla Legge 297-1982 al fine di CP_1
ottenere il pagamento dal Fondo di Garanzia dell'Inps;
-in data 10 marzo 2017, recatosi presso la sede Inps di Taranto, apprendeva che era decaduto dal diritto di percepire il TFR attraverso il Fondo di Garanzia, essendo decorso il termine annuale previsto dall'art.47 comma 3 del dPR 639-1970 senza la proposizione di azione giudiziaria;
1 -il deducente, con l'assistenza di altri legali, ha rinnovato la notifica del decreto ingiuntivo e del precetto nei confronti di , ha riproposto la domanda di accesso al Fondo di Parte_2
Garanzia tramite un patronato di Martina Franca, ha promosso l'azione giudiziaria contro l'Inps;
-il Giudice del Lavoro del Tribunale di Taranto, con sentenza n.101-2022, rigettava integralmente la domanda di TFR;
-si è così configurata la responsabilità professionale dell'Avv. per l'omessa impugnazione del CP_1
provvedimento del 2 aprile 2015 con cui l'Inps rigettava la richiesta di accesso al Fondo di
Garanzia;
-il Giudice del Lavoro ha espressamente detto che: “l'Inps ha rigettato la domanda amministrativa presentata il 24.01.2014, con provvedimento del 16.03.2015, trasmesso all'interessato il 2.04.2015
(…) non impugnato (…) nel termine dei successivi 90 giorni, scaduto il 2.07.2015, né risulta rispettato il termine annuale di decadenza, decorrendo dal 2.07.2015 e vanamente spirato il
2.07.2016”;
-l'inadempimento del professionista ha determinato causalmente il danno costituito dalla mancata percezione del TFR o, comunque, ha determinato la perdita di “chance” di conseguirlo, nonché il danno emergente dato dalle spese legali spettanti all'Inps dopo il giudizio dinanzi al Giudice del
Lavoro;
-tale inadempimento esclude anche il diritto al compenso ex art.1460 c.c..
Ha chiesto l'accertamento della responsabilità professionale e la condanna del convenuto al pagamento della complessiva somma di €10.834,11 oltre accessori e spese di lite.
L'Avv. Luca Bosco, sul presupposto della titolarità di polizza professionale, ha chiesto lo spostamento della prima udienza al fine di chiamare in causa la società di assicurazioni.
Ha esposto che:
-il aveva già promosso il giudizio n.6391-2020, definito dal Tribunale di Taranto con Pt_1
sentenza n.2988-2023;
-tale giudizio, con identica causa petendi e stesso petitum, è stato promosso direttamente nei confronti di e quest'ultima ha chiesto l'estensione del contraddittorio Controparte_4
all'esponente;
2 -l'ulteriore domanda, iscritta al n.805-2024, non è ammissibile;
-con questo nuovo giudizio, il a attuato una condotta contraria a buona fede poiché ha Pt_1
modificato la linea difensiva sulla scorta delle eccezioni sollevate nel primo giudizio;
-nel merito, è da escludere ogni profilo di responsabilità professionale perché, dopo la fase dell'ingiunzione di pagamento e del precetto, il non ha conferito alcun mandato per la Pt_1
procedura di accesso al Fondo di Garanzia Inps;
-infatti, per l'istanza proposta in via amministrativa, l'Inps ha emesso il provvedimento di rigetto del 16 marzo 2015, comunicato direttamente all'interessato il 2 aprile 2015;
-dalla documentazione depositata dall'attore si evince che l'istanza di accesso al Fondo di Garanzia del 24 gennaio 2014 è stata presentata tramite un Patronato di Grottaglie;
-in assenza di un incarico professionale non è configurabile alcun inadempimento;
-la pregressa comunicazione alla Compagnia è stata fatta solo per riportare la CP_4
lettera di contestazione inviata dal Pt_1
-la domanda risarcitoria è infondata per l'an ed il quantum debeatur;
-l'attore è obbligato al pagamento del compenso maturato per la proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo, per la redazione e la notifica del precetto in data 17 ottobre 2012, per la richiesta di esecuzione forzata sui beni del debitore, per la redazione e la notifica di tre precetti richiesti dal sempre contro l' Pt_1 Pt_2
-l'attore ha pacificamente ammesso di non aver corrisposto i compensi, sollevando l'eccezione di inadempimento e, quindi, non può operare la prescrizione presuntiva.
Ha concluso per il rigetto della domanda, per la condanna dell'attore in riconvenzionale al pagamento dell'importo di €2.327,68, oltre rimborso spese generali, cap, iva e, nel caso di accoglimento anche parziale della domanda, per la manleva da parte della terza chiamata.
ha contestato la fondatezza sia della domanda di garanzia, sia della domanda risarcitoria CP_3
del Pt_1
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Il giudizio è stato istruito con documenti;
è stato emesso ordine di esibizione ex art.210 cpc nei confronti dell'Inps.
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Il ha ascritto all'Avv. una condotta inadempiente consistita nell'omessa Pt_1 CP_1
impugnazione del provvedimento reiettivo dell'Inps –emesso il 16 marzo 2015 – in ordine alla richiesta di accesso al Fondo di Garanzia per il TFR maturato nel rapporto di lavoro presso la ditta individuale di . Parte_2
Il convenuto ha contestato l'esistenza di un mandato difensivo per la procedura di accesso al
Fondo di Garanzia.
Dopo l'ordine di esibizione ex art.210 cpc, l'Inps ha depositato nel pct copia del provvedimento di Pa rigetto del 16 marzo 2015, contenente come destinatario ” con indirizzo in Pulsano Parte_1
via Napoli n.44 ed anche copia dell'avviso di ricevimento sottoscritto dal l 2 aprile 2015. Pt_1
Questo documento assume particolare valenza probatoria rispetto al fatto costitutivo della pretesa risarcitoria poiché da esso discende la fondatezza dell'eccezione del convenuto in ordine alla mancanza del mandato difensivo per la specifica procedura amministrativa di accesso al Fondo di Garanzia, con domanda dell'8 marzo 2014, richiamata nel provvedimento del 16 marzo 2015.
Tale riscontro documentale deve essere collegato a quello prodotto dalla difesa del convenuto
(all.riepilogo Inps) da cui emerge che la domanda on line per il Fondo di Garanzia è stata inoltrata all'Inps a nome del richiedente ( da un Patronato, codice n.01646501. Parte_1
Non sono stati prodotti documenti per dimostrare che l'Avv. , dopo l'avvio della procedura CP_1
on line per l'accesso al Fondo di Garanzia e dopo il diniego Inps conosciuto dal l 2 aprile Pt_1
2015, sia stato investito di mandato per l'attività difensiva successiva.
Tuttavia, al fine di perimetrare i profili di responsabilità, devono essere valutati altri elementi:
-l'Avv. ha predisposto la nota del 28 febbraio 2014, avente ad oggetto” domanda di CP_1
liquidazione TFR a carico del Fondo di Garanzia Inps”;
-l'Inps, in data 13 marzo 2014, ha richiesto con pec integrazione documentale al professionista;
4 -il difensore, dopo aver ricevuto la nota raccomandata di contestazione da parte del D'Amuri, ha formalizzato la denuncia alla Compagnia Amissima SpA;
-ne è scaturito il giudizio n.6391-2020, definito dal Tribunale di Taranto-Gop Macchitella con sentenza n.2988-2023 dichiarativa dell'improcedibilità della domanda proposta dal Pt_1
successiva alla riassunzione del giudizio dopo la cancellazione della causa dal ruolo e la declaratoria di estinzione;
riproponendo l'istanza di tutela in questo giudizio, ha dichiarato in citazione di aver CP_5
appreso la decadenza dal diritto di accesso al Fondo di Garanzia solo in data 10 marzo 2017, dopo essersi recato personalmente presso la sede provinciale Inps di Taranto;
-lo stesso, dopo questo momento, con l'assistenza di altri legali e del Patronato di Martina Franca, ha riproposto la domanda in via amministrativa ed ha proposto ricorso al Giudice del Lavoro, il tutto senza esito positivo;
-vi è un lasso temporale, quello dal 2 aprile 2015 al 10 marzo 2017, che vede l'assenza dell'Avv.
e l'inerzia del CP_1 Pt_1
-infatti, il aveva ricevuto – il 2 aprile 2015 - il provvedimento reiettivo dell'Inps per Pt_1
l'accesso al Fondo di Garanzia ed aveva conosciuto la possibilità dell'impugnazione, indicata nel provvedimento;
-non vi sono documenti in atti che attestino sia la permanenza del mandato difensivo all'Avv.
, per i profili impugnatori, sia la ricezione da parte del professionista del provvedimento di CP_1
rigetto dell'Inps;
-quindi, nel processo causale che ha condotto alla decadenza dal diritto di accesso al Fondo di
Garanzia si sono inserite due condotte omissive, quella del difensore , che non ha più CP_1
verificato l'esito dell'istanza da lui predisposta nell'interesse del cliente e quella del che Pt_1
non ha assunto alcuna iniziativa – per due anni circa - dopo la conoscenza diretta del rigetto e della possibilità di proporre impugnazione;
a fronte di tale conoscenza diretta che consentiva la proposizione di istanze di tutela CP_5
ed a fronte di quello che appare “un cumulo di richieste di accesso al Fondo di Garanzia” si sarebbe potuto rivolgere tempestivamente ad altro legale nel caso di presumibile disaffezione
5 professionale e sfiducia nei confronti dell'Avv. , come poi ha fatto per cercare di “rimediare” CP_1
alle duplici inadempienze;
-pertanto, escludendo le spese legali del giudizio dinanzi al Giudice del Lavoro, introdotto “ad explorandum” nonostante la evidente e pregressa decadenza, con conseguenze non imputabili all'originario difensore, il danno subìto dal per cause estranee alla sua sfera di azione, Pt_1
limitatamente all'importo del TFR, deve essere equamente compensato con il credito professionale azionato in riconvenzionale dal resistente per le attività difensive compiute prima della domanda di accesso al Fondo di Garanzia;
-d'altra parte, che il D'Amuri non sia stato assistito diligentemente neppure successivamente al diniego Inps conosciuto il 2 aprile 2015 è dimostrato dal fatto che il giudizio n. n.6391-2020, definito dal Tribunale di Taranto-Gop Macchitella con sentenza n.2988-2023, è stato erroneamente introdotto con azione diretta nei confronti della Compagnia assicurativa dell'Avv.
, è stato cancellato dal ruolo e dichiarato estinto per mancanza di impulso processuale, è CP_1
stato erroneamente riassunto, sino alla pronuncia definitiva di improcedibilità.
In conclusione, mancando nel giudizio la prova piena sulla reale fondatezza dell'istanza al Fondo di
Garanzia Inps per la percezione del TFR, può venire in rilievo la “chance” come misura del nesso causale (Cass. 5641/2018; Cass.25778-2019).
La perdita della “chance” di percezione del TFR è scaturita da una pluralità di fattori causali e, in ragione di tanto, sono da ritenere giudizialmente compensate le reciproche pretese creditorie.
Ogni altra questione resta assorbita.
Le peculiarità del giudizio consentono la integrale compensazione delle spese di lite (art.92 secondo comma cpc).
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio n.805/2024 R.G., tra le parti indicate in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
-accertati i fatti dedotti in giudizio, oggetto della domanda risarcitoria dell'attore e della domanda riconvenzionale del convenuto, dichiara che la perdita della chance di percepire il TFR, risultante
6 dal decreto ingiuntivo n.1446-2012, è derivata causalmente dalle condotte delle parti come descritte in motivazione, con conseguente compensazione giudiziale delle reciproche pretese creditorie;
-dispone la integrale compensazione delle spese processuali.
Così deciso il 10 aprile 2025.
Il Giudice annagrazia lenti
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