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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 07/11/2025, n. 1352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1352 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
n. 532/2024 r.g.a.c.
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Leonardo Papaleo considerato che la causa è stata chiamata all'odierna udienza del 7.11.2025 per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; richiamato l'art. 127 ter c.p.c., introdotto dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, di attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206 – recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata – in vigore dal 1° gennaio 2023, secondo cui “L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite.”; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla citata misura;
dato atto della regolare comunicazione del provvedimento alle parti costituite;
considerato che le parti costituite hanno depositato note di trattazione scritta ed hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti ed ai verbali di causa;
pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c..
- Pagina 1 - n. 532/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE - II COLLEGIO in persona del giudice unico, dott. Leonardo Papaleo, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 532 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente ad oggetto: querela di falso in via incidentale
TRA
, c.f. , elet.te dom.ta in Benevento, alla via Parte_1 C.F._1
OR Rosa n. 4, presso lo studio dell'avv. Sergio Marchitto, dal quale è rapp.ta e difesa, giusta procura in atti
ATTRICE
E
, c.f. .i. Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
CONVENUTO CONTUMACE
NONCHE'
PUBBLICO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO CP_2
INTERVENTORE EX LEGE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, innanzi al Parte_1 sopra intestato Tribunale, il , deducendo: che il predetto ente le Controparte_1 notificava, in data 20.3.2023, preavviso di fermo n. 202300001442 dell'auto Volkswgen Polo, tg. EJ827NE, per € 1.190,95; che alla base del preavviso vi era l'ingiunzione di pagamento n.
20190132100001886, asseritamente notificata il 23.1.2019, a sua volta emanata per la contravvenzione stradale n. 566-2014 dl 14.1.2014, notificata il 28.1.2014; che, richiesta copia degli atti al comune, la ricevuta di ritorno della notifica dell'ingiunzione di pagamento recava una firma dell'istante apocrifa;
che, pertanto, avanzava, dinanzi al G.d.P. di
- Pagina 2 - Benevento, opposizione al preavviso di fermo e agli atti presupposti, tra cui l'ingiunzione di pagamento;
che, incardinatosi il giudizio, l'istante dichiarava la propria volontà di interporre querela di falso avverso l'avviso di ricevimento n. AG78741525695-8, relativo alla raccomandata A/R n. 68741525695-7, contenente l'ingiunzione di pagamento n.
20190132100001886; che alla prima udienza del 24.1.2024 il g.d.p. sospendeva il procedimento per permettere all'attrice la proposizione della querela di falso;
che era interesse della vedere accertata la falsità della sottoscrizione ad essa attribuita sulla ricevuta di Pt_1 ritorno.
Per questi motivi
, chiedeva, quindi, dichiararsi la falsità della firma, ad essa attribuita, sull'avviso di ricevimento n. AG78741525695-8, relativo alla raccomandata A/R n.
68741525695-7, contenente l'ingiunzione di pagamento n. 20190132100001886.
Dichiarata la contumacia dell'ente convenuto con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 2.5.2024 e disposta consulenza tecnica d'ufficio a carattere grafologico con ordinanza del 30.1.2025, la causa veniva rinviata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza cartolare, ove viene pronunciata sentenza mediante concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Tribunale osserva.
Preliminarmente, va affermata la competenza esclusiva per materia di questo tribunale a decidere la querela di falso, proposta in via incidentale dinanzi al giudice di pace, ai sensi degli artt. 9, co. 2, e 313 c.p.c..
Sempre in via prioritaria, deve, poi, osservarsi che la presente sentenza viene adottata in composizione monocratica, essendo stato il procedimento introdotto successivamente all'entrata in vigora della riforma c.d. Cartabia, la quale, modificando l'art. 225 c.p.c., ha sottratto alla competenza del collegio la decisione sulla querela di falso.
Ciò posto, la querela di falso è fondata.
Occorre rilevare che nel caso di specie la ha impugnato di falso l'avviso di Pt_1 ricevimento n. AG78741525695-8 della raccomandata a/r n. 68741525695-7, inviatagli a mezzo posta direttamente dall'ente convenuto, per essere la firma apposta sullo stesso non la propria.
Orbene, nel suddetto avviso di ricevimento, depositato in copia in atti, risulta apposta sul rigo
“firma del destinatario” una firma che l'attrice ritiene non essere la propria.
Ciò posto, va evidenziato che l'ente creditore ha notificato il predetto avviso di accertamento mediante agente postale ai sensi della legge n. 890/1982: procedura che richiede l'utilizzazione della nota cartolina di ricevimento di colore verde (Mod. 23-L).
- Pagina 3 - Sul punto, la Suprema Corte, con la sentenza n. 1686/2023, ha confermata la distinzione tra le regole della notifica degli atti giudiziari a mezzo posta (disciplinata dall'art. 149 c.p.c e dalla legge n. 890 del 1982) e quelle della notificazione di cartella esattoriale a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, ai sensi dell'art. 26, d.P.R. n. 602 del 1973 (disciplinata dal regolamento postale, d.m. 9 aprile 2001), il cui regime differenziato ha peraltro superato il vaglio di costituzionalità (Corte cost. n. 175 del 2018).
In particolare, è stato chiarito che “nel caso di notifica a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 26, d.P.R. n. 603 del 1972 – in cui non è prevista una relata di notifica sulla qualità del soggetto cui l'atto viene consegnato, come accade invece nella notifica a mezzo posta ai sensi della legge n. 890 del 9182 – l'agente postale si limita ad attestare l'avvenuta consegna al domicilio del destinatario (con conseguente presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.) piuttosto che la consegna a mani del destinatario (Cass. 270/2012, 4895/2014, 14501/2016).
In tal senso si è detto che si tratta di una procedura «meno garantita per il destinatario di quanto accada ordinariamente per gli atti giudiziari» – la cui notifica è soggetta alla più rigorosa disciplina della legge n. 890 del 1982 – alla quale pertanto non è applicabile la giurisprudenza relativa alle notifiche effettuate ai sensi dell'art. 149 c.p.c. (Cass.
11708/2011).
Da quanto detto consegue che solo all'interno del regime notificatorio di cui alla legge n. 890 del 1982 è configurabile la necessità di promuovere querela di falso per contestare il riferimento della sottoscrizione illeggibile al destinatario (qualora dalla relata non risulti la consegna a persona diversa), mentre ai fini del perfezionamento della notifica a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi del d.P.R. n. 602 del 1973, è sufficiente, come visto, la consegna del plico al domicilio del destinatario, dovendo l'ufficiale postale curare solo che la persona individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza e sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente, senza essere tenuto a indicarne le generalità.
In altri termini, solo laddove vi è l'obbligo di effettuare la relata di notifica con espressa indicazione del soggetto che ha ricevuto l'atto, l'omissione di tale indicazione fa presumere che la notifica sia stata effettuata a mani del destinatario, il quale potrà perciò disconoscere la propria firma;
al contrario, laddove non vi sia obbligo di redigere la relata di notifica, ma solo l'obbligo di raccogliere la sottoscrizione del ricevente – che ai sensi dell'art. 39 del d.m.
9 aprile 2001 può essere anche un familiare, convivente, collaboratore, addetto al ritiro o portiere, senza che l'agente postale debba identificarlo e trascriverne le generalità – non opera la presunzione di consegna a mani del destinatario, e l'unica querela di falso che può
- Pagina 4 - essere proposta, per contestare la fede privilegiata dell'atto pubblico redatto dall'agente postale, attiene alla consegna in sé dell'atto ad uno dei soggetti sopra indicati.”
Nel caso che occupa, essendo la notifica avvenuta secondo il regime di cui alla legge n. 890 del 1982, è stata, pertanto, disposta consulenza tecnica grafologica per accertare l'apocrifia della sottoscrizione attribuita all'attrice.
Ebbene, la consulenza, a cura della dott.ssa , a seguito di confronto della Persona_1 firma con quelle apposte sul passaporto della n. , rilasciato in data 24.7.1998, Pt_1 Nume_1 nonché sulla carta d'identità della medesima n. , rilasciata in data 29.4.2019, e Numero_1 sulla procura alle liti dell'odierno giudizio, rilasciata in data in 16.2.2024, oltre che a seguito di saggio grafico rilasciato in data 3.4.2025, ha confermato la falsità della sottoscrizione.
Invero, l'accertamento, eseguito, oltre che ad occhio nudo, anche mediante microscopio, ha permesso di rilevare notevoli discordanze sia sostanziali (accuratezza, fluidità, continuità, inclinazione, rapidità, leggibilità, curva, pressione, calibro, gesti, particolarità) che formali tra la firma apposta sull'avviso di ricevimento e quella di cui alle scritture comparative.
Dalle considerazioni finora sviluppate deriva, pertanto, l'accoglimento della domanda giudiziale, con conseguente declaratoria di falsità della sottoscrizione apparentemente apposta dall'attrice, sull'avviso di ricevimento, datato 23 gennaio 2019, n. Parte_1
AG78741525695-8, relativo alla raccomandata A/R n. 68741525695-7, contenente l'ingiunzione di pagamento n. 20190132100001886 emessa dal . Controparte_1
Atteso l'accoglimento della proposta querela di falso, vanno anche adottati i provvedimenti di cui al secondo comma dell'art. 226 c.p.c..
Peraltro, trattandosi di falsità solo relativa alla firma del consegnatario apposta sull'avviso di ricevimento, della stessa deve essere disposta, a cura della Cancelleria, la cancellazione con annotazione del fatto che ne è stata accertata la falsità. L'esecuzione della presente sentenza è, però, subordinata, come prescrive l'art. 227 c.p.c., al previo passaggio in giudicato della stessa ed andrà effettuata nelle forme di cui all'art. 675 c.p.p., previa conservazione da parte della Cancelleria dell'originale, con possibilità di rilasciarne copia, previa correzione della falsità, a chi ne faccia richiesta avendone un legittimo interesse.
Trattandosi di querela proposta in via incidentale, le spese della presente fase saranno liquidate dal giudice della causa pregiudicata, innanzi al quale questa dovrà essere riassunta nel termine di legge (art. 297 c.p.c.).
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, I Sezione civile, II Collegio, definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione:
- Pagina 5 - a) ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, DICHIARA la falsità della sottoscrizione apparentemente apposta dall'attrice sig.ra sull'avviso di ricevimento, datato Parte_1
23 gennaio 2019, n. AG78741525695-8, relativo alla raccomandata A/R n. 68741525695-
7, contenente l'ingiunzione di pagamento n. 20190132100001886;
b) ORDINA, all'esito del passaggio in giudicato della presente sentenza, la cancellazione, dal suddetto avviso, della sottoscrizione apparentemente apposta dall'attrice
[...]
con la specificazione che trattasi di firma falsa così come accertato mediante la Pt_1 presente sentenza;
c) MANDA alla Cancelleria per l'esecuzione della presente sentenza, sempre previo passaggio in giudicato, e secondo le forme di cui all'art. 675 c.p.p.;
d) SPESE al merito.
Benevento, 7.11.2025.
Il Giudice
Dott. Leonardo Papaleo
L'originale del presente provvedimento è un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale”
[artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M.
15 ottobre 2012, n. 209.
- Pagina 6 -
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Leonardo Papaleo considerato che la causa è stata chiamata all'odierna udienza del 7.11.2025 per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; richiamato l'art. 127 ter c.p.c., introdotto dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, di attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206 – recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata – in vigore dal 1° gennaio 2023, secondo cui “L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite.”; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla citata misura;
dato atto della regolare comunicazione del provvedimento alle parti costituite;
considerato che le parti costituite hanno depositato note di trattazione scritta ed hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti ed ai verbali di causa;
pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c..
- Pagina 1 - n. 532/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE - II COLLEGIO in persona del giudice unico, dott. Leonardo Papaleo, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 532 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente ad oggetto: querela di falso in via incidentale
TRA
, c.f. , elet.te dom.ta in Benevento, alla via Parte_1 C.F._1
OR Rosa n. 4, presso lo studio dell'avv. Sergio Marchitto, dal quale è rapp.ta e difesa, giusta procura in atti
ATTRICE
E
, c.f. .i. Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
CONVENUTO CONTUMACE
NONCHE'
PUBBLICO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO CP_2
INTERVENTORE EX LEGE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, innanzi al Parte_1 sopra intestato Tribunale, il , deducendo: che il predetto ente le Controparte_1 notificava, in data 20.3.2023, preavviso di fermo n. 202300001442 dell'auto Volkswgen Polo, tg. EJ827NE, per € 1.190,95; che alla base del preavviso vi era l'ingiunzione di pagamento n.
20190132100001886, asseritamente notificata il 23.1.2019, a sua volta emanata per la contravvenzione stradale n. 566-2014 dl 14.1.2014, notificata il 28.1.2014; che, richiesta copia degli atti al comune, la ricevuta di ritorno della notifica dell'ingiunzione di pagamento recava una firma dell'istante apocrifa;
che, pertanto, avanzava, dinanzi al G.d.P. di
- Pagina 2 - Benevento, opposizione al preavviso di fermo e agli atti presupposti, tra cui l'ingiunzione di pagamento;
che, incardinatosi il giudizio, l'istante dichiarava la propria volontà di interporre querela di falso avverso l'avviso di ricevimento n. AG78741525695-8, relativo alla raccomandata A/R n. 68741525695-7, contenente l'ingiunzione di pagamento n.
20190132100001886; che alla prima udienza del 24.1.2024 il g.d.p. sospendeva il procedimento per permettere all'attrice la proposizione della querela di falso;
che era interesse della vedere accertata la falsità della sottoscrizione ad essa attribuita sulla ricevuta di Pt_1 ritorno.
Per questi motivi
, chiedeva, quindi, dichiararsi la falsità della firma, ad essa attribuita, sull'avviso di ricevimento n. AG78741525695-8, relativo alla raccomandata A/R n.
68741525695-7, contenente l'ingiunzione di pagamento n. 20190132100001886.
Dichiarata la contumacia dell'ente convenuto con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 2.5.2024 e disposta consulenza tecnica d'ufficio a carattere grafologico con ordinanza del 30.1.2025, la causa veniva rinviata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza cartolare, ove viene pronunciata sentenza mediante concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Tribunale osserva.
Preliminarmente, va affermata la competenza esclusiva per materia di questo tribunale a decidere la querela di falso, proposta in via incidentale dinanzi al giudice di pace, ai sensi degli artt. 9, co. 2, e 313 c.p.c..
Sempre in via prioritaria, deve, poi, osservarsi che la presente sentenza viene adottata in composizione monocratica, essendo stato il procedimento introdotto successivamente all'entrata in vigora della riforma c.d. Cartabia, la quale, modificando l'art. 225 c.p.c., ha sottratto alla competenza del collegio la decisione sulla querela di falso.
Ciò posto, la querela di falso è fondata.
Occorre rilevare che nel caso di specie la ha impugnato di falso l'avviso di Pt_1 ricevimento n. AG78741525695-8 della raccomandata a/r n. 68741525695-7, inviatagli a mezzo posta direttamente dall'ente convenuto, per essere la firma apposta sullo stesso non la propria.
Orbene, nel suddetto avviso di ricevimento, depositato in copia in atti, risulta apposta sul rigo
“firma del destinatario” una firma che l'attrice ritiene non essere la propria.
Ciò posto, va evidenziato che l'ente creditore ha notificato il predetto avviso di accertamento mediante agente postale ai sensi della legge n. 890/1982: procedura che richiede l'utilizzazione della nota cartolina di ricevimento di colore verde (Mod. 23-L).
- Pagina 3 - Sul punto, la Suprema Corte, con la sentenza n. 1686/2023, ha confermata la distinzione tra le regole della notifica degli atti giudiziari a mezzo posta (disciplinata dall'art. 149 c.p.c e dalla legge n. 890 del 1982) e quelle della notificazione di cartella esattoriale a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, ai sensi dell'art. 26, d.P.R. n. 602 del 1973 (disciplinata dal regolamento postale, d.m. 9 aprile 2001), il cui regime differenziato ha peraltro superato il vaglio di costituzionalità (Corte cost. n. 175 del 2018).
In particolare, è stato chiarito che “nel caso di notifica a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 26, d.P.R. n. 603 del 1972 – in cui non è prevista una relata di notifica sulla qualità del soggetto cui l'atto viene consegnato, come accade invece nella notifica a mezzo posta ai sensi della legge n. 890 del 9182 – l'agente postale si limita ad attestare l'avvenuta consegna al domicilio del destinatario (con conseguente presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.) piuttosto che la consegna a mani del destinatario (Cass. 270/2012, 4895/2014, 14501/2016).
In tal senso si è detto che si tratta di una procedura «meno garantita per il destinatario di quanto accada ordinariamente per gli atti giudiziari» – la cui notifica è soggetta alla più rigorosa disciplina della legge n. 890 del 1982 – alla quale pertanto non è applicabile la giurisprudenza relativa alle notifiche effettuate ai sensi dell'art. 149 c.p.c. (Cass.
11708/2011).
Da quanto detto consegue che solo all'interno del regime notificatorio di cui alla legge n. 890 del 1982 è configurabile la necessità di promuovere querela di falso per contestare il riferimento della sottoscrizione illeggibile al destinatario (qualora dalla relata non risulti la consegna a persona diversa), mentre ai fini del perfezionamento della notifica a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi del d.P.R. n. 602 del 1973, è sufficiente, come visto, la consegna del plico al domicilio del destinatario, dovendo l'ufficiale postale curare solo che la persona individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza e sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente, senza essere tenuto a indicarne le generalità.
In altri termini, solo laddove vi è l'obbligo di effettuare la relata di notifica con espressa indicazione del soggetto che ha ricevuto l'atto, l'omissione di tale indicazione fa presumere che la notifica sia stata effettuata a mani del destinatario, il quale potrà perciò disconoscere la propria firma;
al contrario, laddove non vi sia obbligo di redigere la relata di notifica, ma solo l'obbligo di raccogliere la sottoscrizione del ricevente – che ai sensi dell'art. 39 del d.m.
9 aprile 2001 può essere anche un familiare, convivente, collaboratore, addetto al ritiro o portiere, senza che l'agente postale debba identificarlo e trascriverne le generalità – non opera la presunzione di consegna a mani del destinatario, e l'unica querela di falso che può
- Pagina 4 - essere proposta, per contestare la fede privilegiata dell'atto pubblico redatto dall'agente postale, attiene alla consegna in sé dell'atto ad uno dei soggetti sopra indicati.”
Nel caso che occupa, essendo la notifica avvenuta secondo il regime di cui alla legge n. 890 del 1982, è stata, pertanto, disposta consulenza tecnica grafologica per accertare l'apocrifia della sottoscrizione attribuita all'attrice.
Ebbene, la consulenza, a cura della dott.ssa , a seguito di confronto della Persona_1 firma con quelle apposte sul passaporto della n. , rilasciato in data 24.7.1998, Pt_1 Nume_1 nonché sulla carta d'identità della medesima n. , rilasciata in data 29.4.2019, e Numero_1 sulla procura alle liti dell'odierno giudizio, rilasciata in data in 16.2.2024, oltre che a seguito di saggio grafico rilasciato in data 3.4.2025, ha confermato la falsità della sottoscrizione.
Invero, l'accertamento, eseguito, oltre che ad occhio nudo, anche mediante microscopio, ha permesso di rilevare notevoli discordanze sia sostanziali (accuratezza, fluidità, continuità, inclinazione, rapidità, leggibilità, curva, pressione, calibro, gesti, particolarità) che formali tra la firma apposta sull'avviso di ricevimento e quella di cui alle scritture comparative.
Dalle considerazioni finora sviluppate deriva, pertanto, l'accoglimento della domanda giudiziale, con conseguente declaratoria di falsità della sottoscrizione apparentemente apposta dall'attrice, sull'avviso di ricevimento, datato 23 gennaio 2019, n. Parte_1
AG78741525695-8, relativo alla raccomandata A/R n. 68741525695-7, contenente l'ingiunzione di pagamento n. 20190132100001886 emessa dal . Controparte_1
Atteso l'accoglimento della proposta querela di falso, vanno anche adottati i provvedimenti di cui al secondo comma dell'art. 226 c.p.c..
Peraltro, trattandosi di falsità solo relativa alla firma del consegnatario apposta sull'avviso di ricevimento, della stessa deve essere disposta, a cura della Cancelleria, la cancellazione con annotazione del fatto che ne è stata accertata la falsità. L'esecuzione della presente sentenza è, però, subordinata, come prescrive l'art. 227 c.p.c., al previo passaggio in giudicato della stessa ed andrà effettuata nelle forme di cui all'art. 675 c.p.p., previa conservazione da parte della Cancelleria dell'originale, con possibilità di rilasciarne copia, previa correzione della falsità, a chi ne faccia richiesta avendone un legittimo interesse.
Trattandosi di querela proposta in via incidentale, le spese della presente fase saranno liquidate dal giudice della causa pregiudicata, innanzi al quale questa dovrà essere riassunta nel termine di legge (art. 297 c.p.c.).
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, I Sezione civile, II Collegio, definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione:
- Pagina 5 - a) ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, DICHIARA la falsità della sottoscrizione apparentemente apposta dall'attrice sig.ra sull'avviso di ricevimento, datato Parte_1
23 gennaio 2019, n. AG78741525695-8, relativo alla raccomandata A/R n. 68741525695-
7, contenente l'ingiunzione di pagamento n. 20190132100001886;
b) ORDINA, all'esito del passaggio in giudicato della presente sentenza, la cancellazione, dal suddetto avviso, della sottoscrizione apparentemente apposta dall'attrice
[...]
con la specificazione che trattasi di firma falsa così come accertato mediante la Pt_1 presente sentenza;
c) MANDA alla Cancelleria per l'esecuzione della presente sentenza, sempre previo passaggio in giudicato, e secondo le forme di cui all'art. 675 c.p.p.;
d) SPESE al merito.
Benevento, 7.11.2025.
Il Giudice
Dott. Leonardo Papaleo
L'originale del presente provvedimento è un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale”
[artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M.
15 ottobre 2012, n. 209.
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